REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO
|
|
- Annunziata Forti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO Giugno 2018
2 INDICE Articolo 1 OGGETTO Articolo 2 FUNZIONI E OBBLIGHI Articolo 3 ISCRIZIONE Articolo 4 FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI Articolo 5 ORGANI Articolo 6 REFERENTE Articolo 7 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Articolo 8 GESTORE DELLA CRISI Articolo 9 ACCETTAZIONE DELL INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE... 4 Articolo 10 REQUISITI DI PROFESSIONALITA ED ONORABILITA DEL GESTORE Articolo 11 AUSILIARI DEL GESTORE Articolo 12 RINUNCIA DELL INCARICO Articolo 13 INCOMPATIBILITA E DECADENZA Articolo 14 OBBLIGO DI RISERVATEZZA Articolo 15 COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE Articolo 16 RESPONSABILITA Allegato A REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO, AI SENSI DELL ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/ Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto
3 Regolamento dell Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre Il presente Regolamento disciplina l organizzazione interna dell organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto (di seguito Organismo ), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza. Articolo 2 FUNZIONI E OBBLIGHI L Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014. Articolo 3 ISCRIZIONE Il rappresentante legale dell Organismo, vale a dire il Presidente dell Ordine territoriale di Taranto, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l iscrizione dell Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia. Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Pagina 1
4 Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all adempimento degli obblighi formativi di cui all art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014. Articolo 5 ORGANI Ai fini della gestione dell Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi: a) un referente; b) una segreteria amministrativa; Articolo 6 - REFERENTE Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l attività dell organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi. Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato. La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell insediamento del nuovo Consiglio dell Ordine. Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato A ). Il referente, sentito il Consiglio dell Ordine, cura l organizzazione e la gestione dell Organismo: - esamina le domande e delibera sull ammissione all elenco dei gestori della crisi; - esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori; - delibera sull ammissibilità delle domande presentate; - effettua una sommaria valutazione delle domande presentate sulla base della documentazione allegata; - nomina o sostituisce il Gestore della crisi; - è responsabile della tenuta e dell aggiornamento dell elenco dei gestori della crisi aderenti all Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento; - presenta al Consiglio dell Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell anno successivo. Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Pagina 2
5 Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell Organismo superiori ad Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d urgenza dal referente stesso. Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall organismo ai sensi e per gli effetti dell art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014. Articolo 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA La segreteria amministrativa è composta da un Segretario nominato dal Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto e da un numero di persone fisiche, determinato di volta in volta in base alle esigenze manifestate dal Referente, con compiti operativi, scelte dallo stesso Consiglio dell Ordine preferibilmente tra il suo personale dipendente. Essa ha sede presso l Organismo. La segreteria dell Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec. La segreteria: a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi; b) effettua l annotazione nell apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione; c) verifica l avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l attività prestata dal Gestore della crisi. Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Pagina 3
6 Articolo 8 GESTORE DELLA CRISI La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell elenco tenuto presso l Organismo. Come Gestore della crisi può essere nominato un collegio di professionisti composto da non più di tre componenti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice. La nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell elenco di cui all art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell importanza della situazione di crisi del debitore. Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014. Articolo 9 ACCETTAZIONE DELL INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE Il Gestore della crisi comunica entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l accettazione dell incarico. Contestualmente all accettazione dell incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità. La dichiarazione deve essere portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione. A seguito dell accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato. Il Gestore della Crisi trimestralmente informa l Organismo sullo stato di avanzamento della procedura, evidenziando le criticità emerse. Il mancato invio della suddetta informativa periodica da parte del Gestore può costituire una causa di sostituzione dello stesso Gestore ai sensi dell art. 6 del presente Regolamento. Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Pagina 4
7 Articolo 10 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE Il Gestore della crisi, ai fini dell assunzione dell incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all art. 4 del decreto n. 202/2014 e deve inoltre: a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC); b) essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all Ordine; c) essere in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza; d) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni; e) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestore della crisi; f) essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC). Articolo 11 AUSILIARI DEL GESTORE Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell espletamento delle proprie funzioni. Il Gestore dirige ed è responsabile dell attività svolta dall ausiliario. All ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all art c.c. Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze. Articolo 12 RINUNCIA DELL INCARICO Il Gestore della crisi non può rinunciare all incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell organismo e del referente tramite pec. In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l art. 8 del presente Regolamento. Articolo 13 INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall Organismo Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Pagina 5
