Gruppo "Questioni fiscali" - Imposizione indiretta (Accise) Proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise

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1 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 4 luglio 2008 (09.07) (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2008/0051 (CNS) 11474/08 LIMITE FISC 89 NOTA della: al: Oggetto: Presidenza Gruppo "Questioni fiscali" - Imposizione indiretta (Accise) Proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise Si trasmette in allegato alle delegazioni un testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto. La priorità della presidenza è il raggiungimento di un compromesso sugli articoli necessari per consentire l'attuazione del sistema EMCS. Gli articoli da 30 a 36 sono rimasti invariati tra parentesi quadre. Sugli altri articoli del testo di compromesso si è cercato di tener conto del dibattito svoltosi nelle precedenti riunioni del gruppo. Le osservazioni concernenti i considerando saranno esaminate in un secondo tempo /08 der/der/cr 1 DG G I LIMITE IT

2 ALLEGATO Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al regime generale delle accise IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, vista la proposta della Commissione 1, visto il parere del Parlamento europeo 2, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3, considerando quanto segue: (1)... HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: GU C,, pag.. GU C,, pag.. GU C,, pag /08 car/bar/cr 2

3 CAPO I Disposizioni generali Articolo 1 1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise applicate, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti, in seguito "prodotti soggetti ad accisa": 1) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; 2) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; 3) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE. Articolo 2 1. I prodotti soggetti ad accisa sono sottoposti a tale imposta all'atto: a) della loro produzione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità; [...] b) della loro importazione nel territorio della Comunità [...]. 2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti soggetti ad accisa altre imposte aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta /08 car/bar/cr 3

4 3. Gli Stati membri possono applicare imposte: a) su prodotti diversi dai prodotti soggetti ad accisa; b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti soggetti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari. Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere. Le modifiche proposte fanno seguito al dibattito condotto nell'ultima riunione del gruppo. Articolo 3 1. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'entrata di merci nel territorio doganale della Comunità si applicano mutatis mutandis all'entrata nella Comunità di prodotti soggetti ad accisa da un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'uscita di merci dal territorio doganale della Comunità si applicano mutatis mutandis all'uscita di prodotti soggetti ad accisa dalla Comunità verso un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo I capi III e IV non si applicano ai prodotti soggetti ad accisa sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo /08 car/bar/cr 4

5 Articolo 4 Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per: 1) depositario autorizzato: la persona fisica o giuridica autorizzata dalla autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere e spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa in base a un regime doganale sospensivo; 2) Comunità e territorio della Comunità: i territori degli Stati membri come definiti al punto 6); 3) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale cui sono sottoposte le merci non comunitarie all'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; 4) regime di sospensione dell'accisa: un regime fiscale applicabile alla produzione, alla lavorazione, alla detenzione o alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa non sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione d'accisa; 5) importazione di prodotti soggetti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti soggetti ad accisa a meno che al momento dell'entrata nella Comunità tali prodotti siano sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolamento di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; 6) Stato membro e territorio di uno Stato membro: il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità al quale si applica il trattato, a norma dell'articolo 299 dello stesso, ad eccezione dei territori terzi di cui al punto 10); 11474/08 der/der/cr 5

6 7) destinatario registrato: una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti soggetti ad accisa circolanti in sospensione d'accisa spediti da un altro Stato membro; 8) speditore registrato: una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa previa immissione in libera pratica, in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92; 9) deposito fiscale: un luogo in cui prodotti soggetti ad accisa sono prodotti, lavorati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dell'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale; 10) territorio terzo: i territori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3; 11) paese terzo: qualsiasi Stato o territorio cui non si applica il trattato; La presidenza propone di inserire nell'articolo 4 definizioni aggiuntive precedentemente figuranti in altri articoli. Altre modifiche fanno seguito alle discussioni dell'ultima riunione del gruppo /08 der/der/cr 6

7 Articolo 5 1. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano al territorio della Comunità. 2. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità: a) Isole Canarie; b) Dipartimenti francesi d oltremare; c) Isole Åland; d) Isole Anglo-Normanne. 3. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: a) Isola di Helgoland; b) Territorio di Büsingen; c) Ceuta; d) Melilla; e) Livigno; f) Campione d'italia; g) Le acque italiane del Lago di Lugano; h) Gibilterra. 4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano alle isole Canarie - con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime - per tutti o per alcuni dei prodotti soggetti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione /08 car/bar/cr 7

