PROGETTO DI FUSIONE. tra A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS e PANCHINA ONLUS

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROGETTO DI FUSIONE. tra A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS e PANCHINA ONLUS"

Transcript

1 PROGETTO DI FUSIONE tra A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS e PANCHINA ONLUS Il Consiglio Direttivo dell ASSOCIAZIONE A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS ed il Consiglio Direttivo dell ASSOCIAZIONE PANCHINA ONLUS hanno redatto e predisposto assieme il seguente progetto di fusione, seguendo l ordine specificamente indicato dall articolo 2501-ter del codice civile. Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli Organi Amministrativi delle Associazioni partecipanti alla fusione danno atto che il presente Progetto di Fusione contempla l ipotesi di fusione per incorporazione dell Associazione PANCHINA ONLUS (incorporanda) da parte dell Associazione A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS (incorporante). Descrizione e motivazioni dell operazione di fusione Le due Associazioni PANCHINA ONLUS E A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS collaborano da diversi anni con l Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento nel campo dell auto mutuo aiuto, della prevenzione e per specifiche attività nel campo della salute mentale. Dal 2003 la collaborazione si è strutturata con l adozione da parte dell Azienda Sanitaria di un Programma di sperimentazione gestionale nelle attività riabilitative e gestionali nell U.O. di Psichiatria 2 del Distretto di Trento e Valle dei Laghi. Dal 2009 il nuovo modello organizzativo si è stabilizzato mediante una Convenzione (con le due associazioni), che, tra le altre cose, ha anche istituito un organismo unico di regia, denominato Gruppo organizzativo di coordinamento. A tutt oggi l Azienda Sanitaria e le due Associazioni operano in stretto raccordo nell ambito della riabilitazione dei pazienti psichiatrici, quale complemento ai percorsi di cura. 1

2 Nello specifico, ciascuna delle due associazioni esprime uno specifico bagaglio di conoscenze, competenze e risorse umane che, nel profondo intersecarsi con l istituzione sanitaria, costituisce una forma organizzativa peculiare di gestione del sistema salute mentale nella città di Trento. In particolare, le metodologie operative adottate, di tipo innovativo, sono significativamente efficaci nelle tre primarie risposte da fornire al disagio connesso ai problemi di salute mentale: l abitare, l inserimento lavorativo, la socialità intesa come sviluppo di competenze in tema di empowerment e di recovery. Il progetto di fusione per incorporazione e più in generale l operazione di fusione - risponde a motivazioni ed esigenze sia di natura operativa che strategica. Da un punto di vista operativo sarà, infatti, possibile: razionalizzare i costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni; ottimizzare la gestione delle risorse, materiali ed umane, e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due Associazioni valorizzare e potenziare le specifiche e complementari competenze delle due associazioni in una entità capace di integrarle e consolidarle nell ambito di una più ampia ed efficace collaborazione in generale con gli Enti pubblici territoriali e, più specificamente con l Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Da un punto di vista strategico, avendo accresciuto la dimensione economica risultante dei due enti e riformulato l assetto organizzativo e istituzionale, sarà, inoltre, possibile affrontare al meglio la sfida della attuanda Riforma del Terzo Settore porsi in maniera unitaria, nei confronti dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento affrontare i percorsi di accreditamento che la Provincia avvierà nei prossimi mesi 2

3 rispondere alla recente riorganizzazione provinciale delle Unità Operative di psichiatria mediante accorpamento assicurare alla pubblica amministrazione sempre maggiore competenza, flessibilità, trasparenza e, nel contempo, semplificazione nei rapporti istituzionali e amministrativi. In sostanza la fusione potrà facilitare il conseguimento degli scopi sociali. 1) Associazioni partecipanti alla fusione Si tratta di due associazioni riconosciute e, pertanto, dotate di personalità giuridica e iscritte all Anagrafe delle Onlus: 1) A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS, con sede in Trento, Via dei Paradisi n. 15/2, codice fiscale , Partita Iva , Numero REA TN , iscritta nel Registro provinciale delle Persone Giuridiche Private della Provincia Autonoma di Trento, al n. 288, a far data dal 3 ottobre Risulta, altresì, iscritta all Anagrafe delle Onlus ed operante nel settore dell Assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) PANCHINA ONLUS, con sede in Trento, Via della Collina n.15, codice fiscale , Partita Iva , Numero REA TN , iscritta nel Registro provinciale delle Persone Giuridiche Private della Provincia Autonoma di Trento, al n. 225, a far data dal 26 ottobre 2006 all Anagrafe delle Onlus ed operante nel settore dell Assistenza sociale e socio-sanitaria. 2) Statuto dell Associazione incorporante A seguito della incorporazione di PANCHINA ONLUS, la associazione incorporante ASSOCIAZIONE A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS assumerà la denominazione IL CERCHIO FAREASSIEME ONLUS. Lo statuto che, a seguito della fusione, regolerà l'associazione incorporante si trova allegato al presente progetto sotto la lettera "A". 3

