Fiscal news La circolare di aggiornamento professionale
|
|
- Artemisia Viviani
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Fiscal news La circolare di aggiornamento professionale N Operazioni di cartolarizzazione ed esenzione IVA del servicing Categoria: IVA Sottocategoria: Varie A cura di Marco Bargagli Nel presente intervento sarà analizzato il trattamento tributario, ai fini IVA, delle commissioni attive percepite in relazione alle prestazioni di servizio svolte a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Sullo specifico tema l Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione n. 106/E del 17 novembre 2016, ha avuto modo di affermare che i servizi prestati dalla banca originator, che cede il credito nell ambito delle predette operazioni di cartolarizzazione, godono del regime di esenzione IVA ex articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto sono considerati servizi di gestione dei crediti resi da parte del soggetto concedente. Nel presente articolo, saranno quindi illustrati i profili giuridici delle operazioni di cartolarizzazione ed i correlati riverberi fiscali, anche alla luce della prassi e della giurisprudenza comunitaria di riferimento. PREMESSA La cartolarizzazione è un operazione di natura finanziaria con la quale una società, detta originator, cede ad una società veicolo (c.d. Special Purpose Vehicle, denominata SPV) un portafoglio di crediti, con contestuale versamento di un determinato corrispettivo concordato dai contraenti. A fronte delle attività finanziarie cedute, la SPV emette a sua volta titoli obbligazionari che vengono collocati sui mercati nazionali o internazionali, per reperire le risorse utili a finanziare l acquisto dei crediti. 1
2 Legge 30 aprile 1999, n. 130 (stralcio) La Legge n. 130/1999 reca le disposizioni in tema di cartolarizzazione e si applica alle operazioni realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.. omissis.. Schematizziamo, di seguito, l operazione di cartolarizzazione. Cessione di crediti Originator SPV Versamento Risorse finanziarie Emissione e collocamento titoli sul mercato Sottoscrizione SOTTOSCRITTORI LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLA CARTOLARIZZA- ZIONE Una volta effettuata la cartolarizzazione si rende immediatamente necessario gestire i crediti acquistati dalla SPV in quanto la stessa si presenta come una scatola vuota. Infatti, per sua natura, la SPV è una società veicolo che non dispone di personale e di un adeguata struttura organizzativa. Di conseguenza, nella prassi commerciale, la SPV stipula con un soggetto terzo (c.d. servicer) un contratto con il quale viene previsto lo svolgimento di un attività di servicing che si concretizza nella gestione dei crediti oggetto di cartolarizzazione. Solitamente, il contratto di servizi viene stipulato con lo stesso originator considerato che quest ultimo conosce bene la natura e le caratteristiche dei crediti ceduti, disponendo di tutti i mezzi tecnici necessari per un adeguata gestione degli stessi (in termini di risorse umane e materiali). 2
3 In base alle singole disposizioni contrattuali stipulate, al servicer vengono affidate normalmente funzioni di garanzia e lo svolgimento di prestazioni amministrative e contabili così riassumibili: - verificare che le operazioni poste in essere siano conformi alla legge ed al prospetto informativo, riferendo periodicamente all Autorità di vigilanza (Banca d Italia); - riscuotere i crediti ceduti effettuando tutti i servizi di cassa e di pagamento; - promuovere anche eventuali azioni finalizzate al recupero dei crediti insoluti, svolgendo un autonoma prestazione di servizio, distinta rispetto a quella di mera gestione all incasso degli stessi. FUNZIONI SERVICER verificare che le operazioni poste in essere siano conformi alla legge ed al prospetto informativo riferendo periodicamente all Autorità di vigilanza (Banca d Italia); riscuotere i crediti ceduti effettuando tutti i servizi di cassa e di pagamento; promuovere anche eventuali azioni finalizzate al recupero dei crediti insoluti svolgendo un autonoma prestazione di servizio, distinta rispetto a quella di mera gestione all incasso degli stessi. Le attività svolte dal servicer a titolo esemplificativo in precedenza illustrate vengono remunerate con una commissione calcolata sull ammontare residuo dei crediti amministrati, calcolata alla scadenza di un determinato periodo di riferimento. 3
