Condizioni per il dispacciamento dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

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1 Deliberazione 25 gennaio ARG/elt 5/10 Condizioni per il dispacciamento dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 25 gennaio 2010 Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481/95; la legge 27 ottobre 2003, n. 290/03; la legge 23 agosto 2004, n. 239/04; la legge 29 novembre 2007, n. 222/07; la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07; la legge 23 luglio 2009, n. 99/09; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l aggiornamento delle direttive per l incentivazione dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008); la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04); la deliberazione dell Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05; la deliberazione dell Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05; la deliberazione dell Autorità 7 luglio 2005, n. 138/05 (di seguito: deliberazione n. 138/05); la deliberazione dell Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 281/05); la deliberazione dell Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06; l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 280/07); 1

2 la deliberazione dell Autorità 18 dicembre 2007, n. 330/07 (di seguito: deliberazione n. 330/07); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Trasporto); la deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 351/07); la deliberazione dell Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 98/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/08); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: Testo Integrato Settlement - TIS); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 9 dicembre 2009, ARG/elt 187/09; la deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09); la deliberazione dell Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 213/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 213/09); la deliberazione dell Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 4/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/10); il documento per la consultazione 27 luglio 2009, DCO 25/09, recante Orientamenti per il dispacciamento dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: documento per la consultazione DCO 25/09); il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete); l Allegato A6 al Codice di rete recante i Criteri di telecontrollo e di acquisizione dati (di seguito Allegato A6); l Allegato A13 al Codice di rete recante i Criteri di connessione al sistema di controllo di Terna (di seguito Allegato A13); l Allegato A17 al Codice di rete recante Sistemi di controllo e protezione delle centrali eoliche - Prescrizioni tecniche per la connessione (di seguito: Allegato A17); l Allegato A52 al Codice di rete recante Unità periferica dei sistemi di difesa e monitoraggio specifiche funzionali e di comunicazione (di seguito: Allegato A52); le osservazioni al DCO 25/09 pervenute all Autorità; la proposta di integrazione al Codice di rete trasmessa dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 29 aprile 2008, prot. n. TE/P (prot. Autorità n del 2 maggio 2008) in materia di condizioni per la gestione della produzione di energia elettrica da fonte eolica (di seguito: lettera del 29 aprile 2008); l incontro dei partecipanti al Tavolo di Monitoraggio delle Fonti Rinnovabili del 10 dicembre 2009 e le ulteriori osservazioni trasmesse dai soggetti interessati. Considerato che: l articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce l obbligo di utilizzazione prioritaria della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che detto obbligo trova attuazione nelle disposizioni relative alla 2

3 priorità di dispacciamento per detta tipologia di produzione definite dall Autorità con la deliberazione n. 111/06; la priorità di dispacciamento deve essere attuata garantendo, al contempo, la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e che, in talune circostanze, ad esempio in condizioni di emergenza, a sola salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o di porzioni del medesimo, può essere necessario limitare transitoriamente la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili; con la deliberazione n. 330/07, l Autorità ha definito le condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale prevedendo, tra l altro, modalità di remunerazione dell energia elettrica non prodotta per effetto di azioni di modulazione imposte da Terna; le modalità di remunerazione di cui al precedente alinea erano state definite nell ipotesi che le azioni di modulazione fossero contenute in numero e durata; le azioni di modulazione imposte da Terna hanno registrato un notevole aumento a partire dagli ultimi mesi del 2008 e soprattutto nel corso del 2009, sia in fase di programmazione sia nella gestione nel tempo reale; con la deliberazione n. 330/07, l Autorità non aveva ritenuto opportuno procedere alla definizione di misure che commisurino la remunerazione delle azioni di modulazione con le previsioni del livello di produzione effettuate dai produttori, rimandando tale definizione ad una eventuale revisione della disciplina del dispacciamento; con la deliberazione ARG/elt 98/08, l Autorità ha verificato positivamente la proposta di integrazione al Codice di rete di Terna, limitando la sua applicabilità agli impianti eolici non ancora entrati in esercizio al 25 luglio 2008 e, per i quali, alla medesima data, non sia ancora stata accettata la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla deliberazione n. 281/05; e che tale proposta di integrazione al Codice di rete riguarda la definizione dei servizi di rete a cui sono soggette le unità di produzione eolica; con il documento per la consultazione DCO 25/09, l Autorità ha presentato le proprie proposte finalizzate a definire: - modalità per la remunerazione della mancata produzione eolica derivante dall attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna; - i servizi di rete che le unità di produzione eolica devono fornire; - nuove disposizioni in materia di programmazione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; - disposizioni a Terna al fine di migliorare il servizio di dispacciamento in relazione alla produzione da rinnovabili non programmabili, distinguendo interventi di breve termine, di medio termine e di lungo termine; in esito alla consultazione di cui al precedente alinea, i soggetti interessati hanno evidenziato, tra l altro, che: - non è opportuno richiedere agli impianti di produzione da fonte rinnovabile di contribuire alla fornitura di servizi di rete trasferendo sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili oneri tecnici ed economici dovuti a carenze e ritardi strutturali della rete ; - qualsiasi intervento previsto dall Autorità dovrebbe evitare di prevedere oneri a loro carico; 3