4 Ai sensi dell art bis, comma 1, del cod.civ., l Associazione A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS (incorporante), a decorrere dalla data di perfezionamento dell operazione di fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici dell Associazione incorporanda, manterrà inalterata la propria forma giuridica di Associazione Onlus e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell Associazione PANCHINA ONLUS (incorporanda) ) Rapporto di cambio modalità di assegnazione delle quote - data di partecipazione agli utili Trattandosi di fusione per incorporazione tra associazioni Onlus, non può sussistere alcun rapporto di cambio (inteso quale rappresentazione sintetica del confronto tra i valori dei patrimoni degli enti partecipanti alla fusione), posto che gli associati degli enti fondendi non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale, ne conseguentemente alcun conguaglio in denaro. Dalla natura degli Enti coinvolti nella fusione consegue che esula dalla stessa qualsivoglia necessità di determinare rapporti di cambio in senso tecnico-giuridico, conguagli in danaro, modalità di assegnazione di quota di patrimonio, date di partecipazione agli utili, né di predisporre relazioni o documentazione di amministratori e/o esperti attestanti congruità di rapporti di concambio, conguagli e simili. Infatti, come riportato, in conformità alla previsione normativa dell art. 10, del D.Lgs. n. 460/97, rispettivamente, negli Statuti delle due associazioni si legge: all art. 3 dell A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS: I proventi e le risorse dell'associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell art.10 del D.Lgs. n.460/1997. E' vietata, durante la vita dell'associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. L'Associazione dovrà 4

5 impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. e all art.19 e di PANCHINA ONLUS: E' vietata, durante la vita dell'associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Non può, pertanto, avere luogo, in nessun caso e in nessuna forma, distribuzione di utili, e l intero patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali. Le finalità perseguite dalle due associazioni sono identiche. Entrambe, infatti, si propongono esclusivamente di perseguire finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a favore di persone affette da tutte le forme di disagio psichico e da disturbi psichiatrici. Entrambe svolgono la loro attività nel settore della prevenzione e cura delle malattie mentali, fin dall'età infantile, dell assistenza socio-sanitaria e sanitaria e della tutela dei diritti dei portatori di disagio psichico e di malattia mentale e dei loro familiari. Si dà atto che la fusione in oggetto é proposta tra Enti che statutariamente hanno scopi e finalità comuni, che l'associazione incorporante continuerà a perseguire anche dopo il perfezionamento della fusione. Alla associazione incorporante saranno associati, oltre agli associati della incorporante - che manterranno inalterato il proprio status associativo - gli attuali associati della associazione incorporata. 5

6 Per i nuovi Soci iscritti all ASSOCIAZIONE IL CERCHIO FAREASSIEME ONLUS nel corso del 2018 gli importi delle quote associative prenderanno riferimento da quelli applicati nelle rispettive Associazioni. Il patrimonio della associazione incorporante risulterà, una volta divenuta efficace la fusione, dalla somma delle componenti patrimoniali - attive e passive - della associazione incorporante e della associazione incorporata. Inoltre, in forza dell'inderogabile principio di democraticità, tutti gli associati, sono titolari di una identica posizione giuridica. Si precisa, infine, che, non procedendo, in dipendenza della fusione prospettata, ad alcuna modificazione dell oggetto sociale dell Associazione incorporante A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS, non ricorrono i presupposti per l esercizio del diritto di recesso di cui all art del codice civile. Per i motivi sopra illustrati, non verrà redatta, da parte degli Enti partecipanti alla fusione, alcuna relazione illustrativa della operazione di fusione avente contenuto uguale o simile al disposto dell'art. 2501quinquies del Codice Civile, ritenendosi all'uopo esaustivo il presente progetto di fusione. Non risulta inoltre necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all art sexies del cod. civ.. 6) Situazioni Patrimoniali ed effetti della fusione Ricorrendo i presupposti di cui al secondo comma del medesimo art quater del cod. civ. la situazione patrimoniale dell Associazione incorporante è sostituita dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ed approvato dall Assemblea dei soci dell Associazione incorporante A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS in data 19 marzo 2018 di seguito riportato: 6

7 A.M.A. SALUTE MENTALE ONLUS S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V O C) Attivo circolante: II Crediti: Crediti esigibili entro esercizio successivo III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide Totale attivo circolante D) Ratei e risconti T O T A L E A T T I V O P A S S I V O A) Patrimonio netto: V Riserve statutarie VI Altre riserve -1 1 VIII Utili (Perdite) portati a nuovo IX Utile (Perdita) d esercizio: Totale patrimonio netto C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti: Debiti esigibili entro esercizio successivo T O T A L E P A S S I V O CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi: Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) Totale costi per il personale ) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi produzione (A - B)

8 C) Proventi e oneri finanziari: 16) Altri proventi finanziari: Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) Interessi e oneri finanziari: 96 Totale proventi e oneri finanziari ( bis) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) ) Utile (perdita) dell esercizio La situazione patrimoniale dell Associazione incorporata è sostituita dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ed approvato dall Assemblea dei soci in data 28 marzo PANCHINA ONLUS S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V O B) Immobilizzazioni: II Immobilizzazioni materiali C) Attivo circolante: Crediti esigibili entro esercizio successivo IV Disponibilità liquide Totale attivo circolante D) Ratei e risconti T O T A L E A T T I V O P A S S I V O A) Patrimonio netto: V Riserve statutarie VI Altre riserve 1-1 IX Utile (Perdita) d esercizio: Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti: Debiti esigibili entro esercizio successivo Debiti esigibili oltre esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti T O T A L E P A S S I V O

