PIANO GENERALE E REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI
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- Franca Giuliani
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1 Allegato alla delibera n. 109 del 12/12/2006 PIANO GENERALE E REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI (Testo Presentato in Commissione il 22 novembre 2006)
2 INDICE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI... 1 Articolo 1 - Quadro normativo di riferimento... 1 Articolo 2 - Definizioni... 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI... 4 Articolo 3 - Contenuti e finalità... 4 Articolo 4 - Zonizzazione... 4 Articolo 5 - Classificazione dei mezzi pubblicitari... 4 TITOLO II IMPIANTI DI AFFISSIONE... 4 Articolo 6 - Quantificazione impianti pubbliche affissioni... 4 Articolo 7 - Quantificazione impianti per affissione diretta... 5 Articolo 8 - Disciplina centro storico... 5 Articolo 9 - Ripartizione tra affissioni commerciali e sociali... 5 Articolo 10 - Tipologia degli impianti ammessi... 6 Articolo 11 - Individuazione degli spazi e collocazione degli impianti... 6 TITOLO III CARTELLI PUBBLICITARI... 7 Articolo 12 - tipologie e superficie massima... 7 TITOLO IV ALTRI MEZZI PUBBLICITARI... 7 Articolo 13 - Disciplina... 7 Articolo 14 - Impianti pubblicitari di servizio... 8 LIBRO III REGOLAMENTO DEI MEZZI O DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE... 9 Articolo 15 - Ambito di applicazione del regolamento... 9 Articolo 16 - Collocazione vietata... 9 Articolo 17 - Collocazione fuori dal centro abitato... 9 Articolo 18 - Collocazione nel centro abitato...10 Articolo 19 - Dimensioni massime...11 Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne e dei mezzi pubblicitari...11 Articolo 21 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi...12 Articolo 22 - Pubblicità itinerante...12 Articolo 23 - Esclusione...13 Articolo 24 - Stazioni di servizio e relative aree di parcheggio...13 Articolo 25 - Stazioni di rifornimento di carburante...13 Articolo 26 - Messaggi pubblicitari a carattere temporaneo...13 TITOLO II - NORME SPECIFICHE DEI MEZZI O DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI...14 Articolo 27 - Insegne di esercizio...14 Articolo 28 - Cartelli pubblicitario...15 Articolo 29 - Manifesti ed impianti di affissione...15 Articolo 30 - Striscioni, locandine, stendardo e bandiera...15 Articolo 31 - Segno orizzontale reclamistico...16 Articolo 32 - Targhe di esercizio e pubblicitarie...16 Articolo 33 - Bacheche...16 Articolo 34 - Tende pubblicitarie...16 Articolo 35 - Impianto a messaggio variabile...17 Articolo 36 - Impianto di insegne o targhe coordinate...17 Articolo 37 - Vetrofania...17 Articolo 38 - Pubblicità sui veicoli...17 Articolo 39 - Pubblicità fonica...18 Articolo 40 - Preinsegne...19 Articolo 41 - Impianti pubblicitari di servizio...19 Articolo 42 - Cartelli pubblicitari temporanei...19 Articolo 43 - Pubblicità nei cantieri...19 TITOLO III: COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE...20 Articolo 44 - Norme generali...20 Articolo 45 - Collocazione di insegne...21 Articolo 46 - Collocazione targhe...21 Articolo 47 - Bacheche ed insegne di valore storico...21 Articolo 48 - Collocazione tende pubblicitarie...21 Articolo 49 - Caratteristiche degli impianti di affissioni...22 Articolo 50 - Pubblicità nei cantieri...22 LIBRO IV - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE...23 I
3 Articolo 51 - Autorizzazione all installazione Articolo 52 - Competenza al rilascio dell autorizzazione...23 Articolo 53 - Norme generali sull autorizzazione...23 Articolo 54 - Domanda di autorizzazione...24 Articolo 55 - Casi particolari...24 Articolo 56 - Rilascio dell'autorizzazione...25 Articolo 57 - Dichiarazione di inizio attività...25 Articolo 58 - Poteri responsabilità e diritti di terzi...25 Articolo 59 - Targhette di identificazione...26 Articolo 60 - Interventi di sostituzione e modifica...26 Articolo 61 - Termine di validità dell'autorizzazione...26 Articolo 62 - Rinnovo dell'autorizzazione...26 Articolo 63 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione Articolo 64 - Deposito cauzionale...27 Articolo 65 - Decadenza dell'autorizzazione...27 Articolo 66 - Anticipata rimozione...27 Articolo 67 - Vigilanza...28 Articolo 68 - Divieti e limitazioni...28 Articolo 69 - Sanzioni amministrative...28 Articolo 70 - Materiale pubblicitario abusivo...28 Articolo 71 - Emersione dell abusivismo...29 LIBRO V - NORME FINALI E TRANSITORIE...30 Articolo 72 - Norme abrogate...30 Articolo 73 - Norme transitorie...30 Articolo 74 - Entrata in vigore del regolamento...30 Articolo 75 - Allegati Allegato A - Abaco dei supporti e criteri di installazione dei vari formati e tipi Allegato B - Progetti esecutivi degli impianti...30 Note...31 II
4 LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Quadro normativo di riferimento 1. Il presente atto è disposto ai sensi: del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 i, contenente la disciplina relativa all applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni; del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della strada) e del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n.495, contenente il Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada; del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, riguardante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; della vigente normativa in materia urbanistica-edilizia. 2. Per quanto non disposto nel presente atto si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni normative di cui al precedente comma del presente articolo. 3. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla normativa di cui al precedente comma 1 comportano l'adeguamento automatico del presente atto. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini dell applicazione del presente atto per: - altro mezzo pubblicitario si intende, se non definito diversamente, l impianto, il supporto o il manufatto non compreso tra quelli definiti altrove nel presente articolo tra cui: insegne e preinsegne; cartello; targhe di esercizio e pubblicitarie; tende e vetrofanie; pubblicità sui veicoli; ogni messaggio pubblicitario riferito ad iniziative occasionali con durata limitata; impianto di insegne o targhe coordinate; pubblicità diversa dall affissione effettuata su strutture temporanee di cantieri edili; impianti pubblicitari di servizio; striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, - aree esterne al territorio urbanizzato, si intende l intero territorio comunale comprese le zone agricole e le zone territoriali extraurbane, con esclusione delle quote parti dello stesso relative al centro storico ed al centro abitato; - aree pubbliche o di uso pubblico si intende qualsiasi spazio o area appartenente al demanio od al patrimonio di enti pubblici ovvero a privati ma assoggettati a servitù di passaggio o di uso pubblico; - bacheca si intende vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o su recinzione o collocate a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi; - cartello o cartello pubblicitario si intende il manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce idonee o finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, con durata superiore a 30 giorni e riservati ad un unico emittente, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi diversi dai manifesti delle affissioni, diverso da quelli destinati ad affissione pubblica e diretta; quindi risultano compresi in questa definizione i mezzi con messaggio pubblicitario prevalentemente di tipo commerciale che non comportano l affissione di manifesti o nei quali non avvenga una rotazione con cadenza almeno mensile e risultino quindi riservati ad un solo emittente del messaggio pubblicitario, installati su spazi pubblici o privati che non sono sede o pertinenza accessoria della attività oggetto di pubblicità. Esso e' utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta; - centro abitato si intende quota parte del territorio comunale delimitato con apposita deliberazione comunale ai sensi dell art. 4 del citato nuovo Codice della Strada, con la sola esclusione delle perimetrazioni, eventualmente operate dalla vigente pianificazione urbanistica comunale, del centro storico del capoluogo e della frazione di S.Michele dei Mucchietti),; - centro storico si intende la quota parte del territorio comunale corrispondente alla zona territoriale omogenea A degli strumenti urbanistici vigenti, nonché ai sensi della vigente legislazione regionale (attualmente articolo A-7dell allegato 1 della legge della Regione Emilia Romagna 24/03/2000 n.20); - impianto pubblicitario, impianto di pubblicità o di propaganda o mezzo pubblicitario o altro mezzo si intende, se non diversamente specificato, qualsiasi supporto, struttura o manufatto, di qualunque materiale, forma o aspetto, predisposta o idoneo per ospitare forme di comunicazione visive o acustiche per la diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, indipendentemente dalla suo posizionamento o collocazione fissa, mobile o trasportata. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta; 1
5 - impianto per pubbliche affissioni si intendono l impianto pubblicitario di proprietà del Comune, collocati esclusivamente in spazi ed aree pubbliche o immobili privati utilizzati dal Comune o chi per esso per l esercizio del servizio diritto di affissione; - impianto privato per affissioni dirette si intende l impianto pubblicitario di proprietà privata per l affissione di manifesti e simili effettuata per conto altrui direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari; - impianto di tipo poster o grande impianto si intende l impianto per pubbliche affissioni o impianto per affissioni dirette di dimensione 600 cml per 300 cml; - impianto del tipo a Cilindro, impianto del tipo a stelo, impianto del tipo a parete, impianto del tipo a stendardo, impianto del tipo a totem, impianto del tipo a su pali si intendono, rispettivamente, i mezzi o impianti pubblicitari rappresentati graficamente negli allegati al presente piano e regolamento; - impianto a messaggio variabile si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta; - impianto di insegne o targhe coordinate si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq. installato nell area di pertinenza delle attività; - impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali pensiline per fermata autobus, transenne parapedonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta; - insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività', poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. L Insegna può essere anche luminosa sia per luce propria che per luce indiretta; - manifesto si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici con durata inferiore a 30 giorni; - pertinenza si intende qualsiasi bene immobile (fabbricato, area, strutture ecc.) asservito in modo durevole a servizio o ad ornamento delle strade o delle aree pubbliche di cui ai punti precedenti ii ; - preinsegna si intende una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta; - PTCP si intende il Piano di Coordinamento territoriale provinciale; - PSC si intende Piano strutturale Comunale; - pubblicità itinerante, si intende l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto diversamente disposto di seguito. - segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici; - sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali; - strada si intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, ovvero appartenente al demanio pubblico ovvero appartenente a privati ma assoggettata a servitù di passaggio o di uso pubblico comprese le strade vicinali; - striscione, locandina, stendardo e bandiera si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. - targa di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine o nel caso in cui si rinunci alla posa di insegne sulle vetrine stesse; - tenda pubblicitaria si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi, con tipologia a sbalzo o appoggiata, fissa o ritraibile; - veicolo si intende la definizione data dal nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione; 2
6 - veicolo pubblicitario o veicolo a vela si intende quello appositamente predisposto con strutture o mezzi pubblicitari per la diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici in modo stanziale, circolante o itinerante; - vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive, serigrafia, acidatura o sabbiatura di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici; - zonizzazione si intende la suddivisione del territorio comunale in quote parti al fine di prevedere una disciplina diversificata o particolare nell ambito del presente piano. 2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle definizioni e disciplina contenute nel citato nuovo codice della strada, nel relativo regolamento di esecuzione iii e nelle altre disposizioni normative richiamate nel suesposto quadro normativo. 3
