Gruppo "Questioni fiscali" - Imposizione indiretta (Accise) Proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise

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1 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 31 luglio 2008 (03.09) 12350/08 LIMITE FISC 102 NOTA della: al: Oggetto: Presidenza Gruppo "Questioni fiscali" - Imposizione indiretta (Accise) Proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise Si trasmette in allegato alle delegazioni un testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto. La presidenza ha ormai l'obiettivo di giungere ad un compromesso sulla proposta di direttiva e, prioritariamente, sugli articoli necessari ai fini dell'attuazione del sistema EMCS. Per gli articoli da 1 a 29 e da 37 a 44, il testo di compromesso rispecchia i dibattiti svoltisi nelle precedenti riunioni del Gruppo e le proposte di modifica trasmesse dalle delegazioni. Riguardo agli articoli da 30 a 36, la proposta è volta ad attualizzare la formulazione, senza incidere sul contenuto delle norme derivanti dagli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE, ad eccezione degli articoli 35 e 36, che costituiscono un'innovazione ma che erano stati accettati dalle delegazioni nella riunione del Gruppo del 23 maggio È stato tenuto conto delle osservazioni redazionali formulate nel corso di tale riunione /08 gro/bar/gg 1 DG G I LIMITE IT

2 ALLEGATO Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al regime generale delle accise IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, vista la proposta della Commissione 1, visto il parere del Parlamento europeo 2, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3, considerando quanto segue: (1)... HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: GU C [ ] del [ ], pag.[ ]. GU C [ ] del [ ], pag.[ ]. GU C [ ] del [ ], pag.[ ] /08 gro/bar/gg 2

3 CAPO I Disposizioni generali Articolo 1 1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise applicate, direttamente o indirettamente, all'atto del consumo dei seguenti prodotti, in seguito "prodotti soggetti ad accisa": a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; c) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE. L'articolo è convalidato. Nella versione francese è stata apportata una modifica redazionale. Articolo 2 1. I prodotti soggetti ad accisa sono sottoposti a tale imposta all'atto: a) della loro produzione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità; b) della loro importazione nel territorio della Comunità /08 gro/bar/gg 3

4 2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti soggetti ad accisa altre imposte aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta. 3. Gli Stati membri possono applicare imposte: a) su prodotti diversi dai prodotti soggetti ad accisa; b) sulle prestazioni di servizi [...] compresi i servizi relativi a prodotti soggetti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari. Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere. La delegazione belga ha formulato una riserva d'esame. Nella versione francese è stata apportata una modifica redazionale. Articolo 3 1. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'entrata di merci nel territorio doganale della Comunità si applicano mutatis mutandis all'entrata nella Comunità di prodotti soggetti ad accisa da un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo /08 gro/bar/gg 4

5 2. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'uscita di merci dal territorio doganale della Comunità si applicano mutatis mutandis all'uscita di prodotti soggetti ad accisa dalla Comunità verso un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo I capi III e IV non si applicano ai prodotti soggetti ad accisa sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo. Paragrafi 1 e 2: la Finlandia ha formulato una riserva. Dato che le norme fissate da tali paragrafi sono già in vigore, in applicazione degli articoli 274 e 279 della direttiva 2006/112/CE, e che esse sono riprodotte nella presente direttiva a puri fini di chiarimento, la presidenza ritiene logico mantenere entrambe i paragrafi. Una delegazione chiede che sia fatto riferimento anche ai territori di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Paragrafo 3: l'austria ha mantenuto una riserva. Articolo 4 Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per: 1. "depositario autorizzato": la persona fisica o giuridica autorizzata dalla autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti soggetti ad accisa nel quadro di un regime doganale sospensivo in un deposito fiscale; 2. "Comunità" e "territorio della Comunità": i territori degli Stati membri come definiti al punto 6); 12350/08 gro/bar/gg 5