9 C O N T O E C O N O M I C O A) Valore della produzione: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi: Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) Totale costi per il personale: ) Ammortamenti e svalutazioni: ) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 16) Altri proventi finanziari: ) Interessi e oneri finanziari: Totale proventi e oneri finanziari ( bis) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) ) Imposte sul reddito dell esercizio,correnti,differite e ant. imposte correnti Totale imposte sul reddito d esercizio ) Utile (perdita) dell esercizio All'esito della fusione ed a decorrere dal momento in cui la medesima avrà effetto nei confronti dei terzi, l Associazioni incorporata cesserà di esistere e gli associati, a tale data diverranno, in maniere pura e semplice, associati della Associazione incorporante senza potere vantare alcun diritto sul patrimonio di quest'ultima. Si dà atto che, a seguito dell'approvazione della fusione e del progetto di fusione in oggetto da parte delle assemblee competenti di ciascuna associazione partecipante alla fusione, si darà corso alla stipulazione di un atto di fusione al fine di compendiare in un unico documento le modificazioni dello statuto dell'ente incorporante derivanti dalla fusione e di dare certezza in merito alla conformità delle delibere adottate da ciascun ente ed alla mancanza di una eventuale revoca di tali delibere. Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti civilistici della fusione stessa nei confronti dei terzi, decorrenza che potrà anche essere successiva alla data di sottoscrizione del detto atto di fusione. 9

10 Gli effetti contabili della fusione, e così pure anche quelli ai fini tributari, coincideranno con la data in cui la fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi. 7 8) Trattamento eventualmente riservato a particolari associati eventuali vantaggi a favore di amministratori Nell'ambito dell'operazione di fusione: non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di associati; nessun vantaggio particolare è proposto a favore di alcun componente di Direzione o Presidente degli enti partecipanti alla fusione. Il presente progetto di fusione sarà pubblicato, ai sensi dell art ter, terzo comma, cod.civ., sul sito internet di ciascuna delle Associazioni partecipanti alla fusione, nonché depositato in copia, unitamente ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi nella sede di ciascuna delle due Associazioni partecipanti alla fusione. Trento 28 marzo 2018 Il Rappresentante Legale Roberto Cuni 10

11 Allegato A NUOVO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE IL CERCHIO FAREASSIEME ONLUS Art.1 - Denominazione e sede Ai sensi del Decreto legislativo 460 del 1997 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, oltre che del presente Statuto, è costituita l Associazione denominata Il Cerchio FareAssieme Onlus con sede nel Comune di Trento. Essa opera nel territorio della Provincia di Trento. L Associazione ha durata illimitata. L Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all estero. Essa si impegna ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ovvero dell acronimo Onlus. Art. 2 - Scopi L Associazione Il Cerchio FareAssieme Onlus persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro. Essa opera nei settori dell assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all art.10, c.1, lett. a), n. 1, del citato D.Lgs. n.460/1997. L Associazione intende arrecare benefici a favore di persone, minori ed adulti, affette da tutte le forme di disagio psichico e da disturbi psichiatrici, da dipendenze patologiche e dei loro familiari, considerate quali persone svantaggiate ai sensi del menzionato articolo 10, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.460/1997 ed opera nel settore dell assistenza sociale e socio-sanitaria, di cui all articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1, del citato D.Lgs. n.460/1997. In particolare l Associazione svolgerà l attività nell ambito dell assistenza, cura e prevenzione delle malattie mentali, anche dell età infantile e nell ambito delle dipendenze patologiche, ai fini della 11

12 tutela dei diritti dei portatori di tali disagi e dei loro familiari. Dedicherà particolare attenzione ai nuovi bisogni emergenti. L Associazione si propone la collaborazione e l integrazione operativa con altre realtà pubbliche e private, con i servizi sociali e sanitari secondo modalità organizzative di gestione basate sui principi della co-produzione e sulle metodologie del fare assieme, dell auto mutuo aiuto e dell intervento di rete in quanto ritiene che tali metodologie siano fondamentali e idonee per recare vantaggio ai portatori di disagio nell area della salute mentale ed ai loro familiari e utili al superamento di ogni forma di esclusione, di emarginazione e di stigmatizzazione, permettendo nel contempo di realizzare interventi efficaci- efficienti, flessibili, economici e orientati alla persona. L Associazione intende promuovere, mantenere e recuperare l autonomia psico-fisica, sociale e lavorativa dei menzionati soggetti in stato di disagio in funzione del loro inserimento e/o reinserimento nelle reti familiari e sociali. Per la realizzazione di interventi ai fini riabilitativi, l Associazione considera centrale la costruzione di processi di integrazione nelle tre primarie risposte di seguito indicate: l abitare, l inserimento o il reinserimento lavorativo e la socialità intesa come sviluppo di competenze in tema di empowerment e di recovery e come utile completamento alla cura. Art. 3 - Attività Per il perseguimento delle suddette finalità l Associazione potrà: Realizzare interventi di assistenza, cura e riabilitazione rivolti alle persone in difficoltà a causa dello stato di disagio psichico anche attraverso la gestione di attività residenziali, semi-residenziali, assistenziali e riabilitative (a titolo d esempio comunità terapeutiche sulle 24h, strutture per accoglienza temporanea, appartamenti protetti e semi protetti, convivenze di auto mutuo aiuto, appartamenti con accoglienza adulti) 12