4 - sono condivisibili gli orientamenti generali espressi dall Autorità, pur sottolineando che l ottimizzazione delle attività di manutenzione può garantire un contributo marginale alla risoluzione del problema delle modulazioni e che ai fini di un ottimizzazione del dispacciamento anche delle previsioni su scala temporale giornaliera potrebbero essere sufficienti; - è opportuno che Terna adotti criteri di sicurezza preventiva meno conservativi degli attuali, in conseguenza di un monitoraggio puntuale ed in tempo reale del funzionamento di tutti gli impianti di produzione connessi alla rete; - vi sono contrarietà all attribuzione diretta a Terna del controllo in tempo reale della produzione tramite i dispositivi di telescatto e teleriduzione, in quanto la gestione dell impianto è competenza esclusiva del produttore; - gli adeguamenti impiantistici dovrebbero essere adottati su base volontaria, in funzione di un analisi costi/benefici, e remunerati, in quanto costi derivanti da carenze infrastrutturali non imputabili ai produttori di energia da fonte non programmabile; - occorre rendere più trasparente l operato di Terna sia in relazione alla gestione degli ordini di dispacciamento per le fonti rinnovabili non programmabili, sia in relazione alle manutenzioni sulle reti, alle diverse indisponibilità, nonché ai criteri adottati da Terna per individuare gli impianti da sottoporre a modulazione; - occorre ri-analizzare gli aspetti tecnici connessi all applicazione degli allegati A6, A13, A17 e A52 sia per gli impianti nuovi che in relazione all adeguamento degli impianti esistenti, ai costi connessi e ai soggetti che devono sostenerli; - vi è una certa riluttanza a fornire i propri dati di ventosità in quanto sono dati sensibili e confidenziali e che il costo dell attività di misura debba essere remunerato al produttore; - in relazione agli orientamenti espressi dall Autorità in merito al sistema di remunerazione della mancata produzione, è condivisibile la proposta dell Autorità di utilizzare dati reali di ventosità e di incaricare un soggetto terzo, quale il GSE, di effettuare il calcolo della mancata produzione oggetto di remunerazione. A tal fine i produttori sottolineano la necessità di tener conto nel criterio di remunerazione sia delle modulazioni in tempo reale che delle modulazioni a programma. I produttori, inoltre, manifestano contrarietà all ipotesi di permettere ai soli impianti adeguati al Codice di rete di aver diritto alla remunerazione della mancata produzione e di correlare la quantità di energia remunerata al rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna; - in relazione all implementazione di un meccanismo che incentivi Terna a ridurre le modulazioni degli impianti da fonti rinnovabili non programmabili tutti gli operatori, vi è generale accordo; - vi è accordo anche sulla previsione di disincentivare i produttori che non rispettano gli ordini di dispacciamento purchè vengano definite procedure che garantiscano certezza e trasparenza; - gli interventi di medio periodo, tra cui il miglioramento della capacità di previsione e l introduzione di sistemi di stoccaggio (pompaggi inclusi), sono condivisibili nel merito, ma che non siano adeguate le modalità applicative suggerite in quanto tali modalità tendono ad affidare ai produttori la 4

5 responsabilità dell implementazione delle predette misure, che invece dovrebbero essere implementate a livello sistemico; - gli orientamenti in riferimento agli interventi di lungo periodo dovrebbero essere mirati a responsabilizzare Terna a pianificare e sviluppare adeguatamente la rete di trasporto e i sistemi infrastrutturali necessari, essendo tali interventi già adeguatamente incentivati dal punto di vista della remunerazione degli investimenti. A tal fine ritengono opportuna l individuazione di alcuni indicatori utili alla valutazione dell operato del gestore di rete e a individuare elementi di rete potenzialmente critici, nonché capaci di misurare, in modo quantitativo, l efficienza e l efficacia dei meccanismi con cui auspicabilmente la rete elettrica dovrà svilupparsi in modo da non ostacolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili; gli Uffici dell Autorità, nel corso dell incontro dei partecipanti al Tavolo di Monitoraggio delle fonti Rinnovabili del 10 dicembre 2009, hanno presentato le proposte relative alle medesime tematiche di cui al documento per la consultazione DCO 25/09 alla luce delle osservazioni pervenute; il comma del Codice di Rete prevede che l energia elettrica, resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete è pari all energia producibile equivalente a 240 ore equivalenti; negli Stati membri dell Unione europea in cui è maggiormente diffusa la produzione di energia elettrica da fonte eolica, gli impianti eolici già da alcuni anni sono predisposti per fornire servizi di rete simili a quelli previsti dall Allegato A17 del Codice di rete; per alcuni Stati membri dell Unione europea sono già previsti meccanismi di incentivazione alla corretta previsione delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. Considerato che: la deliberazione n. 111/06 è stata parzialmente modificata dal Testo Integrato Settlement e che alcuni elementi originariamente contenuti nella deliberazione n. 111/06 sono stati inseriti nel Testo Integrato Settlement; la deliberazione ARG/elt 89/09 ha definito, a decorrere dall 1 gennaio 2010, le modalità di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell energia elettrica nell ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, prevedendo, tra l altro, che: a) il Gestore dei Mercati Energetici (GME) valorizzi l energia elettrica relativa a offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima con riferimento a punti di dispacciamento isolati al prezzo di cui all articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN, prezzo unico nazionale); b) per le unità di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, per ciascun periodo rilevante, è pari al prezzo di cui all articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06. la deliberazione ARG/elt 203/09, tra l altro, ha soppresso l articolo 16, comma 16.1, del Testo Integrato Trasporto; 5