4 Ciò detto, occorre adesso analizzare il corretto trattamento fiscale ai fini IVA delle commissioni percepite da parte del servicer e, in particolare, se alle prestazioni di servizio svolte spetti il naturale regime di esenzione IVA previsto per le operazioni di finanziamento ossia, di contro, alcune delle operazioni poste in essere siano imponibili ai fini IVA. In merito, si evidenzia che: alle commissioni di servicing relative alla mera gestione amministrativa e contabile dei crediti, che vengono corrisposte a fronte dei servizi di incasso e pagamento dei crediti stessi, può essere indubbiamente applicata l esenzione IVA, anche considerato il grado di responsabilità del servicer nelle procedure di esecuzione delle operazioni di cartolarizzazione (cfr. Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 283/E dell 11 dicembre 2009); le altre prestazioni contrattualmente previste, aggiuntive rispetto a quelle di mero incasso e pagamento sono, in linea di principio, soggette ad IVA. La normativa sostanziale di riferimento (art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), in linea con le indicazioni riportate nella Direttiva Comunitaria n. 2006/112/CE (art. 135, par. 1, lett. b. e d.), considera esenti IVA non solo le operazioni di finanziamento, ma anche le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti, nonché le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali. Di contro, per le attività di recupero crediti la Corte di Giustizia europea (cfr. sentenza del 26 giugno 2003 causa C-305/01) ha chiarito che la nozione di recupero crediti indica le operazioni poste in essere al fine di ottenere un pagamento di un debito in denaro che, come tali, sono di tipo completamente diverso da quelle per le quali è prevista l esenzione (operazioni di finanziamento). Sullo stesso solco interpretativo, l Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione n. 130 del 6 giugno 2007) ha ritenuto che i servizi di amministrazione (es. gestione e incasso dei crediti, i servizi di cassa e pagamento) e di gestione dei procedimenti (es. gestione, amministrazione e coordinamento dei procedimenti giudiziali e/o delle procedure concorsuali) sono imponibili IVA. 4
5 Successivamente, sempre la Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza del 28 ottobre 2010 causa C-175/09) ha espresso ulteriori autorevoli chiarimenti circa una fattispecie considerata assimilabile ad un attività di recupero crediti, rappresentata in un servizio di raccolta e di gestione dei pagamenti per conto dei clienti da parte di un prestatore di servizi. Sullo specifico punto, i giudici europei hanno chiarito che non rientra nel regime di esenzione IVA una prestazione di servizi la cui finalità è quella di far conseguire ai clienti (nel caso di specie dentisti), i pagamenti delle somme di denaro ad essi dovuti dai loro pazienti realizzandosi, di fatto, un attività assimilabile al recupero dei crediti. In buona sostanza, la Corte di Giustizia ha ritenuto che quando il prestatore del servizio libera i propri clienti da compiti che, senza il suo intervento, questi ultimi, in qualità di creditori, dovrebbero effettuare da soli, di fatto svolge un attività di recupero crediti, che risulta essere esclusa dal regime di esenzione IVA. Inoltre, la stessa Corte ha precisato che, ai fini della qualificazione di un servizio quale recupero crediti, non rileva il fatto che esso sia fornito al momento della scadenza dei crediti in questione. Ciò in quanto la formulazione della norma comunitaria riguarda il recupero dei crediti di qualsivoglia natura, senza restringere il suo campo di applicazione a crediti che non erano soddisfatti al momento della loro scadenza. Riassumiamo, di seguito, le regole di tassazione IVA delle operazioni strumentali alla gestione dei crediti oggetto di cartolarizzazione: Operazione Regole IVA Gestione amministrativa dei crediti: le commissioni vengono corrisposte a fronte dei servizi di incasso e pagamento dei crediti stessi Operazione esente IVA Effettuazione di altre attività quali, a titolo esemplificativo: analisi del portafoglio crediti; invio di pratiche al legale; sottoscrizione di accordi transattivi; insinuazione in procedure concorsuali, connesse a crediti in sofferenza e oggettivamente riconducibili nella nozione di recupero crediti. Operazioni imponibili IVA 5
