CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto
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1 1 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI DELL ARTICOLO 1, II COMMA, DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210 CAPO I - PARTE GENERALE Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell articolo 1, II comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure per la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento, nonché le procedure di mobilità interna dei professori di ruolo e dei ricercatori nell ambito dell Università di Urbino. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per Università l Università degli Studi di Urbino; b) per Rettore il Rettore dell Università degli Studi di Urbino; c) per C.U.N. il Consiglio Universitario Nazionale; d) per trasferimento il provvedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le procedure indicate nel presente regolamento, si dispone la copertura di un posto vacante di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore con il passaggio da altra sede universitaria di un professore o ricercatore nella stessa posizione organica occupata presso l Amministrazione di appartenenza; e) per mobilità interna la procedura mediante la quale i professori e i ricercatori sono inquadrati in un altro settore scientifico-disciplinare nell ambito della Facoltà di appartenenza nonché la procedura con la quale si attua la copertura di un posto di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore con il passaggio sul posto di un professore o ricercatore titolare della stessa qualifica e appartenente ad altra Facoltà dell Ateneo. 3. Il posto di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore può essere coperto se la Facoltà ne dispone e sia stata preventivamente accertata ed impegnata dai competenti organi la connessa disponibilità finanziaria. Art. 2 Programmazione 1. Ai fini dell attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, le Facoltà formulano motivate proposte in merito. Le Facoltà devono tenere conto: delle particolari esigenze didattiche nonché delle esigenze legate allo sviluppo della ricerca scientifica; del numero di docenti afferenti ai vari settori scientifico-disciplinari; e devono precisare: il settore scientifico-disciplinare che si intende coprire; le modalità di copertura, se per trasferimento o mobilità interna;
2 2 la disponibilità dei posti, secondo le assegnazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 2. Sulla base delle proposte pervenute dalle Facoltà, ai sensi del primo comma, il Senato Accademico verifica la conformità delle proposte alle proprie direttive formulate in sede di programmazione. La deliberazione del Consiglio di Facoltà è sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione per l accertamento della effettiva disponibilità finanziaria e l assunzione del relativo impegno di spesa. CAPO II - TRASFERIMENTI Art. 3 Attivazione delle procedure di trasferimento, pubblicità del procedimento 1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici il cui termine ultimo è indicato al 15 giugno, l Università emette specifici avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, distinti per settore scientifico-disciplinare, da coprire mediante trasferimento. 2. Nell avviso devono essere indicati il settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce il posto da coprire. Con riguardo alle articolazioni disciplinari interne dei settori ed alle connesse esigenze didattiche e scientifiche, l avviso può prevedere anche la tipologia dell impegno scientifico e didattico che sarà richiesto al vincitore per soddisfare tali esigenze. In tal caso, in sede di espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste dal presente regolamento, la Facoltà dovrà esprimersi anche sulla congruenza dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie peculiari esigenze. Può essere, inoltre, prevista la determinazione di un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura, in modo, comunque, da garantire una adeguata valutazione dei candidati. 3. Dell avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e affissione all Albo ufficiale dell Università. Art. 4 Requisiti per la presentazione della domanda di trasferimento 1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, rispettivamente i professori ordinari, associati ed i ricercatori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell avviso o nei settori dichiarati affini, appartenenti ad Università e Istituti Universitari statali e non statali, i quali abbiano prestato servizio nella sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici, anche se in posizione di aspettativa, ai sensi dell art. 13, I comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n La domanda di trasferimento può essere presentata dall interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. 3. Non possono partecipare alle procedure di trasferimento i professori collocati fuori ruolo per raggiunti limiti di età. 4. I professori ordinari e associati confermati possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza purché ricorra almeno una delle
3 3 seguenti condizioni: a. siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell avviso; b. siano risultati vincitori o idonei in un concorso per professori universitari di ruolo per il settore scientifico-disciplinare oggetto dell avviso; c.abbiano ricoperto, per almeno tre anni accademici, per supplenza o affidamento, una delle discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell avviso; d. dimostrino di possedere qualificazione scientifica nel settore scientifico-diciplinare oggetto dell avviso. In caso di trasferimento nelle condizioni di cui alle lettere c. e d. la delibera della Facoltà deve acquisire il nulla osta del C.U.N.. 5. I ricercatori confermati possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientificodisciplinare diverso da quello di titolarità qualora siano in possesso della competenza adeguata: in tale condizione la delibera della Facoltà deve acquisire il nulla osta del C.U.N.. Art. 5 Presentazione delle domande 1. Le domande di trasferimento sono presentate al Preside della Facoltà entro il termine di scadenza stabilito nell avviso di vacanza. 2. