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1 Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale Roma - Capitale versato Euro ,00 Tel. 06/ telex BANKIT - Partita IVA

2 ALLEGATO 1/A SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI HARDWARE E RELATIVI SOFTWARE XXX-HW-XX-11 Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge, la Banca d'italia, Istituto di diritto pubblico con sede legale a Roma, in Via Nazionale n. 91, (codice fiscale n Partita I.V.A. n ), nel prosieguo indicata come Banca, l Impresa, con sede legale in, in Via, (codice fiscale n. - partita IVA n. ), iscritta al n. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di, nel prosieguo indicata come Impresa, si conviene e si stipula quanto segue. tra e Art. 1 - Norme di riferimento e oggetto del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto le norme appresso riportate e quelle indicate e/o richiamate nel Capitolato Tecnico, di seguito Capitolato (Allegato B/1) e nell offerta economica (Allegato B/2). 2. Gli apparati oggetto della fornitura sono indicati nell allegato C/1; essi devono essere nuovi di fabbrica e conformi alle normative CE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime. 3. L Impresa si obbliga a svolgere il servizio di supporto e manutenzione su tutti gli apparati indicati nell allegato C/1 sulla base del presente contratto, secondo le modalità e i livelli di servizio previsti nel Capitolato. 4. I prodotti software concessi in licenza d uso sono indicati nell allegato C/2; la Società si obbliga a svolgere il servizio di manutenzione di detti prodotti e a garantire l aggiornamento di tutte le versioni e le release successive che si renderanno disponibili nel periodo di validità del contratto. 5. I servizi sistemistici finalizzati alla predisposizione e al rilascio sono indicati nell allegato C/3. L Impresa si obbliga a svolgere il servizio secondo le modalità previste nel Capitolato. 1 di 31 G 016/10 Schema di contratto

3 6. La Banca si riserva il diritto di acquisire, alle medesime condizioni, ulteriori apparecchiature, supporti e licenze software e relativo servizio di manutenzione fino ad un importo massimo pari al 60% del valore complessivo dell acquisizione di base entro i primi 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di collaudo funzionale. I canoni di manutenzione per i prodotti incrementali si intenderanno con decorrenza dalla data di completamento del collaudo funzionale, come risultante da apposito verbale predisposto dalla ditta e controfirmato dall Istituto. Art. 2 Installazione e accettazione degli apparati 1. L Impresa si obbliga a consegnare, installare, configurare, attivare e collaudare tutti gli apparati di cui al presente contratto, presso i CED della Banca. L Impresa si impegna a fornire tutto quanto dovesse rendersi necessario per il completamento delle installazioni a regola d arte. 2. L Impresa si impegna a sottoporre all approvazione della Banca, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di inizio lavori (come specificato nel Capitolato), il progetto esecutivo contenente un dettagliato Piano di installazione degli apparati nel quale verranno indicati i tempi di svolgimento delle attività di installazione dei nuovi apparati, configurazione e delle relative attività di migrazione ed integrazione. La pianificazione deve in ogni caso tener conto del termine di conclusione secondo il piano di massima riportato nel Capitolato. 3. Sulla base del Piano, che dovrà recepire le eventuali osservazioni formulate dalla Banca, l Impresa procederà alla consegna, installazione, configurazione dei componenti e delle apparecchiature e fornirà assistenza all avvio della successiva fase di migrazione. 4. Al termine della fase di installazione, la Società dovrà inviare alla Banca un Rapporto di consegna in opera che attesti la consegna e l installazione, ricevuto il quale, la Banca effettuerà un collaudo preliminare finalizzato alla verifica del corretto funzionamento hardware di tutte le componenti e alla congruità della fornitura. 5. A seguito della installazione e della configurazione l infrastruttura sarà sottoposta ad un piano di collaudo funzionale secondo quanto indicato nel capitolato. 6. A seguito dell avvenuto collaudo funzionale la ditta procederà nelle modalità e nei tempi concordati alle attività di assistenza all avvio della fase di migrazione, e alle attività di addestramento secondo quanto specificato nel capitolato. 7. Al termine dell attività di cui al punto 6, si procederà al Collaudo finale. 2 di 31

