RIFERIMENTI NORMATIVI

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1 PROVINCIA DI TREVISO UFFICIO CONCESSIONI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE CDR Treviso Telefax 0422/ Via C. Battisti, 30 C. F Tel. 0422/ AUTORIZZAZIONE / NULLA-OSTA TECNICO AL POSIZIONAMENTO DI CARTELLI, INSEGNE O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DEI CENTRI ABITATI LUNGO LE STRADE O IN VISTA DI ESSE RIFERIMENTI NORMATIVI

2 I N D I C E Art. 1 Definizione dei mezzi pubblicitari pag. 3 Art. 2 Definizione di segnali pag. 3 Art. 3 Mezzi pubblicitari particolari pag. 4 Art. 4 Dimensioni dei mezzi pubblicitari e dei segnali pag. 4 Art. 5 Caratt. dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non lum. pag. 5 Art. 6 Caratt. dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi pag. 6 Art. 7 Ubicazione fuori dei centri abitati di cartelli pubb. Bif. pag. 6 Art. 8 Ubicazione dentro i centri abitati di cartelli pubb. Bif. pag. 7 Art. 9 Ubicazione di insegne fuori dei centri abitati pag. 7 Art. 10 Ubicazione di insegne dentro i centri abitati pag. 7 Art. 11 Ubicazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti e nelle aree di parcheggio fuori dei centri ab. Pag. 8 Art. 12 Ubicazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti e nelle aree di parcheggio dentro i centri ab. pag. 8 Art. 13 Ubicazione fuori dei centri abitati di cartelli pubblic. Monofacc., posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli pag. 9 Art. 14 Ubicazione dentro i centri abitati di cartelli pubblic. Monofacc., posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli pag. 10 Art. 15 Ubicazione fuori dei centri abitati di preinsegne pag. 10 Art. 16 Ubicazione dentro i centri abitati di preinsegne pag. 11 Art. 17 Striscioni pubblicitari pag. 11 Art. 18 Ubicazione fuori dei centri abitati di striscioni pag. 11 Art. 19 Ubicazione dentro i centri abitati di striscioni pag. 12 Art. 20 Locandine e stendardi pag. 12 Art. 21 Ubicazione fuori dai centri abitati di locandine e stendardi posti perpendicolari al senso di marcia dei veicoli pag. 12 Art. 22 Ubicazione dentro i centri abitati di locandine e stendardi posti perpendicolari al senso di marcia dei veicoli pag. 13 Art. 23 Pubblicità sui veicoli pag. 13 Art. 24 Ubicazione fuori dei centri abitati di messaggi pubblicitari posti su autoveicoli o rimorchi allo scopo utilizzati pag. 13 Art. 25 Ubicazione dentro i centri abitati di messaggi pubblicitari posti su autoveicoli o rimorchi allo scopo utilizzati pag. 14 Art. 26 Luoghi vietati dentro e fuori i centri abitati al collocamento di messaggi pubblicitari posti su autoveicoli o rimorchi allo scopo utilizzati pag. 14 Art. 27 Ubicazione dentro e fuori dei centri abitati di mezzi pubblicitari di servizio pag. 14 Art. 28 Ubicazione dentro e fuori dei centri abitati di segni orizzontali reclamistici pag. 14 Art. 29 Segnali di indicazione turistica pag. 15 Art. 30 Segnali di indicazioni industriali, artigianali, commerciali pag. 15 Art. 31 Segnali di indicazione alberghiera pag. 16 Art. 32 Segnali utili per la guida pag. 16 Art. 33 Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili pag. 16 Art. 34 Manifesti pag. 17 Art. 35 Luoghi vietati all installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari pag. 17 Art. 36 Distanze da accessi carrai pag. 18 Art. 37 Norme particolari pag. 18 Art. 38 Circolazione di persone invalide pag. 18 Art. 39 Vincolo storico o artistico pag. 18 Art. 40 Vincolo per beni paesaggistici ed ambientali pag. 18 Pag. 2

3 - 1 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - - E' da considerarsi "INSEGNA DI ESERCIZIO", la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta (art. 47 comma 1 DPR 495/1992). - E' da considerarsi "PREINSEGNA", la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola facciata, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro il raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, ne per luce propria, ne per luce indiretta (Art. 47 comma 2 DPR 495/1992). - E' da considerarsi "SORGENTE LUMINOSA", qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali (Art. 47 comma 3 DPR 495/1992). - E' da considerarsi "CARTELLO", quel manufatto bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso può essere utilizzabile in entrambe le facciate, anche per immagini diverse. Non può essere luminoso ne per luce propria ne per luce indiretta (Art. 47 comma 4 DPR 495/1992). - E' da considerarsi "STRISCIONE, LOCANDINA e STENDARDO", l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta, la locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. - E' da considerare "SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO", la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici (Art. 47 comma 5 DPR 495/1992). - E' da considerare "IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, ecc.) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta (Art. 47 comma 7 DPR 495/1992). - E' da considerare "IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA", qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti ne come insegna di esercizio, ne come preinsegna, ne come cartello, ne come striscioni, locandina o stendardo, ne come segno orizzontale reclamistico, ne come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (Art. 47 comma 8 DPR 495/1992) DEFINIZIONE DI SEGNALI - Pag. 3

