DECRETI PRESIDENZIALI

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1 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio Scioglimento del consiglio comunale di Riardo e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Riardo (Caserta); Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 marzo 2017, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Riardo (Caserta), è sciolto. Art. 2. La dott.ssa Stella Fracassi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 15 maggio 2017 MATTARELLA M INNITI, Ministro dell interno disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 aprile 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riardo (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fracassi, in servizio presso il Ministero dell interno, in posizione di disponibilità, decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art A03612 Roma, 28 aprile 2017 Il Ministro dell interno: MINNITI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio Scioglimento del consiglio comunale di Fiuggi e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Fiuggi (Frosinone); Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Al Presidente della Repubblica A LLEGATO Il consiglio comunale di Riardo (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Nicola D Ovidio. Il citato amministratore, in data 20 marzo 2017, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. Configuratasi l ipotesi dissolutoria disciplinata dall art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone) è sciolto. Art. 2. Il dott. Francesco Tarricone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari.

2 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 15 maggio 2017 MATTARELLA M INNITI, Ministro dell interno Al Presidente della Repubblica A LLEGATO Nel consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell ente in data 3 aprile Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all uopo delegati con atti autenticati, hanno determinato l ipotesi dissolutoria dell organo elettivo disciplinata dall art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 7 aprile 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Tarricone, in posizione di disponibilità ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 12, comma 2 -bis. Roma, 28 aprile A03613 Il Ministro dell interno: MINNITI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 11 gennaio Delega di attribuzioni del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, per taluni atti di competenza dell Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sig.ra Barbara DEGANI. IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito il Ministero dell ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministr» e, in particolare, l art. 10; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 232 del 6 ottobre 2014; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2016, con il quale il dott. Gian Luca Galletti è stato nominato Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2017, con il quale la sig.ra Barbara Degani è stata nominata sottosegretario di Stato al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ritenuta l opportunità di delegare al sottosegretario di Stato, sig.ra Barbara Degani, talune delle competenze spettanti al Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art Al sottosegretario di Stato, sig.ra Barbara Degani, sono delegate, nel rispetto dell indirizzo politico del Ministro, le seguenti attribuzioni: seguire, nei casi in cui il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, i lavori parlamentari, con particolare riguardo ai lavori presso il Senato della Repubblica; rispondere alle interrogazioni e interpellanze, per le materie delegate e per altre di volta in volta indicate dal Ministro, ed intervenire presso le Camere e le relative