6 Il recente parere dell Agenzia Un contribuente ha presentato istanza di interpello all Agenzia delle Entrate, al fine di avere chiarimenti circa il corretto regime IVA applicabile ai servizi di servicing prestati dalla banca originator nell ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Il soggetto istante ha evidenziato come il prevalente orientamento del peculiare settore ha da sempre considerato i servizi di servicing relativi ai crediti in bonis alla stregua di operazioni esenti IVA ritenendo, invece, imponibili quelli relativi ai crediti in sofferenza in quanto, come illustrato in precedenza, gli stessi sono assimilabili ad operazioni di recupero crediti. Tuttavia, ad avviso dell istante l attività svolta dal servicer non può essere assimilata a quella di recupero crediti, essendo per sua natura più complessa ed articolata e, come tale, rientrerebbe nel novero delle operazioni esenti IVA (articolo 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972). Preso atto delle argomentazioni espresse da parte del contribuente, l Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - con la recente Risoluzione n. 106/E del 17 novembre 2016 ha, in via preliminare, osservato che per alcune tipologie di servizi finanziari è espressamente previsto il regime di esenzione IVA. Infatti, l articolo 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l esenzione da IVA per alcuni servizi finanziari tra cui: le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l assunzione di impegni di natura finanziaria, l assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero crediti [ ]. Tale norma trae origine dall analoga fattispecie di esenzione prevista dall art. 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della Direttiva 2006/112/CE ed il relativo ambito di applicazione deve essere individuato tenendo conto delle pronunce espresse nella specifica materia da parte della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95; sentenza 13 dicembre 2001, causa C- 235/00; sentenza 28 luglio 2011, causa C ). 6
7 In particolare, la Corte ha sancito la regola generale relativa all assoggettamento ad IVA di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all interno di ogni Stato membro da parte di un soggetto passivo. Quindi, l esenzione IVA è considerata un eccezione rispetto alla regola generale e, come ogni disposizione che prevede una deroga rispetto ad un obbligo/onere fiscale, deve essere interpretata restrittivamente. Schematizziamo, di seguito, le regole generali di tassazione IVA. Cessioni di beni Prestazioni di servizio Regola generale OPERAZIONI IMPONIBILI IVA Cessioni di beni Prestazioni di servizio Eccezione da valutare attentamente ed in modo restrittivo ESENZIONE IVA SERVIZI FINANZIARI Con particolare riferimento ai servizi di carattere finanziario, l Agenzia delle Entrate richiama nuovamente l orientamento espresso da parte della Corte di Giustizia Europea la quale ha chiarito che l esenzione prevista per detti servizi è di carattere oggettivo, in quanto si applica a prescindere dal soggetto che li pone in essere, ovvero che ne è beneficiario, nonché indipendentemente dalle modalità tecniche con cui i servizi in parola sono realizzati (ossia con modalità elettroniche, automatiche o manuali). Per quanto riguarda la nozione di recupero crediti, i principi espressi dai Giudici comunitari nella sentenza 28 ottobre 2010, C-175/09, possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la nozione di recupero crediti ai sensi della normativa comunitaria [ex art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva] indica le operazioni finanziarie volte ad ottenere il pagamento di un debito in denaro; 7
8 la nozione di recupero crediti prevista dalla normativa comunitaria riguarda il recupero di crediti di qualsivoglia natura, senza restringere il suo campo di applicazione a crediti che non erano soddisfatti al momento della loro scadenza; non assume rilevanza, ai fini della classificazione di un attività come recupero crediti, la circostanza che tale attività non preveda l applicazione di misure coercitive volte al pagamento effettivo dei debiti. Al fine di individuare il regime IVA applicabile alla fattispecie concreta rappresentata nell istanza di interpello, il ruolo del soggetto originator e l attività di servicing svolta dallo stesso nell ambito delle operazioni di cartolarizzazione vanno esaminati, a parere dell Agenzia delle Entrate, alla luce dei principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza comunitaria. In particolare, l attività di servicing svolta dal soggetto originator risulta, per espressa disposizione normativa [ex art. 2 - comma 3 - lett. c), della Legge n. 130 del 1999], necessaria e strumentale alle operazioni di cartolarizzazione. Inoltre, la stessa attività di gestione si concretizza anche nell addebito sul conto corrente del debitore ceduto delle somme dovute e, successivamente all incasso, nell accredito delle medesime somme alla SPV, titolare giuridico del portafoglio di crediti acquisito ai sensi della