4 8. Tutte le attività di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno in ogni caso concludersi secondo i tempi definiti nel capitolato. 9. Entro 15 (quindici) giorni solari dalla conclusione del collaudo finale, la Banca, verificata la conformità di quanto fornito e realizzato rispetto al Capitolato, sottoscriverà e invierà all Impresa il relativo Rapporto di accettazione,attestante la regolare esecuzione di tutte le prestazioni connesse con la fornitura degli apparati e il rispetto del termine massimo di conclusione delle attività di cui al comma 5. Art. 3 - Responsabile tecnico Obblighi in materia di sicurezza 1. La Società si impegna a nominare e a segnalare formalmente alla Banca, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di inizio lavori, il nominativo del responsabile tecnico, avente la qualifica professionale prevista dalla legge, incaricato di curare il coordinamento tecnico delle prestazioni in fase di realizzazione e di migrazione, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti della Banca anche alla luce di quanto indicato nel documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI), di cui all Allegato Il responsabile tecnico è il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro; conseguentemente egli è tenuto, tra l altro, a sottoscrivere per presa visione, in nome e per conto dell Impresa, l informativa di cui all Allegato A, a renderne edotto il personale con particolare riferimento alle norme da osservare in caso di emergenza e a predisporre le contromisure di cui DUVRI. 3. Preliminarmente all inizio dei lavori, il responsabile tecnico deve presentare alla Banca - unitamente ai documenti attestanti la conformità degli apparati sotto il profilo della sicurezza elettrica - il Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori. 4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l Impresa è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, specificamente, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza, in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere. 5. L eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico in sostituzione del precedente deve essere comunicata alla Banca con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto alla data di attuazione del provvedimento. Art. 4 Garanzia 1. L Impresa garantisce alla Banca, per i mesi decorrenti dalla consegna e fino al collaudo funzionale dell infrastruttura 3 di 31

5 (vedasi capitolato) il buon funzionamento degli apparati e del software, ai sensi dell art c.c.. 2. Durante il periodo di garanzia l Impresa si obbliga a svolgere, su richiesta della Banca, le prestazioni manutentive secondo le modalità e nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato. Art. 5 Servizio di manutenzione 1. Successivamente al collaudo funzionale, l Impresa si obbliga a svolgere il servizio di manutenzione hardware e software per una durata massima di 48 mesi, con un ulteriore periodo di ventiquattro mesi da esercitare, a discrezione della Banca, secondo le modalità e nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato e a fronte dell erogazione da parte della Banca dei corrispettivi di cui al successivo art. 6. Durante i due periodi aggiuntivi di dodici mesi di manutenzione la Banca si riserva la facoltà di recedere il contratto con un con preavviso di 6 (sei) mesi solari. 2. Il Centro di ricezione chiamate dell Impresa abilitato a ricevere le richieste di intervento risponderà al numero di fax e all indirizzo di posta elettronica.. Ai fini del calcolo delle penali di cui al successivo art. 9- bis, il fax o l di segnalazione del guasto determineranno data e orario di inizio della richiesta di intervento. Le segnalazioni di guasto potranno essere anticipate telefonicamente al numero. L Impresa dovrà comunicare per iscritto alla Banca eventuali modifiche dei contatti sopra riportati con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. Art. 6 - Corrispettivi 1. Il corrispettivo totale per la vendita degli apparati e dei prodotti software è pari a Detto corrispettivo è comprensivo e compensativo dell onere relativo alle prestazioni manutentive che l Impresa deve prestare durante il periodo di garanzia. I corrispettivi unitari sono indicati rispettivamente negli allegati C/1 e C/2. 2. Il corrispettivo totale dei canoni del servizio di manutenzione che la Banca corrisponderà all Impresa per lo svolgimento del servizio di manutenzione degli apparati e dei prodotti software è pari a I corrispettivi unitari sono indicati rispettivamente negli allegati C/1 e C/2. 3. Gli oneri per la sicurezza per rischi di interferenza, sono pari complessivamente a , IVA esclusa, sulla base del DUVRI di cui all Allegato D e verranno erogati in occasione del primo pagamento. 4 di 31

6 4. A partire dal secondo anno, i canoni relativi al servizio di manutenzione sono soggetti a revisione annuale sulla base dei dati di cui all art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006; qualora tali dati non fossero disponibili, la revisione verrà effettuata sulla base della variazione percentuale dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) senza tabacchi, calcolata confrontando il parametro relativo al terzo mese precedente la data di decorrenza dell adeguamento con il parametro dello stesso mese dell anno precedente. 5. L Impresa rinuncia a ogni altro diritto che possa competerle a norma dell art del Codice Civile. Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento 1. La fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente Art. 6 avverrà con le modalità specificate negli allegati C/1 e C/2. 2. Le fatture devono essere intestate a: Banca d'italia - Via Nazionale, Roma e essere inviate al seguente indirizzo: Banca d Italia Amministrazione Centrale Servizio Elaborazioni e infrastrutture - Divisione Contabilità e Controllo - Via Nazionale, Roma. 3. Ciascuna fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto e al corrispondente allegato. 4. Ciascuna fattura deve contenere una dichiarazione che certifichi la regolarità dei profili retributivi concernenti i dipendenti impegnati nelle attività previste dal presente contratto. La Banca provvederà ad acquisire d ufficio, in occasione di ciascun pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in linea con quanto previsto dall art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009. Ove il DURC acquisito dalla Banca ai sensi del comma precedente dovesse risultare irregolare, la Banca si riserva la facoltà di sospendere il pagamento e, in caso di mancata regolarizzazione da parte della Società nel termine di trenta giorni dall invito scritto della Banca, procedere a un pagamento parziale, decurtato dell importo insoluto dei contributi come risultante dal DURC. 5. La liquidazione delle fatture di importo superiore a ,00 (IVA compresa) è inoltre subordinata all esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell Economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio Per esigenze connesse con l'espletamento dei controlli sui documenti di spesa da parte della Banca, ciascuna fattura sarà pagata entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione della fattura stessa da parte della Banca, una volta ultimati i suddetti controlli. 5 di 31