6 3. "procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo": una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; 4. "regime di sospensione d'accisa ": un regime fiscale applicabile alla produzione, alla lavorazione, alla detenzione o alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa non sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione d'accisa; 5. "importazione di prodotti soggetti ad accisa": l'entrata nel territorio della Comunità di prodotti soggetti ad accisa a meno che al momento dell'entrata nella Comunità tali prodotti siano sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolamento di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; 6. "Stato membro" e "territorio di uno Stato membro": il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità al quale si applica il trattato, a norma dell'articolo 299 dello stesso, ad eccezione dei territori terzi di cui al punto 10; 7. "destinatario registrato": una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti soggetti ad accisa circolanti nel quadro di un regime di sospensione d'accisa, spediti da un altro Stato membro; 12350/08 gro/bar/gg 6

7 8. "speditore registrato": una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92, ad esclusione di qualsiasi attività di immagazzinamento di tali prodotti; 9. "deposito fiscale": un luogo in cui prodotti soggetti ad accisa sono prodotti, lavorati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione d'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale; 10. "territorio terzo": i territori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3; 11. "paese terzo": qualsiasi Stato o territorio cui non si applica il trattato. Paragrafi 1, 7 e 8: su richiesta di diverse delegazioni, l'espressione:" nell'esercizio della sua attività" è stata aggiunta alle definizioni di depositario autorizzato, destinatario registrato e speditore registrato. Paragrafo 4: la Repubblica ceca ha formulato una riserva. Gli altri paragrafi sono convalidati. Sono state apportate alcune modifiche redazionali volte ad armonizzare i testi. Non è stata accettata la proposta di includere una definizione del destinatario registrato temporaneamente, poichè sarebbe ridondante alla luce delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo /08 gro/bar/gg 7

8 Articolo 5 1. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano al territorio della Comunità. 2. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità: a) isole Canarie; b) dipartimenti francesi d oltremare; c) isole Åland; d) isole Anglo-Normanne. 3. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: a) isola di Helgoland; b) territorio di Büsingen; c) Ceuta; d) Melilla; e) Livigno; f) Campione d'italia; g) le acque italiane del lago di Lugano; h) Gibilterra. 4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano alle isole Canarie - con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime - per tutti o per alcuni dei prodotti soggetti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione /08 gro/bar/gg 8

9 5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare - con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi - per tutti o per alcuni dei prodotti soggetti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione. 6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica. La presidenza invita il Regno Unito e la Spagna a presentarle una proposta per la redazione del paragrafo 3, lettera h). Il resto dell'articolo è convalidato. Articolo 6 1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il Principato di Monaco, l'isola di Man, San Marino e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Francia, il Regno Unito, l'italia e Cipro, non sono considerati paesi terzi /08 gro/bar/gg 9

10 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in provenienza o a destinazione: a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia; b) dell'isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito; c) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'italia; d) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania. L'articolo è convalidato /08 gro/bar/gg 10

11 CAPO II Fatto generatore dell'accisa SEZIONE 1 Momento e luogo di esigibilità Articolo 7 1. L'accisa diviene esigibile al momento dell'immissione in consumo e nello Stato membro in cui quest'ultima ha luogo. 2. Costituiscono immissione in consumo: a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti soggetti ad accisa da un regime di sospensione d'accisa ; b) la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa fuori da un regime di sospensione d'accisa per il quale non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e della legislazione nazionale; c) la produzione, anche irregolare, dei prodotti soggetti ad accisa fuori da un regime di sospensione d'accisa ; d) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti soggetti ad accisa, a meno che i prodotti soggetti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime di sospensione d'accisa /08 gro/bar/gg 11

12 3. Per momento di immissione in consumo si intende: - nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii, il momento del ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa da parte del destinatario registrato; - nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iv, il momento del ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa da parte del destinatario; - nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il momento del ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa nel luogo di consegna diretta. 4. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo. Ai fini della presente direttiva la distruzione è totale o la perdita è irrimediabile quando i prodotti sono inutilizzabili come prodotti soggetti ad accisa da parte di qualsiasi persona. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa in questione è comprovata in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro nel luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile. [...] 5. Qualora, nel caso di circolazione nel quadro di un regime di sospensione d'accisa, non sia possibile determinare il luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, per stabilire dove si ritiene che si sia verificata si applica mutatis mutandis l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la determinazione delle perdite [...] menzionate nel paragrafo /08 gro/bar/gg 12

