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1 & PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. MARCO BOIDI Dott. MICHELA BOIDI Dott. FEDERICO DANNA Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. ALESSANDRA VASCONI Of counsel Dott. LUCA GAUDINO Dott. WALTER VILARDI TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel r.a. Fax C.F. e P.IVA: sito: info@studioboidi.it Torino, lì 14 dicembre 2017 CIRCOLARE N. 14/2017 OGGETTO: Detrazione IVA PREMESSA Il DL n. 50 (c.d. manovra correttiva ) è stato convertito nella L n. 96, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. Il DL 50/2017 è entrato in vigore il , mentre la L. 96/2017 è entrata in vigore il Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito ci si occuperà delle novità in materia di detrazione IVA e di registrazione delle fatture di acquisto contenute nel DL 50/2017 convertito. 2 NOVITÀ Viene ridotto notevolmente il termine per: - l esercizio del diritto alla detrazione dell IVA; - la registrazione delle fatture d acquisto e delle bollette doganali d importazione. Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72): - sorge nel momento in cui l imposta diviene esigibile; S Y N E R G I A C O N S U L T I N G G R O U P A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E Milano Via Copernico, 38 info@synergiaconsulting.it STUDIO BERNARDI & ASSOCIATI Milano STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO ASSOCIATI Napoli STUDIO GAROZZO Catania STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO SERANTONI E ASSOCIATI Bologna
2 - può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Il nuovo termine per l esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione). A titolo esemplificativo, l IVA assolta su un acquisto effettuato il potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d imposta, ossia entro il (e non più entro il ). In merito alla illustrata riduzione dei termini, Assonime, con la circolare n. 18 del 25/07/2017, ha già avuto modo di rilevare che, ad avviso della Corte di giustizia, la previsione di un termine di decadenza per l esercizio del diritto alla detrazione può essere considerato incompatibile con la disciplina comunitaria, se tale termine rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l esercizio del diritto a detrazione, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di neutralità dell imposta. Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l esercizio del diritto alla detrazione dell IVA. Per effetto delle modifiche, l annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull apposito registro deve avvenire: - anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta; - in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Le modifiche apportate dall art. 2 del decreto-legge n. 50 del 2017 esplicano effetti anche sui termini di esercizio della detrazione in relazione alle note di variazione in diminuzione emesse ai sensi dell art. 26, comma 2, del DPR 633/72. Tale disposizione prevede, infatti, che, nelle ipotesi ivi considerate, il cedente o il prestatore ha diritto a detrarre l imposta corrispondente alla variazione ai
3 sensi dell art. 19, registrandola a norma dell art. 25 dello stesso d.p.r. Ne consegue che, per le note emesse dal 24 aprile 2017, la detrazione può essere operata non più, come in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto. Regole operative Si ipotizzi che un impresa effettui un acquisto e riceva la relativa fattura nei primi mesi del In tale ipotesi, potrebbe porsi il problema delle modalità di annotazione del documento (che dovrebbe essere imputato all anno precedente) e di detrazione della relativa imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 30 aprile A livello operativo, se la fattura passiva perviene entro il termine per effettuare la liquidazione relativa all ultimo periodo dell anno precedente (16 gennaio, per i contribuenti mensili ; 16 marzo, per i trimestrali per opzione) dovrebbe essere sufficiente computare la maggiore imposta a credito in tale liquidazione. Diversamente, se il documento è ricevuto tra l ultima liquidazione relativa all anno precedente e il termine per l esercizio della detrazione (30 aprile), le soluzioni praticabili, secondo autorevole dottrina, potrebbero essere: - l annotazione delle fatture nel registro IVA acquisti del 2017, con conseguente riapertura dell ultima liquidazione periodica del 2017 (plausibilmente senza l applicazione delle sanzioni, anche se in merito sarebbe necessario uno specifico chiarimento dell Agenzia delle Entrate); quindi, l imposta a credito dell acquisto effettuato verrebbe riportata nel quadro VH della dichiarazione relativa al 2017, oltre che nel quadro VF ai fini della detrazione; - l annotazione delle fatture passive nel registro IVA acquisti del 2018, costituendo un apposito sezionale a tal fine; per poter esercitare il diritto alla detrazione, potrebbe quindi risultare sufficiente la semplice esposizione dell imposta a credito nel quadro VF della dichiarazione relativa al 2017, senza che essa sia computata nella liquidazione dell ultimo periodo dell anno precedente. Assonime, con la già citata circolare n. 18, ha tuttavia evidenziato che, in base al nuovo art. 25, sarebbe possibile esercitare il diritto alla detrazione anche successivamente alla dichiarazione annuale relativa all anno in cui l imposta diventa esigibile, purché la fattura sia stata effettivamente
4 ricevuta dopo aprile Si riporta di seguito un estratto della citata circolare che analizza tale tesi Oltre ad intervenire, come detto, sul termine per esercitare la detrazione, l art. 2, comma 2, del decreto-legge in commento ha modificato anche l art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 633 del 1972, riducendo il termine di registrazione degli acquisti: in base alle cennate modifiche, infatti, le fatture di acquisto devono ora essere annotate nell apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Anteriormente alle modifiche in esame, era stabilito che l annotazione avvenisse al più tardi nella dichiarazione annuale in cui era esercitato il diritto alla detrazione e quindi tale annotazione poteva essere eseguita entro il termine, previsto dall art. 19, comma 1, e cioè con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto. E da notare che la formulazione della norma vigente potrebbe dar adito a problemi, specie per quanto concerne le fatture emesse a cavallo d anno, in quanto collega la registrazione delle fatture all anno in cui sono ricevute. Si pensi, ad esempio, a fatture relative ad operazioni effettuate nel 2017, emesse a dicembre 2017 ma ricevute nel maggio del 2018: in base al nuovo testo dell art. 25 esse devono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al anno in cui sono state ricevute - cioè entro aprile In questo caso, l esercizio della detrazione nel 2018 contrasterebbe con il principio fissato dal comma 1 dell art. 19, in base al quale la detrazione deve esercitarsi nel periodo d imposta in cui si verifica l esigibilità: da ciò potrebbe desumersi la perdita del diritto alla detrazione. Tale interpretazione, però, oltre ad essere illogica, contrasterebbe anche con l orientamento espresso dalla Corte di giustizia cui prima si è fatto cenno, secondo cui, per operare la detrazione, non può essere stabilito un termine che renda di fatto impossibile o eccessivamente gravoso l esercizio di tale diritto. Di conseguenza, sembra potersi ritenere, atteso il tenore letterale del nuovo art. 25 del d.p.r. n secondo cui le fatture relative agli acquisti devono essere registrate comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno che, nell ipotesi anzidetta, la detrazione relativa a fatture emesse nel 2017 e ricevute nel maggio 2018 possa essere esercitata entro aprile 2019, termine di trasmissione della dichiarazione annuale relativa al 2018.
5 Appare chiaro come l argomento sia al momento molto controverso e che, in assenza di alcuna precisazione da parte dell Agenzia delle Entrate, non sia possibile stabilire quale sia il comportamento più corretto da tenere. Decorrenza Le novità sopra descritte sono entrate in vigore il e si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall Ne consegue che alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016) sono ancora applicabili i termini più ampi, previsti anteriormente alle modifiche apportate dal DL 50/2017, per la registrazione e l esercizio del diritto alla detrazione dell IVA assolta. Restiamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e Vi porgiamo con l occasione i migliori saluti. STUDIO BOIDI & PARTNERS. Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo
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