6 la deliberazione ARG/elt 213/09 ha modificato la deliberazione n. 351/07 definendo premi e penalità per l incentivazione di Terna affinché attui tutte le azioni possibili al fine di minimizzare gli interventi di modulazione su unità di produzione eoliche nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico. Ritenuto opportuno: ribadire che le eventuali azioni di modulazione della produzione eolica siano adottate da Terna unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; prevedere disposizioni a Terna e agli utenti del dispacciamento finalizzate a ottimizzare l utilizzo della rete elettrica, per quanto di competenza dell Autorità, ferma restando l esigenza di adeguare la rete esistente anche in relazione allo sviluppo attuale e futuro degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili; definire: - le modalità per la remunerazione della mancata produzione eolica derivante dall attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna; - i servizi di rete che le unità di produzione eolica devono fornire al fine di consentire a Terna di adottare criteri di sicurezza preventiva meno conservativi degli attuali; - nuove disposizioni in materia di programmazione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; - disposizioni a Terna al fine di migliorare il servizio di dispacciamento in relazione alla produzione da rinnovabili non programmabili; prevedere che, ai fini della remunerazione della mancata produzione eolica derivante dall attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna, venga determinata la quantità di energia elettrica producibile da un unità di produzione eolica sulla base di modelli previsionali implementati e gestiti da un soggetto terzo quale il GSE; prevedere che, per le finalità di cui al precedente alinea, il GSE stipuli una apposita convenzione con gli utenti del dispacciamento che presentano istanza; e che, in tale convenzione siano regolate le modalità, le tempistiche relative allo svolgimento delle attività correlate alla quantificazione della mancata produzione eolica, ivi inclusi gli obblighi informativi relativi alla trasmissione dei dati necessari; prevedere che la mancata produzione eolica di cui al precedente alinea sia valorizzata al prezzo zonale orario di cui all articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06; e che tale valore sia erogato da Terna nell ambito del contratto di dispacciamento; prevedere che la mancata produzione eolica oggetto di remunerazione tenga conto di un indice di affidabilità che dovrà essere definito da Terna e che tenga conto del grado di affidabilità dell utente del dispacciamento nel rispettare gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna, ferma restando l applicazione del Codice di rete nei casi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento; prevedere che l energia elettrica, resa non producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete sia pari all energia producibile equivalente a 80 ore equivalenti annue, anziché 240 come normalmente previsto per le altre unità di produzione; ciò nell ipotesi che gli 6

7 impianti eolici abbiano un numero di ore di funzionamento pari a un terzo del numero medio di ore di funzionamento degli impianti termoelettrici ai quali è stato ragionevolmente riferito un numero di ore pari a 240; prevedere che i costi sostenuti dal GSE per la quantificazione della mancata produzione eolica siano posti a carico della collettività tramite la componente tariffaria A3; definire i servizi di rete a cui sono soggette le unità di produzione eolica prevedendo che: a) gli Allegati A6 e A13 del Codice di rete debbano essere rivisti da Terna, previa consultazione con gli operatori interessati, al fine di tenere conto delle specificità e peculiarità di tali unità; b) le unità di produzione eolica esistenti possano essere adeguate, su base volontaria, a una o più prescrizioni dell Allegato A17 del Codice di rete, ferme restando deroghe esplicitamente rilasciate da Terna per le unità per cui non è possibile l adeguamento; c) siano definite procedure concorsuali per la remunerazione dei costi sostenuti per l adeguamento volontario a una o più prescrizioni dell Allegato A17 del Codice di rete; e che tale remunerazione non venga erogata nel caso di unità di produzione esistenti e già adeguate, essendo finalizzata alla realizzazione di nuovi adeguamenti; d) siano definiti gli obblighi di installazione del teledistacco e le relative modalità di utilizzo, previa consultazione effettuata da Terna con gli operatori interessati; prevedere un meccanismo incentivante affinché i produttori migliorino la programmazione delle immissioni di energia elettrica da unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; prevedere che gli oneri sostenuti da Terna per la remunerazione della mancata produzione eolica, per la remunerazione dei costi sostenuti per l adeguamento volontario a una o più prescrizioni dell Allegato A17 del Codice di rete e per il meccanismo incentivante di cui al precedente alinea siano posti a carico degli utenti del dispacciamento in prelievo e siano esplicitati definendo opportuni corrispettivi; prevedere che le previsioni di immissione delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili siano effettuate dal GSE avvalendosi delle modalità e delle procedure di cui alla deliberazione ARG/elt 4/10; definire disposizioni a cui Terna si deve attenere ai fini del miglioramento del servizio di dispacciamento, anche tenendo conto delle previsioni di immissione di cui al precedente alinea; prevedere che le procedure di aggiornamento del Codice di rete nonché le procedure concorsuali per la remunerazione degli interventi di adeguamento degli impianti a una o più prescrizioni dell Allegato A17 del Codice di rete siano condotte da Terna garantendo trasparenza e coinvolgendo i soggetti interessati; adeguare la deliberazione n. 280/07 affinché sia coerente con l attuale configurazione della deliberazione n. 111/06, del Testo Integrato Settlement, della deliberazione ARG/elt 89/09 e del Testo Integrato Trasporto; adeguare la deliberazione n. 351/07 affinché sia coerente con il presente provvedimento 7

