FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. ISVAP n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Multirischi per la copertura tra gli altri dei rischi Assistenza, Malattia, Bagaglio, Annullamento del viaggio, in seguito denominato Assicurazione Viaggio I4T Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione ; c) Fac-simile Scheda di Proposta/Adesione ; d) Informativa sul trattamento dei dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. Edizione Febbraio 2012

2 A) NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA DANNI Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE Informazioni Generali Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, Assicuratore di assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di Chartis Europe S.A. France. Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia ha sede in Via Della Chiusa, Milano Tel Fax Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: info.italy@chartisinsurance.com Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia è una compagnia assicurativa di diritto francese, soggetta alla vigilanza dell autorità di vigilanza per il mercato assicurativo francese (ACP) nonché alla vigilanza dell ISVAP per le attività compiute in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in regime di libero stabilimento, con D.M. n del pubblicato sulla G.U. n. 70 del ; il numero di Iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è I Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Assicuratore 1 Chartis Europe S.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro Milioni di cui Euro 48 Milioni a titolo di capitale sociale ed Euro Milioni a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 630%. 1 I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato Tel.: , Fax: , - Registro Imprese Milano n / REA Milano n C.F P. I Edizione Febbraio 2012 Pagina 1 di 9

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto costituisce un assicurazione dei rischi connessi al viaggio e ha ad oggetto le garanzie descritte in polizza, offerte sulla base di due diversi pacchetti assicurativi: Viaggio Singolo I4T Gap Annuale I4T Il Contraente, per i pacchetti Viaggio Singolo I4T, ha facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, tre differenti livelli di coperture: Argento Oro Platino Relativamente al pacchetto Gap Annuale I4T ha facoltà di sottoscrivere esclusivamente la copertura offerta. L Allegato 1 al contratto di assicurazione evidenzia le diverse garanzie ed i rispettivi livelli di franchigia e massimale prestati dalla Compagnia in relazione a ciascun pacchetto e livello di copertura. Segue una breve descrizione dei pacchetti sottoscrivibili dal Contraente: Il Pacchetto Viaggio Singolo I4T prevede la copertura di un singolo viaggio per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 180 giorni. A tal proposito, si richiama l art. 5 della sezione Garanzie di assicurazione. Il Pacchetto Gap Annuale I4T prevede la copertura di un numero indeterminato di viaggi per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 365 giorni. A tal proposito, si richiama l art. 4 della sezione Garanzie di assicurazione. Avvertenza: TUTTE LE GARANZIE offerte nei pacchetti Viaggio Singolo I4T e Gap Annuale I4T sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della voce Limiti territoriali del Certificato di Assicurazione, degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 delle Garanzie di assicurazione, nonché dell art. 12, 14 e 28 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed a quanto previsto nelle singole sezioni come di seguito indicato nelle Avvertenze Avvertenza: le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia usato in polizza: Massimale/Limite indennizzo: ,00 Richiesta di risarcimento/indennizzo 5.000,00 Franchigia 100,00 Danno liquidabile 4.900,00 Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di indennizzo giornaliero/orario usato in polizza: Indennizzo giornaliero: 10,00 Durata dell evento (es. ricovero ospedaliero) 3 giorni Importo indennizzabile 30,00 Oppure Indennizzo ogni 12 ore: 10,00 Durata dell evento (es. ritardo del volo) 15 ore Importo indennizzabile 10,00 Le Garanzie dalla Sezione A alla Sezione G, ad esclusione della Garanzia della Sezione B, sono incluse in tutti i pacchetti Viaggio Singolo I4T e Gap Annuale I4T. Le Garanzie dalla Sezione H alla Sezione L con l aggiunta della Garanzia della Sezione B sono incluse solo nei pacchetti Viaggio Singolo I4T Platino. SEZIONE A - ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE ALL ESTERO Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l erogazione dei seguenti servizi di assistenza per i viaggi fuori dall Italia: 1. Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all estero. 2. Invio di un medico all estero nel luogo in cui si trova l Assicurato. 3. Trasporto dell Assicurato al centro medico. 4. Rimpatrio dell Assicurato al proprio domicilio. Edizione Febbraio 2012 Pagina 2 di 9

