PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 557 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Modificazione dell'atto organizzativo dell'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n del 18 giugno 2009, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Il giorno 23 Marzo 2012 ad ore 10:00 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER ASSESSORI MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 5 RIFERIMENTO: 2012-S

2 Il Relatore comunica: l articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, stabilisce che le Agenzie sono disciplinate con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale n del 18 giugno 2009 è stato approvato l atto organizzativo dell Agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche (APIAE). Con deliberazione della Giunta provinciale n. 330 del 24 febbraio 2012 è stato approvato l atto organizzativo che ha definito le attribuzioni della Direzione generale della Provincia, le denominazioni e le attribuzioni dei dipartimenti della Provincia ai sensi dell articolo 29 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Con decorrenza 31 marzo 2012 é stata attribuita al Dipartimento industria e artigianato, ed in particolare ad APIAE, la competenza degli incentivi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti energetiche alternative. E stato altresì disposto che l APIAE, con la decorrenza sopra citata, è articolazione del Dipartimento industria e artigianato. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 470 del 9 marzo 2012 è stato altresì approvato l atto organizzativo che ha individuato i Servizi della Provincia autonoma di Trento, la loro denominazione e le loro competenze. Con questo atto è stata, tra l altro, decisa la soppressione del Servizio promozione investimenti, che era incardinato nell Agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche (APIAE), con decorrenza 31 marzo Pertanto, si rende necessario modificare l atto organizzativo dell APIAE, al fine di adeguarlo alle nuove competenze che sono assegnate alla stessa e al nuovo assetto organizzativo. In materia di funzioni, il vigente atto organizzativo dell'agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche, per quanto qui di interesse, reca: - all articolo 1 (Funzioni), commi 2 e 4: 2. L APIAE svolge le funzioni e le attività di cui all articolo 39 ter della legge. Sono fatte salve le competenze dell Agenzia provinciale per l energia, di cui all articolo 39 della legge, in materia di incentivazioni nel settore energetico non destinate all attività produttiva. 4. Ai sensi dell articolo 32 della legge, il dipartimento di riferimento dell APIAE è il dipartimento Turismo, commercio, promozione e internazionalizzazione. Tale articolo 1 (Funzioni) dell atto organizzativo è modificato nella forma che segue: - il secondo periodo del comma 2 è cancellato e lo stesso risulta così ridefinito: 2. L APIAE svolge le funzioni e le attività di cui all articolo 39 ter della legge, comprese quelle in materia di incentivazioni nel settore energetico. - il comma 4 è così sostituito: 4. Ai sensi dell articolo 32 della legge, l APIAE è articolazione del Dipartimento industria e artigianato. L articolo 18 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, ha modificato l articolo 32 della legge provinciale n. 3/2006 definendo che ogni richiamo ai direttori delle agenzie s intende riferito ai dirigenti delle agenzie. Pag. 2 di 5 RIFERIMENTO: 2012-S

3 Pertanto tutti i punti dell atto organizzativo dell Agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche che citano la parola direttore si intendono sostituiti con la parola dirigente. Viene altresì sostituito l articolo 3 dell atto organizzativo di APIAE così come di seguito indicato: Articolo 3 Dirigente 1. All Agenzia è preposto un dirigente, nominato dalla Giunta provinciale che lo individua tra personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Spettano al Dirigente dell Agenzia i compiti e i poteri previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), tenuto conto dell incarico rivestito e della sovra ordinazione rispetto al servizio in cui è articolata l Agenzia ai sensi dell articolo 28, comma 3, della legge ed in particolare: a) l adozione degli atti amministrativi dell Agenzia non di competenza del servizio in cui la stessa si articola; b) l'adozione del programma di attività, del bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché del conto consuntivo; c) la direzione del personale; d) la stipulazione di convenzioni e contratti; e) l'esercizio, nei limiti delle funzioni di competenza, dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nonché, relativamente alle funzioni di competenza delle strutture in cui si articola l'apiae, di ordinazione e pagamento delle spese; f) il controllo di regolarità contabile sugli atti delle strutture dell' APIAE di cui all'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; g) l adozione eventuale del regolamento di contabilità di cui all articolo 7, comma Il Dirigente è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi definiti nel programma di gestione dell Agenzia, dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essa assegnate. 3. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34 della legge provinciale n. 7/ Lo svolgimento di specifiche attività e la firma di singole tipologie di atti possono essere delegate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Dirigente ai responsabili preposti alle altre strutture dell Agenzia di cui all'articolo 5. E fatta salva la possibilità di operare la delega di cui all articolo 59 della legge provinciale n. 7 del 1979, intendendosi sostituite le strutture provinciali con quelle dell Agenzia, a personale con qualifica di dirigente o direttore. L articolo 23, comma 15, della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, prevede che al personale non confermato alla direzione di un Dipartimento o di un Agenzia a seguito di eventuali accorpamenti di Dipartimenti e di Agenzie, è attribuito fino al termine dell attuale legislatura l incarico previsto dall articolo 27, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, con conservazione del Pag. 3 di 5 RIFERIMENTO: 2012-S