7 7. In caso di ritardo nel pagamento imputabile alla Banca, gli interessi di mora saranno corrisposti solo previa esplicita richiesta da avanzare in modo formale alla Banca. Art. 8 Facoltà di recesso 1. La Banca ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione all Impresa con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Art. 9 - Risoluzione del contratto 1. Ove una parte non adempia a una qualunque obbligazione assunta mediante il contratto, l altra parte potrà intimare l adempimento mediante una comunicazione scritta circostanziata. 2. Qualora entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione la parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all inadempimento contestato, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell art c.c. 3. Il presente contratto è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità. 6 di 31

8 Art Penali In caso di mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria dei livelli di servizio e delle tempistiche di progetto indicate nella proposta tecnico-economica, comporterà l applicazione di penali come di seguito indicato. Mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione del progetto: penale dello 0,1% (zero virgola 1 per cento) del costo totale di tutte le componenti hardware e software previste in fornitura al netto dell I.V.A. - per ogni giorno solare di ritardo nella fase di realizzazione. Mancato rispetto livelli di servizio nell ambito del supporto e assistenza tecnico sistemistica: penale dello 0,5% (zero virgola 5 per cento) del canone di manutenzione annuo per l intera infrastruttura al netto dell I.V.A. - per ogni ora di ritardo nella risposta nell ambito di : o Richieste di intervento e supporto remoto ; o Richieste di intervento e supporto on-site ; o Sostituzione componenti hardware; o Risoluzione malfunzionamenti. Non si darà luogo all applicazione delle penali qualora il ritardo dipenda da cause di forza maggiore, purché le stesse siano notificate alla Banca entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi. L importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo del contratto, ferma restando la facoltà per la Banca, al raggiungimento di tale limite, di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell art c.c., fatto salvo il diritto di risarcimento di ulteriori danni. Art Garanzia fidejussoria 1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto nei confronti della Banca o di terzi, o al medesimo correlati ai sensi di legge, l Impresa ha presentato una garanzia fidejussoria, rilasciata dalla per un importo pari a,00 euro. 2. La presente garanzia sarà svincolata secondo le modalità di cui all art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 163/ La presente garanzia non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Banca d'italia. 7 di 31

9 Art Diritti di terzi 1. L Impresa esonera la Banca da ogni responsabilità ove venissero utilizzati da parte della stessa dispositivi e/o soluzioni tecniche oggetto di diritti d autore o brevetti industriali appartenenti a terzi. 2. L Impresa è tenuta a sostenere ogni onere di difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti della Banca, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che gli apparati violino diritti d autore o brevetti industriali di terzi. 3. L Impresa si impegna a pagare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna, che sia o divenga esecutiva purché: la Banca abbia dato prontamente comunicazione scritta all Impresa di tali azioni legali promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari; la Banca chiami in causa l Impresa onde consentirle la più ampia difesa delle proprie ragioni. 4. Qualora una simile azione legale sia promossa ovvero lo possa essere, l Impresa, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 6, dovrà attivarsi - a sue spese - per far ottenere alla Banca il diritto di continuare a usare gli apparati o per sostituirli o modificarli in modo da superare le condizioni che hanno determinato la violazione del diritto d autore o di brevetti di terzi. 5. L Impresa non ha alcun obbligo di sostenere oneri di difesa o di pagare danni e spese giudiziali in caso di sentenza di condanna conseguente alla violazione dei diritti d autore di terzi qualora ciò sia dovuto a modifiche apportate dalla Banca agli apparati o alla loro combinazione o ai collegamenti con gli apparati di proprietà della Banca stessa o di altri fornitori. 6. In caso di violazione da parte dell Impresa di diritti d autore o di brevetti non vi sarà alcun limite di responsabilità a suo carico, né limiti all importo del risarcimento dei danni subiti dalla Banca. Art. 13 Subappalto (eventuale) 1. L Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e a quanto stabilito nel Disciplinare di gara, affida in subappalto, in misura pari al % dell importo contrattuale, l esecuzione delle seguenti prestazioni: 8 di 31

10 , avvalendosi delle seguenti imprese:. 2. L affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: l aggiudicatario deve depositare presso la Banca d Italia copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell inizio dell esecuzione delle prestazioni subappaltate e trasmettere alla Banca copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato; il contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola nella quale l appaltatore e il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 ; con il deposito del contratto di subappalto l appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi di cui al punto III.2.1 del Bando di gara; tali requisiti dovranno essere mantenuti dal subappaltatore per tutta la durata del contratto. 3. In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiamata nel termine previsto la Banca d'italia non autorizzerà il subappalto. 4. L Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Banca per l esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto o subcontratto, sollevando la Banca medesima da ogni pretesa dei subappaltatori, nonché dalle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto o subcontratto. Art Norme da osservare da parte del personale dell Impresa 1. I dipendenti dell Impresa e tutti coloro che prestano attività per essa ai fini dell esecuzione del contratto sono soggetti ai vincoli di carattere generale e particolare derivanti dall organizzazione e dalle esigenze interne della Banca (orario di lavoro, disciplina dell accesso e uscita dallo stabile, ecc.). 2. L Impresa si impegna a utilizzare, per le attività da svolgere nei locali della Banca, personale idoneo di cui è in grado di garantire l onestà e la correttezza e del quale segnalerà alla Banca, prima dell inizio delle attività oggetto del contratto, i dati anagrafici e gli estremi di un documento di identificazione. 9 di 31