4 5. Rimpatrio della salma in caso di decesso dell Assicurato. 6. Spese funerarie. 7. Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato. 8. Presa in carico delle spese di prolungamento di soggiorno dell Assicurato, a causa di infortunio o malattia che non rendano necessario il ricovero ma impediscano il rimpatrio. 9. Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell Assicurato e dei suoi accompagnatori, a causa di infortunio o di malattia che non renda necessario il rimpatrio. 10. Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno. 11. Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l Assicurato, in caso di ricovero o rimpatrio dello stesso. 12. Rientro anticipato dell Assicurato in caso di decesso o malattia di un familiare o gravi danni materiali al domicilio dell Assicurato. 13. Assistenza ai fili dell Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio. 14. Spese mediche all estero. 15. Assistenza legale all estero. 16. Anticipo cauzione penale all estero. 17. Anticipo di fondi in caso di smarrimento di carte bancarie, documenti di identità e/o biglietto aereo di ritorno. 18. Trasmissione di messaggi urgenti. 19. Spese di ricerca, soccorso e salvataggio effettuate in caso di scomparsa o infortunio dell Assicurato. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione A sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dei numeri 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12,14 17 e 19 della Sezione A, nonché a quanto previsto alle voci Decorrenza e durata della copertura, Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza, Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza e Circostanze eccezionali riportate nella Sezione A stessa. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza, nonché degli articoli 10 e 11 della Sezione A. SEZIONE B MESSA IN SICUREZZA DELL ABITAZIONE Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese di messa in sicurezza dei beni dell Assicurato nel caso in cui, durante il viaggio, sia commesso un furto con effrazione nella sua abitazione in Italia. Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione B è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione B. Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza. SEZIONE C - RESPONSABILITA PERSONALE Nei limiti ed alle condizioni di polizza, l assicurato è tenuto indenne nel caso sia civilmente responsabile di lesioni fisiche di Terzi o danni o perdita di beni di Terzi. Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione C è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alle voci Esclusioni speciali e Condizioni Speciali applicabili alla sezione C stessa. Avvertenza: la garanzie summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione C della Polizza. SEZIONE D - SPESE LEGALI Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese legali relative a richieste di risarcimento promosse dall Assicurato per danni alla propria persona durante il viaggio. Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione D è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione D e Condizioni speciali applicabili alla Sezione D. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione D della Polizza. SEZIONE E - MANCATA PARTENZA Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso dei costi supplementari, non Edizione Febbraio 2012 Pagina 3 di 9

5 sostenuti in Italia, dovuti alla mancata partenza di un viaggio, a causa di disservizi pubblici o a causa di un incidente o di rottura del veicolo su cui viaggia l Assicurato. Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione E è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione E ed alla voce Condizioni speciali applicabili alla Sezione E. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie per i pacchetti single trip), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione E della Polizza. SEZIONE F - BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie: F1. Rimborso o sostituzione del Bagaglio ed effetti personali in caso di furto, smarrimento o danneggiamento. In caso di ritardo superiore alle 12 ore del bagaglio, durante il viaggio di andata, vengono risarcite le spese necessarie per acquisto di beni di prima necessità nei limiti dell importo indicato nella Tabella delle garanzie.. La garanzia per il ritardo bagaglio non è prestata per il pacchetto GAP annuale. F2. Indennizzo a seguito di furto o smarrimento del Denaro personale, nei limiti dell importo indicato nella Tabella delle garanzie. F3. Rimborso dei costo per la sostituzione di Passaporti e documenti di viaggio. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione F sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione F ed alla voce Oggetto della copertura della Sezione F. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione F della Polizza. SEZIONE G - ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese a carico dell Assicurato in caso di annullamento e interruzione del viaggio per una delle cause previste in polizza. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione G sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione G, alla voce Oggetto della garanzia della Sezione G ed alla voce Condizione speciale applicabile alla Sezione G. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione G della Polizza. SEZIONE H - ABBANDONO DEL VIAGGIO E RITARDO DELLA PARTENZA Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo ogni 12 ore di ritardo oppure il rimborso del costo del viaggio in caso di mancata partenza per viaggi internazionali non dovuto a circostanze di forza maggiore e che sfuggono al controllo dell Assicurato.. La garanzia è prevista solo per i pacchetti Single Trip Oro, Single Trip Platino. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione H sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione H, alla voce Oggetto della garanzia della Sezione H ed alla voce Condizioni speciali applicabili alla Sezione H. Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione H della Polizza. SEZIONE I - SPESE PER CANILI E GATTILI Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo per le spese aggiuntive di canili e gattili ogni 24 ore di ritardo dell aereo o nave su cui si viaggia durante il ritorno. L indennizzo è previsto solo per i pacchetti Single Trip Platino. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione L sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione I, alla voce Oggetto della garanzia della Sezione I ed alla voce Condizioni speciali applicabili alla Sezione I. Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma Edizione Febbraio 2012 Pagina 4 di 9

