ANSALDO STS S.p.A. Codice di Internal Dealing

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1 ANSALDO STS S.p.A. Codice di Internal Dealing Ultimo aggiornamento: Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017

2 INDICE Premessa:.... pag.2 Sezione I: Disciplina delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione, nonché da persone strettamente associate ad essi. pag. 3 Sezione II: Disciplina delle operazioni effettuate da persone che detengono una partecipazione pari almeno al 10%, da soggetti che controllano la Società, nonché da persone strettamente legate ad essi... pag. 9 Conclusioni:. pag. 12 Allegati. pag. 13 1

3 PREMESSA ANSALDO STS S.p.A. (di seguito la Società ) ha adottato il presente Codice di Internal Dealing ( Codice ) in conformità alle previsioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di internal dealing, ed in particolare le norme previste dal Regolamento (UE) N. 596/2014 ( MAR ), dalle relative disposizioni di attuazione, contenute nei regolamenti europei delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione Europea, nonché dal d.lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ( TUF ) e dalle relative disposizioni di attuazione contenute negli articoli da 152-quinquies.1 e ss. del Regolamento CONSOB n /1999 ( Regolamento Emittenti ). La prima sezione del Codice ( Sezione I ) riguarda la disciplina delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione, nonché da persone strettamente associate ad essi, mentre la seconda sezione ( Sezione II ) è relativa alla disciplina delle operazioni effettuate da persone che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, da soggetti che controllano la Società, nonché da persone strettamente legate ad essi. Infine, la parte finale ( Conclusioni ) si riferisce a disposizioni di comune applicazione. 2

4 SEZIONE I Disciplina delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione, nonché da persone strettamente associate ad essi 1. Definizioni Ai fini della presente Sezione del Codice si intendono per: 1.1 Soggetti Obbligati : a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società; b) il Direttore Generale della Società, ove nominato, gli ulteriori eventuali alti dirigenti che, pur non essendo membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione futura e sulle prospettive della stessa. Tali soggetti saranno individuati nominativamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'amministratore Delegato e dal Direttore Generale della Società, anche disgiuntamente tra essi; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto (come di seguito definito), il quale provvederà prontamente ai sensi dell'art. 5.3 della Sezione I del Codice. 1.2 Persone Strettamente Associate : a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge, ai sensi del diritto nazionale, di un Soggetto Obbligato; b) i figli a carico, ai sensi del diritto nazionale, di un Soggetto Obbligato; c) i parenti di un Soggetto Obbligato che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell operazione in questione; d) le persone giuridiche, società di persone o trust, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da Soggetti Obbligati o da uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllate da detti soggetti, o siano costituite a loro beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detti soggetti. 1.3 Azioni : le azioni emesse dalla Società. 1.4 Strumenti Finanziari Collegati : gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; 3

5 b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; d) strumenti emessi o garantiti dalla Società o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti alle Azioni, le Azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette Azioni. 1.5 Operazioni Rilevanti : tutte le operazioni concernenti le Azioni, strumenti derivati o Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni effettuate, per conto proprio, dai Soggetti Obbligati o dalle Persone Strettamente Associate, direttamente ovvero per interposta persona, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la cessione in garanzia o in prestito o altra garanzia analoga; ad eccezione di una cessione in garanzia effettuata in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che, e fintanto che, tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia; b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto dei Soggetti Obbligati o delle Persone Strettamente Associate, anche quando è esercitata la discrezionalità; c) operazioni effettuate nell ambito di un assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i. il contraente dell assicurazione è il Soggetto Obbligato o la Persona Strettamente Associata; ii. il rischio dell investimento è a carico del contraente; e iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita; d) le operazioni di cui all art. 10, paragrafo 2 del Regolamento 522 (come di seguito definito), di seguito elencate: i. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; ii. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Obbligati in quanto parte della retribuzione loro 4

6 spettante, e la cessione di Azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; iii. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; iv. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; v. l'adesione a un contratto per differenza relativo alle Azioni, ai derivati ed agli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni; vi. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; vii. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; viii. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società compresi i credit default swap; ix. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; x. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in Azioni; xi. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; xii. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR; xiii. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ( FIA ) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR; xiv. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Obbligato o una Persona Strettamente Associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR; xv. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore dei Soggetti Obbligati o delle Persone Strettamente Associate; xvi. l assunzione o la concessione in prestito di Azioni o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari Collegati. 1.6 Regolamento 522 :Regolamento Delegato (UE) N. 2016/ Soggetto Preposto : la funzione General Counsel & Compliance della Società, che è preposta al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti. 5