11 3. La Banca si riserva la facoltà - a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione alcuna - di richiedere, in ogni momento, la sostituzione degli elementi che risultassero di suo non pieno gradimento. 4. I dipendenti dell Impresa e tutti coloro che prestano attività per essa ai fini dell esecuzione del contratto e che avranno accesso agli stabili della Banca, sono obbligati al rispetto delle Norme di comportamento da osservare per l evacuazione degli edifici della Banca d Italia in caso di emergenza. Art Obblighi dell Impresa 1. L Impresa si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 2. L Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni; si obbliga infine a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l Impresa per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 3. La società contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 4. A tal fine la società si impegna a comunicare alla Banca d'italia tempestivamente e comunque non oltre 1 7 giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, la società si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. La società si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 5. Nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, la società contraente si impegna ad inserire, a pena nullità assoluta del subcontratto, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/ di 31

12 6. La società contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 16 Responsabilità dell Impresa per danni arrecati a persone e/o cose 1. L Impresa è esclusiva responsabile dei danni comunque arrecati alla Banca, ai suoi dipendenti, ai terzi e ai loro beni. 2. L Impresa esonera espressamente e si obbliga a tenere indenni la Banca e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per effetto della commessa appaltata. 3. Sono a completo carico dell Impresa tutte le misure atte a evitare, nell esecuzione del contratto, il verificarsi di danni a persone e/o cose. 4. L Impresa è tenuta a segnalare alla Banca tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell esecuzione del contratto. Art Utilizzo di apparecchiature e prodotti software - Norme di sicurezza informatica 8. Sui sistemi elaborativi della Banca, l Impresa è rigorosamente tenuta ad astenersi: a) da ogni utilizzo di prodotti software diversi da quelli installati dalle funzioni competenti della Banca; b) dall installazione di propria iniziativa di qualsiasi prodotto software, inclusi quelli di tipo freeware/shareware e quelli appartenenti alla categoria Open source. 9. Qualora l Impresa ravvisi la necessità di utilizzare sui sistemi elaborativi della Banca prodotti software di proprietà o per i quali abbia acquisito regolare licenza d uso oppure software di tipo freeware/shareware o appartenenti alla categoria Open source, deve chiedere per iscritto alla Banca la relativa autorizzazione, indicando il motivo dell utilizzo. 10. L Impresa è tenuta a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione dalla Banca nei locali assegnati. L eventuale utilizzo nei locali della Banca di personal computer di proprietà dell Impresa e in dotazione al proprio personale può essere consentito solo previa richiesta formale di autorizzazione, indicando il motivo dell utilizzo. I personal computer di proprietà dell Impresa non devono essere collegati in alcun modo alla rete aziendale della Banca. È consentito, previa motivata e formale richiesta alla Banca e 11 di 31

13 conseguente autorizzazione, il solo collegamento - tramite apposite linee telefoniche - a reti telematiche esterne per specifiche esigenze di lavoro. 11. Il personale dell Impresa è tenuto a: a) utilizzare con cura e per le finalità previste dalla Banca gli strumenti disponibili nonché, con la massima riservatezza, l userid, la password e le abilitazioni rilasciate conformemente alle norme vigenti in Banca; b) effettuare, d intesa con il personale della Banca e avvalendosi degli strumenti in dotazione alla stessa, il controllo preventivo diretto ad accertare la presenza di eventuali virus sui supporti informatici (dischetti e CD-ROM) che devono essere utilizzati; c) astenersi dall effettuare d iniziativa, sulle stazioni di lavoro della Banca, operazioni di formattazione e/o alterazione del contenuto del disco fisso (master boot record, boot sector, moduli eseguibili, ecc.) nel tentativo di risolvere problemi non chiaramente identificabili e potenzialmente ascrivibili alla presenza di virus informatici non rilevati dai presidi predisposti dalla Banca; d) astenersi dall eseguire copia, totale o parziale, di dati - applicativi e di sistema -, software e tabulati ricavati dalle elaborazioni. Art Condizioni di non divulgazione 1. L Impresa, preso atto che le informazioni inerenti ai dati di sistema e/o applicativi sono coperte da segreto d'ufficio ovvero riservate, si impegna a non divulgare le informazioni stesse delle quali essa può venire in possesso nel corso dello svolgimento delle attività effettuate da proprio personale sia presso gli stabili della Banca che presso i propri Uffici o Laboratori in Italia e all'estero. 2. A tal fine i supporti magnetici forniti dalla Banca per consentire ricerche ed analisi di malfunzionamenti relativi ai prodotti messi a disposizione dall Impresa, devono essere custoditi dall Impresa stessa con la massima cura, non ne devono essere fatte duplicazioni e devono essere restituiti alla Banca al termine delle attività. 3. Del pari, eventuali tabulati ricavati da elaborazioni dei cennati supporti ovvero stampe degli stessi dovranno essere custoditi con la massima cura, distrutti subito dopo l'utilizzo e non dovranno essere oggetto di copia, né totale, né parziale. 4. La Banca riterrà l Impresa responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, ad essa o ai suoi dipendenti ascrivibile. 12 di 31