predetta Legge n. 130 del Tali servizi comportano, quindi, un effetto dispositivo nella sfera giuridica ed economica dei soggetti coinvolti nell operazione, tipico delle operazioni di pagamento esenti da IVA ai sensi dell art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del In buona sostanza, nonostante l attività del servicer (c.d. soggetto originator) - fornita in relazione ai crediti in bonis (ossia quelli contraddistinti dal pagamento spontaneo da parte del debitore ceduto) sia finalizzata all incasso dei crediti ceduti ed al successivo accredito dei relativi importi alla SPV, i servizi di addebito e di accredito (c.d. servizi di pagamento) costituiscono solo un segmento limitato dell attività più complessa affidata al servicer che ha concesso i crediti oggetto di cessione, funzionale all adempimento (spontaneo) del debitore ceduto. 8
9 Proprio in virtù di tale natura complessa, l Agenzia ha ritenuto che l attività svolta da parte dell originator che agisce in qualità di servicer, espressamente prevista dalla legge, possa essere ricondotta nel più ampio perimetro dell attività di gestione di crediti da parte dei concedenti, come tale esente da IVA ai sensi dell art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del Sul punto, l Agenzia ha precisato che: per quanto riguarda il profilo oggettivo della fattispecie di esenzione, nella nozione di gestione di crediti per la definizione della quale non sussiste alcun orientamento specifico della Corte di Giustizia UE possono essere compresi i servizi di riscossione dei crediti ceduti, i servizi di cassa e di pagamento e, in generale, tutta l attività funzionale a detti servizi che l originator è tenuto a svolgere, in qualità di servicer, nei confronti della SPV; sotto il profilo soggettivo, nei casi in cui il servicer coincida con la banca che ha concesso i crediti oggetto di cessione (originator), viene rispettata la disposizione normativa che fa specifico riferimento all attività di gestione effettuata dai soggetti concedenti. Infatti, tale locuzione viene ritenuta riferibile al soggetto concedente (che nel caso esaminato è la banca), alla quale sin dall inizio può imputarsi la posizione creditoria, avendo la stessa originariamente concesso il credito ceduto alla SPV. In conclusione, limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione, per cui ricorrano le condizioni di cui alla Legge n. 130 del 1999, l Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i correlati servizi di servicing resi dal soggetto concedente il credito (c.d. originator) possano fruire del regime di esenzione in quanto considerati come servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti, ai sensi dell art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del Infatti, i servizi di riscossione dei crediti ceduti, i servizi di cassa e di pagamento e, in generale, tutta l attività funzionale a detti servizi che l originator è tenuto a svolgere, in qualità di servicer, nei confronti della SPV, sono strettamente connessi con le operazioni di cartolarizzazione e, come tali, sono esenti IVA. 9
10 In merito, si ricorda che la normativa sostanziale di riferimento - sia a livello domestico che europeo - considera esenti IVA non solo le operazioni di finanziamento, ma anche le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti. Di contro, qualora il servicer renda altre prestazioni di servizi, diverse rispetto alle operazioni proprie rese da parte del servicing dovrà essere individuato, caso per caso, il correlato regime IVA applicabile. - Riproduzione riservata - 10
RISOLUZIONE N.106/E DEL 17/11/2016 ROMA, 17/11/2016
RISOLUZIONE N.106/E DEL 17/11/2016 Agenzia delle entrate Direzione Centrale Normativa Risoluzione n. 106/E ROMA, 17/11/2016 OGGETTO: Consulenza giuridica Regime IVA dei servizi di servicing forniti dalla
DettagliL IVA SUI SERVIZI DI SERVICING NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
Focus on L IVA SUI SERVIZI DI SERVICING NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE Giugno 2017 www.lascalaw.com www.iusletter.com Milano Roma Torino Bologna Firenze Venezia Vicenza Padova Ancona
DettagliSERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT. Trattamento dei contributi pubblici alla luce della circolare
SERATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT Trattamento dei contributi pubblici alla luce della circolare dell'agenzia delle Entrate n.20/e dell'11 maggio 2015 Torino, 22 giugno
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Trattamento fiscale del patrimonio separato delle società costituite per la cartolarizzazione di crediti.
