DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 6/5/2010.

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1 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 DEL 6/5/2010. OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE CON IL CAF ACLI PER L ASSISTENZA FISCALE E GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL ISE/ISEE. LA GIUNTA COMUNALE VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n. 109, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3/5/2000 n. 130, che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che chiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell art. 59 della Legge 27/12/1997 n. 449; PRESO ATTO che: - con il DPCM 4 aprile 2001, in attuazione della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 130/2000, è stato emanato il Regolamento contenente i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari e le nuove modalità per il calcolo dell ISE e dell ISEE, con riferimento ai redditi, al patrimonio e alla scala di equivalenza; - con DPCM 21 dicembre 2000, n. 452, modificato ed integrato con decreto 25/5/2001 n. 337, sono state definite le modalità di erogazione per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità; - con DPCM 18 maggio 2001 sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell attestazione nonché le relative istruzioni per la compilazione; - è stato completato il quadro normativo per la realizzazione della banca dati costituita e gestita dall INPS; - in data 6 novembre 2001 il CAF ACLI ha stipulato la convenzione con l INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche e gli adempimenti conseguenti; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 19/4/2007 e conseguente convenzione rep. n in data 9/5/2007 stipulata con il CAF ACLI srl per gli adempimenti relativi all ISE/ISEE, contratto di durata triennale a decorrere dalla data di stipula e pertanto con scadenza l 8/5/2010; VISTA la proposta presentata in data 9/4/2010, prot. n 9043 del 10/4/2010, dal CAF Acli (già presente come patronato a Zevio) per il rinnovo della convenzione di cui ne allegava lo schema; RITENUTO opportuno provvedere al rinnovo della convenzione, secondo le modalità previste nello schema di convenzione trasmesso dal CAF Acli che si compone di n 12 articoli; ATTESO che le presentazioni previste dalla convenzione sono completamente gratuite per il Comune di Zevio; PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; A VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge; D E L I B E R A

2 1. DI APPROVARE la convenzione con il CAF Acli srl per l assistenza fiscale e gli adempimenti relativi all ISE/ISEE, secondo le modalità previste nello schema di convenzione composto di n. 12 articoli che si allega al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale. 2. DI STABILIRE che la convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula e che la stessa potrà essere prorogata per il tempo convenuto previo provvedimento dell Organo comunale competente e con il consenso di entrambe le parti. 3. DI STABILIRE che per le attività svolte dal CAF Acli relativamente agli adempimenti previsti dalla convenzione (assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità, contributo regionale per gli affitti e per gli altri interventi che il Comune intenda promuovere nei confronti dei cittadini bisognosi), non viene chiesto alcun compenso al Comune di Zevio. 4. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia alla sottoscrizione della convenzione, secondo lo schema approvato con il presente provvedimento. 5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al CAF Centro di Assistenza Fiscale Acli con sede a Verona in Via Interrato dell Acqua Morta n 22, nonché all Ufficio Servizi Sociali comunale, per quanto di rispettiva competenza. 6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l imminente scadenza della convenzione in atto e la necessità da parte del Comune di avere assicurata l assistenza fiscale gratuita per la verifica del diritto alle prestazioni sociali agevolate dei soggetti richiedenti.

3 COMUNE DI ZEVIO PROVINCIA DI VERONA CONVENZIONE PER GLI ADEMPIMENTI ISE/ISEE TRA LA SOCIETA' DI SERVIZI CONVENZIONATA CON IL CAF ACLI SRL E L ENTE LOCALE EROGATORE. L anno duemiladieci, addì... (...) del mese di... in Zevio e nella Residenza Municipale, tra: 1. il Dr. Giuseppe Vozza, nato a... il..., domiciliato per la carica presso la sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR) Via Ponte Perez n. 2 Codice Fiscale e Partita I.V.A autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell art. 109, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell art. 50 del vigente Statuto comunale, in virtù del decreto sindacale n. 73 del 30/12/2009, della deliberazione di Giunta Comunale n.... del...; 2. il CAF ACLI Srl con sede in Roma, Via G. Marcora n 18/20, rappresentato ai fini della presente convenzione dal legale rappresentante della società di servizi Acli Service di Verona S.r.l., con sede legale in Verona, Interrato dell Acqua Morta n. 22, Partita I.V.A , convenzionata con il predetto CAF, così come previsto dall'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, giusta convenzione sottoscritta in data 10/04/2000, dr. Carlo Visentini nato a Isola della Scala (Vr) il 4/4/1973, residente in Nogarole Rocca (Vr), Via Sorte n 3 - C.F. VSN CRL 73D04E 349L - di seguito denominato per brevità il CAF ; PREMESSO: - che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; - che con il DPCM 4 aprile 2001, in attuazione della disciplina contenuta nel D.Lgs n. 130/2000, è stato emanato il Regolamento contenente i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari e le nuove modalità per il calcolo dell ISE e dell ISEE, con riferimento ai redditi, al patrimonio e alla scala di equivalenza; - che con DPCM 21 dicembre 2000, n. 452, modificato ed integrato con decreto n. 337, sono state definite le modalità di erogazione per gli assegni per il