13 Promuovere e sostenere progetti, attività ed interventi (quali supporto, assistenza, cura, riabilitazione) a favore di persone in difficoltà a causa dello stato di dipendenza patologica (da sostanze stupefacenti, sesso/relazioni, gioco, acquisto, media e nuovi media social) Promuovere e sostenere progetti, attività ed interventi nell ambito della salute mentale in età evolutiva, collaborando con istituzioni pubbliche e private e sostenendo la partecipazione attiva delle famiglie e dei loro rappresentanti Promuovere la salute mentale nella comunità anche partecipando a progetti territoriali in collaborazione con enti pubblici/privati/privato sociale e proponendo modalità di gestione secondo la prospettiva dell intervento di rete Promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione/intervento intorno ai problemi delle diverse forme di disagio nell area della salute mentale Favorire e promuovere iniziative concrete di socializzazione e di riabilitazione in una prospettiva di emancipazione e recupero dell autonomia Promuovere l autonomia personale ed economica degli utenti tramite gli inserimenti lavorativi, supportandoli singolarmente e/o tramite le modalità del gruppo Creare opportunità lavorative che consentano anche agli utenti con gravi compromissioni di iniziare un percorso verso il lavoro Promuovere diverse modalità dell abitare per dare risposte sempre più vicine ai diversi bisogni abitativi espressi dall utenza dell area della salute mentale Promuovere, organizzare e gestire servizi e attività orientati al sostegno e alla recovery Promuovere e sostenere la solidarietà con le famiglia delle persone con disagio psichico favorendo sostegno, aggregazione, confronto, empowerment Intrattenere rapporti di attiva collaborazione con istituzioni pubbliche e private, promuovendo e sostenendo progetti di co-produzione al fine di migliorare efficacia, efficienza, soddisfazione dell utenza, trasparenza, equità dei servizi erogati 13

14 Gestire, in proprio o in convenzione, in affidamento o con altra forma contrattuale progetti e servizi rivolti alle persone con disagio psichico o altre forme di disagio nell area della salute mentale e ai loro familiari Progettare, coordinare e gestire attività di formazione rivolte ai temi del fare assieme, dell auto mutuo - aiuto, della recovery e dell empowerment Stabilire e mantenere contatti con gli enti pubblici e privati, con i centri di prevenzione, cura, riabilitazione e ricerca per lo scambio di esperienze, conoscenze, informazioni su tutte le tematiche relative al benessere delle persone che presentano diverse forme di disagio nell area della salute mentale Promuovere e sostenere l informazione e la formazione dei familiari e degli utenti, degli operatori e dei volontari sui problemi e sulle tematiche della salute mentale Realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari in materia di prevenzione e cura di tutte le forme di disagio psichico Svolgere attività editoriale attraverso la pubblicazione di bollettini, atti, studi, ricerche anche tramite la gestione di piattaforme web Collaborare con altre istituzioni/associazioni/organismi titolari di finalità di solidarietà e di utilità sociale Promuovere e sostenere progetti internazionali relativi alle tematiche del disagio psichico e della salute mentale Curare la gestione di servizi socio assistenziali, educativi e riabilitativi a carattere e semiresidenziale e residenziale quali ad esempio centri socio educativi, centri diurni riabilitativi e di socializzazione, centri occupazionali, laboratori, strutture residenziali, comunità alloggio, alloggi protetti e semi-protetti, interventi di pronta accoglienza, servizi di sollievo Seguire la gestione di interventi di sostegno, di assistenza scolastica a favore dei soggetti indicati nell art. 2 del presente statuto 14

15 Realizzare attività di sensibilizzazione della comunità locale sui problemi legati alle disabilità fisiche e psichiche, all emarginazione sociale e sui mezzi per prevenirla, affrontarla e superarla Sottoscrivere, con enti pubblici e privati, rapporti convenzionati o di accreditamento per l organizzazione e la gestione dei servizi di interesse dell associazione Collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari delle medesime finalità ed operanti sul territorio provinciale, nazionale e internazionale Collaborare con gli enti pubblici e privati, con centri di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di ricerca, per scambi di esperienze e di informazioni su tutte le attività rivolte a favore delle persone con disabilità fisica e psichica, con problemi di salute mentale, di dipendenze patologiche o che si trovino in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, e delle loro famiglie. L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, previste dall art. 10, c. 1, lett. a) del Decreto legislativo 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque sempre nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 460 del 1997 e dalle sue successive modifiche o integrazioni. Art. 4 - Norme sull ordinamento interno L ordinamento interno dell Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell Associazione. Art. 5 - Ammissione degli associati 15

16 Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. Ai fini dell adesione all Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l organo deputato a decidere sull ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Contro l eventuale diniego, motivato, l interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. L adesione all Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Art. 6 - Diritti e doveri dei soci I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. 16

