CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo Pretorio

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1 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo Pretorio del Comune di Montepulciano dal e per 15 giorni consecutivi, al sensi dell'art.29 dello Statuto del Consorzio Pubblico. Pubblicata n. 972 Il Messo Comunale Il Segretario Generale ESECUTIVITA' La presente delibera è stata dichiarata esecutiva il 14 Aprile 2018 poiché decorsi 15 gg. dalla pubblicazione. lì, 16 Aprile 2018 Il Coordinatore di Segreteria Copia conforme all originale per uso amministrativo composta da fogli n. e pag.n. Montepulciano, Il Coordinatore di Segreteria Da partecipare alle seguenti strutture: Enti consorziati, segr. Sociale, presidi s.sanitari, sett. contabilità SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDICHIANA SENESE Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda Azienda USL Toscana Sud Est VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI S.D.S. DELLA VALDICHIANA SENESE n.7 Adunanza del giorno 29 Marzo 2018 OGGETTO: Approvazione convenzione tra la Società della Salute Valdichiana Senese e la Cooperativa sociale Centro terapeutico europeo a r.l. Onlus per la fruizione di prestazioni presso la struttura laboratorio /appartamento Villa Gialla rivolta ad adolescenti adulti e disabili L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del Mese Marzo alle ore dieci, presso l Aula A degli Ospedali Riuniti in Montepulciano, a seguito di apposita convocazione, si è riunita l Assemblea della S.d.S.della Valdichiana Senese, così composta: Ente Rappresentato Nome e Cognome Carica Quote Presenti AUSL Toscana Sud Est Francesco Ghelardi Del. Dirett. Gen.le 33 Si Comune di Cetona Eva Barbanera Sindaco 3 No Comune di Chianciano Terme Davide Meniconi Assessore delegato 7 Si Comune di Chiusi Sara Marchini Assessore delegato 8 No Comune di Montepulciano Andrea Rossi Sindaco 13 Si Comune di Pienza Anna Lucia Morini Consigliere del.to 3 Si Comune di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti Assessore delegato 3 No Comune di Sarteano Landi Francesco Sindaco 7 Si Comune di Sinalunga Laura Mannucci Assessore delegato 13 Si Comune di Torrita di Siena Giacomo Grazi Sindaco 7 Si Comune di Trequanda Renato Pellicciari Assessore delegato 3 Si Allegati:uno Responsabile della struttura proponente: il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli Responsabile del procedimento:coordinatore Sociale Presiede la seduta, ai sensi dell art.11 dello Statuto, il Presidente Andrea Rossi. Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli. Originale Per la verbalizzazione del presente atto, svolge le funzioni di Segretario la Coordinatrice Att.tà di Segreteria Dott.ssa Sonia Mazzini. Constatata la regolarità della seduta essendo rappresentato l 84% delle quote, il Presidente invita l Assemblea all esame dell oggetto sopra riportato.