3 Commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente; seguire le attività della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, salvo che il Ministro non ritenga di parteciparvi personalmente; seguire le attività preparatorie per il Comitato interministeriale per la programmazione economica, salvo che il Ministro non ritenga di parteciparvi personalmente; seguire le iniziative del Ministero e del Parlamento in materia di semplificazioni amministrative, per quanto di competenza del Ministro; coordinare le misure agroambientali, dello sviluppo rurale e delle attività connesse alla riforma della Politica agricola comunitaria relativamente alle competenze del Ministro in materia di fasi ascendenti delle politiche comunitarie e affari internazionali; coordinare le attività del Ministero in materia di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità anche nel settore del turismo, ivi comprese le attività svolte in campo scolastico in collaborazione con il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca; seguire i rapporti delle Agenzie per la protezione dell ambiente con l Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Art Restano riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di particolare rilevanza politico-istituzionale riguardanti gli indirizzi generali del Governo, ivi compresi l approvazione dei programmi di attività dei dirigenti generali e l assegnazione delle correlate risorse umane, strumentali e finanziarie, gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da legge o regolamenti, gli atti di spesa, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativa, gli atti di nomina dei vertici e degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell ambito delle competenze del Ministro e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste. 2. L adozione degli atti normativi e di quelli attinenti all indirizzo politico generale del Ministero è comunque subordinata al preventivo assenso formale del Ministro. 3. Il Sottosegretario di Stato verifica periodicamente la rispondenza dei risultati dell attività amministrativa e della gestione agli obiettivi indicati nel presente decreto. 4. Nelle materie delegate il sottosegretario di Stato, sig. ra Barbara Degani, firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell Ufficio di Gabinetto del Ministro. 5. Per l attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, gli atti potenzialmente rientranti nella presente delega ed eccedenti l ordinaria amministrazione vengono preventivamente sottoposti all esame del Ministro ai fini della verifica della sussistenza della riserva di competenza o della necessità del previo assenso. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale Roma, 11 gennaio 2017 Il Ministro: GALLETTI Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare,reg. n. 1,foglio n A03710 DECRETO 11 gennaio Delega di attribuzioni del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, per taluni atti di competenza dell Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Silvia VELO. IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito il Ministero dell ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l art. 10; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 232 del 6 ottobre 2014; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2016, con il quale il dott. Gian Luca Galletti è stato nominato Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2017, con il quale l on. Silvia Velo è stata nominata sottosegretario di Stato al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4 Ritenuta l opportunità di delegare al sottosegretario di Stato on. Silvia Velo talune delle competenze spettanti al Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art Al sottosegretario di Stato, on. Silvia Velo, sono delegate, nel rispetto dell indirizzo politico del Ministro, le seguenti attribuzioni: seguire, nei casi in cui il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, i lavori parlamentari, con particolare riguardo ai lavori presso la Camera dei deputati; rispondere alle interrogazioni e interpellanze, per le materie delegate e per altre di volta in volta indicate dal Ministro, ed intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente; assolvere ad impegni internazionali, in caso di impedimento del Ministro o per delega; coordinare le politiche di tutela del mare e le connesse strategie di crescita economica sostenibile (cc.dd. «blue economy» e «blue growth strategy»); curare le iniziative e i programmi del Ministero nei settori della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, del risparmio energetico e dell efficienza energetica; seguire le attività di competenza del Ministro in tema di mobilità sostenibile, curando la conclusione e l attuazione con le pubbliche amministrazioni, le regioni, gli enti locali e le imprese private di specifici programmi di sviluppo. Art Restano riservati al Ministro tutti gli atti e le questioni di particolare rilevanza politico-istituzionale riguardanti gli indirizzi generali del Governo, ivi compresi l approvazione dei programmi di attività dei dirigenti generali e l assegnazione delle correlate risorse umane, strumentali e finanziarie, gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da legge o regolamenti, gli atti di spesa, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativa, gli atti di nomina dei vertici e degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell ambito delle competenze del Ministro e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste. 2. L adozione degli atti normativi e di quelli attinenti all indirizzo politico generale del Ministero è comunque subordinata al preventivo assenso formale del Ministro. 3. Il Sottosegretario di Stato verifica periodicamente la rispondenza dei risultati dell attività amministrativa e della gestione agli obiettivi indicati nel presente decreto. 4. Nelle materie delegate il sottosegretario di Stato, on. Silvia Velo, firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell Ufficio di Gabinetto del Ministro. 5. Per l attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, gli atti potenzialmente rientranti nella presente delega ed eccedenti l ordinaria amministrazione vengono preventivamente sottoposti all esame del Ministro ai fini della verifica della sussistenza della riserva di competenza o della necessità del previo assenso. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Roma, 11 gennaio 2017 Il Ministro: GALLETTI Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017 Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n.1, foglio n A03711 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 21 aprile Modifica del decreto 20 ottobre 2016, recante l individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell Amministrazione giudiziaria. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico» e, in particolare, l art. 1, commi 2 -bis, 2-ter e 2-quater ; Visto l art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio »; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35 e 52, comma 1 -bis ; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

5 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante «Regolamento recante norme sull accesso dei cittadini degli Stati membri dell Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 ottobre 2016, recante l individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell art. 1, comma 2 -bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonchè recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall art. 1, comma 2 -quater, del medesimo decreto-legge; Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - quadriennio 2006/2009, sottoscritto in data 29 luglio 2010; Considerato, in particolare, che l art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che, nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio , è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di unità da inquadrare nei ruoli dell Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 232 del 2016; Ritenuto che la nuova facoltà assunzionale di cui al citato art. 1, comma 372, si inserisce nel procedimento assunzionale già individuato nell art. 1, comma 2 -quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, disponendo, innovativamente, che lo stesso può attivarsi nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, consentendo quindi di procedere all attivazione delle nuove procedure assunzionali; che, conseguentemente, le suddette procedure assunzionali sono regolate secondo le stesse modalità previste dall art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 117 del 2016, in particolare per quanto concerne l adozione del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per l individuazione delle graduatorie oggetto di scorrimento e per la definizione dei criteri e delle priorità delle procedure assunzionali da avviare; Ritenuta, conseguentemente, la necessità di procedere all adozione di misure di coordinamento con i criteri e le modalità che regolano le procedure assunzionali di cui al citato decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, mediante l integrazione dei medesimi criteri e modalità per l assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale autorizzate dall art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Ritenuto che, nell individuazione dei criteri di priorità, deve darsi rilevanza alle finalità di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia, avuto riguardo alle esigenze di informatizzazione e a quelle relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari; Ritenuto, inoltre, che deve darsi rilevanza a modalità di regolazione delle procedure assunzionali che valorizzino il reclutamento nell ambito delle graduatorie del Ministero della giustizia, ed in particolare di quella che sarà determinata all esito del completamento del concorso pubblico per 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2016 tenuto conto del fatto che non risultano vigenti né in corso di formazione, presso l amministrazione della giustizia, ulteriori graduatorie per il medesimo profilo di assistente giudiziario, area funzionale II; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Decreta: Art. 1. Modifiche al decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 1. Al decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) all art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina altresì le procedure di assunzione da parte del Ministero di un contingente di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

