SERVIZIO DI VIGILANZA E SOCCORSO ZOOFILO PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E DELL HABITAT NATURALE IN CUI VIVONO

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1 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS DI DIRITTO ENTE ASSOCIATIVO BOLOGNAZOOFILA O.d.V. Riconosciuta giuridicamente dalla Regione Emilia Romagna (n. 903 del ) ADERENTE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell Ambiente PER LA PROTEZIONE, LA DIFESA, IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI E DELL AMBIENTE E LE ATTIVITA CONNESSE UNITA EMERGENZE ZOOFILE 051 / H Calderara di Reno (BO) - Via Surrogazione, 13/8 - Codice Fiscale Fax. 051/ E.mail: contatti@bolognazoofila.org - pec: guardieecozoofile@pec.bolognazoofila.org - web: REGOLAMENTO GENERALE PER L'ATTUAZIONE E L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SOCCORSO ZOOFILO PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E DELL HABITAT NATURALE IN CUI VIVONO DELLE GUARDIE VOLONTARIE DI BOLOGNAZOOFILA NEL TERRITORIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA NORMA DEL R.D.L. N 1952 DEL 26/09/1935. D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I Il presente regolamento si applica alle Guardie volontarie di Bolognazoofila, quale Organizzazione di Volontariato zoofilo riconosciuta giuridicamente dalla Regione Emilia Romagna e aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura, Associazione di protezione ambientale riconosciuta a norma dell art.13 della Legge n 349 dal Ministero dell Ambiente. MOTTO DELL ASSOCIAZIONE: IL NOSTRO AMORE PER GLI ANIMALI SI MISURA DAI SACRIFICI CHE SIAMO PRONTI AD AFFRONTARE PER LORO FEBBRAIO2018 COLLABORA ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI VITTIME DELLA STRADA Se trovi un animale vittima di un incidente stradale e non sai chi chiamare CHIAMA IL SERVIZIO 112 numero unico europeo di emergenza Anno 2018

2 Regolamento generale per l attuazione e l'espletamento del Servizio di vigilanza e soccorso zoofilo, per la protezione degli animali e dell habitat naturale in cui vivono e le attività connesse, delle guardie volontarie di Bolognazoofila (Ente Giuridico ed Organizzazione di Volontariato) ART. 1 MODALITA E COMPITI PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE GUARDIE VOLONTARIE DI BOLOGNAZOOFILA A) In conformità all art. 2 del R.D.L. n del 26/09/1935 le guardie volontarie di Bolognazoofila concorrono e collaborano, in conformità alle leggi vigenti, generali e locali alla protezione degli animali, al soccorso degli stessi, alla tutela degli habitat naturali in cui vivono B) Alle guardie volontarie di Bolognazoofila potranno essere affidati dallo Stato, dalla Regione, dalla Città Metropolitana di Bologna e dai Comuni, se in possesso dei requisiti di legge, compiti di vigilanza venatoria, sorveglianza sulla pesca e la tutela del territorio nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle convenzioni vigenti; C) Alle Guardie volontarie di Bolognazoofila potranno essere affidati ulteriori compiti di vigilanza, se previsti da leggi e regolamenti generali e locali e da Ordinanze Ministeriale o Sindacali o Dirigenziali; D) Le Guardie volontarie di Bolognazoofila quando sono in Servizio dobbono: 1) Aderire a tutte le richieste degli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza nel pubblico interesse. 2) Esperire indagini ed accertamenti, in conformità all art. 13 della Legge n. 689/1981 e del Codice di Procedura Penale vigente, al fine della compilazione dei rapporti, verbali, relazioni, segnalazioni e notizie di reato da inviare agli Organi competenti. ART.2 PROCEDURA PER LA NOMINA DELLE GUARDIE DI BOLOGNAZOOFILA A) I Soci di Bolognazoofila da almeno 6 mesi salvo deroghe, previo apposito corso di qualificazione ed aver effettuato un periodo di aspirantato, sono proposti per la nomina a guardia giurata al Prefetto o al Sindaco della Città Metropolitana di Bologna, dal Presidente dell Associazione, ovvero da suo delegato. Gli addetti alla vigilanza venatoria ed alla sorveglianza sulla pesca e alle attività connesse dovranno essere in possesso dell attestato d idoneità, rilasciato dalla Regione Emilia Romagna tramite l Ente delegato territorialmente o titolo equipollente. Le GUARDIE dopo la nomina ed aver effettuato il giuramento sono ammesse in servizio previo rilascio dell apposita tessera di riconoscimento interna. B) Tutti gli addetti al Servizio di Vigilanza, dovranno essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e saranno regolarmente assicurati dall Associazione per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni personali. ART.3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA Il Servizio è strutturato in Distaccamenti territoriali (Comunali e Intercomunali) e Settori territoriali specialistici. Al Distaccamento o al Settore è preposto un Ispettore nominato dal Presidente dell associazione. Il Servizio di vigilanza potrà anche essere svolto in coordinamento con altre associazioni autorizzate, con la Polizia Provinciale e Municipale, in conformità alla L.R. n. 24/2003. ART.4 SUBORDINAZIONE, QUALIFICHE DELLE GUARDIE VOLONTARIE A) Le Guardie di Bolognazoofila dipendono direttamente dal proprio Ispettore, fermo restando l'obbligatorietà del rispetto della scala gerarchica di cui l art. 7 del presente regolamento. B) Le Guardie di Bolognazoofila disciplinate dal presente regolamento, rivestono, in servizio, le qualifiche previste dalle leggi vigenti, assumono la denominazione convenzionale di Guardie EcoZoofile Metropolitane con l acronimo G.E.Z.. 2