13 Paragrafo 3: è stata precisata la definizione dell'immissione in consumo nelle situazioni derogatorie di cui all'articolo 11, paragrafo 1 (al quale rinvia l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iv. Paragrafo 4: L'ultimo comma è stato soppresso conformente a quanto auspicato dalle delegazioni. Una delegazione ha chiesto che si trattino separatamente le distruzioni o perdite dovute a una causa inerente alla natura stessa dei prodotti. La proposta non è stata accettata poichè la redazione del paragrafo 6 consente a ciascuno Stato membro di adottare le norme applicabili sul suo territorio. Paragrafo 6: l'espressione: "per una causa inerente alla natura stessa dei prodotti" è stata soppressa conformemente a quanto auspicato dalle delegazioni. Gli altri paragrafi sono convalidati. Articolo 7bis 1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è: a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti soggetti ad accisa da un regime di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a): i) il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona [ ] che svincola i prodotti soggetti ad accisa dal regime di sospensione d'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione d'accisa ; 12350/08 gro/bar/gg 13

14 ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa [ ], di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2: il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, [ ] o qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo; b) per quanto riguarda la detenzione di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b: la persona che detiene i prodotti soggetti ad accisa o qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione [ ]; c) per quanto riguarda la produzione di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c): la persona che produce i prodotti soggetti ad accisa o qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro produzione [ ]; d) per quanto riguarda l'importazione di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d): la persona che dichiara i prodotti soggetti ad accisa o per conto della quale essi sono dichiarate all'atto dell'importazioni o qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione [ ]. 2. Qualora vi siano più debitori di un'accisa, essi rispondono congiuntamente e individualmente di tale debito /08 gro/bar/gg 14

15 Paragrafo 1, lettera a): al punto ii) occorre fare riferimento anche al paragrafo 2 dell'articolo 17. Il punto iii) può essere aggiunto al punto ii) poichè contempla solo i casi di svincolo irregolare da un regime di sospensione d'accisa. Paragrafo 1, lettere da a) a d): sono state avanzate diverse proposte per stabilire un ordine nella determinazione dei debitori, precisando chiaramente che i diversi possibili debitori rispondono congiuntamente e individualmente: enumerare al paragrafo 1 per ciascuna situazione i possibili debitori e stabilire al paragrafo 2 il principio della responsabilità solidale per il pagamento; definire al paragrafo 1 per ciascuna situazione un debitore "di prim'ordine" e citare gli altri possibili debitori in un altro paragrafo; giungere a un compromesso tra queste due soluzioni.a parere della presidenza, la soluzione proposta risponde alle preoccupazioni della maggioranza delle delegazioni. Le altre modifiche apportate sono volte a rispondere a richieste di chiarimenti. Articolo 8 Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo. L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri. L'articolo è convalidato /08 gro/bar/gg 15

16 Articolo 9 1. Se durante la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa [ ] che ha dato luogo alla loro imissione in consumo [...] in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l'immissione in consumo [ ] ha luogo nello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità. 2. Se durante la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa [...] è stata rilevata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) e non è possibile determinare dove si sia verificata l'irregolarità, essa si presume avvenuta nello Stato membro [ ] nel momento in cui è stata rilevata. 3. Se la circolazione di prodotti soggetti ad accisa [ ] in regime di sospensione d'accisa [...] non si è conclusa quattro mesi dopo il suo inizio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 e nel corso della circolazione nessuna irregolarità [...] che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) è stata rilevata [...], l'irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e nel momento in cui è iniziata la circolazione. Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all'articolo 17 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che la circolazione non si è conclusa conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, le viene concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per fornire la prova del contrario. 4. Tuttavia, [...] prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1: a) se, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, la conclusione della circolazione è comprovata in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti, si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8; b) se si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo /08 gro/bar/gg 16

