Ordinanza concernente l assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte
|
|
- Gerardina Vanni
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente l assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte Modifica del 20 dicembre 2002 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza del 13 aprile concernente l assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte viene modificata come segue: Titolo Ordinanza del DFE concernente l assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte Modifica di termini Negli allegati 1 e 3 il termine «Staph.(ylococcus) aureus» viene sostituito da «stafilococchi a coagulasi positiva». Il secondo periodo concerne solamente il testo francese. Art. 2 cpv. 4 e 5 4 La presente ordinanza si applica alle aziende che trattano e trasformano latte di vacca. Per le aziende che trasformano latte di bufala, di capra o di pecora fa stato l articolo 5 capoverso 5 dell ordinanza del 7 dicembre sulla qualità del latte. 5 Restano salve le disposizioni degli elenchi degli obblighi per i formaggi, la cui denominazione è protetta giusta l ordinanza del 28 maggio sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati. Art. 3 lett. o I seguenti termini sono definiti come segue: o. latte industriale: latte di vacca, di bufala, di capra o di pecora (latte crudo o termizzato o pastorizzato), che ha lasciato la sfera di responsabilità del pro- 1 RS RS RS
2 duttore e la cui composizione è immutata o è modificata soltanto tramite aggiunta o detrazione di costituenti naturali del latte. Art. 4 cpv. 2, 3, 3 bis e 8 2 Le aziende d estivazione necessitano di un ammissione solo se in un anno trasformano in latticini più di 3000 kg di latte e li mettono in commercio. 3 Le aziende agricole di trasformazione del latte necessitano di un ammissione solo se forniscono latticini a rivenditori o a economie domestiche collettive oppure se in un anno trasformano in latticini più di kg di latte e li mettono in commercio. 3bis I centri di raccolta del latte dove avviene anche la trasformazione di quest ultimo necessitano di un ammissione per la trasformazione del latte solo se forniscono latticini a rivenditori o a economie domestiche collettive oppure se in un anno trasformano in latticini più di kg di latte e li mettono in commercio. 8 Le aziende ammesse devono annunciare al servizio d ispezione le essenziali modifiche architettoniche o aziendali, concernenti in particolare l offerta di prodotti, la suddivisione dei locali o l utilizzazione di questi ultimi. Al termine dei lavori di modifica, la documentazione utile deve essere inoltrata immediatamente. Il servizio d ispezione esamina se le condizioni per l ammissione dell azienda sono ancora adempite. Art. 7 cpv. 1 bis 1bis I risultati dei controlli microbiologici dei prodotti finiti vanno conservati per almeno due anni. Art. 8 cpv.1 e 3 1 Abrogato 3 Il latte trattato per produrre latte di consumo o trasformato in prodotti a base di latte trattato termicamente, deve essere preso in consegna al più tardi entro 48 ore dalla prima mungitura. Se il latte è destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte non trattato termicamente, il capoazienda stabilisce il momento della presa in consegna in modo che il latte possa essere trasformato al più tardi entro 48 ore dalla prima mungitura. Art. 9 cpv. 1 1 L osservanza delle norme qualitative è controllata al momento della presa in consegna del latte di vacca nell azienda, oppure al momento del ritiro del latte, conformemente alle disposizioni dell ordinanza del 7 dicembre Il latte delle aziende di produzione colpite da divieto di fornitura non può essere accettato. 4 RS
3 Art. 11 rubrica, cpv. 1, 2 lett. c, 5 e 6 Requisiti del latte 1 Il numero di germi presenti nel latte di vacca crudo, prima del trattamento termico, non deve essere superiore a UFC/ml (unità formanti colonia per ml) dopo l incubazione a 30 C. 2 Per il latte industriale termizzato valgono i seguenti requisiti: c. il numero di germi presenti nel latte di vacca termizzato, prima del secondo trattamento termico non deve essere superiore a UFC/ml dopo l incubazione a 30 C, qualora venga utilizzato per la fabbricazione di latte di consumo pastorizzato, uperizzato o sterilizzato. 5 Il latte industriale utilizzato nella produzione di formaggio di latte non trattato termicamente, con una durata di stagionatura inferiore a 60 giorni, e nella produzione di latticini a base di latte non trattato termicamente deve soddisfare i requisiti minimi conformemente all allegato 1 numero 3. 6 Per il latte di capra, di pecora o di bufala il numero di germi, dopo l incubazione a 30 C, non può essere superiore ai valori seguenti: a UFC/ml, se il latte è destinato alla fabbricazione di prodotti trattati termicamente o di latte di consumo; b UFC/ml, se il latte è destinato alla produzione di latticini a base di latte non trattato termicamente. Art. 12 rubrica, cpv. 2 bis e 3 Immagazzinamento del latte nell azienda 2bis Il latte industriale destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte non trattato termicamente, deve essere trasformato al più tardi entro 48 ore dalla prima mungitura. 3 Il latte di vacca crudo che viene trattato per produrre latte di consumo può presentare, immediatamente prima del trattamento termico, un numero di germi non superiore a UFC/ml dopo l incubazione a 30 C; se il latte non viene trattato entro 36 ore dalla sua fornitura occorre sempre controllare che il numero di germi non superi questo valore. Art. 33 cpv. 1 Abrogato Art. 39 cpv. 5 5 La panna di latte raccolta quotidianamente deve essere raffreddata, dopo il prelievo, almeno a una temperatura di 10 C; se gli intervalli fra una raccolta e l altra sono maggiori, la temperatura non deve superare gli 8 C. 352
