CAPO I - Disposizioni urgenti relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CAPO I - Disposizioni urgenti relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali"

Transcript

1 Disposizioni urgenti relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994, 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009 SOMMARIO Preambolo CAPO I - Disposizioni urgenti relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali Sezione I - Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 24/1994 Art. 2 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/1994 Art. 3 - Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 24/1994 Sezione II - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'azienda Regionale Agricola di Alberese) Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 83/1995 Art. 5 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 83/1995 Sezione III - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'irpet) Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 59/1996 Art. 7 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996 Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 65/1997 Art. 9 - Modifiche all articolo 10 della l.r. 65/1997 Art Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 65/1997 Sezione V - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA") Art Modifiche all articolo 11 della l.r. 60/1999 Art Modifiche all'articolo 15 della l.r. 60/1999 Sezione VI - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET") Art Modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2000 Art Modifiche all'articolo 9 della l.r. 6/2000 Art Modifiche all articolo 11 della l.r. 6/2000

2 Sezione VII - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) Art Modifiche all articolo 10 ter della l.r. 32/2002 Sezione VIII - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) Art Modifiche all'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 Art Modifiche all'articolo 82 septies-decies della l.r. 40/2005 Sezione IX - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") Art Modifiche all articolo 27 della l.r. 30/2009 Art Modifiche all'articolo 28 della l.r. 30/2009 Art Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/2009 Sezione X - Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) Art Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2009 Art Modifiche all'articolo 14 della l.r. 39/2009 Sezione XI - Norma transitoria e decorrenza Art Norma transitoria Art Decorrenza dell'efficacia 2

3 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione; visti gli articoli 47 e 50, comma 1, dello Statuto; Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi); Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'azienda Regionale Agricola di Alberese); Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'irpet); Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio); Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA"); Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET"); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"); Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA); considerato quanto segue: 1. è opportuno procedere a una ridefinizione delle indennità dei revisori dei conti degli enti dipendenti della Regione, nel senso di una commisurazione alla complessità della funzione svolta come sottolineato dall'ordine del giorno n. 134 approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 21 dicembre 2011, avuto anche riguardo all entità del valore della produzione risultante dai rispettivi bilanci ; 2. è necessario definire in modo più puntuale il contenuto del controllo che i revisori dei conti devono effettuare sui bilanci sia in fase preventiva che in fase di bilancio di esercizio; 3. è necessario definire anche i tipi di controllo che la Giunta regionale deve effettuare sui bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti al fine di consentire la conclusione del relativo iter di approvazione; 3

4 approva la presente legge CAPO I Disposizioni urgenti relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali Sezione I Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) Art. 1 Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 24/ L'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) è sostituito dal seguente: "Art. 8 Collegio regionale unico dei revisori 1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell ente è esercitato da un unico collegio dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi. 2. Il collegio unico dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell economia. 3. Il collegio nomina, nella sua prima seduta, il presidente scelto tra i propri membri. 4. Il Collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell ente e ne controlla la gestione finanziaria, rimettendo ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull andamento della gestione stessa ed avanzando, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell ente e alla Giunta regionale.. 5. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione. 6. Il collegio esprime altresì in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011). 7. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio. 8. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 4

5 Art. 2 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/ Al comma 4 dell articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) le parole "al 3 per cento ed al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 5 per cento e al 4 per cento". Art. 3 Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 24/ Dopo il comma 5 dell'articolo 26 bis della l.r. 24/1994 è inserito il seguente: "5 bis. L approvazione da parte della Giunta regionale di cui al comma 5 conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Il comma 6 dell'articolo 26 bis della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente: "6. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". Sezione II Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'azienda Regionale Agricola di Alberese) Art. 4 Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 83/ L'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'azienda Regionale Agricola di Alberese) è sostituito dal seguente: "Art. 6 Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente, e resta in carica quanto il Consiglio stesso. 2. Il Collegio, in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte. 5

6 3. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione. 4. Il collegio esprime altresì in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011). 5. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato. 6. Nelle proprie relazioni il Collegio può formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 7. Nel caso in cui l'azienda, a norma dell'articolo 2, comma 1, costituisca o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell'azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi Collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all'articolo 5, comma I collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall'azienda sono nominati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1.". Art. 5 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 83/ Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 83/1995 le parole " La Giunta regionale lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento" sono soppresse. 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 83/1995 è inserito il seguente: "2 bis La Giunta approva il bilancio preventivo entro sessanta giorni dal ricevimento, previo parere del Consiglio regionale.". 3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 11 della l.r. 83/1995 è inserito il seguente: "2 ter. L approvazione da parte della Giunta del bilancio preventivo dell ente conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 4. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 83/1995 le parole " La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l approvazione" sono soppresse. 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 83/1995 è inserito il seguente: "3 bis. La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". Sezione III Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'irpet) Art. 6 Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 59/1996 6

