DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

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1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO 9 luglio Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura». IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi 34-36, concernenti la disciplina dei tirocini d orientamento e formativi; Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», e, in particolare, l art. 2, comma 5 -bis, che, al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per l anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età; Visto l accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini», sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 5 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, devono essere definiti i criteri e le modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»; Ritenuto che la dotazione del Fondo straordinario di cui all art. 2, comma 5 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non consente l attivazione di mille tirocini formativi e di orientamento e che la dicitura «Fondo mille giovani per la cultura» va necessariamente intesa come indicativa di un auspicio e della possibilità di erogare in futuro ulteriori risorse al Fondo, come disposto dall art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83; Ritenuto quindi, anche in considerazione della necessità di promuovere attività formativa di alto livello nel settore dei beni e delle attività culturali, di impiegare le prime risorse del Fondo straordinario di cui all art. 2, comma 5 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per tirocini formativi e di orientamento destinati a 150 giovani particolarmente qualificati; Ritenuto pertanto, al fine di attrarre i giovani più capaci e meritevoli, di parametrare l indennità per la partecipazione al programma di tirocini formativi e di orientamento all importo delle borse di dottorato nelle università italiane, stabilendone perciò l entità nella misura di euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa; Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», e, in particolare, l art. 1, che prevede l utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura»: a) nell ambito del piano strategico elaborato dall Unità «Grande Pompei», nonché a supporto delle attività della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (commi 6 e 10); b) nell ambito del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche (comma 13); Ritenuto quindi necessario, nell attivazione dei tirocini prevista dal citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, rispondere alle esigenze particolari e urgenti di tutela e valorizzazione dei siti di Pompei, Ercolano e Stabia e delle residenze Borboniche, e con specifico riferimento al complesso della Reggia di Caserta nell ambito del progetto di riassegnazione degli spazi e di restituzione alla sua destinazione culturale, educativa e museale, di cui all art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che prevede il ricorso ai giovani tirocinanti del «Fondo mille giovani per la cultura» per la realizzazione di tale progetto;

2 Ritenuto necessario attivare i tirocini anche nell ambito dei programmi di intervento in aree colpite da calamità naturali, con particolare riguardo alle regioni Abruzzo, e nello specifico della città di L Aquila, ed Emilia-Romagna, nelle quali sono tuttora in corso operazioni di recupero e restauro del patrimonio storico-artistico, anche al fine di accelerare il ripristino del servizio di fruizione pubblica e di potenziare l offerta culturale; Ritenuto necessario altresì attivare i tirocini anche per promuovere attività formativa nei settori degli archivi e delle biblioteche nell intero territorio nazionale, settori in condizione di particolare sofferenza, e per i quali, anche alla luce della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2014, per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all Archivio centrale dello Stato, è divenuta necessaria e urgente la formazione di nuove risorse specializzate; Decreta: Art. 1. Attivazione del «Fondo mille giovani per la cultura» 1. L accesso al Fondo straordinario di cui all art. 2, comma 5 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, avviene sulla base dei criteri e delle modalità individuate dal presente decreto. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito Ministero, promuove tirocini formativi e di orientamento per 150 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, presso: a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l Unità «Grande Pompei» (50 giovani) e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (20 giovani) - bando n. 1; b) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Abruzzo (15 giovani) e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Emilia- Romagna (15 giovani) - bando n. 2; c) (bando n. 3) l Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato presenti sul territorio nazionale, nonché presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50 giovani) - bando n. 3. Art. 2. Requisiti di ammissione alla selezione 1. Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in una delle seguenti discipline o in discipline ad esse equipollenti in base alla normativa vigente: a) per i 50 tirocini presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l Unità «Grande Pompei» (bando n. 1): archeologia; architettura; archivistica e biblioteconomia; geologia; ingegneria ambientale; ingegneria civile; ingegneria informatica; scienza e tecnologia per i beni culturali; scienze forestali e ambientali; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l opificio delle pietre dure, l Istituto centrale di patologia del libro, nonché della Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato; b) per i 20 tirocini presso la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (bando n. 1): architettura; beni culturali; economia e gestione dei beni culturali; scienza e tecnologia per i beni culturali; scienza della comunicazione; storia dell arte; tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l opificio delle pietre dure e l Istituto centrale di patologia del libro; c) per i 30 tirocini presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Abruzzo e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Emilia- Romagna (bando n. 2): architettura; beni culturali; economia e gestione dei beni culturali; ingegneria civile; scienza e tecnologia per i beni culturali; storia dell arte;