4 - Sono da considerarsi "SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO", i segnali previsti dall'art. 134 del DPR 495/1992 con indicazioni: turistiche; industriali, artigianali, commerciali; alberghiere; territoriali; di luogo di pubblico interesse. Devono essere utilizzati esclusivamente i simboli previsti dal DPR citato. Non possono essere luminosi ne per luce propria ne per luce indiretta ne rifrangenti. - Sono da considerarsi "SEGNALI UTILI PER LA GUIDA", i segnali previsti dall'art. 135 del DPR 495/1992. Devono essere utilizzati esclusivamente i simboli previsti dal DPR citato. Non possono essere luminosi ne per luce propria ne per luce indiretta ne rifrangenti. - Sono da considerarsi "SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI", i segnali previsti dall'art. 136 del DPR 495/1992. Devono essere utilizzati esclusivamente i simboli previsti dal DPR citato. Non possono essere luminosi ne per luce propria ne per luce indiretta ne rifrangenti. - Ai soli fini delle norme del presente articolo, non si considerano mezzi pubblicitari i cartelli collocati in aderenza a fabbricati, aventi dimensioni massime pari al formato A3 (42 cm x 29,7 cm), esempio targhe di studi professionali MEZZI PUBBLICITARI PARTICOLARI - a) E' vietata fuori dai centri abitati la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. b) A maggior tutela della circolazione stradale, i cosidetti "cavalletti" o "locandine", ovvero mezzi pubblicitari non fissi e temporanei sono autorizzabili rigorosamente nel rispetto delle distanze ai sensi dell'art. 51 del DPR N 495/1992 e con dimensioni non superiori a ml 0,90 x h 1,40, escludendo i sostegni. c) E' vietata la pubblicità sulle rotatorie tranne nei casi in cui ci siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e specie arboree, definite con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l'aspetto estetico delle suddette rotatorie. In tal caso è consentita la collocazione di una targa per ogni direttrice, di dimensione non superiore al mq, con la denominazione ed il loro dello sponsor eventualmente con il posizionamento di un elemento tridimensionale attinente l'attività reclamizzata sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del D.lgs 285/1992. d) I cartelli collocati in aderenza a fabbricati aventi dimensioni massime pari al formato A 3 (cm 42 x cm 29,7) esempio targhe di studi professionali, non saranno soggetti a parere da parte della Provincia di Treviso demandando tale incombenza esclusivamente al comune interessato DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEI SEGNALI - - Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del D.lgs 285/1992, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq (calcolata su unica facciata), ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, queste possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile aumentare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di Pag. 4

5 facciata eccedente 100 mq, fino ad una superficie massima di 50 mq (Art. 48 comma 1 DPR 495/1992), - I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai Regolamenti Comunali (Art. 48 comma 2 DPR 495/1992). - Le preinsegne devono avere forma rettangolare, di dimensioni ml 1,25 x h 0,25. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un Numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia (Art. 48 comma 3 DPR 495/1992). - I segnali turistici e di territorio, i segnali utili per la guida e i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, devono avere la superficie prevista dalle apposite figure allegate al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/ In linea di massima la superficie dei segnali che forniscono indicazione di servizi utili deve essere: ml 0,60 x h 0,90 con eventuale pannello integrativo di dimensioni ml 0,60 x h 0,20, la superficie dei segnali industriali, artigianali, commerciali, deve essere ml 1,25 x h 0, CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI - - I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. - Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. - Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione. - I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo (che potrebbe ingenerare confusione con i segnali stradali). - Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. - Il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituisce sfondo ai segnali di pericolo, di precedenza ed obbligo esistenti, limitandone la percettibilità. - Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera, deve essere in ogni suo punto ad una quota superiore a m 1,50 rispetto a quello della superficie stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. - I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti (all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali, lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere), devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi (Art. 49 DPR 495/1992) Pag. 5

6 - 6 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI - - Le sorgenti luminose, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce ne intermittente, ne di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento. - Le sorgenti luminose, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. - Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa. - Nel caso di intersezioni con impianto semaforico, ad una distanza dagli stessi impianti inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari, posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata. - La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. - Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dal Regolamenti Comunali (Art. 50 DPR 495/1992). - Gli impianti luminosi delle sorgenti luminose, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, dovranno rispettare la legge regionale 27 giugno 1997 N 22 "NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO" UBICAZIONE FUORI DEI CENTRI ABITATI DI CARTELLI PUBBLICITARI BIFACCIALI - - Il posizionamento di cartelli pubblicitari e altri mezzi pubblicitari posti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli fuori dai tratti abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km sarà autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime (Art. 51 comma 2 DPR 495/1992): a) ml 3 dal limite della carreggiata; b) ml 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; d) ml 250 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione; e) ml 150 dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione; f) ml 150 prima dei segnali di indicazione; g) ml 100 dopo i segnali di indicazione; h) ml 100 dal punto di tangenza delle curve; i) ml 250 prima delle intersezioni; l) ml 100 dopo le intersezioni; Pag. 6