17 I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell Associazione. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell ente. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo La qualità di associato si perde: per decesso per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 30 giorni dal termine di versamento richiesto. Una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all esclusione dell associato per comportamento contrastante con gli scopi dell Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all esclusione devono essere contestati per iscritto all associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione 17

18 dell Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 8 - Organi dell Associazione Sono organi dell Associazione: l Assemblea dei soci il Consiglio Direttivo il Presidente. L elezione degli organi dell Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all elettorato attivo e passivo. Art. 9 - L Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento L Assemblea è l organo sovrano dell Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, o altro strumento tecnologico che ne attesti l avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. 18

19 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona tutti i soci. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. L Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell Associazione. Art.10 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto L Assemblea ordinaria deve: discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo elaborare il programma delle attività sociali eleggere gli organi sociali discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell Associazione deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall Associazione 19

20 discutere e decidere su ogni altro argomento posto all ordine del giorno, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. L Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Art.11 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto L Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell Associazione e sulla devoluzione dell eventuale patrimonio residuo. Per le modifiche statutarie l Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio, l Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art.12 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall Assemblea all atto della nomina e dei successivi rinnovi. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall Assemblea, con le maggioranze previste dall Assemblea ordinaria. 20

21 I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo. E compito del Segretario redigere i verbali dell Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. E compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili. Art.13 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell ora e degli argomenti all ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. Sono ammesse le riunioni in videoconferenza, con le stesse regole previste dall articolo 12 per l Assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti. 21

22 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo. Art.14 - Sostituzione dei consiglieri Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti o la maggioranza degli stessi l intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Art.15 - Il Presidente: poteri e durata in carica 22

23 Il Presidente dell Associazione è eletto all interno del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all atto della nomina. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il Presidente provvede alla convocazione dell Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell Assemblea. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. Art.16 - Risorse economiche L Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative e contributi degli aderenti contributi di privati donazioni e lasciti testamentari contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l esercizio delle attività istituzionali proventi conseguiti dall Associazione per il perseguimento dell attività istituzionale e quelli ad essi connessi, e comunque sempre nei limiti di quanto stabilito dal Decreto legislativo 460 del 1997 e dalle sue successive modifiche o integrazioni. 23

24 Art.17 - Esercizio sociale L esercizio sociale coincide con l anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo ha l obbligo di redigere il bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei sette giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Art.18 - Divieto di distribuzione degli utili E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L Associazione ho l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse. Art Scioglimento e devoluzione del patrimonio Lo scioglimento dell Associazione è deciso dall Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, che nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l Associazione ha l obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 24

25 La devoluzione del patrimonio con il procedimento e con le modalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo si ha anche nel caso in cui l Associazione perda la qualifica di Onlus. Art.20 - Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi in materia di Onlus, con particolare riferimento al Decreto legislativo 460 del 1997 e alle sue successive modifiche o integrazioni. 25

PROGETTO DI FUSIONE. tra - Accademia della Chitarra Stefano Tamburini Musica & C. Aps. - Accademia Musicale Toscana Aps

PROGETTO DI FUSIONE. tra - Accademia della Chitarra Stefano Tamburini Musica & C. Aps. - Accademia Musicale Toscana Aps PROGETTO DI FUSIONE tra - Accademia della Chitarra Stefano Tamburini Musica & C. Aps - Accademia Musicale Toscana Aps - Accademia Musicale Pontedera Aps Il Consiglio Direttivo dell Accademia della Chitarra

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO AMBULANZA DI STORO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO AMBULANZA DI STORO STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO AMBULANZA DI STORO Titolo I Costituzione e scopi Art.1 - Denominazione e sede Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE G.M.T. Gruppo Modellistico Trentino di Studio e Ricerca Storica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE G.M.T. Gruppo Modellistico Trentino di Studio e Ricerca Storica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE G.M.T. Gruppo Modellistico Trentino di Studio e Ricerca Storica Titolo I Costituzione e scopi Art.1 - Denominazione e sede Ai sensi della legge 383 del 2000

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LA CASA DI SABBIA - ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LA CASA DI SABBIA - ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LA CASA DI SABBIA - ONLUS Art. 1 - Denominazione Ai sensi del Decreto legislativo 460 del 1997 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, oltre che del presente

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA GIOVANE RENDENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA GIOVANE RENDENA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA GIOVANE RENDENA Titolo I Costituzione, scopi, attività e logo Art. 1 - Denominazione e sede Ai sensi della legge 383 del 2000 e delle norme del codice

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELLA FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELLA FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELLA FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS Titolo I Costituzione e scopi Art.1 - Denominazione e sede Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDALE 365 onlus

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDALE 365 onlus STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDALE 365 onlus Titolo I Costituzione e scopi Art.1 - Denominazione e sede Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni,

Dettagli

STATUTO NOIPERLORO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV ONLUS. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO NOIPERLORO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV ONLUS. Titolo I Costituzione e scopi Esente dall imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c. 1, Legge 266 del 1991 STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV ONLUS NOIPERLORO Titolo I Costituzione e scopi Art.1 - Denominazione