8 medesimo. Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento: sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l indipendenza; non sono in possesso dei requisiti previsti dall articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso. Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera A al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi derivanti dal suddetto regolamento è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge. Articolo 14 OBBLIGO DI RISERVATEZZA Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014. I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. L Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall art. 15, comma 10, del 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Pagina 6
9 Gli iscritti all Albo sono tenuti al rispetto dell obbligo del segreto professionale di cui all art. 5 del d.lgs. n. 139/2005. Articolo 15 COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l Organismo. In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014. Per le spese di avvio del procedimento è necessario che il debitore versi inizialmente all Organismo, quale rimborso spese iniziali, un importo non inferiore ad Euro 200,00 (euro duecento/00). Tale importo deve essere versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l Organismo mediante Assegno circolare ovvero Bonifico Bancario. In ogni caso è dovuto un importo minimo non inferiore ad Euro 200,00 (duecento/00), anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio. L Organismo può richiedere acconti sul compenso finale o sulle spese presunte da sostenere, provvisoriamente determinato sulla base delle attività e passività comunicate dal debitore. Il preventivo, provvisoriamente determinato dal referente sulla base delle attività e passività comunicate dal debitore, sarà reso noto allo stesso debitore per la sua accettazione ed approvazione. Il mancato pagamento dell acconto costituisce giusta causa di recesso per l Organismo di composizione. Il compenso finale ed il rimborso delle spese dovranno essere versati, a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti modalità: alla sottoscrizione della Relazione finale del Gestore della crisi dovrà essere corrisposto un acconto sul compenso e sulle spese nella misura di Euro 1.000,00 (euro mille/00); la ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda del debitore all atto del deposito presso la segreteria; il saldo del compenso e delle spese, determinato dal Referente in via definitiva sulla base delle attività e passività accertate nel corso della Procedura, dovrà essere versato a mezzo bonifico Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Pagina 7
10 bancario entro tre mesi dall omologa o meno dell accordo, ai sensi dell art. 12 della Legge n. 3/2012 relativamente agli accordi di composizione, ovvero entro tre mesi dall omologa o meno del piano del consumatore ai sensi dell articolo 12-bis della Legge n. 3/2012. All Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 12,5% sull importo del compenso ed inoltre all Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti: 80% in favore del Gestore della crisi; il restante 20% sarà trattenuto dall Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012. Nella ipotesi di liquidazione del patrimonio, la misura dell acconto sarà determinata dall OCC sulla base del presunto valore dell attivo e del passivo, nonché in relazione al valore delle attività prontamente liquidabili. Il pagamento del compenso al Gestore sarà postergato e subordinato all effettiva corresponsione dell onorario da parte del debitore. Pertanto nulla sarà dovuto dall OCC al Gestore nel caso in cui il debitore si renda inadempiente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute fino alla concorrenza di. 160,00 (pari all 80% del rimborso spese iniziale). Nell ambito degli importi trattenuti dall Organismo per il rimborso dei costi di amministrazione, il Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto potrà periodicamente deliberare il compenso spettante al Referente ed al Segretario per l attività svolta nell Organismo. Articolo 16 RESPONSABILITA L Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell incarico. Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal referente dell adempimento della prestazione. Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Pagina 8
11 ALLEGATO A REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO, AI SENSI DELL ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014 Articolo 1 - Indipendenza Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo. Il Gestore della crisi ha l obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento. Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento. Articolo 2 - Imparzialità Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia. Articolo 3 - Neutralità Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l esito della procedura di sovraindebitamento. Articolo 4 - Integrità È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti. Articolo 5 - Competenza Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata, con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento. Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli. Articolo 6 - Diligenza e operosità Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia. Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Pagina 9
12 Articolo 7 - Riservatezza Il Gestore della crisi ha l obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento. Articolo 8 - Correttezza e lealtà Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge. Regolamento O.C.C. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto Pagina 10
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RAGUSA ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RAGUSA ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3 Regolamento Approvato
O.C.C. COMMERCIALISTI FERMO
Regolamento dell organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento O.C.C. COMMERCIALISTI FERMO Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di LOCRI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di LOCRI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Indice REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Catanzaro
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Catanzaro Deliberato dal Consiglio dell ODCEC di Catanzaro nella seduta del 29.09.2017 1 Indice Articolo 1 OGGETTO...