8 5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare - con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi - per tutti o per alcuni dei prodotti soggetti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione. 6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica. La presidenza esorta gli Stati membri interessati a trovare una formulazione adeguata del paragrafo 3, lettera h) per tener conto delle preoccupazioni manifestate da tutte le parti in questione. Articolo 6 1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il Principato di Monaco, l'isola di Man, San Marino e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Francia, il Regno Unito, l'italia e Cipro, non sono considerati paesi terzi. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in provenienza o a destinazione: a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia; b) dell'isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito; c) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'italia; d) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro /08 car/bar/cr 8

9 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania. CAPO II Fatto generatore dell'accisa SEZIONE 1 MOMENTO E LUOGO DI ESIGIBILITÀ Articolo 7 1. L'accisa diviene esigibile al momento dell'immissione in consumo. 2. Costituiscono immissione in consumo: a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti soggetti ad accisa da un regime di sospensione dell'accisa [...] b) la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa fuori da un regime di sospensione dell'accisa per il quale non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e della legislazione nazionale; c) la produzione, anche irregolare, dei prodotti soggetti ad accisa fuori da un regime di sospensione dell'accisa; d) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti soggetti ad accisa, a meno che i prodotti soggetti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione dell'accisa /08 car/bar/cr 9

10 3. Per momento di immissione in consumo si intende: nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il momento del ricevimento dei prodotti da parte del destinatario registrato; nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il momento del ricevimento dei prodotti nel luogo di consegna diretta. 4. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa vincolati ad un regime di sospensione dell'accisa, comprese perdite inerenti alla natura stessa di tali prodotti, non sono considerate immissione in consumo. [...] La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa in questione è comprovata in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro nel luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile. Qualora, nel caso di circolazione in regime di sospensione dell'accisa, non sia possibile determinare il luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, si ritiene che si sia verificata nello Stato membro in cui è stata rilevata. Gli Stati membri possono subordinare la distruzione deliberata di prodotti in regime di sospensione dell'accisa all'approvazione preventiva delle autorità competenti. 5. Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la determinazione delle perdite [...] menzionate nel paragrafo 4. Nel paragrafo 3 la presidenza cerca di tener conto delle richieste di chiarimento formulate dalle delegazioni nell'ultima riunione del gruppo. Il testo del paragrafo 4 è stato semplificato e modificato in conformità delle modifiche proposte per l'articolo /08 car/bar/cr 10

11 Le disposizioni del paragrafo 4 riguardano tutti i casi di distruzione o perdita di prodotti soggetti ad accisa, a condizione che la distruzione o perdita sia comprovata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata o si ritiene che si sia verificata. Non sembra pertanto necessario elencare nel paragrafo tutti i casi di distruzione o perdita. Come proposto da una delegazione, un'alternativa consisterebbe nell'enumerare i casi di distruzione o perdita di cui all'articolo 206 del codice doganale della Comunità. "La distruzione totale o perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti non è considerata immissione in consumo In tal caso l'ultimo comma del paragrafo 4 andrebbe soppresso. Articolo 7bis 1. Il debitore dell'accisa è: a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti soggetti ad accisa da un regime di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a): i) il depositario autorizzato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti soggetti ad accisa dal regime di sospensione dell'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dell'accisa; 11474/08 car/bar/cr 11

12 ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2: il destinatario registrato o qualsiasi altra persona o le persone che hanno garantito il pagamento conformemente all'articolo 17, paragrafo 1; iii) oltre alla persona di cui al punto i) e al punto ii), qualsiasi persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo; b) per quanto riguarda la detenzione di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), qualsiasi persona che intervenga nella detenzione dei prodotti soggetti ad accisa; c) per quanto riguarda la produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), il produttore o qualsiasi persona che intervenga nella produzione irregolare; d) per quanto riguarda l'importazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), la persona che dichiara le merci o per conto della quale sono dichiarate le merci all'atto dell'importazione o qualsiasi persona che intervenga nell'importazione irregolare. 2. Qualora vi siano più debitori di un'accisa, essi rispondono congiuntamente e individualmente di tale debito. Le modifiche costituiscono un tentativo di rispecchiare le richieste di chiarimento espresse dalle delegazioni nell'ultima riunione del gruppo /08 car/bar/cr 12