Dettagli

Statuto del Comitato per l Anello ferroviario delle Dolomiti

Statuto del Comitato per l Anello ferroviario delle Dolomiti Statuto del Comitato per l Anello ferroviario delle Dolomiti Art. 1 Denominazione e sede E costituita l Associazione Comitato per l Anello ferroviario delle Dolomiti, attività di organizzazioni per la

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERAMENTE INSIEME per Anffas Trentino

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERAMENTE INSIEME per Anffas Trentino STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERAMENTE INSIEME per Anffas Trentino Titolo I Costituzione e scopi Art.1 - Denominazione e sede Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice

Dettagli

ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO

ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO 1 Art. 1 Denominazione e sede ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori

Dettagli

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede) COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa

Dettagli

Il Fondaco per Feltre

Il Fondaco per Feltre ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS Il Fondaco per Feltre Associazione Culturale ONLUS "I L F O N D A C O P E R F E L T R E" Numero di classificazione BL0038 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

Dettagli

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA E' costituita, nel rispetto dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile l'associazione denominata ESSI VIVONO con sede

Dettagli

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO associazione di volontariato nell ambito del disagio psichiatrico PER LA PROVINCIA DI RAVENNA STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART.1 Nello spirito della Costituzione

Dettagli

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita l Associazione denominata UNIVERSITA POPOLARE di FORMIGINE (di seguito denominata UPF) con sede nel Comune di Formigine all indirizzo indicato

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DSA Trentino Domani Saremo Autonomi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DSA Trentino Domani Saremo Autonomi STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DSA Trentino Domani Saremo Autonomi Art. 1 - Denominazione e sede Ai sensi della legge 383 del 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni,

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1 E costituita con sede in Nocera Umbra (PG), Vocabolo Colle n. 11, una Associazione scientifico culturale

Dettagli

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE Progetto di fusione (per incorporazione) tra Associazioni non riconosciute aventi scopo e finalità comuni ed appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica e sindacale della LEGA NAZIONALE

Dettagli

dell'associazione di volontariato NOI NUOVA ONCOLOGIA INTEGRATA

dell'associazione di volontariato NOI NUOVA ONCOLOGIA INTEGRATA STATUTO dell'associazione di volontariato NOI NUOVA ONCOLOGIA INTEGRATA Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi della legge nazionale 11 agosto 1991, n.266 e della legge regionale

Dettagli

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze. STATUTO ART.1 - (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: ASSOCIAZIONE

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS 1 STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS ART.1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Fiori di Cactus, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

Dettagli

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine STATUTO 2010 TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA Articolo 1. E costituita la ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE CASSE RURALI TRENTINE E DEGLI ORGANISMI DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA

Dettagli

Statuto Associazione Friesian Horse. Art. 1 Denominazione e sede

Statuto Associazione Friesian Horse. Art. 1 Denominazione e sede Statuto Associazione Friesian Horse. Art. 1 Denominazione e sede Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l Associazione di promozione

Dettagli

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede) STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO SALUTE GLOBALE Titolo I Costituzione, scopi, adesione Art. 1 (Denominazione e sede legale) Ai sensi delle disposizioni del Codice civile in tema di Associazioni,

Dettagli

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata 1. È costituita una associazione di volontariato denominata Associazione Protezione Civile Volontari Minerva, con sede sociale a Minerbio (BO) in via

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» Art. 1: Costituzione - E costituita l associazione di promozione sociale denominata «Accademia Musicæsena», con sede legale a Cesena in Via Ex

Dettagli

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO» STATUTO Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO» ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

STATUTO. Dell ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S.

STATUTO. Dell ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S. STATUTO Dell ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S. Art. 1 DURATA L Associazione Autismo Pavia O.N.L.U.S. ha durata illimitata. Art. 2 USO LOCUZIONE ONLUS La Locuzione organizzazione non lucrativa di utilità

Dettagli

Statuto della Regione Piemonte

Statuto della Regione Piemonte Statuto della Regione Piemonte Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in Rivoli, l Associazione denominata S.V.P.C. BORGARO, (SOCCORSO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE BORGARO) O.N.L.U.S. senza fini di lucro

Dettagli

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI con sede nel Comune di Modena Via Nazionale per Carpi, n. 82 2) L Associazione non

Dettagli

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di 1 Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di lucro avente la denominazione Ospedale dei Bambini Milano

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E costituita in Fossano l associazione denominata Associazione di Protezione Civile Logistica Operativa senza

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione denominata ANIMrkhS - ONLUS, Associazione Nazionale Italiana Sindrome Mayer Rokitansky

Dettagli

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE TITOLO III SOCI Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.

