ADEMPIMENTI DEI CURATORI FALLIMENTARI
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- Casimiro Venturi
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1 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA ADEMPIMENTI DEI CURATORI FALLIMENTARI UFFICIO REGISTRO IMPRESE Via dell'edilizia - Zona Industriale Potenza - Tel. 0971/ [email protected] [email protected] Rev/Ago
2 COMUNICAZIONE DATI AI FINI DELL'INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - Adempimento previsto dall'art. 29 c.6 D.L. 78/2010 convertito nella Legge n.122/2010 In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Rif. normativo: Art.29 L. n. 122/2010 Termine di presentazione: entro 15 giorni dall accettazione della carica Obbligato al deposito: il curatore Modulistica Società: Modello S3 - riquadro 10 con le indicazioni previste dall'art.92 L.F. (data fissata per l'esame dello stato passivo, data entro cui vanno presentate le domande di insinuazione al passivo fallimentare, ogni altra informazione utile per agevolare la presentazione di tali domande) - Intercalare P per le informazioni relative al curatore fallimentare (nome e cognome, codice fiscale, sede della curatela e data accettazione della carica. Ove non sia indicata la data di accettazione della carica, si intenderà accettata il giorno della nomina e i 15 giorni relativi al termine di presentazione decorreranno da tale data). Modulistica Ditte Individuali: Modello I2 - riquadro 10 con le indicazioni previste dall'art.92 L.F. (data fissata per l'esame dello stato passivo, data entro cui vanno presentate le domande di insinuazione al passivo fallimentare, ogni altra informazione utile per agevolare la presentazione di tali domande) - Intercalare P per le informazioni relative al curatore fallimentare (nome e cognome, codice fiscale, sede della curatela e data accettazione della carica. Ove non sia indicata la data di accettazione della carica, si intenderà accettata il giorno della nomina e i 15 giorni relativi al termine di presentazione decorreranno da tale data). Codice atto: A15 Allegato: modulistica Agenzia delle Entrate Sanzioni: per la violazione dell obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni amministrative applicabili previste dall'art del codice civile. Rev/Ago
3 COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC DEL CURATORE FALLIMENTARE - Adempimento previsto dalla legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), all art. 1 comma 19, n.2bis - Obbligo in vigore dal 1 gennaio 2013 Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale (in caso di concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro 10 giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Rif. normativo: art.17 co.2bis D.L. 179/2012 (come modificato dall'art.1 co.19 della legge n.228/2013) Obbligato al deposito: il curatore Termine: 10 giorni dalla nomina Modulistica Società: Intercalare P compilazione del campo indirizzo posta elettronica certificata Modulistica Ditte Inviduali: Intercalare P - compilazione del campo indirizzo posta elettronica certificata Sanzioni: Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art del codice civile. Attenzione: Se su starweb viene scelto il quadro: DATI SEDE - PEC si intende comunicare l indirizzo di posta elettronica certificata proprio della società, che non necessariamente deve coincidere con quello del curatore fallimentare. In questo caso l'adempimento è esente anche da diritti di segreteria (come per tutte le altre iscrizioni PEC). AVVERTENZA: Il curatore può ottemperare al doppio adempimento, nel termine più breve dei 10 giorni dalla nomina, con un unica Comunicazione contenente tutti i dati richiesti. NOTA BENE: È consentita la comunicazione della PEC anche per le procedure concorsuali pendenti all'epoca dell'entrata in vigore della legge 228/2012. Rev/Ago
4 DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE - Adempimento previsto SOLO per le procedure attivate dopo il 16 luglio 2006 Rif. normativo: art.17 co.2bis D.L. 179/2012 (come modificato dall'art.1 co.19 della legge n.228/2013) Obbligato al deposito: il curatore Termine: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte del comitato dei creditori nella cancelleria del Tribunale Modulistica Società: mod. S2, compilato nel riquadro 20, firmato digitalmente dal curatore (codice atto: A15) - Riportare nelle note: Ai sensi e per gli effetti dell art. 19 del D.P.R.445/2000 dichiaro che la documentazione allegata è copia conforme del rapporto riepilogativo semestrale ai sensi dell art. 33 L.F, depositato alla cancelleria fallimentare del Tribunale di XXXXX e che in data XX/XX/20XX è scaduto il termine per la presentazione delle opposizioni dei creditori. Modulistica Ditte Inviduali: mod. I2, - riquadro 31 (tipo atto/fatto "008"), firmato digitalmente dal curatore (codice atto: A15) - Riportare nelle note: Ai sensi e per gli effetti dell art. 19 del D.P.R.445/2000 dichiaro che la documentazione allegata è copia conforme del rapporto riepilogativo semestrale ai sensi dell art. 33 L.F, depositato alla cancelleria fallimentare del Tribunale di XXXXX e che in data XX/XX/20XX è scaduto il termine per la presentazione delle opposizioni dei creditori. Imposta di bollo: Allegati: copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte; conto della gestione e le eventuali osservazioni Sanzioni: Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art del codice civile. NOTA BENE: Il deposito del rapporto riepilogativo del curatore va effettuato anche nell'ipotesi di assenza del comitato dei creditori; in tal caso il termine decorre dal deposito in cancelleria Rev/Ago
5 trasmissione della sentenza per la trascrizione del fallimento in relazione a quote di partecipazioni in società a responsabilità limitata Rif. normativi: art. 88 L.F. Termine: non espressamente previsto Legittimato: il Curatore Il curatore prende in consegna i beni del fallito (del c.d. spossessamento). A tal fine, tra l altro, se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. La finalità della disposizione è quella di fornire un adeguata informazione, onde evitare che i beni del fallito, soggetti a pubblica registrazione e inventariati come patrimonio fallimentare, possano essere acquistati da terzi eventualmente interessati. In base all interpretazione prevalente, si ritiene che la quota di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata costituisca bene mobile registrato. L articolo 5 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha modificato l articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, sostituendo la parola annotato con la parola trascritto. Pertanto, pur in assenza di una vera e propria prassi in tal senso, è ammessa l iscrizione del fallimento sulla posizione registro imprese relativa a società a responsabilità limitata nelle quali il fallito detenga una quota di partecipazione al capitale sociale. Modulistica: mod. S, campo vincoli sulla quota dove bisogna precisare che trattasi di trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento del. depositata il.. ai sensi dell'art.88 della L.F. data atto: data del deposito in cancelleria della sentenza di fallimento codice atto: A18 Allegati: copia informatica della sentenza di fallimento Rev/Ago
6 Istanza di cancellazione di società a seguito di chiusura di fallimento (nuovo rito) Rif. normativi: art. 118 L.F. - D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 - Riforma della legge fallimentare - art. 118, comma 2 Termine di presentazione: nessuno comunque non prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia ai sensi del co.4 dell'art.118 L.F. (cioè non prima del termine perentorio di 90 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria per proporre reclamo ex art.26, comma 4) Legittimato: il curatore fallimentare Modulistica: mod. S3, compilato nel riquadro 6 altri motivi - causale cessazione CF/FA, firmato digitalmente dal curatore (codice atto: A14) Int.P di cessazione del curatore fallimentare Nota bene: per le società soggette alla precedente normativa (chiusura del fallimento prima del 16/07/2006), la cancellazione può essere richiesta dagli amministratori o dal curatore. La cancellazione dell impresa individuale può essere richiesta, come avveniva in passato, dall imprenditore. Rev/Ago
ADEMPIMENTI DEI CURATORI FALLIMENTARI
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