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 febbraio 03 OGGETTO: Trattamento fiscale del patrimonio separato delle società costituite per la cartolarizzazione di crediti. 2 INDICE
DettagliRISOLUZIONE N. 466/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 466/E Roma, 03 dicembre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 articolo 10 del D.P.R. 633/1972. QUESITO La
DettagliOggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n KJ. Articolo 10 del d.p.r. n. 633 del 1972
RISOLUZIONE N. 120/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. KJ. Articolo 10 del d.p.r. n. 633 del 1972 Con
DettagliRISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003
RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di. IVA- Trattamento tributario applicabile
DettagliRISOLUZIONE N. 87/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 luglio 2006 OGGETTO: istanza di Interpello - Art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.
DettagliRISOLUZIONE N. 61/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 marzo 2009 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Assoggettabilità ad imposta
DettagliREVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE CONDIZIONI PER APPLICAZIONE DEL REVERSE
REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE Come noto, a decorrere dall 1.1.2015, il reverse charge è stato esteso a ulteriori nuove fattispecie nell ambito del settore edile. Tale estensione
DettagliRISOLUZIONE N. 377/E
RISOLUZIONE N. 377/E Direzione Centrale Roma, 2 dicembre 2002 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Rapporto di mandato senza rappresentanza, trattamento ai fini delle imposte dirette.
DettagliLe modifiche dell art 26 del DPR 633/1972
Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972 La formulazione dell art.26 in vigore dal 2/3/1997, come modificato dal D.L. n.669/1996, prevedeva la possibilità di emettere la nota di variazione Iva nel caso
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA- Articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133
Risoluzione n.120/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 agosto 2005 Risoluzione n.120/e OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA- Articolo 6 della legge
DettagliOggetto: Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all associato, nel quadro di un contratto di associazione in partecipazione.
R is oluzione 30 luglio 2002 n. 252/ E, AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all associato, nel quadro di un contratto
DettagliOGGETTO: Istanza d interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000 n.212 FONDAZIONE ALFA
RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 novembre 2006 OGGETTO: Istanza d interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000 n.212 FONDAZIONE ALFA Con l interpello specificato in
DettagliIva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44
Prot. 318/2012 Milano, 29-11-2012 Circolare n. 115/2012 AREA: Circolari, Fiscale Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44 Con la circolare n. 44 del 26/11/2012
DettagliRISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E
RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.
DettagliFiscal News N. 94. Reverse charge: cessione beni con posa in opera. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 94 18.03.2015 Reverse charge: cessione beni con posa in opera Categoria: IVA Sottocategoria: Reverse charge L estensione del Reverse charge nel
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: QUESITO
Divisione Contribuenti Settore coordinamento e programmazione Ufficio adempimenti e sanzioni Risposta n. 157 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 chiarimenti
Dettagli- Art. 32-bis, DL n. 83/ DM Provvedimento Agenzia Entrate
- Art. 32-bis, DL n. 83/2012 - DM 11.10.2012 - Provvedimento Agenzia Entrate 21.11.2012 - Circolari Agenzia Entrate 26.11.2012, n. 44/E e 15.2.2013, n. 1/E Sintesi Per i soggetti che hanno scelto di adottare
DettagliOggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,
DettagliIL NUOVO REGIME IVA PER CASSA ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
INFORMATIVA N. 047 19 FEBBRAIO 2013 IVA IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Art. 32-bis, DL n. 83/2012 DM 11.10.2012 Provvedimento Agenzia Entrate 21.11.2012
DettagliOGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131
DettagliRisposta n. 42. Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 42 OGGETTO: Obbligo di trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate della CU ordinaria.