7 m) ml 200 dagli imbocchi delle gallerie. - I cartelli pubblicitari e altri mezzi pubblicitari posti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, non potranno essere collocati sulle aree dei fossati e delle scarpate stradali e questo per non pregiudicare lo scorrimento delle acque e le operazioni di manutenzione dei luoghi; il sostegno potrà trovare collocazione sul ciglio fosso lato campagna o ai piedi della scarpata UBICAZIONE DENTRO I CENTRI ABITATI DI CARTELLI PUBBLICITARI BIFACCIALI - - il posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari posti in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, entro i centri abitati e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanza minime: a) ml 50 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) ml 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; c) ml 100 dagli imbocchi delle gallerie. - Per le distanze dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dai limiti della carreggiata la Provincia non esprimerà nessun parere in quanto si applicheranno le distanze stabilite dai Regolamenti Comunali (Art. 51 comma 4 DPR 495/1992) UBICAZIONE DI INSEGNE FUORI DEI CENTRI ABITATI - - L'insegna di esercizio dovrà essere collocata esclusivamente in proprietà privata, nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, in ogni caso la proiezione dell'insegna non dovrà sporgere dall'eventuale recinzione esistente che delimita la proprietà. - L'insegna di esercizio collocata parallelamente al senso di marcia dei veicoli, su appositi sostegni o in aderenza al fabbricato oppure, posta ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m 3, potrà ottenere l'autorizzazione in deroga alle distanza previste dall'art. 51 comma 2 del DPR 495/1992, potrà altresì essere collocata lungo le curve in deroga all'art. 51 comma 3 riga C del DPR 495/1992, come previsto dall'art. 51 comma 5 del DPR 495/1992,. - L'insegna luminosa per luce propria o per luce indiretta, non potrà avere intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento, in ogni caso l'impianto luminoso dovrà rispettare la legge regionale 27 giugno 1997 N 22 "NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO". - L'insegna non sarà autorizzata, se la sua dimensione, forma o colore dovesse richiamare la figura di un segnale stradale e quindi ingenerare confusione con la segnaletica esistente o renderne difficile la comprensione UBICAZIONE DI INSEGNE DENTRO I CENTRI ABITATI - - L'insegna di esercizio dovrà essere collocata esclusivamente in proprietà privata, nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, in ogni caso la proiezione dell'insegna non dovrà sporgere dall'eventuale recinzione esistente che delimita la proprietà. Pag. 7

8 - L'insegna di esercizio collocata parallelamente al senso di marcia dei veicoli, su appositi sostegni o in aderenza al fabbricato oppure, posta ad una distanza dal limite della carreggiata stabilita dai regolamenti comunali, potrà ottenere l'autorizzazione in deroga alle distanza previste dall'art. 51 comma 4 del DPR 495/1992, potrà altresì essere collocata lungo le curve in deroga all'art. 51 comma 3 riga C del DPR 495/1992, come previsto dall'art. 51 comma 5 del DPR 495/1992,. - L'insegna luminosa per luce propria o per luce indiretta, non potrà avere intensità luminosa superiore a quanto stabilita dai regolamenti comunali, in ogni caso l'impianto luminoso dovrà rispettare la legge regionale 27 giugno 1997 N 22 "NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO" UBICAZIONE DI INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI E NELLE AREE DI PARCHEGGIO FUORI DEI CENTRI ABITATI - - L'insegna di esercizio dovrà essere collocata esclusivamente in proprietà privata, entro la sede della stazione di servizio carburanti, posta ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m 3 e potrà ottenere l'autorizzazione in deroga alle distanza previste dall'art. 51 comma 2 del DPR 495/1992, potrà altresì essere collocata lungo le curve in deroga all'art. 51 comma 3 riga C del DPR 495/1992, come previsto dall'art. 51 comma 5 del DPR 495/1992,. - L'insegna luminosa per luce propria o per luce indiretta, non potrà avere intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento, in ogni caso l'impianto luminoso dovrà rispettare la legge regionale 27 giugno 1997 N 22 "NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO". - E' consentito, in deroga alla distanza minima dal limite della carreggiata di ml 3, il posizionamento di una insegna di esercizio avente una superficie massima di 4 mq, nel rispetto delle seguenti distanze minime (Art. 51 comma 7 DPR 495/1992): a) ml 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; b) ml 250 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione; c) ml 150 dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione; d) ml 150 prima dei segnali di indicazione; e) ml 100 dopo i segnali di indicazione; f) ml 100 dal punto di tangenza delle curve; g) ml 250 prima delle intersezioni; h) ml 100 dopo le intersezioni; h) ml 200 dagli imbocchi delle gallerie. - Il sostegno dell'insegna di esercizio, non potrà essere collocato sulle aree dei fossati e delle scarpate stradali e questo per non pregiudicare lo scorrimento delle acque e le operazioni di manutenzione dei luoghi; il sostegno potrà trovare collocazione sul ciglio fosso lato campagna o ai piedi della scarpata. - Entro l'area della stazione di servizio carburanti, potranno essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, la cui superficie complessiva non supera l'8% dell'area occupata dalla stazione di servizio stessa, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, Pag. 8

