POLITECNICO DI MILANO

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1 Rep. N Prot. n Data 04 novembre 2013 Titolo I Classe 3 UOR AG POLITECNICO DI MILANO IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Legge , n. 168, e successive modifiche e integrazioni; VISTA la Legge , n. 241, e successive modifiche e integrazioni; VISTO il D. L.gs , n. 165, in particolare l art. 7 - comma 6 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni; VISTA la Legge , n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l art. 22 comma 2 lettera b) con cui sono state apportate modificazioni ed integrazioni all art. 7 comma 6 del D. L.gs , n. 165; VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; VISTO il Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano; VISTO il D.D. n. 3894/AG del con cui è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, in attuazione del disposto dell art. 7, commi 6 e 6 bis del D. L.gs , n. 165, e successive modifiche e integrazioni; ACQUISITI i pareri espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 21 e del 29 ottobre 2013, in ordine all approvazione del testo revisionato del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, in attuazione del disposto dell art. 7, commi 6 e 6 bis del D. L.gs , n. 165, e successive modifiche e integrazioni; RAVVISATA la necessità di provvedere all emanazione del Regolamento citato; DECRETA ART Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, in attuazione del disposto dell art. 7, commi 6 e 6 bis del D. L.gs , n. 165, e successive modifiche e integrazioni, emanato con Decreto del Direttore Amministrativo n. 3894/AG del , è ulteriormente modificato secondo il testo che qui si intende integralmente riportato. 2. Le modifiche sono state apportate agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, con introduzione del nuovo art. 12 Rinnovi e proroghe e conseguente scorrimento degli articoli successivi, e 15. Le modifiche sono segnate in grassetto corsivo.

2 Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, in attuazione del disposto dell art. 7, commi 6 e 6 bis del D. L.svo , n. 165, e successive modifiche e integrazioni INDICE Art.1 Ambito di applicazione Art.2 Finalità e strumenti attuativi Art.3 Presupposti l affidamento dell incarico Art.4 Definizioni Art.5 Modalità di individuazione del collaboratore o del soggetto da incaricare Art.6 Soggetti legittimati all avvio della procedura Art.7 Avviso di selezione Art.8 Modalità e criteri di selezione Art.9 Soggetti legittimati alla stipula del contratto Art.10 Pubblicità ed efficacia Art.11 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico Art. 12 Rinnovi e proroghe Art.13 Allegati Art. 14 Controlli Art. 15 Deposito e Archiviazione Art.16 Disposizioni finali e rinvio 2

3 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative da adottare per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, secondo quanto previsto dall art. 7, co. 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n Le presenti disposizioni si applicano a tutte le tipologie di lavoro autonomo. 2. Non sono soggetti all applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter dell art. 7 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, i componenti degli organismi di controllo interno e di valutazione. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero che comportano per la loro stessa natura, una spesa di modica entità paragonabile ad un rimborso spese, quali, a titolo di esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili. 3 Sono altresì escluse dalle valutazioni comparative le prestazioni in cui l abilità o l attività richiesta (in particolare nelle collaborazioni alla ricerca) è di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa per l esiguità di figure professionali presenti. 4. La valutazione delle motivazioni per le quali si ricorre all incarico diretto e le relative responsabilità sono demandate all organo competente in materia di avvio della procedura comparativa. Art. 2 Finalità e strumenti attuativi 1. Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dall art. 7 del presente Regolamento, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscono imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento. 2. L iter procedurale è preordinato: a) alla individuazione delle esigenze e alla puntuale definizione dell oggetto della collaborazione e del profilo dei requisiti culturali e professionali necessari al fine di favorire motivato e preventivo accertamento dell impossibilità di potervi far fronte con risorse interne per inesistenza o giustificata indisponibilità (carenza sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) della figura professionale idonea allo svolgimento dell incarico; b) alla individuazione degli strumenti più adeguati ed efficaci per accertare la migliore coerenza del/dei curricula presentati con le caratteristiche richieste e per selezionare il prestatore d opera con le caratteristiche più idonee allo svolgimento dell incarico. 3. La procedura può consistere nella valutazione dei curriculum vitae e/o nell espletamento di prove teoricopratiche e/o scritte e/o orali volte ad accertare il possesso delle competenze richieste. 4. La scelta della procedura più idonea è effettuata dai soggetti di cui all art. 6, nel rispetto delle modalità definite nel presente Regolamento, in relazione al fabbisogno e al profilo predeterminato. Art. 3 Presupposti per l affidamento dell incarico 1. Gli incarichi sono conferiti nei casi previsti dalla legge e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) corrispondenza dell oggetto della prestazione con le competenze attribuite dall ordinamento al Politecnico di Milano, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e coerenza con le esigenze di funzionalità della Struttura proponente; b) natura temporanea e altamente qualificata della prestazione; c) individuazione e predeterminazione dei criteri di scelta e della procedura più idonea; d) rispetto dei limiti finanziari previsti dalle disposizioni vigenti. 2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che stipula i contratti. 3

