CITTA DI LAMEZIA TERME

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1 CITTA DI LAMEZIA TERME Provincia di Catanzaro AREA GESTIONE DEL TERRITORIO Settore Pianificazione ed Edilizia Privata Servizio Sportello Unico AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO Settore Sviluppo Economico Servizio Promozione delle Attività Economiche DIRETTIVA TECNICA PER L'ESAME DELLE RICHIESTE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AD USO COMMERCIALE Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 558 del 19 ottobre

2 I N D I C E Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 CAPO I - RIFERIMENTI DI CARATTERE GENERALE Occupazioni con manufatti di piccole dimensioni. Occupazioni con tende e tendoni. Occupazioni per spazi di ristoro annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione. Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi. Passi carrabili e accessi. Superfici dei passi carrabili e accessi. CAPO II - ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI Articolo 7 Oggetto e finalità. Articolo 8 Definizioni. Articolo 9 Composizione. Articolo 10 Ubicazione e dimensioni. Articolo 11 Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors. Articolo 12 Proroga dehors stagionali. Articolo 13 Rinnovo dehors stagionali. Articolo 14 Attività. Articolo 15 Orario. Articolo 16 Revoca e sospensione per esigenze di interesse pubblico. Articolo 17 Danni arrecati. Articolo 18 Manutenzione degli elementi e dell'area occupata. Articolo 19 Sanzioni e misure ripristinatorie. Articolo 20 Sospensione e revoca della concessione. Articolo 21 Pagamento del canone. Articolo 22 Deroghe. Articolo 23 Disposizioni transitorie e finali. CAPO III - ALLESTIMENTO DI CHIOSCHI PARTE PRIMA - PROCEDURE, CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE. Articolo 24 Definizione di chiosco. Articolo 25 Finalità. Articolo 26 Concessione. Articolo 27 Caratteristiche formali e dimensionali. Articolo 28 Criteri di collocazione. PARTE SECONDA - INDICAZIONI PER L'ALLESTIMENTO NEI CENTRI STORICI 2

3 Articolo 29 Premessa. Articolo 30 Scelta della tipologia e dimensioni del chiosco. Articolo 31 Qualità del manufatto. Articolo 32 Indicazioni generali. Articolo 33 Tetto. Articolo 34 Pareti laterali (Sistemi di chiusura). Articolo 35 Superficie di vendita. Articolo 36 Superfici espositive. Articolo 37 Pubblicità. Articolo 38 Appoggio a terra. Articolo 39 Illuminazione. Articolo 40 Materiali e coloriture. PARTE TERZA: INDICAZIONI PER L'ALLESTIMENTO NELLE AREE URBANIZZATE. Articolo 41 Premessa. Articolo 42 Scelta della tipologia e dimensioni del chiosco. Articolo 43 Qualità del manufatto. Articolo 44 Indicazioni generali. Articolo 45 Tetto. Articolo 46 Pareti laterali (Sistemi di chiusura). Articolo 47 Superficie di vendita. Articolo 48 Superfici espositive. Articolo 49 Pubblicità. Articolo 50 Appoggio a terra. Articolo 51 Illuminazione. Articolo 52 Materiali e coloriture. PARTE QUARTA: INDICAZIONI PER L'ALLESTIMENTO NELLE ALTRE AREE. Articolo 53 Premessa. Articolo 54 Scelta della tipologia e dimensioni del chiosco. Articolo 55 Qualità del manufatto. Articolo 56 Indicazioni generali. Articolo 57 Tetto. Articolo 58 Pareti laterali (Sistemi di chiusura). Articolo 59 Superficie di vendita. Articolo 60 Superfici espositive. Articolo 61 Pubblicità. 3

4 Articolo 62 Appoggio a terra. Articolo 63 Illuminazione. Articolo 64 Materiali e coloriture. Allegato A Caratteristiche Tecniche dei Dehors. Allegato B Abaco dei Chioschi Adottabili. CAPO IV INDICAZIONI TECNICHE 4