4 Art. 49 periodi introduttivi Immediatamente dopo la mungitura il latte deve essere efficacemente raffreddato. Il latte industriale destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte non trattato termicamente, deve essere immagazzinato per non più di 48 ore dopo la prima mungitura. Per l immagazzinamento fanno stato le seguenti condizioni:... Art. 50 cpv. 2 e 3 2 Nelle aziende ammesse all esportazione occorre dimostrare che il latte industriale destinato alla fabbricazione di formaggio a base di latte non trattato termicamente e la cui durata di stagionatura è inferiore a 60 giorni soddisfa i requisiti di cui all allegato 1 numero 3. 3 Per il latte di capra, di pecora o di bufala vale l articolo 11 capoverso 6. Art. 66 cpv. 4 Abrogato Art. 69 Raffreddamento della panna di latte La panna di latte destinata alla fornitura e che viene raccolta quotidianamente, deve essere raffreddata, dopo il prelievo, almeno ad una temperatura di 10 C; se gli intervalli fra una raccolta e l altra sono maggiori, la temperatura non deve superare gli 8 C. Art. 77 periodi introduttivi Entro due ore dalla mungitura il latte deve essere efficacemente raffreddato alla temperatura prevista. Il latte industriale destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte non trattato termicamente, deve essere immagazzinato per non più di 48 ore dopo la prima mungitura. Per l immagazzinamento fanno stato le seguenti condizioni:... Art. 78 cpv. 1 lett. b e 3 1 Il capoazienda è responsabile del controllo della qualità del latte crudo: b. per il latte di bufala, di capra o di pecora vale l articolo 11 capoverso 6; 3 Il latte industriale utilizzato nella produzione di formaggio di latte non trattato termicamente, con una durata di stagionatura inferiore a 60 giorni, e nella produzione di latticini a base di latte non trattato termicamente deve soddisfare i requisiti minimi conformemente all allegato 1 numero 3. Art. 94 cpv. 1 Abrogato 353
5 Art. 98 cpv. 5 5 La panna di latte destinata alla fornitura e che viene raccolta quotidianamente, deve essere raffreddata, dopo il prelievo, almeno ad una temperatura di 10 C; se gli intervalli fra una raccolta e l altra sono maggiori, la temperatura non deve superare gli 8 C. II Gli allegati 1 e 2 sono modificati come segue: Allegato 1 N. 3 titolo, periodo introduttivo 3. Latte industriale per la fabbricazione di prodotti non trattati termicamente Requisiti relativi al latte industriale destinato alla fabbricazione di latticini e formaggio a base di latte non trattato termicamente e la cui durata di stagionatura è inferiore a 60 giorni:... N. 4, 3 a e 4 a linea Abrogate N. 5 Nuove disposizioni concernenti il formaggio a pasta molle Prodotti Tipo di germi Requisiti3) UFC/ml o g... Formaggio a pasta molle di latte crudo o latte termizzato (incl. la parte di crosta commestibile) Formaggio a pasta molle di latte pastorizzato (incl. la parte di crosta commestibile)... Escherichia coli m = 1000 Stafilococchi a coagulasi positiva m = 1000 Escherichia coli m = 100, M = 1000 n = 5, c = 2 Stafilococchi a coagulasi positiva m = 100, M = 1000 n = 5, c = 2 354
6 Allegato 2 numero 1 1. I prodotti devono portare un contrassegno con il numero di ammissione dell azienda di fabbricazione. Tale contrassegno deve essere apposto al momento della fabbricazione o immediatamente dopo la fabbricazione in azienda, in un punto visibile e deve essere ben leggibile, indelebile e facilmente decifrabile. Il contrassegno può essere applicato sul prodotto stesso, sul suo involucro o sull etichetta di tale involucro. Nel caso di piccoli prodotti avvolti singolarmente e in seguito imballati assieme o nel caso di piccole porzioni avvolte singolarmente e così fornite ai consumatori, il contrassegno deve essere apposto soltanto sull imballaggio comune. Il latte crudo sfuso e le porzioni di formaggio tagliate dalla forma e vendute direttamente ai consumatori non devono essere contrassegnati. III La presente modifica entra in vigore il 1 febbraio dicembre 2002 Dipartimento federale dell economia: Pascal Couchepin 355
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) Modifica del 7 marzo 2008 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sui requisiti igienici è modificata
DettagliOrdinanza del DFE concernente l assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte 1
Ordinanza del DFE concernente l assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte 1 del 13 aprile 1999 (Stato 18 febbraio 2003) Il Dipartimento federale dell economia visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio
Ordinanza concernente l assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio del 13 aprile 1999 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 4 dell ordinanza del
DettagliOrdinanza concernente l assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte
Ordinanza concernente l assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte del 13 aprile 1999 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 4 dell ordinanza del 7 dicembre
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliPaese e l importo degli aiuti all esportazione per il formaggio sono fissati nell allegato.
Ordinanza del DFE concernente l importo degli aiuti per i latticini nonché le prescrizioni relative al settore del burro del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 9