6 assicurata per ciascun periodo di 24 ore. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione I della Polizza. SEZIONE L - ASSISTENZA DOMICILIARE Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la copertura delle spese sostenute per l assistenza domiciliare a seguito di malattia insorta o infortunio occorso in viaggio. L indennizzo è previsto solo per i pacchetti Single Trip Platino. Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione L è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione L, alla voce Oggetto della garanzia della Sezione L. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione L della Polizza. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio-nullità Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio, nonché di ogni variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. A tal proposito, si richiamano gli artt. 18 e 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio: - Cambio della della destinazione del viaggio da Francia a Stati Uniti. Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio: - Cambio della della destinazione del viaggio da Stati Uniti a Francia. Premi Il premio è annuo per le Polizze Gap, mentre è limitato al periodo indicato nel Certificato di Assicurazione per le Polizze Single Trip e dovrà essere corrisposto alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione mediante addebito automatico su carta di credito. A tal proposito, si richiamano gli artt. 11 e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell Assicuratore o dell Intermediario. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio e delle somme assicurate. Rivalse Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa in favore della Società. Diritto di recesso/ripensamento Avvertenza: Non si applica alcun diritto di recesso/ripensamento. A tal proposito, si richiama l art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal Edizione Febbraio 2012 Pagina 5 di 9

7 diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l italiano. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione, specificati sul certificato di assicurazione, sono a carico del Contraente. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro, ad esclusione di quelli per i quali sia richiesto l intervento diretto della Centrale Operativa di Assistenza, è necessario inoltrare denuncia alla Società entro 31 giorni dalla conclusione del viaggio allegando alla richiesta di risarcimento una breve descrizione del sinistro. Su richiesta della Società, l Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico. Si richiamano gli artt. 27, 28 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative. Avvertenza: per le prestazioni di assistenza, l Assicuratore ricorre ad un soggetto terzo. Per usufruire delle prestazioni di Assistenza contattare: Travel Guard - PO Box Shoreham by Sea BN43 9DH Inghilterra travelassist.it@travelguard.com. Telefono: Assistenza: o +44 (0) Nessuna delle prestazioni "assistenza, rimpatrio e spese mediche all estero" sarà fruibile qualora l Assicurato non abbia preventivamente contattato Travel Guard alle condizioni sopra specificate. Travel Guard fornirà un assistenza immediata in caso di malattia manifestatasi fuori dall Italia. Il servizio emergenze è attivo 365 giorni l anno e può essere contattato ai seguenti numeri: Linea telefonica di emergenza Numero Fax di emergenza L Assicurato deve comunicare a Travel Guard Assist il nominativo dell ufficio presso il quale ha acquistato la polizza e fornire le seguenti informazioni: - Cognome e nome - - Indirizzo - Recapito telefonico all estero - Numero della polizza che figura sulla Conferma di Prenotazione. Assistenza diretta - Convenzioni Avvertenza: Con riferimento alla Garanzia A, soltanto le autorità mediche del Prestatore di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell invio di un medico all estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base. Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l Assicurato si trovi nell impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. A tal proposito, si richiamano quanto previsto alle voci Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza ed Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza per gli aspetti di dettaglio. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Assicuratore ed indirizzati a: Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami - Via della Chiusa, Milano Fax servizio.reclami@chartisinsurance.com Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di Edizione Febbraio 2012 Pagina 6 di 9