17 In questi casi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata riscossa l'accisa [...], che sarà oggetto di rimborso o di sgravio non appena vengono fornite prove della riscossione dell accisa nell'altro Stato membro. 5. Ai fini del presente articolo, si intende per irregolarità una situazione diversa da quella di cui all'articolo 7, paragrafo 4, in cui una circolazione o parte di una circolazione non si è conclusa conformemente all'articolo 19, paragrafo 2. Le norme sulla fiscalità che figurano ai paragrafi da 1 a 3 rispondono a quanto auspicato dalla quasi totalità degli Stati membri; si è pertanto deciso di mantenerle. Diverse delegazioni hanno chiesto di mantenere un termine di quattro mesi a decorrere dal quale l'accisa sarebbe esigibile nello Stato membro di spedizione nel caso in cui i prodotti soggetti ad accisa non giungano a destinazione. Per rispondere alle loro preoccupazioni si è proposto che tale termine decorra a partire dalla scadenza del termine indicativo menzionato nel documento amministrativo elettronico. Gli operatori o gli Stati membri disporrebbero tuttavia in ogni caso dello stesso termine di tre anni a decorrere dall'inizio della circolazione per fornire la prova o del fatto che la circolazione si è svolta regolarmente o del fatto che l'irregolarità si è verificata in uno Stato membro diverso da quello in cui si ritiene che essa si sia verificata. Si sono pertanto apportate alcune modifiche al paragrafo 3. I paragrafi 1, 2 e 4 hanno inoltre subito modifiche redazionali /08 gro/bar/gg 17

18 SEZIONE 2 Rimborso e sgravio Articolo 10 Oltre ai casi di cui all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 7 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, nonché a quelli previsti dalle direttive di cui all'articolo 1, l'accisa su prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dallo Stato membro e alle condizioni da esso previste per impedire ogni possibile evasione o abuso. Tale rimborso o sgravio non può dar luogo ad esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 11 e da una delle direttive di cui all'articolo 1. La redazione suggerita fa seguito ad una proposta di una delegazione ed è volta ad evitare qualunque omissione. Essa è coerente con la redazione adottata per il secondo comma dell'articolo /08 gro/bar/gg 18

19 SEZIONE 3 Deroghe Articolo I prodotti soggetti ad accisa, compresi quelli già immessi in consumo, sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) a organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede; c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'atlantico del Nord diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense; d) alle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense; e) ad essere consumati nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto /08 gro/bar/gg 19

20 2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante il rimborso dell'accisa. La delegazione belga ha formulato una riserva d'esame. Articolo Senza pregiudizio dell'articolo 20, paragrafo 1, i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime di sospensione d'accisa a destinazione di un destinatario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione. 2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, forma e contenuto del certificato di esenzione. 3. Per le spedizioni di prodotti ai destinatari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) non si applicano gli obblighi [ ] previsti agli articoli da 20 a 26 se tali spedizioni sono contemplate da una procedura che si basa direttamente sul Trattato del Nord-Atlantico. I paragrafi 1 e 2 sono convalidati. Nella versione francese è stata apportata una modifica redazionale. Paragrafo 3: affinchè si possa seguire la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa destinati alle forze della NATO, è stato proposto, su suggerimento di varie delegazioni, che tale circolazione avvenga sotto la scorta del certificato di esenzione previsto al paragrafo /08 gro/bar/gg 20

21 Articolo Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi per via aerea o via mare in un territorio terzo o in un paese terzo. 2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso. 4. Gli Stati membri che, il 1º luglio 2008, dispongono di punti di vendita in esenzione da imposte situati al di fuori di un aeroporto o di un porto marittimo possono, fino al 1º gennaio 2015, continuare ad esentare dall'accisa i prodotti soggetti ad accisa forniti da tali punti di vendita e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi in un territorio terzo o in un paese terzo. 5. Ai fini del presente articolo si intende per: a) "punto di vendita in esenzione da imposte": qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare a norma del paragrafo 3; b) "viaggiatore recantesi in un territorio terzo o in un paese terzo": qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo /08 gro/bar/gg 21

22 Nelle riunioni del Gruppo "Questioni fiscali" del 9 aprile e 13 giugno 2008, una delegazione ha chiesto che gli Stati membri possano mantenere punti di vendita in esenzione da imposte di prodotti soggetti a accisa per i prodotti trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi in un territorio terzo per via terrestre. Benchè non sembri auspicabile mantenere a lungo una tale situazione, si può prevedere di concedere un periodo transitorio per conformarsi alle norme di diritto comune. È quanto propone la presidenza in un nuovo paragrafo 4. Gli altri paragrafi sono convalidati. CAPO III Produzione, lavorazione e detenzione Articolo Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di produzione, lavorazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, fatta salva la presente direttiva. 2. Se l'accisa non è stata pagata, la produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa hanno luogo in un deposito fiscale. Nell'ultima riunione del Gruppo, una delegazione ha chiesto di sostituire il termine "detenzione" con "immagazzinamento". La presidenza ritiene che il termine "detenzione", che include l'immagazinamento, sia più conforme alle definizioni figuranti all'articolo 4 della proposta di direttiva /08 gro/bar/gg 22