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Organismo di composizione della crisi Commercialisti Mantova
1 Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Organismo di composizione della crisi Commercialisti Mantova Abbreviato: OCC Commercialisti Mantova Deliberato dal Consiglio
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari Regolamento O.C.C Sovraindebitamento ODCEC Bari Pagina 1
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Milano
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Milano Indice Articolo 1 OGGETTO... 2 Articolo 2 FUNZIONI E OBBLIGHI... 2 Articolo 3 ISCRIZIONE... 2 Articolo
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PAOLA
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Dell ODCEC di Paola Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Roma
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Roma Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 25 maggio 2015 aggiornato nelle sedute del 19 ottobre 2015,del
Regolamento dell Organismo di composizione della crisi 1 dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza
Regolamento dell Organismo di composizione della crisi 1 dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza 1 Deliberato dal Consiglio dell Ordine nella riunione del 3 maggio 2016
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA
REGOLAMENTO O.C.C. SOVRAINDEBITAMENTO ODCEC CAGLIARI 1
Regolamento dell organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Cagliari Indice ARTICOLO 1 OGGETTO 2 ARTICOLO 2 FUNZIONI
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Organismo di composizione della crisi Commercialisti Brescia Abbreviato: OCC Commercialisti Brescia Deliberato dal Consiglio
Art. 6 Referente Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l attività dell organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della
Art. 1 Oggetto REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO TRA GLI ORDINI DI ALESSANDRIA DEGLI AVVOCATI, DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano Approvato dal Consiglio dell Ordine
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Bologna
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Bologna REGOLAMENTO O.C.C. SOVRAINDEBITAMENTO ODCEC BOLOGNA 1 REGOLAMENTO O.C.C. SOVRAINDEBITAMENTO ODCEC BOLOGNA 2
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Nola
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Nola Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 5 novembre 2015 e modificato nella seduta del 14 giugno 2016
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Catanzaro
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Catanzaro Deliberato dal Consiglio dell ODCEC di Catanzaro nella seduta del 29.09.2017 Aggiornato con Delibera
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI BUSTO ARSIZIO OCC BUSTO ARSIZIO
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI BUSTO ARSIZIO OCC BUSTO ARSIZIO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL ORDINE NELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2017 Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ORDINE DI GENOVA
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ORDINE DI GENOVA Approvato nella seduta di Consiglio del 22.9.2016 Aggiornato alla delibera del 26.01.2017 1 Ordine dei
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ORDINE DI GENOVA
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ORDINE DI GENOVA Approvato nella seduta di Consiglio del 22.9.2016 1 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMMERCIALISTI ASTI. abbreviato OCC COMMERCIALISTI ASTI
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMMERCIALISTI ASTI abbreviato OCC COMMERCIALISTI ASTI Deliberato dal Consiglio Direttivo dell
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento dell ODCEC di Torre Annunziata
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento dell ODCEC di Torre Annunziata Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 17 dicembre 2015 modificato nella seduta del
REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ODCEC DI PALERMO
REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ODCEC DI PALERMO (secondo lo schema adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ALLEGATO
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Lecce
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Lecce Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 2 marzo 2018 1 ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 FUNZIONI
REGOLAMENTO ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO dell ODCEC di CALTAGIRONE
REGOLAMENTO ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI da SOVRAINDEBITAMENTO dell ODCEC di CALTAGIRONE Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 29 ottobre 2015 aggiornato nella seduta del 23 febbraio
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Napoli Regolamento O.C.C. Sovraindebitamento ODCEC Napoli
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Napoli 1 ARTICOLO 1 OGGETTO...3 ARTICOLO 2 FUNZIONI E OBBLIGHI...3 ARTICOLO 3 ISCRIZIONE...3 ARTICOLO 4 FORMAZIONE
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Padova
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Padova Approvato con delibera consiliare del 15 febbraio 2016 e modificato con delibera consiliare del 23 maggio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania Regolamento approvato dal Consiglio dell Ordine
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento dell ODCEC di Torre Annunziata
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento dell ODCEC di Torre Annunziata Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 17 dicembre 2015 modificato nella seduta del
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento Approvato nella seduta del Consiglio
REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VASTO
REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VASTO Articolo 1 OGGETTO Il presente Regolamento si applica alle procedure di
Comune di Carmignano Provincia di Prato
Comune di Carmignano Provincia di Prato Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento Denominato La Giustizia per i Cittadini Approvato dal C.C. con deliberazione n. Indice
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
REGOLAMENTO ELL ORGANISMO I COMPOSIZIONE ELLA CRISI A SOVRAINEBITAMENTO Articolo 1 OGGETTO. Il presente regolamento (di seguito "Regolamento") disciplina l organizzazione interna dell organismo di composizione
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Roma
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Roma Approvato dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 25 maggio 2015 aggiornato nelle sedute del 19 ottobre 2015,
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n.