8 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Assicuratore e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. indicato, che provvederà all inoltro all FSSA, con il preventivo consenso dell esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall ISVAP all esponente. Arbitrato Con riferimento alla Garanzia D, qualora in disaccordo con l Assicurato, la Società ritenga che l azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l opportunità di promuovere l azione. A tal proposito, si richiama la voce Oggetto della garanzia della Sezione D. Avvertenza: resta sempre salva la possibilità per l Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente Arbitrato. Nei casi di cui sopra, l esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'assurances (FFSA organismo di diritto francese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Haussmann, Paris, Francia, Tel. + (00 33) , Fax + (00 33) , le.mediateur@mediationassurance.org. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all ISVAP, all indirizzo sopra Edizione Febbraio 2012 Pagina 7 di 9

9 GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato Assicurazione Codice delle Assicurazioni Contraente Danno indennizzabile Franchigia Indennizzo nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l Assicuratore non riconosce l indennizzo. la somma dovuta dall Assicuratore all Assicurato in caso di sinistro. Massimale l obbligazione massima dell Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio Risarcimento Rischio Rivalsa Sinistro Assicuratore Surrogazione il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. la somma dovuta dall Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. il diritto che spetta all Assicuratore nei confronti dell Assicurato e che consente all Assicuratore di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. la facoltà dell Assicuratore che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Edizione Febbraio 2012 Pagina 8 di 9

10 Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. CHARTIS EUROPE S.A - Rappresentanza Generale per l Italia Edizione Febbraio 2012 Pagina 9 di 9

11 B)CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA, LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE. IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO SOLTANTO A CONDIZIONE CHE SIA EMESSO DA CHARTIS EUROPE S.A., BROKER/INTERMEDIARI AUTORIZZATI DA CHARTIS E A CONDIZIONE CHE SIA STATO VERSATO IL RELATIVO PREMIO ASSICURATIVO. I PRESENTI DOCUMENTI VANNO CONSERVATI IN UN LUOGO SICURO E PORTATI IN VIAGGIO. DEFINIZIONI Assicurato La persona fisica residente in Italia, il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione e il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Attrezzatura da golf Mazze da golf, sacche da golf, trolley non motorizzati e scarpe da golf. Attrezzatura sciistica Sci, racchette da sci, scarponi e attacchi, snowboard o pattini da ghiaccio. Bagaglio Valige, bauli, bagaglio a mano dell'assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di capi di vestiario ed effetti personali portati con sé dall'assicurato nel corso del Soggiorno coperto dalla garanzia ovvero di oggetti acquistati durante il Soggiorno stesso. Beneficiario Per tutte le garanzie, il beneficiario è l'assicurato stesso, salvo pattuizione contraria. In caso di morte da infortunio, beneficiari del capitale sono gli eredi. Centro di gestione dei sinistri (escluse prestazioni di Assistenza) Travel Guard EMEA Limited (d ora in avanti anche Travel Assist).Le richieste di risarcimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Travel Guard - c/o CHARTIS EUROPE SA Rappresentanza Gen. per l Italia - Via della Chiusa, MILANO - ITALY travelassist.it@travelguard.com - Tel: oppure Certificato di Assicurazione / Quietanza di pagamento Il documento contenente i nominativi e gli altri dati delle persone assicurate in base al presente contratto. Il Certificato di Assicurazione costituisce prova dell assicurazione di cui al presente documento. Contraente La persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Condizioni, esclusioni e garanzie Le condizioni ed esclusioni speciali si applicano alle singole sezioni della polizza, mentre le esclusioni, le condizioni e le garanzie generali si applicano alla polizza nel suo complesso. Coppia Come definito all articolo 3 Persone Assicurabili Danni a cose Le richieste di risarcimento per danni a cose verranno liquidate in base al valore dei beni al momento della perdita e non in base al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo, salvo quanto diversamente previsto in polizza. Danno materiale Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali. Decorrenza e Durata Per decorrenza si intende la Data di effetto della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione; per durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal Certificato di Assicurazione. Età L età dell Assicurato nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in polizza. Per il calcolo dell età si considera l età anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall Assicurato. Estero Paese diverso da quello in cui l'assicurato è residente Familiare Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, partner, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, matrigna, patrigno Famiglia 2 Adulti Come definito all articolo 3 Persone Assicurabili Edizione Febbraio Pagina 1 di 17-

