DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177
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1 DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29; Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi formulati dalla competente Commissione dell'unione europea, nonche' a quanto rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto; Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009, che prevede la possibilita' di adottare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
2 Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalita' di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.»; b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa
3 vigente»; c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE) Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonche' le modalita' di trasferimento. 2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»; d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, nonche' i compiti specifici per i quali ciascuno di esso e' autorizzato.»; 2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»; e) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo e' soppresso; f) all'articolo 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono
4 soppresse; g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati) Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»; h) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a euro.»; 2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»; i) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse. 2. All'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della
5 pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.». Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Cancellieri, Ministro dell'interno Di Paola, Ministro della difesa
6 Passera, Ministro dello sviluppo economico Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino
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Prot. 1495/UD IL DIRETTORE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 184 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
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