7 LIBRO II - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 3 - Contenuti e finalità 1. Il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità ha ad oggetto la pianificazione e la disciplina delle quantità, della qualità, delle modalità, delle tipologie e della distribuzione sul territorio comunale degli impianti di pubblicità e propaganda e dei mezzi pubblicitari, nessuno escluso, in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, della tutela ambientale, paesaggistica e della qualità architettonica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle prescrizioni e della pianificazione territoriale ed urbanistica. 2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti sopra elencati e di disciplinare i criteri e le modalità per l installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell ambiente urbano. Articolo 4 - Zonizzazione 1. Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone: Centro Storico; Centro Abitato; Aree esterne al territorio urbanizzato. 2. Nessun nuovo cartello pubblicitario potrà essere installato nelle aree esterne al territorio urbanizzato, nonché nelle zone e nei sistemi di cui al vigente art.33 del Piano di Coordinamento territoriale provinciale ( PTCP), così come disposto dall art.30 del Piano strutturale Comunale (PSC), ad eccezione delle strade, relative aree di pertinenza ed altre porzioni di territorio di competenza di Enti Pubblici diversi dal Comune. Il processo di attuazione del presente Piano dovrà tendere alla progressiva eliminazione dei cartelli pubblicitari nelle aree esterne al territorio urbanizzato su strade di competenza del Comune. In ogni caso gli impianti, i mezzi o i cartelli pubblicitari potranno essere mantenuti in essere od installati nei limiti di quanto disposto dai vigenti normativa e strumenti generali ed attuattivi, nazionali regionali, provinciali e comunali in materia di tutela ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia. 3. Il presente piano si intenderà automaticamente modificato in adeguamento della normativa urbanistica al variare della stessa. 4. Qualora ritenuto necessario, al fine di preservare meglio gli interessi pubblici in questa sede tutelati, anche con riferimento a zone delimitate del territorio comunale, i presenti piano e regolamento, possono essere integrati e/o meglio specificati con piani o elaborati particolareggiati adottati con deliberazione della giunta comunale. Articolo 5 - Classificazione dei mezzi pubblicitari 1. AI fini del presente piano, i mezzi pubblicitari sono così classificati: impianti di affissione pubblica o diretta; cartelli pubblicitari; altri mezzi di pubblicità e propaganda. TITOLO II IMPIANTI DI AFFISSIONE Articolo 6 - Quantificazione impianti pubbliche affissioni 1. Lo stato di fatto degli impianti di pubblica affissione è il seguente: 2. superficie per affissione pubblica (istituzionale, sociale e commerciale) mq (minimo per legge 18 mq x abitanti) di superficie complessiva sopraindicata può essere incrementata in misura adeguata a soddisfare la richiesta di affissione degli utenti, e comunque fino e non oltre a mq al fine di consentire il posizionamento di impianti in zone sprovviste, o di nuova edificazione, o dove maggiore è la domanda di affissione. 4
8 3. La tipologia degli impianti di pubbliche affissioni attualmente installati nel Centro Storico rimane invariata, gli altri impianti posti al di fuori del Centro Storico saranno progressivamente sostituiti con gli impianti di nuova tipologia previsti dal presente piano. 4. La sostituzione degli impianti esistenti con i nuovi modelli deve avvenire gradualmente per stralci funzionali (vie o zone della città), sulla base di progetti predisposti dal Comune, ai sensi del quadro normativo di riferimento, osservando quanto segue: - rispetto dei vincoli posti a tutela dei beni culturali e dell ambiente e del paesaggio dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento all art.10 del Decreto legislativo n. 42 del , e conseguente rimozione degli impianti posti in deroga a tali vincoli, salvo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell impianto con l aspetto, il decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela; - ridistribuzione degli spazi di affissione pubblica in base ai nuovi assetti urbani dovuti anche all espansione urbanistica del Comune; - adeguamento ai criteri di collocazione ed alle nuove tipologie di impianti indicati in seguito; - l amministrazione si riserva di modificare i limiti quantitativi di superficie sopra indicati per adeguarli ad eventuali nuove necessità con apposita delibera di Giunta Comunale. Articolo 7 - Quantificazione impianti per affissione diretta 1. La superficie degli impianti da destinare ad affissioni dirette non può superare il 50% del limite quantitativo complessivo di cui al precedente art Per le affissioni dirette devono essere realizzati impianti uguali ai modelli adottati per le affissioni pubbliche. 3. Si applicano le prescrizioni ed i criteri previsti dal presente piano relative ai parametri: economicocommerciali; dell impatto ambientale; del rapporto con l estensione del territorio comunale; del numero degli abitanti e dell attuale dimensionamento degli impianti di affissioni. 4. L assegnazione ai privati degli spazi per affissione diretta su area pubblica deve avvenire mediante lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica secondo i seguenti criteri: - le localizzazioni sono determinate dall Amministrazione Comunale in conformità alle norme contenute nel presente piano e nelle disposizioni normative di cui al precedente articolo 2; - l atto di aggiudicazione e il contratto valgono come autorizzazione all installazione a favore delle Ditte aggiudicatarie per il periodo di durata delle concessioni. - possono essere utilizzati impianti del tipo: grande impianto cd poster 600 x 300; stendardo 200 x 140, stendardo o stelo 140 x Il Comune si riserva di riconsiderare le valutazioni sopra indicate una volta completato il processo di riqualificazione dell affissione pubblica e ridefinito le superfici degli impianti pubblici od in seguito a sopravvenute nuove esigenze. iv Articolo 8 - Disciplina centro storico 1. Il presente piano e regolamento non trova applicazione agli impianti di affissione nel Centro Storico la cui disciplina è rimandata all adozione di appositi atti normativi, progetti e/o piani nel rispetto della vigenti normativa urbanistico-edilizia e di quella relativa alla tutela dei beni culturali ed ambientali, in modo da garantire la salvaguardia dell ambiente antico ed una corretta distribuzione delle informazioni commerciali e sociali. 2. Le localizzazioni e installazioni di nuovi impianti pubblicitari, insegne di esercizio, impianti insegne o targhe coordinate che riguardino Piazza Garibaldi, sono assoggettate alla specifica normativa del vigente Piano di Recupero e di Riqualificazione della Piazza, a cui si fa espresso rinvio. 3. Sono vietati grandi impianti di tipo poster. Articolo 9 - Ripartizione tra affissioni commerciali e sociali 1. La superficie complessiva degli impianti pubblici è destinata per una parte pari al 20% a comunicazioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica e per la restante quota pari all 80% ad affissioni di natura commerciale. 5
9 2. Al fine di rispettare più agevolmente tale rapporto pur garantendo una omogenea ed efficace distribuzione sul territorio delle informazioni, in merito alle affissioni sociali si dispone che il quantitativo dei manifesti relativi alle attività istituzionali dell Amministrazione Comunale non superi le 60 copie, mentre per tutte le altre iniziative comunali (culturali, sportive, ecc.) il numero dei manifesti non può essere superiore a 50 copie. 3. L Amministrazione si riserva di utilizzare grandi impianti o stendardi per l affissione di manifesti a più fogli, per la diffusione di particolari iniziative la cui importanza rende indispensabile una forte diffusione degli stessi sul territorio. Articolo 10 - Tipologia degli impianti ammessi 1. E ammessa unicamente l installazione di impianti per le affissioni delle seguenti impianti del tipo a: - a cilindro; - parete cm 70 X 100; - parete cm 100 X 140; - parete cm 140 X 200; - parete cm 200 X 140; - parete cm 600 X 300; - stendardo cm 70 X 200; - stendardo cm 140 X 200; - stendardo cm 200 X 140; - stendardo (su palo o pali) cm 600 X 300; - stelo cm 70 X 100; - stelo cm 100 X 140; a totem cm 70 X 100; - totem cm 100 X Gli impianti previsti sono di nuova tipologia e sostituiranno gradualmente quelli esistenti. In particolare dovranno essere completamente eliminate le affissioni eseguite sui muri, steccati, recinzioni sia direttamente che su lamiere o altri supporti piani completamente aderenti. v 3. Gli impianti dovranno risultare uguali ai modelli adottati dal presente piano e descritti dagli elaborati grafici allegati. 4. Tutti gli impianti sono realizzati con struttura di sostegno in profilati metallici protetti dalla corrosione e verniciati, con procedimenti che assicurino assenza di manutenzione, nel colore RAL 7012 grigio. 5. I pannelli di supporto per i manifesti saranno realizzati con materiali protetti dalla corrosione o inossidabili (lamiera zincata, alluminio, acciaio inox, derivati plastici) e saranno fissati alla struttura con sistemi che ne rendano agevole la rimozione per esigenze di manutenzione o sostituzione. 6. Gli impianti del tipo cilindro potranno essere realizzati con un basamenti diversi, come marmo, pietra, calcestruzzo con inerti colorati, in modo da accordarsi con i materiali di pavimentazione. Il fissaggio a terra o a parete degli impianti dovrà comunque essere verificato dal costruttore e dall installatore e calcolato in relazione alle caratteristiche dei supporti in modo da garantire il rispetto delle norme di sicurezza e l incolumità di persone e cose. Articolo 11 - Individuazione degli spazi e collocazione degli impianti 1. Per ogni tipologia di impianto sono previsti criteri di collocazione specifici che dovranno essere rispettati per garantire una corretta ed efficace fruizione dei messaggi. 2. Gli elaborati grafici relativi a tali criteri sono allegati in calce al presente Piano. 3. Le caratteristiche e le dimensioni dei manifesti determinano i criteri di massima da seguire per la collocazione degli stessi: - manifesti di formato inferiore a cm 70 x Sono realizzati in questo formato locandine, manifesti funerari, avvisi di manifestazioni culturali e di offerte commerciali. Il formato ed il contenuto determinano una fruizione molto ravvicinata e lenta. La loro affissione dovrà avvenire preferibilmente su cilindro o totem. Gli spazi preferiti sono il Centro Storico, zone antistanti edifici pubblici, parchi e giardini, piazze; - manifesti funebri, di formato cm 50 x 70 - E previsto uno specifico supporto,gli ambiti preferibili, oltre a quelli precedentemente indicati, sono quelli vicini a chiese ed ospedali e cimiteri; - manifesti cm 70 x Sono realizzati in questo formato la maggior parte dei manifesti culturali, istituzionali e commerciali ma di ambito locale. Il formato ed il contenuto determinano una fruizione ravvicinata e lenta. La loro affissione dovrà avvenire preferibilmente su supporti a parete, in serie da 3 a 7 6
