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1 Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 9 - Casella Postale Roma - Capitale versato Euro ,00 Tel. 06/479 - telex BANKIT - Partita IVA

2 ALLEGATO /B SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI HARDWARE E RELATIVI SOFTWARE XXX-RISC-SUN ORACLE M5000- Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge, la Banca d'italia, Istituto di diritto pubblico con sede legale a Roma, in Via Nazionale n. 9, (codice fiscale n Partita I.V.A. n ), nel prosieguo indicata come Banca, e la Società....., con sede legale in..., in Via , (codice fiscale e partita IVA n..... ), iscritta al n..... del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di...., nel prosieguo indicata come Società, si conviene e si stipula quanto segue. tra Art. - Norme di riferimento e oggetto del contratto. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto le norme appresso riportate e quelle indicate e/o richiamate nel Capitolato tecnico (Allegato ).. Gli apparati oggetto della fornitura sono indicati nell allegato /A; essi devono essere nuovi di fabbrica e conformi alle normative CE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime. 3. La Società si obbliga a svolgere il servizio di supporto e manutenzione su tutti gli apparati indicati nell allegato /A sulla base del presente contratto, secondo le modalità e i livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico. 4. I prodotti software concessi in licenza d uso sono indicati nell allegato /B; la Società si obbliga a svolgere il servizio di manutenzione di detti prodotti e a garantire l aggiornamento di tutte le versioni e le release successive che si renderanno disponibili nel periodo di validità del contratto. Art. Installazione, accettazione e configurazione degli apparati di 4

3 . Per le attività di installazione, accettazione e configurazione degli apparati si rimanda a quanto previsto nel Capitolato tecnico.. In particolare, per quanto riguarda le attività di configurazione dei nuovi sistemi la Società si obbliga a fornire servizi di assistenza sistemistica erogati da personale tecnico aventi i requisiti di esperienza professionale indicati nel Capitolato tecnico. 3. I servizi di assistenza sistemistica necessari per le attività descritte nei precedenti commi. e. saranno retribuiti a corpo, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico, per un importo complessivo pari a....,00 esclusa IVA. 4. Tali servizi devono essere erogati secondo le previsioni, ove applicabili, del contratto di assistenza sistemistica collegato al presente contratto (cfr.articolo 3). Art. 3 - Responsabile tecnico Obblighi in materia di sicurezza. La Società si impegna a nominare e a segnalare formalmente alla Banca, entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di inizio del progetto (cfr. Capitolato tecnico) il nominativo del responsabile tecnico incaricato di curare il coordinamento tecnico delle prestazioni contrattuali anche alla luce di quanto indicato nel documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI), di cui all Allegato 3.. Il responsabile tecnico è il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 8/008 in materia di sicurezza sul lavoro; conseguentemente egli è tenuto, tra l altro, a sottoscrivere per presa visione, in nome e per conto della Società, l informativa di cui all Allegato A e a predisporre le contromisure di cui all Allegato 3(DUVRI) e a renderne edotto il personale che sarà utilizzato nell esecuzione della commessa. 3. Preliminarmente all inizio dei lavori, il responsabile tecnico deve presentare alla Banca - unitamente ai documenti attestanti la conformità degli apparati sotto il profilo della sicurezza elettrica - il Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori. 4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, specificamente, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza, in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere. 5. L eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto alla Banca con un anticipo di almeno 5 (quindici) giorni solari rispetto alla data di attuazione del provvedimento. Art. 4 Garanzia di 4

