LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4
|
|
|
- Flavio Bartoli
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi). IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: Art. 1 Integrazione all articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2001, n Al comma 1 dell articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale), è aggiunta la seguente lettera: p bis) modifica: modifica o estensione dei progetti di cui agli allegati A e B dell allegato III e dell allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che può avere notevoli ripercussioni negative sull ambiente.. Art. 2 Modifiche all articolo 3 1. Al comma 2 dell articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: a. le parole preventiva di sono sostituite dalla degli ; b. le parole e ai pareri del Comitato per la V.I.A. di cui all articolo 28 sono sostituite dalle seguenti: e ai contributi istruttori pervenuti nel corso del procedimento. Art. 3 Inserimento dell articolo 5 bis alla l.r. 11/ Dopo l articolo 5 è inserito il Art. 5 bis Coordinamento dei procedimenti amministrativi 1. Per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall articolo 5, l autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15. Art. 4 Modifiche all articolo All articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: a. il comma 7 è sostituito dal 7. Sul SIA degli interventi di cui all Allegato A Sezione A.1 si esprime in via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all articolo 28. Il relativo parere viene presentato dall ufficio competente nell ambito della Conferenza di servizi di cui all articolo 15, con le modalità ivi previste ; b. il comma 8 è abrogato. Art. 5 Modifica dell articolo L articolo 13 è sostituito dal
2 6233 Art. 13 Valutazione di impatto ambientale 1. L autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all articolo 15, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni, entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui ai commi 3 o 5 dell articolo 12. Nell ambito del procedimento di verifica, tutti i pareri sono espressi sulla base della documentazione conferente al livello di progettazione prescritto dalla legge. 2. Il provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati compresi e sostituiti ai sensi dell articolo Il provvedimento dell autorità competente è notificato al proponente e comunicato alle amministrazioni interessate ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Un estratto di tale provvedimento è pubblicato, a cura del proponente, su un quotidiano locale a diffusione regionale. 4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.. Art. 6 Modifiche all articolo L articolo 14 è sostituito dal Art. 14 Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale 1. Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l esercizio dell opera o dell impianto. Esso sostituisce, in particolare: a. la Valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1989, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni; b. l AIA a norma di quanto previsto dall articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); c. l autorizzazione paesaggistica di cui all articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2006, n. 137), l autorizzazione paesaggistica di cui all articolo 5.01, il parere paesaggistico di cui all articolo 5.03, l attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all articolo 5.04 e la deroga di cui all articolo 5.07 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748, nonché i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dalla pianificazione paesaggistica di cui all articolo 143 del d.lgs. 42/2004; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche di cui all articolo 146 del d.lgs. 42/2004, lo studio di impatto paesaggistico ambientale di cui all articolo 4.02 delle NTA del PUTT/P, nonché gli elaborati di cui all allegato A1 delle NTA del PUTT/P per i progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, redatti secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni. 2. Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali
3 6234 prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. 3. Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del progetto. 4. In conformità all articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/2006 in nessun caso può farsi luogo all inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA e i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata, salvo che non sia concessa proroga dall autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento, nei termini di cui al comma L autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l estensione di validità temporale. 6. In caso di proroga, il procedimento deve essere concluso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell istanza. 7. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, compreso il parere paesaggistico di cui all articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all articolo 5.07 delle medesime NTA, sono rilasciati dall ufficio competente nell ambito della Conferenza di servizi di cui all articolo 15, prevalendo su ogni diversa disciplina regionale di qualsiasi rango sulla competenza.. Art. 7 Modifica dell articolo L articolo 15 è sostituito dal Art. 15 Conferenza di servizi 1. Nell ambito della procedura di VIA o di verifica l autorità competente indice obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell avviso di deposito degli elaborati sul BURP, una Conferenza di servizi per l acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto. 2. La Conferenza di servizi provvede all esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità stabilite dall articolo 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), in quanto compatibili. 3. Le attività tecnico istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA. L ufficio competente, entro il decimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi di cui ai commi 1 e 2, invia il parere espresso dal Comitato per la VIA alle amministrazioni convocate. Il parere è altresì inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento. 4. In sede di Conferenza di servizi è acquisito il parere sull impatto ambientale del progetto da parte degli enti di gestione delle aree naturali protette nazionali e regionali interessate. 5. In ogni caso, i lavori della Conferenza di servizi si concludono almeno quindici giorni prima della data di scadenza del termine per l adozione del provvedimento di VIA..