12 Famiglia 1 Adulti Come definito all articolo 3 Persone Assicurabili Franchigia Somma fissata in maniera forfetaria nel contratto e rimanente in carico dell'assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro. La franchigia può essere espressa anche in termini di ore, giorni o percentuale. In tale caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del termine fissato oppure in eccesso alla percentuale stabilita. Gruppo Come definito all articolo 3 Persone Assicurabili Guerra Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo. Impresa / Società CHARTIS EUROPE SA - Rappresentanza Generale per l Italia Via della Chiusa, Milano (Italia) - Sito internet: Individuo Come definito all articolo 3 Persone Assicurabili Infortunio Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte dell'assicurato, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna di cui l'assicurato sia vittima. Infortunio Grave Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte della vittima, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna, constatata da un'autorità medica abilitata e tale da impedire alla vittima di spostarsi con i propri mezzi Invalidità permanente totale Invalidità causata da un infortunio occorso durante il viaggio che impedisca all Assicurato di svolgere qualunque attività lavorativa e che duri 12 mesi, laddove al termine dei 12 mesi il medico dell Assicurato ritenga che non vi siano possibilità di miglioramento. Lesione corporale Qualsiasi lesione fisica subita da una persona. Malattia Qualsiasi alterazione dello stato di salute o qualsiasi lesione corporale constatata durante la vigenza del contratto da un'autorità medica abilitata. Malattia grave Qualsiasi brusca e violenta alterazione dello stato di salute, constatata da un'autorità medica abilitata, che comporti la cessazione di qualunque attività professionale o di altro tipo e che abbia una prognosi riservata o un decorso lungo tale da richiedere un trattamento medico intensivo generalmente con ricovero ospedaliero per la valutazione delle condizioni di salute e la somministrazione di cure. Massimale La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per ciascun anno assicurativo, e per persona, qualunque sia il numero dei sinistri e delle persone colpite Oggetti di valore Apparecchiature fotografiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi. Si rinvia alle esclusioni applicabili alla Sezione F, Bagaglio ed effetti personali. Operatore turistico Il tour operator o l'impresa di trasporto. Paio o gruppo di articoli Effetti personali non scindibili l uno dall altro o solitamente utilizzati non separatamente l uno dall altro. Periodo di assicurazione E il periodo che intercorre tra la Data di effetto della copertura e la Data di cessazione della copertura indicate nel Certificato di Assicurazione Polizza Il documento contrattuale composto dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal Certificato di Assicurazione allegato. Premio L importo dovuto dal Contraente all Impresa. Prestatore di Assistenza Travel Guard EMEA Limited (d ora in avanti anche Travel Assist), il prestatore di Assistenza che ha il compito di fornire per conto della Società un assistenza immediata in caso di malattia insorta o di infortunio verificatosi fuori dall Italia. Il servizio emergenze è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l anno e può essere contattato ai seguenti numeri telefonici: Telefono: oppure travelassist.it@travelguard.com Residenza Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. Ricovero ospedaliero Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del Edizione Febbraio Pagina 2 di 17