9 lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi (Art. 52 comma 1 DPR 495/1992), UBICAZIONE DI INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI E NELLE AREE DI PARCHEGGIO DENTRO I CENTRI ABITATI - - L'insegna di esercizio dovrà essere collocata esclusivamente in proprietà privata, nella sede della stazione di servizio carburanti, in ogni caso la proiezione dell'insegna non dovrà sporgere dall'eventuale cordonata che delimita la proprietà. - L'insegna di esercizio collocata parallelamente al senso di marcia dei veicoli, su appositi sostegni o in aderenza al fabbricato oppure, posta ad una distanza dal limite della carreggiata stabilita dai regolamenti comunali, potrà ottenere l'autorizzazione in deroga alle distanza previste dall'art. 51 comma 4 del DPR 495/1992, potrà altresì essere collocata lungo le curve in deroga all'art. 51 comma 3 riga C del DPR 495/1992, come previsto dall'art. 51 comma 5 del DPR 495/1992,. L'insegna luminosa per luce propria o per luce indiretta, non potrà avere intensità luminosa superiore a quanto stabilita dai regolamenti comunali, in ogni caso l'impianto luminoso dovrà rispettare la legge regionale 27 giugno 1997 N 22 "NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO". - Entro l'area della stazione di servizio carburanti, potranno essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, la cui superficie complessiva è stabilita dal Regolamento Comunale, (Art. 52 comma 2 DPR 495/1992), UBICAZIONE FUORI DEI CENTRI ABITATI DI CARTELLI PUBBLICITARI MONOFACCIALI, POSTI PARALLELAMENTE AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI - - Il posizionamento di cartelli pubblicitari e altri mezzi pubblicitari monofacciali posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli fuori dai tratti abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km sarà autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime (Art. 51 comma 6 DPR 495/1992): a) ml 3 dal limite della carreggiata; b) ml 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari (così stabilito dall'art. 22 comma 7 del REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO); c) ml 250 prima delle intersezioni; d) ml 100 dopo le intersezioni; - Allo scopo di garantire il corretto posizionamento di cartelli pubblicitari monofacciali posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e non in aderenza ai fabbricati, gli stessi dovranno essere installati su due sostegni posti all'estremità di ogni mezzo pubblicitario (così stabilito dall'art. 22 comma 6 del REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO); - La collocazione di cartelli pubblicitari monofacciali posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, non dovrà essere eseguita nelle aree dei fossati o delle scarpate stradali in modo da non pregiudicare lo scorrimento delle acque e le operazioni di manutenzione dei luoghi, la distanza dal limite della carreggiata stradale non dovrà essere inferiore all'altezza del mezzo pubblicitario più un franco di sicurezza pari ad un terzo dell'altezza stessa (es.: totale altezza cartello ml 5,00, distanza dal limite della carreggiata ml 6,60). Nel caso in cui, a causa dell'ampiezza Pag. 9