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 3. Alle domande i candidati allegano: a) curriculum della propria attività scientifica e didattica; b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che il candidato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento; c) le pubblicazioni e i lavori che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa. Art. 6 Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione 1. Nel caso siano state presentate più domande, ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli presentati dagli aspiranti al trasferimento e valutare la personalità scientifica dei candidati con riferimento al curriculum scientifico complessivo, alla documentazione e ai titoli presentati. 2. Il Consiglio di Facoltà prende in considerazione le pubblicazioni e i lavori indicati dai candidati ai fini della valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri: - originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; - apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; - congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura; - rilevanza editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all interno della comunità scientifica; - continuità temporale della produzione scientifica in relazione all evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare; - congruenza del profilo professionale dei candidati rispetto all impegno scientifico e didattico richiesto dalla Facoltà e indicato nell avviso di vacanza. 3. Costituiscono, in ogni caso, titoli, se allegati, da valutare specificamente:
4 4 a) l attività didattica svolta in insegnamenti ufficiali di corsi di laurea o di diploma con riferimento al settore scientifico-disciplinare in oggetto; b) i servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di studio post-laurea ed altre attività accademiche istituzionali; e) l organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. 4. Il Consiglio di Facoltà può, ove lo ritenga opportuno, costituire una Commissione con il compito di effettuare la valutazione di cui ai commi precedenti. Tutti i componenti devono appartenere al ruolo dei professori ordinari per i trasferimenti dei professori di I fascia ed al ruolo dei professori ordinari e associati per i trasferimenti dei professori di II fascia e dei ricercatori. Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione finale da sottoporre all esame del Consiglio di Facoltà. 5. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà con il voto palese della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo solo nel caso in cui essi intervengano all adunanza. 6. Le deliberazioni che dispongono la proposta di chiamata ovvero la scelta di non procedere alla chiamata devono essere adeguatamente motivate. In assenza di adeguata motivazione il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, entro dieci giorni e per una sola volta, una appropriata integrazione. 7. Il Decreto del Rettore è tempestivamente comunicato agli interessati. Art. 7 Provvedimento di trasferimento 1. La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con Decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e decorre dal 1 novembre successivo. CAPO III - MOBILITA INTERNA Art. 8 Passaggio ad altra Facoltà 1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi del precedente articolo 2, l Università dispone l avvio della procedura per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore anche per mobilità interna, nel rispetto dei seguenti criteri: a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità interna, da parte di professori ordinari, professori associati e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari affini; b) termini utili per la presentazione delle domande non inferiori a 15 giorni dall avviso di mobilità interna affisso all albo dell Università e indicazioni dei settori scientifico-disciplinari c) per la mobilità interna da una Facoltà all altra, permanenza di almeno tre anni nella Facoltà di provenienza, ovvero nulla-osta di questa alla mobilità;
5 5 d) valutazione positiva e, in caso di più domande, comparata del curriculum e dei titoli effettuata dal Consiglio di Facoltà, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di una Commissione composta nel rispetto dei criteri stabiliti nell art. 6, IV comma, del presente Regolamento. 2. Il Consiglio di Facoltà in relazione alle sue esigenze didattiche e scientifiche, con esplicita e dettagliata motivazione, potrà consentire il passaggio per mobilità interna di professori di ruolo e di ricercatori confermati su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità, purché ricorrano le condizioni di cui all art. 4, IV e V comma. 3. Il Consiglio di Facoltà effettua la valutazione dei profili culturali e professionali di candidati secondo quanto previsto dall art. 6, II e III comma del presente regolamento. 4. La deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà con il voto palese della maggioranza assuluta degli aventi diritto. Ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale si tiene conto dei professori fuori ruolo solo nel caso in cui essi intervengano all adunanza. 5. Le deliberazioni che dispongono la proposta di chiamata ovvero la scelta di non procedere alla chiamata devono essere adeguatamente motivate. In assenza di adeguata motivazione il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, entro dieci giorni e per una sola volta, una appropriata integrazione. 6. In caso di mobilità interna ad altra Facoltà la quale non riguardi la copertura di un posto vacante specifico, il passaggio del docente è disposto previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà cui appartiene il docente e del Senato Accademico. 7. Non possono partecipare alle procedure di mobilità i professori collocati fuori ruolo per raggiunti limiti di età. 8. Il Decreto del Rettore è tempestivamente comunicato agli interessati. Art. 9 Provvedimenti conclusivi della procedura 1. La nomina alla copertura del posto per mobilità interna è disposta con Decreto del Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e decorre dal 1 novembre successivo. Art. 10 Efficacia 1. Il presente regolamento deliberato ed emanato secondo quanto stabilito dallo Statuto dell Università e dalle norme di cui all art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione all albo ufficiale dell Università.
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REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA ED ESTERNA AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210 CAPO I DISCIPLINA GENERALE ARTICOLO 1 Oggetto 1. Il
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