Atti Parlamentari XVIII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
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1 Atti Parlamentari XVIII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.29 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (29) (articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f), della legge 23 giugno 2017, n. 103, ) Trasmesso alla Presidenza il 21 maggio 2018
2 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA RJPARATIVA E MEDIAZIONE REO-VITTIMA IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO l, COMMI 82, 83, 85, LETTERA F), DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103" IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglìo dell'unione Europea n. 29 del 25 ottobre 2012, recante "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sosriluisce la decisione quadro /GAf'; - Vista la legge 23 giugno 2017, n. l 03, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", contenente la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in patticolare l'articolo l, comma 85, lettera f)~ Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritli, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAf' Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o p1ivate de Ha libertà personale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministd, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo B del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28, espressa nella seduta del...; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ; Su proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo l
3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. l (Nozione di giustizia riparativa) 1. La giustizia riparativa consiste in ogni procedimento che coinvolga l'autore di reato, la vittima e, ove possibile, la comunità, diretto a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze. 2. l programmi di giustizia riparativa possono essere avviati esclusivamente con il consenso delle persone coinvolte e non possono essere previsti come sanzione o condizione per l'accesso a benefici. Le vittime possono richiedere l'accesso ai programmi di giustizia riparati va. 3. Ai programmi di g:il1stizia riparativa previsti dalla legge, anche prima della fase esecutiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto. 4. La mediazione penale e ogni altro programma di giustizia riparativa sono svolti con t'apporto professionale dei mediatori penali. ART.2 (Garanzie dei programmi di giustizia riparati-va) l. I soggetti che accedono ai programmi di giustizia riparatìva sono informati in modo accurato su significato, svolgimento e potenziale esito del programma, comprese le moda1ità dell'accordo di riparazione raggiunto. 2. Il consenso a partecipare ai programmi di giustizia riparativa è libero, infmmato, sempre revocabile ed è espresso in forma sctitta. Per i minorenni deve essere espresso anche dall'esercente la responsabilità genitoriale. H consenso viene acquisito dai mediatori a cui il caso è stato inviato. 3, Le dichiarazioni rese nell'ambito dei progranuni non possono essere utilizzate in relazione al fatto per cui si procede o per il quale è intervenuta condanna e i mediatori non possono deporre sul contenuto di quanto a loro riferito, in ordine al medesimo fatto, nel corso delle attività svolte. ART.3 (Servizi di giustizia riparativa, mediatori e formazione) l. Il Ministero della giustizia promuove la stipula di convenzioni con gli enti territorìali e con le Regioni, per l 'istituzione, a carico della finanza regionale o locale, di servizi di giustizia riparativa nel territorio di ogni distretto di corte d'appello; svolge un'attività di coordinamento finalizzata a garantire uniformità delle azioni locali e lo sviluppo di programmi di giustizia riparativa sul territorio; effettua il monitoraggio dei dati con la collaborazione degli enti presenti sui teltitorio. 2. Gli enti territoriali, nell'ambito delle competenze in materia di politiche sociali e delle convenzioni di cui al comma l, favoriscono anche l'istituzione di centri di ascolto per le vittime di reato in raccordo con i servizi di giustizia riparativa. Attraverso il collegamento con le strutture specializzate, gli enti assicurano sostegno e, ove necessario, assistenza terapeutica alle vittime, specie per reati di natura violenta. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale d1 mediatore penale, tenuto conto in particolare di quanto previsto al comma 4. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le modalità di accesso a 2