14 5. La Società si obbliga a far pervenire alla Banca la dichiarazione di cui all Allegato E sottoscritta dal proprio legale rappresentante. 6. La Società si obbliga inoltre a far sottoscrivere, da ciascuno degli elementi impegnato nelle attività su componenti informatiche delle infrastrutture utilizzate dalla Banca d Italia, la dichiarazione di cui all Allegato F; dette dichiarazioni devono essere custodite dalla Società e prontamente esibite alla Banca su sua richiesta motivata. Art. 19 Informativa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n I dati forniti dall Impresa, necessari per la gestione del presente contratto, saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cfr. acclusi moduli di informativa Allegati G e H) Art. 20 Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nell articolo 116 del D.lvo 163/2006. Art Dichiarazione dell Impresa 1. L Impresa dichiara che: a) ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nel contratto e nei documenti costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso; b) conosce appieno la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano; c) riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati; d) giudica remunerativi i corrispettivi convenuti. 2. L Impresa si obbliga a informare i propri dipendenti che, in relazione all esecuzione del presente contratto, avranno accesso agli stabili della Banca, in merito al contenuto del Documento sui rischi specifici dei siti CDM e Largo Bastia, con particolare riferimento alle norme di comportamento da osservare per l evacuazione degli edifici della Banca d Italia in caso di emergenza, contenute nel Documento di cui all allegato A. L Impresa si obbliga altresì a consegnare ai propri dipendenti l Informativa ex art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Allegato G al presente contratto). 3. La società si impegna altresì, anche per il caso di eventuale autorizzazione alla stipula di contratti di subappalto, ad ottemperare all obbligo di munire il personale occupato nello svolgimento dell attività oggetto dell appalto o subappalto presso gli stabili della Banca di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità 13 di 31

15 del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro, conformemente a quanto disposto dal comma 8 dell art. 26 del D. lgs. N. 81/08. Art. 22 Collegamento negoziale 1. Il presente contratto è collegato al contratto di assistenza sistemistica, la cui stipula è condizione di efficacia dell atto medesimo. Art Disciplina sussidiaria 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel contratto e nei documenti che ne costituiscono parti integranti e sostanziali, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, in particolare quelle che regolano il contratto di vendita di beni mobili e quelle della Legge , n. 633 e successive modifiche e integrazioni, relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, alle quali si fa pertanto rinvio. Art. 24 Foro competente 1. Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma. Il responsabile del procedimento è l ing. Andrea Cividini. Il Direttore dell esecuzione del contratto per la parte relativa alla fornitura e realizzazione dell infrastruttura è..; per la parte relativa alla gestione in esercizio è. Il presente contratto si compone di n. pagine e di n. Allegati. IMPRESA 1 BANCA D ITALIA PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Ai sensi e per gli effetti dell art c.c. l Impresa dichiara di avere avuto in visione, di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. 2 Installazione e accettazione degli apparati; Art. 6 Corrispettivi; Art. 7 - Modalità di pagamento; Art. 8 Facoltà di recesso ; Art. 9 - Risoluzione del contratto; Art. 12 Subappalto; Art. 15 Responsabilità dell Impresa per danni arrecati a persone e/o cose; Art Utilizzo di apparecchiature e prodotti software - Norme di sicurezza informatica; Art Condizioni di non divulgazione; Art. 22 Foro competente. 1 Apporre il timbro dell Impresa e l indicazione in chiaro della qualifica e del nome del/dei firmatario/i. 14 di 31

16 IMPRESA 2 2 Apporre il timbro dell Impresa e l indicazione in chiaro della qualifica e del nome del/dei firmatario/i. 15 di 31

17 ALLEGATO A INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI 16 di 31

18 ALLEGATO B CAPITOLATO TECNICO 17 di 31

19 ALLEGATO C/1 HARDWARE OGGETTO DELLA FORNITURA Codice Descrizione Q.ta Costo unitario acq. (A) Totale Canone mensile di manut. (B) Totale canoni di manut. per 48 mesi (a) (b) (a x b) ( c ) (c x 48) Importo totale per l acquisto di prodotti hardware e servizi di manutenzione Modalità di fatturazione: La fatturazione dei corrispettivi dell acquisto e del servizio di manutenzione della componente hardware seguirà le fasi operative previste dal capitolato tecnico: Fase operativa Collaudo preliminare (T1) Collaudo funzionale (T2) Collaudo finale (T3) Anni successivi al primo Pagamento di: 40% delle componenti hardware in fornitura 100% infrastruttura di cablaggio 60% delle componenti hardware in fornitura Decorrenza manutenzione hardware Manutenzione hardware La fatturazione del servizio di manutenzione successivamente al collaudo funzionale avverrà con cadenza semestrale posticipata. IMPRESA 3 BANCA D ITALIA PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 3 Apporre il timbro dell Impresa e l indicazione in chiaro della qualifica e del nome del/dei firmatario/i. 18 di 31 G 016/10 Schema di contratto