8 DELIBERA 1. di approvare le condizioni per il dispacciamento dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di prevedere che le disposizioni contenute nell Allegato A al presente provvedimento si applichino a decorrere dal 1 gennaio 2010; 3. di modificare ed integrare l Allegato A alla deliberazione n. 280/07 nei punti di seguito indicati: a) all articolo 1, comma 1.1, dopo le parole le definizioni di cui all articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, sono aggiunte le seguenti le definizioni di cui all articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09, ; b) all articolo 1, comma 1.1, lettera c), le parole dall articolo 12, comma 12.6, lettera a), dell Allegato A alla deliberazione n. 111/06 sono sostituite dalle seguenti dall articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement ; c) all articolo 1, comma 1.1, lettera d), la parola elettrici è sostituita da Energetici ; d) all articolo 4, comma 4.2, lettera b), le parole e all articolo 16 sono soppresse; e) all articolo 4, comma 4.2, lettera c), le parole di cui all articolo 36, comma 36.1, della deliberazione n. 111/06 sono sostituite dalle seguenti di cui all articolo 15, comma 15.1, del Testo Integrato Settlement ; f) all articolo 4, comma 4.2, lettera d), dopo le parole per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, sono aggiunte le seguenti ad eccezione di quelli appartenenti a punti di dispacciamento isolati, ; g) all articolo 6, al termine del comma 6.1, sono aggiunte le seguenti parole: Nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il GSE riconosce al produttore, in ciascuna ora, il prezzo di cui all articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06. ; h) all articolo 8, comma 8.2, lettera a), le parole dell articolo 40, comma 40.1, della deliberazione n. 111/06 sono sostituite dalle seguenti dell articolo 40, comma 40.3, della deliberazione n. 111/06 ; i) all articolo 8, comma 8.2, lettera a), le parole dell articolo 39 della deliberazione n. 111/06 sono sostituite dalle seguenti dell articolo 23, comma 23.2, del Testo Integrato Settlement ; j) all articolo 10, comma 10.1, le parole dalla deliberazione n. 111/06 sono sostituite dalle seguenti dalla deliberazione n. 111/06 e dalla deliberazione ARG/elt 89/09 ; k) all articolo 10, comma 10.2, le parole regola con Terna il corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall articolo 16, comma 16.1, del Testo Integrato Trasporto e sono soppresse; 4. di modificare ed integrare la deliberazione n. 351/07 nei punti di seguito indicati: a) all articolo 5 ter, comma 5 ter.3, le parole come quantificata ai sensi della deliberazione n. 330/07; sono sostituite dalle parole come quantificata utilizzando la mancata produzione oraria calcolata da Terna, sulla base delle 8

