CAPO I - Disposizioni urgenti relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali
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1 Disposizioni urgenti relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994, 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009 SOMMARIO Preambolo CAPO I - Disposizioni urgenti relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali Sezione I - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 24/1994 Art. 2 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/1994 Art. 3 - Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 24/1994 Sezione II - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'azienda Regionale Agricola di Alberese) Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 83/1995 Art. 5 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 83/1995 Sezione III - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'irpet) Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 59/1996 Art. 7 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996 Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 65/1997 Art. 9 - Modifiche all articolo 10 della l.r. 65/1997 Art Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 65/1997 Sezione V - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA") Art Modifiche all articolo 11 della l.r. 60/1999 Art Modifiche all'articolo 15 della l.r. 60/1999 Sezione VI - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET") Art Modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2000 Art Modifiche all'articolo 9 della l.r. 6/2000 Art Modifiche all articolo 11 della l.r. 6/2000
2 Sezione VII - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) Art Modifiche all articolo 10 ter della l.r. 32/2002 Sezione VIII - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) Art Modifiche all'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 Art Modifiche all'articolo 82 septies-decies della l.r. 40/2005 Sezione IX - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") Art Modifiche all articolo 27 della l.r. 30/2009 Art Modifiche all'articolo 28 della l.r. 30/2009 Art Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/2009 Sezione X - Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) Art Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2009 Art Modifiche all'articolo 14 della l.r. 39/2009 Sezione XI - Norma transitoria e decorrenza Art Norma transitoria Art Decorrenza dell'efficacia 2
3 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; visti gli articoli 47 e 50, comma 1, dello Statuto; Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi); Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'azienda Regionale Agricola di Alberese); Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'irpet); Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio); Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA"); Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET"); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"); Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA); considerato quanto segue: 1. è opportuno procedere a una ridefinizione delle indennità dei revisori dei conti degli enti dipendenti della Regione, nel senso di una commisurazione alla complessità della funzione svolta come sottolineato dall'ordine del giorno n. 134 approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 21 dicembre 2011, avuto anche riguardo all entità del valore della produzione risultante dai rispettivi bilanci ; 2. è necessario definire in modo più puntuale il contenuto del controllo che i revisori dei conti devono effettuare sui bilanci sia in fase preventiva che in fase di bilancio di esercizio; 3. è necessario definire anche i tipi di controllo che la Giunta regionale deve effettuare sui bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti al fine di consentire la conclusione del relativo iter di approvazione; 3
4 approva la presente legge CAPO I Disposizioni urgenti relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali Sezione I Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) Art. 1 Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 24/ L'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) è sostituito dal seguente: "Art. 8 Collegio regionale unico dei revisori 1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell ente è esercitato da un unico collegio dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi. 2. Il collegio unico dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell economia. 3. Il collegio nomina, nella sua prima seduta, il presidente scelto tra i propri membri. 4. Il Collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell ente e ne controlla la gestione finanziaria, rimettendo ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull andamento della gestione stessa ed avanzando, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell ente e alla Giunta regionale.. 5. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione. 6. Il collegio esprime altresì in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011). 7. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio. 8. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 4
5 Art. 2 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/ Al comma 4 dell articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) le parole "al 3 per cento ed al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 5 per cento e al 4 per cento". Art. 3 Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 24/ Dopo il comma 5 dell'articolo 26 bis della l.r. 24/1994 è inserito il seguente: "5 bis. L approvazione da parte della Giunta regionale di cui al comma 5 conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Il comma 6 dell'articolo 26 bis della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente: "6. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". Sezione II Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'azienda Regionale Agricola di Alberese) Art. 4 Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 83/ L'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'azienda Regionale Agricola di Alberese) è sostituito dal seguente: "Art. 6 Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente, e resta in carica quanto il Consiglio stesso. 2. Il Collegio, in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte. 5
6 3. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione. 4. Il collegio esprime altresì in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011). 5. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato. 6. Nelle proprie relazioni il Collegio può formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 7. Nel caso in cui l'azienda, a norma dell'articolo 2, comma 1, costituisca o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell'azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi Collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all'articolo 5, comma I collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall'azienda sono nominati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1.". Art. 5 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 83/ Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 83/1995 le parole " La Giunta regionale lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento" sono soppresse. 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 83/1995 è inserito il seguente: "2 bis La Giunta approva il bilancio preventivo entro sessanta giorni dal ricevimento, previo parere del Consiglio regionale.". 3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 11 della l.r. 83/1995 è inserito il seguente: "2 ter. L approvazione da parte della Giunta del bilancio preventivo dell ente conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 4. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 83/1995 le parole " La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l approvazione" sono soppresse. 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 83/1995 è inserito il seguente: "3 bis. La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". Sezione III Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'irpet) Art. 6 Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 59/1996 6