DettagliRisoluzione N. 120/E
Risoluzione N. 120/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 maggio 2009 OGGETTO: Articolo 26, secondo comma, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 note di variazione. Interpello articolo 11, legge
DettagliRISOLUZIONE N. 36 /E
RISOLUZIONE N. 36 /E Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Roma, 15 marzo 2019 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
DettagliRISOLUZIONE N. 2/E. Roma, 5 gennaio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 2/E Roma, 5 gennaio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212- ALFA S.p.A.- Compensi ai componenti
DettagliRESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di
DettagliRisoluzione N. 21/E. Roma, 16 febbraio 2005
Risoluzione N. 21/E Gzie Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - IVA Contributi erogati nell ambito di convenzioni aventi ad oggetto la costruzione
DettagliRisoluzione n. 108/E
Risoluzione n. 108/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 marzo 2002 Oggetto: Interpello n. 954-42/2002 Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Con istanza di interpello, inoltrata ai
DettagliRISOLUZIONE N.184/E. Roma, Roma,24 settembre 2003
RISOLUZIONE N.184/E Roma, Roma,24 settembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - IVA Erogazione di farmaci, ausili e dispostivi vari. Azienda Unità Sanitaria
DettagliRoma, 10 novembre 2008
RISOLUZIONE N. 428/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono attività regolamentata
DettagliCon l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell articolo 13 del DL n. 269 del 2003, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 109/E Roma, 02 ottobre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. BANCA Alfa S.P.A. Con l'interpello specificato
DettagliRISOLUZIONE N. 131/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di interpello art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione
DettagliCon l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N.255/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,20 giugno 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ALFA GmbH - Interpretazione art.17, sesto comma, lett.a), D.P.R. n. 633/1972 - Reverse-charge
DettagliPREMESSA. Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B
Circolare informativa del 11 marzo 2017 Ai gentili Clienti Loro Sedi Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B Gentile
DettagliRISOLUZIONE N.83 /E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 17 del QUESITO
RISOLUZIONE N.83 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell art. 17, comma 1, lett. a-bis),
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 276 13.09.2016 Attività di Intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale Il trattamento fiscale A cura di Andrea Amantea Categoria:
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 188 15.06.2016 Reverse charge in edilizia: come individuare il giusto trattamento Categoria: Iva Sottocategoria: Reverse charge L art. 17, co.6,
DettagliRISOLUZIONE N 118 /E. Roma, 28 maggio 2007
RISOLUZIONE N 118 /E Roma, 28 maggio 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Concordato fallimentare valore fiscale delle attività
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 29 aprile 2003
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 aprile 2003 Oggetto: Istanza d interpello Credito d imposta per investimenti nelle aree depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000,
DettagliRisoluzione del 01/06/2015 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 56/E
RISOLUZIONE N. 56/E Roma, 1 giugno 2015 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza Giuridica - Imposte indirette applicabili agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti - Art. 32 DPR
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
RISOLUZIONE N. 275/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 regime per i contribuenti minimi legge 24 dicembre
DettagliRoma, 09 novembre 2007
RISOLZIONE 320/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello 2007. Notaio ALFA applicazione del sistema del cd. prezzo-valore ad una permuta immobiliare.
DettagliRISOLUZIONE N. 113 /E
RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo
DettagliRISOLUZIONE N. 104/E
RISOLUZIONE N. 104/E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 IVA Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle
DettagliIva: cessione terreni. Fondamentale il concetto di edificabilità
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 64 28.02.2014 Iva: cessione terreni Fondamentale il concetto di edificabilità Categoria: Iva Sottocategoria: Presupposti d imposta La cessione
DettagliRisoluzione n.344/e. Roma,31 ottobre 2002
Risoluzione n.344/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,31 ottobre 2002 Oggetto: Cessione di rami d azienda rettifica della detrazione ai sensi dell art. 19-bis2 del DPR 26 ottobre 1972, n.
