Corte dei conti Sezione regionale di Controllo per il Piemonte Collegio di controllo sulle spese elettorali Elezioni amministrative 2014

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1 Corte dei conti Sezione regionale di Controllo per il Piemonte Collegio di controllo sulle spese elettorali Elezioni amministrative 2014 Deliberazione n. 279/2014/CSE Seduta del 5 dicembre 2014 Il Collegio per il controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative 2014 tenutesi nei Comuni con popolazione superiore a abitanti siti nella Regione Piemonte; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali per l elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi e relativa delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali; Visto, in particolare, l art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96 come modificato dall art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, intesta alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a abitanti; Visto l art. 14-bis, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 13) che modifica rispettivamente l art. 12, comma 1 della legge n. 515/1993 e l art. 13, comma 7 della legge n. 96/2012; Vista la delibera Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i Primi indirizzi interpretativi inerenti l applicazione dell art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a abitanti ; Vista la delibera Sezione delle Autonomie n. 12/2014 che enuncia principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di Controllo ai sensi dell art. 6, comma 4 decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito in legge 7 dicembre n. 213); Vista l ordinanza n. 27/2014 del Presidente della Sezione regionale di Controllo per il Piemonte con la quale viene nominato il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

2 Vista la delibera n. 105/2014 di insediamento del Collegio di controllo sulle spese elettorali in data 5 giugno 2014; Vista la nota protocollo n in data 5 giugno 2014 con la quale il Ministero dell Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali, ha comunicato l elenco dei Comuni nei quali si sono svolte le elezioni amministrative per l anno 2014; Considerato che nell elenco dei Comuni di cui sopra è presente il Comune di Biella (BI) con popolazione superiore a abitanti e pertanto soggetto al controllo da parte del Collegio preposto; Vista la delibera n. 136/2014 del Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione regionale di Controllo per il Piemonte con la quale sono stati richiesti ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore ai abitanti i dati necessari per l esercizio del controllo sui rendiconti relativi alle spese elettorali e la successiva nota prot. n. 2014/35556 del 4 luglio 2014 di risposta del Comune di Biella (BI); Vista la delibera n. 137/2014 del Collegio di controllo sulle spese elettorali con la quale sono stati indicati gli indirizzi ai quali conformarsi per la redazione dei rendiconti ed è stato fornito uno schema tipo di rendiconto; Considerato che, ai sensi dell articolo 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall art. 13 comma 6 lettera c) della legge n. 96/2012, il controllo di questo Collegio è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e che per conformità a legge, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella sopra richiamata delibera n. 24/2013, deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale ; Visti i rendiconti trasmessi dai soggetti che hanno preso parte alla competizione elettorale per l elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per il Comune di Biella (BI); Ritenuto che i controlli affidati a questo Collegio sui rendiconti delle spese sostenute e dei finanziamenti ottenuti dai partiti, movimenti e liste in occasione della campagna elettorale delle elezioni amministrative 2014 tenutesi nel Comune di Biella (BI) nel giorno 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno 2014 possono dichiararsi conclusi; DELIBERA Di approvare l unita relazione sul controllo delle spese elettorali e delle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno 2014 nel Comune di Biella (BI), che si allega alla presente delibera di cui fa parte integrante.

3 Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. Il Presidente: F.to Dott. Mario PISCHEDDA I Componenti: F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA F.to Dott. Adriano GRIBAUDO Depositato in Segreteria il 17/12/2014 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico Sola

4 Sezione regionale di Controllo per il Piemonte Collegio di controllo sulle spese elettorali Elezioni amministrative 2014 REFERTO SUI RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 E SUCCESSIVO TURNO DI BALLOTTAGGIO DELL 8 GIUGNO 2014 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI BIELLA (BI) Relazione prevista dall art.12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.515, come richiamato dall art.13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96

5 COMPONENTI DEL COLLEGIO: Dott. Mario Pischedda Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa Dott. Adriano Gribaudo COLLABORATORI: Patrizia Benvenuti Silvana La Torre Roberto Sangiuliano Federico Sola Elisa Solitario 2