Regolamento dell Organismo denominato Istituto Composizione Crisi da Sovraindebitamento per il Circondario del Tribunale di Reggio Calabria
Regolamento dell Organismo denominato Istituto Composizione Crisi da Sovraindebitamento per il Circondario del Tribunale di Reggio Calabria Indice Art. 1 Oggetto Art. 2 Funzioni e obblighi Art. 3 Iscrizione
OCC in OCF ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI FIRENZE *** REGOLAMENTO ***
OCC in OCF ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI FIRENZE *** REGOLAMENTO *** Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Milano
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Milano Indice Articolo 1 OGGETTO... 2 Articolo 2 FUNZIONI E OBBLIGHI... 2 Articolo 3 ISCRIZIONE... 2 Articolo
"ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMMERCIALISTI ASTI" abbreviato "OCC COMMERCIALISTI ASTI"
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMMERCIALISTI ASTI" abbreviato "OCC COMMERCIALISTI ASTI" Deliberato dal Consiglio Direttivo
Regolamento dell Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento O.C.C.-CUNEO
Regolamento dell Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento O.C.C.-CUNEO Art. 1 Oggetto Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna
REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI ENNA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna Circoscrizione del Tribunale di Enna - Ente pubblico non economico REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA
Regolamento Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Foggia ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. Articolo 1 OGGETTO
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012
COMUNE DI PIANEZZA Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI PIANEZZA Città Metropolitana di Torino REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI PIANEZZA Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento,
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi Trapani O.C.C.T.
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi Trapani O.C.C.T. 1 REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI TRAPANI (O.C.C.T.) Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento
COMUNE DI PIANEZZA Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI PIANEZZA Città Metropolitana di Torino REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI PIANEZZA Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO DELL ODCEC DI VENEZIA
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO DELL ODCEC DI VENEZIA DENOMINATO "OCC DEL VENEZIANO" Legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'odcec di Varese e del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Milano
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'odcec di Varese e del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Milano Busto Arsizio Lodi Monza e Varese Approvato dai rispettivi
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Siracusa
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell ODCEC di Siracusa Approvato dal Consiglio dell Ordine nelle sedute del 20 marzo e 22 maggio 2018 1 Indice Articolo 1 OGGETTO...
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Premessa Il presente documento reca una esemplificazione del regolamento destinato all organizzazione e al funzionamento dell
Regolamento. dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Regolamento dell Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l Ordine deidottori Commercialisti e degli EspertiContabili di Benevento Modificato nella seduta del Consiglio
Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Commercialisti della Spezia
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI OCC - COMMERCIALISTI DELLA SPEZIA PRESSO ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA SPEZIA Iscritto nella Sez. A al numero 16 del Reg. OCC Min.
Comune di Carmignano Provincia di Prato Regolamento dell organismo di Composizione Della Crisi da Sovra Indebitamento Denominato
Comune di Carmignano Provincia di Prato Regolamento dell organismo di Composizione Della Crisi da Sovra Indebitamento Denominato La Giustizia Dei Cittadini Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.11
ASSOCIAZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEI COMMERCIALISTI DI PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA E MODENA
ASSOCIAZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEI COMMERCIALISTI DI PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA E MODENA * * * Regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ... Indice... 4 DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA... 9 1 9 2 FUNZIONI E... 9 3 9 4 FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA...
C O N S I G L I O D E L L O R D I N E
C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE
C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A
C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE
C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A
C O NSIGLIO DELL ORDINE D EGLI AV V OCATI DI BOLOGNA REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO regolamento contenente le norme
CITTA DI CASARANO Provincia di Lecce
CITTA DI CASARANO Provincia di Lecce REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL ART. 15 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE denominato : EX
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA REGOLAMENTO
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA REGOLAMENTO Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento,
DOCUMENTO. Bozza di Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
DOCUMENTO Bozza di Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Maggio 2016 Indice Premessa... 3 Bozza di Regolamento dell organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento...