7 1. L'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'irpet) è sostituito dal seguente: "Art. 8 Competenze del collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione. 2. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio. 3. Il collegio dei revisori controlla la regolarità amministrativa e contabile dell Istituto, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte. 4. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'istituto.". Art. 7 Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/ Dopo il comma 3 bis dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente: "3 ter. L approvazione da parte della Giunta del bilancio preventivo dell ente di cui al comma 3 conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente: "4. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore dell Istituto entro il 30 aprile dell anno successivo a quello cui si riferisce e trasmesso alla Giunta regionale.". 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente: "4 bis. La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente: "4 ter. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.". Sezione IV Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) Art. 8 Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 65/ L'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) è sostituito dal seguente: 7
8 "Art. 8 Collegio regionale unico dei revisori 1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell ente è esercitato da un unico collegio dei revisori dei conti,comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi. 2. Il collegio unico dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell Economia. 3. Il collegio unico nella prima seduta nomina, tra i propri membri, il Presidente. 4. Il Collegio unico dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell ente e ne controlla la gestione finanziaria rimettendo ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull andamento della gestione stessa ed avanzando, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell ente e alla Giunta regionale. 5. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione. 6. Il collegio esprime altresì in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011). 7. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio. 8. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". Art. 9 Modifiche all articolo 10 della l.r. 65/ Al comma 4 dell articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) le parole "al 3 per cento ed al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 5 per cento e al 4 per cento". Art. 10 Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 65/ L'articolo 23 ter della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente: "Art. 23 ter Contabilità e bilancio 1. L'ente parco adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale. 2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione illustrativa, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno. 8
9 3. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e accompagnato da una relazione sulla gestione, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. 4. I bilanci, corredati dalla relazione del collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal Consiglio direttivo, immediatamente dopo la loro adozione, alla Comunità del parco per l espressione del parere e alla Giunta regionale per l esame istruttorio. 5. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco e successivamente all espressione del parere da parte del Consiglio regionale ai sensi dell articolo 11, comma 5, dello Statuto regionale, approva con propria deliberazione il bilancio preventivo economico. 6. L approvazione da parte della Giunta regionale di cui al comma 5 conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione. 7. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione. 8. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della Comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all adozione degli atti di sua competenza. 9. Qualora il bilancio preventivo economico dell ente parco non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento, l ente parco può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all ente stesso. 10. L ente parco adotta, in coerenza con le norme del codice civile, un proprio regolamento interno di contabilità.". Sezione V Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA") Art. 11 Modifiche all articolo 11 della l.r. 60/ Il comma 7 dell articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA") è sostituito dal seguente: "7. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 2. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della l.r. 65/1997 è inserito il seguente: "7 bis. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 3. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 11 della l.r. 65/1997 è inserito il seguente: "7 ter. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 9
10 4. Al comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 60/1999, la parola "3" è sostituita dalla seguente: "5". 5. Al comma 10 dell articolo 11 della l.r. 60/1999, la parola "2" è sostituita dalla seguente: "4". Art. 12 Modifiche all'articolo 15 della l.r. 60/ Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente: "4 bis. L approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell ente, previo parere del Consiglio regionale, conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente: "5 bis. La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". Sezione VI Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET") Art. 13 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/ Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET") è inserito il seguente: "5 bis L approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell ente, previo parere del Consiglio regionale, conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 6/2000 le parole "corredato dalla relazione del Collegio dei revisori; la Giunta, acquisito il parere favorevole di Unioncamere, I.C.E., ed E.N.I.T., lo invia al Consiglio Regionale che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento" sono soppresse. 3. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: "6 bis. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole di Unioncamere, I.C.E., ed E.N.I.T., propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 4. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: "7 bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.". 10