13 personale necessario. Socio d affari Qualsiasi persona che lavori presso la sede di lavoro dell Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro, se concomitante con quella dell Assicurato, impedirebbe il normale svolgimento dell attività. Sinistro Il materializzarsi di un evento previsto nel contratto. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro. Sinistro responsabilità civile Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata in via giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'assicurato. Tutte le richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto costituiscono un solo e medesimo Sinistro. Sport invernali Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio. Terzi Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'assicurato, degli incaricati dell'assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni. Trasporto pubblico Utilizzo di treni, autobus o pullman per recarsi nel luogo di soggiorno per cui è stata effettuata la prenotazione. Validità Territoriale Si intendono i Paesi, indicati nel Certificato di Assicurazione, in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite in quanto il sinistro si verifichi in quel luogo. Si divino nei seguenti gruppi: Europa: il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole attigue e i paesi non europei che si affacciano sul Mediterraneo (ad esclusione di Algeria, Libano, Libia, Israele e Giordania). Mondo intero escluso Nord America: qualunque regione del mondo ad esclusione di Stati Uniti d America, Canada, Bermuda, Paesi Caraibici appartenenti agli Stati Uniti d America, Afghanistan, Cuba, Liberia e Sudan. Mondo intero: qualunque regione del mondo ad esclusione di Afghanistan, Cuba, Liberia e Sudan. Nota: Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan. Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. N.B. In tale evenienza, esclusivamente nei casi di acquisto dei pacchetti Viaggio Singolo I4T, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato. la copertura è operante soltanto se l Assicurato trascorre almeno una notte, su prenotazione, in una struttura ricettiva ubicata lontano dal luogo di residenza. Viaggio La vacanza o il viaggio che ha inizio in Italia nella data in cui l Assicurato lascia la propria dimora abituale o, se successiva, nella Data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione. Il viaggio termina nella data in cui l Assicurato rientra nella propria dimora in Italia o, se anteriore, alla Data di cessazione della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione. La durata massima del singolo viaggio assicurato, all interno del pacchetto prescelto, non potrà essere superiore a: giorni per le polizze Viaggio Singolo I4T giorni per le polizze Gap Annuale I4T. Qualora l Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, soggiorni all estero per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito al precedente capoverso, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente a tali scadenze non sono dovute. Per i viaggi di sola andata, la copertura cessa al momento dell arrivo presso la destinazione estera. GARANZIE DI ASSICURAZIONE OGGETTO Art. 1 - Oggetto dell assicurazione Il presente contratto costituisce un assicurazione viaggio e ha ad oggetto le garanzie descritte alle successive sezioni di polizza, offerte sulla base di due diversi pacchetti assicurativi: Viaggio Singolo I4T, e Gap Annuale I4T. Il Contraente, per i pacchetti Viaggio Singolo I4T, ha inoltre la facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, tre differenti livelli di coperture: Argento, Oro e Platino; mentre per il pacchetto Gap Annuale I4T ha facoltà di sottoscrivere esclusivamente la copertura proposta. Le prestazioni assicurate, con i relativi limiti di rimborso sono definite dal pacchetto assicurativo prescelto, così come indicato nel Certificato di Assicurazione alle voci Prodotto e Copertura. Le caratteristiche dei diversi pacchetti sono riassunte al capitolo prestazioni e descritte in dettaglio nell Allegato 1: Tabella delle Garanzie. Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati a seconda del pacchetto prescelto, così come riportato nell Allegato 1, e con i limiti di rimborso ivi Edizione Febbraio Pagina 3 di 17

