La nuova disciplina per lo scambio sul posto
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1 La nuova disciplina per lo scambio sul posto Marco Pezzaglia Andrea Galliani Autorità per l energia elettrica e il gas Direzione Mercati Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale Milano, 21 ottobre 2008 Autorità per l energia elettrica e il gas 1
2 Lo scambio sul posto Condizione essenziale per l erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete elettrica; il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere (prelevata e) autoconsumata in un tempo differente dal quale si realizza la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l immagazzinamento dell energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata. Autorità per l energia elettrica e il gas 2
3 Lo scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili Il d. lgs. n. 387/03 ha previsto che l Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw (vds. delibera n. 28/06), precisando che: nell ambito di tale disciplinai non è consentita la vendita; tale disciplina sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano a gli impianti, pa t, connesso all accesso accesso e all utilizzo della rete elettrica; l art. 2, comma 150, della legge n. 244/07 ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con propri decreti, stabiliscano, tra l altro laltro, le modalità per l estensione lestensionedello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica: solo a seguito del decreto attuativo potrà essere innalzata a 200 kw l operatività i dll delloscambiosul l posto. Autorità per l energia elettrica e il gas 3
4 Lo scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento Il d.lgs. n. 20/07 prevede che, con riferimento agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kw, le condizioni per lo scambio sul posto tengano conto della valorizzazione dell energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l accesso alle reti: non è esclusa a priori la vendita contestuale dell energia elettrica qualora le immissioni superano i prelievi; occorre definire modalità secondo cui tenere conto: della valorizzazione dell energia elettrica scambiata; degli oneri per l utilizzo delle reti; delle condizioni per l accesso alle reti. Autorità per l energia elettrica e il gas 4
5 Lo scambio sul posto ora applicato per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kw (delibera n. 28/06) Con la delibera n. 28/06, l Autorità lautoritàha previsto convenzionalmente che lo scambio sul posto si concretizzasse attraverso un saldo fisico pari alla differenza tra l energia elettrica immessa e l energia elettrica prelevatasubase annuale (modalità net metering); ) la modalità net metering non tiene conto del differente valore dell energia elettrica immessa e prelevata nell ambito dello scambio sul posto; loschemaprevistodalladeliberan.28/06,inoltre,nonconsentedi esplicitare i i costi che, per effetto dell applicazione li i dello scambio sul posto, sono trasferiti alla generalità degli utenti del sistema elettrico; tali costi, con l incremento dei soggetti ammessi allo scambio sul posto in termini di numerosità e di potenza degli impianti di produzione, potrebbero divenire rilevanti. Autorità per l energia elettrica e il gas 5
6 Nuova disciplina per lo scambio sul posto Occorreva definire i una nuova disciplinai per lo scambio sul posto (vds. i documenti per la consultazione n. 30/07 e n. 42/07) sulla base dei seguenti principi p fondamentali: semplicità applicativa per gli utenti dello scambio sul posto trasparenza, in modo che i bilanci energetici delle reti elettriche possano tenere conto dei totali ammontari di energia elettrica effettivamente immessa e prelevata corretta valorizzazione i economica dell energia elettrica immessa e prelevata, al fine di evitare le compensazioni di uguali quantità di energia elettrica dal valore diverso evidenza dei costi non sostenuti dagli utenti dello scambio sul posto che, pertanto, devono essere attribuiti agli altri clienti del sistema elettrico tra gli oneri generali di sistema attribuzione dello scambio sul posto alla cogenerazione realmente ad alto rendimento. Autorità per l energia elettrica e il gas 6
7 Evoluzione dello scambio sul posto (1) Prevedere che, al fine di garantire maggiori certezze e semplicità nelle procedure, lo scambio sul posto venga effettuato da un unico soggetto intermediario a livello nazionale (GSE) e che tale scambio non riguardi la regolazione economica dei prelievi, che pertanto continua ad essere effettuata con i grossisti o con le società di vendita che operano in maggior tutela per gli aventi diritto prevedere quindi che lo scambio sul posto si concretizzi nella regolazione economica con il GSE di un corrispettivo appositamente definito in modo da garantire la compensazione di quanto inizialmente pagato dall utente dello scambio limitatamente allo scambio nel rispetto di una corretta valorizzazione dell energia immessa e successivamente prelevata Autorità per l energia elettrica e il gas 7
8 Evoluzione dello scambio sul posto (2) Il criterio per il calcolo della compensazione tiene conto: della valorizzazione dell energia immessa nei limiti del valore dell energia elettrica complessivamente prelevata; degli oneri di trasporto e di dispacciamento in prelievo, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata; prevedere che, nel caso in cui la valorizzazione dell energia energia immessa sia superiore a quella dell energia prelevata, tale maggiore valorizzazione: per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, venga riportata a credito (eliminando la regola della perdita del credito dopo 3 anni) per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, possa essere riconosciuta i dal GSE all utente t dll dello scambio quale ricavo di vendita dell energia elettrica eccedentaria Autorità per l energia elettrica e il gas 8