4 nucleo familiare e di maternità; - che con DPCM 18 maggio 2001 sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell attestazione nonché le relative istruzioni per la compilazione; - che è stata completato il quadro normativo per la realizzazione della banca dati costituita e gestita dall INPS; - che in data 6 novembre 2001 il CAF ACLI ha stipulato la convenzione con l INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche e gli adempimenti conseguenti; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 - Soggetti Il CAF Acli S.r.l. opererà nel territorio di riferimento, ai sensi della vigente normativa, tramite i soggetti previsti dall art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ed in particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il CAF Acli S.r.l. opererà tramite la società di servizi Acli Service di Verona s.r.l. ARTICOLO 2 - Oggetto della convenzione Il Comune di Zevio affida al CAF Acli S.r.l., costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, adeguato a quanto disposto dal D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (art. 32 e segg.), ed avente per oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale prevista dal medesimo articolo della predetta legge, che provvederà ad effettuare, avvalendosi della società menzionata all'art. 1, gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, descritti negli articoli seguenti. ARTICOLO 3 - Descrizione delle attività oggetto della convenzione Costituiscono oggetto della presente convenzione le attività indicate negli artt. 4, 4-bis per le quali il CAF provvederà a: a) curare l'attività di raccolta e scambio di comunicazioni e documentazione con gli utenti al fine di prestare l'assistenza prevista sulla dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 109/1998, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 130/2000 rese dai titolari delle prestazioni a carico del Comune di Zevio ovvero di altre pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi sociali; b) acquisire fotocopia del documento di riconoscimento con a calce firma autografa dell'interessato al fine di convalidare la documentazione presentata, nonché la completezza

5 e la correttezza formale dei dati riportati; c) attendere all'acquisizione e memorizzazione informatica dei dati contenuti nelle dichiarazioni, secondo il tracciato standard fornito dall INPS; d) stampare direttamente le dichiarazioni reddituali in duplice copia, di cui una sarà custodita nei suoi archivi e l'altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato; e) custodire per un periodo non inferiore a due anni negli appositi archivi da esso tenuti la documentazione cartacea di supporto che sia stata spontaneamente presentata dai cittadini prevista dal punto a) e b) nonché la conservazione e custodia, presso i locali predisposti ed attrezzati, dei supporti cartacei e magnetici previsti dal punto c) e terrà conto di tutte le attività comunque propedeutiche, successive, complementari e/o necessarie all'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo. ARTICOLO 4 Assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ricezione e trasmissione delle dichiarazioni. Il CAF attenderà alle attività di assistenza tecnica agli utenti che allo stesso liberamente si rivolgeranno, nel rispetto delle normative in materia, attenendosi altresì agli standards di qualità, alle specifiche tecniche, ai tempi operativi, con propri operatori particolarmente qualificati, tenendo nei confronti degli utenti comportamenti conformi al criterio di massima correttezza, diligenza e trasparenza, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al supporto tecnico fornito e liberandone contestualmente il Comune. Il CAF provvederà al rilascio dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica dichiarata, di cui all'art. 4, comma 4 del D. Lgs n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, curandone la riproduzione in copia, l'archiviazione e la successiva trasmissione all INPS. Il CAF provvederà ad inviare le istanze pervenute corredate delle relative attestazioni alla banca dati gestita dall INPS. La trasmissione dovrà avvenire nel termine massimo di dieci giorni previsto dalla legge secondo le caratteristiche definite nel tracciato record fornito dall INPS il quale provvederà nelle 24 ore successive ad inviare la conferma della correttezza dei dati e del risultato del calcolo. In caso di esito negativo del controllo effettuato dall INPS, sarà cura del CAF contattare l utente per la relativa comunicazione. In caso di verifica dell ultima dichiarazione a richiesta dell interessato nell ipotesi in cui fossero intervenute variazioni ovvero qualora l utente non fosse certo dell esattezza degli

