REGOLAMENTO DELLE INCOMPATIBILITA E DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DEGLI ANGELI
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- Bonaventura Massari
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1 REGOLAMENTO DELLE INCOMPATIBILITA E DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DEGLI ANGELI Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento ha ad oggetto: - le incompatibilità dei dipendenti dell Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli, di seguito più brevemente Azienda Ospedaliera ; - il conferimento ai dipendenti dell Azienda Ospedaliera di incarichi non ricompresi nei compiti e doveri d ufficio (incarichi extra istituzionali). Art. 2 Incompatilibità 1. Ai dipendenti dell Azienda Ospedaliera è fatto divieto: a) di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma, salvo che essa sia consentita da norme di legge o dei CCNL vigenti (ad es., libera professione dirigenti medici/sanitari, libera professione dipendente part time al 50%) e sia autorizzata dall Azienda Ospedaliera; b) di ricoprire cariche in società a fine di lucro, salve le cariche per le quali la nomina è riservata allo Stato e le cariche in società cooperative (v. art. 60 e art. 61 DPR 3/1957); c) di essere titolari di quote di società a fine di lucro, qualora si possa configurare conflitto di interessi con l Azienda Ospedaliera. 2. Per attività lavorativa non occasionale si intende l attività caratterizzata, ad un tempo, da intensità, professionalità e continuità, secondo l elaborazione giurisprudenziale formatasi sull art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957; si presume tale, ad esempio, l attività per l esercizio della quale è richiesta l apertura della partita Iva. 2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi art. 3 e 4, sono, pertanto, incompatibili le attività di seguito elencate senza valore di tassatività purchè non occasionali (v. sopra art. 2 comma 2): a) il rapporto di lavoro subordinato con altri soggetti pubblici o privati; b) le collaborazioni coordinate e continuative con altri soggetti pubblici o privati; c) le attività imprenditoriali; fa presumere l esercizio di esse l apertura di partita IVA; il dipendente potrà tuttavia provare che, pur essendo titolare di partita IVA, non esercita l attività imprenditoriale (ad es., partita IVA acquisita al mero fine dell affidamento di attività in conto terzi nell attività agricola); d) le cariche in società a fine di lucro (ad es., amministratore), salvo quanto previsto al c. 1, lett. b; e) la titolarità di quote di società a fine di lucro, qualora si possa configurare conflitto di interessi con l Azienda Ospedaliera o con il Servizio Sanitario Nazionale (v. art. 6); f) le attività libero professionali (attività per le quali è necessaria l iscrizione in appositi albi o registri).
2 Art. 3 Rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% 1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% possono svolgere altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, purchè non in conflitto di interessi (v. art. 6) con la propria attività di servizio. Non può, comunque, intercorrere un rapporto di lavoro subordinato con un altra amministrazione pubblica. 2. Nella richiesta per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% deve essere indicata l attività che il dipendente intende svolgere. Qualora l Azienda Ospedaliera ravvisi la sussistenza del conflitto di interessi, nega la trasformazione del rapporto di lavoro. 3. Qualora l avvio di una ulteriore attività lavorativa avvenga successivamente alla trasformazione del rapporto, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all Azienda Ospedaliera entro 15 giorni. 4. La valutazione del conflitto di interessi avviene non solo all atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma può verificarsi in qualsiasi momento nel corso del rapporto. Nel caso sia accertato un conflitto di interessi, l Azienda Ospedaliera invita l interessato a porre termine all attività conflittuale entro 15 giorni dalla comunicazione. In caso di inadempimento, può configurarsi responsabilità disciplinare/dirigenziale. Art. 4 Incarichi extra istituzionali 1. Ai dipendenti dell Azienda Ospedaliera è fatto divieto di svolgere: a) attività occasionali retribuite a favore di soggetti pubblici e privati nei confronti dei quali il dipendente svolge