4 . La Società garantisce alla Banca, per la durata di mesi decorrenti dalla data del Rapporto di accettazione, il buon funzionamento degli apparati, ai sensi dell art. 5 c.c.. Durante il periodo di garanzia la Società si obbliga a svolgere, su richiesta della Banca, le prestazioni manutentive secondo le modalità e nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato. Art. 5 Servizio di manutenzione. Alla scadenza del periodo di garanzia, la Società si obbliga a svolgere il servizio di manutenzione degli apparati per una durata di 36 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori due periodi di dodici mesi cadauno da esercitare, a discrezione della Banca, secondo le modalità e nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato tecnico e a fronte dell erogazione da parte della Banca dei corrispettivi di cui al successivo art. 6. Durante i due periodi aggiuntivi di dodici mesi di manutenzione la Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni.. Il Centro di ricezione chiamate della Società abilitato a ricevere le richieste di intervento è in..., Via (telefono.... ; fax....). La Società dovrà comunicare per iscritto alla Banca eventuali modifiche dei contatti sopra riportati con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. Art. 6 - Corrispettivi. Le condizioni economiche del contratto sono indicate nell allegato /C.. Gli oneri per la sicurezza per rischi di interferenza sono pari complessivamente a......iva esclusa sulla base del DUVRI di cui all Allegato 3 e verranno erogati in occasione del primo pagamento. 3. A partire dal secondo anno, i canoni relativi al servizio di manutenzione sono soggetti a revisione annuale sulla base dei dati di cui all art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 63/006; qualora tali dati non fossero disponibili, la revisione verrà effettuata sulla base della variazione percentuale dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) senza tabacchi, calcolata confrontando il parametro relativo al terzo mese precedente la data di decorrenza dell adeguamento con il parametro dello stesso mese dell anno precedente. 4. La Società rinuncia a ogni altro diritto che possa competerle a norma dell art. 664 del Codice Civile. 3 di 4

5 5. Per quanto riguarda l eventuale applicazione di penali si fa rinvio al Capitolato tecnico. Art. 7 - Modalità di pagamento. I corrispettivi saranno pagati, previa presentazione della relativa fattura da parte della Società, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico.. Il pagamento dei canoni del servizio di manutenzione sarà effettuato su base semestrale posticipata previa presentazione della relativa fattura da parte della Società 3. Ciascuna fattura riferita ai corrispettivi di cui all art. 6, comma, deve essere intestata a Banca d Italia - Via Nazionale n Roma e spedita al seguente indirizzo: Banca d Italia Amministrazione Centrale Servizio Elaborazioni e infrastrutture Divisione Gestione Contratti - Via Nazionale n Roma. 4. Per esigenze connesse con l espletamento dei controlli sui documenti di spesa da parte della Banca, ciascuna fattura sarà pagata entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dalla data di ricezione della stessa da parte della Banca, una volta ultimati i suddetti controlli. La liquidazione delle fatture di importo superiore a 0.000,00 (IVA compresa) è inoltre subordinata all esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell Economia e delle finanze n. 40 del 8 gennaio Alle fatture deve essere allegata una dichiarazione che certifichi la regolarità dei profili retributivi e contributivi concernenti i dipendenti impegnati nelle attività previste nel contratto. La Banca provvederà ad acquisire d ufficio, in occasione di ciascun pagamento, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in linea con quanto previsto dall art. 6 bis, comma 0 della Legge n. / Ove il DURC acquisito dalla Banca ai sensi del comma precedente dovesse risultare irregolare, la Banca si riserva la facoltà di sospendere il pagamento e, in caso di mancata regolarizzazione da parte della Società nel termine di trenta giorni dall invito scritto della Banca, procedere a un pagamento parziale, decurtato dell importo insoluto dei contributi come risultante dal DURC. 7. In caso di ritardo nel pagamento imputabile alla Banca, si conviene che gli interessi di mora saranno corrisposti solo previa esplicita richiesta da avanzare in modo formale a questo Istituto. Art. 8 Facoltà di recesso. La Banca ha facoltà, a suo insindacabile giudizio e in qualunque momento, di recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. 4 di 4

6 Art. 9 - Risoluzione del contratto. Ove una parte non adempia a una qualunque obbligazione assunta mediante il contratto, l altra parte potrà intimare l adempimento mediante una comunicazione scritta circostanziata.. Qualora entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione la parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all inadempimento contestato, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell art. 454 c.c. 3. Il mancato utilizzo nelle operazioni di incasso e pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del contratto. Art. 0 - Garanzia fidejussoria. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto nei confronti della Banca o di terzi, o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Società ha presentato una garanzia fidejussoria, rilasciata da.... S.p.A. per un importo pari a..... euro.. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità di cui all art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 63/ La garanzia non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Banca d'italia. Art. - Diritti di terzi. La Società esonera la Banca da ogni responsabilità ove venissero utilizzati da parte della stessa dispositivi e/o soluzioni tecniche oggetto di diritti d autore o brevetti industriali appartenenti a terzi.. La Società è tenuta a sostenere ogni onere di difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti della Banca, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che gli apparati violino diritti d autore o brevetti industriali di terzi. 3. La Società si impegna a pagare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna, che sia o divenga esecutiva purché: la Banca abbia dato prontamente comunicazione scritta alla Società di tali azioni legali promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari; la Banca chiami in causa la Società onde consentirle la più ampia difesa delle proprie ragioni. 5 di 4