11 Art. 14 Modifiche all'articolo 9 della l.r. 6/ Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: "7 bis. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita relazione nella quale è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 2. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 9 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: "7 ter. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 3. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 9 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: "7 quater. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". Art. 15 Modifiche all articolo 11 della l.r. 6/ Al comma 1 dell articolo 11 della l.r. 6/2000 la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "5". 2. Al comma 2 dell articolo 11 della l.r. 6/2000 la parola "due" è sostituita dalla seguente: "4". Sezione VII Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) Art. 16 Modifiche all articolo 10 ter della l.r. 32/ Al comma 1 dell'articolo 10 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole "1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)" sono sostituite dalle seguenti: "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)". 2. Dopo il comma 4 dell articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: "4 bis. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita relazione nella quale è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: "4 ter. Il collegio esprime altresì in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011).". 4. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: 11
12 "4 quater. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 5. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: "4 quinquies. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 6. Dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: "4 sexies. Al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori spetta un indennità annua pari rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.". Sezione VIII Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) Art. 17 Modifiche all'articolo 82 octies della l.r. 40/ Il comma 7 dell'articolo 82 octies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente: "7. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 2. Dopo il comma 7 dell'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "7 bis. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 3. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "7 ter. Il collegio dei revisori controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'ars, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 4. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "7 quater. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ars.". Art. 18 Modifiche all'articolo 82 septies-decies della l.r. 40/ Al comma 1 dell'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 le parole ", acquisito il parere del Consiglio regionale" sono soppresse. 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 82 septies-decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "2 bis. L approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell ente, previo parere del Consiglio regionale, conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 12
13 3. Al comma 3 dell'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005, le parole " Il bilancio è trasmesso alla Giunta regionale che effettua l istruttoria e lo propone al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento" sono soppresse. 4. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 septies-decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "3 bis. La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 5. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "3 ter. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.". Sezione IX Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") Art. 19 Modifiche all articolo 27 della l.r. 30/ Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") le parole "1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)" sono sostituite dalle seguenti: "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)". 2. Al comma 4 dell articolo 27 della l.r. 30/2009 le parole "al 3 per cento ed al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento e al 5 per cento". Art. 20 Modifiche all'articolo 28 della l.r. 30/ Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: "3. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "3 bis. Il collegio esprime altresì in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011).". 3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "3 ter. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 4. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "3 quater. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 13
14 Art. 21 Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/ Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "2 bis. L approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell ente, conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole " che, acquisito il parere della conferenza permanente di cui all articolo 14, comma 5, lettera d), lo inoltra al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento" sono soppresse. 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "4 bis. La Giunta regionale, acquisito il parere della conferenza permanente di cui all articolo 14, comma 5, lettera d), propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "4 ter. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.". Sezione X Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) Art. 22 Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/ Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) le parole "1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)" sono sostituite dalle seguenti: "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 2. Il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente: "8. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 3. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente: "8 bis. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 4. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente: "8 ter. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 14
15 Art. 23 Modifiche all'articolo 14 della l.r. 39/ Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente: "1 bis. L approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell ente, conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole " La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento." sono soppresse. 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente: "2 bis. La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente: "2 ter. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.". Sezione XI Norma transitoria e decorrenza Art. 24 Norma transitoria 1. Fino all adozione da parte degli enti parco regionali del sistema di contabilità economicopatrimoniale il collegio unico dei revisori degli enti medesimi esprime un parere sul bilancio consuntivo dell ente, in cui attesta la corrispondenza di quest ultimo alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. Art. 25 Decorrenza dell'efficacia 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 le disposizioni della presente legge, ivi comprese quelle relative alla ridefinizione delle indennità, sono efficaci a far data dal 1 luglio
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