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Aprile 2015 A cura della Commissione CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Presidente Nicoletta Mazzagardi Componenti Sergio Acconcia
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Aprile 2015 A cura della Commissione CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Presidente Nicoletta Mazzagardi Componenti Sergio Acconcia
REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO
REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO Art. 1 - Oggetto e principi generali. Il presente regolamento (in seguito denominato
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA
REGOLAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI STUDIO LETIZIA LETIZIA ESDEBITA
REGOLAMENTO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO STUDIO LETIZIA LETIZIA ESDEBITA Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l organizzazione interna del
Regolamento dell organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento dell Ordine degli Avvocati di Napoli. Premessa... 2
Regolamento dell organismo di gestione della crisi da sovraindebitamento dell Ordine degli Avvocati di Napoli Indice Premessa... 2 Regolamento dell organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento...
Articolo 3 FUNZIONI E OBBLIGHI. Articolo 4 RAPPRESENTANZA LEGALE - ISCRIZIONE
REGOLAMENTO CONCERNENTE L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA Regolamento di autodisciplina
C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A
C O N S I G L I O D E L L O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I B O L O G N A REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE
INDICE Art. 1 Definizioni. Art. 1 - DEFINIZIONI
REGOLAMENTO CONCERNENTE L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO INDICE Art. 1 Definizioni
5. ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - REGOLAMENTO E TARIFFARIO
Documenti La Rivista del Consiglio 5. ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - REGOLAMENTO E TARIFFARIO 1. Regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Organismo
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAIDEBITAMENTO
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAIDEBITAMENTO presso L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO REGOLAMENTO INDICE ART. 1 DEFINIZIONI ART. 2 OGGETTO ART. 3 FUNZIONI ED OBBLIGHI ART. 4 SEDE COMPOSIZIONE
Allegato A Allegato B
REGOLAMENTO CONCERNENTE L ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA (approvato dal Consiglio dell Ordine degli
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO CAMERALE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Allegato sub) a alla delibera di Giunta n. 84 del 24 ottobre 2016 REGOLAMENTO DELL ORGANISMO CAMERALE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Art. 1)
INDICE Art. 1 Definizioni. Art. 1 - DEFINIZIONI
REGOLAMENTO CONCERNENTE L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA CON DELIBERA DEL... INDICE
REGOLAMENTO. approvato con delibera del 19 febbraio 2018
REGOLAMENTO approvato con delibera del 19 febbraio 2018 CONCERNENTE L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE DEGLI
2 FUNZIONI E OBBLIGHI
REGOLAMENTO CONCERNENTE L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO CONGIUNTAMENTE DALL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO E DALL ORDINE
3 FUNZIONI E OBBLIGHI
REGOLAMENTO CONCERNENTE L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO INDICE Art. 1 Definizioni
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO. 1. E istituito dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO PRESSO L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA STATUTO TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Costituzione 1. E istituito dal Consiglio dell Ordine
REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono per: - Legge : la legge 27 gennaio 2012, n. 3; - Decreto : il D.M.
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
REGOLAMENTO CONCERNENTE L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA INDICE Art. 1 Definizioni
STATUTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE DI PESARO (OMFP)
STATUTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE DI PESARO (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI 1. Oggetto e principi generali. Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento")
GLI ISTITUTI DEL SOVRAINDEBITAMENTO DALLA TEORIA ALLA PRATICA: esperienze, successi e sconfitte
GLI ISTITUTI DEL SOVRAINDEBITAMENTO DALLA TEORIA ALLA PRATICA: esperienze, successi e sconfitte ODCEC di Roma 10 giugno 2019 Marco Carbone Referente OCC Commercialisti Roma studiomarcocarbone@libero.it
REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI CAMERALI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI CAMERALI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento si intendono per: -
CITTÀ di VILLORBA. (Provincia di Treviso)
CITTÀ di VILLORBA (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO (O.C.C.) DEL COMUNE DI VILLORBA DENOMINATO EQUITÀ E GIUSTIZIA in vigore dal 27 gennaio