3 ART.5 VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO Le GUARDIE di Bolognazoofila sono volontarie e prestano volontariamente e gratuitamente la propria opera senza l'esistenza di alcun rapporto di lavoro con Bolognazoofila e con le Amministrazioni Pubbliche convenzionate o che collaborano con l Associazione stessa. Per questa particolarità di volontariato le GUARDIE dovranno considerarsi in servizio quando comandate, o si trovassero presenti a violazioni o reati di loro competenza. ART.6 OBBLIGHI E DOVERI DELLE GUARDIE Tutto il personale addetto al Servizio di Vigilanza ha l'obbligo di riferire prontamente al Capo Servizio, e al proprio Ispettore, ovvero direttamente all'autorità competente, quando d'obbligo, di ogni irregolarità, infrazione, tentativo di reato o reato di cui venisse a conoscenza, ovvero assistesse o intervenisse sia in servizio che al di fuori di esso, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge, al presente regolamento, e agli ordini e disposizioni di servizio, sia scritti che verbali. Tutto il personale facente parte del Servizio di Vigilanza è soggetto all'obbligo del segreto d'ufficio e con divieto assoluto di divulgare fatti e notizie venute a conoscenza per motivi di Servizio, salvo esplicita richiesta da parte degli Organi di Polizia o dell'autorità Giudiziaria. Tutto il personale inserito nel Servizio di Vigilanza, con la semplice adesione al presente regolamento, solleva da ogni responsabilità civile e penale l Associazione e gli Enti Pubblici convenzionati per gli atti o comportamenti commessi in dispregio delle norme vigenti, dei regolamenti e/o delle disposizioni di servizio. Tutte le GUARDIE di Bolognazoofila quando entrano in servizio dovranno compilare l'apposito foglio di servizio ed il libretto di servizio personale, unici documenti che comprovano l'espletamento dei servizi stessi. Con apposito Ordine di Servizio verranno comunicate le modalità di inizio e fine del Servizio stesso. ART.7 SCALA GERARCHICA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA Gli addetti al Servizio di Vigilanza e Soccorso Zoofilo si suddividono in: A) CAPO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ( * * * * * ) E' nominato dal Consiglio Direttivo; dirige, coordina e sovrintende a tutte le attività del Servizio di Vigilanza. Tale incarico può coincidere nella persona del Presidente. E' responsabile dell'andamento del Servizio nei confronti delle Autorità competenti e del Consiglio Direttivo per tutti gli atti da lui effettuati. Deve aver conseguito la qualifica di guardia giurata. B) VICE CAPO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ( * * * * ) Coadiuva e sostituisce il Capo Servizio in caso di assenza od impedimento è nominato dal Presidente, dipende dal Capo Servizio. Durante le sostituzioni è responsabile degli atti da lui effettuati. Deve aver conseguito la qualifica di guardia giurata. C) ISPETTORI: METROPOLITANO ( *** ) INTERCOMUNALE ( ** ) COMUNALE E/O TERRITORIALE ( * ) Gli Ispettori sono nominati dal Presidente dell Associazione, nell atto di nomina viene designato l incarico ed i compiti di vigilanza, istituzionali e specialistici utili al servizio, compatibili con lo statuto sociale, i regolamenti, le leggi e le disposizioni della Questura, Prefettura, Città Metropolitana di Bologna e Comuni competenti per territorio. Per ragioni di servizio e di opportunità può disporre censure, verbali, e sanzioni disciplinari lievi e sospensioni temporanee dal Servizio in attesa delle decisioni degli Organi Direttivi. Dipende dal Capo Servizio. Deve aver conseguito la qualifica di guardia giurata. D) CAPO PATTUGLIA ( ) - ( ) - ( ) E' responsabile della pattuglia a lui affidata. Nell'espletamento del Servizio di Vigilanza, cura che siano applicate regolarmente le norme di legge, di regolamento e di servizio. Se lo ritiene opportuno può assumere provvedimenti disciplinari urgenti ma temporanei. Dipende direttamente dal proprio Ispettore. Deve aver conseguito la qualifica di guardia giurata. 3

