COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
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1 DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE COMUE DI AZOLA DELL'EMILIA PROVICIA DI BOLOGA C O P I A REGOLAMETO DELLE PEE DI RAPPREETAZA - APPROVAZIOE. r. Progr. 20 Data 28/03/2012 eduta R. 5 Titolo Classe ottoclasse Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2012 Il PREIDETE ha convocato il COIGLIO COMUALE nella apposita sala del Municipio, oggi 28/03/2012 alle ore 19:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano: Cognome e ome Pre. Cognome e ome Pre. Cognome e ome Pre. ROPA LORI MOCATELLI FRACECO GALLERAI GABRIELE MARCHEII LORI ROMA AALIA ROCAGLIA FRACECO VEROEI GIAMPIERO RIMODI MORGA FACCHII RICCARDO TOLOMELLI VAA MALAGUTI FIOREZO ZAVATTARO LEOARDO BLEDIDO AVERIO MADDALOI CARMIE CAOE TIZIAA QUERZÈ DAVIDE DE FRACECHI LUCIAA GIORDAO ATOIO BARTOLII MOICA IOVIO PAOLO MORADI ADIA Totale Presenti: 16 Totali Assenti: 5 Assenti giustificati i signori: BARTOLII MOICA, ROMA AALIA, MALAGUTI FIOREZO, ROCAGLIA FRACECO, FACCHII RICCARDO Assenti O giustificati i signori: essun convocato risulta assente ingiustificato ono presenti gli Assessori Extraconsiliari: LAZZARI MAIMILIAO, COCCHI MIRA, MAFREDII ILVIA, MOARI CARLO Partecipa il EGRETARIO GEERALE del Comune, CICCIA AA ROA. Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PREIDETE, VEROEI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. ono designati a scrutatori i igg.: ZAVATTARO LEOARDO, QUERZÈ DAVIDE, TOLOMELLI VAA. L'Ordine del Giorno, diramato ai igg. Consiglieri ai sensi del vigente tatuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del Giorno sono depositati presso la egreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.
2 DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE R. 20 DEL 28/03/2012 OGGETTO: REGOLAMETO DELLE PEE DI RAPPREETAZA - APPROVAZIOE. IL COIGLIO COMUALE Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell ente all esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.; Premesso, altresì, che il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da: l articolo 1, commi 9 e 173, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza; l articolo 6, comma 8, del Decreto Legge , n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, il quale obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1 gennaio 2011 dell 80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a quanto sostenuto nel 2009; l articolo 16, comma 26, del Decreto Legge , n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall approvazione; Riscontrato che, nonostante le norme sopra richiamate, manca nell ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni; Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione; Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, le spese di rappresentanza, nonchè quelle per pubblicità, convegni e mostre possano essere legittimamente sostenute dagli enti, e necessario il verificarsi delle seguenti condizioni: 1) la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell ente; 2) necessità della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali; 3) previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;
3 DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE R. 20 DEL 28/03/2012 4) eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio linee guida predisposte dall organo esecutivo) (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 46/2009/RCPIE/VGF); Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico Regolamento per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese; Atteso che con l approvazione di tale regolamento si intende: a) garantire il contenimento della spesa pubblica; b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile; c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza; Dato atto che la presente proposta di regolamento è stata discussa nell ambito della 2^ Commissione Consiliare in data ; Visti: - il T.U.E.L. D.Lgs , n. 267; - lo tatuto Comunale; - il Regolamento di contabilità; Udita, sul punto, l illustrazione dell Assessore Monari; Udito l intervento del Consigliere Marchesini (Capogruppo Con Ropa. Insieme per Anzola ) il quale propone un aggiunta al Regolamento in discussione e precisamente all art. 2 comma 2 omissis di soggetto rappresentativo della comunità amministrata omissis. ; Uditi, infine, gli interventi dei Consiglieri Gallerani (Capogruppo La nostra Anzola) e Marchesini; A questo punto il Presidente pone in votazione l emendamento proposto dal Consigliere Marchesini: - voti favorevoli n astenuti n. 3 (Consiglieri Gallerani, Cannone e Zavattaro); uccessivamente si procede alla votazione del Regolamento in discussione modificato come sopra indicato; Per tutto quanto sopra si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 5592; Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell Area Amministrativo/Istituzionale in ordine alla regolarità tecnica; Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 16 componenti D E L I B E R A 1) Di approvare il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel testo formato da n. 9 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 2) Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione, come stabilito dall art. 6 - comma 4 - del vigente tatuto Comunale.