4 percorsi fonnativi e di aggiomamento professionale dei mediatori. 4. Il mediatore deve essere in possesso almeno di una laurea di durata trietmale in materie giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche, o deve essere iscritto a un ordine o albo professionale e avere maturato.una specifica esperienza e competenza professìonale nelle suddette materie. E' chiamato a svolgere la sua attività personalmente, con imparzialità e terzietà rispetto agli interessi dei soggetti coinvolti ne li 'attività di mediazione. CAPO II MODALITA' DI ACCESSO Al PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA ART.4 (Obbligo di informazione) 1. All'inizio dell'esecuzione della pena detentiva ovvero delle misure alternative o delle misure penali di comunità è data al condannato adegtjata informazione, in una lingua a lui comprensibile ed anche con il supporto di un mediatore linguistico~cultura1e, sui programmj di giustizia riparativa disponibili e sulla possibilità di accedervi in qualsiasi momento. Per i minorenni l'infonnativa è data altresì all'esercente la responsabilità genitoriale. ART. 5 (Avvia e prosecuzione del programma) l. Il sèrvizio di giustizia riparativa, ricevuta la richiesta dell'awio di un programma, richiede al inagisirato di sorveglianza competente per te1titorio le informazioni e gli atti necessari, inclusi i dati personali delle parti, nonché dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore, qualora si tratti di minorenni, al fine di elaborare 11 programma 1 ichiesto. 2. Il programma intrapreso può proseguire, S<? l'interessato vi consente, anche dopo la scarcerazìone o la conclusione della inisura altemativa o di comunità. CAPO III PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA RIPARA TIVA ART.6.. (Programmi di giustizia riparativa) l. I programmi di giustizia riparativa possono consistere: a) nella mediazion.e reo-vittima, in cui l'autore del reato incontra la vittima. Qualom non sia possibile un incontro diretto fra le parti la mediazione può avvenire anche per il tramite del mediatore. b) nella mediazione reo-vittima aspecifica, in cui l'autore del reato incontra la vittima di un altro reato lesivo del medesimo bene giuridico; c) nel,l'incontro guidato dal.medìatore tra gruppi di autori e di vittime aspeé.iftche dello stesso tipo di reato. 2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, i programmi di giustizia riparativa possono.essere strutturati anche in modo diverso dalle ipotesi indicate nel comma J, con il coinvolgimento, quando possibile, della comunità. 3. I programmi di giustizia riparativa possono essere applicati per la gestione dei conflitti all'interno degli istituti penali. 3
5 ART. 7 (Doveri del personale addetto ai servizi di giustizia riparativa) 1. I mediatori e ir personale addetto aì servizi di giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sugli atti c6mpiuti e sul contenuto delle attività-svolte. ART. 8 (Svolgimento deiprogr-ammi di giustizia riparativa) l. I programmi di _giustizia riparati va sono preceduti da colloqui preliminari del m~diatore còn ~ soggetti eùinvolti, allo scopo di acquisime il consenso e di adempiere gli obblighi di informazione di cui alhuiicolo I programmi si svolgono nel rispetto della dignità della persona e delle garanzìe di cui all'articolo 2 e tendono alla responsabilizzazione del reo, alla partecipazione della vittima al procedimento penale evitando il rischio di vittimizzazione secondaria e alla riparazione dell'offesa 3. I programmi possono concludersi con un accordo di riparazione, che può avere un contenuto simbolico o materiale e può comprendere le scuse fonnali o attività socialmente utili. 4. Qualora l'esito di un programma preveda un accordo riparativo, quest'ultimo deve essere verificato nella sua attuazione dal mediatore, al fine di prevenire il pericolo di ulteriore vittimizzazione, con il coinvolgimento dei servizi dell'ammin.istraz)one de11a giustizia. 4. L'esito del programma è comunicato, con una relazione scritta, al magistrato di sorveglianza competente per te11 itorio. Con il consenso dei soggetti coinvolti può essere descritto l'andamento del percorso e i contenuti dell'accordo dì riparazione. 5. L'esito negativo del programma non preclude l'accesso alle misure alternative o ai benefici penitenziari. 6. Ai fini della valutazione del percorso dì reinserì.mento sociale del condannato, la magistratura di sorveglianza tiene conto delle modalità con le quali si è svolto e si è concluso il programma di gi\.lstizia riparatìva Articolo 9 {Clausola di invaricmza finanziaria) l. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fmanza pubblica. 2. Le amministrazioni-interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il p1 esente decreto, 1mmito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativì. della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservatlo e di farlo osservare.. 4
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