COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

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1 6 Allegato 1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio Via delle Torri n Forlì Unità Segreteria mariateresa.babacci@comune.forli.fo.it tel fax CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (ai sensi dell art. 8, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2008

2 7 Art. 1 Finalità 1. I presenti criteri sono preordinati alla regolamentazione della trasformazione e dell insediamento delle medie strutture di vendita di cui all art. 4, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed al punto 1.4, lett. a) e b) della deliberazione del Consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253, nel rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. 2. Agli effetti di cui al comma 1, costituiscono finalità dei presenti criteri: a) la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva e delle medie strutture commerciali in particolare, attraverso processi comunque atti a preservare il pluralismo delle diverse tipologie distributive; b) il mantenimento di condizioni di equilibrio fra l impatto economico-occupazionale sulle strutture commerciali esistenti e le opportunità insediative ed occupazionali generate dalla realizzazione dei nuovi insediamenti; c) l individuazione di obiettivi di realizzazione delle nuove previsioni intermedi rispetto al complesso delle potenzialità insediative previste, temporalmente scaglionati. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dei presenti criteri si intendono: a) per medio-piccola struttura di vendita, gli esercizi ed i centri commerciali così come definiti dal d.lgs. n. 114 del 1998, aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a mq.; b) per medio-grande struttura di vendita, gli esercizi ed i centri commerciali così come definiti dal d.lgs. n. 114 del 1998, aventi una superficie di vendita superiore a mq. e fino a mq.; c) per centro commerciale, una media struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; d) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, non costituendo superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, oltreché l area compresa fra l ingresso e la linea delle casse; e) per superficie di vendita del centro commerciale, l'area destinata alla vendita risultante dalla somma delle superfici degli esercizi di vendita al dettaglio in esso presenti; f) per settori merceologici, il settore alimentare, il settore non alimentare ed il settore misto, per quest ultimo intendendosi entrambi i settori, ovvero, alimentare e non alimentare; g) per locali di vendita fra loro direttamente comunicanti, i locali di vendita collocati nell ambito di un unica unità immobiliare, non dotati di accessi esterni separati e per i quali si rende conseguentemente possibile il passaggio diretto, da un esercizio all altro, da parte del pubblico; h) per dotazione di superficie di vendita, la superficie complessivamente disponibile, comprensiva di quella eventualmente già autorizzata, per ciascuna delle aree validate;

3 8 i) per superficie di vendita disponibile, la superficie di vendita utilizzabile per il rilascio di autorizzazioni relative a nuovi insediamenti, trasferimenti di sede e ampliamenti, ottenuta per differenza fra dotazione di superficie di vendita e superficie di vendita già autorizzata; l) per tasso di realizzazione della superficie di vendita, il rapporto percentuale fra superficie autorizzata e superficie di vendita nel complesso disponibile per ciascun ambito di riferimento; m) per ambito di riferimento, oltre al Centro storico, gli ambiti risultanti dall'aggregazione di più aree validate, così come definiti all'art. 9, comma 2; n) per Centro storico, l area individuata e perimetrata negli strumenti di pianificazione urbanistica e più precisamente nella cartografia Tavola del commercio Aree destinate alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita. Art. 3 Ambito di applicazione 1. I presenti criteri si applicano: a) ai nuovi insediamenti; b) ai trasferimenti di sede; c) alle variazioni della superficie di vendita, in ampliamento o riduzione; d) alle estensioni ad altro settore merceologico. 2. Nelle aree validate per il settore non alimentare, è comunque ammesso il rilascio dell autorizzazione amministrativa di cui all art. 8 del d.lgs. n. 114 del 1998 per il settore alimentare, alla specifica condizione che la superficie di vendita destinata al settore alimentare sia unitariamente individuata nell ambito della superficie di vendita dell esercizio e che la stessa non sia di entità superiore al 3% della superficie di vendita autorizzata. Art. 4 Principi generali 1. Ai fini della trasformazione e dell insediamento di medie strutture di vendita l'applicazione dei presenti criteri avviene, in ogni caso, fatta salva l integrale applicazione di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare, statale e regionale, vigenti in materia, delle norme di pianificazione sovra ordinata ed in particolare, degli artt. 66 e 67 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), oltrechè delle previsioni e prescrizioni degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica vigenti che fra l'altro indicano: a) le aree nel complesso validate per l insediamento delle medie strutture, distintamente per il dimensionamento medio-piccolo, medio-grande e grande; b) il settore o i settori merceologici ammessi in ciascuna delle aree validate, fatto salvo quanto previsto all art. 3, comma 2; c) la dotazione di superficie di vendita nel complesso ammessa per ciascuna area validata.