3 tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l opificio delle pietre dure e l Istituto centrale di patologia del libro; d) per i 50 tirocini presso l Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato e le biblioteche nazionali (bando n. 3): archivistica e biblioteconomia; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato. 2. È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Art. 3. Bandi di selezione e presentazione delle domande 1. I bandi di selezione n. 1 e n. 2 sono pubblicati, a cura della Direzione generale per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. I bandi sono corredati dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, trasmessi alla Direzione generale per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione, il bilancio e il personale del Ministero entro 20 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Il bando di selezione n. 3 è pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della Direzione generale per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Al fine di individuare le sedi presso le quali far svolgere l attività formativa nel settore degli archivi e delle biblioteche, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, l Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze presentano i relativi progetti formativi, rispettivamente alla Direzione generale per gli archivi e alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d autore. I progetti sono valutati e selezionati dalla Direzione generale competente, al fine di predisporre un offerta formativa di alta qualità e distribuita sul territorio nazionale. L offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinate, è pubblicata unitamente al bando di selezione. 3. I tre bandi di selezione fissano la data e il luogo dello svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 4. Le domande di partecipazione debbono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Per i tirocini presso l Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze e presso le direzioni regionali di Abruzzo e Emilia-Romagna, i candidati possono indicare un ordine di preferenza tra le sedi indicate nell offerta formativa; resta fermo che, al fine di attivare tutti i tirocini messi a bando, le direzioni competenti possono distribuire i giovani tirocinanti tra le diverse strutture. Art. 4. Procedura selettiva 1. La selezione avviene per titoli e colloquio. 2. I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti: a) laurea: 110 e lode - punti 14; punti 12; punti 10; punti 8; punti 4; punti 2; b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti; c) titolo di dottore di ricerca nelle materie oggetto della selezione: 30 punti; d) diplomi rilasciati dalle scuole operanti presso gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: fino a 20 punti; e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei beni e delle attività culturali: fino a 20 punti; f) pubblicazioni: fino a 20 punti. I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione. 3. Sono ammessi alla fase successiva i candidati che hanno conseguito il punteggio più elevato, in un numero pari al triplo del contingente previsto da ciascun bando; sono altresì ammessi alla seconda fase tutti i candidati che si collocano a parità di punteggio per titoli nell ultimo posto utile in ciascuna graduatoria. 4. I candidati di cui alle graduatorie del precedente comma sono ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attività oggetto dello specifico progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti. 5. Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio derivante dai titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, rag-

4 giungono un punteggio utile in relazione al contingente previsto da ciascun avviso di selezione, sono ammessi al tirocinio. A parità di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato anagraficamente più giovane. 6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro 30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande. La Direzione generale per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, ufficio responsabile del procedimento, accertata la regolarità delle procedure, approva le graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria è pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Art. 5. Prerequisiti 1. La selezione dei tirocinanti è effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti: a) limite di età di cui all art. 2, comma 5 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell Unione europea, ovvero stato di familiare di cittadini comunitari non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; c) assenza di precedenti penali incompatibili con l esercizio delle attività da svolgere nell ambito dei tirocini formativi di cui all art. 1 del presente decreto; d) titolo di studio e votazione di cui all art. 2, comma 1, del presente decreto; e) almeno un titolo di studio tra quelli indicati all art. 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) conseguito entro i 12 mesi precedenti l inizio del tirocinio. Art. 6. Commissioni giudicatrici 1. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati a Pompei, alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e alla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (bando n. 1) è composta: a) dal Soprintendente speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia; b) dal Soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta; c) dal Direttore generale del progetto Pompei, o da persona da lui designata, scelta tra il personale dell Unità Grande Pompei; d) da un dirigente o un funzionario della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, selezionato dal Soprintendente d intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c) ; e) da un dirigente o un funzionario della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, selezionato dal Soprintendente d intesa con i soggetti di cui alle lettere a) e b). 2. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Abruzzo e alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Emilia Romagna (bando n. 2) è composta: a) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Abruzzo; b) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Emilia-Romagna; c) dal direttore della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l architettura e l arte contemporanee o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; d) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Abruzzo, selezionato dal direttore regionale d intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c) ; e) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Emilia- Romagna, selezionato dal direttore regionale d intesa con i soggetti di cui alle lettere a) e c). 3. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati all Archivio centrale dello Stato, alle soprintendenze archivistiche, agli archivi di Stato e alle biblioteche nazionali (bando n. 3) è composta: a) dal direttore della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d autore, o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; b) dal direttore generale per gli archivi o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; c) dal Sovrintendente dell Archivio centrale dello Stato; d) dal componente del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi designato dal CUN; e) da un dirigente o un funzionario della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d autore, selezionato dal direttore generale della stessa Direzione d intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c). 4. La partecipazione ai lavori delle commissioni giudicatrici non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo. Art. 7. Condizioni di svolgimento del tirocinio 1. La durata dei tirocini è di sei mesi. 2. Ai tirocinanti è corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennità mensile di importo pari a euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa.