6 INTRODUZIONE 5 PARTE GENERALE 7 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 8 ATTIVITA SVOLTA 13 PARTE SPECIALE 16 NUOVO CENTRO DESTRA ALFANO UNIONE DI CENTRO 17 BUONGIORNO BIELLA PROPOSTA PER BIELLA E IL BIELLESE 18 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 19 LISTA CIVICA I LOVE BIELLA CON MARCO CAVICCHIOLI 20 BIELLA IN COMUNE CAVICCHIOLI SINDACO 21 PARTITO DEMOCRATICO CAVICCHIOLI SINDACO 22 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA 23 ITALIA DEI VALORI 24 LISTA CIVICA UNITI PER BIELLA LUIGI APICELLA 25 SIAMO BIELLA 26 FORZA ITALIA BERLUSCONI 27 IN CORSA CON DINO, BI+BI POSITIVE, DINO GENTILE SINDACO 29 LEGA NORD PIEMONT BASTA URO 30 DEMOCRAZIA CRISTIANA LIBERTAS G. PELLA 31 FRATELLI D ITALIA ALLEANZA NAZIONALE 32 PENSIONATI 33 DESTRE UNITE 34 3

7 BIELLA MI PIACE BARAZZ8 35 BIELLA IN ROSA 36 NO TASSAMETRO OSPEDALE 37 BIELLA 6 TU 38 4

8 INTRODUZIONE La legge 6 luglio 2012, n.96 recante Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali, così come recentemente novellata a cura dell art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116), ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali ai partiti, degli obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti. Per quanto di specifico interesse nell ambito di questa relazione, l art. 13 della legge citata introduce non solo limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, ma prevede un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale introducendo nell ordinamento un controllo qualificato, intestato ad un apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei Conti limitato ai comuni con popolazione superiore a abitanti ciò al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese (cfr. Sezione Autonomie delibera n. 12/2014/QMIG). E con la tecnica del rinvio alla normativa di carattere nazionale per l elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenuta nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, che viene configurata l architettura del sistema locale elettorale ; più precisamente il comma 6 dell art. 13 della legge n. 96/2012, rinvia, con l aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993: art. 7, Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; art. 11, Tipologia delle spese elettorali; art. 12, Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3- bis e 4; art.13, Collegio regionale di garanzia elettorale; art.14, Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati; art. 15, Sanzioni, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19. La normativa opera una netta separazione tra l obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi controlli a due organi distinti. 5

9 In particolare, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai abitanti il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato, come anticipato, ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione. La presente relazione, redatta ai sensi dell art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, concerne i risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni comunali svoltesi nella giornata del 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno 2014 nel comune di Biella (BI). Il referto si compone di due parti: nella parte generale sono evidenziate criticità e problemi legati all applicazione della normativa, e sono esposti gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell attività di verifica, nonché la descrizione dell attività svolta; nella parte speciale vengono sinteticamente descritti, per ciascuna formazione politica, i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito. 6

10 PARTE GENERALE 7

11 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1. Premessa Il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha ritenuto opportuno, facendo altresì tesoro dell esperienza maturata in occasione della tornata delle elezioni amministrative del 2013, strutturare l attività ad esso intestata seguendo delle linee guida che fanno riferimento ai principi giuridici desumibili dai referti stilati dai Collegi di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e regionali degli anni pregressi, nonché alle deliberazioni della Sezione Autonomie (in particolare le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014) che, risolvendo questioni interpretative relative alla normativa di riferimento, offrono criteri per lo sviluppo del controllo. Alla luce delle recenti novità legislative sul tema (in particolare l introduzione di un robusto apparato sanzionatorio in caso di mancato deposito del rendiconto) il Collegio ha avuto cura di assegnare la massima prevalenza alla legittimità sostanziale degli adempimenti, a fronte della finalità di trasparenza e correttezza nella gestione contabile dei partiti definita dalla normativa in materia vigente. 2. Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, e alle correlate fonti di finanziamento, al Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio entro quarantacinque giorni dall insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato a cura dell art. 14-bis del decreto legge n. 149/2013 e come richiamato dall art. 13, comma 6, legge n. 96/2012). Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, a seguito della modifica apportata dal decreto legge n.149/2013 convertito in legge n. 13/2014, sono diventati i soggetti destinatari della trasmissione dei rendiconti delle spese elettorali, nell interpretazione della modifica legislativa formulata dalla Sezione Autonomie nella delibera n. 12/2014, senza il tramite del Presidente del Consiglio Comunale. La norma, così come sopra ricostruita, mette in luce comunque una criticità nella qualificazione dei rappresentanti partiti, liste o movimenti tenuti alla presentazione del rendiconto. Il Collegio ha fatto propria una nozione molto ampia del termine rappresentante, ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto ovvero, della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto sono state ritenute valide, sussistendo il predetto collegamento, anche la presentazione di rendiconti per più liste da parte di un unico soggetto, nonché la presentazione di diversi rendiconti da parte di più soggetti per la medesima lista. Ciò ha 8