7 4. Qualora una simile azione legale sia promossa ovvero lo possa essere, la Società, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 6, dovrà attivarsi - a sue spese - per far ottenere alla Banca il diritto di continuare a usare gli apparati o per sostituirli o modificarli in modo da superare le condizioni che hanno determinato la violazione del diritto d autore o di brevetti di terzi. 5. La Società non ha alcun obbligo di sostenere oneri di difesa o di pagare danni e spese giudiziali in caso di sentenza di condanna conseguente alla violazione dei diritti d autore di terzi qualora ciò sia dovuto a modifiche apportate dalla Banca agli apparati o alla loro combinazione o ai collegamenti con gli apparati di proprietà della Banca stessa o di altri fornitori. 6. In caso di violazione da parte della Società di diritti d autore o di brevetti non vi sarà alcun limite di responsabilità a suo carico, né limiti all importo del risarcimento dei danni subiti dalla Banca. Art. Subappalto. La Società, conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di gara, affida in subappalto, in misura pari al % dell importo contrattuale, l esecuzione delle seguenti prestazioni:. L ammontare complessivo delle prestazioni subappaltate nel corso del contratto non può comunque superare il limite del 30% dell importo complessivo del contratto.. L affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: a) l aggiudicatario deve depositare presso la Banca d Italia copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell inizio dell esecuzione delle prestazioni subappaltate e trasmettere alla Banca copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato; b) il contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola nella quale l appaltatore e il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 36/00; c) con il deposito del contratto di subappalto, l appaltatore deve dichiarare la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell art. 359 del codice civile con l impresa subappaltatrice, secondo quanto previsto dal comma 8 dell art. 8 del Codice. Deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi di cui al punto III.. del Bando di gara; tali requisiti dovranno 6 di 4

8 essere mantenuti dal subappaltatore per tutta la durata del contratto; d) l aggiudicatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall aggiudicazione, con ribasso non superiore al 0% (venti per cento). e) l esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. 3. In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiamata nel termine previsto la Banca d'italia non autorizzerà il subappalto. 4. L autorizzazione al subappalto sarà revocata di diritto qualora una o più delle dichiarazioni sostitutive rese dall Impresa subappaltatrice risultino non veritiere, fermo restando il diritto della Banca al risarcimento dei danni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma c. 5. Al personale che presta attività per l Impresa subappaltatrice si applicano le medesime norme da osservare per il personale della Società relativamente ai rapporti di lavoro, alla sicurezza informatica e agli obblighi di non divulgazione. 6. La Società è esclusiva responsabile, oltre che per il fatto dei propri dipendenti e incaricati, anche per il fatto dei dipendenti delle eventuali imprese subappaltatrici e di tutti i danni arrecati nell esecuzione del subappalto alla Banca, ai suoi dipendenti, ai terzi e alle loro cose. 7. La Società resta inoltre responsabile nei confronti della Banca per l esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Banca medesima da ogni pretesa del subappaltatore. Art. 3 - Norme da osservare da parte del personale della Società. I dipendenti della Società e tutti coloro che prestano attività per essa ai fini dell esecuzione del contratto sono soggetti ai vincoli di carattere generale e particolare derivanti dall organizzazione e dalle esigenze interne della Banca (orario di lavoro, disciplina dell accesso e uscita dallo stabile, ecc.).. La Società si impegna a utilizzare, per le attività da svolgere nei locali della Banca, personale idoneo di cui è in grado di garantire l onestà e la correttezza e del quale segnalerà alla Banca, prima dell inizio delle attività oggetto del contratto, i dati anagrafici e gli estremi di un documento di identificazione. 3. La Banca si riserva la facoltà - a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione alcuna - di richiedere, in ogni momento, la sostituzione degli elementi che risultassero di suo non pieno gradimento. 7 di 4