5 CAPO I - RIFERIMENTI DI CARATTERE GENERALE ARTICOLO 1 - OCCUPAZIONI CON MANUFATTI DI PICCOLE DIMENSIONI 1. La disciplina delle occupazioni su aree pubbliche mediante l installazione di manufatti di piccole dimensioni (chioschi) è regolata, oltre che dal presente disciplinare, anche dalle specifiche disposizioni in materia di commercio a livello nazionale e regionale nonché, a livello comunale, dal Programma Comunale del Settore Commercio al Dettaglio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12 dicembre 2001 e dal Piano Comunale di Localizzazione dei Punti Esclusivi di Vendita di Quotidiani e Periodici, approvato con Deliberazione di Commissione Straordinaria n. 291 del 21 luglio L attività di commercio al dettaglio, o di somministrazione mediante chiosco, è riservata esclusivamente alle seguenti categorie merceologiche: - Punti esclusivi di vendita al dettaglio di quotidiani e periodici (ai sensi del D. Lgs. 170/2001); - Vendita al dettaglio di fiori e piante (ai sensi del D. Lgs. 114/98); - Vendita al dettaglio di prodotti alimentari con somministrazione di alimenti e bevande (D. Lgs 114/98 e L. 287/91). 3. L inserimento dei manufatti di piccole dimensioni (chioschi) ove esercitare le attività di cui al comma 2 dovrà rispettare le disposizioni contenute nella presente Direttiva Tecnica per l esame delle richieste per l occupazione degli spazi ed aree pubbliche ad uso commerciale. 4. Sono fatte salve le tipologie edilizie e le dimensioni dei chioschi in attività, sempre che essi siano mantenuti in decoroso stato di manutenzione ed in condizioni tali da non arrecare danni all incolumità di persone o cose. ARTICOLO 2 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI 1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l Autorizzazione Comunale. 2. Per ragioni di arredo urbano l Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. 3. Tali occupazioni per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza ecc. sono sottoposte all osservanza delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale e del parere della Polizia Municipale. ARTICOLO 3 - OCCUPAZIONI PER SPAZI DI RISTORO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 1. Con esclusivo riferimento ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della Legge 287/91, possono essere richieste occupazioni temporanee di suolo pubblico (dehors), finalizzate a creare spazi di ristoro per la somministrazione ai clienti dei predetti locali. 2. Potranno essere autorizzate le seguenti tipologie di occupazione: occupazione con sedie e tavoli; occupazione con pedane e pavimentazioni; occupazioni con fioriere e altri elementi di delimitazione; 5

6 occupazione con ombrelloni; occupazioni con tende a sbalzo; occupazioni con coperture a capanno; occupazioni con coperture a doppia falda, a doppia capottina, a padiglione; occupazioni con impianti di illuminazione delle aree autorizzate. 3. Le procedure, i criteri e le modalità applicative da osservare per le occupazioni di cui al precedente comma 2 sono riportate nella presente Direttiva Tecnica e negli specifici allegati attuativi che ne costituiscono parte integrante e ai quali si rimanda. ARTICOLO 4 - OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI, INSTALLAZIONI, INGOMBRI O DEPOSITI 1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. 2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso. 3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Direttiva Tecnica salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a tre ore. 4. Le occupazioni per l esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d ufficio. 5. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta. ARTICOLO 5 - PASSI CARRABILI E ACCESSI 1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per passi carrabili e per accessi carrabili o anche soltanto accessi pedonali, limitatamente a cortili e spazi di accesso e di isolamento, garage, autorimesse, depositi, autosaloni, officine e laboratori artigiani. 2. L ottenimento dell autorizzazione per passi carrabili ed accessi è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate al comma 2 dell art. 73 del Regolamento Edilizio Comunale vigente e successive modifiche ed integrazioni e a quanto previsto dal Codice della Strada. 3. Le prescrizioni richiamate al precedente comma sono derogabili nei casi in cui l eventuale apertura della porta carraia non occupi l altrui proprietà. ARTICOLO 6 - SUPERFICI DEI PASSI CARRABILI E ACCESSI 1. La superficie dei passi carrabili e quella degli accessi carrabili, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale soggetta a canone, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". 6