4 6235 Art. 8 Modifica all articolo 18 1 Al comma 1 dell articolo 18 le parole: di cui all articolo 15 sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 3 dell articolo 14,. Art. 9 Modifica dell articolo 32 L articolo 32 è sostituito dal Art. 32 Norme transitorie 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso, in quanto compatibili.. b. il comma 4 è sostituito dal 4. Nell esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1. ; c. al comma 5, il primo periodo è soppresso; d. dopo il comma 7 è aggiunto il 7 bis. I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.. Art. 11 Modifica all articolo 7 1. Al comma 3 dell articolo 7 le parole: precedentemente all adozione sono sostituite dalle seguenti: preferibilmente prima dell adozione. Art. 10 Modifiche e integrazioni all articolo 4 1. All articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a. il comma 3 è sostituito dal 3. Ai comuni è delegato l esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. ; Art. 12 Modifica all articolo Al comma 3 dell articolo 17 dopo le parole: valutazione d incidenza sono aggiunte le seguenti: oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza. Art. 13 Integrazioni all articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2013, n All articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), sono apportate le seguenti integrazioni: a. al comma 3 dopo la parola: regionale sono inserite le seguenti:, locale, autonoma o strumentale ;
5 6236 b. dopo il comma 3 è aggiunto il 3 bis. La mancata adozione del provvedimento di ricognizione, nei termini perentori fissati dal comma 1 o da altri provvedimenti legislativi statali e regionali, comporta la soppressione per dettato di legge degli organismi collegiali di cui al presente articolo, con gli effetti previsti dal comma In via straordinaria e limitatamente all anno 2014, il provvedimento di ricognizione di cui all articolo 1 della l.r. 19/2013 è anche adottato entro e non oltre il 1 marzo con gli effetti ivi previsti. Art. 15 Norma finanziaria 1. Dalla presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale. Art. 14 Ricognizione straordinaria di organismi collegiali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n 7 Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 12 febbraio 2014 VENDOLA
Art. 11 Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) Art. 12 Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)
LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 16 novembre 2000 n. 35 Titolo III PROCEDURA DI
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.
L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria
autorità competente autorità procedente proponente Autorità competente:
INDIRIZZI IN MERITO AI PROGETTI RELATIVI AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E COORDINAMENTO PROCEDURE DI VIA - AIA - VAS QUADRO NORMATIVO Il comma
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO
( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del 19 gennaio 2010 )
Legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007 ( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del
LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
IL REPO SABILE DEL SERVIZIO
Capraia Isola, 16.03.2010 Prot. 23/6/1 UT/RP/rp Al SEGRETARIO COMU ALE Dott. FRANCO PAOLO DEL SEPPIA Sede Comunale RELAZIONE PER L ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri
Documento scaricato da www.gestione-rifiuti.it
Regione Sicilia Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995 Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. Disposizioni varie in materia urbanistica. L'Assemblea
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 17 03 2015 8883 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 209 D.P.R. N.380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi
PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000
PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.
Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 -
Comune di Casei Gerola Regolamento Comunale Attività Edilizia - Gennaio 2011-1 INDICE articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8 articolo 9 PRINCIPI GENERALI
SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI. VISTO il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI VISTO il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS
UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni relative allo svolgimento
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 36/ 7 DEL 5.9.2006
DELIBERAZIONE N. 36/ 7 Oggetto: L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo. Il Presidente della Regione, di concerto con l'assessore della
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012 102/2012/R/EEL DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PREDISPOSTO DAL GESTORE DEL SISTEMA ENERGETICO
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (BOLLETTINO UFFICIALE
Epigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione.
D.P.R. 11-2-1998 n. 53 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO
DECRETO 19 marzo 2001 Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente «Attuazione
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato
Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
L.R. 27/2014, art. 6, c. 87 B.U.R. 11/11/2015, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2015, n. 0226/Pres.
L.R. 27/2014, art. 6, c. 87 B.U.R. 11/11/2015, n. 45 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2015, n. 0226/Pres. Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione
IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni
L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.
L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione
Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo
NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione
Il concetto di gestione dei rifiuti
Autorizzazioni e adempimenti per la gestione dei rifiuti Relatore: Laura Pampaloni Il concetto di gestione dei rifiuti Il D.lgs n. 152/2006 definisce la GESTIONE come la raccolta, il trasporto, il recupero
N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.
REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con
L autorizzazione Paesaggistica Semplificata. L attività Edilizia Libera
L autorizzazione Paesaggistica Semplificata L attività Edilizia Libera L Autorizzazione Paesaggistica Semplificata è disciplinata dal D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N. 139 IL D.Lgs. 42/2004 prevedeva l emanazione
L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.
L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:
Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2013 1 Articolo 1 OGGETTO
D.P.R. 12/01/98, n 37 Gazzetta Ufficiale Italiana n 57 del 10/03/1998
D.P.R. 12/01/98, n 37 Gazzetta Ufficiale Italiana n 57 del 10/03/1998 IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI SOMMARIO TESTO Art. 1. Oggetto del regolamento. Art. 2. Parere di conformità. Art. 3. Rilascio
FAC-SIMILE DI CHECK-LIST DI SUPPORTO PREVENTIVO NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
FAC-SIMILE DI CHECK-LIST DI SUPPORTO PREVENTIVO NELLA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI PER AIUTARCI A PENSARE UN ATTO DA SUBITO SEMPLICE La lista di supporto si articola su 10 domande essenziali che guidano
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre
CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
Comune di Voghiera PROVINCIA DI FERRARA REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO L.R. 20/2000 RUE
Comune di Voghiera PROVINCIA DI FERRARA REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO L.R. 20/2000 RUE SCHEMA DELIBERA DI ADOZIONE (PER PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL ART. 39 DEL DLGS 33/2013) 1 REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
5512 25/06/2014 Identificativo Atto n. 497 DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE APPROVAZIONE DEL MODELLO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE,
L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.
L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni),
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337
DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con
Il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali
REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del 07-09-2015. Responsabile del procedimento:
DIREZIONE Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO Decreto N. 163 del 07-09-2015 Responsabile del procedimento: Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO,PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA Ordinario [X ] Immediatamente
PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.)
REGIONE MARCHE Giunta Regionale PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.) DIRETTIVA PER LE CAVE DI PRESTITO (articolo 6, comma 2, lettera e) della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71) Art. 1 Definizioni e
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008
Procedimento per il rilascio dell AUA. Il ruolo del SUAP quale Autorità Procedente
Procedimento per il rilascio dell AUA Il ruolo del SUAP quale Autorità Procedente Tatiana Baietti - Suap Comune di Como STER Como - 20 marzo 2014 Autorità coinvolte nel procedimento Autorità procedente
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia
LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA
COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
6 Allegato 1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio Via delle Torri n. 13 47100 Forlì Unità Segreteria [email protected]
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014
Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Regolamento per la disciplina
Ministero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009. ModiÞ cazioni e integrazioni della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153 Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002)
DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) Criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione
IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto
1 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI
LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE
LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104
9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto Deliberazione n. 27/2012 ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO
REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
O GG E TTO : Art. 57 LR 36/97 e art. 8 LR 18/99 : Schema di Accordo di Pianificazione per variante PTC della Provincia di Genova in recepimento del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del Bacino
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA Legislatura : 8 P.D.L. n. 119 Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori. Data Certificazione : 09/03/2006 Testo finale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI, A NORMA DELL ARTICOLO 49, COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.
Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni
PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.
PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2015, n. 642
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 06 05 2015 17685 COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I. La spesa relativa all annualità 2015 è posta a carico dei fondi trasferiti
Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;
Delibera n. 49/2015 Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione
APPROVAZIONE DEFINITIVA. RELAZIONE FINALE del Responsabile del procedimento
Variazione del tracciato della strada di collegamento tra la via vecchia e la via nuova Val D Orme in variante al PS e RU adottata con Del. C.C. n.12 del 21.02.2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA RELAZIONE FINALE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
Provvedimento Direttore dell Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009 (Prot. n.57639 /2009) Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789
14812 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 18-05-2011 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789 Accordi/Intese Stato-Regioni in materia sanitaria. Anno 2010. Recepimento.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI. Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni
REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni Approvato con D.C. n.20 del 16 marzo 2009 Articolo 1 Oggetto
PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Deliberazione della Giunta Provinciale Seduta n.1 del 29/08/2014 ore 09:00 delibera n. 102 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MANTOVA QUALE PIANO D'AREA DEL PTCP
Capo I PRINCIPI. Capo I PRINCIPI. Art. 1. Art. 1 (Princìpi generali dell attività amministrativa)
Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U.
