ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E L AGENZIA REGIONALE DI SANITA PER IL SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI

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1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E L AGENZIA REGIONALE DI SANITA PER IL SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL AREA GEOTERMICA AMIATINA MEDIANTE MISURAZIONE DEI PRINCIPALI PARAMETRI SANITARI E VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA, NELL AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE DENOMINATO GEOTERMIA E SALUTE FASE IV. l Agenzia Regionale di Sanità, di seguito denominata Agenzia e/o ARS., con sede in Firenze - Via Pietro Dazzi, 1, C.F. e P.IVA , rappresentata in questo atto dal Coordinatore dell Osservatorio di Epidemiologia Dott. Fabio Voller, nato a Firenze l 11/08/1968 e domiciliato per la carica in Firenze, Via Pietro Dazzi 1, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del medesimo ente; e L Azienda USL Toscana Sud Est, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Arezzo - Via Curtatone n.54, CF/P.IVA , rappresentata in questo atto dal Direttore Generale Dott. Enrico Desideri, nato a Bologna il 17/02/1951, domiciliato per la carica in Arezzo, via Curtatone n.54, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del medesimo ente; PREMESSO che: - l ARS, nell ambito della propria attività istituzionale, collabora da anni con le aziende sanitarie toscane su tematiche di comune interesse, attivando collaborazioni su programmi di sorveglianza epidemiologica e studi ad hoc; - a partire dal 2007, a seguito della sottoscrizione del protocollo d intesa Accordo generale sulla geotermia siglato fra la Regione Toscana, Enel e le Province, i Comuni e le Comunità montane interessati, ARS è stata incaricata da Regione 1

2 Toscana di effettuare studi epidemiologici e valutazioni di impatto sulle popolazioni residenti nell intero bacino geotermico toscano; - al fine di approfondire le indagini di cui sopra, la Direzione Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici di Regione Toscana, con propria Delibera N. 973 del 10/11/2014, ha approvato la realizzazione della Fase IV dello studio sullo stato di salute delle popolazioni residenti nell area geo-termica amiatina, affidando ad ARS la responsabilità del progetto denominato Geotermia e salute Fase IV, per il quale è previsto uno specifico finanziamento; - per la realizzazione delle attività previste dal progetto l Agenzia Regionale di Sanità (ARS), l Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), e le Aziende sanitarie USL 7 di Siena e USL 9 di Grosseto che insistono sui territori interessati, in data 15/06/2015 hanno appositamente sottoscritto un comune Protocollo d Intesa, al fine di garantire una gestione condivisa delle banche dati sanitarie e la coerenza complessiva delle iniziative adottate, il cui termine è previsto il 31/12/2017, data attuale di scadenza del progetto regionale Geotermia e salute Fase IV ; - l art. 7 del suddetto Protocollo d intesa prevede nello specifico che i limiti, le modalità, le scadenze e gli oneri derivanti dalla realizzazione dei compiti di cui all art. 4 del Protocollo, siano individuati attraverso specifici accordi, che rappresentano vincolo organizzativo e finanziario per i soggetti contraenti; - a partire dal 1 gennaio 2016, a seguito dell accorpamento delle aziende sanitarie afferenti alla stessa Area Vasta, l Azienda USL 9 di Grosseto è confluita nella nuova Azienda USL Toscana Sud Est (insieme alle ex-aziende sanitarie di Siena e Arezzo); - a seguito della costituzione della predetta USL, tutti gli atti sottoscritti dalle aziende sanitarie preesistenti in essa confluita, qualora ancora vigenti, si 2

3 considerano recepiti dalla USL Toscana Sud Est, che pertanto assume anche gli obblighi derivanti dal suddetto Protocollo d intesa per la realizzazione di uno studio epidemiolo-gico sulla salute e sulle condizioni di vita della popolazione resi-dente nel bacino geotermico toscano, con particolare riferimento all area geotermica amiatina; - ARS e l Azienda USL Toscana Sud Est hanno stipulato in data 22/04/2016 una convenzione quadro di durata triennale, che ha come obiettivo generale la definizione di un rapporto stabile di collaborazione tra i due Enti nelle materie di propria competenza e di reciproco interesse, al fine di integrare le competenze scientifiche, professionali e specialistiche sui temi di volta in volta individuati, attraverso lo sviluppo di progetti specifici; - l'art. 2 della suddetta convenzione prevede che I singoli progetti di cui al punto precedente, inseriti all interno di un programma comune concordato tra le parti, verranno dettagliati in appositi accordi di collaborazione sottoscritti per l Azienda dal Direttore Sanitario e per l ARS dal Coordinatore dell Osservatorio di riferimento ; - l ARS e l Azienda USL Toscana Sud Est, considerato l interesse comune a sviluppare azioni di studio e ricerca sul tema, con il presente atto intendono dettagliare e disciplinare un rapporto di collaborazione nell ambito dello studio di approfondimento dello stato di salute delle popolazioni residenti nei comuni geotermici interessati dal progetto regionale denominato Geotermia e salute Fase IV ; - più specificatamente, la fase IV del progetto Geotermia e Salute, apporta un sostanziale cambiamento nell approccio metodologico, passando da 3

