Art. 1 - Disciplina e campo di applicazione

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2 Art. 1 - Disciplina e campo di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina l'individuazione degli incarichi vietati ed i criteri e le procedure di autorizzazione di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti, ai sensi dell art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 2. Per incarichi extra-istituzionali si intendono le prestazioni non comprese nei compiti e doveri d ufficio del dipendente o che non sono ricollegate direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica categoria istituzionalmente coperta dal dipendente. 3. I criteri previsti dal presente Regolamento rispondono al dovere di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente pubblico a favore del datore di lavoro pubblico e all esigenza di escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell interesse del buon andamento dell amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudicano l esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenendo tuttavia presente che lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può rappresentare per il dipendente un opportunità di arricchimento professionale e culturale utile a determinare una positiva ricaduta sull attività istituzionale ordinaria. 4. Il presente Regolamento si applica al personale dipendente dell'unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e parziale, con le precisazioni ivi contenute in caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%. Esso si applica anche ad eventuale personale incaricato ai sensi degli artt. 90 e 110 del D. Lgs. n. 267/2000 ed al Segretario Generale, dei predetti Enti. Art. 2 Incarichi vietati 1. Sono da considerare vietati ai dipendenti a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei successivi art. 3 (incompatibilità assoluta) e art. 4 (conflitto di interessi). 2. Sono da considerare vietati ai dipendenti con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui all'art. 4 (conflitto di interessi). 3. Sono da considerare vietati a tutti i dipendenti, a prescindere dal regime orario di ciascuno, gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nell'art. 5 (incarichi preclusi a prescindere dalla consistenza dell orario di lavoro), fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 e Gli incarichi considerati sono sia quelli retribuiti sia quelli a titolo gratuito. Art. 3 Incompatibilità assoluta 1. Il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, a prescindere dalla sussistenza o meno di una remunerazione, ovvero di una continuità della prestazione lavorativa, onde il divieto deve ritenersi assoluto. 2. Al dipendente è, inoltre, precluso di: a) instaurare altri rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati e, comunque, di svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza;

3 b) stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e di collaborazione continuativa a progetto (co.co.pro.). c) accettare incarichi da aziende speciali, istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici consorzi, enti di diritto privato regolati o finanziati dall'ente di appartenenza o presso il quale è distaccato/comandato anche a tempo parziale, che abbiano in atto interessi od utilità in decisioni o in attività dell'amministrazione di appartenenza o presso il quale è distaccato/comandato anche a tempo parziale. d) accettare incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell ambito dell anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti; e) esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale. Art. 4 Conflitto di interessi 1. Sono incompatibili e non possono essere svolti gli incarichi che generano, conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente presso il Settore/Servizio di assegnazione, ovvero, più in generale, con i compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza o presso la quale è distaccato/comandato anche a tempo parziale. 2. Fermo restando che compete al Dirigente/Responsabile di Settore di assegnazione o al Segretario Generale, nel caso dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative negli enti privi di dirigenza, la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono incompatibili: - gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali il Settore di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita; - gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi o esecutori di lavori per l amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all individuazione del fornitore o esecutore di lavori; - gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono o hanno detenuto nel biennio precedente rapporti di natura economico-finanziaria o contrattuale con l'ente di assegnazione del dipendente; - gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all ufficio di appartenenza; - gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui il Settore di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie; - gli incarichi che per il tipo di attività o per l oggetto possono creare nocumento all immagine dell amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio; - la qualità di socio in società nelle quali, alla titolarità di quote di patrimonio, sono connessi di diritto compiti di gestione. Tale divieto non si applica nel caso di società cooperative, purchè il dipendente non rivesta cariche amministrative; - gli incarichi e le attività per i quali l incompatibilità è prevista dalla normativa vigente in materia o da altre disposizioni di legge vigenti; - gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall autorizzazione di cui al successivo art. 9, presentano una situazione di conflitto di interesse;

4 - in generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l oggetto dell incarico o che possono pregiudicare l esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 3. La valutazione operata dall amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell ambito dell amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. 4. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato nell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Art. 5 Incarichi preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell orario di lavoro 1. Per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla consistenza dell orario di lavoro, sono preclusi: a) gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall autorizzazione, che per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentono un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze del servizio di assegnazione e che interferiscono con l attività ordinaria svolta dal dipendente stesso; b) gli incarichi che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell incarico assunto anche durante l orario di servizio; c) gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell attività di servizio; d) gli incarichi che possono far presumere un utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio, ivi compresi i locali dell ufficio; e) comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l autorizzazione, questa non è stata rilasciata. 2. Qualora la legge professionale consenta al pubblico dipendente l'iscrizione in speciali elenchi o in albi professionali o qualora l'iscrizione rientri in un interesse specifico dell'amministrazione, resta fermo il divieto di esercitare attività libero professionale nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle leggi vigenti. Art. 6 - Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro autonomo o subordinato purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell amministrazione secondo la disciplina di cui al precedente art I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% possono iscriversi agli Albi professionali, essere titolari di partita IVA ed esercitare la libera professione, nei casi previsti dal presente regolamento. 3. Il dipendente a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50%, che intende svolgere un incarico o un attività è tenuto a darne comunicazione al Dirigente/Responsabile di Settore di assegnazione o al Segretario Generale, per i Dirigenti