4 trattamento economico, oltre all eventuale direzione di una struttura di secondo livello. Si propone, pertanto, di far decorrere gli effetti dell articolo 3, comma 1, 1 alinea, dell atto organizzativo dell APIAE, come modificato con il presente provvedimento, dalla nomina del prossimo dirigente al termine dell attuale legislatura o comunque nel caso di affidamento di nuovo incarico, mantenendo fino a tale scadenza la conservazione del trattamento economico al dirigente dell APIAE, dott. Claudio Moser. Viene altresì sostituito il comma 4, seconda frase, dell articolo 4 (Collegio dei revisori) dell atto organizzativo di APIAE che attualmente recita: - 4.(omissis) La misura dell indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (omissis) così come di seguito indicato: - 4. (omissis) La misura dell indennità è stabilita dalla Giunta nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti. (omissis). In materia di struttura organizzativa e personale, il vigente atto organizzativo dell'agenzia per l incentivazione delle attività economiche per quanto qui di interesse, reca: - all articolo 5 (Struttura organizzativa e personale), commi 2 e 5: 2. L APIAE è articolata nelle seguenti strutture di secondo livello: il Servizio promozione investimenti e il Servizio Finanza, ricerca e sviluppo, le cui declaratorie sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale ; 5. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, assunti con contratto di lavoro indeterminato, sono soggetti alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalità ed effetti di cui all articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Poiché con decorrenza 31 marzo 2012 il Servizio promozione investimenti dell APIAE è soppresso, i commi 2 e 5 dell articolo 5 (Struttura organizzativa e personale) del vigente atto organizzativo di APIAE, sono sostituiti dai seguenti: - 2. L APIAE è articolata nella seguente struttura di secondo livello: il Servizio finanza, ricerca e sviluppo, la cui declaratoria è individuata con deliberazione della Giunta provinciale. ; - 5. Il personale con qualifica di dirigente e direttore è soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalità ed effetti di cui all articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Tutto ciò premesso; LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; - vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; - vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; Pag. 4 di 5 RIFERIMENTO: 2012-S

5 - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1) di modificare, per le ragioni esposte in premessa, l allegato 1) denominato Atto organizzativo, alla deliberazione della Giunta provinciale n del 18 giugno 2012, come indicato nel nuovo allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di approvare il testo coordinato dell atto organizzativo dell Agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche (APIAE), come indicato nell allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di far decorrere gli effetti dell articolo 3, comma 1, 1 alinea, dell atto organizzativo di cui al punto 2) dalla nomina del prossimo dirigente al termine dell attuale legislatura, mantenendo fino a tale scadenza la conservazione del trattamento economico al dirigente dell APIAE, dott. Claudio Moser. SA Pag. 5 di 5 RIFERIMENTO: 2012-S

