Regione Toscana AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA. Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni occasionali prestati dal personale
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1 Regione Toscana AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni occasionali prestati dal personale dipendente SOMMARIO Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Caratteristiche dell incarico Articolo 3 Limitazioni e deroghe Articolo 4 Incompatibilità assoluta Articolo 5 Incarichi esterni autorizzabili Articolo 6 Procedura autorizzativa Articolo 7 Conflitti di interesse Articolo 8 Incarichi esenti da autorizzazioni Articolo 9 Dirigenza Sanitaria a rapporto esclusivo Articolo 10 Responsabilità Articolo 11 Efficacia degli incarichi Articolo 12 Entrata in vigore
2 ART. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi rientranti nella fattispecie denominata prestazioni occasionali di cui all art. 53 del D.Lgs. 165/2001, non compresi nei compiti e doveri di ufficio dei dipendenti della A.O.U.P. e dei dipendenti universitari ammessi a svolgere attività assistenziale o attività di supporto all assistenza per gli incarichi strettamente attinenti allo svolgimento dell attività di assistenza. (art. 5 comma 2 D.Lgs. 517/99). In tale ultima ipotesi l autorizzazione allo svolgimento dell incarico spetta all Università di Pisa, previo parere vincolante espresso dalla A.O.U.P. 2. Detti incarichi devono essere svolti al di fuori del normale orario di servizio, non devono arrecare pregiudizio all organizzazione interna ed all attività istituzionale da svolgere e non devono essere incompatibili o in conflitto d interessi con l attività istituzionale della A.O.U.P. Inoltre devono essere svolti senza l utilizzo di attrezzature aziendali. E pertanto fatto divieto di utilizzare locali, materiali, attrezzature e strumenti della A.O.U.P. 3. Restano esclusi da questa disciplina gli incarichi conferiti a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e incarichi professionali previsti da specifiche disposizione di legge. Art. 2 Caratteristiche dell incarico 1 Fermo restando che l incarico deve rivestire carattere di occasionalità la / le singole prestazioni devono espletarsi nell arco di durata dell anno solare di riferimento. 2 Qualsiasi incarico conferito da altro Ente Pubblico o Privato deve essere previamente autorizzato dall azienda secondo le procedure di cui al successivo art. 5. ART. 3 Limitazione e deroghe 1. Gli incarichi conferiti da soggetti pubblici o privati a dipendenti della A.O.U.P. o al personale universitario indicato all art. 1 non possono comportare alcun obbligo di orario prefissato, fatta eccezione per gli incarichi di docenza. 2. Nell arco di un anno solare non può essere superato il limite di cinque incarichi per ciascun dipendente ad eccezione degli incarichi di cui all art Non possono essere concesse autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni qualora il compenso previsto per detti incarichi superi il 50% della retribuzione annua lorda percepita dal soggetto interessato nell anno precedente. ART. 4 Incompatibilità assoluta 1. Sono considerate attività incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente presso l Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana: a) il rapporto di lavoro subordinato con altre pubbliche amministrazioni; b) il rapporto di lavoro dipendente con soggetti privati, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part time. c) le attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell art del codice civile, ovvero il possesso della qualità di socio di società in nome
3 collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice o per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part time. d) le attività professionali per il cui esercizio è necessaria l iscrizione in appositi albi o registri, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part time, dall esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria o da specifiche normative di settore. 2. Lo svolgimento di attività incompatibili, fuori dai casi consentiti dalla legge, costituisce giusta causa di recesso. ART. 5 Incarichi esterni autorizzabili 1. Il dipendente, previa autorizzazione di cui all art. 6, può svolgere incarichi a favore di soggetti sia pubblici che privati purché gli stessi rivestano il carattere della occasionalità e della temporaneità. 2. Il dipendente, previa autorizzazione, può svolgere incarico occasionale o temporaneo a favore di soggetti sia pubblici che privati in qualità di docente, perito, consulente ed esperto anche in commissioni giudicatrici di concorso purché non sia incompatibile con le attività di ufficio e che sia conforme ai criteri stabiliti con il presente regolamento. 