7 2. Obblighi di notifica dei Soggetti Obbligati e delle Persone Strettamente Associate 2.1 I Soggetti Obbligati e le Persone Strettamente Associate devono notificare le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti da loro effettuate (i) al Soggetto Preposto, tempestivamente e comunque entro le ore 17:00 del secondo giorno lavorativo dalla data dell operazione, onde consentire alla Società, tramite il Soggetto Preposto, di effettuare le comunicazioni al pubblico di cui al successivo articolo 3 entro i termini ivi previsti e (ii) alla Consob entro 3 giorni lavorativi dalla data dell operazione (entrambi definiti il Termine di Notifica ). 2.2 Non sono soggette a notifica le Operazioni Rilevanti che non abbiano raggiunto un importo complessivo di Euro nell arco di un anno civile, nonché le operazioni che rientrino nelle ulteriori ipotesi di esenzioni previste dalla normativa applicabile. La soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti. Una volta che sia stata raggiunta tale soglia di Euro , l obbligo di notifica riguarderà tutte le operazioni successive, a prescindere dal loro importo. 2.3 I Soggetti Obbligati e le Persone Strettamente Associate di cui al precedente paragrafo 2.1 dovranno effettuare le comunicazioni mediante invio del modulo, di cui all'allegato 1 al Codice, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate. Nel caso in cui lo stesso Soggetto Obbligato o Persona Strettamente Associata abbia compiuto più Operazioni Rilevanti, non è richiesta una notifica separata per ciascuna operazione, ma è sufficiente elencare e dettagliare ciascuna di esse nel medesimo modulo, purché venga rispettato il Termine di Notifica per ogni Operazione Rilevante. La notifica al Soggetto Preposto deve avvenire tramite uno dei seguenti mezzi elettronici: - trasmissione a mezzo fax al numero 010/ ; oppure - trasmissione tramite posta elettronica all indirizzo internaldealing@ansaldosts.com. 2.4 Nel caso in cui una notifica debba essere corretta o modificata, il Soggetto Obbligato o la Persona Strettamente Associata dovrà effettuare una nuova notifica, utilizzando sempre il modulo di cui all Allegato 1, contenente l informazione corretta ed indicare nell apposita sezione del modulo che si tratta di una modifica, specificando, altresì, l errore che tale notifica va a correggere. 2.5 La notifica alla Consob da parte dei Soggetti Obbligati e delle Persone Strettamente Associate è effettuata all indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto 6

8 all obbligo di avere la posta elettronica certificata), oppure all indirizzo (se il mittente non è soggetto all obbligo di avere la posta elettronica certificata). Salvo diversa indicazione, nella comunicazione bisognerà specificare come destinatario Ufficio Informazione Mercati e indicare all inizio dell oggetto MAR Internal Dealing. 3. Comunicazioni al pubblico da parte della Società La Società, tramite il Soggetto Preposto, comunica al pubblico tutte le Operazioni Rilevanti notificatele ai sensi del precedente articolo 2.1, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi successivi alla data dell operazione. 4. Divieti e limiti al compimento di Operazioni Rilevanti 4.1. È fatto divieto ai Soggetti Obbligati di compiere Operazioni Rilevanti, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, a decorrere dal trentesimo giorno di calendario precedente (compreso) la data prevista per l annuncio della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria semestrale e delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, fin quando la Società sarà tenuta alla redazione delle stesse, relative al primo e al terzo trimestre d esercizio (il Periodo di Chiusura ). 4.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società, previa richiesta scritta del Soggetto Obbligato, potrà autorizzare eventuali deroghe al divieto di negoziazioni durante il Periodo di Chiusura: a) in base ad una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle Azioni; o b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad Azioni, o ancora operazioni in cui l interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, purché il Soggetto Obbligato sia in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura, ai sensi dell art. 7 del Regolamento 522, paragrafo 1 lettera b). 4.3 Al fine di concedere l autorizzazione di cui al precedente paragrafo 4.2 la Società dovrà tenere conto di quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in casi di urgenza, il 7