2 L ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA DELLA SALUTE DELLA VALDICHIANA SENESE RICHIAMATO l'atto costitutivo della Società della Salute della Valdichiana Senese istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in data Rep. 2807, registrato all'ufficio del Registro di Montepulciano il al n. 620 serie 1; PREMESSO CHE dal 1/12/2016 il ragazzo, come individuato in atti, nato a Terni il 20/12/1999, è stato inserito presso la struttura Villa Gialla di Rignano sull'arno a seguito di un progetto educativo terapeutico individuale; CONSIDERATO CHE, in data 20/12/2017, il ragazzo in questione è diventato maggiorenne ed ha espresso la volontà di rimanere presso la struttura Villa Gialla di Rignano sull'arno per terminare il proprio percorso socio educativo; TENUTO CONTO CHE, in data 18/12/2017, il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha emesso un Decreto (n. 5802/17 cron) nel quale conferma l'affidamento del ragazzo al Servizio Sociale, con un suo collocamento presso adeguata Comunità e possibilità, laddove vi sia l'adesione del medesimo, della prosecuzione degli interventi assistenziali in atto fino al ventunesimo anno di età ; TENUTO CONTO CHE l'assistente Sociale Beligni Sandra ha prodotto in data 23/02/2018 specifica relazione in merito, come conservata in atti, ed ha proposto l'ammissione all'intervento di ospitalità del ragazzo in questione presso la struttura Villa Gialla di Rignano sull'arno fino al 30/06/2018 ; ESAMINATA la Convenzione tra la Società della Salute Valdichiana Senese e la Cooperativa Sociale Centro Terapeutico europeo a r.l. Onlus, All. A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la fruizione di prestazioni presso la struttura laboratorio/appartamento Villa Gialla rivolta ad adolescenti ed adulti disabili; TENUTO CONTO CHE la stipula della Convenzione ha quale obiettivo la prosecuzione del percorso di alternanza formazione e lavoro del ragazzo, oltre al suo graduale reinserimento presso l'abitazione della madre; CONSIDERATO CHE la retta sociale giornaliera dovuta per l'ospitalità residenziale (24 ore) presso la struttura residenziale è di 70,00 oltre IVA al 5%; TENUTO CONTO CHE la durata della Convenzione è stabilita per il periodo 1/1/ /06/2018, e che ogni eventuale proroga dovrà essere prevista con specifico atto sottoscritto tra le parti; RITENUTO di dovere approvare tale Convenzione; 3. DI PRENDERE ATTO CHE la retta sociale giornaliera dovuta per l'ospitalità residenziale (24 ore) presso la struttura residenziale è di 70,00 oltre IVA al 5%; 4. DI PRENDERE ATTO CHE la durata della Convenzione è stabilita per il periodo 1/1/ /06/2018, e che ogni eventuale proroga dovrà essere prevista con specifico atto sottoscritto tra le parti; 5. DI STABILIRE CHE con specifica determinazione dovrà essere definita la quota a carico del comune di Montepulciano e la quota a carico del cittadino; 6. DI DARE pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'albo Pretorio del Consorzio, situato presso il Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 7. DI TRASMETTERE altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 dello Statuto. La Coordinatrice Att.tà di Segreteria Il Presidente ( Dott.ssa Sonia Mazzini ) ( Dott. Andrea Rossi ) VISTI: l'art. 9 dello Statuto della SdS Valdichiana Senese; il Regolamento di funzionamento dell'assemblea dei Soci e della Giunta esecutiva, approvato con Deliberazione dell'assemblea n. 13 del 30 Maggio 2016; Con voti unanimi espressi a votazione palese; DELIBERA 1. DI APPROVARE le premesse alla presente parte dispositiva, come parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 2. DI APPROVARE la Convenzione tra la Società della Salute Valdichiana Senese e la Cooperativa Sociale Centro Terapeutico europeo a r.l. Onlus, All. A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la fruizione di prestazioni presso la struttura laboratorio/appartamento Villa Gialla rivolta ad adolescenti ed adulti disabili;

3 ALL. A del. 7 ASS. CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDICHIANA SENESE E LA COOPERATIVA SOCIALE CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO A RL ONLUS PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI PRESSO LA STRUTTURA LABORATORIO/APPARTAMENTO VILLA GIALLA RIVOLTA AD ADOLESCENTI ED ADULTI DISABILI L anno duemiladiciotto il giorno del mese di marzo presso la sede in Montepulciano TRA La Società della Salute Valdichiana Senese con sede in Piazza Grande, Montepulciano (SI) nella persona dell'ing. Roberto Pulcinelli nato a Castiglione del Lago il 26/06/1959 in qualità di Direttore della Società della Salute Valdichiana Senese (di seguito denominata Società della Salute); E la Cooperativa Sociale Centro Terapeutico Europeo a rl ONLUS con sede in Rignano sull Arno, Via di Casavecchia 52/52 a nella persona di Paolo Pironi, nato a Firenze il 01/07/1943 in qualità di vice Presidente autorizzato alla firma (di seguito denominata Cooperativa); PREMESSO che la struttura denominata Villa Gialla, situata in Via della Pieve 58/D e 58/E, in affitto e condotta dalla Cooperativa Sociale Centro Terapeutico Europeo a rl ONLUS, è in possesso dei requisiti delle strutture residenziali previsti dall art. 3 del DPCM 21 maggio 2001, n. 308, a norma dell art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con riferimento alle strutture di tipo familiare e/o accoglienza diurna, intesi quali quelli minimi previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, così come confermato dall art. 22 comma A e C, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ai sensi del DPGR del 26 Marzo 2008 n. 15/R (regolamento di attuazione dell art. 62 della L.R.T ): le strutture di tipo familiare e accoglienza e ospitalità diurna e notturna non sono soggette ad autorizzazione, ma al solo obbligo di comunicazione di avvio di attività; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Oggetto della Convenzione 1. La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Società della Salute e la Cooperativa Sociale per la sperimentazione di un intervento finalizzato a realizzare un sistema di vita extra-familiare individuato come idoneo non solo come risposta ai bisogni assistenziali, ma anche come risposta ai bisogni esistenziali del singolo soggetto non-autosufficiente. 2. Le finalità di cui al precedente comma sono raggiunte attraverso il Progetto Villa Gialla che si qualifica come luogo di accoglienza per progetto di laboratorio/appartamento rivolto ad adolescenti e adulti disabili. 3. La Società della Salute per il conseguimento di tali finalità, nell ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari e nei limiti indicati dalle leggi 1