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza del DFI sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale (Ordinanza sui requisiti igienici, ORI) Modifica del 15
Dettagli(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro
DettagliOrdinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 maggio 2011 1 concernente l eliminazione
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi Modifica del 17 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 dicembre 1971 1 concernente l
DettagliOrdinanza sul controllo del latte
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari; visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DFI sui requisiti igienici
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) Modifica del 13 ottobre 2010 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sui requisiti igienici è modificata
DettagliOrdinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori
Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
DettagliOrdinanza sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale
Ordinanza sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale (Ordinanza sui requisiti igienici, ORI) Modifica del 31 gennaio
DettagliOrdinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base 632.111.723.1 del 27 gennaio 2005 (Stato 17 ottobre 2006) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica
DettagliOrdinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 22 ottobre 2002) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) 910.12 del 28 maggio 1997 (Stato
DettagliOrdinanza sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale
Ordinanza sui requisiti igienici-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d uso, dei locali, degli impianti e del personale (Ordinanza sui requisiti igienici, ORI) Modifica del 27 marzo 2002
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come
DettagliOrdinanza del DFE sull agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 26 novembre 2003 Il Dipartimento federale dell economia, d intesa con il Dipartimento federale dell interno, ordina: I L ordinanza del DFE del
DettagliOrdinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali
Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) Modifica dell 8 aprile 2009 Il Dipartimento federale dell economia ordina:
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
DettagliOrdinanza del DFI sui requisiti igienici
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sui requisiti igienici è modificata
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1
Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1 (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) Modifica del 14 novembre 2007 Il
DettagliOrdinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale Modifica del 25 novembre 2013 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sulle derrate
DettagliOrdinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale Modifica del... Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sulle derrate alimentari di
DettagliNewsletter Laboratorio cantonale 86
Comune Bedigliora Da: Laboratorio cantonale Inviato: mercoledì, 31. gennaio 201812:25 A: Comune Bedigliora Oggetto: Newsletter Laboratorio cantonale - campagna formaggi caseifici e TA -
DettagliOrdinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili
Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (O 2 IMA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC)
DettagliOrdinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui
DettagliOrdinanza dell UFV che istituisce misure per impedire l introduzione dell afta epizootica dalla Bulgaria
Ordinanza dell UFV che istituisce misure per impedire l introduzione dell afta epizootica dalla Bulgaria del 27 gennaio 2011 (Stato 28 gennaio 2011) L Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l articolo
DettagliOrdinanza del DFE sull agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 1 maggio 2009 Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina: I L ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 1 sull agricoltura biologica è modificata
DettagliOrdinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 25 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
DettagliOrdinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia
Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia del 7 dicembre 2012 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I Le ordinanze qui appresso
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG) Modifica del 23 novembre 2005 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del 27 marzo 2002
DettagliOrdinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli
Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 4 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi è
DettagliCOMUNE DI PIANEZZA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA LIMITI DI CONTAMINAZIONE MICROBICA
COMUNE DI PIANEZZA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA LIMITI DI CONTAMINAZIONE MICROBICA Limiti di contaminazione microbica - Comune di Pianezza a.s. 2011-2012 1 YOGURT
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli
Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimenti per la frutta) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base del 27 gennaio 2005 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 4 capoverso 1 e 6 capoversi
DettagliOrdinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) Modifica del 29 aprile 2015 Il Dipartimento federale dell interno (DFI)
DettagliOrdinanza del DFI sui requisiti igienici
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) Modifica del 26 novembre 2008 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sui requisiti igienici è modificata
DettagliDecreto federale. dell 11 dicembre 2009
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 12 novembre 2008 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 1 luglio 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue: Art.
DettagliQualità microbiologica dei prodotti lattiero-caseari in aziende di estivazione (alpeggi)
Qualità microbiologica dei prodotti lattiero-caseari in aziende di estivazione (alpeggi) Campioni analizzati: Campioni non conformi: 311 30 (10%) Immagine tratta da: http://www.proticino.ch/ Introduzione
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (OLOGA) Modifica del 14 dicembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 sull organizzazione del
Dettagli(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAlA)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro
DettagliOrdinanza sugli esplosivi
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) Modifica del 21 settembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 novembre 2000 1 sugli esplosivi è modificata come segue: Art. 1a cpv. 2 2 La
DettagliOrdinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Modifica del 13 ottobre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre
DettagliOrdinanza concernente la produzione primaria
Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 della legge del 9 ottobre 1992 1
DettagliOrdinanza concernente l immissione sul mercato
Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12
DettagliOrdinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari del 16 dicembre 2016 Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell
DettagliDecreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009
Termine di referendum: 1 aprile 2010 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 7 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1, frase
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) 632.111.723 del 22 dicembre 2004 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 14 novembre 2007 L Ufficio federale dell agricoltura ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l entrata in vigore della nuova legge sull agricoltura
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l entrata in vigore della nuova legge del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati
DettagliOrdinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente gli elementi di e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 e 10
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza del DFI concernente i generatori aerosol
Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol Modifica del 3 novembre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 concernente i generatori
DettagliOrdinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni) Modifica del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliRegolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore Modifica del 21 dicembre 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visto l
DettagliOrdinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni) Modifica del 26 settembre 2017 Il Dipartimento federale dell
DettagliOrdinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica del 19 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 18 ottobre 2017 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L
DettagliOrdinanza concernente l immissione sul mercato e l utilizzazione di biocidi
Ordinanza concernente l immissione sul mercato e l utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc) Modifica del 5 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui biocidi del
DettagliOrdinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari 817.022.2 del 16 dicembre 2016 (Stato 1 maggio 2018) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 26 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre
DettagliOrdinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 maggio 2016
DettagliAspetti microbiologici nei prodotti a base di latte degli alpeggi
Aspetti microbiologici nei prodotti a base di latte degli alpeggi Dott.. Renzo Mioni Direttore SC1 Microbiologia degli Alimenti Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Data e luogo L alpeggio
DettagliTracciabilità degli esplosivi
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Formazione professionale superiore / servizio degli esplosivi
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 27 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 16 settembre 2016 Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della
DettagliOrdinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 15 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 4 cpv.
DettagliOrdinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione europea
DettagliAdeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni (artt )
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni (artt. 17-24) Valeria Paganizza valeria.paganizza@gmail.com LOTTO Definizione; Obbligo di apposizione
DettagliOrdinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) Modifica del Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L
DettagliLegge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Avam- Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Dettagli