4 E) GUARDIE ECO-ZOOFILE METROPOLITANE (G.E.Z.) Svolge attività di vigilanza e prevenzione nell'ambito dei titoli di polizia previsti dal decreto di nomina, dal presente regolamento e delle leggi e norme vigenti generali e locali. Svolge la propria attività di vigilanza con professionalità. E responsabile del proprio operato e risponde personalmente di eventuali abusi od omissioni. Dipende dal proprio Capo Pattuglia ed Ispettore. Deve aver conseguito la qualifica di guardia giurata. F) ASPIRANTE GUARDIA VOLONTARIA Con apposita delibera del Presidente di Bolognazoofila il Socio quale Operatore volontario che ne abbia fatta esplicita richiesta viene nominato Aspirante ed ammesso a frequentare il periodo di aspirantato. Durante il periodo di prova l'aspirante potrà coadiuvare il personale di vigilanza al fine di acquisire la professionalità e l'idoneità per la presentazione della domanda a Guardia Particolare Giurata. L'Aspirante dovrà essere dotato di un'apposita tessera da cui si evinca chiaramente la sua qualifica e che non può svolgere attività di vigilanza in forma autonoma. L Ispettore può disporre un ulteriore periodo di aspirantato qualora lo ritenga opportuno. G) OPERATORE TECNICO Per il corretto espletamento del Servizio di Vigilanza possono essere utilizzati appositi Operatori in qualità di Consulenti tecnici, di soggetti dotati di apposite professionalità e/o titoli. Tali Operatori tecnici possono anche conseguire la qualifica di guardia giurata. TUTTO IL PERSONALE DEL PRESENTE ARTICOLO HA L'OBBLIGO DI PARTECIPARE AI CORSI DI QUALIFICAZIONE E/O DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DISPOSTI DA BOLOGNAZOOFILA O DAGLI ENTI PREPOSTI. Il Capo del Servizio di Vigilanza o chi per esso, provvederà entro novanta giorni dall approvazione del presente regolamento ad assegnare gli incarichi comunicandoli al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Signor Procuratore della Repubblica, agli Organi Provinciali di Polizia dello Stato e agli Organi di Polizia Locale competenti per territorio. ART.8 SERVIZI DI VIGILANZA COMANDATI O SPONTANEI A) Tutto il personale addetto al Servizio di Vigilanza deve prestare un minimo di 100 ore di servizio all anno, salvo particolari deroghe per situazioni motivate. Fermo restando l obbligatorietà di quanto disposto dagli Organi Pubblici competenti in materia. B) I Servizi di Vigilanza debbono essere effettuati preferibilmente da almeno due operatori (Agenti o Aspiranti), in divisa o se autorizzati in abiti borghesi. C) Nell'arco dell'anno non possono essere effettuate più di tre assenze giustificate e più di tre sostituzioni. Le sostituzioni dovranno essere recuperate nel mese successivo. D) Il Capo Servizio e gli Ispettori potranno richiedere nell'arco dell'anno solare, tre servizi obbligatori, con un preavviso di almeno dieci giorni. ART.9 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI ED ENCOMI Tutto il personale addetto al Servizio di Vigilanza per gli eventuali comportamenti irregolari segnalati, potrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari interni da parte della Commissione di Disciplina, previo contraddittorio o invio di scritti difensivi, tali provvedimenti potranno essere: A) non luogo a procedere B) censura verbale C) censura scritta D) richiamo scritto E) sospensione sino a sei mesi F) decadenza dal servizio G) decadenza da socio H) denuncia penale Il mancato rinnovo della tessera associativa comporta l'espulsione di Bolognazoofila e la restituzione del decreto di nomina a Guardia Giurata alla Prefettura o Provincia competente. Chi avrà comportamenti encomiabili, sarà segnalato agli Organi preposti. 4