10 della banchina stradale e/o del fossato, il punto d'installazione venga a cadere dentro lo stesso, il cartello pubblicitario dovrà essere comunque installato oltre il ciglio fosso lato campagna oppure ai piedi della scarpata (così stabilito dall'art. 22 comma 8 del REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO). - Nel caso di richiesta di autorizzazione per l'installazione di cartelli pubblicitari monofacciali posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli lungo le seguenti SS.PP.: S.P. N 4 "DI PEDEGUARDA", S.P. N 5 "CASTELLANA", S.P. 6 "PRADAZZI", S.P. 7 "DELLE GHERLE", S.P. 15 "CADORE MARE", S.P. 17 "DEL SILE", S.P. 19 "DI VEDELAGO", S.P. 20 "DI FONTE", S.P. 26 "PEDEMONTANA DEL GRAPPA", S.P. 32 "DEI COLLI SOLIGO", S.P. 34 "SINISTRA PIAVE", S.P. 41 "DI PIANZANO", S.P 44 "CERVARO", S.P. 50 "DI PORTOBUFFOLE'", S.P. 51 "DI MEDUNA", S.P. 54 "PIAVON", S.P. 57 "DESTRA PIAVE", S.P. 59 "DI BREDA", S.P. 64 "ZERMANESA", S.P. 67 "JESOLANA", S.P. 71 "DEL PONTE DELLA MUDA", S.P. 81 "CENDROLE", S.P. 83 "SORANZA", S.P. 84 "DI VILLA BARBARO", S.P. 102 "POSTUMIA ROMANA", S.P. 119 "DI GORGO", S.P. 165 "UNGARESCA" individuate come pericolose dagli studi compiuti da questo Ente, sarà valutata di volta in volta l'opportunità del rilascio dell'autorizzazione e in ogni caso i cartelli pubblicitari non potranno essere installati a meno di ml 150 da altri mezzi pubblicitari esistenti, siano essi collocati perpendicolari o paralleli al senso di marcia dei veicoli (così stabilito dall'art. 22 comma 9 del REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO) UBICAZIONE DENTRO I CENTRI ABITATI DI CARTELLI PUBBLICITARI MONOFACCIALI, POSTI PARALLELAMENTE AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI - - il posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, entro i centri abitati e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanza minime: a) ml 50 prima delle intersezioni; b) ml 25 dopo le intersezioni; - Per le distanze dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dai limiti della carreggiata la Provincia non esprimerà nessun parere in quanto si applicheranno le distanze stabilite dai Regolamenti Comunali (Art. 51 comma 4 DPR 495/1992). - Allo scopo di garantire il corretto posizionamento di cartelli pubblicitari monofacciali posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e non in aderenza ai fabbricati, gli stessi dovranno essere installati su due sostegni posti all'estremità di ogni mezzo pubblicitario (così stabilito dall'art. 22 comma 6 del REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO); UBICAZIONE FUORI DEI CENTRI ABITATI DI PREINSEGNE - - Le preinsegne dovranno essere collocate in un raggio non inferiore a Km 5 (cinque) dalla sede dove si esercita l'attività segnalata e a tale proposito nell'istanza dovrà essere allegato l'apposito stampato di autocertificazione predisposto dalla Provincia di Treviso. La distanza delle preinsegne prima delle intersezioni, non dovrà essere superiore a 500 ml; fuori dai tratti Pag. 10

11 abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non inferiore a 50 Km/h saranno autorizzate nel rispetto delle seguenti distanza minime: ml 3 dal limite della carreggiata, ml 100 prima dei segnali stradali di pericolo, ml 150 prima dei segnali di prescrizione, ml 50 dopo i segnali stradali di pericolo, ml 75 dopo i segnali di prescrizione, ml 100 prima e dopo altri cartelli o mezzi pubblicitari esistenti, ml 50 prima e dopo delle intersezioni. Il sostegno delle Preinsegne non potrà essere collocato sulle aree dei fossati e delle scarpate stradali e questo per non pregiudicare lo scorrimento delle acque e le operazioni di manutenzione dei luoghi; il sostegno potrà trovare collocazione sul ciglio fosso lato campagna o ai piedi della scarpata UBICAZIONE DENTRO I CENTRI ABITATI DI PREINSEGNE - - Entro i centri abitati e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, le preinsegne saranno autorizzate nel rispetto delle seguenti distanze minime: - 50 prima di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; - ml 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari esistenti, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione e dagli impianti semaforici e dopo le intersezioni; - Per le distanza delle preinsegne dai limiti della carreggiata la Provincia non esprimerà nessun parere, in quanto si applicheranno le distanze stabilite dai Regolamenti comunali STRISCIONI PUBBLICITARI - - Gli striscioni saranno realizzati esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, gli stessi dovranno essere collocati su sostegni autonomi e non appesi ad alberi, pali di pubblica illuminazione od altri servizi (TELECOM, ENEL, ecc.), l'altezza dello striscione misurata dalla parte inferiore al centro della carreggiata, non dovrà essere inferiore a m 5,50. Lo striscione dovrà essere costituito da materiale resistente al vento ed agli agenti atmosferici, opportunamente forato, per evitare l'effetto vela. - L'esposizione degli striscioni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente e alle 24 ore successive alla stessa UBICAZIONE FUORI DEI CENTRI ABITATI DI STRISCIONI - Pag. 11

12 - Fuori dai tratti abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non inferiore ai 50 Km/h, gli striscioni saranno autorizzate nel rispetto delle seguenti distanza minime: ml 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari esistenti; ml 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; ml 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; ml 150 prima dei segnali di indicazione; ml 100 dopo i segnali di indicazione; ml 250 prima delle intersezioni; ml 100 dopo le intersezioni; ml 200 dagli imbocchi delle gallerie UBICAZIONE DENTRO I CENTRI ABITATI DI STRISCIONI - - Entro i centri abitati e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, gli striscioni, saranno autorizzate nel rispetto delle seguenti distanze minime: ml 50 prima di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni, ml 25 dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni, ml 12,50 prima e dopo dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari esistenti LOCANDINE E STENDARDI - - L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione delle locandine e degli stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, dello spettacolo o della iniziativa commerciale a cui si riferisce, oltrechè alla settimana precedente e alle 24 ore successive alla stessa UBICAZIONE FUORI DEI CENTRI ABITATI DI LOCANDINE E STENDARDI POSTI PERPENDICOLARI AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI - - Fuori dai tratti abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non inferiore ai 50 Km/h, le locandine e gli stendardi saranno autorizzati nel rispetto delle seguenti distanza minime: a) ml 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari esistenti; b) ml 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; c) ml 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) ml 150 prima dei segnali di indicazione; Pag. 12