6 Allegato parte integrante Allegato 1) Modificazione dell atto organizzativo per l organizzazione e il funzionamento dell Agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche (APIAE) istituita ai sensi dell articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) Art. 1 Modificazione dell articolo 1 dell atto organizzativo di APIAE 1. Il comma 2 dell articolo 1 dell atto organizzativo di APIAE è sostituito dal seguente: L APIAE svolge le funzioni e le attività di cui all articolo 39 ter della legge, in materia di incentivazioni nel settore energetico.. 2. Il comma 4 dell articolo 1 dell atto organizzativo di APIAE è sostituito dal seguente: Ai sensi dell articolo 32 della legge, l APIAE è articolazione del Dipartimento industria e artigianato.. Art. 2 Modificazioni varie dell atto organizzativo di APIAE 1. Tutti i punti dell atto organizzativo dove si cita la parola direttore si sostituiscono con la parola dirigente ai sensi dell articolo 18 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19. Art. 3 Modificazione dell articolo 3 dell atto organizzativo di APIAE L articolo 3 dell atto organizzativo di APIAE è sostituito dal seguente: Dirigente 1. All Agenzia è preposto un dirigente, nominato dalla Giunta provinciale che lo individua tra personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Spettano al Dirigente dell Agenzia i compiti e i poteri previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), tenuto conto dell incarico rivestito e della sovra ordinazione rispetto ai servizi in cui è articolata l Agenzia ai sensi dell articolo 28, comma 3, della legge ed in particolare: a) l adozione degli atti amministrativi dell Agenzia non di competenza dei Servizi in cui la stessa si articola; b) l'adozione del programma di attività, del bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché del conto consuntivo; c) la direzione del personale; d) la stipulazione di convenzioni e contratti; e) l'esercizio, nei limiti delle funzioni di competenza, dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nonché, relativamente alle funzioni di competenza delle strutture in cui si articola l'apiae, di ordinazione e pagamento delle spese; f) il controllo di regolarità contabile sugli atti delle strutture dell' APIAE di cui all'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; Pag. 1 di 2 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

7 g) l adozione eventuale del regolamento di contabilità di cui all articolo 7, comma Il Dirigente è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi definiti nel programma di gestione dell Agenzia, dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essa assegnate. 3. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34 della legge provinciale n. 7/ Lo svolgimento di specifiche attività e la firma di singole tipologie di atti possono essere delegate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Dirigente ai responsabili preposti alle altre strutture dell Agenzia di cui all'articolo 5. E fatta salva la possibilità di operare la delega di cui all articolo 59 della legge provinciale n. 7 del 1979, intendendosi sostituite le strutture provinciali con quelle dell Agenzia, a personale con qualifica di dirigente o direttore. Art. 4 Modificazione dell articolo 4 dell atto organizzativo di APIAE 1. Il comma 4, seconda frase, dell articolo 4 dell atto organizzativo di APIAE è sostituito dal seguente: La misura dell indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.. Art. 5 Modificazione dell articolo 5 dell atto organizzativo di APIAE 1. Il comma 2 dell articolo 5 dell atto organizzativo di APIAE è sostituito dal seguente: L APIAE è articolata nella seguente struttura di secondo livello: il Servizio finanza, ricerca e sviluppo, la cui declaratoria è individuata con deliberazione della Giunta provinciale.. 2. Il comma 5 dell articolo 5 dell atto organizzativo di APIAE è sostituito dal seguente: 5. Il personale con qualifica di dirigente e direttore è soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalità ed effetti di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.. Pag. 2 di 2 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

8 Allegato parte integrante Allegato 2) Disposizioni concernenti l organizzazione e il funzionamento dell Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) di cui all articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificata dall articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. Articolo 1 Funzioni 1. Questo atto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche, di seguito (APIAE), con sede in Trento, istituita dall articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (di seguito denominata legge), come modificata dall articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2009, n L APIAE svolge le funzioni e le attività di cui all articolo 39 ter della legge, comprese quelle in materia di incentivazioni nel settore energetico. 3. L APIAE è dotata di autonomia amministrativa, contabile, tecnica e operativa, ed è sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della Giunta provinciale. 4. Ai sensi dell articolo 32 della legge, l APIAE è articolazione del Dipartimento industria e artigianato. 5. Il dipartimento di riferimento istruisce i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale. 1. Sono organi dell APIAE: a) il dirigente; b) il collegio dei revisori dei conti. Articolo 2 Organi Articolo 3 Dirigente 1. All Agenzia è preposto un dirigente, nominato dalla Giunta provinciale che lo individua tra personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Spettano al Dirigente dell Agenzia i compiti e i poteri previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), tenuto conto dell incarico rivestito e della sovra ordinazione rispetto ai servizi in cui è articolata l Agenzia ai sensi dell articolo 28, comma 3, della legge ed in particolare: a) l adozione degli atti amministrativi dell Agenzia non di competenza dei Servizi in cui la stessa si articola; b) l'adozione del programma di attività, del bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché del conto consuntivo; c) la direzione del personale; Pag. 1 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