13 Articolo 8 Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo. L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri. Articolo 9 1. Se, durante la circolazione in sospensione d'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo all'immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa [ ] conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l'immissione in consumo dei prodotti soggetti ad accisa ha luogo nello Stato membro e al momento in cui si è verificata l'irregolarità. 2. Se durante la circolazione in sospensione d'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo a un'immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) e non è possibile determinare dove l'immissione in consumo abbia avuto luogo, essa si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e al momento in cui l'irregolarità è stata rilevata. Se i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione e l'irregolarità connessa che ha dato luogo all'immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) non è stata rilevata, si ritiene che l'immissione in consumo sia avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui i prodotti soggetti ad accisa sono stati spediti. Tuttavia se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'immissione in consumo ha effettivamente avuto luogo, si ritiene che l'immissione in consumo sia avvanuta in tale Stato membro che informa le autorità competenti dello Stato membro del rilevamento o della spedizione. Se l'accisa è stata applicata dallo Stato membro del rilevamento o della spedizione, essa è oggetto di rimborso o di sgravio non appena vengono fornite prove dell'immissione in commercio nell'altro Stato membro /08 car/bar/cr 13

14 [ ] 4. Ai fini del paragrafo 1, si intende per irregolarità una situazione diversa da quella di cui all'articolo 7, paragrafo 4, in cui una circolazione o parte di una circolazione non si è conclusa conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 [...]. Le modifiche proposte al paragrafo 2 sono intese a rispecchiare le opinioni espresse da alcune delegazioni nell'ultima riunione del gruppo. Altre modifiche rispecchiano le richieste di chiarimento espresse da alcune delegazioni. SEZIONE 2 RIMBORSO E SGRAVIO Articolo 10 Oltre ai casi di cui all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 7 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, nonché nel caso di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/96/CE, l'accisa su prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dallo Stato membro e alle condizioni da esso previste per impedire ogni possibile evasione o abuso. Tale rimborso o sgravio non può dar luogo ad esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 11 e da una delle direttive di cui all'articolo /08 car/bar/cr 14

15 Altre modifiche sono proposte per ampliare il campo d'applicazione del testo e renderlo più chiaro. SEZIONE 3 ESENZIONI Articolo I prodotti soggetti ad accisa, compresi quelli già immessi in consumo, sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) a organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede; c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'atlantico del Nord diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense; d) alle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense; 11474/08 car/bar/cr 15

16 e) ad essere consumati nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. 2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante il rimborso dell'accisa. Articolo Senza pregiudizio dell'articolo 20, paragrafo 1, i prodotti soggetti ad accisa che circolano in sospensione d'accisa a destinazione di un destinatario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione. 2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, forma e contenuto del certificato di esenzione. 3. Per le spedizioni ai destinatari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) non si applicano le disposizioni del paragrafo 1 e degli articoli da 20 a 26 se tali spedizioni sono contemplate da una procedura che si basa direttamente sul Trattato del Nord-Atlantico. Nota della presidenza È stato introdotto un nuovo paragrafo 3 per tener conto della richiesta di una delegazione riguardante l'articolo /08 car/bar/cr 16

17 Articolo Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi per via aerea o via mare in un territorio terzo o in un paese terzo. 2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso. 4. Ai fini del presente articolo si intende per: a) punto di vendita in esenzione da imposte: qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare a norma del paragrafo 3; b) viaggiatore recantesi in un territorio terzo o in un paese terzo: qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo. Nell'ultima riunione del gruppo, due delegazioni hanno chiesto di sopprimere la definizione alla lettera b) del paragrafo 4. La presidenza ritiene che le disposizioni del paragrafo 3 consentano agli Stati membri di prendere misure intese a prevenire eventuali abusi delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e /08 car/bar/cr 17