13 e) ml 100 dopo i segnali di indicazione; f) ml 250 prima delle intersezioni; g) ml 100 dopo le intersezioni; h) ml 200 dagli imbocchi delle gallerie. Il sostegno delle locandine e degli stendardi non potrà essere collocato sulle aree dei fossati e delle scarpate stradali e questo per non pregiudicare lo scorrimento delle acque e le operazioni di manutenzione dei luoghi; il sostegno potrà trovare collocazione sul ciglio fosso lato campagna o ai piedi della scarpata UBICAZIONE DENTRO I CENTRI ABITATI DI LOCANDINE E STENDARDI POSTI PERPENDICOLARI AL SENSO DI MARCIA DEI VEICOLI - - Entro i centri abitati e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, le locandine e gli stendardi, saranno autorizzate nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) ml 50 prima di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) ml 25 dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; c) ml 12,50 prima e dopo dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari esistenti PUBBLICITA' SUI VEICOLI - - La pubblicità sui veicoli sarà autorizzata nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento. La collocazione dei messaggi pubblicitari posti su autoveicoli o rimorchi allo scopo utilizzati, dovrà essere effettuata rigorosamente nel rispetto delle distanze e delle dimensioni stabilite dal vigente regolamento del codice della strada, alla stregua di qualsiasi altro cartello pubblicitario collocato su apposito sostegno. Dovrà essere presentata apposita istanza, almeno 20 giorni prima della collocazione dell'impianto, in cui dovrà essere indicato anche il periodo di esposizione richiesto, che comunque non dovrà superare i 7 (sette) giorni consecutivi, con allegato l'apposito stampato di autocertificazione predisposto dalla Provincia di Treviso, redatto nelle forme di legge, in cui dovrà essere dichiarato che l'impianto sarà collocato nel rispetto delle disposizioni, delle distanze e delle dimensioni stabilite dal vigente regolamento del codice della strada UBICAZIONE FUORI DEI CENTRI ABITATI DI MESSAGGI PUBBLICITARI POSTI SU AUTOVEICOLI O RIMORCHI ALLO SCOPO UTILIZZATI - - Il posizionamento dei messaggi pubblicitari posti su autoveicoli o rimorchi allo scopo utilizzati, fuori dai tratti abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km sarà autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime (Art. 51 comma 2 DPR 495/1992): a) ml 3 dal limite della carreggiata; b) ml 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; d) ml 250 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione; Pag. 13

14 e) ml 150 dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione; f) ml 150 prima dei segnali di indicazione; g) ml 100 dopo i segnali di indicazione; h) ml 100 dal punto di tangenza delle curve; i) ml 250 prima delle intersezioni; l) ml 100 dopo le intersezioni; m) ml 200 dagli imbocchi delle gallerie UBICAZIONE DENTRO I CENTRI ABITATI DI MESSAGGI PUBBLICITARI POSTI SU AUTOVEICOLI O RIMORCHI ALLO SCOPO UTILIZZATI - - il posizionamento dei messaggi pubblicitari posti su autoveicoli o rimorchi allo scopo utilizzati, entro i centri abitati e dentro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanza minime: a) ml 50 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) ml 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; c) ml 100 dagli imbocchi delle gallerie. - Per le distanze dei messaggi pubblicitari posti su autoveicoli o rimorchi allo scopo utilizzati dai limiti della carreggiata la Provincia non esprimerà nessun parere in quanto si applicheranno le distanze stabilite dai Regolamenti Comunali (Art. 51 comma 4 DPR 495/1992) LUOGHI VIETATI DENTRO E FUORI I CENTRI ABITATI AL COLLOCAMENTO DI MESSAGGI PUBBLICITARI POSTI SU AUTOVEICOLI O RIMORCHI ALLO SCOPO UTILIZZATI - - Il posizionamento dei messaggi pubblicitari posti su autoveicoli o rimorchi allo scopo utilizzati (dentro e fuori dai centri abitati), sarà comunque vietato nei seguenti punti (Art. 51 comma 3 DPR 495/1992): a) sulle pertinenze di esercizio delle strade (es. a cavallo del fossato stradale, sopra una scarpata, ecc.; b) in corrispondenza delle intersezioni (es. area d'incrocio); c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) in corrispondenza dei raccordi verticali, concavi e convessi segnalati (es. sopra un cavalcavia autostradale, sulle rampe di accesso ai sottopassi o sovrapassi); e) sopra e sotto un ponte UBICAZIONE DENTRO E FUORI DEI CENTRI ABITATI DI MEZZI PUBBLICITARI DI SERVIZIO - Pag. 14