9 Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, si riservano la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni Rilevanti in altri periodi dell anno. 4.5 Qualora il Soggetto Obbligato volesse ottenere la deroga di cui al precedente art.4.2, lettera a), dovrà chiedere al Consiglio di Amministrazione della Società l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue Azioni, includendo nella richiesta scritta una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari (la Richiesta di Esenzione ). Il Consiglio di Amministrazione valuterà l eccezionalità delle circostanze poste a fondamento della Richiesta di Esenzione in base a quanto disposto dall art. 8 del Regolamento Accettazione del Codice e trattamento dei dati personali 5.1 Il Soggetto Preposto provvede a consegnare una copia del Codice ai Soggetti Obbligati. 5.2 All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Obbligati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione, redatta secondo il formato di cui all'allegato 3 al Codice, attestante, tra l'altro: i. l'integrale accettazione dei contenuti del Codice; ii. l'impegno a notificare per iscritto copia del presente Codice alle Persone Strettamente Associate, conservando copia della notifica; iii. l impegno ai sensi dell art del codice civile a far sì che le Persone Strettamente Associate adempiano puntualmente agli obblighi posti a loro carico ai sensi del presente Codice; iv. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, ove applicabile. 5.3 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Obbligati e delle Persone Strettamente Associate, i cui nominativi dovranno essergli di volta in volta forniti dai Soggetti Obbligati. 5.4 Il Soggetto Preposto conserva le dichiarazioni di conoscenza ed accettazione rilasciate dai Soggetti Obbligati ai sensi del precedente paragrafo

10 SEZIONE II Disciplina delle operazioni effettuate da persone che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, da soggetti che controllano la Società, nonché da persone strettamente legate ad essi 1. Definizioni Ai fini della presente Sezione del Codice si intendono per: 1.1 Soggetti Rilevanti : chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società. 1.2 Persone Strettamente Legate : a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti; b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a); d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a); e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a). 1.3 Azioni : le azioni emesse dalla Società. 1.4 Strumenti Finanziari Collegati : a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall articolo 1, comma 3, del TUF; d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni. 1.5 Operazioni Rilevanti : tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni, o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni. 1.6 Soggetto Preposto : la funzione General Counsel & Compliance della Società, che è preposta al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti. 9

11 2. Obblighi di notifica dei Soggetti Rilevanti 2.1 I Soggetti Rilevanti devono notificare a Consob, al Soggetto Preposto e al pubblico le informazioni riguardanti le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione ( Termine di Invio ). 2.2 Non sono soggette a notifica le Operazioni Rilevanti che non abbiano raggiunto un importo complessivo di Euro nell arco di un anno civile, nonché le operazioni che rientrino nelle ulteriori ipotesi di esenzioni previste dalla normativa applicabile. Successivamente al raggiungimento di tale soglia, dovranno essere comunicate le operazioni il cui importo complessivo raggiunga nuovamente un controvalore di Euro entro la fine dell anno. La soglia di Euro è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti. 2.3 I Soggetti Rilevanti dovranno effettuare le comunicazioni mediante invio del modulo, di cui all'allegato 2 al Codice, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate. Nel caso in cui lo stesso Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata abbia compiuto più Operazioni Rilevanti, non è richiesta una notifica separata per ciascuna operazione, ma è sufficiente elencare e dettagliare ciascuna di esse nel medesimo modulo, purché venga rispettato il Termine di Invio per ogni Operazione Rilevante. La notifica al Soggetto Preposto deve avvenire tramite uno dei seguenti mezzi elettronici: - trasmissione a mezzo fax al numero 010/ ; oppure - trasmissione a mezzo posta elettronica all indirizzo internaldealing@ansaldosts.com. 2.4 Nel caso in cui una notifica debba essere corretta o modificata, il Soggetto Rilevante dovrà effettuare una nuova notifica contenente l informazione corretta ed indicare nell apposita sezione del modulo che si tratta di una modifica, specificando, altresì, l errore che tale notifica va a correggere. 2.5 Invece, la notifica alla Consob da parte dei Soggetti Rilevanti è effettuata tramite telefax, al numero 06/ , ovvero all indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all obbligo di avere la posta elettronica certificata), oppure all indirizzo protocollo@consob.it (se il mittente non è soggetto all obbligo di avere la posta elettronica certificata), oppure con le altre modalità stabilite da Consob. La notifica al pubblico da parte dei Soggetti Rilevanti è effettuata secondo le modalità indicate nell Allegato 6 del Regolamento Emittenti. 10

