SANZIONI. AMMINISTRATIVE (Multe) per violazioni a norme del Codice della Strada. Come pagarle o come contestarle (Piccolo manuale operativo)

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1 SANZIONI AMMINISTRATIVE (Multe) per violazioni a norme del Codice della Strada. Come pagarle o come contestarle (Piccolo manuale operativo) Settembre 2009

2 IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER INFRAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. Il trasgressore nel termine di perentorio di 60 (sessanta) giorni dall avvenuta contestazione o notifica dell infrazione potrà: 1) Effettuare in un unica soluzione il pagamento in misura ridotta (minimo della sanzione, in genere la cifra indicata sul verbale); 2) Presentare ricorso al Prefetto (o al Giudice di Pace) ai sensi dell art 203 del Codice della Strada (Vedi modalità sottoriportate); 3) Chiedere la rateizzazione della somma dovuta (metà del massimo in genere il doppio della cifra indicata sul verbale) comprovando la sussistenza di condizioni personali giustificative (Vedi modulo). In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione! ATTENZIONE. Quando trattasi di infrazioni che comportano la decurtazione di punti, il proprietario o l obbligato in solido ha l obbligo di comunicare il nominativo di chi era alla guida presentando fotocopia della patente. In caso di mancata comunicazione allo stesso verrà contestata l infrazione all art. 126 bis comma 2. (Da 263,00 a 1.050,00) IL RICORSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della strada. A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento di infrazione alle norme del codice della strada, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace territorialmente competente (cioè della località dove è stata rilevata l'infrazione). Motivi frequenti di ricorso - L'interessato ritiene di non aver commesso il fatto addebitatogli; - il verbale è stato notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione; - il tipo di veicolo indicato non corrisponde a quello in sua proprietà e, pertanto, la targa è errata; - il verbale non riporta le modalità di presentazione del ricorso; - il verbale non riporta a chi spetta la somma da pagare e le relative modalità di pagamento; - le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte;

3 - i riferimenti sono relativi a un veicolo venduto prima della data dell'infrazione. ATTENZIONE: è inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che gli agenti della Polizia Locale lasciano sulle auto in sosta. Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale d'accertamento di infrazione (contestazione immediata o notifica di copia del verbale). MODALITA PER IL RICORSO AL PREFETTO Come fare il ricorso Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 60 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso al Prefetto di Como, allegando i documenti ritenuti idonei e/o chiedendo l'audizione personale. Il ricorso va inoltrato: - mediante consegna diretta all'ufficio Protocollo dell Ufficio di Polizia Locale di Binago, via San Francesco 11/B Binago; - mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all Ufficio di Polizia Locale di Binago, via San Francesco 11/B Binago; - mediante consegna diretta all Ufficio Relazioni con il pubblico della Prefettura di Como in via Volta Como; - mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente al Prefetto della Provincia di Como via Volta Como. Cosa scrivere nel ricorso Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, il numero del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare. Cosa fa il Prefetto Pervenuto il ricorso, il Comando di Polizia Locale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto. Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale, come segue: 1) ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al reparto contravvenzioni, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente; 2) ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza. L'interessato può fare ricorso al Giudice di Pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 giorni se risiede all'estero, dalla data di notifica dell'ordinanza.

4 Il termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza s'interrompe in caso di richiesta di audizione e rimane sospeso fino alla data dell'audizione stessa. L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua emissione (360 gg se il destinatario risiede all'estero). Nel caso in cui il Prefetto non abbia, entro il termine su indicato di 120 giorni, emesso (firmato) l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il ricorso si considera accolto. Impugnazione in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto Contro il provvedimento con il quale il Prefetto respinge il ricorso, è possibile ricorrere al Giudice di Pace. MODALITA PER IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE. Come fare ricorso. In alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 60 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre ricorso al Giudice di Pace di Como viale Innocenzo XI Como tel Il ricorso va inoltrato: - mediante deposito presso la cancelleria del Giudice di Pace in viale Innocenzo XI Como tel ; - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo. Cosa scrivere nel ricorso Nel ricorso vanno indicati le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare. Cosa fa il Giudice di Pace Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di Pace notifica al ricorrente (se residente nel Comune di Como, in caso contrario la notifica avviene mediante deposito degli atti presso la cancelleria; a tal proposito è utile informarsi circa la data di fissazione della prima udienza) la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al Comune di Binago e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti. L' interessato ha la facoltà di stare in giudizio personalmente, senza l'obbligo di assistenza di un legale. Qualora alla prima udienza l opponente, o suo procuratore, non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento il giudice, con ordinanza appellabile presso il Tribunale, convalida il provvedimento opposto. All'udienza il Giudice di Pace, sentite le parti, si pronuncia come segue: 1. ricorso accolto; 2. ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di Pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio. La sentenza del Giudice di Pace è appellabile presso il Tribunale Civile di Como con le modalità previste dal Codice Civile