18 CAPO III Produzione, lavorazione e detenzione Articolo Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di produzione, lavorazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, fatta salva la presente direttiva. 2. Se l'accisa non è stata pagata, la produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa hanno luogo in un deposito fiscale. La definizione di "deposito fiscale" è stata riformulata e spostata all'articolo 4. Di conseguenza il testo dell'articolo è stato semplificato. Articolo L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di [...] un depositario autorizzato, sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale. L' autorizzazione è soggetta alle condizioni stabilite dalle autorità per impedire ogni possibile evasione o abuso. Non può tuttavia essere rifiutata unicamente in base al fatto che la persona fisica o giuridica sia stabilita in un altro Stato membro /08 car/bar/cr 18

19 2. Il depositario autorizzato è tenuto: a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla produzione, lavorazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa; b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale; c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa; d) ad introdurre nel suo deposito fiscale, al loro arrivo, tutti i prodotti soggetti ad accisa che circolano in sospensione d'accisa, salvo ove si applichi l'articolo 16, paragrafo 2; e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte. Le condizioni relative alla garanzia di cui alla lettera a) sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale. La definizione di "deposito fiscale" è stata riformulata e spostata all'articolo 4. Di conseguenza il testo dell'articolo è stato semplificato /08 car/bar/cr 19

20 CAPO IV Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa SEZIONE 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo I prodotti soggetti ad accisa possono circolare in sospensione d'accisa tra due punti situati all'interno del territorio della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo: a) da un deposito fiscale verso: i) un altro deposito fiscale; ii) i locali del destinatario registrato; iii) un luogo dal quale i prodotti soggetti ad accisa lasciano il territorio della Comunità, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1; iv) i locali di un destinatario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti da un altro Stato membro; b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione o destinatario di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da [ ] uno speditore registrato. Per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano le merci quando sono immesse in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/ /08 car/bar/cr 20

21 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) e al paragrafo 1, lettera b), e fatta eccezione per la situazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso fissate, consentire che i prodotti soggetti ad accisa circolino in sospensione d'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato. Il depositario autorizzato e il destinatario registrato rimangono responsabili della presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 23, paragrafo I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo. Le definizioni di "destinatario registrato" e di "speditore registrato" sono state riformulate e spostate all'articolo 4. Di conseguenza il testo dell'articolo è stato semplificato. Al paragrafo 2 è stata aggiunta una precisazione. Articolo Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse fissate, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione d'accisa siano coperti da una garanzia [ ] prestata da [ ] dal depositario autorizzato o dallo speditore registrato [ ]. 2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse fissate, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o dal vettore, dal proprietario dei prodotti soggetti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo /08 car/bar/cr 21

22 3. La garanzia è valida in tutta la Comunità. Le modalità relative alla garanzia sono stabilite dagli Stati membri. 4. Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa: (a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio; (b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno della Comunità per via marittima o attraverso condutture fisse. Il testo dei paragrafi 1 e 2 è stato semplificato. Articolo Un destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa. 2. Un destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi [ ]: a) prima della spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione; b) acconsentire ad ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti. 3. Per un destinatario registrato che riceve prodotti soggetti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), è limitata ad una quantità precisata di prodotti soggetti ad accisa, ad un unico speditore e ad un determinato periodo di tempo /08 car/bar/cr 22

23 Il testo dell'articolo è stato semplificato Articolo La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa inizia nel momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione o, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) previa immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/ La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa si conclude nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti o, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti lasciano il territorio della Comunità. L'articolo è stato riformulato per tener conto della proposta di una delegazione /08 car/bar/cr 23

24 SEZIONE 2 PROCEDURA DA APPLICARE PER LA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA IN SOSPENSIONE D'ACCISA Articolo La circolazione di prodotti soggetti ad accisa è considerata aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico oggetto del trattamento di cui ai paragrafi 2 e Ai fini del paragrafo 1, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un progetto di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato istituito con decisione n. 1152/2003/CE, in seguito "il sistema informatizzato". 3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano, una verifica elettronica della completezza e, se del caso, dell'esattezza dei dati figuranti nel progetto di documento amministrativo elettronico. Se tali dati sono completi e, se del caso, esatti, esse attribuiscono al documento un codice di riferimento amministrativo unico. Successivamente inviano il documento amministrativo elettronico recante il codice di riferimento amministrativo allo speditore. 4. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato /08 car/bar/cr 24