10 elementi, o su cilindro o totem. Gli spazi preferiti sono il Centro Storico, i centri abitati di frazione, zone antistanti edifici pubblici, parchi e giardini, piazze. - manifesti cm 100 x Sono in questo formato manifesti culturali di interesse regionale, manifesti cinematografici o commerciali. L affissione è preferibile su supporti a parete, su steli bifacciali, cilindro e su totem. Per le tipologie a parete e su steli si prevedono serie da 3 a 5 impianti poste, le prime, sui muri di recinzione di edifici pubblici, gli steli lungo le strade a lenta percorrenza come quelle limitrofe al centro storico, lungo le aiuole delle piste ciclabili e lungo percorsi pedonali ai margini di zone a verde pubblico, disposti a pettine o affiancati e visibili su ambo i lati; - manifesti cm 140 x 200 e 200 x Formato quasi esclusivamente commerciale, anche quando utilizzato per pubblicizzare attività culturale si tratta in genere di avvenimento di tale rilevanza da assumere comunque un preminente aspetto economico e quindi non assimilabile a comunicazione di pubblica utilità. Le installazioni sono prevalentemente a stendardo, poste lungo le vie anche di scorrimento relativamente veloce come strade e viali principali dal centro verso la periferia, preferibilmente in serie da 2 a 5 elementi, disposti a pettine o affiancati e visibili su ambo i lati; - grandi impianti o tipo poster cm 600 x Formato prevalentemente per messaggi commerciali da installare su impianto con autonomo supporto nei tipi monofacciale o bifacciale. In considerazione dell ingombro e del forte impatto visivo questi impianti devono essere dislocati preferibilmente lungo strade di scorrimento, nei parcheggi pubblici, in prossimità di centri commerciali o impianti sportivi e comunque su aree caratterizzate da ampie visuali libere. Al fine di ovviare all attuale dislocazione di tipo diffuso e disperso degli impianti che produce un maggiore inquinamento visivo e riduce l efficacia della comunicazione si ritiene fondamentale ricorrere preferibilmente alla collocazione di impianti in serie. TITOLO III CARTELLI PUBBLICITA RI Articolo 12 - tipologie e superficie massima 1. Con il Piano si stabilisce che possono essere installati sul territorio del Comune cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di mq Tale limite potrà essere modificato dalla Amministrazione con delibera di Giunta Comunale per eventuali esigenze sopravvenute dopo l approvazione del Piano. I cartelli pubblicitari, da installarsi preferibilmente nei pressi degli insediamenti commerciali o direzionali dovranno essere conformi alle caratteristiche e tipologie indicate nell art. 8 del presente Piano. In ogni caso detti cartelli pubblicitari non potranno essere installati nell ambito del territorio rurale, del territorio esterno a quello urbano nonché nelle zone e nei sistemi di cui all art.33 del PTCP, così come disposto dall art.30 del vigente PSC. 2. Per i cartelli sono autorizzate esclusivamente le seguenti misure: - cm 70 x cm 100 x cm 140 x cm 200 x I cartelli pubblicitari esistenti privi di autorizzazione che non risultano conformi alle norme del Codice della Strada ovvero alla vigente disciplina e pianificazione culturale, paesaggistica, architettonica e ambientale, dovranno essere rimossi ed eventualmente ricollocati in posizioni conformi. Gli impianti autorizzati che non risulteranno conformi al Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari ed alle norme del presente Piano nonché quelli posti su strade comunali in zone esterne ai centri abitati dovranno essere adeguati o rimossi allo scadere delle autorizzazioni o in concomitanza con interventi di subentro o variazione del messaggio. TITOLO IV ALTRI MEZZI PUBBLICITARI Articolo 13 - Disciplina 1. Tutti gli altri impianti pubblicitari o altri mezzi pubblicitari non rientranti nelle fattispecie di cui agli articoli precedenti, rimangono esclusi da limiti quantitativi e dai criteri tipologici indicati in precedenza, sono pertanto 7
11 soggetti soltanto alle norme e limitazioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari. Articolo 14 - Impianti pubblicitari di servizio 1. L installazione di impianti pubblicitari di servizio è subordinata alla stipula di apposita convenzione nella quale sono indicati anche durata ed oneri della autorizzazione e deve essere contemplata in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune. 8
12 LIBRO III REGOLAMENTO DEI MEZZI O DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI vi - vii - viii TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE Articolo 15 - Ambito di applicazione del regolamento 1. Le norme del presente regolamento riguardano la regolamentazione dei mezzi pubblicitari, come definiti nel presente atto, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico. Articolo 16 - Collocazione vietata 1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, e' vietato, fuori ed entro i centri abitati nei seguenti punti: - sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m 4 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata; in corrispondenza delle intersezioni; - lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; - sui ponti e sottoponti non ferroviari; - sui cavalcavia stradali e loro rampe; - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi; - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni; - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali - lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento. 2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità. 3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, in seguito meglio definiti, e' sempre vietata sulle aree private. 4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e' vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, salvo le eccezioni previste dall articolo specifico di seguito riportato. Articolo 17 - Collocazione fuori dal centro abitato 1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane, salvo quanto previsto dagli articoli successivi, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri lineari: - 3 metri dal limite della carreggiata; dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; metri dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; metri prima dei segnali di indicazione; 9
13 - 100 metri dopo i segnali di indicazione; metri dal punto di tangenza delle curve orizzontali come definito all art. 3, comma 1 punto 20 del Codice della Strada; metri prima delle intersezioni; metri dopo le intersezioni metri dagli imbocchi delle gallerie; metri dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi. 2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 16, 1 comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1 comma, del Codice della Strada. 4. Le distanze indicate al 1 comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata. 5. Per gli impianti pubblicitari di servizio quali paline e pensiline per fermata autobus o transenne parapedonali, con superficie pubblicitaria inferiore ai 3,00 mq non si applicano le distanze previste al comma Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Articolo 18 - Collocazione nel centro abitato 1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati e lungo le strade extraurbane con un limite di velocità non transitorio non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri lineari: - 50 m prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e dalle intersezioni, lungo strade urbane di scorrimento e di quartiere, ridotti a 25 m per gli impianti di pubblica affissione; m dagli imbocchi delle gallerie; - 25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni, ridotti a 15 m per gli impianti di pubblica affissione; - 2 m dal limite della carreggiata; - Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F) (strade urbane di quartiere e strade locali), di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 285, come di seguito indicato: - 20 m prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e dalle intersezioni, lungo strade di scorrimento e di quartiere; ridotti a 10 m per gli impianti di pubblica affissione; - 10 m prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e dalle intersezioni, lungo strade locali; - 10m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni; - 30 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie, ridotti a 20 m per gli impianti per le pubbliche affissioni; - 30 m dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi; - 2 m dal limite della carreggiata. 2. Gli impianti in serie sono consentiti a condizione che non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopraelencate. Le serie possono essere di tre impianti per un ingombro totale di 20 m per impianti di affissione tipo poster e 10 m per gli altri impianti. 10
14 3. Le norme di cui al precedente comma1, e quella di cui all'art. 16, 1 comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a due metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1 comma, del Codice della Strada. 4. Le distanze indicate al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a due metri dal limite della sede stradale. 5. Per gli impianti di affissione e gli impianti di servizio posti parallelamente al senso di marcia o in allineamento con muri, recinzioni, filari di alberi, pali della illuminazione pubblica è sufficiente una distanza minima di 50 cm dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della carreggiata a condizione che siano rispettate le norme che regolano le pertinenze stradali quali marciapiedi, piste ciclabili, aree di sosta e servizio. 6. Il bordo inferiore dei cartelli pubblicitari e gli impianti di affissione deve essere in ogni suo punto, a quota pari o superiore di ml. 0,70 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. 7. La distanza dalle intersezioni delle preinsegne installate secondo un sistema unitario autorizzato dal Comune è ridotta a 1 m a condizione che non sia ostacolata la lettura della segnaletica esistente e non si costituisca intralcio o pericolo. 8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, contenenti limiti, dimensioni e distanze in deroga a quanto disciplinato dal vigente nuovo codice della strada, trovano automatica applicazione salvo diverso parere contrario espresso dai competenti Uffici Comunali con riferimento a situazioni e casi particolari. Articolo 19 - Dimensioni massime ix 1. Fuori dal centro abitato i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, non devono superare la superficie di mq. 6. Il citato limite non trova applicazione con riferimento alle insegne di esercizio, agli impianti di pubblica affissione ed agli impianti di affissione diretta. 2. Relativamente alla dimensione massima nel Centro Abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti e mezzi pubblicitari. 3. Per cartelli e mezzi pubblicitari installati negli impianti sportivi oppure a tetto, su pensilina o sulla facciata di edifici commerciali, direzionali, industriali, artigianali, sportivi, in prossimità o nei cantieri nonchè quando si tratti di impianti realizzati in attuazione di piani o progetti dell Amministrazione Comunale, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio potranno essere autorizzati superiori o diversi limiti di dimensioni, di superficie, di distanze o di altezze rispetto a quelli massimi e minimi stabili nei commi precedenti e nella altre disposizioni del presente piano e regolamento, fatti salvi i limiti inderogabili stabiliti dalla normativa in materia di codice della strada e relativo regolamento attuativo, da quella urbanistico-edilizia nonché da quella relativa alla tutela ambientale-paesaggistica. Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne e dei mezzi pubblicitari x 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, tecniche e materiali devono risultare atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità. 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione. In particolare i cartelli pubblicitari, aventi le caratteristiche identificate dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) sono assoggettati al titolo edilizio della Dichiarazione d inizio attività (DIA) obbligatoria ai sensi della legislazione della Regione Emilia Romagna ed in particolare della legge regionale 25/11/2002, n I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il 11