5 3. Alla conclusione del programma formativo, è rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella Pubblica amministrazione. Il rilascio dell attestato di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 4. I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all organizzazione dell Istituto ospitante, né sostituire il personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia, maternità o ferie. L ammissione al tirocinio non dà luogo alla costituzione in alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e i percorsi formativi, possono essere stipulati accordi con enti pubblici territoriali nonché con le Università, le istituzioni dell Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonché con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale. Art. 8. Normativa applicabile 1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle garanzie assicurative, quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini» approvate con l accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento indicati all art. 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall art. 2, comma 5 -bis, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell art. 7 del presente decreto. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 9 luglio 2014 Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo F RANCESCHINI Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali P OLETTI Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione M ADIA Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n A07099 MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 8 agosto Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», ed in particolare l art. 1, relativo, tra l altro, al recepimento della citata direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 258 del 6 novembre 2007, ed in particolare l art. 3, comma 3; Considerato che, ai sensi dell art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, «Le ZPS si intendono designate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni e province autonome, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS, da parte del Ministero dell agricoltura e delle foreste, nel caso in cui la stessa designazione sia avvenuta precedentemente all entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157»; Visto il decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio del 19 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009, recante «Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE»; Ritenuto opportuno assicurare un tempestivo aggiornamento dell elenco delle ZPS, nonché dei relativi formulari e cartografie, mediante la pubblicazione nel sito internet del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare: nell apposita sezione relativa alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), della documentazione di volta in volta trasmessa alla Commissione europea;

6 Decreta: Art L elenco delle ZPS istituite ai sensi dell art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, con i relativi formulari e cartografie, è pubblicato nel sito internet del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare: nell apposita sezione relativa alla Rete Natura ZPS, ed è tenuto aggiornato con le eventuali modifiche apportate nel rispetto delle procedure comunitarie. 2. In considerazione di quanto riportato al comma 1, è abrogato il decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio del 19 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009, recante «Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE». Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Roma, 8 agosto A07097 Il Ministro: GALLETTI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 luglio Liquidazione coatta amministrativa della «Domus Vitae Società cooperativa», in Cremona e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la sentenza del 23 aprile 2014, n. 22/2014 del Tribunale di Cremona con la quale è stato dichiarato lo stato d insolvenza della società cooperativa «Domus Vitae Società cooperativa»; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, propone l adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Domus Vitae Società cooperativa», con sede in Cremona (codice fiscale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Cristina Beffa, nata a Piacenza il 17 luglio 1970, ivi domiciliata, in via Sopramuro n. 49/a. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 10 luglio A06972 DECRETO 28 luglio Il Ministro: GUIDI Liquidazione coatta amministrativa della «Serio - Società cooperativa», in Cologno al Serio e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l istanza del 27 febbraio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 11 marzo 2014, con la quale l Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Serio - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

7 Viste le risultanze della revisione dell Associazione di rappresentanza conclusa in data 6 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 19 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all Associazione nazionale di rappresentanza; Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, richiede l adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Serio - Società cooperativa», con sede in Cologno al Serio (Bergamo) (codice fiscale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Meroni, nato a Milano il 18 agosto 1959, e domiciliato in Como, via Don Rubini n. 7. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 28 luglio A06971 DECRETO 30 luglio D Ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto C OZZOLI Liquidazione coatta amministrativa della «Il Giardino di Agata società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Vaiano e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l istanza del 16 maggio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 26 maggio 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società Il Giardino di Agata società cooperativa sociale ONLUS in liquidazione sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell associazione di rappresentanza conclusa in data 17 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 9 giugno 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all Associazione nazionale di rappresentanza; Visto che i liquidatori della suddetta società, in data 2 luglio 2014 hanno formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariati all esito dell istruttoria condotta, propone l adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