25 Se i prodotti soggetti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato. 5. Nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2913/92, in seguito "Stato membro di esportazione", se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione. 6. Lo speditore comunica il codice di riferimento amministrativo alla persona che accompagna i prodotti. Tale codice è disponibile durante l'intera circolazione in sospensione d'accisa. 7. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo Lo speditore può modificare la destinazione durante la circolazione in sospensione d'accisa, per indicare una nuova destinazione che deve essere una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii), o, se del caso, all'articolo 16, paragrafo 2. La presidenza ha cercato di rendere più chiaro il testo del paragrafo /08 car/bar/cr 25

26 Articolo 21 In caso di movimenti in sospensione d'accisa di prodotti energetici per via marittima o di navigazione interna a destinazione di un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta il progetto di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario. Non appena tali dati sono noti, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Nell'ultima riunione del gruppo, è stato suggerito di includere un termine per la comunicazione delle informazioni mancanti (al più tardi al momento della consegna delle merci). La presidenza non è tuttavia persuasa della necessità di aggiungere tale termine. In primo luogo, possono insorgere problemi pratici se, per esempio, il mezzo di trasporto arriva a destinazione fuori dell orario di ufficio, rendendo impossibile per lo speditore l'immediato completamento delle informazioni nell'emcs. In secondo luogo, le informazioni devono comunque essere presentate prima che il destinatario possa presentare una nota di ricevimento tramite l'emcs. Articolo 22 L'autorità competente dello Stato membro di spedizione può consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore [...] frazioni la circolazione in sospensione d'accisa di prodotti energetici in due o più movimenti purché: 1. la quantità totale dei prodotti soggetti ad accisa rimanga invariata e 2. il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura /08 car/bar/cr 26

27 Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono il frazionamento delle spedizioni nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri. La presidenza ritiene che le informazioni sulla possibilità e sulle condizioni di frazionamento delle spedizioni nel territorio di uno Stato membro debbano essere e messe a disposizione degli altri Stati membri. Inoltre, i termini "nell'ambito del sistema informatizzato" sono stati soppressi. Articolo Al momento del ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iv), o all'articolo 16, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio, ma non oltre 2 giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti, in seguito "nota di ricevimento", alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. 2. Le autorità dello Stato membro di destinazione forniscono ai destinatari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, l'assistenza necessaria per consentir loro di presentare la [..] nota di ricevimento mediante il sistema informatizzato. 3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica della completezza e, se del caso, esattezza dei dati figuranti nella nota di ricevimento. Se tali dati sono competi e, se del caso, esatti, [ ] confermano al destinatario la registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione /08 car/bar/cr 27

28 4. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore. Durante le riunioni del gruppo è stato chiesto di stabilire un termine entro il quale il destinatario deve presentare la nota di ricevimento alle autorità competenti. Per soddisfare tale richiesta si propone un'aggiunta al paragrafo 1. La presidenza ha inoltre cercato di rendere più chiaro il testo dei paragrafi da 1 a 3. Articolo Nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano, sulla base dell'attestazione dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione 1, o dell'ufficio in cui sono espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, una nota, in seguito "nota di esportazione", la quale certifica che i prodotti soggetti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica della completezza e, se del caso, l'esattezza dei dati risultanti dall'attestazione di cui al paragrafo 1. 1 GU L 253 dell' , pag /08 car/bar/cr 28