4 regionali e nazionali in materia, si avvale delle prestazioni assicurate dalla struttura denominata Villa Gialla, ubicata in Rignano sull Arno in Via della Pieve 58 D e 58/E, in affitto alla Cooperativa Sociale Centro Terapeutico Europeo a rl ONLUS. Articolo 2 Norme di riferimento 1. La Cooperativa Sociale si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia e dei requisiti strutturali per il funzionamento delle strutture residenziali previsti dall articolo 3 del DPCM 21 maggio 2001, n. 308, a norma dell articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con riferimento alle strutture di tipo familiare. 2. Tali requisiti si intendono quali quelli minimi previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, così come confermato dall articolo 22 comma A e C della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e dall art. 10 comma g) del Regolamento d Attuazione 15/R del 26/03/2008. Articolo 3 Destinatario dell intervento 1.Il destinatario dell intervento è individuato con relazione dell'assistente Sociale Dr.ssa Sandra Beligni del 23/03/2018 dove si dichiara che il ragazzo dal 01/12/2016 è inserito presso la struttura Villa Gialla di Rignano sull'arno, a seguito di un progetto educativo individuale. Articolo 4 Prestazioni 1. A fronte della retta concordata la Cooperativa Sociale garantisce agli ospiti della struttura le seguenti prestazioni: a) uso di camera; b) uso di spazi destinati ad attività collettive di laboratori e di socializzazione; c) riscaldamento degli ambienti e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica; d) fornitura del vitto con le seguenti modalità: - dal lunedì al venerdì: colazione e cena; in caso di permanenza in struttura nella fascia oraria diurna sarà fornito anche il pranzo; - sabato, domenica e festivi: colazione, pranzo e cena; e) pulizia degli ambienti comuni e delle camere; f) fornitura della biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.); g) servizio di lavanderia della biancheria personale, e di lavanderia alberghiera per gli ospiti; h) assistenza alla persona, bagno assistito, vestizione per le situazioni che lo richiedono, igiene personale per i soggetti incontinenti, aiuto nell assunzione dei cibi; i) servizio educativo-abilitativo-lavorativo interno alla struttura e di collegamento con le varie realtà del Comune; j) attività di animazione e ricreative; k) fornitura di materiale parafarmaco e per l igiene personale; 2

5 l) accompagnamento in occasioni di iniziative ricreative e di socializzazione, di soggiorni in famiglia o per quant altro possa favorire il collegamento dell ospite con il proprio contesto sociale di provenienza e, qualora necessario, presso sedi di lavoro o centri di socializzazione e simili; m) attività di supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche o accompagnamento a visite mediche. Articolo 5 Personale 1. Per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra la Cooperativa Sociale garantisce il proprio personale, assicurandone la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente: 2. Il rapporto con il personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia. 3. La Cooperativa Sociale assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di diritti dell utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione. 4. La Cooperativa Sociale potrà inserire nella gestione del servizio personale volontario in misura non sostitutiva rispetto all organico previsto e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia. Articolo 6 Ammissione degli ospiti 1. L ammissione all intervento di ospitalità oggetto della presente convenzione è proposta dalla Società della Salute, previo consenso dell interessato o di chi ne esercita la tutela legale. 2. La proposta, accompagnata da una relazione scritta contenente tutte le informazioni socio-sanitarie relative all utente, sarà valutata dalla Società della Salute relativamente alla sua ammissibilità rispetto alle caratteristiche della struttura e alle finalità del progetto e successivamente inviata all équipe multidisciplinare della struttura che, anche attraverso colloqui con gli ospiti a carattere sia psicologico che sociale, verifica se la situazione dell utente può essere compatibile con la struttura o con il progetto. Articolo 7 Dimissione dell'ospite 1. La dimissione dell'ospite, quando non sia decisa per diretta volontà dell interessato o di chi ne esercita la tutela legale, deve essere concordata dal Servizio Sociale competente e la Direzione della struttura, con l obbligo di coinvolgere nella decisione l interessato, i familiari e/o chi ne esercita la tutela legale. 2. La Cooperativa Sociale è tenuta a notificare al Servizio Sociale l avvenuta dimissione dell assistito entro cinque giorni dalla cessazione delle prestazioni, dando indicazione della data. 3. Eventuali impossibilità al proseguimento dell intervento di ospitalità per gravi motivi di ordine psico-fisico o comportamentale saranno comunicate al Servizio 3

