SOVVENZIONE SENZA PIANO A BREVE TERMINE
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- Albano Pinna
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1 FOGLIO INFORMATIVO relativo a: INFORMAZIONI SULLA BANCA SOVVENZIONE SENZA PIANO A BREVE TERMINE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA - SOCIETA' COOPERATIVA VIA VALLAURI SANT'ALBANO STURA (CN) n. telefono e fax: tel fax info@banca8833.bcc.it sito internet: Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n Iscritta all albo della Banca d Italia n Cod. ABI 8833 Iscritta all'albo delle societa' cooperative A Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Istituzionale di Garanzia del Credito Cooperativo Capitale sociale e riserve al 31/12/2014 euro Riservato all'offerta Fuori Sede (da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente) DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA: Cognome e Nome Sede Telefono Iscrizione ad Albi o elenchi Numero Delibera Iscrizione all Albo/ Elenco Qualifica CHE COS E LA SOVVENZIONE SENZA PIANO A BREVE TERMINE (rimborso in unica soluzione del capitale e ratealmente degli interessi) La sovvenzione senza piano a breve termine è un finanziamento, in euro o in divisa, senza piano di ammortamento. La banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte di quest ultimo di rimborsare, alla scadenza del termine pattuito, con un unico versamento, il capitale finanziato. Periodicamente, invece, il cliente corrisponde gli interessi, calcolati secondo le condizioni di contratto. Il tasso d interesse che regola il rapporto può essere fisso, variabile, o misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia. La banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento. CMU0301 aggiornato al 18/05/2015 pag. 1/7
2 I TIPI DI SOVVENZIONE E I LORO RISCHI Sovvenzione a tasso fisso Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata della sovvenzione. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate di interessi e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Sovvenzione a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente dell importo o del numero delle rate di interessi. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate di interessi. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE LA SOVVENZIONE (rimborso in unica soluzione del capitale e ratealmente degli interessi) Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Il TAEG è calcolato su un finanziamento di ,00 di durata pari a 12 Mesi con una periodicità della rata di soli interessi Annuale, fermo restando il rimborso in un'unica soluzione del capitale a scadenza. Tasso Fisso 15,5040% Tasso Variabile 15,5040% Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo complessivo del credito, calcolata su base annua; esso è comprensivo degli interessi, dei costi, delle spese, delle commissioni e delle imposte relativi alla stipula del contratto di credito. In particolare, per il caso di sovvenzione a tasso indicizzato, il TAEG sopra riportato ha valore puramente esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso, ipotizzando che questi rimanga fisso per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali, ad esempio, gli interessi di mora, gli eventuali oneri fiscali diversi da quelli sopra indicati. CMU0301 aggiornato al 18/05/2015 pag. 2/7
3 VOCI COSTI valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %) Tasso Fisso Tasso Variabile Importo massimo finanziabile non stabilito non stabilito Durata 12 Mesi 12 Mesi Anno per il calcolo degli interessi Anno Civile Anno Civile Tasso di interesse nominale annuo % 14, ,0000 Tasso di interesse effettivo annuo % 14, ,0000 Nessun tasso Euribor 3mesi/360 media mese precedente TASSI Parametro di indicizzazione Spread +0, ,9930 Anno per il calcolo degli interessi Anno Civile Anno Civile Tasso di mora % 3 Pt in piu' del tasso al momento della mora 3 Pt in piu' del tasso al momento della mora Tasso minimo contrattuale a favore della Banca (floor) % 10, ,0000 SPESE Spese per la stipula del contratto Spese per la gestione del rapporto Istruttoria % importo minimo importo massimo Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi) , ,00 1,10% dell importo finanziato , ,00 Diritti di segreteria per registrazione contratti 5,16 5,16 Rimborso spese informazione precontrattuale 0,00 0,00 Commissione di incasso rata - Con addebito automatico in conto corrente - Con pagamento per cassa - Con pagamento tramite SDD Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*) 1,00 1,00 Spese per altre comunicazioni e informazioni 1,00 1,00 Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata o 00% rimborso parziale della sovvenzione 1 Commissione per rata insoluta (max) 0,00 0,00 Sollecito pagamento rata 20,00 20,00 Certificazioni legate al finanziamento 20,00 20,00 (*) per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO DATA DI RIFERIMENTO TIPO TASSO VALORE 01/01/2011 Tasso Fisso 0, /12/2010 Tasso Fisso 0, /05/2015 Tasso Variabile 0, /04/2015 Tasso Variabile 0, Al cliente persona fisica non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale; ciò ai sensi dell art. 120 ter del D.Lgs. 385/93. CMU0301 aggiornato al 18/05/2015 pag. 3/7
4 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso Fisso Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (Mesi) Importo della rata Annuale per ,00 di capitale Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo Mesi(*) Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo Mesi(*) 14,0000% , , ,00 Tasso Variabile Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (Mesi) Importo della rata Annuale per ,00 di capitale Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo Mesi(*) Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo Mesi(*) 14,0000% , , ,00 (*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Assicurazione Eventuale Perizia tecnica Imposte indirette Se acquistati attraverso la banca/intermediario se necessaria, in autonomia del cliente 0,4% importo erogato-min 400,00E e max 5.000,00E se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria Disponibilità dell importo 90 giorni il giorno dell'erogazione ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA E RECLAMI Rimborso anticipato Con il consenso della banca, il cliente, in qualsiasi momento, ha facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla banca ed in tal caso sarà in facoltà della banca medesima di esigere un compenso calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato. Non sono dovuti alcun compenso o penale nei casi in cui il contratto di finanziamento sia stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell attività economica o professionale da parte di cliente CMU0301 aggiornato al 18/05/2015 pag. 4/7
5 persona fisica. Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato integrale pagamento dell'unica rata; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l immediato pagamento di quanto dovutole. Portabilità della sovvenzione Nel caso in cui, per rimborsare la sovvenzione, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest ultimo, previo pagamento del debito (art del codice civile). Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare: la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l esatto importo del proprio debito residuo; nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all 1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo; resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili; la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 90 giorni giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima. Reclami Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca (Via Chieri 31/ Carmagnola (TO) - Telef legale@banca8833.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la banca attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d Italia e di rivolgersi in qualunque momento all autorità giudiziaria competente. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, CMU0301 aggiornato al 18/05/2015 pag. 5/7
6 anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso effettivo globale medio (TEGM) Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del finanziamento. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per Estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio ,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre ,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; CMU0301 aggiornato al 18/05/2015 pag. 6/7
7 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. CMU0301 aggiornato al 18/05/2015 pag. 7/7
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