29 Se tali dati sono competi e, se del caso, esatti e se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. 3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore. Nell'ultima riunione del gruppo, una delegazione ha chiesto di fissare un termine entro il quale la nota di esportazione deve essere inviata dallo Stato membro di esportazione. La presidenza ritiene che sia difficile imporre alle autorità doganali un termine di questo tipo. La presidenza ha poi cercato di rendere più chiaro il testo del paragrafo 2. Articolo La nota di ricevimento o di esportazione costituisce la prova del fatto che la circolazione si è conclusa conformemente all'articolo 19, paragrafo In assenza della nota di ricevimento o di esportazione, compreso il caso di indisponibilità del sistema informatizzato, una prova alternativa della conclusione della circolazione in sospensione d'accisa può essere fornita, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti (i), (ii) e iv) mediante la convalida da parte delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, del fatto che i prodotti soggetti ad accisa spediti hanno raggiunto la loro destinazione dichiarata o, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), mediante la convalida da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita del fatto che i prodotti soggetti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità /08 car/bar/cr 29

30 Un documento presentato dal destinatario contenente gli stessi dati della nota di ricevimento costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma. Durante le riunioni del gruppo alcune delegazioni hanno chiesto quando posa essere fornita la prova alternativa di cui al paragrafo 2 e se tale prova debba essere considerata definitiva o provvisoria. La presidenza ha esaminato la questione e ritiene che la prova debba essere considerata definitiva e possa essere fornita dal destinatario o dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di esportazione qualora la nota di ricevimento o di esportazione non possa essere completata o inviata entro i termini che ritengono appropriati. La presidenza ha altresì cercato di formulare in modo più chiaro i paragrafi 1 e 2. Articolo Se il sistema informatizzato non è disponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può avviare la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa alle seguenti condizioni: a) i prodotti devono essere accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati del progetto di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20, paragrafo 2; b) il depositario o speditore deve informare le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al momento della spedizione /08 car/bar/cr 30

31 Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta senza indugio un progetto di documento amministrativo elettronico. Detto documento sostituisce il documento cartaceo di cui al primo comma, lettera a), non appena sono state espletate le operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e si applica la procedura relativa al documento amministrativo elettronico. Fintantoché il documento amministrativo elettronico non è stato sottoposto alle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, la circolazione è considerata aver luogo in sospensione d'accisa sotto la scorta del documento cartaceo. 2. Se il sistema informatizzato non è disponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può comunicare le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 8, o all'articolo 22 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione nel momento in cui ha inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. Si applica mutatis mutandis il paragrafo 1, secondo comma. Fintantoché le autorità competenti dello Stato membro di spedizione non hanno effettuato la verifica elettronica necessaria e inviato il corrispondente documento amministrativo elettronico allo speditore, il o i movimenti interessati sono considerati aver luogo in sospensione d'accisa sotto la scorta delle informazioni comunicate conformemente al primo comma. [ ] 11474/08 car/bar/cr 31

32 Nelle precedenti riunioni del gruppo alcune delegazioni hanno espresso il parere che qualsiasi circolazione di prodotti soggetti ad accisa che è iniziata nell'ambito di una procedura alternativa debba concludersi con la stessa procedura. La presidenza ha esaminato il problema, senza tuttavia trovare validi motivi per tale posizione e non propone pertanto alcuna modifica al testo dei paragrafi 1 e 2. Nell'ultima riunione del gruppo si è preso atto della richiesta che la Commissione determini le norme e procedure da applicare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato. Il disposto del paragrafo 3 è stato modificato di conseguenza. Articolo 27 La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, misure intese a determinare quanto segue: 1) la struttura e il contenuto dei messaggi che devono essere scambiati ai fini degli articoli da 20 a 24 tra le persone e le autorità competenti interessate dalla circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa e tra le autorità competenti interessate; 2) le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui al punto 1). 3) le situazioni in cui il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile ai fini degli articoli 23 e 26 e le norme e procedure da seguire in dette situazioni /08 car/bar/cr 32

33 Nell'ultima riunione del gruppo si è preso atto della richiesta che la Commissione determini le norme e procedure da seguire qualora il sistema informatizzato non sia disponibile. La presidenza ritiene inoltre che questo chiarimento debba riguardare sia l'articolo 25 che l'articolo 26. L'ex paragrafo 3 dell'articolo 26 è pertanto stato modificato e trasferito all'articolo 27. SEZIONE 3 PROCEDURE SEMPLIFICATE Articolo 28 Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per i movimenti in sospensione d'accisa che hanno luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all'obbligo di supervisione elettronica di tali movimenti. È stato chiesto se gli Stati membri siano autorizzati a semplificare le procedure derogando all'obbligo di supervisione elettronica dei movimenti. Poiché si intende autorizzare anche tali semplificazioni, un chiarimento del testo risulta necessario /08 car/bar/cr 33