15 - Gli impianti pubblicitari di servizio (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, ecc.) recanti uno spazio pubblicitario di superficie inferiore a mq 3,00, fuori dai centri abitati, non dovranno rispettare nessuna distanza da bordo carreggiata, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali di pericolo e prescrizione, dai segnali di indicazione, dal punto di tangenza delle curve, dalle intersezioni e dagli imbocchi delle gallerie, entro i centri abitati si applicheranno esclusivamente le distanza fissate dai regolamenti comunali UBICAZIONE DENTRO E FUORI DEI CENTRI ABITATI DI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI - - I segni orizzontali reclamistici saranno autorizzati: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali (ex parcheggi supermercati - centri commerciali), b) lungo il percorso di manifestazioni sportive, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle ventiquattrore precedenti e successive SEGNALI DI INDICAZIONE TURISTICA - - I segnali di indicazione turistica (art. 134 del DPR 495/1992) potranno essere collocati in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma non dovranno interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, prescrizione o di indicazione esistenti. Dovranno essere installati unicamente sulle strade che conducono al luogo segnalato e collocati a non oltre 10 Km dallo stesso e a tale proposito nell'istanza dovrà essere allegato l'apposito stampato di autocertificazione predisposto dalla Provincia di Treviso. - I segnali di indicazione turistica dovranno essere a fondo marrone, con cornici ed iscrizioni di colore bianco (es.: Figura II 294 e II 295 del DPR 495/1992); le dimensioni sono stabilite dalle tab. II 13/a, II 13/b in centro abitato e dalle tab. II 14/a, II 14/b in ambito extra urbano (DPR 495/1992). Dovranno comunque essere dimensionati rispettando l'uniformità degli altri segnali esistenti SEGNALI DI INDICAZIONI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI - - I segnali con le indicazioni: industriali, artigianali, commerciali, potranno essere utilizzati e collocati per l'avvio alle zone di attività, ma non dovranno interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali di pericolo, prescrizione o di indicazione esistenti. - I segnali, figura di riferimento: fig. II 296 del DPR N 495/1992, potranno essere inseriti nelle intersezioni e combinati col "GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO" eventualmente esistente e potranno essere inseriti nei preavviso di intersezione o nei segnali di preselezione. - Non saranno autorizzati segnali di indicazioni industriali, artigianali, commerciali, con indicazioni di singole ditte che abbiano la sede indicata su aree industriali, artigianali o commerciali già concentrate; tali zone potranno essere indicate con il segnale collettivo di cui al paragrafo precedente (fig. II 296 DPR N 495/1992). - Sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla zona industriale, artigianale o commerciale, potranno essere collocati i segnali previsti dalla fig. II 297 del DPR N 495/1992, per l'indicazione delle attività o gli insediamenti singoli; potranno essere utilizzati, negli specifici spazi Pag. 15

16 previsti nel segnale, al fine di rendere visualmente più agevoli la percezione dello stesso, parole scritte con grafia propria della ditta, indicanti il tipo di attività e l'eventuale logotipo. - In ambito extraurbano, in caso di ditta industriale, artigianale o commerciale isolata, che non ricada cioè in una zona ben stabilita e che sia destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, potranno essere autorizzati dei segnali di indicazione singola, sempre che gli stessi non interferiscano con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, prescrizione o indicazione esistenti. Questa indicazione di attività singola, non potrà essere installata sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione e su quelli di conferma; potrà essere collocata nelle intersezioni e combinata col "gruppo segnaletico unitario" ove esistente. - I segnali con le indicazioni industriali, artigianali, commerciali, sia collettivi che singoli dovranno essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dello stesso, e a tal proposito nell'istanza dovrà essere allegato l'apposito stampato di autocertificazione predisposto dalla Provincia di Treviso SEGNALI DI INDICAZIONE ALBERGHIERA - - I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione, che dovrà comprendere: a) un segnale con funzioni di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico alberghiere o, di un segnale di informazioni alberghiere (figura II 298 del DPR N 495/1992); b) un segnale di informazione generale sul N., categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (figura II 299 del DPR N 495/1992); c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, posti sull'itinerario di destinazione (figure II 300 e II 301 del DPR N 495/1992). - I segnali di direzione alberghiera devono essere a fondo bianco, come da figure già indicate e previste dal DPR N 495/1992 (figure II 298, II 299, II 300, II 301) SEGNALI UTILI PER LA GUIDA - - I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II 1 del DPR N 495/1992, indicante la distanza in metri tra il segnale ed il luogo indicato. Le dimensioni di questi segnali, salvo diversa indicazione, devono avere le dimensioni di cui alle tabelle II 6 e II 7 del DPR N 495/1992. Esempio: il segnale "Ospedale" (figura II 302 del DPR N 495/1992) deve essere usato per indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati. Esso ha, fra l'altro lo scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed in particolare ad evitare i rumori. Il nome dell'ospedale o delle altre case di cura indicate, può essere riportato sul pannello integrativo mod. II 6 del DPR N 495/1992. Qualora Pag. 16