5 ART.10 SOSPENSIONI E/O DIMISSIONI DAL SERVIZIO DI VIGILANZA A) Tutto il personale inserito nel Servizio di Vigilanza per necessità personali, familiari o per motivi di salute può richiedere al proprio Ispettore una sospensione interna dal servizio. B) La richiesta va effettuata su appositi moduli in dotazione allegando le tessere di servizio i distintivi, i titoli ausiliari di polizia, ecc.. C) La sospensione non potrà essere superiore a novanta giorni nell'arco dell'anno solare e comunque non oltre la data di scadenza del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata. D) Il Capo Servizio in casi particolari può, su richiesta dell'interessato, derogare i termini massimi di sospensione. E) Le dimissioni volontarie dovranno essere richieste tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il trenta settembre di ogni anno, e saranno operative dal trentuno dicembre. F) L'addetto al Servizio di Vigilanza che non si ripresenti in servizio dopo una sospensione d'ufficio o volontaria sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti. ART.11 TITOLI, DISTINTIVI, UNIFORMI, TESSERE DI RICONOSCIMENTO Gli addetti al Servizio di Vigilanza per l'espletamento dello stesso saranno dotati di: A) tessera personale di riconoscimento; B) fregi, distintivi, tenuta di servizio approvati dalla Prefettura di Bologna C) Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata o documento sostitutivo; D) se addetto alla guida dei veicoli di servizio, verrà rilasciata apposita autorizzazione alla giuda. E) Ogni altra documentazione imposta da legge, regolamento, disposizione o convenzione ART.12 REQUISITI E OBBLIGHI PER L AMMISSIBILITA' AL SERVIZIO DI VIGILANZA Per essere ammessi al Servizio di Vigilanza di Bolognazoofila gli Aspiranti, oltre ai requisiti di legge, dovranno: A) essere Soci di Bolognazoofila da almeno sei mesi, salvo deroghe; B) avere superato la maggiore età; C) essere residenti in Italia; D) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato CEE; E) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo; F) essere di ottima condotta morale, civile e politica; G) non aver riportato condanne penali per delitto e/o carichi pendenti in corso; H) essere di sana e robusta costituzione ed esenti da menomazioni che possano pregiudicare l espletamento del servizio; I) partecipare ai corsi di qualifica ed aggiornamento; J) impegnarsi al rispetto del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia; I predetti requisiti debbono essere posseduti sia all'atto della domanda, che successivamente, con l'obbligo di comunicare ogni variazione. ART. 13 NUOVE PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL QUESTORE DI BOLOGNA, IN CONFORMITA ALL ART. 3 DEL R.D.L. 1952/1935 A) Il Presidente di Bolognazoofila sarà tenuto ad indicare per iscritto alle proprie guardie eco-zoofile metropolitane volontarie (chiamate d ora in avanti G.E.Z.) i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi di vigilanza e prevenzione che dovranno espletare; Dette disposizioni dovranno essere custodite agli atti dell Organizzazione di Volontariato per 5 (cinque) anni, permettendo così le verifiche da parte degli Organi di Polizia deputati ai controlli. Il Presidente dovrà assicurare che i propri associati siano perfettamente a conoscenza delle disposizioni che regolano l espletamento del servizio e del contenuto del presente regolamento affinché gli agenti dipendenti conoscano perfettamente i propri limiti operativi collegati alla peculiarità del proprio status giuridico. 5