9 4. I dipendenti della Società e tutti coloro che prestano attività per essa ai fini dell esecuzione del contratto e che avranno accesso agli stabili della Banca, sono obbligati al rispetto delle Norme di comportamento da osservare per l evacuazione degli edifici della Banca d Italia in caso di emergenza di cui all allegato A. Art. 4 - Obblighi della Società. La Società si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.. La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni; si obbliga infine a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano la Società per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 3. La Società contraente assume tutti gli oblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 3 agosto 00, n. 36 e successive modifiche. 4. A tal fine la Società si impegna a comunicare alla Banca d'italia tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, la Società si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 5. Nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, la Società si impegna ad inserire, a pena nullità assoluta del subcontratto, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 36/ La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo - della provincia di Roma della notizia dell inadempimento della propria controparte 8 di 4

10 (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 5 Responsabilità della Società per danni arrecati a persone e/o cose. La Società è esclusiva responsabile dei danni comunque arrecati alla Banca, ai suoi dipendenti, ai terzi e ai loro beni.. La Società esonera espressamente e si obbliga a tenere indenni la Banca e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per effetto della commessa appaltata. 3. Sono a completo carico della Società tutte le misure atte a evitare, nell esecuzione del contratto, il verificarsi di danni a persone e/o cose. 4. La Società è tenuta a segnalare alla Banca tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell esecuzione del contratto. Art. 6 - Utilizzo di apparecchiature e prodotti software - Norme di sicurezza informatica. Sui sistemi elaborativi della Banca, la Società è rigorosamente tenuta ad astenersi: a) da ogni utilizzo di prodotti software diversi da quelli installati dalle funzioni competenti della Banca; b) dall installazione di propria iniziativa di qualsiasi prodotto software, inclusi quelli di tipo freeware/shareware e quelli appartenenti alla categoria Open source.. Qualora la Società ravvisi la necessità di utilizzare sui sistemi elaborativi della Banca prodotti software di proprietà o per i quali abbia acquisito regolare licenza d uso oppure software di tipo freeware/shareware o appartenenti alla categoria Open source, deve chiedere per iscritto alla Banca la relativa autorizzazione, indicando il motivo dell utilizzo. 3. La Società è tenuta a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione dalla Banca nei locali assegnati. L eventuale utilizzo nei locali della Banca di personal computer di proprietà della Società e in dotazione al proprio personale può essere consentito solo previa richiesta formale di autorizzazione, indicando il motivo dell utilizzo. I personal computer di proprietà della Società non devono essere collegati in alcun modo alla rete aziendale della Banca. È consentito, previa motivata e formale richiesta alla Banca e conseguente autorizzazione, il solo collegamento - tramite 9 di 4

11 apposite linee telefoniche - a reti telematiche esterne per specifiche esigenze di lavoro. 4. Il personale della Società è tenuto a: a) utilizzare con cura e per le finalità previste dalla Banca gli strumenti disponibili nonché, con la massima riservatezza, l userid, la password e le abilitazioni rilasciate conformemente alle norme vigenti in Banca; b) effettuare, d intesa con il personale della Banca e avvalendosi degli strumenti in dotazione alla stessa, il controllo preventivo diretto ad accertare la presenza di eventuali virus sui supporti informatici (dischetti e CD-ROM) che devono essere utilizzati; c) astenersi dall effettuare d iniziativa, sulle stazioni di lavoro della Banca, operazioni di formattazione e/o alterazione del contenuto del disco fisso (master boot record, boot sector, moduli eseguibili, ecc.) nel tentativo di risolvere problemi non chiaramente identificabili e potenzialmente ascrivibili alla presenza di virus informatici non rilevati dai presidi predisposti dalla Banca; d) astenersi dall eseguire copia, totale o parziale, di dati - applicativi e di sistema -, software e tabulati ricavati dalle elaborazioni. Art. 7 - Condizioni di non divulgazione. Si richiama integralmente l articolo del collegato contratto di assistenza sistemistica. Art. 8 Trattamento dei dati personali. Si richiama integralmente l articolo 6 del collegato contratto di assistenza sistemistica. Art. 9 Divieto di cessione del contratto. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nell articolo 6 del D.lvo 63/006. Art. 0 - Dichiarazione della Società. La Società dichiara che: a) ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nel contratto e nei documenti costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso; b) conosce appieno la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano; c) riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati; 0 di 4