20 ALLEGATO C/2 SOFTWARE OGGETTO DELLA FORNITURA Codice Descrizione Q.ta Costo unitario acq. (A) Totale Canone mensile di manut. (B) Totale canoni di manut. per 48 mesi (a) (b) (a x b) ( c ) (c x 48) Importo totale per l acquisto di prodotti software e servizi di manutenzione Modalità di fatturazione: La fatturazione dei corrispettivi dell acquisto e del servizio di manutenzione della componente hardware seguirà le fasi operative previste dal capitolato tecnico: Fase operativa Collaudo preliminare (T1) Collaudo funzionale (T2) Collaudo finale (T3) Anni successivi al primo Pagamento di: 40% dei prodotti software previsti in fornitura 60% dei prodotti software previsti in fornitura Decorrenza manutenzione software Manutenzione La fatturazione del servizio di manutenzione successivamente al collaudo funzionale avverrà con cadenza semestrale posticipata. IMPRESA 4 BANCA D ITALIA PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 4 Apporre il timbro dell Impresa e l indicazione in chiaro della qualifica e del nome del/dei firmatario/i. 19 di 31

21 ALLEGATO C/3 SERVIZI SISTEMISTICI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE E AL RILASCIO (A CORPO) DESCRIZIONE RIFERIM. CAPITOLATO TECNICO PREZZO A CORPO Servizi di analisi, progettazione, pianificazione Servizi di consegna, installazione e posa in opera Servizi di configurazione Servizi di assistenza all avvio Servizi di addestramento e formazione Importo totale per servizi sistemistici finalizzati alla predisposizione e rilascio Modalità di fatturazione: La fatturazione dei corrispettivi dei servizi sistemistici finalizzati alla predisposizione e al rilascio seguirà le fasi operative previste dal capitolato tecnico: Fase operativa Collaudo preliminare (T1) Collaudo funzionale (T2) Collaudo finale (T3) Pagamento di: 30% servizi di analisi, progettazione e pianificazione 70% servizi di consegna, installazione e posa in opera 40% servizi di analisi, progettazione e pianificazione 30% servizi di consegna, installazione e posa in opera 70% servizi di configurazione 30% servizi di configurazione 30% servizi di analisi, progettazione e pianificazione 100% servizi di assistenza all avvio 100% servizi di addestramento e formazione Decorrenza servizi di assistenza sistemistica IMPRESA 5 BANCA D ITALIA PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 5 Apporre il timbro dell Impresa e l indicazione in chiaro della qualifica e del nome del/dei firmatario/i. 20 di 31

22 ALLEGATO D BANCA D'ITALIA - Servizio ISI Gara europea per D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze 21 di 31

23 FORNITURA IN OPERA DI UNA INFRASTRUTTURA PER LA VIRTUALIZZAZIONE DI SISTEMI SERVER SU PIATTAFORMA INDUSTRY STANDARD D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze 22 di 31

24 A X B - INDICE - SK 01 MANUTENZIONE EDILE SK 02 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SK 03 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SK 04 LAVORI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO SK 05 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI SK 06 MONTAGGIO ARREDI SK 07 LAVORI DI FACCHINAGGIO SK 08 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE SK 09 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SK 10 MANUTENZIONE PORTE, PORTONI E CANCELLI ELETTRICI SK 11 PRESIDIO PORTINERIE SK 12 MANUTENZIONE TENDE SK 13 MANUTENZIONE SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI SK 14 RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI SK 15 MANUTENZIONE FLOROVIVAISTICA SK 16 PULIZIA/SANIFICAZIONE LOCALI SK 17 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RX SK 18 MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE SK 19 MANUTENZIONE TURBOGAS E STAZIONE DI COMPRESSIONE GAS SK 20 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE APPARATI EAD SK 21 SERVIZIO DI MENSA NOTA Le presenti schede costituiscono il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. La scheda contrassegnata da un segno di spunta in corrispondenza della colonna "A" si riferisce all'oggetto specifico dell'appalto. Le altre schede, contrassegnate con un segno di spunta nella colonna "B", si riferiscono alle attività che possono determinare ulteriori rischi da interferenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In particolare, all'interno della scheda contrassegnata nella colonna "A" sono elencati i rischi da interferenza che potrebbero derivare dalla realizzazione dell'appalto e le relative contromisure. L'aggiudicatario dell'appalto sarà, pertanto, tenuto alla realizzazione delle contromisure indicate nella scheda contrassegnata sotto "A". In corrispondenza di ciascuno dei rischi elencati e delle relative contromisure, il segno di spunta apposto sulla casella 1 o 2 si riferisce al livello di complessità/onerosità di ciascuna contromisura rispetto al rischio concretamente ricorrente. Ove alcuno dei rischi non ricorra, lo stesso è contrassegnato con un segno di spunta apposto sulla casella "NP" (non presente): in tal caso, l'aggiudicatario non è ovviamente tenuto all'adozione della relativa contromisura. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, una volta aggiudicato l'appalto, sarà organizzata una riunione di coordinamento con il committente, la ditta appaltatrice e tutte le altre ditte eventualmente interessate, al fine di rilevare ulteriori eventuali rischi da interferenze rivenienti dall esecuzione di altre attività simultanee o in sequenza nelle stesse aree di lavoro e di adottare, nel caso, le relative contromisure, alla cui realizzazione la ditta appaltatrice si impegna per quanto di propria competenza. 23 di 31