4 Art. 4 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende: a) per rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d opera continuativa e coordinata con l organizzazione e i fini del committente, prevalentemente personale, ma non subordinata, e riferita a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per prestazioni altamente qualificate, con esclusione di esigenze ordinarie o prive di specifica competenza; b) per la prestazione episodica che il prestatore svolga in maniera saltuaria e autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente. L esercizio dell attività episodica o di mera esecuzione istantanea deve essere del tutto occasionale. Tale rapporto si risolve in un tempo definito e si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito; c) per procedura di valutazione comparativa l insieme delle operazioni che, dati il profilo e la tipologia dell incarico da affidare, va dall esperimento delle procedure di pubblicità all individuazione dei criteri e delle modalità di selezione più idonee per verificare la miglior coerenza del profilo del prestatore con i requisiti richiesti, alle modalità di comunicazione dell esito e di pubblicità dell incarico. d) per valutazione il processo di attribuzione di valore operato mediante confronto delle competenze possedute dai candidati con il profilo specificamente predeterminato dall amministrazione o dalle sue strutture in sede di analisi del fabbisogno ed individuazione delle competenze necessarie; e) per profilo la specificazione delle competenze professionali e dei titoli culturali richiesti in relazione alle attività previste dall incarico; f) per competenze professionali l insieme degli elementi, ivi compresi i titoli culturali comprovanti la specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta, esperienze, conoscenze e capacità da valutare in relazione al profilo necessario. Art. 5 Modalità di individuazione del collaboratore o del soggetto da incaricare 1. Gli incarichi individuali di cui al precedente art. 1 co.1, ricorrendone i presupposti previsti per legge, sono affidati mediante procedura comparativa, previamente pubblicizzata, che consiste in una valutazione dei titoli culturali e delle competenze possedute nel campo oggetto dell attività, operata da esperti secondo criteri predeterminati in relazione al profilo da selezionare. 2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell attività informatica nonché a supporto dell attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs. 276/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Art. 6 Soggetti legittimati all avvio della procedura 1. Le richieste di attivazione degli incarichi individuali di cui al precedente art. 1 co.1, da prestare presso l Amministrazione di Ateneo, sono inoltrate, unitamente all attestazione di impossibilità a far fronte alle esigenze con il personale in servizio presso la propria struttura, dal Dirigente della Struttura interessata al Dirigente della Struttura competente in materia di gestione delle risorse umane che provvede ad autorizzare l avvio delle procedure. 2. Le richieste di attivazione degli incarichi individuali di cui al precedente art. 1 co.1, da prestare presso le altre Strutture sono inoltrate al Responsabile della Struttura che, acquisito ove previsto, il parere dell organo collegiale competente, procede all avvio della procedura comparativa, dopo aver oggettivamente accertato l impossibilità di utilizzare le risorse disponibili al suo interno. L attivazione della collaborazione da parte delle Strutture la cui spesa va a gravare sul Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO), necessita della preventiva autorizzazione del Dirigente della Struttura competente in materia di gestione delle risorse umane. 3. Il proponente deve indicare: a) i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante; 4