4 9 Art. 5 Calcolo ed utilizzo della superficie di vendita disponibile 1. Ai fini del calcolo della superficie di vendita disponibile per nuovi insediamenti, per trasferimenti di sede e per ampliamento delle medie strutture esistenti, si applicano, fatto salvo quanto previsto al comma 2, i seguenti criteri: a) la dotazione di superficie di vendita nel complesso disponibile per ciascuna delle aree validate è pari al dimensionamento degli esercizi per i quali l area è validata, ovvero a: 1) mq. di superficie di vendita, per le aree validate per l insediamento di medio-piccole strutture di vendita; 2) mq. di superficie di vendita, per le aree validate per l insediamento di medio-grandi strutture di vendita; b) la superficie di vendita autorizzabile per ciascuna area validata, è pari alla differenza fra la dotazione di superficie di vendita prevista e la superficie di vendita già autorizzata, per medie strutture, nell area stessa, fatto salvo quanto previsto all art. 9 per ambiti di riferimento; c) nel caso di aree validate in cui la superficie di vendita già autorizzata sia pari o superiore alla dotazione di cui alla lett. a), valgono i seguenti criteri: 1) la dotazione di superficie di vendita nel complesso disponibile per ciascuna area è pari alla superficie di vendita per medie strutture nel complesso autorizzata nell area stessa alla data di esecutività della deliberazione n. 97 del 23 giugno 2008 recante Programmazione medie strutture di vendita Variante al Piano regolatore generale ai sensi dell art. 15, comma 4, lett. c) della l.r. n. 47/1978 Adozione. 2) la superficie di vendita autorizzabile per ciascuna area di cui al punto 1), è pari alla differenza fra la stessa dotazione e la superficie di vendita che risulta nel complesso autorizzata al momento della presentazione della domanda di autorizzazione; d) la superficie di vendita disponibile è utilizzabile, fatto salvo quanto previsto all art. 9, comma 6, sia per l ampliamento di strutture esistenti entro la soglia dimensionale ammessa, sia per l insediamento di una o più medie strutture isolate, fermo restando il rispetto dei limiti imposti in termini di dotazione di superficie di vendita complessivamente prevista per l area; e) fermo restando il rispetto della prescrizione di cui all art. 67, comma 1, primo capoverso, del PTCP (Norme), ogni singola media struttura si caratterizza, in quanto a tipologia distributiva: 1) come centro commerciale di vicinato, nei casi espressamente previsti dalla variante urbanistica e relativi elaborati; 2) come struttura isolata o centro commerciale, coerentemente con le definizioni di cui al punto 1.4, lett. a) e b) della deliberazione del Consiglio regionale n del 1999 e successive modifiche. 2. Per l area Centro storico, la superficie di vendita prevista nello strumento di pianificazione urbanistica e pari a: a) mq per il settore misto; b) mq per il settore non alimentare; deve considerarsi aggiuntiva rispetto alla superficie già autorizzata alla data di esecutività della deliberazione consiliare n. 97 del 23 giugno 2008, recante Programmazione medie strutture di

5 10 vendita Variante al Piano regolatore generale ai sensi dell art. 15, comma 4, lett. c) della l.r. n. 47/1978 Adozione. 3. I complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali come tali qualificati in virtù delle disposizioni previgenti all entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale n. 653 del 10 febbraio 2005, sono a tutti gli effetti riclassificati in centri commerciali secondo la definizione di cui all art. 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 114 del 2008 e del punto 1.7) della deliberazione del Consiglio regionale n del 1999 e successive modifiche. 4. La compresenza, nell ambito di un unico locale o di locali di vendita fra loro direttamente comunicanti di una pluralità di esercizi commerciali la cui superficie di vendita sia nel complesso superiore a 250 mq., comporta l applicazione delle stesse disposizioni che valgono per le medie strutture di vendita. 5. Ai fini dell applicazione dei presenti criteri, è richiesto il costante monitoraggio ed aggiornamento delle superfici di vendita per medie strutture, autorizzate per ciascuna delle aree validate. Art. 6 Facoltà di monetizzazione degli standard pubblici e di pertinenza 1. Ai fini dell esercizio della facoltà di monetizzazione degli standard pubblici e di pertinenza, prevista dalla deliberazione del consiglio regionale n del 1999, così come integrata con deliberazione del consiglio regionale n. 653 del 10 febbraio 2005, è fatto integrale rinvio agli specifici provvedimenti comunali in materia. Art. 7 Aree con superficie territoriale superiore a mq. 1. Agli effetti della disciplina di cui al punto 1.4 della deliberazione del consiglio regionale n del 1999, così come integrata con deliberazione del consiglio regionale n. 653 del 2005, è fatto integrale rinvio alle previsioni dello strumento comunale di pianificazione urbanistica e nello specifico, alla correlata normativa tecnica di attuazione. Art. 8 Autorizzazioni dovute 1. Il rilascio delle autorizzazioni dovute, fatto salvo quanto previsto al comma 2, è ammesso alle condizioni di cui all art. 13 della l.r. n. 14 del 1999, fermo restando che l insediamento delle correlate strutture deve avvenire nel rispetto delle previsioni e prescrizioni degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica richiamate all art. 4, comma 1, lett. a) e b). 2. AI fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, è ammesso, in deroga ai presenti criteri: a) il superamento del tasso di realizzazione di cui all art. 9, comma 2, lett. a) e c) e pertanto, limitatamente agli ambiti definiti, rispettivamente, Centro storico e Restanti interventi ; b) il superamento della dotazione di superficie di vendita riferibile a ciascuna delle aree validate e di cui all art. 5, commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto al comma Relativamente all ambito di intervento di cui all art. 9, comma 2, lett. b) Polo commerciale, direzionale e terziario di Pieveacquedotto, restano comunque integralmente confermate, oltrechè le