9 previsioni di produzione dalla medesima effettuate, e comunicata, come quantità annua, da Terna all Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h), del documento per la consultazione DCO 25/09, moltiplicata per il rapporto fra: - la mancata produzione annua, relativa all anno 2010, calcolata dal GSE ai sensi di quanto previsto dall articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; - e la mancata produzione annua, relativa all anno 2010, calcolata ai sensi dell articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0 ed utilizzando come energia producibile E producibile,h la previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per ciascuna ora h in cui Terna ha imposto ordini di dispacciamento in tempo reale o a programma; ; b) all articolo 5 ter, comma 5 ter.4, le parole tale valore comprende anche l energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno; sono sostituite dalle seguenti parole tale valore comprende anche l energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale o a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, calcolata con la formula di cui all articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; ; c) all articolo 5 ter, comma 5 ter.4, le parole alla mancata produzione eolica cui sia comunque riconosciuto un corrispettivo a compensazione di detta mancata produzione determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno; sono sostituite dalle seguenti parole alla mancata produzione eolica di cui all articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10; d) all articolo 5 ter, comma 5 ter.4, la formula QEolico2008 Eolico2010 = [ KEolico2010 KEolico2008 ] KEolico2008 è sostituita con la seguente formula QEolicoGSE 2010 [ KEolico2010 KEolico2008 ] Eolico2010 = QEolico2008 * ; QEolicoTerna 2010 KEolico2008 e) all articolo 5 ter, comma 5 ter.4, le parole come quantificata ai sensi della deliberazione n. 330/07; sono sostituite dalle seguenti parole nell anno 2008, come comunicata da Terna all Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h), del documento per la consultazione DCO 25/09 e pari a MWh; QEolico GSE 2010 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2010 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento a programma e in tempo reale impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata dal GSE ai sensi di quanto previsto 9

10 dall articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; Qeolico Terna 2010 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2010 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale e a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata ai sensi dell articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0 ed utilizzando come energia producibile E producibile,h la previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per ciascuna ora h in cui Terna ha imposto che l unità sia modulata; ; f) all articolo 5 quater, comma 5 quater.3, le parole tale valore comprende anche l energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno; sono sostituite dalle seguenti parole tale valore comprende anche l energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale o a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, calcolata con la formula di cui all articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; ; g) all articolo 5 quater, comma 5 quater.3, le parole alla mancata produzione eolica cui sia comunque riconosciuto un corrispettivo a compensazione di detta mancata produzione determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno; sono sostituite dalle seguenti parole alla mancata produzione eolica di cui all articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10; h) all articolo 5 quater, comma 5 quater.3, la formula QEolico2008 Eolico2011 = [ KEolico2011 KEolico2008 ] KEolico2008 è sostituita con la seguente formula QEolicoGSE 2011 [ KEolico2011 KEolico2008] Eolico2011 = QEolico2008 * ; QEolicoTerna 2011 KEolico2008 i) all articolo 5 quater, comma 5 quater.3, le parole come quantificata ai sensi della deliberazione n. 330/07; sono sostituite dalle seguenti parole nell anno 2008, come comunicata da Terna all Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h), del documento per la consultazione DCO 25/09 e pari a MWh; QEolico GSE 2011 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2011 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento a 10

11 programma e in tempo reale impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata dal GSE ai sensi di quanto previsto dall articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; Qeolico Terna 2011 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2011 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale e a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata ai sensi dell articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0 ed utilizzando come energia producibile E producibile,h la previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per ciascuna ora h in cui Terna ha imposto che l unità sia modulata; ; j) all articolo 5 quinquies, comma 5 quinquies.3, le parole tale valore comprende anche l energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno; sono sostituite dalle seguenti parole tale valore comprende anche l energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale o a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, calcolata con la formula di cui all articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; ; k) all articolo 5 quinquies, comma 5 quinquies.3, le parole alla mancata produzione eolica cui sia comunque riconosciuto un corrispettivo a compensazione di detta mancata produzione determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno; sono sostituite dalle seguenti parole alla mancata produzione eolica di cui all articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10; l) all articolo 5 quinquies, comma 5 quinquies.3, la formula QEolico2008 Eolico2012 = [ KEolico2012 KEolico2008 ] KEolico2008 è sostituita con la seguente formula QEolicoGSE 2012 [ KEolico2012 KEolico2008] Eolico2012 = QEolico2008 * ; QEolicoTerna 2012 KEolico2008 m) all articolo 5 quinquies, comma 5 quinquies.3, le parole come quantificata ai sensi della deliberazione n. 330/07; sono sostituite dalle seguenti parole nell anno 2008, come comunicata da Terna all Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h), del documento per la consultazione DCO 25/09 e pari a MWh; 11

12 QEolico GSE 2012 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2012 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento a programma e in tempo reale impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata dal GSE ai sensi di quanto previsto dall articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; Qeolico Terna 2012 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità di energia elettrica non prodotta nel 2012 dalle unità di produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo reale e a programma impartiti da Terna anche al di fuori del MSD, come calcolata ai sensi dell articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0 ed utilizzando come energia producibile E producibile,h la previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per ciascuna ora h in cui Terna ha imposto che l unità sia modulata; ; 5. di prevedere che Terna effettui, entro il 30 marzo 2010, i conguagli relativi al riconoscimento della mancata produzione dovuta ad azioni di modulazione operate nel corso del 2009, di cui al punto 1., lettera d), della deliberazione n. 330/07; 6. di abrogare la deliberazione n. 330/07 dall 1 gennaio 2010; 7. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell Autorità di monitorare l attuazione del presente provvedimento e di proporre all Autorità eventuali provvedimenti per l aggiornamento del medesimo sulla base degli esiti del predetto monitoraggio; 8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al GSE e a Terna; 9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell Autorità ( 25 gennaio 2010 Il Presidente: Alessandro Ortis 12