istituzionalmente funzioni di controllo o vigilanza; b) attività occasionali retribuite a favore di soggetti pubblici o privati che configurano conflitto di interessi (v. art. 6); c) attività occasionali retribuite che, per l impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento della prestazione lavorativa; in tal senso si considerano incompatibili con l attività di servizio gli incarichi/attività che, complessivamente e cumulativamente considerati, hanno una durata anche non consecutiva - nell arco dell anno superiore a n. 30 giorni lavorativi. Ove l attività sia espressa in ore, un giorno sarà considerato pari a n. 6 ore. Resta, comunque, ferma, la facoltà dell azienda di tener conto ai fini della valutazione sulla sussistenza o meno di ragioni di incompatibilità di elementi soggettivi quali, a titolo meramente esemplificativo, le specifiche mansioni svolte o la professionalità posseduta dal dipendente interessato; d) attività occasionali che non sono attinenti alla propria qualifica professionale. 2. Le attività occasionali retribuite devono essere preventivamente autorizzate dall Azienda Ospedaliera. L Azienda Ospedaliera verifica che esse non rientrino tra quelle indicate al c Le attività professionali rese a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute ancorché non soggette alle disposizioni di cui all art. 53 del D.Lgs. 165/2001, devono essere, comunque, preventivamente autorizzate, al fine di consentire una tempestiva valutazione sulla sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l attività istituzionale, oltre che di garantire il recupero psico-fisico del dipendente. Parimenti sono soggette alla preventiva autorizzazione dell azienda le attività e gli incarichi di cui all art. 60, comma 1, CC.CC.NN.LL. 08/6/2000 del personale dirigente.
3 Art. 5 Procedimento per l autorizzazione degli incarichi extra istituzionali 1. L autorizzazione allo svolgimento dell incarico deve essere richiesta all Azienda Ospedaliera dal dipendente o dal soggetto, pubblico o privato, che intende conferire l incarico almeno 30 giorni prima dell inizio dell attività, salvi casi urgenti. Qualora la richiesta sia formulata dal soggetto che intende conferire l incarico è dovere del dipendente accertare l avvenuta presentazione della richiesta e, se necessario, provvedervi direttamente entro il predetto termine, utilizzando l apposito modello allegato al presente Regolamento. 2. Nella richiesta devono essere indicati: a) il soggetto, pubblico o privato, che intende conferire l incarico ed il soggetto a favore del quale dovrà essere svolto; b) l oggetto dell incarico; c) il compenso; d) la durata complessiva; e) la natura occasionale dell attività; f) i dati anagrafici del dipendente cui si intende conferire l incarico; g) il codice fiscale/partita IVA del conferente; h) la data di inizio e di fine (anche presunta) dell incarico; i) gli eventuali ulteriori elementi rilevanti ai fini della valutazione della concessione dell autorizzazione, nonché l eventuale documentazione a supporto; 3. In ogni caso, il dipendente deve dichiarare per iscritto: a) che l incarico non rientra tra i compiti e doveri d ufficio; b) che non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto d interessi a termini del presente regolamento o di altra fonte normativa; c) che l incarico verrà svolto fuori dell orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell azienda; d) che verrà comunque assicurato il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d ufficio; e) che l incarico ha carattere occasionale; f) che lo svolgimento dell incarico non comporta l apertura di Partita Iva né determina l insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto conferente; g) che l incarico, unitamente ad eventuali altri già autorizzati, non comporta un impegno - anche non consecutivo - superiore a n. 30 giorni lavorativi nel corso dell anno, pari a n. 180 ore complessive (6 ore al giorno x 30 giorni). 4. In ragione della particolarità dell incarico/attività l Azienda può autorizzare il dipendente a svolgere l attività entro il normale orario di servizio, stabilendo, tuttavia, l obbligo per il dipendente di recuperare il corrispondente debito orario, nonché le modalità per la remunerazione dei costi eventualmente sostenuti dall azienda. In tal caso, si applicano, per analogia, i criteri previsti dal Regolamento aziendale sull attività libero professionale intramurale. 5. La richiesta presentata dopo l inizio dell attività non può in alcun caso comportare un automatica autorizzazione a sanatoria. In caso di reiterazione nel comportamento, la S.C. Politiche del Personale trasmette segnalazione al Direttore Sanitario/Amministrativo per l eventuale iniziativa disciplinare o di responsabilità dirigenziale. 6. Qualora l attività venga svolta nonostante il rifiuto dell autorizzazione ovvero sia stata svolta prima del rifiuto dell amministrazione, salve ulteriori conseguenze previste dalla legge o dai CCNL:
4 a) il conferente l incarico o il dipendente dovrà versare all Azienda Ospedaliera il compenso ad incremento del fondo di produttività o fondi equivalenti; b) la S.C. Politiche del Personale trasmette segnalazione al Direttore Sanitario/Amministrativo per l iniziativa disciplinare o di responsabilità dirigenziale. 8. Ove necessario l Azienda Ospedaliera può richiedere ulteriori elementi conoscitivi con conseguente sospensione del termine del procedimento. 9. L autorizzazione è rilasciata dal Responsabile della S.C. Politiche del Personale secondo quanto previsto dal presente regolamento. In caso di dubbio sulla sussistenza del conflitto di interessi (v. art. 6), è interpellato il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva competenza. Art. 6 Conflitto di interessi 1. Al dipendente è fatto divieto di svolgere incarichi/attività che determinano situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi, ai sensi dell art. 2, comma 2 del Decreto Presidenza Consiglio Ministri 28/11/2000 (Codice di comportamento). 2. Sono, inoltre, vietati gli incarichi di collaborazione con soggetti che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico in decisioni o attività riguardanti i compiti d istituto, ai sensi dell art. 7, comma 2 del Decreto Presidenza Consiglio Ministri 28/11/2000 (Codice di comportamento). 3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sulla libera professione dei dirigenti, è da ritenersi in conflitto di interessi lo svolgimento presso strutture sanitarie private di incarichi/attività che possono configurarsi come concorrenziali con le attività proprie dell Azienda. 4. Il dipendente ha l obbligo di comunicare tempestivamente all Azienda Ospedaliera l esistenza, anche se sopravvenuta, del conflitto di interessi. 5. Qualora il dipendente intenda acquisire quote di società che abbiano ad oggetto attività sanitaria (v. art. 2, c. 2, lett. e), deve darne tempestiva comunicazione all Azienda Ospedaliera. Art. 7 Consulenze Tecniche d Ufficio e Consulenze Tecniche di Parte Gli incarichi conferiti a dipendenti dell AOSMA dall Autorità Giudiziaria o dalle parti per l espletamento di perizie/consulenze tecniche in procedimenti giudiziari rappresentano incarichi extra istituzionali e sono quindi soggetti all autorizzazione preventiva dell AOSMA. Art. 8 Controlli Il Servizio Ispettivo dell Azienda Ospedaliera compie accertamenti, anche a campione, sullo svolgimento da parte dei dipendenti di eventuali attività extra lavorative. Dell esito di tali accertamenti è data comunicazione alla S.C. Politiche del Personale per il seguito di competenza (v. art. 5, comma 5, e art. 9).
5 Art. 9 Sanzioni Ove venga accertata una situazione di incompatibilità, il dipendente è diffidato dal cessarla entro 15 giorni dalla ricezione della diffida. Decorso tale termine senza che l incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall impiego (v. art. 63 D.P.R. 10/1/57 n. 3). Se il dipendente, invece, cessa l attività incompatibile, è avviato il procedimento per l accertamento della responsabilità disciplinare o dirigenziale. Art. 10 Applicabilità del regolamento Norma di rinvio 1. Il presente regolamento si applica agli incarichi/attività con inizio in data successiva alla sua entrata in vigore. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, in particolare, con riferimento alle seguenti: Art. 60 e seguenti del Testo Unico DPR 10/01/1957 n. 3 Art. 4, comma 7, legge n. 412 del 30/12/1991 Art. 1, commi da 56 a 65, legge 23/12/1996 n. 662 Art. 72 legge 23/12/1998 n. 448 Art. 53 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 Art. 60 CCNL Dirigenza medica 08/06/2000 Artt. 2 e 7 del Decreto Presidenza Consiglio Ministri 28/11/2000 (Codice di comportamento)
Art. 2 Ambito di applicazione
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