12 comportato la richiesta di chiarimenti anche nei casi nei quali non vi era evidente collegamento tra il soggetto che aveva sottoscritto il rendiconto e la lista. In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto si osserva che lo stesso decorre dall insediamento del Consiglio Comunale e il Collegio ritiene di qualificarne la natura nella sua accezione ordinatoria, verificandone il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o la data di deposito brevi manu del conto. Resta salvo il puntuale accertamento volto ad identificare una violazione dell obbligo di legge al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione) rispetto ad un mero ritardo; ipotesi quest ultima ammissibile e supportata proprio dalla deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie, laddove si afferma che la Sezione regionale (oggi Collegio) prima di irrogare la sanzione accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo. 3. Contenuto del rendiconto Il rendiconto riporta l indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art.12 della legge n. 515/1993). Nel caso la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi, si ritiene che essa debba darne formale comunicazione all apposito Collegio al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (trattasi della fattispecie di dichiarazione negativa ). Relativamente alle fonti di finanziamento l orientamento già assunto dal Collegio di controllo delle spese elettorali per le elezioni amministrative 2013, incardinato presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne. Sul punto la Sezione delle Autonomie n. 24/2013 ha precisato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi. Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l art.7 della legge n. 195/1974 stabilisce, tra l altro, l obbligo di deliberazione da parte dell organo sociale competente e l iscrizione in bilancio. 9

13 Per quanto riguarda i finanziamenti raccolti in forma anonima nel corso di manifestazioni politiche il Collegio ha ritenuto sufficiente l indicazione dell ammontare raccolto, talora con indicazione della data e del luogo del relativo evento. Con riguardo alle fonti di finanziamento la Corte di Cassazione, con sentenza n del 18 febbraio 1999, ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con mezzi propri è sufficiente a provare la copertura delle spese. Relativamente alle spese, l art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone innanzitutto il limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e, l art. 11, comma 1, della legge n. 515/93 indica le tipologie di spese relative alla campagna elettorale, precisando che si intendono quelle relative a: a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda; b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri; c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali; e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. Dette voci possono essere inserite nel rendiconto per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, esclusivamente riferibili alla stessa. Il secondo comma del predetto art. 11, prevede che: Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. L interpretazione di questa norma ha portato a risultati difformi sulle modalità di calcolo, come emerge chiaramente dai referti dei Collegi di controllo sulle spese elettorali delle elezioni politiche e regionali, che si sono succeduti nel tempo. In relazione alle spese forfettarie si ritiene di confermare l interpretazione formulata dal Collegio di controllo delle spese elettorali per le elezioni amministrative 2013, secondo il quale la quantificazione delle spese forfettarie va effettuata commisurando la percentuale del 30% alle spese ammissibili e documentate di cui al 10

14 comma 1. Pertanto, per le suddette spese, dato il loro carattere forfettario, non vi è bisogno di alcuna documentazione a supporto. Il Collegio ritiene che, in presenza di spese analiticamente documentate rientranti per loro natura al comma 2, ma riferibili ad una delle tipologie previste al comma 1, le stesse possano essere conteggiate per il loro intero ammontare. 4. Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale Altro profilo rilevante ai fini del controllo, è l individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione. In mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali e sebbene l art. 13 della legge n. 96/2012 non operi alcun rinvio alla definizione di cui all art. 12, comma 1-bis della legge n. 515/1993, in base al quale il periodo della campagna elettorale sì intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione, il Collegio, tenuto conto delle specificità della elezioni comunali, ritiene che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può ragionevolmente presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente lo svolgimento dell eventuale turno di ballottaggio. Tuttavia, il Collegio ha considerato ammissibili singole spese effettuate in prossimità di tale periodo, purché risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame. 5. Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio La tecnica del rinvio alla disciplina nazionale copre anche la specifica relativa ai termini per la conclusione delle attività di controllo: trova infatti applicazione (in virtù del richiamo espresso operato dall art. 13 comma 6 della legge n. 96/2012) l art. 12 comma 3 della legge n. 515/1993 che, al secondo periodo, prevede che le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. Sul punto, di particolare rilievo il contributo interpretativo della Sezione Autonomie che, nelle pronunce rese in materia di controlli sulle spese elettorali (delibere n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG), sostiene che il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla 11