17 l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere abbinato con quello di pronto soccorso (fig. II 353 del DPR N 495/1992) SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI - - I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, dovranno essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; potranno essere abbinati ad un pannello integrativo, mod. II 1 DPR N 495/1992, indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione potrà essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. - Le dimensioni sono stabilite con la tabella II 8, DPR N 495/1992. Salvo casi particolari di giustificato motivo, dovranno essere collocati a non oltre 10 Km dal servizio segnalato e a tale proposito nell'istanza dovrà essere allegato l'apposito stampato di autocertificazione predisposto dalla Provincia di Treviso. Alcuni esempi: a) Il segnale di "PRONTO SOCCORSO" (figura II 353, DPR N 495/1992) potrà essere utilizzato per indicare un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale. b) Il segnale "ASSISTENZA MECCANICA" (figura II 354 del DPR N 495/1992 ) indica una officina meccanica o similare e dovrà essere installato solo in ambito extraurbano e la sede dell'officina segnalata non dovrà trovarsi in ambito urbano. c) Il segnale "RIFORNIMENTO" (figure II 356 e II 357, DPR N 495/1992) indica un impianto di distribuzione dei carburanti, dovrà essere installato solo in ambito extraurbano e la sede dell'impianto non dovrà trovarsi in ambito urbano. d) Il segnale "CAMPEGGIO" (figura II 363, DPR 495/1992) indica la vicinanza di una struttura attrezzata ed autorizzata, per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e autocaravan, può essere installato in ambito urbano ed extra urbano. e) Il segnale "MOTEL-ALBERGO" (figura II 365, DPR N 495/1992) indica la vicinanza di un albergo, deve essere usato solo sulle strade extra urbane, potrà essere autorizzato, salvo casi giustificati, massimo un segnale per ogni senso di marcia lungo l'itinerario principale di avvio al luogo segnalato. f) I segnali "BAR" (figura II 366, DPR N 495/1992) e "RISTORANTE" (figura II 367, DPR N 495/1992) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante, devono essere usati solo sulle strade extra urbane, potrà essere autorizzato, salvo casi giustificati, massimo un segnale per ogni senso di marcia lungo l'itinerario principale di avvio al luogo segnalato MANIFESTI - - Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti predisposti dalle varie Amministrazioni Comunali o Provinciale(Art. 51 comma 1 DPR 495/1992) LUOGHI VIETATI ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI - E' vietato in ogni caso porre cartelli pubblicitari nei seguenti punti: Pag. 17

18 a) sulle corsie esterne alle carreggiate; b) sulle cunetta; c) sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiata contigue; d) in corrispondenza di intersezioni (si considera corrispondenza di intersezioni, fuori del centro abitato, l'intera area dell'incrocio e i 50 ml prima e dopo dello stesso, misurati su ambo i lati della carreggiata); e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; f) sulle rotatorie; g) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; h) in corrispondenza dei raccordi verticali, concavi e convessi segnalati (es. cavalcavia autostradale, rampe di accesso ai sottopassi); i) sui ponti e sottoponti non ferroviari; l) sui cavalcavia stradali e loro rampe; m) sui parapetti stradali; n) sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento DISTANZE DAGLI ACCESSI CARRAI - Al fine di perseguire il principio della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione, per la posa di cartelli pubblicitari prima e dopo gli accessi carrai è necessario rispettare le distanze fissate nei centri abitati dai regolamenti comunali. Fuori dai centri abitati, la distanza prima e dopo l'accesso carraio sarà di volta in volta stabilita dai singoli provvedimenti autorizzativi, anche a mente degli esiti del "progetto sicurezza stradale" che, in proposito, ha identificato i tratti stradali pericolosi dell'intero demanio provinciale NORME PARTICOLARI - - Non è consentita l'autorizzazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "SPAZIO LIBERO", oppure, "PER QUESTA PUBBLICITA' TEL....", ecc.) CIRCOLAZIONE DI PERSONE INVALIDE - Qualora si rilevi che l'impianto di pubblicità regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, previa comunicazione di avvio del procedimento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione /concessione rilasciata VINCOLO STORICO O ARTISTICO - - Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 490/1999, qualora non sussista idoneo parere favorevole da parte della Sopraintendenza, sulla compatibilità dei mezzi pubblicitari con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o Pag. 18

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CAMBIO MESSAGGIO PUBBLICITARIO S.C.I.A. (art 19 L. 241/90 così sostituito dall art 49 c. 4 bis L.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CAMBIO MESSAGGIO PUBBLICITARIO S.C.I.A. (art 19 L. 241/90 così sostituito dall art 49 c. 4 bis L. Al Sig. Sindaco del Comune di Copparo Via Roma, 28 44034 Copparo (Fe) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CAMBIO MESSAGGIO PUBBLICITARIO S.C.I.A. (art 19 L. 241/90 così sostituito dall art 49 c. 4 bis L. 122/2010)

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