13 CONDIZIONI PER IL DISPACCIAMENTO DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI PARTE I PARTE GENERALE Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all articolo 1, comma 1.1, dell Allegato A alla deliberazione n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06), integrate come segue: a) mancata produzione eolica è, per ciascuna ora, la quantità di energia elettrica non prodotta da un unità di produzione eolica per effetto dell attuazione degli ordini di dispacciamento a programma e in tempo reale impartiti da Terna. Essa è calcolata con le modalità di cui alla parte II del presente provvedimento; b) energia elettrica producibile da una unità di produzione eolica è, per ciascuna ora, la quantità di energia elettrica che l unità di produzione produrrebbe in assenza di limitazioni imposte al fine di ottemperare agli ordini di dispacciamento di Terna. Essa è calcolata con le modalità di cui alla parte II del presente provvedimento; c) impianti esistenti ai fini dell applicazione dell Appendice A17 (impianti esistenti) sono gli impianti eolici che alla data del 25 luglio 2008 erano già entrati in esercizio o, per i quali, era stata già accettata la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui alla deliberazione n. 281/05; d) impianti nuovi ai fini dell applicazione dell Appendice A17 (impianti nuovi) sono gli impianti eolici diversi da quelli di cui alla lettera c); e) intervento di rifacimento è l intervento impiantistico-tecnologico di cui all articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 18 dicembre f) area di interesse è una porzione di rete, individuata da Terna, caratterizzata da una forte concentrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili non programmabili e da potenziali criticità nella gestione della rete. Articolo 2 Oggetto 2.1 Il presente provvedimento definisce: a) le modalità per la remunerazione della mancata produzione eolica; b) i servizi di rete che le unità di produzione eolica devono fornire; c) nuove disposizioni in materia di programmazione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; 1

14 d) le disposizioni a Terna al fine di migliorare il servizio di dispacciamento in relazione alla produzione da fonti rinnovabili non programmabili. PARTE II REMUNERAZIONE DELLA MANCATA PRODUZIONE EOLICA TITOLO I MODALITÀ PROCEDURALI Articolo 3 Procedure per l ottenimento della remunerazione della mancata produzione eolica 3.1 Gli utenti del dispacciamento di una o più unità di produzione di energia elettrica da fonte eolica la cui produzione di energia elettrica abbia subito riduzioni per effetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna possono presentare al GSE e, per conoscenza, a Terna una istanza per l ottenimento della remunerazione della mancata produzione eolica secondo le modalità di cui al presente provvedimento. A tal fine, il GSE, entro il 15 febbraio 2010, predispone uno schema di istanza e lo trasmette per la verifica al Direttore della Direzione Mercati dell Autorità. 3.2 La quantificazione della mancata produzione eolica viene effettuata dal GSE secondo le modalità di cui al presente provvedimento. Il calcolo e l erogazione del corrispettivo a remunerazione della mancata produzione eolica viene effettuato da Terna secondo le modalità di cui al presente provvedimento. 3.3 Il GSE stipula, con gli utenti del dispacciamento che hanno presentato l istanza di cui al comma 3.1, una convenzione finalizzata a regolare le modalità e le tempistiche relative allo svolgimento delle attività correlate alla quantificazione della mancata produzione eolica, ivi inclusi gli obblighi informativi relativi alla trasmissione dei dati necessari. A tal fine, il GSE: a) utilizza uno schema di convenzione definito dal medesimo, previa verifica positiva del Direttore della Direzione Mercati dell Autorità; b) prevede la possibilità della risoluzione della predetta convenzione in relazione all unità di produzione per cui l utente del dispacciamento non ottemperi a quanto previsto dalla parte II del presente provvedimento. 3.4 Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo il GSE predispone un apposito portale informatico. 3.5 Nel caso in cui si applichi la deliberazione n. 280/07, l istanza di cui al comma 3.1 viene presentata dal produttore al GSE e la convenzione di cui al comma 3.3, siglata tra produttore e GSE integra la convenzione che regola il ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n. 280/07. 2