4 un impostazione puramente descrittiva a studi orientati a valutare relazioni tra eventi sanitari e fattori di rischio con l utilizzo di strumentazioni adeguate; - la fornitura da parte di ARS delle strumentazioni e dei beni risulta urgente ed essenziale per l avvio delle attività oggetto del presente accordo e pertanto saranno forniti nei modi di cui al successivo art. 2, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma definito con Regione Toscana nell ambito del progetto Geotermia e Salute; - l Azienda dà atto che per l attività in oggetto la richiesta di partecipazione verrà indirizzata, attraverso i loro responsabili, a tutti gli infermieri delle Unità Distrettuali coinvolte; Tutto ciò premesso e considerato, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - OGGETTO La collaborazione, oggetto del presente accordo, nell ambito del Protocollo d Intesa di cui in premessa, vede coinvolta l Agenzia e l Azienda USL Toscana Sud Est. La stessa è finalizzata al supporto nella realizzazione del progetto Geotermia e salute Fase IV di cui in premessa, che prevede un approfondimento degli studi sullo stato di salute della popolazione residente nell area geotermica amiatina, attraverso un indagine campionaria attraverso la misurazione dei principali parametri sanitari e valutazione della funzionalità respiratoria effettuata all interno della popolazione di residenti nelle due zone distretto dell Amiata Senese - Val d Orcia e dell Amiata Grossetana. La realizzazione di tali valutazioni comporta anche un attività di tipo sanitario che l ARS non può effettuare direttamente ma solo avvalendosi di strutture sanitarie e nello specifico dell Azienda Usl Toscana Sud Est, nel cui territorio si trova la popolazione oggetto dell indagine del progetto. 4

5 L attività oggetto del presente accordo si configura come un area di lavoro d interesse comune sia per ARS che per l Azienda, nel quadro delle attività sanitarie regionali e nazionali rivolte alla salute generale della popolazione toscana. Art. 2 - MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COLLABORAZIONE I contenuti e l esecuzione delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione riguardano l effettuazione di un indagine mediante: valutazione dello stato di salute effettuata con visita medica individuale e misurazione dei principali parametri sanitari (peso, altezza, pressione arteriosa, anamnesi patologica remota e prossima, principali valori ematochimici); valutazione della funzionalità respiratoria, con test spirometrici finalizzati a verificare la prevalenza della compromissione della funzione respiratoria nei residenti delle aree in studio, valutando anche il rapporto con i livelli di esposizione ad acido solfidrico e altre sostanze; biomonitoraggio di marcatori della presenza di metalli e sostanze inquinanti in matrici umane, animali e vegetali, con particolare riferimento ad arsenico e mercurio; creazione di una banca biologica umana in congelatore a -80 o in azoto liquido per seguire nel tempo l evoluzione dello stato di salute della popolazione campionata ed effettuare eventuali esami di approfondimento non previsti nella fase attuale; somministrazione di un questionario sugli stili di vita e generali comportamenti di salute. In specifico le attività che dovranno essere svolte dall Azienda riguardano: 5

6 1. effettuazione di prelievi di sangue negli ambulatori afferenti alle zone distretto oggetto dell indagine, attraverso sedute ambulatoriali aggiuntive da parte degli infermieri dipendenti dell Azienda; 2. analisi dei campioni di sangue ed urine per valutazione parametri biologici; 3. analisi dei campioni di sangue ed urine per valutazione presenza metalli. L Agenzia per lo svolgimento dell attività oggetto della presente convenzione fornisce all Azienda i seguenti beni: n. 2 spirometri a pneumotacografo di Fleisch; n. 2 siringhe di calibrazione; n. 30 confezioni di kit filtri antibatterici, con stringinaso e boccaglio ovale (tot pz); n. 20 confezioni di carta termica per spirometro; n. 2 moduli scarico dati su PC; n. 1 congelatore con gruppo di continuità; n. 3 bilance 200kg x 50/100g BASIC, comprese di omologazione; n. 3 Statimetri a pedana; n. 3 borse per il trasporto bilancia; n. 3 metri per misurazioni antropometriche; n. 3 sfigmomanometri per la pressione arteriosa ad aneroide con manometro sul bracciale. L elenco di detti beni potrà essere suscettibile di successiva integrazione mediante scambio di lettera tra le parti. I sopra elencati beni vengono acquistati da ARS e consegnati a titolo gratuito direttamente all Azienda ed entrano nell immediata disponibilità dell Azienda medesima, che ne assume conseguentemente la gestione e la manutenzione. Tutti i beni verranno consegnati presso la sede di Abbadia San Salvatore 6