12 3. Accordi tra Soggetti Rilevanti e la Società 3.1 La comunicazione al pubblico prevista dall art. 2.1 della presente Sezione può essere effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla Società, a condizione che, previo accordo, i Soggetti Rilevanti inviino le informazioni indicate all art. 2.1 alla Società, nei termini ivi indicati. In tal caso, la Società pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai Soggetti Rilevanti. 3.2 La comunicazione alla Consob prevista dall art. 2.1 può essere effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla Società entro i termini indicati dall art. 3.1 e secondo le modalità stabilite nell Allegato 6 del Regolamento Emittenti. 4. Diffusione del Codice e trattamento dei dati personali 4.1 I Soggetti Rilevanti rendono nota alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice e si impegnano, ai sensi dell art del codice civile, a far sì che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente agli obblighi posti a loro carico ai sensi della presente Sezione del Codice. 4.2 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, i cui nominativi dovranno essergli di volta in volta forniti dai Soggetti Rilevanti. Il trattamento dei relativi dati personali sarà effettuato ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 11

13 CONCLUSIONI 1. Modifiche ed Integrazioni 1.1 II Codice potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione della Società, nonché dall Amministratore Delegato a seguito di modifiche normative o regolamentari incidenti sulla sua predisposizione La procedura descritta dall art. 5 della Sezione I e dall art. 4 della Sezione II del presente Codice dovrà essere osservata anche in caso di modifiche e/o integrazioni del Codice. 2. Entrata in vigore del Codice Il Codice, come originariamente approvato, è in vigore dal 24 marzo Inosservanza del Codice e Sanzioni 3.1 Il presente Codice ha efficacia obbligatoria. 3.2 L inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente Codice da parte dei Soggetti Obbligati che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. 3.3 L inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente Codice da parte dei Soggetti Obbligati che siano dipendenti della Società potrà essere valutata dal Presidente e/o dall'amministratore Delegato quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. Il Presidente e/o l'amministratore Delegato, ovvero gli organi competenti su indicazione del Presidente o dell'amministratore Delegato, potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. 3.4 L'inosservanza degli obblighi prescritti dal Codice da parte di Soggetti Obbligati che siano consulenti o collaboratori della Società potrà essere valutata dal Presidente o dall'amministratore Delegato quale eventuale violazione del vincolo fiduciario o contrattuale. Il Presidente e/o l'amministratore Delegato potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. 3.5 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi su tutti i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal presente Codice per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti in violazione del Codice. 3.6 In caso di violazione degli obblighi di comunicazione posti a carico della Società e dei soggetti destinatari degli obblighi del presente Codice, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente. 12

14 Allegato 1 Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dalle Persone Obbligate e dalle Persone Strettamente Associate. Template for notification and public disclosure of transactions by Obliged Persons discharging managerial responsibilities and by Closely Associated Persons. 1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Nome Name Per le persone fisiche: For natural persons: Name: First name: Cognome: Last name: Per le persone giuridiche: For legal persons: Denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile: Full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable: Per le persone strettamente associate: - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. For persons closely associated: - an indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities; - name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities. 2 Motivo della notifica Reason for the notification a) Posizione / Qualifica Position / Status Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta. For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO. Posizione: Position: 13

15 b) Notifica iniziale / Modifica Initial notification / Amendment Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica. Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending. 3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Nome Nome completo dell entità: Ansaldo STS S.p.A. Name Full name of the entity: b) LEI Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO TCQ7FK0S55N796 Legal Entity Identifier code in accordance with ISO LEI code. 4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted Operazione - 1 Transaction - 1 a) Descrizione dello strumento finanziario, Tipo di strumento Codice di identificazione Description of the Financial instrument, Type of instrument Identification code Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. Indication as to the nature of the instrument: a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument; an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance. AZIONE: ANSALDO STS Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014. CODICE ISIN: IT b) Natura dell operazione Nature of the transaction Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522(1) adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 14

16 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE)n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme. c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s) Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, ) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed. Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014. d) Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo Aggregated information - Aggregated volume - Price I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; sono della stessa natura; sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo. The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions: relate to the same financial instrument or emission allowance; are of the same nature; are executed on the same day; and are executed on the same place of transaction. Volume aggregato: Aggregated volume: Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014. Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i 15

17 volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Price information: In case of a single transaction, the price of the single transaction; In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions. Prezzo: Price(s): Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014. e) Data dell operazione Date of the transaction Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Date of the particular day of execution of the notified transaction. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time. f) Luogo dell operazione Place of trading Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione». Borsa Italiana S.p.A. oppure al di fuori di una sede di negoziazione Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention outside a trading venue. 16