6 Sociale competente che provvederà, in accordo con la Cooperativa e il medico curante, a individuare idonea soluzione alternativa. Articolo 8 Tutela della salute 1. Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi socio-sanitari. 2. Lo stato di salute dei singoli ospiti viene seguito, ai fini terapeutici, dai medici di medicina generale convenzionati scelti dagli ospiti. 3. La Cooperativa Sociale si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi socio-sanitari dell Azienda Sanitaria per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative e riabilitative. 4. La Cooperativa è tenuta a verificare, al momento dell inserimento degli ospiti, la materiale disponibilità della documentazione necessaria per garantire loro un adeguata assistenza sanitaria (libretto sanitario, terapie specifiche, ecc.). Qualora ne riscontrasse la mancanza, dovrà immediatamente farlo rilevare al Servizio Sociale territoriale competente per gli opportuni adempimenti. 5. Per ciascun ospite la Cooperativa Sociale è tenuta a: - rendere attivi i piani individualizzati di assistenza concordati con il Servizio Sociale competente; - chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell ospite; - su prescrizione del medico prestare al malato le necessarie cure; - curare l approvvigionamento, la conservazione dei medicinali prescritti dal medico e vigilare sull assunzione della terapia da parte degli ospiti; - reperire le figure professionali idonee per eventuali cure aggiuntive (iniezioni, fleboclisi, medicazioni ecc.); - organizzare, su richiesta del medico, il trasporto in ospedale del malato e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza (verificando la possibilità di garantire le visite o l assistenza a letto); - interessarsi perché il malato segua la dieta prescritta dal medico; - in caso di progetti individuali, in aggiunta al personale indicato la Cooperativa garantisce un tutor qualificato; - avvisare i familiari in caso di pericolo di vita, di grave infermità dell ospite o di ricovero ospedaliero. Articolo 9 Organizzazione della vita comunitaria 1. La Cooperativa Sociale si impegna a garantire agli ospiti la massima libertà compatibilmente con lo stato di salute e a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei loro ritmi di vita. 2. Viene garantita agli ospiti la possibilità di partecipare alle attività di laboratorio e prelavorative e alle iniziative ricreative, culturali e sociali in genere attuate nella zona. 3. La Cooperativa Sociale si impegna, anche in collaborazione con il Servizio Sociale competente, affinché gli ospiti possano rimanere collegati al proprio contesto familiare e sociale, facilitando e promuovendo i rapporti con familiari, 4

7 parenti e amici, favorendo le visite da parte di questi e, laddove possibile, anche brevi soggiorni in famiglia. Articolo 10 Carta dei servizi sociali, regolamento interno e partecipazione 1. La Cooperativa Sociale si impegna all adozione e al rispetto di una carta dei servizi sociali comprendente la pubblicizzazione della retta di frequenza a carico degli ospiti e l indicazione delle prestazioni offerte e del Regolamento interno. 2. La Cooperativa si impegna inoltre a garantire la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari e di eventuali altri organismi di tutela degli stessi. Articolo 11 Documentazione 1. La Cooperativa Sociale si impegna a tenere una documentazione aggiornata relativa agli ospiti e alla vita comunitaria. La documentazione comprende: a) registro delle presenze degli ospiti; b) cartelle personali degli ospiti con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari; c) registro delle terapie individuali; d) quaderno con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per la consegna fra gli operatori; e) registro delle presenze del personale con l indicazione delle mansioni e del turno di lavoro; f) ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienicosanitaria. Articolo 12 Privacy 1. La Cooperativa Sociale dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Decreto legislativo n. 196/03 e successive modifiche. 2. La Cooperativa si obbliga ad accettare la propria nomina da parte della Società della Salute a Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione. 3. Contestualmente alla stipula del presente atto la Cooperativa provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del trattamento dei dati personali. Articolo 13 Assenze e conservazione del posto 1. Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di periodi assenza non superiori a n. 20 (venti) giorni consecutivi. Dopo n. 10 (dieci) giorni consecutivi di assenza la Direzione della struttura è comunque tenuta a darne comunicazione al Servizio Sociale competente per una sua verifica finalizzata anche alla valutazione dell opportunità di un proseguimento della permanenza nella struttura. Articolo 14 Retta 5