3. Per gli incarichi relativi a: a) partecipazione a commissioni di concorso; b) docenze; c) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore; non si applica il limite di 5 in un anno solare, come previsto dal presente Regolamento. ART. 6 Procedura autorizzativa 1. L autorizzazione allo svolgimento dell incarico deve essere richiesta all Azienda dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l incarico. E dovere del dipendente accertare l avvenuta presentazione della richiesta e, in sua assenza, provvedere direttamente all inoltro della stessa nel rispetto del termine di cui al comma 2. Tutta la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione deve essere prodotta in lingua italiana oppure in sostituzione dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che riporti la traduzione letterale del documento allegato in originale. 2. La domanda di autorizzazione va presentata almeno 15 (quindici) giorni prima dell inizio dell incarico al fine di consentire l espletamento dell istruttoria necessaria alla verifica dei requisiti per il rilascio dell autorizzazione; non è possibile alcun tipo di forma di sanatoria successiva all inizio dell attività oggetto dell incarico. 3. Il dipendente che svolge l incarico retribuito in assenza della necessaria autorizzazione non ha titolo al compenso che dovrà essere versato a cura dell erogante, o in difetto del percettore, nel conto dell entrata del bilancio dell amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività (comma 7 art. 53 D.Lgs. 165/2001). Sono fatte salve eventuali più gravi conseguenze previste dai contratti di lavoro.
4 4. La richiesta di autorizzazione preventiva da inoltrare al Direttore U.O. Gestione del personale per i dipendenti della A.O.U.P. e al Direttore U.O. Politiche del Personale per i dipendenti universitari, dovrà contenere i seguenti elementi: a) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l incarico; b) i dati anagrafici del dipendente o del personale universitario a cui si intende conferire l incarico; c) il compenso previsto per l incarico; d) il codice fiscale/partita IVA del soggetto che intende conferire l incarico e dell incaricando; e) la data di inizio e di fine presunta dell incarico; f) i contenuti, la tipologia dell incarico e l entità dell impegno; g) la sede di svolgimento dell incarico; h) gli eventuali elementi rilevanti ai fini della valutazione dell insussistenza di ragioni di incompatibilità o di conflitto di interessi connessi con l incarico, supportati da eventuale documentazione dalla quale sia possibile evincere il tipo di attività svolta dal soggetto pubblico o privato conferente l incarico. 5. L Azienda, sulla base dei precitati elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, verifica l insussistenza di profili di incompatibilità in capo al dipendente e/o di conflitto di interesse, tenuto conto di quanto riportato in materia dal successivo articolo Ove sia necessario richiedere ulteriori elementi integrativi di giudizio, l azienda chiederà tale integrazione documentale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; sino al ricevimento degli elementi integrativi il procedimento di autorizzazione rimane sospeso. Il procedimento rimarrà comunque sospeso anche nel caso in cui l istanza di autorizzazione venga presentata sprovvista dei dati indicati al comma 4. Il termine di trenta giorni entro cui l Azienda dovrà concedere o meno l autorizzazione inizierà a decorrere dalla ricezione della documentazione completa da parte dell Unità Operativa competente a decidere in ordine all autorizzazione. 7. Nel concedere l autorizzazione di cui al precedente comma, l Azienda dovrà verificare che le attività extraistituzionali non oltrepassino i limiti della saltuarietà e della occasionalità secondo quanto indicato all art Le richieste debbono essere corredate da sintetico parere rilasciato dal responsabile della U.O. di appartenenza del dipendente interessato al conferimento. Qualora detto dipendente sia il Direttore della U.O. il parere deve essere rilasciato dal Direttore del Dipartimento di afferenza altrimenti, nel caso di richiesta di autorizzazione presentata dal Direttore del Dipartimento il parere deve essere fornito dal Direttore Sanitario. Il parere di cui sopra dovrà contenere esplicita attestazione che le prestazioni svolte non rappresentano diretta proiezione di attività istituzionale e che non sono con questa incompatibili. Il predetto parere non riveste carattere vincolante nei confronti dell Amministrazione che deve decidere se autorizzare o meno l espletamento dell incarico. Resta salvo che nel caso si rendesse necessario acquisire ulteriori informazioni ai sensi dei comma precedenti, le medesime potranno essere richieste anche al Direttore dell U.O. che ha fornito il previsto sintetico parere. 9. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, l autorizzazione si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da pubbliche amministrazioni, mentre, in ogni altro caso, la medesima si intende definitivamente negata.