7 CAPO II - ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI ARTICOLO 7 OGGETTO E FINALITÀ 1. La presente Direttiva Tecnica, unitamente con gli altri pertinenti Regolamenti Comunali, disciplina l occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con dehors stagionale e continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell ambiente cittadino e di promozione turistica della Città. ARTICOLO 8 - DEFINIZIONI 1. Per dehors si intende l insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi.. 2. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato Tecnico A alla presente Direttiva, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell arco dell anno solare. 3. Per dehors continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all' Allegato Tecnico A alla presente Direttiva, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE 2. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 8 sono classificati come di seguito indicato: a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche e altri arredi con simili funzionalità; b. elementi complementari di copertura e di riparo, di cui all' Allegato Tecnico A alla presente Direttiva; c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato Tecnico A alla presente Direttiva; d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. 3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal Regolamento COSAP. 4. I vasi ornamentali posti in adiacenza al fili fabbricato dei locali che non recano intralcio alla viabilità sono esenti dal canone di concessione di suolo pubblico (COSAP). 7

8 ARTICOLO 10 UBICAZIONE E DIMENSIONI 1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. 2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune. 3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione deve essere superiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Settore dell Amministrazione Comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico dell Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale. 4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede. 5. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai Settori competenti dell Amministrazione Comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. 7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda. 8. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati. 9. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione. 10. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicienze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime. 8

9 11. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta. 12. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione. ARTICOLO 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS 1. Il titolare di un pubblico esercizio di vendita di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione rilasciata dal SUAP. 2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al precedente comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del SUAP che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 60 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente Direttiva Tecnica e dai relativi Allegati e con le norme e i Regolamenti comunali vigenti. 3. Le domande di cui al comma 2, ad eccezione della concessione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 3 comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: a. Planimetrie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione; b. relazione tecnica; c. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale; d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie; e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico; f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; g. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente; 9

10 h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio; i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività; j. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti; k. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario; l. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione); m. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente articolo 18, comma 6; n. dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'articolo 4 punto La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 12 e 13. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dal SUAP, verrà restituita agli uffici responsabili del procedimento che cureranno l'inoltro al richiedente entro la data di scadenza della concessione. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f) e g) comma 4. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica realizzata in data non anteriore ai 30 giorni precedenti la presentazione, da sottoporre a verifica da parte del Settore competente dell Amministrazione Comunale. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti per la specifica tipologia di occupazione. 5. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 16, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 3 e 4 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore della Città di Lamezia Terme. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'amministrazione Comunale per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo

11 6. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile del SUPA deve darne comunicazione, anche in via informatica, ai Settori dell Amministrazione Comunale competenti in materia di TARSU, COSAP, Arredo Urbano, Viabilità e Traffico, Sviluppo Economico e al Corpo di Polizia Municipale. 7. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico. ARTICOLO 12 PROROGA DI DEHORS STAGIONALE 1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Dirigente del SUAP. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell arco dell anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga. ARTICOLO 13 RINNOVO DEHORS STAGIONALI 1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'articolo In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f), g) ed o) del comma 4 dell'articolo 11. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni. 3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione ai Settori dell Amministrazione Comunale competenti in materia di TARSU, COSAP, Arredo Urbano, Viabilità e Traffico, Sviluppo Economico e al Corpo di Polizia Municipale entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del Settore che non comunichi al Settore procedente il proprio motivato dissenso entro tale termine. Il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della concessione ai Settori dell Amministrazione Comunale competenti in materia di TARSU, COSAP, Arredo Urbano, Viabilità e Traffico, Sviluppo Economico e al Corpo di Polizia Municipale. 4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo. 5. Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'articolo 19, la mancata presentazione delle foto o il mancato visto di conformità. 11

12 ARTICOLO 14 - ATTIVITÀ 1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l area occupata è destinata all attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima. 2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. È vietato l utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone. 3. Nei dehors è vietata l installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. ARTICOLO 15 ORARIO 1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. 2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco. ARTICOLO 16 REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DAI DEHORS 1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso. 2. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi: a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso; b. per l effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l Ente competente all attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. c. I costi saranno a carico del concessionario. 3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi. 4. In caso di revoca il Responsabile del SUAP deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale, al Settore Economico Finanziario e al Settore Sviluppo Economico. 12