25 SK_20 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE APPARECCHIATURE EAD (SERVER, MAIN FRAME E DISPOSITIVI CORRELATI, TECNOLOGIE DI CONNETTIVITA SULLE RETI DIGITALI) RISCHI INTERFERENTI Elettrocuzione Caduta/ribaltamento di carichi durante il trasporto con transpallet o altri mezzi a spinta manuale Verifica carico massimo sostenibile dal pavimento CONTROMISURE Delimitare la zona di lavoro, vietare l accesso ai non addetti e disporre adeguata segnaletica. Togliere tensione agendo sull interruttore posto sulla linea di alimentazione della macchina ed effettuare l intervento con personale esperto (PES). Ove ciò non sia possibile, l intervento deve comunque essere effettuato da personale avvertito (PAV). Effettuare le giunzioni dei cavi e le connessioni elettriche solo all interno delle cassette di derivazione, le quali debbono essere chiuse tramite le apposite viti di serraggio dei coperchi non appena terminate le relative operazioni. Al termine degli interventi sugli apparati controllare l integrità dei cavi elettrici e delle protezioni dai contatti diretti. Predisporre sistemi di interdizione al ripristino accidentale della tensione (blocchi di sicurezza, segnaletica, ecc.). Assicurare sempre la stabilità dei carichi trasportati. Nelle operazioni di tiro/spinta dei carrelli procedere lentamente e curare che l ingombro dei colli non impedisca un adeguata visibilità del percorso. Verificare che il peso dell apparecchiatura sia inferiore al carico massimo sostenibile dal pavimento. Caduta dall alto di materiali e/o attrezzi di lavoro Delimitare l area di lavoro per impedire che il personale non addetto possa avvicinarsi alle zone ove si eseguono le operazioni di installazione/manutenzione. Controllare alla fine delle operazioni il perfetto ancoraggio degli elementi strutturali rimossi (pannelli). Dotare i lavoratori che operano su scale, trabattelli, ecc. di apposite borse ove riporre gli attrezzi e gli utensili. 24 di 31

26 RISCHI INTERFERENTI Sconnessioni e/o aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta CONTROMISURE Delimitare la zona di lavoro; vietare l accesso ai non addetti ai lavori e disporre adeguata segnaletica. Chiudere i pavimenti flottanti non appena terminati gli interventi Ingombro delle vie di esodo e delle uscite di emergenza E obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc. Ribaltamento apparati Verificare che, ove presenti, siano correttamente installate le scarpette antiribaltamento. Nell apertura di cassetti estraibili non superare il numero massimo di cassetti contemporaneamente aperti per evitare il ribaltamento dell armadio (rack). Esposizioni a correnti d aria Predisporre apposite protezioni (individuali o schermi) per impedire che le persone presenti siano esposte a correnti d aria dannose dovute al particolare condizionamento Rischio rumore Effettuare le lavorazioni che comportano l utilizzo continuativo di attrezzature rumorose fuori dal normale orario di lavoro ovvero in giornate non lavorative Spargimento di fluidi (lubrificanti, solventi, inchiostri) Asciugare tempestivamente con segatura, stracci ed altro idoneo materiale le sostanze versate sul pavimento Carichi sospesi Durante l utilizzo dei paranchi per sollevare parti di una macchina soggetta a installazione o manutenzione, segnalare con adeguata cartellonistica la presenza di attrezzature in movimento e di carichi sospesi. 25 di 31

27 RISCHI INTERFERENTI CONTROMISURE Custodia degli attrezzi; rischio da taglio. Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d intervento. Riporre, immediatamente dopo l uso, gli attrezzi taglienti o appuntiti in idonee custodie e conservarli in zone protette. Utilizzo nella installazione di liquidi o spray facilmente infiammabili Tenere uno o più estintori nelle immediate vicinanze della zona in cui viene svolta l installazione/manutenzione Cavi elettrici e di segnale: rischio inciampo Cavi elettrici rischio elettrocuzione Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro, anche per evitare l uso di prolunghe. Per la stesura cavi predisporre percorsi separati per cavi segnale e di alimentazione. Segnalare il rischio inciampo sino alla fine della posa in opera e alla chiusura dei pavimenti flottanti. Utilizzare, per l alimentazione delle attrezzature di lavoro, cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. Cavi elettrici rischio corto circuito Nello spostamento di apparati alimentati da pavimento provvedere al distacco delle alimentazioni e dei cavi segnale ove durante lo spostamento si corra il rischio di tranciare i cavi tra l asola del pavimento e il telaio del rack o non ci sia sufficiente lentezza nei cavi sottopavimento. 26 di 31