5 CARTELLA ESATTORIALE Art. 203/3 comma del Codice della Strada - Qualora nei termini previsti (sessanta giorni), non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre alle spese di procedimento. Art. 204 del Codice della Strada - Qualora sia stata emessa l'ordinanza Ingiunzione del Prefetto e, trascorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione amministrativa (trenta giorni), il provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese. Art. 27 legge 24/11/1981 n Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza Ingiunzione, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette. Per il Codice della Strada, dove il verbale è già da solo titolo esecutivo, il mancato pagamento nei termini (pagamento in misura ridotta), produce l'applicazione della sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo edittale, che viene esposta al trasgressore attraverso la notifica di una Cartella Esattoriale redatta dal Concessionario locale alla riscossione dei tributi. Il ruolo esattoriale è, allo stato attuale, annuale cioè viene predisposto per la stampa delle Cartelle di pagamento una volta all'anno, tenendo conto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella L. 689/81 si estingue nel termine di 5 anni, salvo i casi di interruzione regolata dal Codice Civile. Come si legge la cartella esattoriale: La cartella di pagamento è un documento in formato A4 composto da più pagine (minimo 6 compreso il bollettino di C/C postale) con la quale vengono comunicate al contribuente le somme risultanti dal ruolo (elenco dei debitori) da pagare entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica della stessa, con l'avvertenza che in mancanza si precederà ad esecuzione forzata. Di norma la Cartella è notificata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ad domicilio del contribuente. Nella prima pagina vengono riportati: I dati del Concessionario Il numero di cartella (un Codice dal quale è possibile rilevare il numero della concessione, l'anno di emissione ed il progressivo di cartella); Il nominativo del trasgressore comprensivo di Codice Fiscale La somma totale da pagare ed alcune informazioni legate al ritardato pagamento (interessi di mora) Nella seconda pagina (la più importante per il riconoscimento dell Ente Creditore) vengono riportati: In intestazione l'ente Creditore (a cui il trasgressore deve far riferimento per le eventuali informazioni relative alla sostanza del credito); Il dettaglio delle violazioni compiute e gli importi scorporati per voce (sanzione principale, maggiorazioni, spese di notifica); Nella terza pagina (Istruzioni per il pagamento) vengono riportati: L'importo totale della Cartella ed il tempo utile per pagare (60 gg. tenendo conto che se il giorno di scadenza è sabato o festivo la scadenza stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo); Dove e come pagare (in dettaglio le varie modalità previste: Posta, Banca, Telefono, presso gli sportelli del Concessionario);

6 Nella quarta pagina (la più tecnica) vengono riportati: I dati identificativi della cartella (Codici dei tributi, l'anno di riferimento, i progressivi di ruolo, gli estremi degli atti di verbalizzazione, ecc.); Alcune comunicazioni del Concessionario circa le modalità informative e di pagamento semplificato; Nella quinta pagina (Modalità di ricorso) vengono riportati: Gli estremi per il ricorso MODALITA PER IL RICORSO CONTRO UNA CARTELLA ESATTORIALE Eventuale ricorso ex art. 22 legge n 689/81, solo per le violazioni al Codice della Strada, dovrà essere proposto entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento al Giudice di Pace di Como viale Innocenzo XI Como tel , con le seguenti modalità: - mediante deposito presso la cancelleria del Giudice di Pace in viale Innocenzo XI Como tel ; - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo. Cosa fa il Giudice di Pace Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di Pace notifica al ricorrente (se residente nel Comune di Como, in caso contrario la notifica avviene mediante deposito degli atti presso la cancelleria; a tal proposito è utile informarsi circa la data di fissazione della prima udienza) la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al Comune di Binago e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti. L' interessato ha la facoltà di stare in giudizio personalmente, senza l'obbligo di assistenza di un legale. Qualora alla prima udienza l opponente, o suo procuratore, non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento il giudice, con ordinanza appellabile presso il Tribunale, convalida il provvedimento opposto. All'udienza il Giudice di Pace, sentite le parti, si pronuncia come segue: 1. ricorso accolto; 2. ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di Pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio. La sentenza del Giudice di Pace è appellabile presso il Tribunale Civile di Como con le modalità previste dal Codice Civile.

7 La Rateizzazione del Pagamento Su richiesta motivata dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, è possibile ottenere il pagamento rateale mensile. Chi intende avvalersi di questa facoltà deve inoltrare apposita domanda, allegando copia della dichiarazioni dei redditi, all Ufficio di Polizia Locale del Comune di Binago, via San Francesco 11/B Binago. Attenzione! In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione! ALTRE POSSIBILITA Ci sono inoltre casi in cui è possibile chiedere l'annullamento della Cartella di pagamento direttamente all'ente Creditore (comune di Binago): Veicolo venduto in data antecedente all'accertamento della violazione; Contribuente deceduto; Veicolo oggetto di furto; Verbale pagato regolarmente entro la data prevista (60 gg. dalla contestazione o notifica); Prescrizione (Cartella notificata oltre il termine di 5 anni dalla data di accertamento e contestazione o notifica del verbale) che deve essere sempre comunicata dal contribuente per l'annullamento (a mezzo di istanza) in quanto non è rilevabile d'ufficio.

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