9 d) la stipulazione di convenzioni e contratti; e) l'esercizio, nei limiti delle funzioni di competenza, dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nonché, relativamente alle funzioni di competenza delle strutture in cui si articola l'apiae, di ordinazione e pagamento delle spese; f) il controllo di regolarità contabile sugli atti delle strutture dell' APIAE di cui all'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; g) l adozione eventuale del regolamento di contabilità di cui all articolo 7, comma Il Dirigente è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi definiti nel programma di gestione dell Agenzia, dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essa assegnate. 3. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34 della legge provinciale n. 7/ Lo svolgimento di specifiche attività e la firma di singole tipologie di atti possono essere delegate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Dirigente ai responsabili preposti alle altre strutture dell Agenzia di cui all'articolo 5. E fatta salva la possibilità di operare la delega di cui all articolo 59 della legge provinciale n. 7 del 1979, intendendosi sostituite le strutture provinciali con quelle dell Agenzia, a personale con qualifica di dirigente o direttore. Articolo 4 Collegio dei revisori dei conti 1. La gestione finanziaria dell'apiae è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, composto da tre componenti effettivi, dei quali almeno uno funzionario dell amministrazione provinciale esperto in materia contabile-finanziaria. Il presidente del collegio è scelto fra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura provinciale. 3. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l assestamento ed il conto consuntivo. A detti atti è allegato un parere scritto. 4. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità posta a carico del bilancio dell APIAE. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti. Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi. 5. La carica di revisore dei conti non è compatibile, oltre che con quelle previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, con le cariche di consigliere regionale, di sindaco, assessore e consigliere comunale. Pag. 2 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

10 Articolo 5 Struttura organizzativa e personale 1. Alla direzione della struttura organizzativa dell APIAE è preposto, ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il dirigente che viene individuato con deliberazione della Giunta provinciale. 2. L APIAE é articolata nella seguente struttura di secondo livello: il Servizio finanza, ricerca e sviluppo, la cui declaratoria è individuata con deliberazione della Giunta provinciale. 3. Le strutture dell APIAE si articolano in strutture di terzo livello istituite con deliberazione della Giunta provinciale. 4. All APIAE è funzionalmente assegnato personale della Provincia che lo gestisce a mezzo delle proprie strutture. 5. Il personale con qualifica di dirigente e direttore è soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalità ed effetti di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n Alle strutture di secondo e terzo livello sono preposti soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Articolo 6 Patrimonio e mezzi 1. Per il proprio funzionamento l APIAE si avvale di beni mobili, immobili e di servizi assegnati dalla Provincia secondo le modalità con le quali gli stessi beni e servizi vengono assicurati, con carattere di generalità, alle strutture provinciali. 2. Per particolari e motivate esigenze, sulla base di specifiche direttive della Giunta provinciale, l APIAE può approvvigionarsi di beni e servizi anche utilizzando fondi del proprio bilancio. In tal caso l APIAE è tenuta ad applicare la normativa vigente per la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n I beni assegnati all APIAE o acquistati dalla stessa sono inseriti nell inventario della Provincia. Articolo 7 Programma di attività e gestione economico-finanziaria 1. Il dirigente adotta il programma di attività che ha durata corrispondente alla legislatura ed è aggiornato annualmente. 2. Il programma di attività, individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità degli interventi, nonché il relativo fabbisogno finanziario e le modalità di copertura delle stesse ed indica le spese di gestione e gli investimenti necessari al funzionamento dell'agenzia. Il programma di attività è presentato alla Giunta provinciale entro il 30 novembre di ciascun anno. Il programma di attività, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, costituisce il programma di gestione Pag. 3 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

11 dell'agenzia. Le risorse finanziarie per l'attuazione del programma di attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento. 3. L'APIAE, in coerenza con il programma di attività e secondo le direttive della Giunta provinciale di cui all'art. 9, comma 1, predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione annuale e pluriennale. 4. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio il dirigente, se necessario, dispone l'adeguamento del programma di attività, mediante l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi in programma. 5. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberata dalla Giunta provinciale secondo le disposizioni dell'articolo 35, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n Il conto consuntivo è trasmesso, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici unitamente al parere di cui all'articolo 4, comma 3, alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce. 7. Per il servizio di tesoreria l APIAE si avvale, alle medesime condizioni, della banca titolare del medesimo servizio per la Provincia. 8. Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme provinciali vigenti in materia, il dirigente, allo scopo di far fronte a particolari esigenze operative dell APIAE, può adottare un apposito regolamento di contabilità. 9. L'APIAE adotta il controllo di gestione di cui all'articolo 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, secondo le direttive dalla Giunta provinciale di cui all'articolo 9, comma Costituiscono entrate dell'apiae: Articolo 8 Entrate e spese a) le risorse finanziarie annualmente assegnate all'apiae dalla Provincia per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto anche delle altre entrate; b) le assegnazioni di risorse finanziarie disposte da altri enti, pubblici o privati, ovvero da organismi comunitari; c) ogni altra entrata derivante dall'attività svolta nell'ambito delle funzioni dell'apiae. 2. L erogazione all APIAE delle somme assegnate dalla Provincia è disposta mediante versamento delle stesse alla banca titolare del servizio di tesoreria dell APIAE, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni di cassa secondo tempi e modalità determinati con deliberazione della Giunta provinciale. 3. In relazione alle disposizioni previste dal presente articolo, le spese per la gestione dei programmi di attività dell'apiae, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo e all articolo 6, comma 1, sono poste a carico del bilancio dell'apiae medesima. Pag. 4 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