18 Allegato 2 Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l emittente quotato Model for the notification and disclosure to the public of the transactions carried out by anyone holding shares at least equal to 10 percent of the shareholders capital as well as any other party controlling the listed issuer 1 Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l emittente quotato o alla persona strettamente legata Data related to the party holding shares representing at least 10 percent or that controls the listed issuer or the person strictly related therewith a) 1 Nome Full name Per le persone fisiche: For natural persons: Nome: First name(s): Cognome: Surname: Per le persone giuridiche: For legal persons: Denominazione: Company name: 2 Motivo della notifica Reason for the notification a) Motivo della notifica Reason for the notification Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell emittente quotato: Party holding shares representing at least 10 per cent of the listed issuers: Soggetto che controlla l emittente quotato: Party controlling the listed issuer: Soggetto strettamente legato Person closely related Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: 1 Dati relativi al soggetto che effettua l operazione Data related to the party carrying out the transaction [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [For natural persons: first name(s) and surname.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] [For legal persons: full name of the company, including the legal form as required in the registry where it is entered, if relevant.] 17

19 Indicate that the notification concerns a person strictly related with: Per le persone fisiche: For natural persons: Nome: First name(s\): Cognome: Surname: Per le persone giuridiche: For legal persons: Denominazione: Company name: b) 2 Notifica iniziale/modifica Initial notification/ Amendment Notifica iniziale: Initial notification Modifica della precedente notifica Amendment to the previous notification Motivo della modifica: Reason for the notification: 3 Dati relativi all'emittente Issuer s data a) 3 Nome Ansaldo STS S.p.A. Name b) 4 LEI TCQ7FK0S55N796 4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate Transaction data: section to repeat for i) each type of instrument; ii) each type of transaction; iii) each date; and iv) each place the transactions have been carried out a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento AZIONE: ANSALDO STS Description of the financial instrument, 2 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] [Show whether it is an initial notification or an amendment to a previous notification. If it is an amendment, explain the error that is corrected with this notification.] 3 [Nome completo dell'entità.] [Complete name of the entity.] 4 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO ] [Identification code of the legal person in compliance with the LEI code as specified in ISO standard.] 18

20 type of instrument Codice di identificazione Identification code IT b) 5 Natura dell operazione Type of transaction c) 6 Prezzo/i e volume/i Price(s) and volume(s) Prezzo/i Price(s) Volume/i Volume(s) d) 7 Data dell operazione Date of the transaction e) Luogo dell operazione Place of the transaction Nome della sede di negoziazione: Name of the trading centre: Codice di identificazione: Identification code: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: «Outside a trading centre»: 5 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.] [Purchase, sale, subscription or swap.] 6 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.] [If multiple transactions of the same type are carried out on the same day or in the same place, indicate the overall volume in aggregate form and the average weighted price of said transactions]. 7 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] [Date of the day the notified transaction is carried out. Use ISO 8601 format: YYYY-MM-DD; time UTC.] 19

21 Allegato 3 Lettera di accettazione del Soggetto Obbligato Il/la sottoscritto/a, ricoprendo la carica di/in ragione del ruolo organizzativo dallo/a stesso/a ricoperto in Ansaldo STS S.p.A. di e, pertanto, in qualità di Soggetto Obbligato così come definito nella Sezione I del Codice di Internal Dealing ( Codice ) adottato da Ansaldo STS S.p.A., in conformità alle previsioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di internal dealing, ed in particolare le norme previste dal Regolamento (UE) N. 596/2014 ( MAR ), dalle relative disposizioni di attuazione, contenute nei regolamenti europei delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione Europea, nonché dal d.lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ( TUF ) e dalle relative disposizioni di attuazione contenute negli articoli da 152- quinquies e ss. del Regolamento CONSOB n /1999 ( Regolamento Emittenti ), avendo ricevuto copia del Codice in data, così come previsto dall art. 5.1 della Sezione I del Codice, con la presente, in ottemperanza a quanto previsto all art. 5.2 del Codice DICHIARA: i. di accettare integralmente i contenuti del Codice; ii. di impegnarsi a notificare copia del Codice alle Persone Strettamente Associate così come definite all art. 1.2 della Sezione I del Codice stesso, conservando copia della notifica. A tal riguardo, al fine di consentire al Soggetto Preposto di cui all art. 1.6 del Codice di redigere e aggiornare l elenco nominativo di cui all art. 5.3 del Codice, dichiara altresì che le Persone Strettamente Associate allo stesso sono: Il dichiarante si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto ogni variazione che dovesse intervenire all elenco delle Persone a lui Strettamente Associate sopra riportato; iii. di impegnarsi ai sensi dell art del codice civile a far sì che le Persone Strettamente Associate adempiano puntualmente agli obblighi posti a loro carico ai sensi del presente Codice. 20

22 Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali., lì 21

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