6 11 dotazioni e le tipologie dimensionali previste in sede di pianificazione urbanistica per ciascuna delle aree validate, la dotazione complessivamente prevista per l intero ambito di riferimento, pari a mq. di superficie di vendita, coerentemente con le prescrizioni di cui all art. 66, comma 4, del PTCP. Art. 9 Norma transitoria: programma di prima attuazione degli interventi 1. In relazione all attuazione delle previsioni nel complesso previste dallo strumento comunale di pianificazione urbanistica, è definito un primo programma di realizzazione degli interventi, con validità quinquennale, al cui rispetto è vincolato il rilascio delle autorizzazioni inerenti: a) le nuove aperture, fatto salvo quanto previsto al comma 6; b) i trasferimenti di sede in area diversa da quella in cui l esercizio ha la sede originaria; c) gli ampliamenti di superficie, fatto salvo quanto previsto al comma Agli effetti di cui al comma 1, le superfici di vendita disponibili in ciascuna area validata, sono ricondotte a tre distinti ambiti: a) Centro storico; b) Polo commerciale, direzionale e terziario di Pieveacquedotto; c) Restanti interventi, con esclusione di quelli di cui alle lett. a) e b). 3. Per ciascuno degli ambiti di cui al precedente comma, il tasso di realizzazione, inteso come limite massimo, fissato per il primo quinquennio di validità dei presenti criteri, è il seguente: a) Centro storico: 100% della superficie di vendita disponibile, distintamente per i settori non alimentare e misto; b) Polo commerciale, direzionale e terziario di Pieveacquedotto: 100% della superficie di vendita disponibile, interamente destinata al settore non alimentare; c) Restanti interventi, con esclusione di quelli di cui alle lett. a) e b): 50% della superficie di vendita complessivamente disponibile nelle aree rientranti in tale ambito ed indipendentemente dal fatto che il loro utilizzo avvenga per il settore non alimentare o per il settore misto. 4. Ai fini del calcolo della superficie di vendita disponibile per ciascun ambito, si procede all applicazione del tasso di realizzazione prestabilito sulle superfici di vendita disponibili alla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati i presenti criteri. 5. L applicazione del tasso di realizzazione non avviene con riferimento ad ogni singola area validata ma per ciascuno degli ambiti individuati al comma AI soli fini del rispetto delle previsioni di cui ai commi precedenti, non sono considerate incidenti sul calcolo del tasso di realizzazione le superfici di vendita utilizzate per ampliamento delle medie strutture esistenti alla data di entrata in vigore della deliberazione con la quale sono approvati i presenti criteri, sia che essi avvengano nella sede originariamente autorizzata, sia che avvengano a seguito di trasferimento di sede con correlato ampliamento della superficie di vendita. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo decadono decorsi cinque anni dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati i presenti criteri.

7 12 Art 10 Norma finale 1. Per quanto non previsto dai presenti criteri, è fatto integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a: a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche; b) l.r. 5 luglio 1999, n. 14 Norme per la disciplina del commercio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche; c) deliberazione del consiglio regionale 23 settembre 1999, n Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell art. 4 della l.r. 5 luglio 1999, n. 14 e successive modifiche. 2. E abrogata ogni precedente disposizione in materia di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, di cui all art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 114 del 1998.

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