13 ARTICOLO 17 DANNI ARRECATI 1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale. 2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Settori dell Amministrazione Comunale competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente. ARTICOLO 18 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA 1. E fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato. 2. Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere manutenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati. 3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti. 4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto. 5. L eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni. 6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 9 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione della presente Direttiva Tecnica, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento. 7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall esterno, pena la revoca della concessione. 8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors. ARTICOLO 19 SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE 1. Per le violazioni alle disposizioni della presente Direttiva Tecnica, sono applicate le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni del Codice della Strada; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi. 13

14 2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. 3. La Polizia Municipale deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Responsabile del SUAP che ne curerà la trasmissione al Settore Economico Finanziario. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il competente Ufficio comunale per il Controllo dell'attività Edilizia emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d ufficio con spese a carico del titolare dell attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l anno successivo. 4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale. 5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. ARTICOLO 20 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo. 2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato; b. a tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza; c. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente; d. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie; e. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione. 3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 9 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 18; b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti; 14

15 c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU si applica quanto riportato nel Regolamento COSAP; d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie; e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2; f. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui all articolo 13 i dehors stagionali. 4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa 5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti. ARTICOLO 21 PAGAMENTO DEL CANONE 1. Il canone relativo all occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP. 3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP. ARTICOLO 22 - DEROGHE 1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del Settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dalla presente Direttiva Tecnica relativamente: a. agli elementi di cui all'articolo 9 comma 1 lettere a), b), c); b. alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche). 2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'ufficio comunale preposto al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti. ARTICOLO 23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi della presente Direttiva Tecnica. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Direttiva Tecnica si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per l occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento Comunale sulla Pubblicità. 3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente Direttiva Tecnica e non ancora definite, sono rilasciate sulla scorta di quanto indicato nella presente Direttiva Tecnica. 15

16 CAPO III - ALLESTIMENTO DI CHIOSCHI PARTE PRIMA: PROCEDURE, CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE ARTICOLO 24 - DEFINIZIONE DI CHIOSCO 1. Per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall Amministrazione Comunale. ARTICOLO 25 - FINALITÀ 1. La presente Direttiva Tecnica definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi ed i criteri di collocazione dei medesimi all'interno del territorio comunale. 2. Le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi specificamente progettati per l esercizio delle seguenti attività al dettaglio: a. vendita esclusiva di quotidiani e periodici (edicole), per come previsto dal vigente Piano Comunale di Localizzazione dei Punti Esclusivi di Vendita di Quotidiani e Periodici della Città di Lamezia Terme; b. vendita di prodotti alimentari con annessa somministrazione di alimenti e bevande (chiosco bar), per come previsto dal vigente Programma per la Disciplina e l Esercizio al Dettaglio della Città di Lamezia Terme; c. vendita di fiori, piante ed affini (chiosco fiori), per come previsto dal vigente Programma per la Disciplina e l Esercizio al Dettaglio della Città di Lamezia Terme. 3. Non sono ammessi, per chi esercita attività di vendita entro chioschi, rilasci di autorizzazioni per categorie merceologiche diverse da quelle di cui al punto precedente che determinerebbero punti vendita diversi dagli unici consentiti (edicole, chioschi bar e chioschi per fiori); è previsto per questi ultimi solo il rilascio di autorizzazioni alla vendita al dettaglio di prodotti affini e complementari rispetto all attività principale di riferimento. ARTICOLO 26 - CONCESSIONE 1. Il titolare di licenza di commercio che intenda collocare un chiosco su suolo pubblico, laddove assentito dall Amministrazione Comunale, dovrà ottenere preventiva concessione dal SUAP, giusto quanto in materia disposto: dalla pertinente normativa edilizia ed urbanistica, dal Programma Comunale del Settore Commercio, dal Piano di Localizzazione dei Punti esclusivi di Vendita di Quotidiani e Periodici, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché dalla presente Direttiva Tecnica. 2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al punto precedente, l'interessato dovrà presentare al SUAP del Comune di Lamezia Terme, formale istanza in bollo, corredata dalla seguente documentazione: 16