Dettagli

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato

Dettagli

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni STATUTO Associazione Peace Human Rights Alumni 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione

Dettagli

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :. Art.1 - Costituzione, denominazione e sede 1. È costituita l associazione denominata INGEGNERIA SENZA FRONTIERE, siglabile negli atti e nella corrispondenza ISF, senza fini di lucro, con sede presso il

Dettagli

VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *** STATUTO *** ARTICOLO 1 Costituzione denominazione e sede. ARTICOLO 2 Scopi e attività

VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *** STATUTO *** ARTICOLO 1 Costituzione denominazione e sede. ARTICOLO 2 Scopi e attività VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *** STATUTO *** ARTICOLO 1 Costituzione denominazione e sede È costituita l associazione denominata Via Piave & Dintorni, come associazione di promozione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA Articolo 1 - E costituita l ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI, siglabile in A.M.V. -

Dettagli

Statuto Associazione culturale Altidona Belvedere

Statuto Associazione culturale Altidona Belvedere Statuto Associazione culturale Altidona Belvedere Art. 1. E costituita l Associazione Altidona Belvedere con sede in Altidona presso i locali messi a disposizione dall amministrazione Comunale in via Bertacchini

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO Pagina 1 di 5 Art. 1 (Denominazione e sede) È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa

Dettagli

CIRCOLO MARIA LUIGIA CENTRO SOCIALE VENARIA COLORNO PR STATUTO

CIRCOLO MARIA LUIGIA CENTRO SOCIALE VENARIA COLORNO PR STATUTO CIRCOLO MARIA LUIGIA CENTRO SOCIALE VENARIA COLORNO PR STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l associazione di promozione sociale, ai sensi della Legge n. 383/2000, denominata

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) Iscriz. Reg. Reg. APS n PS/VE0212 ART. 1 (Denominazione e sede)... 2 ART. 2 - (Finalità)... 2 ART. 3 - (Soci)... 2 ART.

Dettagli

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 1

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 1 Statuto Associazione Marfan per la Sindrome di Marfan e Patologie correlate Art. 1 È costituita una Associazione di volontariato indipendente denominata Associazione Marfan per la Sindrome di Marfan e

Dettagli

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa nazionale

Dettagli

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ZARLOT

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ZARLOT STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE 1. E' costituita in Ravenna l'associazione denominata Zarlot, senza fini di lucro con sede in S. Alberto via Motta N 38 (RA), un eventuale cambio di sede

Dettagli

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/2000 e della normativa

Dettagli

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1. E costituita ADAPT, Associazione

Dettagli

Associazione non riconosciuta LEGA DELLE COOPERATIVE EMILIA OVEST. (in forma abbreviata LEGACOOP EMILIA OVEST)

Associazione non riconosciuta LEGA DELLE COOPERATIVE EMILIA OVEST. (in forma abbreviata LEGACOOP EMILIA OVEST) Associazione non riconosciuta LEGA DELLE COOPERATIVE EMILIA OVEST (in forma abbreviata LEGACOOP EMILIA OVEST) con sede in Reggio Emilia via Meuccio Ruini n. 74/d, codice fiscale 91169650354, Guattani n.

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti quello sinora vigente registrato il 25 marzo 2011 presso l Agenzia delle Entrate di Padova;

Dettagli

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >> STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD) STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA Via Friuli, 1/a 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) ART. 1 (Denominazione e sede) 1. L organizzazione di volontariato, denominata: assume la

Dettagli

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI FONDATA DA MARCO BIAGI NEL 2000 STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AISPHEM ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SINDROME DI PHELAN-MC DERMID. Titolo I. Costituzione e scopi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AISPHEM ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SINDROME DI PHELAN-MC DERMID. Titolo I. Costituzione e scopi STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AISPHEM ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SINDROME DI PHELAN-MC DERMID Titolo I Costituzione e scopi Art.1 - Denominazione e sede Ai sensi della legge 266 del 1991

Dettagli

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata. STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN

Dettagli

STATUTO. Art. 1 - Costituzione e sede

STATUTO. Art. 1 - Costituzione e sede STATUTO Art. 1 - Costituzione e sede È costituita l Associazione denominata G.O. for life ONLUS con sede presso Oncologia Ginecologica, Clinica Ostetrico-Ginecologica, Policlinico Sant Orsola-Malpighi,

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO di ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ART.1 (Costituzione, denominazione e sede) E costituita ai sensi della legge 383/00 l Associazione di promozione sociale denominata Associazione Rurale Italiana",

Dettagli

CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)

CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE) CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE) 1. È costituita fra gli Enti pubblici di ricerca l Associazione denominata

Dettagli

STATUTO. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

STATUTO. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede) Allegato A STATUTO ART.1 (Costituzione, denominazione e sede) E costituita l Associazione denominata SolFaMi con sede in Parma, via Caduti di Montelungo n. 10. La sede dell'associazione potrà essere trasferita

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Museo del Cioccolato ART. 1 (Denominazione e sede) Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni,

Dettagli

Statuto dell Associazione di promozione sociale Ruota Libera.

