DIRETTIVE PER L IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE DELLE FONDAZIONI PER L ANNO 2014

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1 Allegato parte integrante Allegato B DIRETTIVE PER L IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE DELLE FONDAZIONI PER L ANNO 2014 Le Fondazioni della Provincia interessate dalle presenti direttive sono le seguenti. Le Fondazioni della Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti: - Fondazione Edmund Mach, - Fondazione Bruno Kessler, - Fondazione Accademia della Montagna, - Fondazione Museo storico - Fondazione Trentina Alcide Degasperi Le Fondazioni della Provincia sono tenute ad assicurare il rispetto degli impegni già assunti nell ambito degli Accordi di programma vigenti nonché a rispettare le seguenti direttive. Fermo restando che le fondazioni iscrivono nei bilanci un volume di trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme stanziate sul bilancio della Provincia, al fine di concorrere al processo di contenimento e razionalizzazione delle spese le stesse sono tenute ad impostare i propri bilanci 2014 garantendo: a) una riduzione di almeno il 5% dei costi di funzionamento della fondazione (esclusi quindi i costi diretti afferenti l attività istituzionale quale, ad esempio l attività di ricerca, didattica, ) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni), ad esclusione degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte. b) con riferimento alla spesa complessiva per il personale, incluse le collaborazioni, che la stessa non potrà essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri 2014 connessi alle assunzioni autorizzate dalla Provincia, nonché gli oneri connessi ad eventuali deroghe concesse dalla Provincia per incarichi di collaborazione. Con riferimento alle fondazioni della ricerca dal confronto va esclusa la spesa afferente il personale ricercatore/tecnologo assunto a tempo determinato e con contratti di collaborazione impiegato su progetti di ricerca. Per la Fondazione Mach dal limite restano esclusi eventuali maggiori oneri connessi all assunzione di personale docente afferente l attivazione di nuove classi e/o di nuovi percorsi formativi. Dovranno essere inoltre rispettati i seguenti limiti: la spesa per collaborazioni non dovrà superare quella del 2013, tenendo conto delle stabilizzazioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale. Per le fondazioni della ricerca dal confronto vanno escluse le figure professionali di ricercatore/tecnologo nonché quelle collegate alla scuola della FEM. In presenza di inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali la Giunta provinciale potrà definire un tetto massimo alle spese in esame di importo superiore a quello derivante dal predetto limite. la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà superare quella del Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai Pag. 1 di 5 All. 002 RIFERIMENTO: 2014-S

2 principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost convenzioni alberghiere riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà..). Per le sole spese di missione, il predetto limite di spesa può essere superato solo ed esclusivamente nell ambito dell attività di ricerca qualora le spese afferiscano ad attività interamente autofinanziate o finanziate per almeno il 75% con risorse diverse da quelle previste dall Accordo di programma. Per gli aspetti diversi da quelli sopra disciplinati, in attesa dell'adozione delle direttive in materia di personale per l'anno 2014, le fondazioni continuano ad applicare le direttive impartite con l'allegato E alla deliberazione n. 2505/2012, escluse le modifiche apportate con la deliberazione n. 1077/2013. c) una riduzione delle spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all articolo 39 sexies della legge provinciale n. 23/1990 di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferiti al valore medio degli esercizi 2008 e 2009, d) una riduzione del 60% rispetto al valore medio del triennio delle spese di natura discrezionale afferenti le seguenti tipologie: mostre e relativi pubblicazioni e attività promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazioni, sponsorizzazioni, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici, ecc. non afferenti l attività di ricerca e l attività didattica, e) dai limiti definiti ai punti c) e d) restano restano escluse le spese indispensabili purché connesse all attività istituzionale della fondazione le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio. Dai predetti limiti sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall Unione europea, f) in sede di determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi l applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 19 novembre 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n di data 23 dicembre 2010 ai sensi dell articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006. Inoltre le Fondazioni: a) tenuto conto di quanto disposto dall articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013, per l anno 2014 possono procedere all acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall articolo 4 bis commi 2, 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l attività della fondazione previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra queste e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del b) In attuazione di quanto previsto dall articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013, per l anno 2014 la spesa per l acquisto di arredi e per l acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio Pag. 2 di 5 All. 002 RIFERIMENTO: 2014-S