15 competente sezione regionale. Nella disciplina del regime sanzionatorio la legge originariamente operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale. Tale distinzione è venuta meno con la modifica introdotta dall art. 14-bis, comma 2 del decreto legge n. 149/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) che, incidendo l art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, riconosce la competenza per l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata trasmissione del rendiconto al Collegio e non alla Sezione regionale di controllo (cfr. Sezione delle Autonomie - delibera n. 12/2014/QMIG). Il Collegio di controllo, pertanto, ha il potere di applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro a euro in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche per i comuni con popolazione superiore a abitanti (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012, così come novellato dal decreto legge n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014); b) da lire dieci milioni (pari a 5.164,57 euro) a lire cento milioni (pari a ,69 euro), in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art.15, comma 15, legge n. 515/1993 richiamato dall art. 13 comma 6 lettera f) della legge n. 96/2012); c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall art.15, comma 5, della legge n. 515/1993 (art.15, comma 16, legge n. 515/1993 richiamato dall art. 13 comma 6 lettera f) della legge 96/2012). In relazione all applicazione della disciplina sanzionatoria, l art.15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, pertanto troveranno applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo. Non essendosi verificata nessuna delle tre ipotesi sopra descritte il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire le complesse questioni derivanti dall applicazione del descritto sistema sanzionatorio. 12

16 ATTIVITA SVOLTA La Sezione regionale di Controllo per il Piemonte con nota istruttoria prot. n.6125 del 29 maggio 2014 indirizzata al Ministero dell Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali- ha preventivamente richiesto l elenco dei comuni con popolazione superiore ai abitanti nei quali si fossero svolte le elezioni amministrative nel 2014, al fine di individuare formalmente gli Enti soggetti al controllo. Il Ministero dell Interno ha fornito riscontro con nota prot. n del 5 giugno 2014, trasmettendo l elenco di 21 Comuni con popolazione superiore a abitanti. L art. 33 comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), ha successivamente modificato l art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, intestando alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a abitanti. Il Collegio di controllo, insediatosi in data 5 giugno 2014, con ordinanza istruttoria n. 136 del 30 giugno 2014 ha chiesto al Presidente del Consiglio comunale di Biella, avendo lo stesso Comune una popolazione superiore a abitanti, i seguenti elementi: 1. il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2014, al fine di poter quantificare i limiti massimi delle spese elettorali dei partiti, movimenti o liste; 2. la data di convocazione dei comizi elettorali al fine di individuare con esattezza il periodo della campagna elettorale; 3. l elenco dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni, nonché i nominativi dei relativi rappresentanti, al fine di poter verificare quali soggetti politici avessero l obbligo di deposito dei consuntivi, nonché la legittimazione alla trasmissione del rendiconto stesso; 4. la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale, al fine di individuare il termine ultimo per la trasmissione dei rendiconti da parte dei rappresentanti dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni, ai sensi dall art. 12 comma 1 della legge n.515 del 1993, così come richiamato dall art. 13 comma 6 lettera c) della legge n.96 del Il Vice Presidente del Consiglio comunale della Città di Biella con nota n. 2014/35556 del 4 luglio 2014 e successiva integrazione del 7 agosto 2014 ha dato riscontro a quanto richiesto nella predetta delibera istruttoria. 13