23 Articolo L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato, sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale. L' autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso. [...] 2. Il depositario autorizzato è tenuto: a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla produzione, lavorazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa; b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale; c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa; d) ad introdurre nel suo deposito fiscale, al loro arrivo, tutti i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime di sospensione d'accisa [ ], salvo ove si applichi l'articolo 16, paragrafo 2; e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte. Le condizioni relative alla garanzia di cui alla lettera a) sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale. Paragrafo 1: la redazione del secondo comma è stata snellita senza modificarne il contenuto. Il paragrafo 2 è convalidato. Nella versione francese è stata apportata una modifica redazionale /08 gro/bar/gg 23

24 CAPO IV Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa SEZIONE 1 Disposizioni generali Articolo I prodotti soggetti ad accisa possono circolare in regime di sospensione d'accisa tra due luoghi situati all'interno del territorio della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo: a) da un deposito fiscale verso: i) un altro deposito fiscale; ii) i locali del destinatario registrato; iii) un luogo dal quale i prodotti soggetti ad accisa lasciano il territorio della Comunità, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1; iv) i locali di un destinatario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti da un altro Stato membro; b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione [ ] di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato. Per "luogo di importazione" si intende il luogo in cui si trovano le merci quando sono immesse in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/ /08 gro/bar/gg 24

25 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) e al paragrafo 1, lettera b), e fatta eccezione per le situazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso fissate, consentire che i prodotti soggetti ad accisa circolino in regime di sospensione d'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato rimangono responsabili della presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 23, paragrafo I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo. Paragrafo 1: alla lettera b), non si fa più riferimento ai destinatari poiché la lettera a) cita soltanto le destinazioni. Nella versione francese sono state apportate modifiche redazionali. Articolo Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse fissate, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione d'accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato. 2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse fissate, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o dal vettore, dal proprietario dei prodotti soggetti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo /08 gro/bar/gg 25

26 3. La garanzia è valida in tutta la Comunità. Le relative modalità [ ] sono stabilite dagli Stati membri. 4. Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa: a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio; b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno della Comunità per via marittima o attraverso condutture fisse. Nella versione francese sono state apportate modifiche redazionali. Articolo Un destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa. 2. Un destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi: a) prima della spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione; b) tenere una contabilità delle consegne di prodotti soggetti ad accisa; 12350/08 gro/bar/gg 26

27 c) iscrivere [ ] nella sua contabilità, al loro arrivo, i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime di sospensione d'accisa; d) acconsentire ad ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti. 3. Per un destinatario registrato che riceve prodotti soggetti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, è limitata ad una quantità precisata di prodotti soggetti ad accisa, ad un unico speditore e ad un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione ad un'unica circolazione. Paragrafo 1: nella versione francese è stata apportata una modifica redazionale. Paragrafo 2: su richiesta di diverse delegazioni, l'obbligo del destinatario registrato di tenere una contabilità delle consegne di prodotti soggetti ad accisa e di iscrivere i prodotti nella sua contabilità, implicitamente contemplato dalla nuova lettera d), è stato esplicitamente reintrodotto. Paragrafo 3: il riferimento all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), è stato sostituito dal riferimento all'articolo 4, paragrafo 7, dato che la definizione del destinatario registrato è stata spostata all'articolo 4. Articolo Fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 1 e l'articolo 26, una circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa inizia quando viene attribuito il codice di riferimento amministrativo di cui all'articolo 20, paragrafo Fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 1 e l'articolo 26, una circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa si conclude nel momento in cui viene presentata la nota di ricevimento di cui all'articolo 23, paragrafo 1 o quando è compilata la nota di esportazione prevista all'articolo 24, paragrafo /08 gro/bar/gg 27