15 TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA MANCATA PRODUZIONE EOLICA Articolo 4 Determinazione della quantità di energia elettrica producibile da un unità di produzione eolica 4.1 Il GSE, per ciascuna delle unità di produzione eolica oggetto della convenzione di cui al comma 3.3 a cui sono stati impartiti ordini a programma o in tempo reale da parte di Terna per la riduzione o l azzeramento delle immissioni (di seguito: ordini di dispacciamento), calcola la quantità di energia elettrica producibile utilizzando dei modelli previsionali che replicano il funzionamento dell unità di produzione. 4.2 Ai fini dello svolgimento dell attività di determinazione della quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione eolica a cui sono stati impartiti ordini di dispacciamento da parte di Terna, il GSE provvede a: a) individuare, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4.3, le unità di produzione eolica di riferimento rispetto alle quali rilevare i dati di intensità e direzione del vento; b) installare e manutenere, ove necessario, e certificare gli strumenti preposti alla rilevazione dei dati di intensità e direzione del vento (di seguito: anemometri di riferimento), nonché gli strumenti preposti al trattamento e alla trasmissione dei predetti dati di misura in modo tale da impedire che il dato rilevato in sito possa essere manipolato prima di essere acquisito dal GSE. A tal fine il GSE applica le medesime modalità previste dai punti 1., 3. e 4. della deliberazione ARG/elt 4/10; c) definire e validare il modello previsionale che permette di ricostruire l energia elettrica producibile di ciascuna delle unità di produzione eolica di riferimento, utilizzando i dati di intensità e direzione del vento misurati dagli anemometri di riferimento; d) definire e validare il modello previsionale che permette di ricostruire, partendo dai dati degli anemometri di riferimento o dall energia elettrica producibile di una o più unità di produzione eolica di riferimento, l energia elettrica producibile di ciascuna delle unità di produzione eolica diversa dalle unità di riferimento. Al fine di migliorare l esito dell attività di determinazione della quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione eolica, il GSE può ridefinire e conseguentemente rivalidare i modelli previsionali di cui alle lettere c) e d). 4.3 In relazione all attività di cui al comma 4.2, lettera a), il GSE individua le unità di produzione eolica di riferimento perseguendo principi di efficienza e di minimizzazione degli oneri a carico della collettività, a partire dalle unità di produzione caratterizzate da (in ordine di priorità): a) presenza di anemometri di sito già installati e collocati in posizione tale da poter essere assunti come riferimento per la ricostruzione dell energia elettrica producibile dall unità di produzione eolica di riferimento e da eventuali altre unità di produzione eolica circostanti; b) posizione geografica strategica rispetto alle altre unità di produzione eolica installate e oggetto di ordini di dispacciamento; 3

16 c) presenza di un sistema di acquisizione e trasmissione dati già installato compatibile con le esigenze del GSE; d) esistenza di un canale di comunicazione dati con Terna o il GSE; e) esistenza di un modello previsionale già validato dal GSE; f) disponibilità di dati storici di immissione e dati meteo per un periodo non inferiore ad un anno al fine di tener conto degli effetti di stagionalità; e tenendo conto delle relative caratteristiche tecniche delle medesime unità. 4.4 In relazione all attività di cui al comma 4.2, lettera b): a) i costi e le responsabilità inerenti l attività di installazione (ove necessario) e di certificazione degli anemometri di riferimento, nonché quelli relativi alle apparecchiature necessarie al GSE per l acquisizione dei dati rilevati dagli anemometri di riferimento sono in capo al medesimo GSE; b) i costi e le responsabilità connessi alla manutenzione degli anemometri di riferimento, qualora installati dal GSE, sono posti a carico del medesimo GSE; c) i costi connessi all alimentazione dei sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati, nonché i costi e le responsabilità della manutenzione degli anemometri di riferimento, qualora non installati dal GSE, sono posti a carico degli utenti del dispacciamento delle rispettive unità di produzione eolica. 4.5 In relazione all attività di cui al comma 4.2, lettere c) e d), gli utenti del dispacciamento di unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento provvedono ad inviare al GSE, secondo modalità da quest ultimo definite, i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte e alle immissioni di energia elettrica, nonché ogni altra informazione che il GSE richieda ai fini del miglioramento dei propri modelli previsionali, ivi compresi i dati di intensità e direzione del vento rilevati in tempo reale. A tal fine l utente del dispacciamento consente al GSE di poter acquisire i dati in tempo reale accedendo direttamente, ove necessario, alle apparecchiature di rilevazione e registrazione della fonte primaria del produttore. 4.6 Nel caso di unità di produzione diverse da quelle scelte come riferimento, il relativo utente del dispacciamento può richiedere che il GSE utilizzi, ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica producibile dalla medesima unità di produzione eolica, i dati derivanti da anemometri installati nel sito in cui sorge l unità di produzione anziché i dati degli anemometri di riferimento. In tal caso, gli oneri di installazione, di certificazione e di manutenzione degli anemometri e dell intera catena di misura, nonché gli oneri di trasmissione dei dati di misura richiesti dal GSE sono posti a carico dell utente del dispacciamento. 4.7 La quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità di produzione eolica viene determinata in acconto, su base mensile, nel corso di ciascun anno solare, salvo conguaglio al termine dell anno anche in esito ai processi di validazione e di rivalidazione di cui al comma Terna invia al GSE, entro il 19 febbraio 2010, l elenco delle unità di produzione eolica che nel corso del 2009 sono state oggetto di ordini di dispacciamento, nonché le anagrafiche comprensive dei dati relativi alla loro ubicazione e dei dati tecnici così come registrate nel Registro delle Unità di Produzione (RUP). 4.9 Terna provvede ad inviare mensilmente al GSE l elenco delle unità di produzione che, nel mese precedente, sono state oggetto di ordini di dispacciamento, nonché il 4