5 e le Posizioni Organizzative degli enti privi di dirigenza. La comunicazione, dovrà fornire tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione dell insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto, anche potenziale, di interessi connessi con l incarico stesso. 4. Il Dirigente/Responsabile di Settore o il Segretario Generale, per i Dirigenti e le Posizioni Organizzative degli enti privi di dirigenza, deve comunque valutare entro 15 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie, l eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell incarico o attività. 5. Le attività e gli incarichi comunicati devono essere svolti al di fuori dell orario di lavoro. 6. Al dipendente a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50%, iscritto in albo professionale, e che esercita attività professionale, non può essere conferito incarico professionale da amministrazioni pubbliche. 7. Al dipendente a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto di lavoro o in un momento successivo, ma comunque prima dell'inizio dell'attività o dell'incarico. Art. 7 Criteri per l'autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50% (incompatibilità relativa) 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con prestazione superiore al 50% di quella a tempo pieno, ferme restando le incompatibilità ed i divieti di cui agli artt. 3, 4 e 5, non può svolgere prestazioni, collaborazioni o accettare incarichi, a titolo oneroso o gratuito, senza averne prima ottenuto formale autorizzazione. 2. L'attività a favore di soggetti pubblici o privati, per essere autorizzata, deve presentare le seguenti caratteristiche: - essere definita nella natura e modalità di svolgimento, tale da escludere in assoluto il vincolo di subordinazione ed il rischio della prevalenza rispetto all'attività svolta in qualità di dipendente; - essere definita nella durata temporale, tale da non rivestire caratteri di abitualità, sistematicità, non occasionalità e continuità; - non riferirsi all'esercizio di una libera professione; - non assumere carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al lavoro dipendente; - non arrecare danno o diminuzione all'azione ed al prestigio dell'amministrazione; - non compromettere, per l'impegno richiesto e/o le modalità di svolgimento, il completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d'ufficio da parte del dipendente o comunque non influenzare negativamente l'adempimento e garantire la salvaguardia della prioritaria finalizzazione delle energie lavorative del dipendente a soddisfare gli interessi dell'amministrazione in modo da assicurare il miglior rendimento nell'interesse pubblico; - comportare un arricchimento professionale del dipendente stesso. 3. L'attività autorizzata deve svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di servizio e non comportare in alcun modo l'utilizzo di personale, informazioni, mezzi, strumenti o ambienti dell'amministrazione di appartenenza o presso il quale è distaccato/comandato anche a tempo parziale. 4. Non sono autorizzabili attività richieste da dipendenti che abbiano avuto nel biennio precedente procedimenti disciplinari o note di demerito in relazione a rendimento insufficiente.

6 Art. 8 - Procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi 1. Il dipendente che intende svolgere un incarico deve presentare, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'incarico, domanda di autorizzazione al Responsabile del Servizio competente in materia di personale dell'unione della Romagna Faentina, il quale provvederà ad acquisire il nulla osta del Dirigente/ Responsabile di Settore di assegnazione. L autorizzazione può essere richiesta anche dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l incarico. 2. Nella domanda il dipendente deve indicare: a) la tipologia dell incarico (specificare in dettaglio l oggetto dell attività); b) il soggetto a favore del quale svolge l incarico con indicazione del luogo di svolgimento dell attività, nome o ragione sociale del soggetto conferente indicandone il codice fiscale o partita IVA e la sede legale; c) se si tratta di incarico da conferire in base ad una normativa specifica; d) la data iniziale e la data finale prevista; e) il compenso previsto o presunto. 3. La stessa domanda deve contenere la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del dipendente: - che la prestazione verrà effettuata nel rispetto della vigente normativa; - che l incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione; - che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del presente regolamento; - che l incarico verrà svolto al di fuori dell orario di lavoro e che saranno in ogni caso assicurate prioritariamente tutte le attività dell'amministrazione di appartenenza o presso il quale è distaccato/comandato anche a tempo parziale, anche a carattere eccezionale e straordinario, senza che l'incarico possa influire su tali attività; - che l incarico non compromette il decoro ed il prestigio dell Amministrazione di appartenenza o presso il quale è distaccato/comandato anche a tempo parziale e non ne danneggia l immagine; - che si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d ufficio; - che si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell'amministrazione di appartenenza o presso il quale è distaccato/comandato anche a tempo parziale per lo svolgimento dell incarico; - che non si riferisce all esercizio di una libera professione; - che si impegna a fornire immediata comunicazione al Dirigente/Responsabile del Settore di assegnazione ed al Responsabile del Servizio competente in materia di personale di eventuali incompatibilità sopravvenute provvedendo all immediata cessazione dall incarico; - che si impegna affinchè il conferente comunichi al Servizio competente in materia di personale il compenso erogato nei termini previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, che lo comunicherà personalmente. 4. A seguito della domanda del dipendente, il Responsabile del Servizio competente in materia di personale provvede ad acquisire il nulla osta del Dirigente/Responsabile di Settore di assegnazione attestante l assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità di diritto o di fatto con l attività istituzionale svolta dal dipendente (accertabili sulla base della dichiarazione fornita e sulla conoscenza dei propri uffici) e non sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire l autorizzazione, tenuto