8 Visto l art terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Sentita l Associazione di rappresentanza; Decreta: Art. 1. La società cooperativa Il Giardino di Agata società cooperativa sociale onlus in liquidazione, con sede in Vaiano (PO) (codice fiscale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies c.c. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Fulvio Giannone, nato a Livorno il 4 giugno 1958 e domiciliato in Prato, via Catani n. 28/A. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 30 luglio A06968 DECRETO 30 luglio Il Ministro: GUIDI Sostituzione del commissario liquidatore della «Agricola C Da Giardino», in Cerignola. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2014, n. 147, con il quale la società cooperativa «Agricola C Da Giardino», con sede in Cerignola (Foggia) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Ignazio Pellecchia ne è stato nominato commissario liquidatore; Vista la nota del 10 giugno 2014, pervenuta in data 17 giugno 2014 con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l incarico; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli. enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Decreta: Art. 1. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, ivi domiciliato in via Chiesa n. 3, in sostituzione del dott. Ignazio Pellecchia, rinunciatario. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 30 luglio A06970 DECRETO 7 agosto Il Ministro: GUIDI Sostituzione del commissario liquidatore della «Edizioni Riformiste - società cooperativa in liquidazione», in Roma. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2014, n. 97/2014, con il quale la società cooperativa Edizioni Riformiste società cooperativa in liquidazione, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Rosati ne è stato nominato commissario liquidatore;

9 Vista la nota dell 8 aprile 2014, pervenuta in data 9 aprile 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all incarico; Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2014, n. 185/2014, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa l avv. Olimpia Cagnola in sostituzione del dott. Massimo Rosati; Vista la nota del 23 luglio 2014, pervenuta in data 5 agosto 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall incarico conferitogli; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Decreta: Art. 1. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978, ivi domiciliato in Via Antonino Pio 65, in sostituzione dell avv. Olimpia Cagnola, dimissionaria. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 7 agosto A06969 DECRETO 8 agosto Il Ministro: GUIDI Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina Bazzano società agricola cooperativa abbreviabile C.B. soc. agr. coop.», in Castelfranco e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l istanza del 24 giugno 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 27 giugno 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società Cantina Bazzano società agricola cooperativa abbreviabile C.B. SOC. AGR. COOP. sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell Associazione di rappresentanza conclusa in data 18 giugno 2014, dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato che a seguito della verifica, conclusa in data 18 giugno 2014, e trasmessa alla competente Divisione VI in data 24 giugno 2014, è stata proposta l adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, in quanto dall ultimo bilancio al 30/06/2013 è emerso uno stato di sostanziale insolvenza. In dettaglio a fronte di un attivo circolante netto di , si è riscontrata una massa debitoria pari ad ,00 ed una perdita d esercizio pari ad ,00. Inoltre, rapportando i crediti a breve pari ad ,00 e i debiti a breve pari ad ,00, si evidenzia ancora di più lo squilibrio finanziario a breve. Preso atto dalle risultanze ispettive citate si evince che lo squilibrio economico-finanziario della cooperativa è stato generato dalla mancanza di conferimenti dei prodotti agricoli da parte dei soci che ha generato un incremento del costo del venduto, aggravando l indebitamento finanziario a breve; inoltre la riserva di rivalutazione iscritta in bilancio effettuata ai sensi del D.L. 185/08 per ,07, comprende la rivalutazione di terreni per ,00 che non trova corrispondenza negli attuali valori di mercato. L ammontare dell attivo, correttamente rettificato eliminando tale rivalutazione, risulta effettivamente ammontare ad ,00 a fronte di debiti per ,00, con un conseguente valore negativo del patrimonio netto; Tenuto conto dell istruttoria autonomamente effettuata dall Ufficio al fine di verificare la effettiva sussistenza della condizione di insolvenza della società; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 9 luglio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all Associazione nazionale di rappresentanza; Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 10 luglio 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