3 Nel caso in cui la fondazione nel triennio non abbia sostenuto alcuna spesa riferita alle fattispecie in esame, nel rispetto di quanto disposto dalle presenti direttive, può procedere ad effettuare gli acquisti nei limiti di quelli necessari al funzionamento dell ente secondo criteri di essenzialità e sobrietà. Ai fini delle presenti direttive per l identificazione dei beni rientranti nella voce arredi va fatto riferimento al sistema gestionale Mercurio - categoria merceologica Mobili. Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell articolo 54 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente. c) Al fine di garantire una razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e di servizi, oltre che di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture, la Provincia, ai sensi dell articolo 39 bis della L.P. n. 23/1990, ha istituito l Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti che svolge funzioni di centrale acquisti/centrale di committenza provinciale della quale le Fondazioni devono avvalersi secondo le modalità previste nella carta dei servizi dell'agenzia e nei limiti di quanto previsto nel programma di attività dalla medesima Agenzia. Specifiche disposizioni di carattere organizzativo per favorire lo sviluppo delle attività di approvvigionamento sono state approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 489/2013 e n. 1050/2013. Per quanto attiene alle modalità di utilizzo del mercato elettronico, che devono essere adottate anche dalle Fondazioni, si rinvia alle disposizioni recate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/2013. Si precisa che in relazione alle categorie merceologiche per le quali l Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti provvederà ad attivare forme di approvvigionamento centralizzate, la stessa ha la necessità di pianificare i quantitativi di fabbisogno. In tale aspetto ciascuna Fondazione ha l obbligo, per i beni e servizi che formeranno oggetto di rilevazione, di fornire, secondo le modalità che verranno specificate, le informazioni richieste. Piani di miglioramento Con l'allegato A) alla deliberazione n. 2505/2012 è stata richiesta l adozione da parte delle fondazioni individuate di piani di miglioramento quale contributo delle stesse al processo di ammodernamento complessivo del sistema pubblico provinciale volto anche a garantire un contenimento della spesa pubblica ed un aumento della produttività del sistema locale. Le fondazioni della ricerca (Mach e Kessler) dovranno procedere all aggiornamento dei piani di miglioramento predisposti ai sensi della deliberazione n. 2505/2012 con particolare riferimento al perseguimento di concrete sinergie relative sia agli aspetti gestionali di supporto sia, in particolare modo, alle attività di ricerca afferenti ambiti di comune interesse. A tal fine, le Fondazioni della ricerca valorizzano, in particolare, nei rispettivi piani di miglioramento le indicazioni di policy elaborate dallo specifico tavolo STAR designato dalla Giunta provinciale con delibera 1590/2012 con riferimento all intero Pag. 3 di 5 All. 002 RIFERIMENTO: 2014-S

4 sistema della ricerca trentino. I piani di miglioramento dovranno declinare l attuazione delle predette indicazioni, anche sotto il profilo temporale, al fine di consentire la verificabilità e il monitoraggio delle azioni intraprese. L aggiornamento dei piani sarà approntato sotto il coordinamento del Dipartimento competente per materia e con il supporto del Progetto per l innovazione, lo sviluppo dell ICT e l organizzazione del sistema pubblico provinciale. Ai fini dell aggiornamento del piano la Provincia comunicherà i progetti previsti dal piano di miglioramento dell Amministrazione provinciale aventi carattere trasversale - tra i quali si segnalano, a titolo indicativo e non esaustivo, il data center unico provinciale, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi con estensione del P.I.TRE e l utilizzo intensivo della PEC, la fatturazione elettronica ecc., la cui implementazione da parte delle fondazioni è da considerarsi vincolante. Le modalità per l implementazione verranno definite congiuntamente alla struttura provinciale responsabile del progetto trasversale e al dipartimento di riferimento della fondazione. Ne consegue che le fondazioni non potranno avviare progetti o iniziative autonome non coordinate con le corrispondenti azioni/interventi trasversali implementati dalla Provincia. Nelle relazioni ai bilanci di esercizio dovrà essere data evidenza del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani. Per le altre fondazioni si rinvia a quanto previsto per gli enti pubblici strumentali diversi dagli enti museali. Ulteriori disposizioni Le Fondazioni adottano altresì le azioni necessarie per assicurare l utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A. a Informatica Trentina S.p.A., all Agenzia per le Opere pubbliche oltre che all Agenzia per gli Appalti e i Contratti. Le Fondazioni dovranno dotarsi di un sistema di controllo interno coerente con le direttive che saranno emanate dalla Giunta provinciale in attuazione del Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione ai sensi del comma 2bis dell articolo 3 della legge provinciale n. 10/2012. Il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell accordo di Milano del novembre 2009, attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e definizione degli obiettivi di finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, nonché in materia di controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e soggetti. Le presenti direttive declinano nei confronti delle fondazioni gli specifici obiettivi il cui perseguimento formerà oggetto di verifica in sede di controllo successivo sulla gestione Le fondazioni sono tenute a fornire i dati e le informazioni, anche in forma telematica nell ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richieste dalle strutture provinciali competenti allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo. Pag. 4 di 5 All. 002 RIFERIMENTO: 2014-S

5 In particolare, ai fini dell espletamento del monitoraggio, entro il 30 settembre le fondazioni trasmettono alle strutture provinciali di riferimento, a mezzo PEC o Pitre, una sintetica relazione sullo stato di attuazione degli accordi di programma alla data del 30 giugno, nonché una verifica sullo stato di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico-finanziario. Con riferimento alla Fondazione Franco Demarchi e alla Fondazione Don Lorenzo Guetti, tenuto conto della loro recente costituzione e quindi vista l impossibilità di disporre di dati contabili di confronto, si dispone che le stesse nella definizione del bilancio previsionale per l anno 2014 dovranno informare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità prevedendo le spese strettamente necessarie al conseguimento dell attività istituzionale. Ferma restando la responsabilità degli amministratori delle Fondazioni in ordine al rispetto delle presenti direttive, è demandato ai Collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio previsionale il Collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive. Unitamente ai programmi di attività previsti nell ambito degli accordi di programma, le Fondazioni trasmettono alla Provincia il bilancio di previsione redatto secondo le direttive di cui al presente allegato accompagnato dalla relazione del collegio sindacale. Pag. 5 di 5 All. 002 RIFERIMENTO: 2014-S

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