6 B) Vige l obbligo per le G.E.Z. di Bolognazoofila adibite ai servizi di vigilanza volontaria di indossare sempre il distintivo e/o l uniforme entrambi preventivamente approvate dal Prefetto, ai sensi degli articoli 230 e 254 del regolamento del T.U.L.P.S. di cui R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni. Qualsiasi modifica o integrazione agli stessi dovrà essere sottoposta preventivamente al Prefetto di Bologna per la relativa autorizzazione. C) Eventuali servizi in abiti civili (borghesi) dovranno essere preventivamente autorizzati dagli enti o organismi pubblici competenti per la vigilanza che si avvalgono di volta in volta o per convenzione dell opera delle G.E.Z. di Bolognazoofila D) Le divise e i distintivi già approvati o che verranno proposti per l approvazione dovranno sempre riportare per esteso Organizzazione di Volontariato ovvero l acronimo O.d.V. (come disposto dal D.Lgs n. 117 del all art. 32 comma 3) con carattere più evidente rispetto al resto della denominazione. Eventuali gradi, fregi, mostrine o alamari che si intendono utilizzare non dovranno essere similari per simbologia o per forma o per colore a quelli in uso alle Forze di Polizia o alle Forze Armate, agli Organi di Polizia Locale (L.R. n. 24/2003 art. 19/2). E) I tesserini di riconoscimento personale, anche per uso interno, non dovranno riportare diciture relative a qualifiche giuridiche. Le Guardie Giurate Volontarie durante l espletamento del Servizio dovranno tenere esposto, come tutte le Guardie volontarie della Provincia di Bologna un tesserino di identificazione consimile al modello allegato al presente regolamento F) L eventuale denominazione di Bolognazoofila O.d.V. riportata nella sua interezza e conseguenzialità sui veicoli di servizio, nei distintivi, nei capi dell uniforme e dove la stessa venga eventualmente apposta, non deve porre in maggior risalto singole parti della stessa denominazione rispetto all intero contesto, ovvero, utilizzare termini che possano indurre soggetti terzi a convincimenti errati circa all appartenenza di tali operatori ad Enti pubblici ed in merito alle reali funzioni dagli stessi esercitati, in sostanza non vi dovrà essere alcun riferimento alle ordinarie forze di polizia G) E vietato l uso di segnali acustici e luminosi sui veicoli ad esclusione di quelli previsti e consentiti dalla legge, vedi l art. 177 del C.d.S. e D.M. 217/2012 per quanto concerne i servizi di vigilanza e soccorso zoofilo e le eventuali attività di protezione civile. Le guardie volontarie di Bolognazoofila non svolgono alcuna tipologia di Servizi di Polizia Stradale. In deroga alla predetta prescrizione le G.E.Z., solo nei casi richiesti e/o autorizzati, potranno essere impiegate a supporto della Polizia Locale per la viabilità stradale, in occasione di manifestazioni sportive su strada, nelle opere di soccorso ed in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere zoofilo veterinario, ambientale ed ecologico. H) Le guardie volontarie di Bolognazoofila nell espletamento delle attività di vigilanza e prevenzione debbono attenersi scrupolosamente ai compiti e ai limiti stabiliti dalle rispettive normative e dagli eventuali ordini impartiti dagli organi di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e/o del proprio Presidente. I) Nell espletamento dei propri compiti di vigilanza le guardie volontarie di Bolognazoofila non dovranno essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d arma per difesa personale. J) E fatto divieto alla guardia volontaria di Bolognazoofila, al di fuori del proprio servizio di vigilanza di indossare capi di abbigliamento di servizio o segni distintivi che possono qualificarla come Guardia Giurata Volontaria, salvo, la tempestiva segnalazione ad un numero di pronto intervento di soccorso, delle ordinarie Forze di Polizia dello Stato, della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Bologna, ovvero alla Polizia Municipale competente per territorio dell evento da segnalare. K) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato l inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà la violazione alle normative previste dal T.U.L.P.S. di cui il R.D.L n. 773 e successive modificazioni. La presente direttiva annulla i Regolamenti di servizio fino ad ora regolarmente approvati 6