7 dove sarà effettuato il collaudo. La successiva distribuzione nelle strutture utilizzatrici sarà a cura dell Azienda. Al termine del progetto i beni in argomento passano in proprietà all Azienda USL Toscana Sud est. Art. 3 - RESPONSABILI DELLA COLLABORAZIONE I responsabili scientifici delle attività di cui all'art. 2 per l Azienda sono rispettivamente: per l attività 1, i Responsabili delle Zone distretto Amiata Senese - Val d Orcia e Amiata Grossetana; per l attività 2, il Responsabile del Laboratorio di Analisi dello Stabilimento Ospedaliero di Nottola a Siena; per l attività 3, il Responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica dell Area Vasta Sud Est; i quali disporranno dei mezzi dell Azienda. Responsabile scientifico per l ARS è il Dott. Fabio Voller, Coordinatore dell Osservatorio di Epidemiologia, il quale individua quale referente delle attività previste la Dott.ssa Daniela Nuvolone, responsabile P.O. Ambiente e Salute ARS. Art. 4 - DURATA E PROGRAMMA TEMPORALE DELLE ATTIVITA Le attività di ricerca di cui all art. 2 saranno svolte nell arco di tempo compreso tra la data di sottoscrizione del presente atto ed il 31/12/2017, data attuale di scadenza del progetto. Il precedente termine potrà essere prorogato previo accordo scritto fra le parti. Il programma di lavoro da parte dell Azienda dovrà essere realizzato, attraverso la realizzazione dei compiti di cui all art. 2, entro la data di scadenza del presente accordo. Art. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il finanziamento complessivo che sarà erogato dall ARS all Azienda per la copertura delle spese necessarie allo svolgimento dell attività di ricerca di cui all art. 2 e previste 7

8 dal progetto di studio in oggetto, è individuato in Euro ,00 (centotrentamila/00). Il finanziamento erogato non è assoggettato ad IVA, ai sensi dell art. 2 comma 3 lettera a) del DPR n. 633/72, e dovrà essere destinato esclusivamente a coprire i costi di realizzazione del progetto di ricerca di cui al precedente articolo 1. L ammontare del contributo riconosciuto è determinato come di seguito specificato: Euro ,00 alle due Zone distretto Amiata Senese - Val d Orcia e Amiata Grossetana, per l effettuazione delle necessarie sedute infermieristiche aggiuntive, da suddividersi secondo criteri individuati dall Azienda USL Toscana Sud Est; tale contributo ricomprende anche i rimborsi dei costi sostenuti per l uso dei mezzi per spostamenti tra gli ambulatori nell ambito del territorio su cui si svolge l attività in oggetto; Euro ,00 per le analisi che saranno effettuate dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell Area Vasta Sud Est; Euro ,00 per le analisi che saranno effettuate dal Laboratorio di Analisi dello Stabilimento Ospedaliero di Nottola a Siena; Euro 3.000,00 all Azienda USL Toscana Sud Est per attività di coordinamento locale dell indagine; Euro 2.000,00 per costi di beni di consumo non riconducibili all elenco di beni di cui all art.2 del presente accordo di collaborazione. L Agenzia verserà all Azienda l importo di cui sopra, con le seguenti modalità: - il 30% a seguito della sottoscrizione del presente accordo; - il 40% alla data del 31/07/2017; - il restante 30% alla scadenza del presente accordo, a seguito di positiva valutazione da parte del responsabile scientifico di ARS di cui all art. 3 delle attività svolte. 8