17 Il Collegio inoltre, anche in considerazione delle modifiche normative intervenute con particolare riferimento all invio diretto dei rendiconti alla Corte dei conti, ha ritenuto necessario informare i soggetti obbligati alla rendicontazione delle spese elettorali circa gli elementi costitutivi del rendiconto e la relativa documentazione da trasmettere. A tal fine il Collegio ha predisposto la delibera n.137 del 30 giugno 2014, trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti dei partiti, movimenti e liste presenti alle elezioni amministrative Il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Biella con nota n.2014/35511 del 4 luglio 2014 ha provveduto all inoltro della suddetta delibera n.137/2014 ai rappresentanti delle liste presenti alle consultazioni elettorali del 25 maggio A conclusione della preliminare attività istruttoria è emerso quanto segue: a. in relazione alla consultazione elettorale hanno partecipato alle elezioni amministrative le seguenti ventitré liste: lista 1 Nuovo Centro Destra Alfano- Unione di Centro ; lista 2 Buongiorno Biella Proposta per Biella e il Biellese ; lista 3 Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it ; lista 4 Lista Civica I Love Biella con Marco Cavicchioli ; lista 5 Biella in Comune Cavicchioli Sindaco ; lista 6 Partito Democratico Cavicchioli Sindaco ; lista 7 Sinistra Ecologia Libertà ; lista 8 Italia dei Valori ; lista 9 Lista Civica Uniti per Biella Luigi Apicella ; lista 10 SiAmo Biella ; lista 11 Forza Italia Berlusconi ; lista 12 In Corsa con Dino ; lista 13 Bi + Bi Positive ; lista 14 Lega Nord Piemont Basta uro ; lista 15 Democrazia Cristiana Libertas G. Pella ; lista 16 Dino Gentile Sindaco ; lista 17 Fratelli d Italia Alleanza Nazionale ; lista 18 Pensionati ; lista 19 Destre Unite ; lista 20 Biella Mi piace Barazz8 ; lista 21 Biella in Rosa ; lista 22 No Tassametro Ospedale ; lista 23 Biella 6tu ; b. tutti i predetti soggetti politici hanno adempiuto all obbligo di rendicontazione così come previsto dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012 che 14

18 richiama l art. 12 comma 1 della l. n. 515 del I rendiconti di ventuno liste sono stati trasmessi al Collegio entro il termine di 45 giorni previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto in data 25 giugno 2014; i rendiconti di due liste sono stati trasmessi oltre il suddetto termine; c. tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese nei limiti previsti dall art. 13 comma 5 della legge n.96/2012; il limite di spesa è di euro ,00 secondo i dati trasmessi dal Comune di Biella; d. relativamente a due liste è stata prodotta una rendicontazione multipla (nazionale e/o provinciale e locale) a seguito della quale il Collegio ha ritenuto opportuno unificare gli importi dei rendiconti pervenuti, trattandosi di spese sostenute in relazione ad un unica lista; e. la rendicontazione di tre liste civiche è stata effettuata da un unico soggetto, in qualità di presidente del Comitato elettorale al quale le tre liste sono collegate. Per ogni rendiconto presentato, il Collegio ha proceduto alla verifica dei seguenti elementi: a. sottoscrizione del rendiconto da parte di un soggetto avente la rappresentanza del partito e/o funzionalmente collegato alla lista, partito o movimento; b. ammontare dei finanziamenti con la specificazione delle singole fonti; c. ammontare delle spese sostenute classificate o comunque chiaramente riconducibili alle categorie previste dall art. 11 della legge n. 515/1993, richiamato dall art. 13 comma 6 della legge n. 96/2012; d. presenza della documentazione contabile relativa alle spese rendicontate dalla quale fosse possibile verificare anche l avvenuto pagamento. Dall esame della documentazione è risultato che un Partito nazionale e dieci liste non hanno affrontato alcuna spesa, né hanno effettuato alcuna operazione di raccolta fondi. Il Collegio ha formulato rilievi istruttori nei confronti di sei liste, in relazione ai quali sono pervenuti i chiarimenti e le integrazioni richiesti, che sono risultati idonei a superare le criticità rilevate, pertanto si è riscontrata una sostanziale regolarità della rendicontazione presentata dalle formazioni politiche. Si rimanda alla parte speciale della relazione per la trattazione dei risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti delle singole liste. 15

19 PARTE SPECIALE 16

20 NUOVO CENTRO DESTRA ALFANO UNIONE DI CENTRO La lista n. 1 Nuovo Centro Destra Alfano Unione di Centro ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall art. 13, comma 5 della legge 6 luglio 2012 n. 96. Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dal signor Vittorio Pisani e dal signor Roberto Tomat, in qualità di delegati di lista, entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno Le spese dichiarate, ricondotte alle sole tipologie di cui al comma 1 dell art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ammontano, complessivamente, ad euro 696,80. Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 696,80 costituite da fondi propri della lista. L analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista. Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 1 Nuovo Centro Destra Alfano Unione di Centro. 17