34 Articolo 29 Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per i movimenti frequenti e periodici in sospensione d'accisa che si verificano nei territori due o più Stati membri. Questa disposizione include i movimenti attraverso condutture fisse. Questo articolo è stato riformulato per tener conto delle richieste di alcune delegazioni. [CAPO V Circolazione e tassazione dei prodotti soggetti ad accisa dopo l'immissione in consumo SEZIONE 1 ACQUISTO DA PARTE DI PRIVATI Articolo L'accisa sui prodotti soggetti ad accisa acquistati da privati per uso personale e trasportati dai medesimi da uno Stato membro in un altro Stato membro è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati. La tassazione nello Stato membro di acquisto si applica anche ai prodotti soggetti ad accisa spediti da un privato ad un altro privato senza alcun pagamento, diretto o indiretto /08 car/bar/cr 34

35 2. Per determinare se i prodotti soggetti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano o no destinati all'uso personale, gli Stati membri tengono conto almeno dei seguenti elementi: a) status commerciale del detentore dei prodotti soggetti ad accisa e ragioni per le quali li detiene; b) luogo in cui i prodotti soggetti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato; c) qualsiasi documento relativo ai prodotti soggetti ad accisa; d) natura dei prodotti soggetti ad accisa; e) quantità dei prodotti soggetti ad accisa. 3. Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a: a) Prodotti a base di tabacco sigarette pezzi sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo) pezzi sigari pezzi tabacco da fumo - 1,0 kg b) Bevande alcoliche bevande spiritose - 10 l prodotti intermedi - 20 l vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante) - 90 l birra l /08 car/bar/cr 35

36 4. Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi. Va considerato come modo di trasporto atipico il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali. Nell'ultima riunione del gruppo è stato sollevato il problema della tassazione dei prodotti soggetti ad accisa spediti in dono da un privato ad un altro privato in un altro Stato membro. Per risolvere la questione, la presidenza propone l'inclusione di un nuovo comma nel paragrafo 1. Un testo identico figurava già all'articolo 30 della proposta originaria della Commissione. I termini scopi personali sono stati sostituiti con i termini uso personale, come proposto da varie delegazioni durante la riunione del gruppo. SEZIONE 2 DETENZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO Articolo Se prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile in quest'ultimo Stato membro. Per "scopi commerciali" si intendono tutti gli scopi diversi dall'uso personale di privati, determinati a norma dell'articolo 30, paragrafo /08 car/bar/cr 36

37 2. Senza pregiudizio dell'articolo 36, se prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all'interno della Comunità, essi non sono considerati come detenuti per scopi commerciali finché non raggiungono lo Stato membro di destinazione, purché circolino secondo le formalità di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettere a), b) e c), o, secondo il caso, all'articolo 34, paragrafo 4, lettere a), b) e c). 3. I prodotti soggetti ad accisa detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra due Stati membri, ma che non sono disponibili per la vendita quando la nave o l aeromobile si trova nel territorio di uno degli Stati membri, non sono considerati come detenuti per scopi commerciali in tale Stato membro. 4. L'accisa applicata nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immissione in consumo è oggetto di rimborso o sgravio se le autorità competenti dello Stato membro di destinazione constatano che l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in tale Stato membro. I termini scopi personali sono stati sostituiti con i termini uso personale. Il riferimento al paragrafo 1 è stato rettificato e il paragrafo 4 è stato modificato per rispecchiare il fatto che l'accisa deve essere riscossa nell'altro Stato membro prima di essere oggetto di rimborso o di sgravio nel primo Stato membro. Articolo Nella situazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, il debitore dell'accisa è la persona che detiene i prodotti soggetti ad accisa o per conto della quale questi sono detenuti. Tuttavia, se i prodotti soggetti ad accisa sono detenuti ai fini della loro consegna ad un operatore o ad un organismo di diritto pubblico stabilito nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti, il debitore dell'accisa è l'operatore o l'organismo in questione /08 car/bar/cr 37

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