15 colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. 5. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico ed i limiti quantitativi e le tipologie previste dal Piano Generale degli Impianti. 6. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. 7. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario. 8. Nei centri abitati l altezza del bordo inferiore degli altri mezzi pubblicitari ad esclusione dei cartelli pubblicitari e gli impianti di affissione sarà stabilito dal competente servizio o ufficio comunale e/o competente ente 9. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile semplicemente posato al suolo. 10. E vietata l installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari. Le insegne a carattere stagionale non possono essere in alcun caso coperte od avvolte con qualsiasi materiale. Nei periodi di inattività temporanea dell esercizio, devono essere lasciate scoperte od essere rimosse ed installate previa semplice comunicazione al competente Ufficio comunale. Articolo 21 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi xi 1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere ne' luce intermittente, ne' di colore rosso, ne' di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta e riflessa; gli impianti elettrici eseguiti conformemente alla normativa generale in materia ed in particolare alle norme C.E.I. Le opere richieste devono essere conformi a quanto stabilito dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale e relativo regolamento di esecuzione, nonché al D.P.R. 756/80, relativo alle sorgenti luminose visibili dalla ferrovia. 2. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. 3. La croce verde luminosa e' consentita esclusivamente per indicare le farmacie. Articolo 22 - Pubblicità itinerante 1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", salvo quanto disposto di seguito e quanto previsto nei successivi articoli. 2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dal codice della strada e relativo regolamento. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di preavviso, direzione. Rinviando per il dettaglio ai citati codice e regolamento, itinerario e localizzazione si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica: - turistiche; - industriali, artigianali, commerciali; - alberghiere; - territoriali; - di luoghi di pubblico interesse. 3. Forme colori e simboli relativi a queste indicazioni devono essere strettamente conformi a quanto specificatamente disposto al riguardo dalla citata normativa in materia di circolazione stradale alla quale si fa rinvio. 4. I segnali con le indicazioni di cui al comma 2 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione,possono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km di distanza dal luogo. 5. I segnali con le indicazioni industriali, artigianali, commerciali possono essere installati qualora, per la configurazione dei luoghi e della rete stradale, l Amministrazione Comunale reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista 12
16 una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona [industriale]; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente tramite impianti del tipo preinsegne descritti al successivamente posti sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione. 6. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: - un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente ; - un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi; - impianti tipo preinsegne, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione. 7. Forme colori e simboli relativi a segnali di indicazione alberghiera devono essere strettamente conformi a quanto specificatamente disposto al riguardo dalla citata normativa in materia di circolazione stradale alla quale si fa rinvio. Articolo 23 - Esclusione 1. I mezzi di pubblicità collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo. Articolo 24 - Stazioni di servizio e relative aree di parcheggio xii 1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 3% delle aree occupate dalle stazioni e dalle relative aree di parcheggio; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare l 8%. 2. Nelle strade di tipo D ed E, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate. 3. Nelle citate aree di parcheggio e' ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari attinenti servizi presenti nell area entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato. 4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 4 nel rispetto delle distanze e norme precedentemente indicate. Articolo 25 - Stazioni di rifornimento di carburante 1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo. 2. All'interno dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3 nel rispetto della distanza di 10 m da altri cartelli. Articolo 26 - Messaggi pubblicitari a carattere temporaneo 13
17 1. Sulle strutture di attività con carattere temporaneo o stagionale e' consentita l'installazione della sola insegna di esercizio. TITOLO II - NORME SPECIFICHE DEI MEZZI O DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Articolo 27 - Insegne di esercizio 1. In caso di utilizzo delle pertinenze per la posa di insegne da parte di più attività, e' necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario. 2. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in : - bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione); - bandiera verticale (in aggetto da una costruzione); - frontali; - a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali; - su palo o a totem (insegna collocata su supporto proprio). 3. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti: - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq ridotti a mq. 2 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata; - per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq. 4. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio collocate fuori dai centri abitati collocate parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 mq, nel caso la facciata dell edificio in cui ha sede l attività superi i 100 mq la superficie dell insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo si 50 mq. 5. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, riguardanti immobili inclusi nel centro storico e nelle aree di interesse paesaggistico-ambientale viene disciplinata dagli artt. 30 e seguenti del presente regolamento. 6. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro. Le insegne di qualsiasi tipo installate sul fronte degli edifici dovranno essere poste sulla facciata in modo da rispettare le regole della composizione architettonica dell edificio, quali la simmetria,gli allineamenti orizzontali ed i riferimenti verticali delle porte e finestre, la presenza di aggetti, di rivestimenti ceramici o decori. Negli edifici a prevalente destinazione commerciale o terziaria, e comunque nei quali si richieda la collocazione di più di due insegne di esercizio, le stesse dovranno rispondere a criteri di unitarietà pertanto la domanda di autorizzazione dovrà essere intergrata da un elaborato grafico approvato dai condomini o sottoscritto da almeno la metà degli esercizi presenti che illustri un modello di insegna unitario per forma, dimensione e materiale cui dovranno successivamente adeguarsi tutte le attività presenti ed un progetto che identifichi le parti della facciata che potranno essere utilizzate per la posa delle stesse, in modo da garantire il coordinamento degli interventi futuri. Qualora il titolare di una insegna già esistente richieda la posa di una seconda insegna riferita alla stessa attività e posta sulla stessa facciata dell edificio si dovrà procedere a sostituire l impianto esistente con uno soddisfi anche le nuove esigenze, soltanto in caso di comprovata impossibilità a procedere in tal senso potrà essere autorizzata la posa di un secondo impianto che dovrà comunque risultare coerente con quello esistente. 7. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali devono essere installate in modo che la distanza da terra del bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 2,50 se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e ml. 5,0 se aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi. L altezza del bordo superiore dell insegna non deve superare la linea di gronda o l intradosso dell ultimo solaio orizzontale dell edificio. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,50 se aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico. xiii 8. Le insegne su tetto, tettoia, pensilina o su parti strutturali aggettanti esclusi i balconi devono essere composte da lettere isolate quindi non a cassonetto. L altezza delle lettere dovrà risultare proporzionata rispetto alle dimensioni del fronte dell edificio interessato e non possono comunque superare l altezza di 80 cm, quelle installate sotto pensilina o parte strutturale aggettante devono inoltre avere una altezza da terra minima di 2,5 m., se poste direttamente sullo spessore della pensilina o della parte aggettante non possono comunque superare in altezza tale spessore e non possono eccedere il filo esterno della pensilina oltre 30 14
18 cm. Le insegne collocate sul tetto degli edifici sono ammesse soltanto nel caso tutto l edificio sia utilizzato dalla attività pubblicizzata e non vi siano quindi altre attività che richiedano la posa di insegne diverse. 9. Le insegne frontali delle vetrine devono essere installate preferibilmente, nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso. Nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non consentano quanto prima disposto o nelle facciate prive di vetrine le insegne devono essere composte da lettere isolate quindi non a cassonetto ed essere poste sulla facciata in modo da rispettare le regole della composizione architettonica dell edificio, quali la simmetria,gli allineamenti orizzontali ed i riferimenti verticali delle porte e finestre, la presenza di aggetti, ed avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 30 mantenendo comunque un rispetto di almeno 50 cm dal bordo esterno di eventuale marciapiede ed il filo esterno dell impianto. 10. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, previo parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. 11. Le insegne montate su supporto proprio o su palina devono essere collocate su area di pertinenza privata e rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 6,00 e non possono aggettare su suolo pubblico. In quanto compatibile, trova applicazione quanto disposto dal precedente articolo in materia di dimensioni massime. 12. In caso di utilizzo delle pertinenze per la posa di insegne da parte di più attività, e' necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario. 13. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici aventi caratteristiche storicoarchitettoniche/testimoniali, classificati a categoria di intervento di restauro scientifico o restauro e risanamento conservativoad eccezione dei casi previsti nel titolo III 14. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici. Potrà essere autorizzata la posa di insegne su recinzioni soltanto su parti in muratura o comunque completamente opache, le insegne dovranno essere realizzate con tecniche pittoriche o simili oppure contenute in un apposito riquadro ricavato sul supporto senza comportare quindi alcun aggetto su area pubblica. Articolo 28 - Cartelli pubblicitario 1. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete), non sono ammessi cartelli mobili, gli impianti dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate dal Piano Generale degli Impianti L installazione di cartelli pubblicitari a parete sul fronte di edifici con l esclusione di quelli ricompresi in centro storico, è ammessa soltanto in a seguito di specifica valutazione favorevole da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e per il paesaggio, del relativo progetto. Articolo 29 - Manifesti ed impianti di affissione 1. L'affissione di manifesti e' vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati, è consentita solo su appositi supporti. 2. E vietata l affissione diretta sui muri. 3. Le caratteristiche tecniche, il materiale da usare, e le tecniche di installazione degli impianti fissi per le affissioni sono indicate dal Piano Generale degli Impianti. Articolo 30 - Striscioni, locandine, stendardo e bandiera 1. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, e' consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. 2. L'esposizione di striscioni, locandine, bandiere e stendardi e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento ella manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. 3. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte a: - m. 50 fuori centro abitato; - m. 12,50 nel centro abitato. 15