6 ultimi dati inviati, il CAF, previa acquisizione di apposita delega da parte dell interessato, potrà accedere alla banca dati INPS. Acquisendo la delega, che il CAF ha l obbligo di conservare ed esibire per consentire i controlli da parte dell Istituto, sarà poi possibile procedere all invio della seconda dichiarazione contenente i dati aggiornati. Qualora le variazioni intervenute nella situazione del dichiarante siano ininfluenti ai fini del calcolo dell ISEE e non determinino la necessità di un nuovo invio della dichiarazione sostitutiva, sarà possibile richiedere un corrispettivo all interessato a discrezione del centro. Il CAF è tenuto a rappresentare ai cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare e che, in ogni caso, gli enti erogatori eseguono verifiche presso l amministrazione finanziaria chiamando, altresì, l attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci. ARTICOLO 4 bis - Procedimento istruttorio per la verifica del diritto alle prestazioni sociali agevolate di cui all art. 1, comma 2, e 3 del D.Lgs. n. 190/1998 Per l accesso alle prestazioni sociali agevolate, individuate dal Comune con atto deliberativo, con criteri differenziati in base alle condizioni economiche e familiari dei soggetti richiedenti, il CAF provvederà all istruttoria sulle istanze pervenute finalizzata alla verifica della sussistenza del diritto all accesso gratuito alle prestazioni ovvero alla compartecipazione ai relativi costi in rapporto al reddito. Eseguita l istruttoria, il CAF è tenuto a provvedere al calcolo necessario al fine di determinare la misura ed il periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio. Il CAF è tenuto a rappresentare ai cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e che, in ogni caso, gli enti erogatori eseguono verifiche presso l'amministrazione finanziaria, chiamando, altresì, l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci. ARTICOLO 5 - Organizzazione del lavoro sul territorio Il CAF farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del Comune.

7 Il CAF utilizzerà il marchio proprio per individuare le sedi e tutta la modulistica eventualmente occorrente. Il CAF non potrà richiedere al cittadino ulteriori compensi né prestazioni di qualsiasi natura, pena la risoluzione immediata della presente convenzione e con tutte le eventuali responsabilità civili e penali. ARTICOLO 6 - Obblighi del Comune Il Comune di Zevio si impegna a: - curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative riferibili al CAF Acli che stipula la presente Convenzione, aggiornando l elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso; - fornire al rappresentante legale della società di servizi le delibere ed i relativi regolamenti emanati dall ente allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle stesse (da correlare in particolare alle attività di cui all art. 4 bis della presente convenzione). ARTICOLO 7 Trattamento dei dati personali Al momento dell acquisizione della dichiarazione e della relativa documentazione, il CAF dovrà rendere noto agli interessati, ai sensi e nel rispetto dell art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all INPS, per il raggiungimento delle finalità previste dal decreto legislativo n. 109/1998 e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell attività di cui al presente contratto ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni attuative del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne gli standards stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. ARTICOLO 8 - Copertura assicurativa Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi dagli operatori della società di servizi nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente Convenzione.

8 ARTICOLO 9 Gratuità della prestazione Per le attività di cui all'art. 4 della presente convenzione, inerenti la ricezione e la trasmissione all INPS della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), non è dovuto alcun corrispettivo da parte del Comune. ARTICOLO 9 bis Corrispettivi per il procedimento istruttorio Per le attività di cui all art. 4-bis della presente convenzione, riferite al rilascio delle certificazioni per il diritto all assegno del nucleo familiare per il terzo minore a carico, per l assegno di maternità e per gli altri interventi che il Comune intenda promuovere con atti deliberativi o regolamentari nei confronti dei cittadini bisognosi di assistenza, la società Acli Service di Verona S.r.l. convenzionata CAF Acli S.rl., provvederà al rilascio gratuito dell istruttoria della pratica. La gratuità viene assicurata dalla fattiva collaborazione del Comune che si dovrà occupare della gestione della segreteria del servizio assicurando un congruo numero di richieste nei giorni di presenza dell operatore della Società di servizi. ARTICOLO 10 - Durata La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogata per il tempo convenuto previo provvedimento dell Organo comunale competente e con il consenso di entrambe le parti. ARTICOLO 11 - Adeguamenti futuri La presente convenzione potrà essere modificata e/o integrata anche a mezzo scambio corrispondenza. ARTICOLO 12 - Foro competente Il Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Verona. Ai soli fini della tassa di registro il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 4, parte II, tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n Così fatto, letto, confermato e sottoscritto. p. IL COMUNE DI ZEVIO Il Funzionario Dirigente dell Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia: Dr. Giuseppe Vozza

9 p. IL CAF ACLI SRL: la società di servizi Acli Service di Verona Srl: Il legale rappresentante della società di servizi: Dr. Carlo Visentini VISTO: si autorizza per l iscrizione al repertorio. IL SEGRETARIO GENERALE: Dr. Francesco Corsaro

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