MINISTERIALE PERIODO DAL AL
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- Aldo Fiorini
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1 Allegato B CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIETI ED IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, di cui al DECRETO MINISTERIALE del 28 dicembre 2007 PERIODO DAL AL L anno 2017, il giorno del mese di in Rieti Tra il Comune di Rieti, con sede a Rieti in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, Partita I.V.A. e Codice Fiscale , rappresentato dal dott./ dott.ssa nato/a a il, nella qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, domiciliato/a per la funzione rivestita presso la sede comunale, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell interesse del Comune di Rieti, in forza del Provvedimento di nomina n. del e della Determinazione Dirigenziale n. del,di seguito denominato Comune ed il Centro di Assistenza Fiscale - CAF, con sede legale in Via n. CAP codice fiscale, rappresentato da nato/a a il, nella qualità di legale rappresentante, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell interesse del CAF sopra indicato, di seguito denominato CAF PREMESSO CHE: il Decreto Interministeriale del , ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica, in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, introducendo il bonus elettrico ed ha stabilito ai fini dell individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal D. Lgs n. 109, revisionato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013; il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge con modificazioni dall art. 1 della Legge , n. 2, ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa, introducendo il bonus gas; 1
2 le Deliberazioni attuative ARG/ elt 117/2008 e ARG/gas 88/2009 e loro successive modifiche ed integrazioni, dell Autorità per l Energia Elettrica ed il gas, hanno definito le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici svantaggiati; la determinazione Dirigenziale n. 402/2013/com dell Autorità per l Energia Elettrica ed il gas ha approvato il nuovo Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale TIBEG, il quale con effetto dal 01 gennaio 2014, ha integrato e sostituito i precedenti provvedimenti attuativi; i Comuni, in ragione del Protocollo d intesa sottoscritto in data , tra ANCI (associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e Consulta Nazionale dei CAF, possono avvalersi della collaborazione dei CAF aderenti alla Consulta stessa per la gestione delle richieste di bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale, mediante stipula di apposita convenzione il cui schema base, contenente tutte le indicazioni necessarie, è allegato al protocollo d intesa quale parte integrante e sostanziale; il CAF, ai sensi dell art. 11 del D.M. n. 164 del , per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; il Decreto Ministeriale del prevede che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza il quale può avvalersi dei CAF per la gestione dei bonus energia elettrica e gas naturale (Protocollo d Intesa ANCI Consulta Nazionale CAF); con determinazione Dirigenziale n. del sono stati approvati l Avviso per la manifestazione d interesse alla stipula di una convenzione con i CAF, l istanza di partecipazione e lo schema di Convenzione. Il CAF : è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l attività di assistenza fiscale ai sensi del D.lgs. Luglio 1997 n 241, modificato dal D.lgs. 28 Dicembre 1998 n 490; è iscritto all Albo dei Centri di assistenza fiscale al n ; ha affidato, ai sensi dell art. 11 del D.M. n. 164 del , alla Società, di cui ha verificato l affidabilità e la competenza, l attività di assistenza e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF, sulla base di apposita convenzione; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 2
3 Articolo 2 Oneri a carico del CAF (Bonus energia elettrica e gas naturale) Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l accesso alla compensazione, presenti sul sito verifica della correttezza del Codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale del ; rilascio al cittadino di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l avvenuta presentazione della domanda; caricamento e trasmissione dei dati contenuti nei moduli di richiesta dei cittadini alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe elettriche) secondo le modalità predefinite; rilascio all utente dell attestazione dell esito della richiesta di accesso al bonus energetico ; comunicazione al Comune dell elenco delle proprie sedi sul territorio di Rieti, comprensivo degli orari di apertura e dei relativi recapiti telefonici ed indirizzi e- mail; archiviazione dei dati in formato cartaceo ed elettronico. Articolo 3 Oneri a carico del Comune Il Comune si impegna a curare una diffusa e puntuale informazione, ai cittadini, sulle modalità di accesso gratuito al servizio oggetto della presente convenzione ed in ordine agli sportelli dei CAF presenti sul territorio e disponibili ad effettuare il servizio. Articolo 4 Archiviazione dati Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche) i dati secondo le modalità predefinite, resi disponibili sul sito I dati acquisiti per l istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche; I dati acquisiti per l istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche; La documentazione cartacea viene conservata e tenuta a disposizione del Comune presso la sede locale del CAF 3
4 Articolo 5 Rapporti economici Il Comune, per i servizi oggetto della presente convenzione, non dovrà corrispondere alcun compenso al CAF. Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all utenza per l espletamento delle pratiche relative ai servizi affidati con la presente convenzione, salvo che intervenga una normativa sovra comunale diversa. Articolo 6 Durata La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula e potrà essere rinnovata previa volontà espressa delle parti. La stessa potrà subire variazioni solo a seguito di intervenute modifiche normative. Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso in cui siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione. Articolo 7 Polizza assicurativa Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali ed inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Rieti rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori. Articolo 8 Trattamento dei dati personali Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. ll CAF, nel momento in cui acquisisce l istanza, informa gli interessati che i dati documentali sono trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla Legge e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell attività convenzionata ed è responsabile della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del sopra citato Decreto. 4
5 Articolo 9 Controversie Nel caso di controversie, derivanti dall applicazione e dall interpretazione della presente convenzione, le parti eleggono il Foro di Rieti con competenza esclusiva. Per tutto quanto non previsto Comune e CAF rinviano alla normativa vigente in materia. Letto, approvato e sottoscritto. Comune di Rieti Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino CAF Il Legale Rappresentante 5
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