5 ART. 7 Conflitto di interessi 1 Sussiste conflitto di interessi con il servizio sanitario nazionale e regionale, non solo in presenza di un reale e accertato conflitto, ma in tutti i casi in cui la situazione di conflitto sia anche meramente potenziale. 2. Sussiste conflitto di interessi nel caso di incarichi retribuiti, sia a rapporto subordinato a tempo parziale che a carattere autonomo, in strutture sanitarie accreditate. Qualora l attività sia richiesta da enti pubblici, si riferisca a personale dirigenziale, abbia ad oggetto attività svolte dal dipendente in ambito istituzionale e abbia carattere continuativo, l attività potrà essere svolta solo in base a specifica convenzione; 3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, determina conflitto di interessi con la A.O.U.P., sia pure meramente potenziale, lo svolgimento di prestazioni di consulenza, collaborazione o di altra attività comunque retribuita, esclusi gli incarichi di cui al successivo art. 8 comma 2 lett. c, prestata a favore di imprese operanti a qualsiasi titolo nel settore sanitario / ospedaliero o anche con imprese con le quali l Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana intrattiene rapporti economici. Le sperimentazioni cliniche effettuate sulla base di rapporti convenzionali intercorrenti tra le industrie farmaceutiche e l A.O.U.P. seguono la specifica disciplina all uopo esistente; 4. La titolarità o la compartecipazione di quote di imprese, senza poteri di amministrazione, è consentita previa comunicazione al datore di lavoro. Peraltro tale titolarità non sarà consentita nel caso in cui si profili un conflitto di interessi così come indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo. ART. 8 Incarichi esenti da autorizzazioni 1. Gli incarichi per i quali non è prevista alcuna forma di compenso non necessitano di comunicazione né di preventiva autorizzazione. 2. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti incarichi retribuiti: a) Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) Utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; c) Partecipazioni a convegni e seminari in qualità di relatore; d) Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di comando; f) Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. 3. Sono esclusi dall autorizzazione e dalla comunicazione all Azienda i seguenti incarichi: a) Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
6 ART. 9 Dirigenza Sanitaria a rapporto esclusivo 1. Rientra nella disciplina della libera professione intramurale tutta l attività sanitaria resa a titolo non gratuito; per attività sanitaria si intende l attività di diagnosi, cura e riabilitazione, l attività di carattere certificativo e comunque tutta l attività correlata ai compiti di istituto propri delle singole professionalità. 2. Il personale della dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo svolge l attività di cui al precedente comma ai sensi delle disposizioni legislative, contrattuali e dell Atto Aziendale per la disciplina della attività libero professionale intramuraria vigenti in materia. 3. La suddetta attività non è soggetta alle procedure autorizzative previste dal presente Regolamento. ART. 10 Responsabilità 1. In caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione, deve essere versato alla A.O.U.P. che lo destinerà al fondo di cui all art. 6 comma Costituisce comunque giusta causa di recesso: a) svolgere una qualsiasi attività non ricompresa tra quelle consentite dal presente regolamento; b) svolgere un attività di cui all art. 5 senza la preventiva autorizzazione; c) fornire comunicazioni risultate non veritiere, anche a seguito di accertamenti ispettivi disposti dall Amministrazione. ART. 11 Efficacia degli incarichi Gli incarichi autorizzati fino alla data di adozione del presente Regolamento rimangono efficaci fino alla naturale scadenza indicata nell autorizzazione rilasciata dall U.O. Gestione del Personale, gli eventuali rinnovi, ancorché autorizzabili, saranno valutati secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento. ART. 12 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Direttore Generale entra in vigore dalla data di esecutività dell atto con cui viene adottato.
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