12 d) giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.. La Società si obbliga a informare i propri dipendenti che, in relazione all esecuzione del presente contratto, avranno accesso agli stabili della Banca, in merito al contenuto del Documento sui rischi specifici dei siti primario e secondario, con particolare riferimento alle norme di comportamento da osservare per l evacuazione degli edifici della Banca d Italia in caso di emergenza, contenute nel Documento di cui all allegato A. La Società si obbliga altresì a consegnare ai propri dipendenti l Informativa ex art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 003, n. 96 (Allegato 4 al presente contratto). 3. La Società si impegna altresì, anche per il caso di eventuale autorizzazione alla stipula di contratti di subappalto, ad ottemperare all obbligo di munire il personale occupato nello svolgimento dell attività oggetto dell appalto o subappalto presso gli stabili della Banca di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro, conformemente a quanto disposto dal comma 8 dell art. 6 del D. lgs. N. 8/08. Art. - Disciplina sussidiaria. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel contratto e nei documenti che ne costituiscono parti integranti e sostanziali, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, in particolare quelle che regolano il contratto di vendita di beni mobili e quelle della Legge.4.94, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, alle quali si fa pertanto rinvio. Art. Foro competente. Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma. Art. 3 Collegamento negoziale. Il presente contratto è collegato al contratto di assistenza sistemistica XXX-ASS-SIST- la cui stipula è condizione di efficacia dell atto medesimo. Il responsabile del procedimento è l ing. Andrea Cividini. I Direttori dell esecuzione del contratto sono: il...., per le attività di realizzazione dell infrastruttura fino al rilascio in esercizio, e il...., per le attività di esercizio dell infrastruttura. di 4

13 Il presente contratto si compone di n. pagine e di n. 5 Allegati. IMPRESA BANCA D ITALIA PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Ai sensi e per gli effetti dell art. 34 c.c. la Società dichiara di avere avuto in visione, di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. Installazione, accettazione e configurazione degli apparati; Art. 6 Corrispettivi; Art. 7 - Modalità di pagamento; Art. 8 Facoltà di recesso ; Art. 9 - Risoluzione del contratto; Art. Subappalto; Art. 5 Responsabilità della Società per danni arrecati a persone e/o cose; Art. 6 - Utilizzo di apparecchiature e prodotti software - Norme di sicurezza informatica; Art. 7 - Condizioni di non divulgazione; Art. Foro competente. SOCIETA Apporre il timbro della Società e l indicazione in chiaro della qualifica e del nome del/dei firmatario/i. Apporre il timbro della Società e l indicazione in chiaro della qualifica e del nome del/dei firmatario/i. di 4

14 ALLEGATO A INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI SITO PRIMARIO SITO SECONDARIO ALLEGATO 3 di 4

15 CAPITOLATO TECCNICO 4 di 4

16 ALLEGATO /A OGGETTO DELLA FORNITURA HARDWARE Prodotto Quantità (a) Riferimento capitolato tecnico Località di consegna Località di consegna degli apparati: Roma 5 di 4

17 ALLEGATO /B OGGETTO DELLA FORNITURA SOFTWARE Prodotto Quantità (a) Riferimento capitolato tecnico 6 di 4

18 Allegato /C CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO Prodotto Quantità (a) Riferimento capitolato tecnico Costo Unitario (b) Totale (c=a*b) Totale acquisizioni hardware e software 0 I prezzi riportati nella tabella precedente sono al netto di IVA. I potenziamenti potranno essere attivati secondo le modalità previste nel capitolato tecnico e nello schema di presentazione dell offerta economica. 7 di 4

19 Manutenzione Prodotto Quantità (e) Riferimento capitolato tecnico Inizio Manutenzione Durata anni (h) Canone annuale unitario (f) Canone annuale (g=e*f) Totale (i=g*h) Totale manutenzione I prezzi riportati nella tabella precedente sono al netto di IVA. Per T le modalità di attivazione dei potenziamenti da parte della Banca sono descritte nel paragrafo del Capitolato Tecnico. I corrispettivi verranno comunque erogati in relazione alla effettiva durata del servizio. 8 di 4

20 ALLEGATO 3 INIZIATIVA evoluzione e consolidamento dei sistemi server dell Istituto di tipologia RISC D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze 9 di 4