12 4. Le spese per il personale provinciale assegnato all'apiae sono assunte a carico del bilancio della Provincia. Articolo 9 Poteri della Giunta provinciale 1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, impartisce direttive e indirizzi all'apiae che assicurino il coordinamento con il dipartimento di riferimento, in particolare: a) per la definizione degli obiettivi di gestione individuati in relazione alle funzioni e attività stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici; b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'agenzia; c) per la formazione dei bilanci di previsione ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il programma di attività, il bilancio preventivo, l assestamento e le relative variazioni ad esclusione di quelle di seguito indicate, nonché il conto consuntivo ed il regolamento di contabilità dell APIAE. Sono immediatamente esecutive senza necessità di approvazione da parte della Giunta provinciale le seguenti variazioni di bilancio: a) variazioni conseguenti all utilizzo di fondi di riserva; b) variazioni afferenti a storni di fondi all interno della stessa unità previsionale di base; c) variazioni di pari importo in entrata e in uscita apportate alle partite di giro; sono comprensive anche le variazioni conseguenti alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere; d) variazioni conseguenti all assegnazione di fondi a destinazione vincolata da parte della Giunta provinciale. 3. La Giunta provinciale provvede all'approvazione degli atti indicati al comma 2 entro trenta giorni, decorrenti dal loro ricevimento. Per quanto riguarda l'utilizzo di stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio provinciale, dell'assestamento o delle relative leggi finanziarie il termine di trenta giorni decorre dalla data stabilita dall'articolo 35, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; decorso tale termine, gli atti sottoposti al controllo si intendono comunque approvati. In ogni caso prima di assumere provvedimenti negativi la Giunta provinciale richiede all' agenzia chiarimenti o modifiche agli atti sottoposti alla sua approvazione. 4. In caso di accertata inerzia degli organi dell' APIAE nell'adozione di atti obbligatori, nonché in caso di inosservanza delle direttive e indirizzi di cui al presente articolo, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi all'organo inadempiente. Articolo 10 Norme finali 1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si osservano le norme di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 nonché alla legge provinciale Pag. 5 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

13 16 giugno 2006, n. 3 e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, intendendosi sostituiti i competenti organi dell APIAE agli organi provinciali ivi previsti. Articolo 11 Norme transitorie 1. L APIAE è resa operativa dal 6 luglio 2009; da tale data decorre l esercizio da parte dell APIAE delle funzioni ad essa attribuite dalla legge e già svolte rispettivamente: a) dal dipartimento Industria, Artigianato e Miniere; b) dal dipartimento Turismo, Commercio, Promozione e Internazionalizzazione; c) dai seguenti servizi: servizio Artigianato, servizio Commercio, servizio Cooperazione, servizio Impianti a fune, servizio Industria, servizio Turismo. 2. Le competenze dei servizi di cui al comma 1, lettera c) non attribuite all APIAE sono assorbite rispettivamente per il servizio Cooperazione dal servizio Commercio che assume di conseguenza la denominazione di servizio Commercio e cooperazione, per il servizio Artigianato dal servizio Industria che di conseguenza assume la denominazione di servizio Industria e artigianato. Le competenze riguardanti le funzioni materia di polizia amministrativa provinciale già di competenza del servizio Commercio sono assegnate al nuovo servizio Polizia amministrativa provinciale. 3. Le declaratorie delle strutture di cui al comma 1, previste dalla deliberazione n del 12 giugno 2009, sono modificate con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle competenze attribuite all APIAE. 4. A far data dall attivazione dell APIAE sono soppresse le seguenti strutture provinciali di secondo livello: - servizio Cooperazione; - servizio Artigianato. Pag. 6 di 6 All. 002 RIFERIMENTO: 2012-S

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