28 L'articolo è stato riformulato per tener conto delle proposte di alcune delegazioni e al fine di migliorare la lotta contro la frode in materia di prodotti soggetti ad accisa. La presidenza propone di accettare la posizione di alcune delegazioni che si sono espresse in favore di questa soluzione, al fine di garantire la coerenza tra il sistema informatizzato e le contabilità di magazzino interne delle imprese e nella prospettiva della dematerializzazione di queste ultime. SEZIONE 2 Procedura da applicare per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa Articolo La circolazione di prodotti soggetti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione d'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico oggetto del trattamento di cui ai paragrafi 2 e Ai fini del paragrafo 1, il depositario autorizzato o lo speditore registrato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un progetto di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato istituito con decisione n. 1152/2003/CE, in seguito "il sistema informatizzato". 3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano, una verifica elettronica [ ] dei dati figuranti nel progetto di documento amministrativo elettronico. Se tali dati non sono validi, il depositario autorizzato o lo speditore registrato sono informati senza indugio /08 gro/bar/gg 28

29 Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice di riferimento amministrativo unico e trasmettono al depositario autorizzato o allo speditore registrato il documento amministrativo elettronico contenente il codice di riferimento amministrativo. 4. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv) e paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato. Se i prodotti soggetti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato. 5. Nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2913/92, in seguito "Stato membro di esportazione", se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione. 6. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato trasmette alla persona che accompagna i prodotti una copia del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice di riferimento amministrativo unico. Tale codice deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione d'accisa. La Commissione è incaricata, entro un termine di tre anni a decorrere dall'entrata in applicazione della direttiva, di valutare l'utilità dell'obbligo stabilito nel presente paragrafo /08 gro/bar/gg 29

30 7. Il depositario autorizzato o lo speditore registrato può annullare il documento amministrativo elettronico fintantochè i prodotti soggetti ad accisa non hanno lasciato il deposito fiscale di spedizione. 8. Il depositario autorizzato o lo speditore registrato può modificare la destinazione durante la circolazione in regime di sospensione d'accisa, per indicare una nuova destinazione che deve essere una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii), o, se del caso, all'articolo 16, paragrafo 2. Paragrafo 3: viene apportata una precisazione sulle conseguenze della mancata convalida del progetto di documento amministrativo elettronico. Tali modalità saranno stabilite conformemente all'articolo 27. Paragrafo 4: il suo campo di applicazione è stato esteso alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2. Paragrafo 6: come deciso nell'ultima riunione del Gruppo, si è convenuto di rendere obbligatoria la consegna al trasportatore di una copia del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi documento commerciale contenente l'indicazione del codice di riferimento amministrativo unico. La Commissione sarà incaricata di valutare l'utilità di tale disposizione. Paragrafo 7: la sua formulazione è adattata alla nuova formulazione dell'articolo 19, paragrafo 1. Articolo In caso di movimenti in regime di sospensione d'accisa di prodotti energetici, per via marittima o di navigazione interna, a destinazione di un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui il depositario autorizzato o lo speditore registrato presenta il progetto di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare il depositario autorizzato o lo speditore registrato a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario /08 gro/bar/gg 30

31 2. Non appena tali dati sono noti, e al più tardi quando i prodotti giungono alla loro destinazione finale, il depositario autorizzato o lo speditore registrato li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Paragrafo 1: sono apportate precisazioni redazionali. Paragrafo 2: nell'ultima riunione del Gruppo è stato suggerito di prevedere che la comunicazione delle informazioni mancanti avvenga al più tardi quando i prodotti giungono alla loro destinazione finale. Articolo 22 Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che il depositario autorizzato o lo speditore registrato frazioni la circolazione in sospensione d'accisa di prodotti energetici in due o più movimenti purché: 1. la quantità totale dei prodotti soggetti ad accisa rimanga invariata; 2. il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura; 3. le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono il frazionamento delle spedizioni nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri /08 gro/bar/gg 31