9 Si evidenzia che, ancorché contributo fuori campo IVA, in osservanza della disciplina in materia di fatturazione elettronica di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55, le note di debito dovranno essere inoltrate tramite il Sistema di interscambio (SdI) esclusivamente in formato elettronico. Il finanziamento sarà versato a mezzo bonifico bancario, entro 30 gg dal ricevimento della nota di debito a favore dell Azienda USL Toscana Sud Est, Conto di Tesoreria Banca d Italia n , IBAN: IT 06 S Per quanto sopra, si specifica che i codici attribuiti ad ARS sono i seguenti: - Codice ipa: ars_tosc - Codice Univoco ufficio: UFQB9V ART. 6 - PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI Le eventuali ulteriori attività, non previste nel presente atto, che si rendessero necessarie nel corso del programma di lavoro, formeranno oggetto di separata richiesta da parte dell ARS alla stessa Azienda. ART. 7 - RESPONSABILITÀ Salvo i casi di dolo o colpa grave, l Azienda esonera comunque e tiene indenne l ARS da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare all Azienda nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti la ricerca oggetto del presente atto, da parte del personale dell Azienda. L Agenzia esonera comunque e tiene indenne l Azienda da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare all ARS nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti la ricerca oggetto del presente atto, da parte del personale dell ARS. Il personale dell Azienda che partecipa alle attività oggetto del presente contratto è provvisto di copertura assicurativa contro gli infortuni da parte di INAIL. L ARS provvederà a proprie spese alla copertura 9

10 assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nelle strutture dell Azienda. ART. 8 - RISERVATEZZA. I dati e le informazioni messi a disposizione rispettivamente dall Agenzia e dall Azienda, ed acquisite nel corso della collaborazione, dovranno essere considerati strettamente riservati e quindi non ne è consentito l uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell oggetto della ricerca. L Azienda s impegna a evitare che il programma di collaborazione venga portato a conoscenza di terzi, coinvolgendo in questo impegno anche il proprio personale. ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L Azienda, con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Ai sensi e per gli effetti dell art.3, della sopra citata legge, l Azienda, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, dichiara che il conto corrente indicato all art. 5 del presente accordo di collaborazione è dedicato a ricevere il predetto finanziamento. L Azienda s impegna a rendere noto all Agenzia, esclusivamente per iscritto, eventuali variazioni del numero di conto corrente. Fino al ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul conto corrente indicato avranno effetto liberatorio per l Agenzia. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. L Azienda s impegna a riportare in ogni documento contabile il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): D15I Il CUP dovrà essere inserito nei pagamenti che, a fronte degli incassi di cui all art.5, saranno effettuati dall Azienda verso soggetti terzi. L Azienda s impegna inoltre a dare 1

11 immediata comunicazione all Agenzia della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art CONTROVERSIE Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell interpretazione e nell esecuzione della collaborazione, le parti s impegnano ad esprimere preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti dall ordinamento. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze. Art RISOLUZIONE E MODALITA DI RINNOVO Il presente accordo di collaborazione potrà essere risolto nei casi previsti dalla legge, per gravi e reiterate inadempienze e per motivi di pubblico interesse. Art TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all interno dell Agenzia e dell Azienda, sia all esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l origine, verificarne l esattezza o chiederne l integrazione, l aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. I contitolari del trattamento dei 1

12 dati sono l Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, con sede in Firenze, Via Piero Dazzi 1, e Azienda USL Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo via Curtatone n.54, nelle persone dei loro legali rappresentanti pro tempore. Responsabili del trattamento dei dati sono: per ARS il Coordinatore dell Osservatorio di Epidemiologia, Dott. Fabio Voller; per l Azienda USL Toscana Sud Est il Dott. Paolo Piacentini, Direttore U.O.C. Sistema Demografico ed Epidemiologico della USL Toscana Sud Est, sede operativa di Grosseto. Art DISPOSIZIONI FINALI Le parti si danno atto che il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 24 D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all art. 15 comma 2bis della L. 241/1990 come aggiunto dall art. 6, D.L. n. 179 del 2012 convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e che pertanto l atto si intenderà perfezionato nel momento dell apposizione dell ultima firma digitale. L imposta di bollo di cui all art. 2, della parte I, dell Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm., è assolta dall Azienda. Il presente atto verrà eventualmente registrato, in caso d uso, a cura e spese della parte richiedente la registrazione. Letto, approvato e sottoscritto. Per l Azienda Per l Agenzia Regionale di Sanità USL Toscana Sud Est Il Coordinatore Il Direttore Generale Osservatorio di Epidemiologia Dott. Enrico Desideri* Dott. Fabio Voller* * Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all art. 71 del D. Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all art. 3 del D.Lgs 39/

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