14 indicati per singola prestazione, da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo per i pacchetti Viaggio Singolo I4T e Gap Annuale I4T. In caso di dubbi riguardo alla copertura prescelta o per ulteriori informazioni, l Assicurato potrà contattare i seguenti numeri: Tel: travelassist.it@travelguard.com Art. 2 - Assicurati La presente assicurazione è prestata, sulla base del prodotto e del livello di copertura indicati nel Certificato di Assicurazione, a favore degli Assicurati, individuati dallo stesso Contraente al momento dell adesione ed indicati nel Certificato di Assicurazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione. Art. 3 Persone assicurabili Individuo: il viaggiatore singolo residente in Italia Coppia: il viaggiatore e il rispettivo compagno di viaggio, ovvero le persone assicurate e iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente, il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione. La coppia potrà essere composta da un massimo di 2 persone di sesso differente. Famiglia 2 Adulti: il viaggiatore, il coniuge/convivente more uxorio e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 17 anni e il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione Famiglia 1 Adulto: il viaggiatore e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 17 anni e il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione. Gruppo: i viaggiatori iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione. Il gruppo potrà essere composto da un massimo di 50 persone. I figli e i minori non possono viaggiare senza adulti assicurati, salvo il caso in cui siano studenti che viaggiano per motivi di studio. Gli Assicurati devono essere residenti in Italia e non avere trascorso più di sei mesi all estero durante l anno immediatamente precedente la stipula della presente polizza. PRESTAZIONI L Impresa offre i due seguenti pacchetti assicurativi fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati a seconda del livello di copertura prescelto dal Contraente, così come riportato in dettaglio nell Allegato 1: Tabella delle Garanzie. Nelle successive sezioni di polizza è inoltre descritta, per ciascuna garanzia, la differente modalità operativa. Art. 4 - Pacchetto Gap Annuale I4T Il pacchetto Gap Annuale I4T prevede la copertura di un numero indeterminato di viaggi per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 365 giorni. Il presente pacchetto è valido per un periodo di massimo di 12 mesi dalla Data di effetto della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione, salvo quanto previsto all articolo 17 Durata dell Assicurazione delle Norme Comuni a tutte le Sezioni. Nel caso in cui il singolo viaggio dovesse iniziare prima del termine del periodo di assicurazione e terminare successivamente a tale data, le coperture ivi garantite cesseranno di produrre i loro effetti alla Data di cessazione della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione. L età di ogni singolo Assicurato al momento della conclusione del contratto non potrà essere superiore ai 68 anni. Nota: la copertura di cui alla Sezione G (annullamento e interruzione del viaggio) decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio. Se la data di prenotazione del viaggio è antecedente la conclusione del presente contratto, la copertura G (annullamento e interruzione del viaggio) decorrerà dal momento di pagamento del premio. Art. 5 - Pacchetto Viaggio Singolo I4T Il pacchetto Viaggio Singolo I4T prevede la copertura di un singolo viaggio per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 180 giorni. Il presente pacchetto è valido per un periodo massimo di 180 giorni dalla Data di effetto della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione, salvo quanto previsto all articolo 17 Durata dell Assicurazione delle Norme Comuni a tutte le Sezioni. Nota: la copertura di cui alla Sezione G (annullamento e interruzione del viaggio) decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio. Se la data di prenotazione del viaggio è antecedente la conclusione del presente contratto, la copertura G (annullamento e interruzione del viaggio) decorrerà dal momento di pagamento del premio. DELIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI Avvertenza Si ricorda che la copertura per ogni singolo viaggio cessa nel momento in cui l Assicurato rientra al proprio domicilio in Italia, indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stipulata l assicurazione. Art. 6 - Convenzioni sanitarie Se il viaggio è effettuato in un paese dell Unione europea, l Assicurato deve ritirare il modulo di richiesta della Tessera europea di assicurazione malattia presso l ufficio ASL locale. L Assicurato che necessiti di cure mediche deve esibire alla Compagnia al momento di denuncia del sinistro la Tessera europea di assicurazione malattia, per evitare di dover pagare una franchigia di polizza di 100,00 (cento) per ogni sinistro risarcibile in base alla Sezione A (Assistenza, Rimpatrio, Spese Mediche all Estero). In caso di dubbi su come ottenere la Tessera europea di assicurazione malattia o su come richiedere l assistenza sanitaria locale, contattare Travel Guard ai numeri di telefono seguenti: Telefono: o al numero Art. 7 - Condizioni relative allo stato di salute La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l esclusione) allo stato di salute dell Assicurato e/o di altre persone che non necessariamente viaggiano con l Assicurato ma dalla cui salute dipende il viaggio di quest ultimo. In particolare, è Edizione Febbraio Pagina 4 di 17

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