5 b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste; c) gli specifici requisiti culturali e professionali correlati alla prestazione richiesta e attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e/o la maturata esperienza nel settore, necessari per l ammissione alla selezione e per il conferimento dell incarico; d) il luogo dell incarico e le modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione); e) i nominativi dei soggetti esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta che, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, procederanno alla valutazione; f) le motivazioni che giustificano l affidamento a soggetto estraneo all Ateneo; g) la durata del contratto; h) la proposta del compenso complessivo lordo, la spesa complessiva a carico dell Amministrazione. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività, dell eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l utilità conseguita dall amministrazione; i) le modalità di esecuzione della prestazione e di liquidazione del compenso, che di norma avviene, salvo diversa espressa pattuizione, in correlazione alla conclusione di fasi dell attività oggetto dell incarico, al termine della collaborazione; j) il referente o responsabile dei risultati e le forme di verifica dell esatta esecuzione della prestazione. Art. 7 Avviso di selezione 1. La procedura comparativa è disciplinata da apposito avviso per il conferimento dello specifico incarico. 2. L avviso deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 10 giorni, mediante pubblicazione dell avviso all Albo ufficiale del Politecnico, accessibile al pubblico in via telematica, e sul sito internet della Struttura proponente. 3. L avviso di selezione è redatto secondo il fac-simile allegato di cui all art. 13 del presente Regolamento. Art. 8 Modalità e criteri di selezione 1. In relazione alla procedura prescelta la valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con le competenze richieste, è effettuata mediante esame comparativo da almeno due esperti nella materia, delegati dal responsabile della Struttura. L esito della procedura è documentato con verbale, da cui risultino i criteri di selezione e la graduazione della valutazione, da allegare al contratto di collaborazione. 2. L esito della procedura è comunicato al soggetto prescelto per la stipula del contratto di collaborazione. Art. 9 Soggetti legittimati alla stipula del contratto 1. La stipula del contratto di collaborazione è effettuata, ai sensi dell art. 54 del Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dal Direttore Generale. 2. Per i Dipartimenti e i Poli la stipula è effettuata dal Responsabile gestionale nei limiti di spesa allo stesso attribuiti dal Consiglio di amministrazione. 3. I soggetti che procedono alla stipula e/o al conferimento dell incarico in violazione di legge incorrono in responsabilità erariale, come previsto dall art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni. Art. 10 Pubblicità ed efficacia 1. Gli incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma di cui al presente Regolamento e gli incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, devono essere pubblicati sul sito web del Politecnico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell incarico e dell ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. 2. L efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza è subordinata agli obblighi di pubblicazione di cui all art. 15, comma 2 del Decreto Legislativo , n

6 Art. 11 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico 1. Il Dirigente competente o il Responsabile della Struttura, su segnalazione del responsabile del progetto, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico o risultino del tutto insoddisfacenti il Dirigente o Responsabile di Struttura adotteranno le misure previste nel disciplinare stesso. Art. 12 Rinnovi e proroghe 1. Non è ammesso il rinnovo degli incarichi. 2. L eventuale proroga dell incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell incarico. Art. 13 Allegati 1. E allegato al presente Regolamento il fac-simile dell avviso di selezione (allegato 1). 2. Tale allegato può essere modificato con determinazione del Direttore Generale. Art. 14 Controlli 1. Tutti i richiedenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge, nonché l iter procedurale previsto. 2. L Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione tramite audit interno sulle modalità di esercizio delle procedure autonomamente attivate dalle Strutture. Art. 15 Deposito e Archiviazione 1. Tutta la documentazione relativa alle procedure di conferimento di incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è depositata e archiviata presso la Struttura competente sulle risorse umane per l Amministrazione di Ateneo e presso la segreteria del Responsabile gestionale dei Dipartimenti e dei Poli, secondo le rispettive competenze. 2. I Responsabili ne assicurano l accessibilità e la reperibilità. Art. 16 Disposizioni finali e di rinvio 1. Il presente Regolamento, prevedendo l attuazione di disposizioni di legge già vigenti, entra in vigore dalla data di emanazione del provvedimento. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia. IL DIRETTORE GENERALE F.to Ing. Graziano Dragoni 6

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