7 conto delle necessità di servizio e dell impegno richiesto dall incarico. Nello stesso nulla osta il Dirigente/Responsabile di Settore rilascerà apposita dichiarazione attestante che il soggetto conferente non ha avuto nel biennio precedente interesse economico in decisioni o attività dell'ufficio e che il dipendente non ha esercitato nel biennio precedente poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto che conferisce l'incarico. 5. Al fine di verificare le caratteristiche dell incarico da autorizzare, il Responsabile del Servizio competente in materia di personale può richiedere ulteriori elementi di valutazione all interessato, al soggetto a favore del quale la prestazione è diretta o al Dirigente Responsabile di assegnazione del dipendente. In tal caso i 30 giorni per l istruttoria decorrono dalla data in cui vengono acquisiti tutti gli elementi necessari all autorizzazione. 6. Decorsi 30 giorni dal ricevimento del nulla osta di cui al comma 5, qualora non vengano richieste ulteriori informazioni ai sensi del comma 6, la domanda di autorizzazione s intende accolta per incarichi presso altre pubbliche amministrazioni e negata per incarichi presso altri soggetti. 7. Salvo i casi di cui sopra, il procedimento si conclude con apposita comunicazione del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione dell'unione della Romagna Faentina, inviata all interessato e, per conoscenza, al Dirigente/Responsabile di Settore cui il dipendente è assegnato. 8. Le autorizzazioni ai Dirigenti e agli incaricati di Posizione Organizzativa negli enti privi di dirigenza, sono rilasciate con le stesse modalità previste agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento dal Segretario Generale, previa istruttoria del Responsabile del Servizio competente in materia di personale. 9. Le autorizzazioni al Segretario Generale sono rilasciate dal Presidente dell'unione della Romagna Faentina, sentiti i Sindaci dei Comuni di riferimento. Art. 9 - Incarichi esterni a favore di Enti pubblici e soggetti privati che possono essere svolti senza autorizzazione 1. Oltre alle attività che costituiscono diretta esplicitazione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione e similari, sempreché non si concretizzino in attività di tipo professionale, è consentito lo svolgimento delle seguenti attività, delle quali deve essere data, comunque, comunicazione al dirigente/responsabile del Settore di appartenenza e al Servizio competente in materia di personale: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. 2. Necessita di comunicazione al Dirigente/Responsabile del Settore di appartenenza lo svolgimento delle attività a titolo gratuito che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all interno dell Amministrazione. Entro 5 giorni dalla comunicazione, da inviare per conoscenza anche al Responsabile del

8 Servizio competente in materia di personale, il Dirigente/Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente deve valutare l eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell incarico. Art. 10 Revoca dell'autorizzazione 1. L Amministrazione, anche a seguito delle verifiche effettuate tramite il Servizio Ispettivo, si riserva la facoltà di revocare l incarico autorizzato al dipendente qualora risulti compromesso il buon andamento della stessa o sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi. 2. L autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni concessa ai sensi del presente Regolamento può essere temporaneamente sospesa o definitivamente revocata per gravi esigenze di servizio, segnalate dal Dirigente/Responsabile di assegnazione, che richiedano la presenza dell interessato in orario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni autorizzate. Art Violazione delle norme in materia di incarichi extra-istituzionali e sanzioni 1. Il Dirigente/Responsabile di Settore (e per essi il Segretario Generale) vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro. Pertanto, ove il Dirigente/Responsabile di Settore accerti violazioni alle norme legislative e regolamentari previste in materia, diffida il dipendente a cessare, la situazione di incompatibilità entro 15 giorni, pena la decadenza dell impiego. 2. Contestualmente alla diffida, il Dirigente/Responsabile di Settore provvede all avvio del procedimento disciplinare con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. 3. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal dipendente nel conto dell entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinato al fondo di produttività. Nel caso il dipendente non provveda al versamento di quanto indebitamente percepito, ricorrendo in tal caso ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, l Amministrazione procederà al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione. Art Obbligo di comunicazione 1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti autorizzati ad espletare incarichi presso altri enti pubblici o soggetti privati sono tenuti a informare personalmente il soggetto che conferisce l incarico dell obbligo di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso, entro 15 giorni, al servizio competente in materia di personale dell'unione della Romagna Faentina.

9 Art Norma finale 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti.

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