19 4. Gli striscioni non possono avere altezza superiore a m 1,0. 5. Il bordo inferiore di striscioni, stendardi posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,0 rispetto al piano stradale. 6. La collocazione di bandiere pubblicitarie di tipo commerciale può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni per le insegne su palina o totem. 7. E vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. 8. E consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L autorizzazione viene rilasciata dai competenti enti o uffici comunali, previa richiesta dell interessato, con l indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione. Articolo 31 - Segno orizzontale reclamistico 1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive. 2. Per essi non si applicano le distanze previste negli articoli precedenti salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Articolo 32 - Targhe di esercizio e pubblicitarie 1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x cm Targa pubblicitaria: e' definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50x50. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico oppure non siano state installate altre insegne. 3. Quando più insistono targhe sullo stesso ingresso devono rispettare principi di unitarietà e modularità e risultare coordinate tra loro. 4. Quando siano rispettate le prescrizioni di cui al comma precedente le targhe pubblicitarie e le targhe di esercizio non necessitano di autorizzazione, ma di semplice comunicazione. 5. Le caratteristiche delle targhe di esercizio e pubblicitarie riguardanti immobili inclusi nel centro storico oppure in ambiti soggetti a tutela paesaggistica sono disciplinate al successivo art.44 Articolo 33 - Bacheche 1. Le bacheche,ad esclusione di quelle predisposte dal Comune stesso, non possono insistere o aggettare su suolo pubblico. Lo spessore massimo delle bacheche non deve essere superiore a cm. 20. Articolo 34 - Tende pubblicitarie 1. Sulle tende è ammessa soltanto l apposizione di insegne realizzate con tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali. Tali manufatti devono rispettare i criteri di corretto inserimento nell ambiente con particolarmente riguardo all edificio interessato. Tecniche e materiali impiegati devono soddisfare requisiti di decoro, durabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza. Qualora aggettino sulla carreggiata stradale dovranno sempre essere retrattili. 16
20 2. Le tende a sbalzo a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un aggetto inferiore di almeno cm. 50 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml Le tende appoggiate a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali potranno essere installate solo se gli appoggi ricadono su suolo pubblico o di uso pubblico e rispettano una distanza minima di 50 cm dalla carreggiata stradale di ml. 3,5 dal muro esterno dell edificio interessato. Gli elementi orizzontali inferiori dovranno essere ad altezza minima di ml 2,10 dal piano di calpestio. 4. Per quanto non diversamente specificato valgono le disposizioni generali previste per la collocazione di insegne. I manufatti dovranno inoltre attenersi a quanto previsto da eventuali norme contenute nella vigente strumentazione urbanistica comunale. 5. Nello stesso edificio tutte le tende dovranno rispondere a criteri di unitarietà pertanto il progetto relativo dovrà essere sottoscritto da almeno la metà degli esercizi presenti xiv. Articolo 35 - Impianto a messaggio variabile 1. Possono essere installati soltanto nelle aree pedonali e nelle aree adibite a parcheggio o in aree diverse dalla sede stradale; in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono essere visibili dalla sede stradale adibita a traffico veicolare. 2. L autorizzazione è comunque subordinata alla valutazione del progetto da parte dei competenti enti o uffici comunali. Articolo 36 - Impianto di insegne o targhe coordinate 1. Questo tipo di impianto deve sempre essere utilizzato nelle nuove installazioni qualora sulla stessa area di pertinenza insistano più di due attività. Articolo 37 - Vetrofania 1. L'apposizione di vetrofanie e' consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie possono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra oppure nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze quando costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. 2. Quando siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi precedenti le vetrofanie non necessitano di autorizzazione ma di semplice comunicazione. Articolo 38 - Pubblicità sui veicoli xv 1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. 2. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea e non di linea alle seguenti condizioni: - che non sia realizzata mediante messaggi variabili; - che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; - che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; - che sia contenuta entro forme geometriche regolari; - che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 17
21 4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita anche sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni: 5. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; - che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm; - che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 6. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli di cui agli artt. precedenti unicamente alle seguenti condizioni: 7. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; 8. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq; 9. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; 10. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; 11. che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 12. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 13. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada. 15. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici. 16. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell art. 57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/ E in ogni caso vietata la pubblicità in qualsiasi modo eseguita con veicoli pubblicitari ovvero veicoli cosiddetti a vela, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano circolanti, parcheggiati, in movimento o fermi. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. g) e 56, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2 lettera s) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. xvi Articolo 39 - Pubblicità fonica xvii 1. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal comune. Con riferimento all art. 15 comma 5 D.Lgs , per ciascun punto di pubblicità, si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più altoparlanti. Ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' vietata la pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante. xviii 2. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate. 3. La pubblicità fonica e' vietata: - nel Centro Storico; - a meno di m 200 da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto. 4. Nei giorni festivi e' possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco. 5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di legge regolanti la materia. La pubblicità elettorale è autorizzata dalla competente enti, ufficio o autorità comunale. 6. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 18
22 7. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico. Articolo 40 - Preinsegne 1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 ml x 0,20 ml e superiori di 1,50 ml x 0,30 ml, la loro installazione è vincolata al sistema unitario attualmente in uso. 2. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di una superficie pubblicitaria massima di 2,7 mq. Articolo 41 - Impianti pubblicitari di servizio 1. Lungo le strade e in prossimità di esse, e' ammessa l'installazione di impianti pubblicitari di servizio solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione comunale oppure di semplice autorizzazione nel caso di installazione di singoli impianti che non alterano la morfologia dei luoghi e purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati. 2. Per gli impianti pubblicitari di servizio recanti spazi pubblicitari con superficie inferiore ai 3,00 mq collocati fuori dai centri abitati non si applicano le distanze previste al comma 2, la distanza dalla strada è regolata dal corpo di polizia municipale. 3. La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla vigente normativa regolante la materia. xix Articolo 42 - Cartelli pubblicitari temporanei 1. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo Titolo IV. 2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente del Settore interessato con comunicazione. 3. E consentita l esposizione massima di n 40 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di mq 1,5 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze. 4. La collocazione di tali cartelli può essere autorizzata in deroga a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12, previo parere favorevole dei competenti enti e/o uffici comunali ed e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 7 giorni precedenti e le 24 ore successive. 5. Non è ammessa l installazione di tali impianti nel centro storico. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali e' consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali o simili posate direttamente al suolo. 6. E vietata su tutto il territorio comunale l esposizione di cartelli temporanei che rechino pubblicità di natura commerciale, la quale deve effettuarsi negli appositi spazi predisposti. Articolo 43 - Pubblicità nei cantieri 1. E ammessa l installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto ma non retroilluminati e non a messaggio variabile sulle strutture temporanee dei cantieri, quali teli dei ponteggi o recinzioni, ovvero su strutture appositamente predisposte in occasione di interventi edilizi riguardanti singoli o gruppi di edifici ovvero riguardanti anche un intero comparto. 2. Detta installazione di messaggi pubblicitari è ammessa tassativamente nei limiti temporali della durat a dell intervento edilizio. 3. Il messaggio pubblicitario dovrà rimanere invariato per tutto il periodo di durata del cantiere. 19
23 4. Parte della superficie del ponteggio o della recinzione può essere utilizzata per disegni che riproducano la facciata dell edificio oggetto dei lavori. 5. Nell ipotesi di strutture appositamente predisposta per ospitare la pubblicità, ciascuna di esse potrà avere una dimensione massima di 18 mq. In ogni caso la superficie complessiva consentita dei mezzi appositamenti predisposti nonché quella pubblicitaria non potrà superare quella ottenuta moltiplicando 0,5 mq per metro lineare del fronte stradale. 6. Le citate strutture temporanee dei cantieri, per la parte occupata dalla pubblicità, e per intero le strutture appositamente predisposte per ospitare la pubblicità sono considerate a tutti gli effetti di legge mezzi o impianti pubblicitari da assoggettarsi ai relativi imposta, canone e/o diritti sulla pubblicità, indipendentemente dal fatto che al suo interno comprenda i dati obbligatoriamente da indicarsi nel cartello di cantiere previsto dal Regolamento Edilizio oppure dal RUE 7. La domanda di autorizzazione potrà essere esaminata solo dopo la presentazione del relativo progetto di intervento edilizio sul fabbricato ed avrà valore soltanto in seguito all efficacia del relativo titolo abilitativo edilizio. 8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate soltanto dietro presentazione dichiarazione firmata da un tecnico abilitato che certifichi il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri edili. 9. La posa di pubblicità di ditte sponsorizzatrici sulle recinzioni di impianti sportivi può avvenire solo se il messaggio pubblicitario è rivolto verso l interno degli impianti o non risulta visibile dalla pubblica via. Sono ammesse deroghe unicamente per progetti appositamente studiati che prevedano una ordinata e decorosa organizzazione grafica dei messaggi realizzata direttamente su teli continui appoggiati alla recinzione. 10. Sono in ogni caso vietate forme di pubblicità che contrastino con il decoro, con il pubblico pudore. TITOLO III: COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE Articolo 44 - Norme generali 1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A oppure nel Sistema insediativo storico del RUE, qualora non siano diversamente disciplinate da specifiche normative di settore contenute nella strumentazione urbanistico-edilizia comunale. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si rimanda alle norme contenute nel presente piano e regolamento in quanto non incompatibili, nonché alle altre vigenti disposizioni di legge regolanti le materie in questione. 2. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, qualora siano compresi nel centro storico o in zone o edifici oggetto di piani particolareggiati o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti. 3. All'interno delle zone di interesse storico artistico culturale ed ambientale, sono vietate: - la collocazione di insegne su palina; - la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi; - la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre (anche all interno della luce dell apertura)e facciate; - l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento; - l'installazione dei segni orizzontali reclamistici; - l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori; - l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali e per le civette dei quotidiani davanti alle edicole e' consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali o simili posate direttamente al suolo; - l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di bacheche collocate su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, salvo quanto diversamente disposto altrove nel presente piano e regolamento. 20