Statuto dell Associazione di promozione sociale Ruota Libera. Statuto dell Associazione di promozione sociale Ruota Libera. Art. 1 Denominazione, sede e durata E costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del Codice civile in tema di

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO COSTITUZIONE Art. 1: è costituito in... il circolo di cultura cinematografica denominato.... aderente all Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani ANCCI. Il

Dettagli

STATUTO della SOCIETA FRIULANA DI ARCHEOLOGIA

STATUTO della SOCIETA FRIULANA DI ARCHEOLOGIA STATUTO della SOCIETA FRIULANA DI ARCHEOLOGIA Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) È costituita, ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266, l Associazione di volontariato denominata SOCIETÁ FRIULANA

Dettagli

S T A T U T O "ASSOCIAZIONE TRENTINA MACULOPATIA - PREVENZIONE E CURA"

S T A T U T O ASSOCIAZIONE TRENTINA MACULOPATIA - PREVENZIONE E CURA ALLEGATO "A" S T A T U T O "ASSOCIAZIONE TRENTINA MACULOPATIA - PREVENZIONE E CURA" in sigla "ATM" ART. 1 COSTITUZIONE Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni,

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD) 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia,

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE SALOTTO MAFFEI. Titolo I - Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE SALOTTO MAFFEI. Titolo I - Associazione STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE SALOTTO MAFFEI Titolo I - Associazione Art. 1 Costituzione E' costituita l'associazione denominata " SALOTTO MAFFEI", regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice

Dettagli

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

STATUTO dell Associazione FAMIGLIA APERTA (approvato il 30 novembre 2013) STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013) DENOMINAZIONE ARTICOLO 1 E costituita l Associazione di volontariato denominata "FAMIGLIA APERTA". In base alla legge 266/91

Dettagli

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione STATUTO Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione Finalità Idem percorsi di relazione è un associazione culturale che intende promuovere riflessioni sulle dinamiche in atto nella nostra

Dettagli

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO Art. 1 Sede legale e sede operativa 1.1 La sede legale e operativa è in Roma, via in Miranda n. 1. 1.2 Per motivate esigenze l Assemblea dei Soci,

Dettagli

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE Art. 1. Si costituisce l'associazione Culturale "WONDER", è una libera Associazione di fatto, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo

Dettagli

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità STATUTO Art. 1 Costituzione sede - durata - finalità È costituita in Cecina (LI) la associazione Sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Ruota Libera Bike Factory. Titolo I Costituzione, scopi, associati

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Ruota Libera Bike Factory. Titolo I Costituzione, scopi, associati STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Ruota Libera Bike Factory Titolo I Costituzione, scopi, associati Art. 1 Ai sensi degli articoli 36 ss. del Codice civile, e del Decreto Legislativo n.460/1997,

Dettagli

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia. 1. Costituzione e denominazione E costituita un associazione tra

Dettagli

Camperisti senza Frontiere

Camperisti senza Frontiere associazione Camperisti senza Frontiere Costituzione, denominazione e sede STATUTO Art. 1 Camperisti senza Frontiere 1) E' costituita l Associazione denominata CAMPERISTI SENZA FRONTIERE con sede in Marigliano

Dettagli

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Consiglio Regionale del Molise STATUTO dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Integrazioni ed emendamenti Assemblea dei Soci in data 5 dicembre 2009 ARTICOLO 1 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita

Dettagli

STATUTO. Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti ART. 1

STATUTO. Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti ART. 1 Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti 1 ART. 1 STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E costituita un associazione denominata:

Dettagli

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto VICENZA TUTOR ONLUS Statuto ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di associazione apartitica

Dettagli

STATUTO dell Associazione di volontariato

STATUTO dell Associazione di volontariato STATUTO dell Associazione di volontariato A.S.B.I. ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 1. E' costituita l'associazione denominata Associazione Spina Bifida Italia, senza fini di lucro, con sede in

Dettagli

Associazione Italiana di Acustica

Associazione Italiana di Acustica Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica

Dettagli

ART. 1* (Denominazione e sede)

ART. 1* (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE di volontariato AMICI DEL TESORO ONLUS - VR0705 Via 1 Maggio,31 37057 S.Giovanni Lupatoto-Vr E-Mail: adtesoro@yahoo.it - adtesoro@pec.it SITO : www.amicideltesoro.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011 Art. 1 Costituzione, sede, durata Il giorno 7 (sette) dicembre

Dettagli

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il

Dettagli

S T A T U T O S O C I E T A R I O

S T A T U T O S O C I E T A R I O S T A T U T O S O C I E T A R I O Torino, lì 1 S T A T U T O S O C I E T A R I O ART. SCOPO 1. E costituita con durata illimitata, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata A.S.D.. L Associazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TENDERE LA MANO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TENDERE LA MANO STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TENDERE LA MANO Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 E costituita l associazione di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e alla legge regionale

Dettagli

ASSOCIAZIONE LUDICO-CULTURALE Fantasy Real Dreams STATUTO

ASSOCIAZIONE LUDICO-CULTURALE Fantasy Real Dreams STATUTO ASSOCIAZIONE LUDICO-CULTURALE Fantasy Real Dreams STATUTO Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 - Costituzione e sede E' costituita un'associazione ludica culturale denominata FRD- Fantasy Real Dreams.

Dettagli

Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art.

Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art. STATUTO ASIGC Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI... 4 Art. 7 - CONTROVERSIE

Dettagli

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata

Dettagli

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ENTE RICREATIVO STATUTO STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ente ricreativo ARTICOLO 1 E' costituito con il presente atto, tra i sopraindicati signori, un

Dettagli

Statuto. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Statuto. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale Statuto ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: YOUNG WOMEN NETWORK

Dettagli