28 27 di 31

29 ALLEGATO E Dichiarazione di presa d atto dei requisiti di sicurezza informatica per le componenti oggetto del contratto Il/la sottoscritto/a, in qualità di6 della Società, dichiara quanto segue: gli elementi della Società che svolgono attività presso la Banca d Italia in forza del contratto, si impegnano a osservare le previsioni dello standard internazionale ISO/IEC I Parte 7; tutti i suddetti elementi hanno sottoscritto e consegnato alla Società la Dichiarazione di presa d atto degli obblighi di segreto professionale nell ambito dei progetti della Banca d Italia ; la Società si impegna a far sottoscrivere e a farsi consegnare la menzionata dichiarazione anche dagli elementi che verranno incaricati di svolgere attività presso la Banca d Italia nel prosieguo del rapporto contrattuale; la Società si impegna a custodire le menzionate dichiarazioni e a esibirle prontamente alla Banca d Italia su sua semplice richiesta. In fede. data firma 6 7 Inserire, a seconda dei casi, legale rappresentante o procuratore. Information technology Code of practice for information security management. 28 di 31

30 ALLEGATO F Dichiarazione di presa d atto degli obblighi di segreto professionale nell ambito dei progetti della Banca d Italia Il/la sottoscritto/a, addetto/a alla Società, per incarico della quale svolge attività presso la Banca d Italia in forza del contratto di, dichiara di essere pienamente a conoscenza che, nell espletamento di detta attività è vincolato/a al segreto professionale concernente: l obbligo di riservatezza su tutte le informazioni comunque acquisite in occasione dell esercizio della propria attività; il divieto di divulgazione, a qualsiasi titolo e nei confronti di chiunque, di informazioni o documentazione comunque ottenute in occasione dell esercizio della propria attività. Gli obblighi e i divieti sopra menzionati permangono anche dopo la cessazione dell attività in Banca d Italia. In fede. data firma 29 di 31

31 ALLEGATO G BANCA D ITALIA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE SERVIZIO ELABORAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 (TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) In conformità di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che la Banca d Italia effettua il trattamento dei seguenti dati personali di pertinenza dei dipendenti delle Società che prestano la loro attività presso i locali della Banca: - nome e cognome; - luogo e data di nascita; - estremi di un documento di riconoscimento. Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma necessario al fine di consentire l accesso dei dipendenti di imprese appaltatrici e/o subappaltatrici nei locali della Banca d Italia, nel rispetto delle vigenti disposizioni interne in materia di sicurezza. I suddetti dati sono conservati su supporto cartaceo e sono trattati anche con procedure elettroniche; non sono comunicati nè diffusi a terzi. Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento nonché gli addetti alla struttura della Banca d Italia che, di volta in volta o in via permanente, sono incaricati dell elaborazione dei dati personali, presenti negli archivi cartacei o informatici della Banca, in dipendenza delle competenze delle unità di base alle quali essi sono assegnati, nell ambito del ruolo di appartenenza e in relazione alle specifiche mansioni e ai compiti agli stessi attribuiti. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all art. 7 della citata legge - fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti della Banca d Italia (Servizio Organizzazione), via Nazionale n. 91, ROMA, titolare del trattamento, ovvero del Capo del Servizio Elaborazioni e infrastrutture della Banca d Italia, responsabile del trattamento dei dati. 30 di 31

32 ALLEGATO H RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI (D.Lgs. 30 giugno 2003 n Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) Il trattamento dei dati forniti dalla Società avverrà in conformità delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso la Banca d Italia Servizio Elaborazioni e infrastrutture, sono necessari ai fini dell espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto con l aggiudicatario nonché della gestione di tale contratto. Ai medesimi fini potranno altresì essere raccolte informazioni presso terzi. Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche i dati giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono il D.Lgs. n. 196/2003 e il Provvedimento della Banca d Italia del , pubblicato nella G.U. n. 292 del I dati potranno essere trattati anche con procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all esterno. Potranno venire a conoscenza degli stessi il responsabile del trattamento nonché gli addetti al Servizio Elaborazioni e infrastrutture che, di volta in volta o in via permanente, sono incaricati dell elaborazione dei dati personali presenti negli archivi cartacei o informatici della Banca in dipendenza delle competenze delle Unità di base alle quali essi sono assegnati, nell ambito del ruolo di appartenenza e in relazione alle specifiche mansioni e ai compiti agli stessi attribuiti. Le imprese potranno esercitare nei confronti del titolare del trattamento (Banca d Italia Capo del Servizio Organizzazione, Via Nazionale n Roma) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Elaborazioni e infrastrutture della Banca d Italia) il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all art. 7 del citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di conoscere l origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il diritto di fare aggiornare, rettificare o integrare i dati nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento. 31 di 31

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