24 4. l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica. Articolo 45 - Collocazione di insegne 1. Le insegne frontali, oltre a quanto fissato nel precedente specifico articolo, devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. E' vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco, l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso. E' inoltre vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici. Nei casi in cui l insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l architrave, può essere installata oltre tali limiti purché sia realizzata a lettere singole, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell architrave e con una sporgenza inferiore a cm 15. Le insegne contenute nell imbotte della vetrina possono riportare marchi e logotipo dei prodotti commercializzati, fuori dall imbotte è ammesso un solo marchio e logotipo. 2. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici, farmacie,banchi lotto, posti di pronto soccorso e altri servizi pubblici devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare. 3. La sostituzione di insegne esistenti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, anche se della sola dicitura commerciale, comporta l'adeguamento alla presente normativa. Articolo 46 - Collocazione targhe 1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere e' consentita lateralmente alle porte o sullo stipite e dovranno essere realizzate esclusivamente in ottone o pietra naturale. 2. La dimensione massima di ciascuna targa non potrà superare 1250 cmq. 3. Quando più insistono targhe sullo stesso ingresso devono rispettare principi di unitarietà e modularità e risultare coordinate tra loro. 4. Quando siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi precedenti le targhe pubblicitarie e le targhe di esercizio non necessitano di autorizzazione ma di semplice comunicazione. 5. Le disposizioni di cui ai commi dovranno essere osservate in caso di nuove installazioni o di sostituzione delle targhe esistenti, effettuate a decorrere dal 1/1/2007. Articolo 47 - Bacheche ed insegne di valore storico 1. Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico o di alta qualità estetica saranno censite in apposito elenco e sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere vincolante della Commissione per la Qualità Architettonica ovvero qualora si tratti Beni Culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004, l autorizzazione della Soprintendenza. Articolo 48 - Collocazione tende pubblicitarie 1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno essere in tela flessibile, avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml.2,20, comprese le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed una aggetto inferiore, di almeno di cm. 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml 2. Nessun elemento della tenda può essere fissato a cornici in materiale lapideo o simili. 2. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo evitando l impiego di alluminio anodizzato colore oro o argento. 3. E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E' consentito il solo uso di tende in tela mobili per tutta la loro ampiezza, nei colori ammessi dal regolamento edilizio o di arredo urbano. 21
25 4. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie. 5. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa. 6. In sede di progettazione di complessi edilizi, con quote commerciali, qualora siano previste tende pubblicitarie le stesse dovranno essere uniformate nei materiali, forme, dimensioni e colori. A tal fine dovrà essere presentato apposito elaborato grafico, esteso all intero prospetto del fabbricato, dal quale sia possibile valutare la soluzione proposta. 7. Per quanto sopra non disposto nel presente articolo si rimanda alle specifiche disposizioni previste nel presente piano e regolamento relativamente alle tende. Articolo 49 - Caratteristiche degli impianti di affissioni 1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70x100 e' effettuata solamente su impianti per affissioni studiati nell ambito di progetti di arredo urbano seguendo le tipologie ed i criteri di collocazione indicati dal Piano Generale degli Impianti. 2. E' vietata l'installazione degli impianti fissi tipo "poster". Articolo 50 - Pubblicità nei cantieri 1. Nei cantieri edili posti nel centro storico è ammessa l installazione di messaggi pubblicitari del tipo e con le limitazioni fissati nei precedenti articoli del presente piano e regolamento ma solamente sulle strutture di recinzione o sui teli di ponteggio. Tali interventi devono riprodurre il prospetto dell immobile per almeno il 30% della superficie complessiva di ponteggi e recinzione. Eventuali deroghe particolari dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Commissione per la Qualità Architettonica. 22
26 LIBRO IV - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE Articolo 51 - Autorizzazione all installazione xx - xxi 1. L installazione di qualunque impianto o mezzo pubblicitario è subordinata al preventivo rilascio di autorizzazione da parte del Comune, fino a raggiungere il limite quantitativo indicato se rientrante nelle categorie soggette a limitazione, secondo la procedura ed il rispetto delle norme previste dalla presente atto e dal Regolamento per l applicazione dell imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. In ogni caso, colui che è interessato all installazione degli impianti è tenuto a richiedere le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi nonché a porre in essere qualsiasi altro atto necessario (tra i quali la presentazione delle richieste dichiarazioni di inizio attività). in osservanza degli obblighi di legge o di regolamento ai sensi delle diverse normative di settore vigenti tra le quali quella urbanistico-ediliza, quella storico-artisticoculturale, quella ambientale e paesaggistica. Articolo 52 - Competenza al rilascio dell autorizzazione 1. La Competenza relativa alla gestione amministrativa relativa a rilascio delle autorizzazioni ( comprese le attività istruttoria e di controllo amministrativo), è attribuita al Ufficio competente per le funzioni di polizia amministrativa in materia di gestione del suolo e sottosuolo, al quale le relative domande vanno rivolte. 2. All ufficio di cui al comma precedente competono tutte le funzioni e le attività di polizia amministrativa, comprese quelle di controllo, di ispezione e sopralluogo, di accertamento, previste dal presente atto e dalle diverse disposizioni di legge e regolamentari richiamate nel citato quadro normativo di riferimento. 3. Le attività di cui al comma precedente competono anche al Servizio di Polizia Municipale, al quale compete l irrogazione delle sanzioni amministrative. Articolo 53 - Norme generali sull autorizzazione xxii 1. Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, utilizzando l apposita modulistica di cui ai successivi articoli, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposte e dei diritti sui mezzi pubblicitari. 2. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 xxiii e 15 xxiv del Decreto legislativo del n. 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. 3. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze: - per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade; - per le autostrade in concessione alla società concessionaria; - per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni; - per le strade militari al comando territoriale competente; - All'interno del Centro Abitato la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione e' sempre del Comune. 4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. xxv 6. In ogni caso il rilascio dell autorizzazione e subordinata al rispetto della vigente normativa e strumenti generali ed attuativi, statali, regionali, provinciali e comunali, in materia urbanistico-edilizio ed in materia di tutela dell ambiente del paesaggio e dei beni culturali, tra cui l art.153 xxvi del D.Lgs , n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché della vigente normativa in materia di codice della strada e relativo regolamento attuativo. 23
27 Articolo 54 - Domanda di autorizzazione 1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, predisposti dal competente Ufficio comunale deve contenere i dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell esatto periodo di svolgimento e deve corredata dei seguenti documenti: - progetto quotato in scala opportunamente compresa tra1:50 e 1:100, in rapporto alla dimensione del mezzo pubblicitario, dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera e' realizzata in economia; - bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti; - documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante; - planimetria aggiornata, dettagliata e fedele dello stato dei luoghi in duplice copia dalla quale si possa individuare con chiarezza l esatta posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione. Detta planimetria dovrà essere costituita preferibilmente da un estratto di aerofotogrammetria; - autodichiarazione redatta ai sensi della Legge n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia e che il manufatto e' realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta e' regolarmente autorizzata, ovvero il titolare e' iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata. - copia della dichiarazione a firma di tecnico abilitato che il manufatto e' stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto di carichi e spinte in modo da garantirne la stabilità per gli impianti per i quali deve essere assicurata la stabilità. - copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto; - copia del titolo abilitativo edilizio, divenuto efficace, nel caso di cartelli pubblicitari aventi le caratteristiche definite dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE); - copia dell autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell art.159 del D.Lvo 42/2004, qualora la domanda di autorizzazione riguardi cartelli pubblicitari nell ambito o in prossimità di beni paesaggistici ai sensi dell art.153 dello stesso D.Lvo 42/2004; - Autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora sia interessato un bene culturale ai sensi dell art.10 del D.Lvo 42/ Nell ambito della domanda di cui al comma precedente o quale attestazione allegata alla stessa, l interessato si deve assumere l impegno di produrre, entro 20 giorni dalla sua posta in essere, copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti qualora necessaria a seguito dell installazione di mezzi pubblicitari. 3. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta. Articolo 55 - Casi particolari 1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b),d),e), g) e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione. 2. Per l'apposizione di vetrofanie, targhe pubblicitarie o di esercizio deve essere fatta pervenire soltanto una comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata. 3. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,5, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti uffici. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq
28 4. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, e' sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento. 5. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, l Ufficio rilascia la prescritta autorizzazione previo esperimento della procedura di cui all'art. 35. Articolo 56 - Rilascio dell'autorizzazione 1. L autorizzazione, è rilasciata o negata entro 30 giorni, prolungati a 45 in caso necessitino unicamente pareri della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio o di altri uffici comunali, dall arrivo delle domande all ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollo. I termini perentori di cui sopra sono sospesi sino allo scadere del periodo di 10 giorni assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta. 2. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno del Centro Storico sia del capoluogo che della frazione di S.Michele dei Mucchietti o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, nonché nel caso di cartelli pubblicitari soggetti a preventivo titolo abilitativi edilizio ai sensi del RUE, l Ufficio procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere degli altri uffici ed enti competenti. In tal caso l autorizzazione potrà essere rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento di detti pareri. 3. Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate. 4. L autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorsi i termini di cui ai commi precedenti decorrenti dalla presentazione della citata domanda, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego. 5. L installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade Comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità da stabilire nell apposito regolamento comunale. Articolo 57 - Dichiarazione di inizio attività 1. L autorizzazione comunale è sostituita da una dichiarazione di inizio attività da parte del diretto interessato da presentarsi unitamente all attestazione dell avvenuto pagamento ed ad una copia del materiale pubblicitario nei casi di: pubblicità temporanea visiva e/o sonora effettuata all interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblicitari in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante; pubblicità temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati. Articolo 58 - Poteri responsabilità e diritti di terzi 1. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. 2. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei Confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque è da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari. 3. In tutte le ipotesi esposte nel atto, il Comune conserva il proprio potere di controllo ed di autorizzazione, pertanto, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il citato competente Servizio, può annullare, revocare, non rinnovare o modificare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. In ogni caso, per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente a carico del soggetto autorizzato. 25
29 Articolo 59 - Targhette di identificazione 1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: - amministrazione rilasciante; - soggetto titolare; - numero dell'autorizzazione; - progressiva chilometrica del punto di installazione; - data di scadenza. 2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. 3. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati. Articolo 60 - Interventi di sostituzione e modifica 1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. 2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita. Articolo 61 - Termine di validità dell'autorizzazione L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni. Articolo 62 - Rinnovo dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari e' rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto. 2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autocertificazione, redatta ai sensi della vigente normativa, che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 39, 1 comma e l'assenza di modifiche alla situazione in essere. Articolo 63 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione xxvii - xxviii 1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: 2. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; 3. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; 4. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; 5. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio; 6. su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: - amministrazione rilasciante - soggetto titolare; - numero dell'autorizzazione: - progressione km del punto di installazione; 26
30 - data di scadenza. 7. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati. 8. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali. 9. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti enti e organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario e' riferito, nei locali indicati. 10. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Qualora non si rimuovano entro tale limite di tempo gli impianti saranno rimossi d ufficio, senza ulteriore comunicazione ed a spese del soggetto autorizzato. xxix Articolo 64 - Deposito cauzionale 1. L autorizzazione di cui al punto precedente può essere subordinata alla preventiva esecuzione di apposito deposito cauzionale in contanti o di una fidejussione bancaria o assicurativa in occasione di eventi relativi a circo, spettacolo viaggiante, o manifestazione sportiva. L importo della cauzione è pari alla somma dovuta per il tributo. 2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio dopo aver verificato il ripristino e la pulizia dei luoghi interessati dalla pubblicità. Articolo 65 - Decadenza dell'autorizzazione 1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione : - la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata; - l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività; - la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce; - la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione; - la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione; - il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa. - la realizzazione difforme dell impianto da eventuali norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali; Articolo 66 - Anticipata rimozione 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'amministrazione Comunale prima della scadenza del Termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennita`. 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicita` entro il termine perentorio indicato nell'ordine di rimozione. 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicita` nei termini stabiliti, l'impianto Pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli successivi del presente Libro. 27
31 Articolo 67 - Vigilanza xxx 1. Il Comune e' tenuto a vigilare a mezzo dei ente o uffici comunali competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni ovvero in materia di polizia amministrativa, nonché a mezzo della Polizia Municipale e dell Ufficio preposto al servizio affissioni e pubblicità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni. 2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge n. 689e successive modifiche o integrazioni. 3. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento. Articolo 68 - Divieti e limitazioni 1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste nell apposito regolamento comunale. La pubblicità sonora è comunque vietata nelle piazze e strade e vie adiacenti all ospedale, case di cura e simili. 2. E vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o di oggetti. 3. Il volantinaggio è ammesso a condizione che la distribuzione del materiale pubblicitario avvenga con consegna diretta alle persone circolanti ovvero a mezzo di cartelli. Articolo 68 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti 1. Il pagamento dell imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti. 2. L avvenuto pagamento dell imposta non esime l interessato dall obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. 3. Nell esercizio della facoltà di controllo il Sindaco, mediante ordinanza, può provvedere in qualsiasi momento a far Rimuovere il materiale abusivo, con le modalità indicate nel presente libro. Articolo 69 - Sanzioni amministrative 1. In caso di violazione delle disposizioni del presente piano e regolamento si applica quanto disposto dall art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 salvo che non risultino applicabili le disposizioni di legge previste in materia di sanzioni amministrative, in materia tributaria, in materia di imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni affissioni, in materia di codice della strada, in materia urbanistica ed in materia ambientale, culturale e paesaggistica. Articolo 70 - Materiale pubblicitario abusivo xxxi 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicita` esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione,nonche' le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò formalmente destinati ed approvati dal Comune. 2. Similmente e` considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicita` in opera. 3. Sono altresì considerate abusive le pubblicita` e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. 4. La pubblicita` e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva facoltà di cui al comma 5 del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. 5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, puo` consentire che la pubblicita` abusiva, sempreché siano stati 28
32 pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua. 6. Nel caso di es posizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto. 7. E' altresì applicabile quanto disposto dall'art. 24, commi 3 e 4, del citato D.lg. n.507/1993. Articolo 71 - Emersione dell abusivismo 1. Ai sensi dell art.24, comma 5 bis, del D.Lgs. 15/11/1993 n.507, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, la giunta comunale è delegata a procedere all approvazione, con propria deliberazione, di un apposito piano di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, nel rispetto ed in attuazione di quanto disposto dal presente piano e regolamento. 2. Successivamente all entrata in vigore del presente atto, nell esercizio del proprio potere regolamentare, potranno essere adottati dai competenti organi comunali misure e disposizioni volte anche a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo ai sensi del combinato disposto citato art.24 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 e dell art. dell art. 13 della legge del n
33 LIBRO V - NORME FINALI E TRANSITORIE Articolo 72 - Norme abrogate 1. E abrogato il piano affissioni segnaletica cartellonistica e pubblicità e relativi allegati anche tecnici o grafici, approvati con delibera del consiglio comunale n.149 del 30/11/ Sono abrogati gli articoli 81 e 89 del proprio regolamento edilizio. 3. E, in ogni caso, abrogata ogni altra vigente norma e disposizione comunale anche tecnica, di natura regolamentare e non regolamentare, compresi i relativi allegati ed elaborati anche grafici, incompatibili con il presente piano e regolamento. Articolo 73 - Norme transitorie 1. Tutti gli impianti e/o mezzi pubblicitari, diversi da quelli per le pubbliche affissioni per i quali la sostituzione è disciplinata dal presente piano e regolamento se in regola con le vigenti imperative disposizioni normative tra le quali quelle in materia di circolazione stradale, urbanistica, tutela dell interesse storico-artistico-culturale-ambiente possono essere adeguati quanto alle tipologie e dimensioni previsti dal presente piano entro 3 anni dalla data della sua approvazione. 2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti, ad esclusione degli impianti di pubblica affissione, che risultino ora in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati oppure rimossi allo scadere della autorizzazione. Articolo 74 - Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale della materia. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale. Articolo 75 - Allegati 1. Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati: - Allegato A - Abaco dei supporti e criteri di installazione dei vari formati e tipi - Allegato B - Progetti esecutivi degli impianti 30
34 Note i Articolo 3 D.Lgs , n Regolamento e tariffe Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. 3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette. 4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. ii Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Ubicazione delle pertinenze di servizio - 1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'art. 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. 2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'art. 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli. 3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico. 4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'art. 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti. iii Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Definizione dei mezzi pubblicitari - 1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari". 10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale. iv Articolo 63 TESTO UNICO- Impianti per affissioni dirette. 1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui agli articoli precedenti del presente Libro e del Piano Generale degli impianti, la Giunta Comunale puo` concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissioni diretta di manifesti e simili.2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non puo` superare il 50% del totale superficie destinata agli impianti Pubblici. v Articolo 71 TESTO UNICO- Spazi per le affissioni su beni privati - 1. Il Piano Generale degli Impianti puo` individuare gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni anche su edifici di proprieta` privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non gia` soggetti al diritto comunale di affissione. 2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attivita` di cantiere.gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui e` stata classificata la localita` ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto. 3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennita` a favore dei proprietari. vi Art D.Lgs , n Nuovo codice della strada - Pubblicità sulle strade e sui veicoli 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri 31