7 ART.14 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento entrerà in funzione il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Questura di Bologna. Ad ogni addetto, verrà consegnata una copia che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione. A NORMA DEL R.D.L. n 1952 DEL 26/09/35, LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE SONO POSTE SOTTO LA DIRETTA VIGILANZA DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA E SONO OBBLIGATE AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, QUANDO DEBITAMENTE APPROVATO. IN CASO DI INOSSERVANZA, GLI INADEMPIENTI POTRANNO INCORRERE NELLA REVOCA DEL DECRETO DI NOMINA ED ESSERE PERSEGUITI PENALMENTE. Approvato dal Consiglio Direttivo in data 05/03/2018. ENTE ASSOCIATIVO BOLOGNAZOOFILA O.d.V. IL PRESIDENTE (Kolletzek Agr. Gianfranco) Allegati: 1) Bozza tesserino 2) Riferimenti di legge per la nomina delle Guardie Volontarie 7

8 Tessera formato 10 x 8 cm (come da disposizioni della Questura) 8

9 NORME ED ARTICOLI CHE AUTORIZZANO LA NOMINA A GUARDIA GIURATA EFFETTIVA E VOLONTARIA Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 Art. 6. (Vigilanza) 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57. del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali. LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752 Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. (GU n.300 del ) Art. 15. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto. Legge 23 agosto 1993, n. 352 Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (modificata dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376) - (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1993) Art La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unita' sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie. 2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto. 3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.((1)) 9

10 LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 15#LR-ER # DISPOSIZIONIPER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA Bollettino Ufficiale n. 113 del 31 luglio 2006 Omissis Art. 8 Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai corpi e servizi di polizia locale, al Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed ai guardiaparco, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del Tale vigilanza spetta inoltre alle guardie ecologiche volontarie, agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi riconosciuti da leggi nazionali e regionali. LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6#LR-ER # DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 L.R. 6 marzo 2007 n. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24 Omissis Art. 55 Sorveglianza territoriale (sostituiti commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, abrogati commi 3, 4 e 5 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24) 1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse. 2. Nelle Aree protette le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza. 3. abrogato. 4. abrogato. 5. abrogato. 6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente. Omissis R.D n Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 1938, n. 63. PARTE PRIMA Tutela del corsi d'acqua, delle linee di navigazione e delle opere di bonifica Capo II Contravvenzioni 15. Gli ufficiali o guardiani idraulici e qualunque agente giurato hanno il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica, di navigazione e delle opere di bonifica, od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere e di concessioni idrauliche. L'accertamento viene fatto mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovasi presente. Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e deve contenere la indicazione delle cose eventualmente sequestrate in conseguenza della contravvenzione. Uno degli originali del verbale viene consegnato al contravventore, che deve rilasciare dichiarazione di ricevuta. Omissis 10

11 LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU n.46 del Suppl. Ordinario n. 41 ) Art. 27. (Vigilanza venatoria) 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali e' affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti e' riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonche' armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformita' al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi', affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 4. La qualifica di guardia volontaria puo' essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneita' rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. 5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e' vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. 6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione. 7. Le province coordinano l'attivita' delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. 8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attivita' delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie. 9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneita' di cui al comma 4. Regio decreto 8 ottobre 1931, n Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca. (G.U. 23 gennaio 1932, n. 18) CAPO IV DELLA VIGILANZA Art (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 11, 12 e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3 ; regio decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1 ) La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai reali carabinieri, alla regia guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti. Art (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13) Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria. Omissis 11

12 LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale. (GU n.329 del Suppl. Ordinario ) Art. 13. (Atti di accertamento) Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. 12

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