9 Nuova disciplina dello SSP Scambio sul posto Utente con produzione e consumo E i E p CCS Mercato O PR (Energia + servizi+oneri aggiuntivi) Determinazione CCS C Ei Onere servizi i Copertura attraverso gli oneri di sistema Mercato In questo modo lo SSP continua a realizzare l autoconsumo tenendo correttamente in conto della valorizzazione dell energia energia Autorità per l energia elettrica e il gas
10 Delibera ARG/elt n. 74/08 Autorità per l energia elettrica e il gas 10
11 Soggetti aventi titolo: comma 2.2 delibera 74/08 1) Il soggetto che richiede il servizio è un cliente finale o un soggetto mandatario del medesimo cliente finale (libero o in maggior tutela); 2) Il cliente finale è titolare o dispone di: a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw. Rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale; b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kw. 3) L utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all energia elettrica prelevata sul punto di scambio. 4) Il punto di connessione dell utente dello scambio (produzione e carico) alla rete è unico. Autorità per l energia elettrica e il gas 11
12 Accesso al mercato Consumata Prodotta Prelevata Rete elettrica Immessa Mandato Prodotta Consumata Prelevata Rete elettrica Immessa Autorità per l energia elettrica e il gas 12
13 Procedure Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal GSE agli utenti dello scambio. Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto presenta istanza al GSE e, per conoscenza, all impresa di vendita con cui regola i prelievi di energia elettrica, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell Autorità. Il GSE stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione economica dello scambio sul posto, ivi incluse le tempistiche di pagamento, secondo unoschema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell Autorità. Autorità per l energia elettrica e il gas 13
14 Adempimenti Le imprese di vendita, per ciascun utente dello scambio, forniscono al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari al medesimo GSE come da quest ultimo indicati, e in particolare: le misure reali o presunte dll dell energia elettrica prelevata, utilizzate per la fatturazione in ciascun bimestre l onere lonere OPR in capo all utente dello scambio, espresso in, per l acquisto dell energia elettrica prelevata in ciascun bimestre al netto delle imposte. Tale onere può essere trasmesso su base annuale in acconto, salvo conguaglio a fine anno, secondo modalità definite dal GSE. In fase di conguaglio, tale onere deve risultare evidente dalle fatturazioni che l impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE Autorità per l energia elettrica e il gas 14
15 Compensazione Il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto associa all energia elettrica immessa un controvalore C Ei, espresso in, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo zonale orario di cui all articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 calcola, per ciascun bimestre e per ciascun utente dello scambio, la parte unitaria variabile dell onere sostenuto dal medesimo utente per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento (e oneri accessori) CUS, espressa in c /kwh (somma dei corrispettivi di trasporto e oneri accessori) calcola, per ciascun bimestre e per ciascun utente dello scambio, la parte energia OE, espressa in, dell onere sostenuto dal medesimo utente per l acquisto dell energia elettrica prelevata, calcolata sottraendo all onere OPR il prodotto tra CUS e la quantità di energia elettrica prelevata calcola, per ciascun bimestre e per ciascun utente dello scambio, il contributo in conto scambio CS, espresso in, pari alla somma de: i) il minor valore tra il termine CEi eiltermineoe; ii) il prodotto tra il termine CUS e la quantità di energia elettrica scambiata (minor valore tra immesso e prelevato) Autorità per l energia elettrica e il gas 15
16 Entrata in operatività È opportuno che il nuovo regime entri in operatività dall 1 gennaio Ciò consente: La predisposizione p di tutte le procedure necessarie all operatività del sistema da parte del GSE La pubblicazione di tutti i documenti contrattuali e tecnici con sufficiente anticipo rispetto all avvio del meccanismo eventuali correzioni delle regole Autorità per l energia elettrica e il gas 16
17 Calcolo compensazione - rinnovabili OP R On. energia On. T&D On. A e UC Miusre ee imm/prelev. Tariffe e oneri On. MCT MCT Onere Energia Venditore CUS* EE scambiata Prelevata Distributore Compensazione C(S&O) Immessa Utente SSP CEi CEi OE CEi Compensazione = C (S&O) + CEi Compensazione = C(S&O)+OE OE Autorità per l energia elettrica e il gas CREDITO 17
18 Calcolo compensazione - CAR OP R On. energia On. T&D On. A e UC Miusre ee imm/prelev. Tariffe e oneri On. MCT MCT Onere Energia Venditore Prelevata Distributore CUS* EE scambiata Compensazi one C(S) Immessa Utente SSP CEi CEi OE CEi Compensazione = C (S) + CEi Compensazione = C (S) + OE CREDITO/Compensazio Autorità per l energia elettrica e il gas ne 18
19 Qualche simulazione Autorità per l energia elettrica e il gas
20 Grazie per l attenzione Marco Pezzaglia Andrea Galliani Autorità per l energia elettrica e il gas Direzione Mercati Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale (Unità FPA) Tel (290) (284) mpezzaglia@autorita.energia.itenergia it agalliani@autorita.energia.it Autorità per l energia elettrica e il gas
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