17 a) Progetto, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai. Dovranno prodursi planimetrie dell'area (estratto di P.R.G. in scala 1:2.000, estratto catastale aggiornato, Planimetria dell area in scala 1:200 con esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione; b) relazione tecnico-ambientale; c) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito; d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio rilasciato da non più di tre mesi dalla data di richiesta dell'autorizzazione; e) copia dell'autorizzazione amministrativa. 3. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione. ARTICOLO 27 - CARATTERISTICHE FORMALI E DIMENSIONALI 1. Il Comune di Lamezia Terme ha individuato sei tipologie di chiosco, riportati nell Allegato B alla presente Direttiva Tecnica; all interno della gamma delle tipologie disponibili va operata la scelta, in sede progettuale, del manufatto maggiormente idoneo ad essere inserito nello specifico contesto ambientale proposto. 2. La semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali del tipo prescelto non costituisce comunque elemento sufficiente per la concessione della collocazione. 3. I chioschi dovranno essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nella presente Direttiva Tecnica. 4. Non potranno essere approvati elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente (ante incernierate, tende, superfici espositive o volumi tecnici scorrevoli ed estraibili, strutture accessorie per pubblicità, ecc.). 5. Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione. ARTICOLO 28 - CRITERI DI COLLOCAZIONE 1. La collocazione di nuovi chioschi nel territorio di Lamezia Terme deve avvenire nel rispetto delle previsioni del Programma per la Disciplina e l Esercizio al Dettaglio della Città di Lamezia Terme e del Piano Comunale di Localizzazione dei Punti Esclusivi di Vendita di Quotidiani e Periodici, che stabiliscono norme sul numero di impianti, sulla loro ubicazione e sul tipo di attività in essi ammesse. 2. Nella presente Direttiva Tecnica si impartiscono norme di dettaglio per un corretto inserimento del manufatto nell'ambiente, con riferimento ai casi di collocazioni nelle previste nuove localizzazioni ed ai casi di sostituzione dei chioschi attuali. 17

18 3. L inserimento del manufatto nell ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta. 4. All interno delle aree di centro storico, laddove consentito, la collocazione di chioschi non sarà concessa: a) dove la sua presenza precluda in tutto od in parte visuali prospettiche attestate su monumenti o composizioni spaziali di pregio; b) dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione. 5. Con riferimento all intero territorio comunale, l installazione di chioschi dovrà: a) rispettare l edificato presente nell intorno, escludendo in ogni caso la posizione addossata o ancorata alle facciate; b) avvenire nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative del Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non dovrà costituire ostacolo al movimento pedonale e veicolare; c) privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio. 6. I chioschi, da realizzare secondo le tipologie previste nell Allegato B alla presente Direttiva Tecnica, dovranno possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato nei punti precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento. 7. Le disposizioni presenti nella presente Direttiva Tecnica costituiscono regolamentazione per gli interventi ex-novo. 8. I casi di situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale (per collocazione - chioschi addossati ad edifici, chioschi in contrasto con disposizioni entrate in vigore successivamente al rilascio della concessione, ecc. -, per soluzione formale) dovranno essere eliminati. 9. Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione ambientale potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle disposizioni presenti. 10. In questo caso, e specialmente in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con l Amministrazione Comunale sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale. PARTE SECONDA: INDICAZIONI PER L'ALLESTIMENTO NEI CENTRI STORICI ARTICOLO 29 PREMESSA 1. Le presenti indicazioni progettuali forniscono le soluzioni formali che la Città di Lamezia Terme ha adottato per i chioschi nelle aree di insediamento urbano storico, per come delimitate dal vigente strumento urbanistico generale, integrate da disposizioni generali riguardanti gli elementi tecnici di carattere costruttivo. 2. Nelle parti tre e quattro della presente Direttiva Tecnica sono trattate le prescrizioni tecniche inerenti le collocazioni nelle altre aree di ambito urbano. ARTICOLO 30 - SCELTA DELLA TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEL CHIOSCO 18

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