10 Tenuto conto, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; Decreta: Art. 1. La società cooperativa Cantina Bazzano società cooperativa abbreviabile C.B. SOC. AGR. COOP., con sede in Castelfranco fraz. Bazzano (BO) (codice fiscale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies c.c. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Pierluigi Bertani, nato a Bologna 1 8 settembre 1942, ivi domiciliato in via Don G. Bedetti, n. 22. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del conunissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 14A06967 Roma, 8 agosto 2014 D Ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto C OZZOLI ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Germanio Cloruro ( 68 Ge)/Gallio Cloruro (68 Ga) GalliaPharm». Estratto determinazione V&A n. 1776/2014 del 9 settembre 2014 Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. È autorizzata l immissione in commercio del medicinale: Germanio Cloruro ( 68 Ge)/Gallio Cloruro (68 Ga) GalliaPharm nelle forme e confezioni: «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 0,74 GBq con 1 kit di accessori, «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,11 GBq con 1 kit di accessori, «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,48 GBq con 1 kit di accessori, «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,85 GBq con 1 kit di accessori, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: Titolare A.I.C.: Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH, Robert- Rössle-Str, n. 10, D-13125, Berlino, Germania. Confezioni: «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 0,74 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n (in base 10) 18RB24 (in base 32); «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,11 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n (in base 10) 18RB2J (in base 32); «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,48 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n (in base 10) 18RB2W (in base 32); «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,85 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n (in base 10) 18RB38 (in base 32). Forma farmaceutica: generatore di radionuclidi. Validità prodotto integro: generatore di radionuclidi: 12 mesi dalla data di calibrazione. La data di calibrazione e la data di scadenza sono riportate sull etichetta. Eluato di Gallio Cloruro ( 68 Ga) : dopo l eluizione, usare immediatamente l eluato. Precauzioni particolari per la conservazione: generatore di radionuclidi: non conservare a temperatura superiore ai 25 C. I radiofarmaci devono essere conservati in conformità con la normativa nazionale relativa ai prodotti radioattivi. Composizione: principio attivo: Germanio Cloruro ( 68 Ge) (nuclide genitore) Gallio Cloruro ( 68 Ga) (nuclide figlio); eccipienti: matrice: biossido di titanio. Sacca di soluzione per l eluizione: acido cloridrico sterile ultra puro 0,1 mol/l. Produttore del principio attivo: Cyclotron Co. Ltd, 1 Bondarenko Sq., Obninsk, Kaluga Region, Russia. Produttore del prodotto finito: Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH, Robert-Rössle-Straße 10, 13125, Berlino, Germania (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); Indicazioni terapeutiche Questo medicinale non è destinato all uso diretto nei pazienti. L eluato (soluzione di Gallio Cloruro ( 68 Ga) ) viene usato per la radiomarcatura in vitro di specifiche molecole carrier che sono state appositamente sviluppate e autorizzate per la marcatura con questo radionuclide per essere utilizzate nella diagnostica per immagini mediante tomografia ad emissione di positroni (PET). Confezioni: Classificazione ai fini della rimborsabilità «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 0,74 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n (in base 10) 18RB24 (in base 32); «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,11 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n (in base 10) 18RB2J (in base 32); «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,48 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n (in base 10) 18RB2W (in base 32); «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,85 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n (in base 10) 18RB38 (in base 32).

11 Classe di rimborsabilità Apposita sezione della classe di cui all art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn). Classifi cazione ai fi ni della fornitura Confezioni: «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 0,74 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile; «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,11 GBq con 1 kit di accessori- OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile - A.I.C. n OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile; «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,48 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile; «0,74 GBq-1,85 GBq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 1,85 GBq con 1 kit di accessori - A.I.C. n OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Stampati Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. In ottemperanza all art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell A.I.C. che intende avvalersi dell uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all art. 82 del suddetto decreto legislativo. Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR Il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell art. 130, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell autorizzazione e fino al momento dell immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta. Il medicinale deve essere soggetto a monitoraggio addizionale. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica 14A07077 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Typherix». Estratto determinazione V&A n. 1766/2014 dell 8 settembre 2014 Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. È autorizzata l immissione in commercio del medicinale: «TY- PHERIX» nelle forme e confezioni: «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml; «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml; «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe da 0,5 ml; «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml con 1 ago; «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml con 10 aghi; «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe da 0,5 ml con 50 aghi; in aggiunta alle confezioni già autorizzate alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. Titolare A.I.C: Glaxosmithkline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, Verona - Codice Fiscale Confezioni: «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml - A.I.C. n (in base 10) 10VPD1 (in base 32); «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml - A.I.C. n (in base 10) 10VPDF (in base 32); «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe da 0,5 ml - A.I.C. n (in base 10) 10VPDH (in base 32); «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml con 1 ago - A.I.C. n (in base 10) 10VPDV (in base 32); «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml con 10 aghi - A.I.C. n (in base 10) 10VPF7 (in base 32); «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe da 0,5 ml con 50 aghi - A.I.C. n (in base 10) 10VPFM (in base 32). Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. Composizione: 1 dose da 0,5 ml di vaccino contiene: principio attivo: vaccino tifoideo 25 mcg. Classificazione ai fini della rimborsabilità Confezioni: A.I.C. n «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml - Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata - Classe C (nn); A.I.C. n «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml - Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata - Classe C (nn); A.I.C. n «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe da 0,5 ml - Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata - Classe C (nn); A.I.C. n «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml con 1 ago - Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata - Classe C (nn); A.I.C. n «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml con 10 aghi - Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata - Classe C (nn); A.I.C. n «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 50 siringhe da 0,5 ml con 50 aghi - Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata - Classe C (nn).

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