IL MINISTRO DELLA SALUTE
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- Luigi Ugo Leo
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1 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 aprile 2004 Recepimento delle direttive n. 2003/113/CE, 2003/118/CE e 2004/2/CE ed aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera h); Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 2002), 9 agosto 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002), 17 gennaio 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003), 28 marzo 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003), 22 luglio 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003) e 18 dicembre 2003 in fase di pubblicazione; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000; Vista la direttiva della Commissione n. 2003/113/CE del 3 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive, 2,4-DB, linuron, pendimetalin, imazamox, oxasulfuon, ehoxysulfuon, foramsulfuron, oadiargil e ciazofamid nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva della Commissione n. 2003/118/CE del 20 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantita' massime di residui delle sostanze attive acefate, 2,4-D, paration metile; Vista la direttiva della Commissione n. 2004/2/CE del 9 gennaio 2004 che modifica le direttive 86/362/CE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui della sostanza attiva fenamifos; Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive 2003/113/CE, 2003/118/CE e 2004/2/CE; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione
2 1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti di cui all'allegato 1, parti A, B, C, D, E del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio Art. 2. Limiti massimi di residui 1. I limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, nei cereali e negli altri prodotti vegetali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche. 2. I limiti massimi di residui di sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari consentiti nei prodotti di origine animale sono riporati nell'allegato 2 al presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche. 3. I limiti massimi di residui di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal: a) 1 aprile 2004 per la sostanza attiva 2,4-D sugli agrumi; b) 1 dicembre 2004 per le sostanze attive acefate e paration metile; c) 1 agosto 2004 per la sostanza attiva fenamifos; d) 4 giugno 2005 per le sostanze attive 2,4-DB, linuron, pendimetalin, imazamox, oxasulfuon, ethoxysulfuon, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid. Art. 3. Intervalli di sicurezza 1. Gli intervalli di sicurezza e gli impieghi indicati nel decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche, per tutte le sostanze attive indicate nell'allegato 1 del presente decreto, potranno essere modificati con un apposito decreto dopo verifica degli impieghi autorizzati nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che entrera' in vigore del giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 9 aprile 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 349
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destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
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