21 A X B - INDICE - SK 0 MANUTENZIONE EDILE SK 0 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SK 03 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SK 04 LAVORI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO SK 05 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI SK 06 MONTAGGIO ARREDI SK 07 LAVORI DI FACCHINAGGIO SK 08 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE SK 09 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SK 0 MANUTENZIONE PORTE, PORTONI E CANCELLI ELETTRICI SK PRESIDIO PORTINERIE SK MANUTENZIONE TENDE SK 3 MANUTENZIONE SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI SK 4 RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI SK 5 MANUTENZIONE FLOROVIVAISTICA SK 6 PULIZIA/SANIFICAZIONE LOCALI SK 7 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RX SK 8 MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE SK 9 MANUTENZIONE TURBOGAS E STAZIONE DI COMPRESSIONE GAS SK 0 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE APPARATI EAD SK SERVIZIO DI MENSA NOTA Le presenti schede costituiscono il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 8/008. La scheda contrassegnata da un segno di spunta in corrispondenza della colonna "A" si riferisce all'oggetto specifico dell'appalto. Le altre schede, contrassegnate con un segno di spunta nella colonna "B", si riferiscono alle attività che possono determinare ulteriori rischi da interferenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In particolare, all'interno della scheda contrassegnata nella colonna "A" sono elencati i rischi da interferenza che potrebbero derivare dalla realizzazione dell'appalto e le relative contromisure. L'aggiudicatario dell'appalto sarà, pertanto, tenuto alla realizzazione delle contromisure indicate nella scheda contrassegnata sotto "A". In corrispondenza di ciascuno dei rischi elencati e delle relative contromisure, il segno di spunta apposto sulla casella o si riferisce al livello di complessità/onerosità di ciascuna contromisura rispetto al rischio concretamente ricorrente. Ove alcuno dei rischi non ricorra, lo stesso è contrassegnato con un segno di spunta apposto sulla casella "" (non presente): in tal caso, l'aggiudicatario non è ovviamente tenuto all'adozione della relativa contromisura. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, una volta aggiudicato l'appalto, sarà organizzata una riunione di coordinamento con il committente, la ditta appaltatrice e tutte le altre ditte eventualmente interessate, al fine di rilevare ulteriori eventuali rischi da interferenze rivenienti dall esecuzione di altre attività simultanee o in sequenza nelle stesse aree di lavoro e di adottare, nel caso, le relative contromisure, alla cui realizzazione la ditta appaltatrice si impegna per quanto di propria competenza. 0 di 4

22 SK_0 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE APPARECCHIATURE EAD (SERVER, MAIN FRAME E DISPOSITIVI CORRELATI, TECNOLOGIE DI CONNETTIVITA SULLE RETI DIGITALI) RISCHI INTERFERENTI Elettrocuzione Caduta/ribaltamento di carichi durante il trasporto con transpallet o altri mezzi a spinta manuale Verifica carico massimo sostenibile dal pavimento CONTROMISURE Delimitare la zona di lavoro, vietare l accesso ai non addetti e disporre adeguata segnaletica. Togliere tensione agendo sull interruttore posto sulla linea di alimentazione della macchina ed effettuare l intervento con personale esperto (PES). Ove ciò non sia possibile, l intervento deve comunque essere effettuato da personale avvertito (PAV). Effettuare le giunzioni dei cavi e le connessioni elettriche solo all interno delle cassette di derivazione, le quali debbono essere chiuse tramite le apposite viti di serraggio dei coperchi non appena terminate le relative operazioni. Al termine degli interventi sugli apparati controllare l integrità dei cavi elettrici e delle protezioni dai contatti diretti. Predisporre sistemi di interdizione al ripristino accidentale della tensione (blocchi di sicurezza, segnaletica, ecc.). Assicurare sempre la stabilità dei carichi trasportati. Nelle operazioni di tiro/spinta dei carrelli procedere lentamente e curare che l ingombro dei colli non impedisca un adeguata visibilità del percorso. Verificare che il peso dell apparecchiatura sia inferiore al carico massimo sostenibile dal pavimento. Caduta dall alto di materiali e/o attrezzi di lavoro Delimitare l area di lavoro per impedire che il personale non addetto possa avvicinarsi alle zone ove si eseguono le operazioni di installazione/manutenzione. Controllare alla fine delle operazioni il perfetto ancoraggio degli elementi strutturali rimossi (pannelli). Dotare i lavoratori che operano su scale, trabattelli, ecc. di apposite borse ove riporre gli attrezzi e gli utensili. di 4