17 dettaglio dei diversi ordini di dispacciamento impartiti, secondo modalità e tempistiche definite dal GSE Il GSE, sentita Terna, provvede a definire l elenco dei dati nella disponibilità di Terna e necessari ai fini della corretta applicazione del presente articolo, nonché le relative modalità di trasmissione cercando di ottimizzare i flussi informativi e perseguendo l obiettivo di minimizzare gli oneri economici ed amministrativi del sistema. Il documento tecnico che ne deriva viene trasmesso al Direttore della Direzione Mercati dell Autorità per approvazione I dati acquisiti dal GSE ai fini del presente articolo sono utilizzati esclusivamente per le finalità del presente provvedimento Nei casi di applicazione della deliberazione n. 280/07 le responsabilità e i costi che ai sensi del presente articolo sono attribuiti all utente del dispacciamento, sono da intendersi attribuiti al produttore che ha siglato col GSE la convenzione di cui al comma 3.5. Articolo 5 Definizione dell Indice di Affidabilità 5.1 L indice di Affidabilità (di seguito: indice IA) è un indicatore finalizzato ad individuare il grado di affidabilità dell utente del dispacciamento, in relazione ad una data unità di produzione, nel rispettare gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna. Tale indicatore può assumere valori compresi fra 0 (nel caso di mancato rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento) e 1 (nel caso di pieno rispetto di tutti gli ordini di dispacciamento). 5.2 Entro il 26 febbraio 2010 Terna elabora e trasmette all Autorità una proposta per la definizione dell indice IA e l individuazione delle modalità per la sua quantificazione, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi: a) l indice deve tener conto del grado di scostamento fra le disposizioni contenute nell ordine di dispacciamento impartito da Terna e la loro attuazione da parte dell utente del dispacciamento; b) l indice deve prevedere una franchigia riferita al mancato rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna al di sotto della quale, ai soli fini della determinazione dell indice IA, si ritiene che l utente del dispacciamento abbia rispettato pienamente i medesimi ordini. Tale franchigia potrebbe essere gradualmente ridotta negli anni. 5.3 Transitoriamente e fino all approvazione, da parte dell Autorità della proposta di Terna recante la definizione e le modalità di quantificazione dell indice IA, tale indice è posto pari a Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni del Codice di rete in relazione alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna. 5

18 MPE Articolo 6 Quantificazione della mancata produzione eolica 6.1 Il GSE, con cadenza mensile, in acconto e salvo conguaglio, per ciascuna unità di produzione eolica oggetto di ordini di dispacciamento da parte di Terna, calcola: a) la mancata produzione eolica totale secondo la seguente formula: MPE i MPE i, h ; = [ ] b) la mancata produzione eolica oraria secondo la seguente formula: MPE h = 0 se max 0; n= 1 h [ E max( E ; E )] * IA F i, h producibile, n immessa, n limitata, n ; h { max[ 0; E producibile, h max( Eimmessa, h; Elim itata, h )]}* IA se max[ 0; E producibile, n max( Eimmessa, n; Elim itata, n )] * IA F = ; i, h > n= 1 dove: MPE i è la mancata produzione eolica totale dell unità di produzione eolica che ha attuato gli ordini di dispacciamento di Terna in relazione al periodo oggetto di analisi da parte del GSE; E producibile,h è l energia elettrica producibile dall unità di produzione eolica i nell ora h, calcolata dal GSE secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 8; h E immessa,h E limitata,h IA F MPE i,h è la singola ora dell anno solare corrente in cui l unità di produzione eolica è stata effettivamente modulata per attuare un ordine di dispacciamento di Terna; è l energia elettrica che l unità di produzione eolica i ha effettivamente immesso in rete nell ora h; è la massima energia elettrica che l unità di produzione eolica i avrebbe dovuto immettere in rete nell ora h per effetto di quanto disposto dall ordine di dispacciamento inviato da Terna; è l indice di affidabilità IA in relazione all unità di produzione eolica i calcolato ai sensi dell articolo 5 del presente provvedimento; è l energia elettrica per la quale le unità di produzione non hanno diritto a remunerazione, come definito ai commi 15.3 e 15.4 del presente provvedimento (franchigia); è la mancata produzione eolica oraria dell unità di produzione eolica i che ha attuato gli ordini di dispacciamento di Terna relativi all ora h. 6.2 Il GSE provvede a definire all interno del documento di cui all articolo 11 i flussi informativi necessari alla completa attuazione di quanto disposto al comma 6.1, perseguendo principi di efficienza e di minimizzazione dei costi. 6.3 Il GSE provvede ad inviare a Terna, su base mensile e secondo modalità definite da Terna, sentito il GSE, i dati relativi alla mancata produzione eolica oraria di cui al 6

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