21 BUONGIORNO BIELLA PROPOSTA PER BIELLA E IL BIELLESE La lista n. 2 Buongiorno Biella Proposta per Biella e il Biellese ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno La delegata di lista, signora Alessandra Simone, ha trasmesso al Collegio, entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno 2014, una dichiarazione dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale delle predette elezioni. Il Collegio ha svolto attività istruttoria richiedendo la sottoscrizione del rendiconto da parte della persona fisica che aveva provveduto all inoltro dello stesso. Il documento sottoscritto è pervenuto entro i termini richiesti. Il Collegio, pertanto, ritiene che la lista n. 2 Buongiorno Biella Proposta per Biella e il Biellese abbia assolto con la suddetta dichiarazione all obbligo di rendicontazione di cui all art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/

22 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT La lista n. 3 Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall art. 13, comma 5 della legge 6 luglio 2012 n. 96. Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dal signor Lorenzo D Amelio, in qualità di candidato consigliere e addetto ufficio stampa, e dalla signora Antonella Buscaglia, in qualità di candidato sindaco, entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno Le spese dichiarate, riconducibili alle tipologie di cui al comma 1 dell art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ammontano, complessivamente, ad euro 3.665,24. Il Collegio ha svolto attività istruttoria chiedendo la sottoscrizione del rendiconto da parte dei soggetti che avevano provveduto alla trasmissione, nonché chiarimenti in ordine alle fonti di finanziamento delle spese rendicontate che non risultavano specificate. Le integrazioni e i chiarimenti richiesti sono stati forniti entro i termini; con particolare riferimento alle fonti di finanziamento, le stesse (euro 3.665,24), dichiarate a copertura integrale delle spese, sono costituite da autofinanziamento da parte dei candidati della lista. L analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista. Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta e dell esito dell attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 3 Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it. 19

23 LISTA CIVICA I LOVE BIELLA CON MARCO CAVICCHIOLI La lista n. 4 Lista Civica I Love Biella con Marco Cavicchioli ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall art. 13, comma 5 della legge 6 luglio 2012 n. 96. Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dalla signora Giovanna Gariazzo, in qualità di mandatario elettorale, entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno Le spese dichiarate, ricondotte alle sole tipologie di cui al comma 1 dell art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ammontano, complessivamente, ad euro 3.803,20. Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 4.028,56 costituite da raccolte di fondi da singoli candidati e in occasione di eventi vari. La differenza tra le entrate e le spese effettuate ha prodotto un saldo di cassa pari ad euro 225,36. L analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista. Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 4 Lista Civica I Love Biella con Marco Cavicchioli. 20

24 BIELLA IN COMUNE CAVICCHIOLI SINDACO La lista n. 5 Biella in Comune Cavicchioli Sindaco ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall art. 13, comma 5 della legge 6 luglio 2012 n. 96. Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dal signor Luciano Rossi, in qualità di delegato promotore della lista, entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno Le spese dichiarate, ricondotte alle sole tipologie di cui al comma 1 dell art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ammontano, complessivamente, ad euro 624,00. Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 624,00 interamente costituite da fondi propri della lista. L analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista. Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 5 Biella in Comune Cavicchioli Sindaco. 21

25 PARTITO DEMOCRATICO CAVICCHIOLI SINDACO La lista n. 6 Partito Democratico Cavicchioli Sindaco ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall art. 13, comma 5 della legge 6 luglio 2012 n. 96. Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dal signor Giulio Gruppo, in qualità di delegato della lista, entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno Le spese dichiarate, ricondotte alle sole tipologie di cui al comma 1 dell art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ammontano, complessivamente, ad euro 6.087,20. Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 6.087,20, costituite da fondi propri della lista (euro 5.727,22), da fondi propri del Circolo Partito Democratico di Biella, nonché da fondi del Partito Democratico Provinciale di Biella (euro 359,98). L analisi della documentazione non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista. Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 6 Partito Democratico Cavicchioli Sindaco. 22