35 mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. 3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. 9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. 10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse. 11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada. 13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. 13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente dis posizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis. 13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. vii Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza - 1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle 32
36 seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. 7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m2, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m2, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. 11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali. 12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. 13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m. 14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela. viii Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - - Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice - 1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso. 2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'art. 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria. ix Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Dimensioni dei cartelli pubblicitari - 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m2, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m2, fino al limite di 50 m2. 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. 3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. x Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari - 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei 33
37 singoli elementi. 3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del codice. 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. 5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata. 6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. xi Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi - 1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. 3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. 4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. xii Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio - 1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio. 2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali. 3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato. 4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento. xiii Art. 89 Reg.Edil - Sono consentite insegne a bandiera purché collocate ad un altezza non inferiore a m.2,50 dal livello del marciapiede e purché il loro aggetto risulti di almeno 50 cm. inferiore alla larghezza del marciapiede. Non sono comunque ammesse insegne a bandiera che aggettino dal supporto oltre 1,20 m. e che superino, in altezza libera, la misura di m. 1,20. Le insegne a bandiera sono vietate in assenza di marciapiede e nei centri storici. xiv Art. 81 Reg.Edi.La collocazione di tende mobili aggettanti è soggetta ad autorizzazione di cui al punto d) dell art. 4 di questo R.E. Non sono ammesse tende aggettanti che prospettino su strade esistenti prive di marciapiede.le tende, le eventuali loro appendici ed i meccanismi non possono essere posti ad un altezza dal piano del marciapiede inferiore a m. 2,20. La proiezione orizzontale dell aggetto della tenda deve comunque cadere internamente al marciapiede, ad almeno 20 cm. dal ciglio del medesimo.nel caso in cui più esercizi commerciali presenti sul medesimo fronte di un edificio intendano apporre tende esterne, il Comune può richiedere l unificazione della forma, della dimensione, del colore e del posizionamento delle medesime. xv Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Pubblicità sui veicoli - 1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia es posta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che non sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade. 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 6. All'interno dei veicoli è proibita 34
38 ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice. xvi xvii Art. 55 Testo Unico. 1. E' vietata la pubblicita` in qualsiasi modo eseguita con veicoli pubblicitari ovvero veicoli cosiddetti a vela. Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Pubblicità fonica - 1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19, La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune. 4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo xviii Art. 54 Testo unico.con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. no 507/1993 citato, per "ciascun punto di pubblicita`" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicita` sonora. xix Art. 80 Reg. Edil.I marciapiedi lungo le strade (urbane ed extraurbane) non devono avere larghezza inferiore a m. 1,50, ad eccezione di quelli ricavati nelle strade esistenti comprese nelle zone omogenee B, di cui si prevede una ridefinizione progettuale. Tutti i percorsi pedonali di uso pubblico, particolarmente quelli che danno accesso a edifici ed attrezzature collettive, devono corrispondere alle caratteristiche dimensionali e qualitative richieste dall art. 3 del D.P.R. 384/1978, in relazione all eliminazione delle barriere architettoniche ; in ogni caso tutti i percorsi di uso pubblico devono avere di norma larghezza non inferiore a m. 1,50. Tale dimensione minima è comunque obbligatoria per le zone omogenee C. xx Art D.Lgs , n Nuovo codice della strada - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni - 1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale. 2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni. 3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa. xxi Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Autorizzazioni - 1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'art. 23, comma 4, del codice, è rilasciata: a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'anas competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade; b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; d) per le strade militari dal comando territoriale competente. 2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai princìpi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio. 3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti. 4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento. 5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato. 6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'art. 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino. 8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata. 9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale. 10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice. 35
39 xxii Art D.Lgs , n Nuovo codice della strada - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni - 1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'a.n.a.s. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'a.n.a.s., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento. 2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada. 3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni. 4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. 5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. 6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici serviz i è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori. 7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. 8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. 9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale. 10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. xxiii Articolo 13 D.Lgs , n Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni Pubblicità effettuata con veicoli - 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata. 4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. 5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. xxiv articolo 15 - Pubblicità varia - D.Lgs , n Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura: 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa: xxv Articolo 64 TESTO UNICO Autorizzazioni - La effettuazione della pubblicita`, che necessiti di installazione o collocazione di appositi mezzi o strutture, e` sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere al Servizio di Polizia Municipale, con le modalita` stabilite dall'apposito regolamento comunale, anche nel caso in cui la pubblicita` medesima sia esente da imposta. L'autorizzazione comunale e` sostituita da una dichiarazione di inizio attivita` da parte del diretto interessato da presentarsi unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento ed ad una copia del materiale pubblicitario nei casi di: pubblicita` temporanea visiva e/o sonora effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblicitari in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante ; pubblicita` temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie; esposizione di locandine,cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati. Per tutte le altre forme di pubblicita`, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorsi 30 giorni dalla presentazione della citata domanda, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie,quando siano visibili dalle strade Comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalita` da stabilire nell'apposito regolamento comunale. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. 36
40 Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei Confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e` da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicita`, agli impianti pubblicitari. In tutte le ipotesi esposte nel presente articolo, l'amministrazione Comunale conserva il proprio potere di controllo ed di autorizzazione, pertanto, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il Servizio di Polizia Municipale, puo` annullare, revocare o modificare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. xxvi Art.153 del D.Lgs , n Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione. 2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela xxvii Art D.Lgs , n Nuovo codice della strada - Obblighi dei concessionari di determinati servizi - 1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei sevizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga. 2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni. xxviii Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Obblighi del titolare dell'autorizzazione - 1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio. 2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonchè di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. xxix Art.65 testo unico. L'autorizzazione di cui al punto precedente puo` essere subordinata alla preventiva esecuzione di apposito deposito cauzionale in contanti o di una fideiussione bancaria o assicurativa in occasione di eventi relativi a circo, spettacolo viaggiante, o manifestazione sportiva. L'importo della cauzione e` pari alla somma dovuta per il tributo. Lo svincolo del deposito cauzionale e` subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio dopo aver verificato il ripristino e la pulizia dei luoghi interessati dalla pubblicita` xxx Art D.P.R , n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - - Vigilanza - 1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. 2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. 3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 4. Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio. 6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio. xxxi Articolo 24 del D.Lgs , n Sanzioni amministrative - 1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206 a euro 1,549 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese 37
41 sostenute. 3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicaz ione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma. 5-ter. Se il manifesto riguarda l attività di soggetti elencati nell articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. 38
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