6 2) al comma 2, dopo le parole «n. 117 del 2016» sono aggiunte le seguenti: «e alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232»; b) all art. 3, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Ripartizione del contingente di cui all art. 1, comma 2 - bis, del decreto-legge n. 117 del 2016)»; c) dopo l art. 3 è aggiunto il seguente: «Art. 3-bis (Ripartizione del contingente di cui all art. 1, comma 372, della legge n. 232 del 2016). 1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalità ed in considerazione della necessità di dare celere copertura alle carenze di organico del personale dell Amministrazione giudiziaria, la ripartizione del contingente di cui all art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è così determinata: a) 600 posti per assistente giudiziario, area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria che si determinerà all esito del concorso pubblico per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2016, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria; b) 200 posti per funzionario giudiziario, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232; c) 30 posti per funzionario informatico, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonché del 27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto; d) 50 posti per funzionario contabile, area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonché del 27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto; e) 120 posti per assistente giudiziario, area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuate con i provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero del 7 e 14 dicembre 2016 nonché del 27 gennaio 2017, emessi in attuazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto. 2. I contingenti di cui alle lettere c) e d) saranno oggetto di scorrimento all esito della rimodulazione della dotazione del relativo profilo»; d) all art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «art. 3, comma 1, lettera a),», sono inserite le seguenti: «e di cui all art. 3 -bis, comma 1,»; 2) al comma 2 le parole «di cui all art. 3» sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 3 e 3 -bis»; 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3 -bis. Tra le graduatorie oggetto di scorrimento, in relazione ai profili individuati dall art. 3 -bis, è accordata precedenza a quelle relative a concorsi banditi dal Ministero, in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»; e) all art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti «articoli 3, 3 -bis e 4»; 2) al comma 3, dopo le parole «art. 3, comma 1, lettera a)», sono inserite le seguenti: «e di cui all art. 3 - bis, comma 1»; 3) al comma 5, dopo le parole «art. 3, comma 1, lettera a),», sono inserite le seguenti: «e di cui all art. 3 -bis, comma 1,» e le parole «della predetta disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle predette disposizioni»; 4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Per il contingente determinato ai sensi dell art. 3 -bis, comma 1, lettera a), per il profilo di assistente giudiziario, lo scorrimento della graduatoria che si determinerà all esito del concorso per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 92 del 22 novembre 2016, sarà determinato con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero entro trenta giorni dalla approvazione della graduatoria stessa. 5-ter. Le procedure di assunzione autorizzate a norma dell art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono disposte, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero secondo le seguenti tempistiche: a) entro il 31 maggio 2017, sono avviati gli scorrimenti per i contingenti individuati per i profili indicati dall art. 3 -bis, lettere b) ed e) ; b) entro il 30 giugno 2017, sono avviati gli scorrimenti per i contigenti individuati per i profili indicati dall art. 3 -bis, lettere c) e d) ; c) entro 30 giorni dall approvazione della graduatoria che si determinerà all esito del concorso per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre ª Serie speciale - n. 92, è avviato lo scorrimento della medesima graduatoria»; f) all art. 8, comma 1, dopo le parole «all art. 3» sono sostituite dalle seguenti «agli articoli 3 e 3 -bis».

7 Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2017 Il Ministro della giustizia ORLANDO I l Mi ni st ro per la semplificazione e la pubblica amministrazione MADIA Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n A03773 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 8 febbraio Modifica del decreto 25 luglio 2012, recante l approvazione dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 alle imprese operanti nel settore turistico - alberghiero; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che estende le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio; Visto il decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1999, registro n. 1, foglio 202, in materia di criteri e composizione delle commissioni di accertamento di spesa, compensi da corrispondere ai membri di dette commissioni e modalità di espletamento degli incarichi; Visto il decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 luglio 2000, n. 163, recante il testo unico delle direttive per la concessione e l erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l estensione delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto l art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi; Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, 1 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2006, n. 67, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all art. 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, sono stati stabiliti nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste della legge n. 488 del 1992; Visto l art. 8 -bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e, in particolare, la disposizione ivi contenuta, che stabilisce, per i programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992 per i quali alla data del 18 agosto 2007 non sia stato emanato il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, la sostituzione dello stesso con l atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo gli schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico; Considerato che la predetta norma ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico il potere di delegare la funzione amministrativa spettante alla pubblica amministrazione ad un soggetto terzo convenzionato; Visto l art. 29, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale, in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, si dispone che, fatti salvi i provvedimenti già adottati, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie;