DettagliCIRCOLARE N. 105/E. Roma, 12 dicembre 2001
CIRCOLARE N. 105/E - Roma, 12 dicembre 2001 Oggetto: Disciplina applicabile, ai fini Irpef, ai compensi percepiti per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti prestati da lavoratori
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 440/E OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331. Depositi IVA
DettagliRisposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 157 OGGETTO: Trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi immobiliari esteri Articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015
RISOLUZIONE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Interpello - Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie Applicabilità
DettagliCircolare dell'agenzia delle Entrate n. 105 /E. del 12 dicembre 2001
Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 105 /E del 12 dicembre 2001 OGGETTO: Disciplina applicabile, ai fini Irpef, ai compensi percepiti per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
DettagliRISOLUZIONE N. 121/E
RISOLUZIONE N. 121/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 settembre 2004 Oggetto: Art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall art. 12, comma 2 della legge
DettagliRISOLUZIONE N. 61/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - n / Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana
RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 Luglio 2016 OGGETTO: Consulenza giuridica - n. 954-52/2015 - Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana Con la
DettagliPresupposti di compilazione e periodicità di presentazione INTRASTAT - prima parte
Presupposti di compilazione e periodicità di presentazione INTRASTAT - prima parte di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 10 agosto 2010 un riassunto ragionato delle casistiche e degli adempimenti:
Dettaglia) alla quota di canone corrisposta per il godimento dell immobile; b) alla quota di canone corrisposta a titolo di anticipazione del corrispettivo;
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 74 06.03.2015 Rent to Buy : la tassazione del contratto Imposizione diretta e indiretta nella fase della cessione dell immobile. Categoria: Finanziaria
DettagliOggetto:Istanza di Interpello - Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 gennaio 2006 Oggetto:Istanza di Interpello - Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DettagliCon l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito
RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 12 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - tassazione
DettagliRISOLUZIONE N. 89/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 89/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 maggio 2007 OGGETTO: Verifica fiscale generale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società Alfa S.p.A. Quesito
DettagliPROVVEDIMENTO 29 marzo 2000 Schemi di bilancio delle societa' per la cartolarizzazione dei crediti. (GU n. 78 del )
BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 29 marzo 2000 Schemi di bilancio delle societa' per la cartolarizzazione dei crediti. (GU n. 78 del 3-4-2000) IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA La legge 30 aprile 1999, n.
DettagliRISOLUZIONE N. 80/E. OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
RISOLUZIONE N. 80/E Roma, 4 agosto 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione
DettagliManuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL
Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL Bozza del 15 aggiornamento I N D I C E I N D I C E Avvertenze
DettagliOggetto: Istanza di interpello Artt. 2 e 3 DPR n. 633/1972
RISOLUZIONE 48/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 aprile 2006 Oggetto: Istanza di interpello Artt. 2 e 3 DPR n. 633/1972 La società Alfa Srl ha chiesto, con istanza di interpello presentata
DettagliRISOLUZIONE N.42/E. Oggetto: Istanza di interpello IVA Contributi erogati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
RISOLUZIONE N.42/E Roma,16 marzo 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello IVA Contributi erogati dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
DettagliL ESENZIONE PER I MUTUI EROGATI CON PROVVISTA DELLA CDP ATTIENE AL COMPLESSIVO RAPPORTO DI FINANZIAMENTO
L ESENZIONE PER I MUTUI EROGATI CON PROVVISTA DELLA CDP ATTIENE AL COMPLESSIVO RAPPORTO DI FINANZIAMENTO Con la risoluzione n. 61/E del 2016 l Agenzia delle Entrate precisa che l esenzione dall imposta
DettagliRisoluzione n. 73/E. Roma, 19 aprile 2007
Risoluzione n. 73/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 aprile 2007 Oggetto: Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati e di francobolli da collezione e collezioni di francobolli
DettagliREGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008
REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008 a cura Dott. Antonio Gigliotti Secondo quanto precisato dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 275/E
DettagliRISOLUZIONE N. 69/E. OGGETTO: Istanza di interpello Trasferimento di immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali
RISOLUZIONE N. 69/E Roma, 20 marzo 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Trasferimento di immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali Con l istanza di
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972.
RISOLUZIONE N. 373/E Roma, 14 dicembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972. Con l istanza di interpello
DettagliAttività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.
Direzione Regionale dell'emilia Romagna Ufficio Fiscalità generale Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Prot.21745 del 28 aprile 2005 Riferimenti normativi e di prassi Legge
DettagliAppalto di opere pubbliche: applicazione aliquota agevolata
Appalto di opere pubbliche: applicazione aliquota agevolata Nell ambito dei rapporti di natura consortile l aliquota Iva ridotta, applicabile al rapporto principale di appalto intercorrente tra l ente
DettagliNegato il regime di esenzione IVA ai corsi didattici gestiti da associazione sportiva dilettantistica
Negato il regime di esenzione IVA ai corsi didattici gestiti da associazione sportiva dilettantistica di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 4 novembre 2008 Corsi didattici con iva anche se gestiti
DettagliRoma, 11 novembre 2005
RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 novembre 2005 Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Espropriazione immobiliare Obblighi tributari
DettagliElementi sulla Cartolarizzazione
Elementi sulla Cartolarizzazione Enrico Cestari ecestari@tiscali.it Premessa I mercati finanziari sono sempre più caratterizzati dalla necessità di efficienza. In tale prospettiva lo strumento della cartolarizzazione
DettagliRISOLUZIONE N. 73/E. Oggetto: Istanza di interpello Art. 11, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n Operazioni permutative - Compagnia ZY S.p.A.
