Modifica Nota AIFA 13 (Determinazione 06 Giugno 2011) (Livello 2)
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- Giorgio Ferrante
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1 Modifica Nota AIFA 13 (Determinazione 06 Giugno 2011) (Livello 2) GAZZETTA UFFICIALE N.163 DEL 15 LUGLIO 2011 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINAZIONE 6 Giugno 2011 Modifiche alla Nota AIFA 13 di cui alla Determinazione del 23 febbraio (Determinazione n. STDG/989.P) IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 dei decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui e' stato nominato il prof. Guido Rasi in qualita' di direttore generale dell'agenzia italiana del farmaco; Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita' - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco; Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica; Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante Obbligo di appropriatezza; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009); Visto il decreto del Ministero della sanita' 22 dicembre 2000; Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF); Vista la determinazione 4 gennaio 2007: Note AIFA per l'uso appropriato dei farmaci; Vista la determinazione 23 febbraio 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2007; Ritenuto di dover aggiornare la nota 13; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'aifa nella seduta dei giorni maggio e 1ø giugno 2011; Determina: Art. 1 L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della nota 13, di cui alla determinazione dell'agenzia italiana del farmaco del 23 febbraio 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo Art. 2 La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Roma, 6 giugno 2011 file:///c /documenti/nn5644.htm[16/07/ ]
2 Modifica Nota AIFA 13 (Determinazione 06 Giugno 2011) (Livello 2) Il direttore generale: Rasi Allegato 1 file:///c /documenti/nn5644.htm[16/07/ ]
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8 11A09263 AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 6 luglio Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 398/11/CONS). L AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione del Consiglio del 6 luglio 2011; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, ed in particolare l art. 1, comma 6, lettera b), punto 4-bis ; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1941, n. 166, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l art bis ; Rilevato, in particolare, che il citato art bis della legge del 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall art. 11 della legge 18 agosto 2000, n. 248, al fine di prevenire ed accertare violazioni delle prescrizioni in materia di diritto d autore, attribuisce all Autorità funzioni di vigilanza da svolgere in coordinamento con la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), ciascuna nell ambito delle rispettive competenze previste dalla legge; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile, n. 87, ed in particolare gli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3; Rilevato che gli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 70/2003, ai citati commi, dispongono che l autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d urgenza, che il prestatore, nell esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse; Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e in particolare gli articoli 3 e 32 -bis ; 102
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Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale PROLIA (denosumab). (Determinazione/C n. 2535/2011).
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