4 Regolamento delle spese di rappresentanza Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del Indice ART. 1 FIALITÀ DEL REGOLAMETO...2 ART. 2 DEFIIZIOE DI PEA DI RAPPREETAZA...2 ART. 3 EVETI PER I QUALI È AMMIIBILE IL RICORO ALLE PEE DI RAPPREETAZA...2 ART. 4 OGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE PEE DI RAPPREETAZA DELL ETE...2 ART. 5 PECIFICAZIOE DELLE PEE DI RAPPREETAZA...3 ART. 6 CAI DI IAMMIIBILITÀ DI PEE DI RAPPREETAZA...3 ART. 7 GETIOE AMMIITRATIVA E COTABILE...4 ART. 8 REDICOTAZIOE E PUBBLICITÀ...4 ART. 9 ETRATA I VIGORE...4 pagina 1.4
5 ART. 1 Finalità del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime. ART. 2 Definizione di spesa di rappresentanza 1. ono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze. 2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali. ART. 3 Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza 1. Allo scopo di perseguire, nell ambito dei propri fini istituzionali, un adeguata proiezione all esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di: visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, incontri di lavoro, manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori, inaugurazione opere pubbliche, cerimonie e ricorrenze. ART. 4 oggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell Ente 1. ono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell Ente, previa comunicazione alla Giunta per il tramite del Direttore dell Area competente e previa verifica della disponibilità di bilancio e dell assunzione dell impegno di spesa, i seguenti soggetti: indaco, Vice-indaco, Assessori nell ambito delle rispettive competenze, Presidente del Consiglio Comunale. 2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti. pagina 2.4
6 ART. 5 pecificazione delle spese di rappresentanza 1. ell ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per: a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva; b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a); c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza; d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati; e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative; f) donativi ricordo (pergamena, bandierina, omaggi floreali ecc ) per i nuovi nati, per gli sposi uniti in matrimonio, per acquisizione di cittadinanza, per anniversari significativi di matrimonio, per centenari, per anniversari significativi di Associazioni presenti sul territorio comunale; g) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti dell Ente; h) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze; i) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all Ente, oppure in occasione di visite all estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente; j) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale; k) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale. ART. 6 Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza 1. on possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2-3 e In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza: oblazioni, sussidi, atti di beneficenza; pagina 3.4
7 omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell Ente; colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc ). ART. 7 Gestione amministrativa e contabile 1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG ai Direttori d Area ivi individuati. 2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate sulla base di idonea documentazione (fattura, ricevuta fiscale) dal Direttore d Area competente. La determinazione d impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta. 3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell acquisizione di beni e servizi, l ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti per dell approvvigionamento anche in economia di beni e servizi. 4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall Economo comunale, secondo la disciplina prevista dal Regolamento comunale di contabilità. In tal caso la richiesta di anticipazione economale deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall atto di impegno, con allegata la relativa documentazione (fattura, ricevuta fiscale). ART. 8 Rendicontazione e pubblicità 1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L , n. 138 convertito nella L , n. 148 ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla ezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune. 2. A tal fine i Direttori d Area ai quali sono affidati in gestione i capitoli riferiti alle spese di rappresentanza trasmettono, entro il 28 febbraio dell anno successivo il prospetto compilato ciascuno per la parte di rispettiva competenza, al Direttore dell Area Economico/finanziaria e Controllo per l approvazione unitamente al Rendiconto della gestione e la successiva trasmissione alla ezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet del Comune. ART. 9 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l esecutività della delibera di approvazione. pagina 4.4
8 COMUE DI AZOLA DELL'EMILIA PROVICIA DI BOLOGA DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE umero Delibera 20 del 28/03/2012 AREA AMMIITRATIVO/ITITUZIOALE OGGETTO REGOLAMETO DELLE PEE DI RAPPREETAZA - APPROVAZIOE. PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGILATIVO IL DIRETTORE DELL'AREA ITEREATA IL DIRETTORE AREA ECOOMICO / FIAZIARIA E COTROLLO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 23/03/2012 IL DIRETTORE AREA AMMIITRATIVO/ITITUZIOALE F.to AGGII PATRIZIA Per quanto concerne la REGOLARITA' COTABILE esprime parere: Data
9 DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE R. 20 DEL 28/03/2012 Letto, approvato e sottoscritto. IL PREIDETE F.to VEROEI GIAMPIERO IL EGRETARIO GEERALE F.to CICCIA AA ROA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOE. Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio dal 06/04/2012 al 21/04/2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n AZOLA DELL'EMILIA, Lì 06/04/2012 IL REPOABILE ERVIZIO AFFARI GEERALI/ITITUZIOALI F.to BULDRII DAIELA DICHIARAZIOE DI COFORMITÀ. È copia conforme all'originale. AZOLA DELL'EMILIA, Lì 06/04/2012 IL REPOABILE ERVIZIO AFFARI GEERALI/ITITUZIOALI BULDRII DAIELA ATTETAZIOE DI EECUTIVITÀ. La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 16/04/2012, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n Addì, IL EGRETARIO GEERALE F.to CICCIA AA ROA
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