8 Considerato che l art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 abroga le disposizioni di legge indicate dall Allegato 1 al citato decreto-legge n. 83 del 2012 tra le quali l art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l art. 9della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del medesimo art. 23 secondo il quale «i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41, con il quale, ai sensi del citato art. 8 -bis, comma 1, del decretolegge 2 luglio 2007, n. 81, è stato approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488 del 1992 e sono state, altresì, emanate le disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 luglio 2012, con il quale sono state adeguate le disposizioni del suddetto decreto 3 dicembre 2008 alle nuove norme introdotte dal citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; Visto, in particolare, l art. 2 del richiamato decreto 25 luglio 2012, che prevede le nuove procedure da adottare ai fini dell emissione dell atto di liquidazione a saldo e conguaglio, da emettere in nome e per conto del Ministero, nonché gli adempimenti da adottare per la chiusura dei procedimenti agevolativi pendenti; Visto, altresì, l art. 4, comma 2, del medesimo decreto 25 luglio 2012, laddove dispone che «Le convenzioni stipulate tra il Ministero e le banche concessionarie sono integrate con atto aggiuntivo che stabilisce le modalità di espletamento delle ulteriori attività previste dal presente decreto, nonché l ammontare dei relativi oneri, che sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992»; Tenuto conto che una banca concessionaria, posta in liquidazione volontaria e che ha presentato in data 14 settembre 2016 al Tribunale di Milano domanda di ammissione al concordato preventivo, non ha provveduto alla sottoscrizione del suddetto atto aggiuntivo e, per l effetto, non ha dato luogo all emissione degli atti di liquidazione a saldo e conguaglio riferiti ai programmi già istruiti dalla stessa; Considerato dunque che, in questo caso, vi è l impossibilità operativa di delegare l atto amministrativo ad un soggetto terzo all Amministrazione e che pertanto il Ministero conserva la competenza all adozione dell atto conclusivo del procedimento ai sensi dell art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che i suddetti programmi agevolati risultano ultimati; Considerata prioritaria l esigenza di garantire una celere definizione dei procedimenti agevolativi attraverso l adozione di un provvedimento di chiusura amministrativo-contabile da parte del Ministero, in conformità ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza che ispirano l azione amministrativa, nonché di salvaguardare l interesse pubblico alla definizione dei procedimenti amministrativi di competenza; Considerata la necessità di una disciplina generale di tale fattispecie; Considerato che la predetta attività non comporta alcun onere a carico dello Stato, in quanto sarà svolta utilizzando il personale già in forza all interno dell Amministrazione; Ritenuto, pertanto, necessario adeguare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 luglio 2012; Decreta: Art Nel decreto ministeriale 25 luglio 2012 di cui alle premesse, all art. 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Qualora, le banche concessionarie, anche costituite in raggruppamenti temporanei di impresa, a causa dello stato in liquidazione in cui versano o in conseguenza di procedure concorsuali cui sono assoggettate, non procedono alla sottoscrizione dell atto aggiuntivo di cui al comma 2, il Ministero adotta un provvedimento di chiusura amministrativo-contabile dei programmi agevolati per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente comma, non risulti emesso l atto di liquidazione a saldo e conguaglio da parte delle predette banche, allo scopo acquisendo i dati e gli elementi di valutazione dalla relazione finale trasmessa dalla banca concessionaria». Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2017 Il Ministro: CALENDA Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n A03611

9 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 16 maggio Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imanivec», ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 952/2017). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma dell art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l interazione tra pubblico e privato»; Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto l art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l equità sociale»; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Visto l art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.; Vista la deliberazione CIPE del 1 febbraio 2001 n. 3; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

10 Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.; Vista la determinazione con la quale la società HCS BVBA ha ottenuto l autorizzazione all immissione in commercio del medicinale Imanivec; Vista la domanda con la quale la società HCS BVBA ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. AIC ; Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017; Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell AIFA adottata su proposta del direttore generale; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale IMANIVEC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - AIC n (in base 10) 19RGF6 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): 557,91. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.046,36. Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Imanivec è classificato, ai sensi dell art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). Validità del contratto: 24 mesi. Art. 2. Condizioni e modalità di impiego Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT). Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Imanivec è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, internista, ematologo e pediatra (in caso di indicazioni pediatriche) (RNRL). Art. 4. Tutela brevettuale Il titolare dell AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell immissione in commercio del medicinale. Art. 5. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale. 17A03651 Roma, 16 maggio 2017 Il direttore generale: MELAZZINI

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