23 RISCHI INTERFERENTI Sconnessioni e/o aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta Ingombro delle vie di esodo e delle uscite di emergenza CONTROMISURE Delimitare la zona di lavoro; vietare l accesso ai non addetti ai lavori e disporre adeguata segnaletica. Chiudere i pavimenti flottanti non appena terminati gli interventi E obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc. Ribaltamento apparati Verificare che, ove presenti, siano correttamente installate le scarpette antiribaltamento. Nell apertura di cassetti estraibili non superare il numero massimo di cassetti contemporaneamente aperti per evitare il ribaltamento dell armadio (rack). Esposizioni a correnti d aria Predisporre apposite protezioni (individuali o schermi) per impedire che le persone presenti siano esposte a correnti d aria dannose dovute al particolare condizionamento Rischio rumore Effettuare le lavorazioni che comportano l utilizzo continuativo di attrezzature rumorose fuori dal normale orario di lavoro ovvero in giornate non lavorative Spargimento di fluidi (lubrificanti, solventi, inchiostri) Asciugare tempestivamente con segatura, stracci ed altro idoneo materiale le sostanze versate sul pavimento Carichi sospesi Durante l utilizzo dei paranchi per sollevare parti di una macchina soggetta a installazione o manutenzione, segnalare con adeguata cartellonistica la presenza di attrezzature in movimento e di carichi sospesi. di 4

24 RISCHI INTERFERENTI CONTROMISURE Custodia degli attrezzi; rischio da taglio. Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d intervento. Riporre, immediatamente dopo l uso, gli attrezzi taglienti o appuntiti in idonee custodie e conservarli in zone protette. Utilizzo nella installazione di liquidi o spray facilmente infiammabili Tenere uno o più estintori nelle immediate vicinanze della zona in cui viene svolta l installazione/manutenzione Cavi elettrici e di segnale: rischio inciampo Cavi elettrici rischio elettrocuzione Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro, anche per evitare l uso di prolunghe. Per la stesura cavi predisporre percorsi separati per cavi segnale e di alimentazione. Segnalare il rischio inciampo sino alla fine della posa in opera e alla chiusura dei pavimenti flottanti. Utilizzare, per l alimentazione delle attrezzature di lavoro, cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. Cavi elettrici rischio corto circuito Nello spostamento di apparati alimentati da pavimento provvedere al distacco delle alimentazioni e dei cavi segnale ove durante lo spostamento si corra il rischio di tranciare i cavi tra l asola del pavimento e il telaio del rack o non ci sia sufficiente lentezza nei cavi sottopavimento. 3 di 4

25 ALLEGATO 4 BANCA D ITALIA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE SERVIZIO ELABORAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI INFORMATIVA EX ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 003 N. 96 (TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) In conformità di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 003, n. 96, si informa che la Banca d Italia effettua il trattamento dei seguenti dati personali di pertinenza dei dipendenti delle Società che prestano la loro attività presso i locali della Banca: - nome e cognome; - luogo e data di nascita; - estremi di un documento di riconoscimento. Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma necessario al fine di consentire l accesso dei dipendenti di imprese appaltatrici e/o subappaltatrici nei locali della Banca d Italia, nel rispetto delle vigenti disposizioni interne in materia di sicurezza. I suddetti dati sono conservati su supporto cartaceo e sono trattati anche con procedure elettroniche; non sono comunicati nè diffusi a terzi. Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento nonché gli addetti alla struttura della Banca d Italia che, di volta in volta o in via permanente, sono incaricati dell elaborazione dei dati personali, presenti negli archivi cartacei o informatici della Banca, in dipendenza delle competenze delle unità di base alle quali essi sono assegnati, nell ambito del ruolo di appartenenza e in relazione alle specifiche mansioni e ai compiti agli stessi attribuiti. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all art. 7 della citata legge - fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti della Banca d Italia (Servizio Organizzazione), via Nazionale n. 9, 0084 ROMA, titolare del trattamento, ovvero del Capo del Servizio Elaborazioni e infrastrutture della Banca d Italia, responsabile del trattamento dei dati. 4 di 4

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