32 Il Lussemburgo ha formulato una riserva. È stata aggiunta un'indicazione volta ad agevolare i controlli del frazionamento. Articolo Al momento del ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i, ii, o iv, o all'articolo 16, paragrafo 2, il depositario autorizzato o lo speditore registrato presenta senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo che i prodotti sono giunti alla loro destinazione finale, mediante il sistema informatizzato, una nota, in seguito "nota di ricevimento", relativa al ricevimento dei prodotti, alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono, in alcuni casi, chiedere al depositario autorizzato o al destinatario registrato informazioni complementari al fine di agevolare i controlli. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all'articolo 11, paragrafo 1 [...]. 3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica [ ] dei dati figuranti nella nota di ricevimento [ ]. Se tali dati non sono validi, il depositario autorizzato o il destinatario registrato è informato senza indugio. Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione confermano [ ] al depositario autorizzato o al destinatario registrato la convalida della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione /08 gro/bar/gg 32

33 4. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento al depositario autorizzato o allo speditore registrato. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente al depositario autorizzato o allo speditore registrato. Paragrafo 1: durante le riunioni del Gruppo è stato chiesto di stabilire un termine per la presentazione della nota di ricevimento alle autorità competenti. Tutte le delegazioni sono favorevoli ad un termine di cinque giorni lavorativi, al fine di tenere conto dei tempi di scarico e quindi di verifica della merci prima della trasmissione della nota di ricevimento. Si è d'altro canto precisato che gli Stati membri possono chiedere informazioni complementari al fine di migliorare i controlli, nell'intento di lottare contro la frode. Paragrafo 2: la redazione è stata snellita conformemente a quanto auspicato dalle delegazioni. Paragrafo 3: viene apportata una precisazione sulle conseguenze della mancata convalida del progetto di documento amministrativo elettronico. Le relative modalità saranno stabilite conformemente all'articolo 27. Sono state inoltre apportate precisazioni redazionali. Articolo Nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano, sulla base dell'attestazione dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2454/93, o dell'ufficio in cui sono espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, una nota, in seguito "nota di esportazione", la quale certifica che i prodotti soggetti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità /08 gro/bar/gg 33

34 2. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica [ ] dei dati risultanti dall'attestazione di cui al paragrafo 1. Una volta verificati tali dati e, se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. 3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione al depositario autorizzato o allo speditore registrato. Nell'ultima riunione del Gruppo, una delegazione ha chiesto di fissare un termine entro il quale la nota di esportazione deve essere inviata allo Stato membro di esportazione. La presidenza ritiene che sia difficile imporre alle autorità doganali un termine di questo tipo. La presidenza ha inoltre cercato di rendere più chiaro il testo del paragrafo 2. [...] Articolo In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, in assenza del codice di riferimento amministrativo previsto all'articolo 20, paragrafo 3, compreso il caso di indisponibilità provvisoria del sistema informatizzato, una prova alternativa dell'avvio della circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa può essere fornita mediante la convalida da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, sulla base di appropriati elementi di prova, del fatto che i prodotti soggetti ad accisa hanno lasciato il deposito fiscale di spedizione. In deroga all'articolo 19,paragrafo 2, in assenza della nota di ricevimento prevista all'articolo 23, paragrafo 1, o della nota di esportazione prevista all'articolo 24, paragrafo 1, compreso il caso di indisponibilità provvisoria del sistema informatizzato, una prova alternativa della conclusione della circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa può essere fornita, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), e iv), mediante la convalida da parte delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, del fatto che i prodotti soggetti ad accisa spediti hanno raggiunto la loro destinazione 12350/08 gro/bar/gg 34

35 dichiarata o, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), mediante la convalida da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita del fatto che i prodotti hanno lasciato il territorio della Comunità. Un documento presentato dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato contenente gli stessi dati della nota di ricevimento costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma. 2. Quando sono state ammesse dalle autorità competenti, le prove alternative devono essere integrate nel sistema informatizzato. L'ex paragrafo 1 risulta inutile a seguito della nuova formulazione dell'articolo 19, paragrafo 2: se ne propone pertanto la soppressione. Paragrafo 1: la formulazione è stata chiarita. Paragrafo 2: su richiesta di una delegazione, si è precisato che, quando sono state ammesse prove alternative, esse devono essere integrate nel sistema EMCS. Articolo Se il sistema informatizzato è provvisoriamente indisponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può avviare la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'accisa alle seguenti condizioni: a) i prodotti devono essere accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati del progetto di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20, paragrafo 2; b) il ricorso alla procedura di riserva e il motivo dell'indisponibilità del sistema informatizzato sono notificati alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione /08 gro/bar/gg 35

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