RISOLUZIONE N. 73/E Direzione Centrale Roma, 25 marzo 2003 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello Art. 11, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633- Operazioni permutative - Compagnia
DettagliFiscal News N Emissione nota di credito nelle procedure concorsuali. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 211 24.08.2015 Emissione nota di credito nelle procedure concorsuali Categoria: IVA Sottocategoria: Credito L art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in
DettagliLa scelta vincola per un triennio
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 49 13.02.2014 Iva per cassa e Modello Iva 2014 La scelta vincola per un triennio Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione Per l adesione al
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 82 OGGETTO: Assegni per lo svolgimento della leva civica volontaria regionale. Redditi
DettagliLA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale TA n. 59 5 agosto 2014 LA FATTURA SEMPLIFICATA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ABSTRACT A partire dal 2013 la L. 228/2012 ha stabilito che le
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 14 marzo 2005
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 marzo 2005 Oggetto: Istanza di interpello Art. 11, legge 27/7/2000 n. 212. Consiglio Nazionale delle Ricerche-. DPR 26 ottobre 1972,
Dettagli3) Società di Investimento Immobiliare Quotate: Circolare dell Agenzia delle Entrate
Novità fiscali dell'1 febbraio 2008: contribuenti minimi incentivati alla scelta del neo regime; rimborso di ritenute operate in eccesso dal sostituto d imposta Pubblicato il 1 febbraio 2008 Indice: 1)
DettagliRISOLUZIONE N. 355/E
RISOLUZIONE N. 355/E Direzione Centrale Roma, 14 novembre 2002 Normativa e Contenzioso Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.. Applicazione del regime IVA di
DettagliRISOLUZIONE N. 115/E
RISOLUZIONE N. 115/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 agosto 2005 OGGETTO: Provvigioni da contratto di agenzia Periodo d imposta di competenza Articolo 109 del TUIR. Con l interpello
DettagliI chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%
Fiscal Flash La notizia in breve N. 279 06.11.2013 I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% L Agenzia con Circolare n.32/e del 5 novembre 2013 fornisce dei chiarimenti
DettagliResponsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali Nuova disciplina Ulteriori chiarimenti dell Agenzia delle Entrate
rag. MARIO SALVADOR rag. ANTONIO BERGAMO dott. FRANCESCO PADRONE DOCENTE DI ISTITUZIONI DI ECONOMIA PRESSO L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE dott. ANNA MARIA SALVADOR dott. CLAUDIA SALVADOR Portogruaro,
DettagliLiquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa
ART. 32-BIS 1. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Pagina 1 di 6 Prassi delle Leggi d'italia Ministero dell'economia e delle finanze Ris. 5-11-2007 n. 308/E Art. 10, n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla
DettagliRisposta n. 25 QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 25 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Adempimenti
DettagliChiarimenti sul visto di conformità per l istanza di rimborso Iva. Rimborso Iva al cessionario se operazione è riqualificata in cessione d azienda
TORNAS U NEWSLETTER N. 54/2016 del 21 dicembre 2016 AREA TAX CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI Chiarimenti sul visto di conformità per l istanza di rimborso Iva Per soggetti non residenti crediti Iva erogabili
DettagliRISOLUZIONE N. 27/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 7 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
DettagliRoma, 20 Aprile Alle Direzioni Regionali e Provinciali. Agli Uffici dell Agenzia delle entrate
Risoluzione N. 31/E Direzione Centrale Coordinamento Normativo Roma, 20 Aprile 2018 Alle Direzioni Regionali e Provinciali Agli Uffici dell Agenzia delle entrate OGGETTO: Interpello articolo 11, comma
DettagliOGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico
RISOLUZIONE 352/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 dicembre 2007 OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico Con l istanza di interpello di cui all oggetto,
DettagliRISOLUZIONE N. 95/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 95/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 novembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (prezzo valore - articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005,
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
Dettagli