26 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA La lista n. 7 Sinistra Ecologia Libertà ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall art. 13, comma 5 della legge 6 luglio 2012 n. 96. Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dai signori Angelo Sacco e Massimo Crestani, in qualità di delegati di lista, entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno Le spese dichiarate, riconducibili alle sole tipologie di cui al comma 1 dell art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ammontano, complessivamente, ad euro 426,40. Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 426,40, interamente costituite da fondi propri della lista. L analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista. Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 7 Sinistra Ecologia Libertà. 23

27 ITALIA DEI VALORI La lista n. 8 Italia dei Valori ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall art. 13, comma 5 della legge 6 luglio 2012 n. 96. Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dalla signora Cecilia De Benedictis, in qualità di delegato di lista, entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno Le spese dichiarate, riconducibili alle tipologie di cui al commi 1 e 2 dell art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ammontano, complessivamente, ad euro 3.639,00. Sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 3.639,00, interamente costituite da fondi propri della Tesoreria regionale del Partito Italia dei Valori. L analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista. Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 8 Italia dei Valori. 24

28 LISTA CIVICA UNITI PER BIELLA LUIGI APICELLA La lista n. 9 Lista Civica Uniti per Biella Luigi Apicella ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno Il delegato di lista, Avv. Antonio Aldo Tavella, ha trasmesso al Collegio entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno 2014, un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha effettuato raccolta fondi per il finanziamento, né ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale delle predette elezioni. Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 9 Lista Civica Uniti per Biella Luigi Apicella. 25

29 SIAMO BIELLA La lista n. 10 SiAmo Biella ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno Il signor Walter Garizio, in qualità di candidato consigliere, e il signor Pierfortunato Iammarino, in qualità di delegato di lista hanno trasmesso al Collegio, entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno 2014, una dichiarazione dalla quale risulta che la lista non ha effettuato raccolta di fondi per il finanziamento, né ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale relativa alle predette elezioni. Il Collegio ritiene quindi che la lista n. 10 SiAmo Biella abbia assolto con la suddetta dichiarazione all obbligo di rendicontazione di cui all art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/

30 FORZA ITALIA BERLUSCONI La lista n. 11 Forza Italia Berlusconi ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Biella tenutesi il 25 maggio 2014 e successivo turno di ballottaggio dell 8 giugno In relazione alla predetta lista sono stati trasmessi al Collegio due rendiconti: - il rendiconto del Partito nazionale, trasmesso al Collegio dal Sen. Mariarosaria Rossi in qualità di Commissario Straordinario Amministratore Nazionale del Partito Forza Italia ; - il rendiconto della lista Forza Italia Berlusconi, trasmesso dal signor Ezio Mazzoli in qualità di delegato della lista locale; Entrambi i rendiconti sono pervenuti entro il termine previsto dall art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 25 giugno Il Collegio ritiene di dover unificare i due rendiconti, trattandosi di spese sostenute da un unica formazione politica. Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall art. 13, comma 5 della legge 6 luglio 2012 n. 96, avendo dichiarato complessivamente spese per euro 3.678,93 (di cui euro 80,55 da rendiconto del Partito nazionale ed euro 3.598,38 da rendiconto della lista locale). Le predette spese sono state ricondotte alle tipologie di cui al comma 1 e 2 dell art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n Per quanto riguarda le fonti di finanziamento dichiarate dalla lista locale per un importo corrispondente alle spese sostenute, la stessa ha dichiarato essere composte da fondi propri del partito e da contributi volontari dei candidati. Con riferimento al rendiconto presentato dal Partito Nazionale Forza Italia, il Collegio ha svolto attività istruttoria chiedendo chiarimenti in ordine all indicazione delle fonti di finanziamento per l importo di euro 18,59, corrispondente alle spese a forfait e delle fonti di finanziamento relative alla voce debiti verso fornitori il cui pagamento avverrà successivamente alla data di presentazione del rendiconto per euro 61,96. In riscontro a quanto richiesto il Partito Nazionale ha precisato quanto segue: - con riguardo all ammontare di euro 18,59, esposto nelle spese a forfait, le stesse non sono state effettivamente sostenute e sono state esposte nel rendiconto solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2 dell art. 11 della legge n. 515/1993, pertanto non esistono le relative fonti di finanziamento; - con riferimento alla voce debiti verso fornitori per euro 61,96, è stato trasmesso il bonifico attestante il pagamento di tale importo finanziato attraverso il parziale utilizzo dei fondi incassati a titolo di destinazione volontaria del due per mille 27

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