8 1. Per la frequenza della struttura è richiesto all'ospite il pagamento di una retta giornaliera 70,00 oltre IVA di legge. 2. La retta verrà pagata direttamente alla cooperativa dalla Società della Salute, mediante il rimborso da parte del Comune di residenza dell ospite. 3. Nel caso di assenza, la struttura percepirà la retta giornaliera nella misura del 70%. Articolo 15 Termini di pagamento 1. Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale in base alla formulazione del mandato costitutivo della medesima Cooperativa, fatturerà in proprio alla Società della Salute con l emissione di una fattura mensile calcolata sulla base dei giorni di presenza dell'ospite e alla cifra individuata all art Il pagamento della retta a carico della Società della Salute verrà effettuato mensilmente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture corredate dall elenco delle presenze nel periodo di riferimento, debitamente firmato dal Responsabile della struttura. Articolo 16 Assicurazione 1. La Cooperativa Sociale si impegna a stipulare un assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dell'ospite, del personale impegnato, sia dipendente che volontario, per qualsiasi evento da essi causato durante la frequenza della struttura, sollevando espressamente la Società della Salute da ogni responsabilità per danni conseguenti all attività oggetto del presente accordo. Di tali atti la Cooperativa è tenuta a dare formale comunicazione alla Società della Salute. Articolo 17 Rapporti con i Servi Sociali e con il committente 1. Ai fini della verifica delle attività svolte e dell andamento dell'inserimento dell' ospite saranno effettuati incontri collegiali presso la struttura, a cadenza bimestrale, con gli operatori del Servizio Sociale e gli operatori della Struttura/laboratorio i quali presenteranno in quella sede una relazione di sintesi complessiva. Inoltre dovranno essere svolti incontri con gli operatori del Servizio Sociale competente ogni qualvolta vi siano esigenze di rivalutazione e monitoraggio di una specifica situazione. Articolo 18 Obblighi per la sicurezza 1. La Cooperativa Sociale è tenuta a consentire il libero accesso in tutti gli ambienti della struttura agli operatori della Società della Salute per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 2. E fatto obbligo alla Cooperativa Sociale di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 con indicazione della dichiarazione di accettazione della nomina di Medico Competente e relativo possesso previsto dell avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 6

9 3. La Società della Salute si riserva in qualsiasi momento di acquisire la documentazione degli adempimenti di cui sopra facendone formale richiesta alla Cooperativa Sociale. Articolo 19 Formazione e aggiornamento 1. La Cooperativa Sociale promuove la partecipazione del personale impiegato nei vari livelli professionali a iniziative di formazione e aggiornamento sugli argomenti ritenuti più opportuni in relazione alle esigenze riscontrate, con l obiettivo di rendere il personale sempre più specializzato rispetto all intervento. Articolo 20 Inadempienze 1. Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un congruo termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione dell efficacia di quanto stabilito con la presente Convenzione. 2. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla rescissione unilaterale del presente accordo, fatta salva comunque l azione di rivalsa per l eventuale risarcimento del danno. 3. La presente Convenzione si intende automaticamente revocata nel caso in cui vengano meno i requisiti strutturali di cui all articolo 2. Articolo 21 Controversie 1. Per il giudizio su eventuali controversie, le parti si avvarranno del Tribunale di Siena. Articolo 22 Durata della convenzione 1. La presente Convenzione ha durata fino al 30/06/2018, eventuali proroghe della stessa, dovranno essere concordate per iscritto tra le parti. Articolo 23 Registrazione 1. Ai fini fiscali, si dichiara che la presente convenzione è esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 27-bis, come introdotto dell art. 17, del D. Lgs 4 Dicembre 1997, n. 460 alla Tabella allegato B) del D.P.R n Le eventuali spese di registrazione sono a carico della struttura. Letto, confermato e sottoscritto. Per la Società della Salute Ing. Roberto Pulcinelli ONLUS Per la Cooperativa Sociale Centro Terapeutico Europeo a rl Paolo Pironi 7

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