7 1. L'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'irpet) è sostituito dal seguente: "Art. 8 Competenze del collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione. 2. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio. 3. Il collegio dei revisori controlla la regolarità amministrativa e contabile dell Istituto, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte. 4. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'istituto.". Art. 7 Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/ Dopo il comma 3 bis dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente: "3 ter. L approvazione da parte della Giunta del bilancio preventivo dell ente di cui al comma 3 conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente: "4. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore dell Istituto entro il 30 aprile dell anno successivo a quello cui si riferisce e trasmesso alla Giunta regionale.". 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente: "4 bis. La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente: "4 ter. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.". Sezione IV Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) Art. 8 Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 65/ L'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) è sostituito dal seguente: 7

8 "Art. 8 Collegio regionale unico dei revisori 1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell ente è esercitato da un unico collegio dei revisori dei conti,comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi. 2. Il collegio unico dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell Economia. 3. Il collegio unico nella prima seduta nomina, tra i propri membri, il Presidente. 4. Il Collegio unico dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell ente e ne controlla la gestione finanziaria rimettendo ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull andamento della gestione stessa ed avanzando, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell ente e alla Giunta regionale. 5. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione. 6. Il collegio esprime altresì in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011). 7. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio. 8. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". Art. 9 Modifiche all articolo 10 della l.r. 65/ Al comma 4 dell articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) le parole "al 3 per cento ed al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 5 per cento e al 4 per cento". Art. 10 Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 65/ L'articolo 23 ter della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente: "Art. 23 ter Contabilità e bilancio 1. L'ente parco adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale. 2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione illustrativa, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno. 8

9 3. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e accompagnato da una relazione sulla gestione, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. 4. I bilanci, corredati dalla relazione del collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal Consiglio direttivo, immediatamente dopo la loro adozione, alla Comunità del parco per l espressione del parere e alla Giunta regionale per l esame istruttorio. 5. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco e successivamente all espressione del parere da parte del Consiglio regionale ai sensi dell articolo 11, comma 5, dello Statuto regionale, approva con propria deliberazione il bilancio preventivo economico. 6. L approvazione da parte della Giunta regionale di cui al comma 5 conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione. 7. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione. 8. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della Comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all adozione degli atti di sua competenza. 9. Qualora il bilancio preventivo economico dell ente parco non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento, l ente parco può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all ente stesso. 10. L ente parco adotta, in coerenza con le norme del codice civile, un proprio regolamento interno di contabilità.". Sezione V Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA") Art. 11 Modifiche all articolo 11 della l.r. 60/ Il comma 7 dell articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA") è sostituito dal seguente: "7. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 2. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della l.r. 65/1997 è inserito il seguente: "7 bis. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 3. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 11 della l.r. 65/1997 è inserito il seguente: "7 ter. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 9

10 4. Al comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 60/1999, la parola "3" è sostituita dalla seguente: "5". 5. Al comma 10 dell articolo 11 della l.r. 60/1999, la parola "2" è sostituita dalla seguente: "4". Art. 12 Modifiche all'articolo 15 della l.r. 60/ Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente: "4 bis. L approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell ente, previo parere del Consiglio regionale, conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente: "5 bis. La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". Sezione VI Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET") Art. 13 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/ Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET") è inserito il seguente: "5 bis L approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell ente, previo parere del Consiglio regionale, conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 6/2000 le parole "corredato dalla relazione del Collegio dei revisori; la Giunta, acquisito il parere favorevole di Unioncamere, I.C.E., ed E.N.I.T., lo invia al Consiglio Regionale che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento" sono soppresse. 3. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: "6 bis. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole di Unioncamere, I.C.E., ed E.N.I.T., propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 4. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: "7 bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.". 10

11 Art. 14 Modifiche all'articolo 9 della l.r. 6/ Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: "7 bis. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita relazione nella quale è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 2. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 9 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: "7 ter. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 3. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 9 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente: "7 quater. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". Art. 15 Modifiche all articolo 11 della l.r. 6/ Al comma 1 dell articolo 11 della l.r. 6/2000 la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "5". 2. Al comma 2 dell articolo 11 della l.r. 6/2000 la parola "due" è sostituita dalla seguente: "4". Sezione VII Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) Art. 16 Modifiche all articolo 10 ter della l.r. 32/ Al comma 1 dell'articolo 10 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole "1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)" sono sostituite dalle seguenti: "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)". 2. Dopo il comma 4 dell articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: "4 bis. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita relazione nella quale è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: "4 ter. Il collegio esprime altresì in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011).". 4. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: 11

12 "4 quater. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 5. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: "4 quinquies. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 6. Dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: "4 sexies. Al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori spetta un indennità annua pari rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.". Sezione VIII Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) Art. 17 Modifiche all'articolo 82 octies della l.r. 40/ Il comma 7 dell'articolo 82 octies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente: "7. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 2. Dopo il comma 7 dell'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "7 bis. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 3. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "7 ter. Il collegio dei revisori controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'ars, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 4. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "7 quater. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ars.". Art. 18 Modifiche all'articolo 82 septies-decies della l.r. 40/ Al comma 1 dell'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 le parole ", acquisito il parere del Consiglio regionale" sono soppresse. 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 82 septies-decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "2 bis. L approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell ente, previo parere del Consiglio regionale, conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 12

13 3. Al comma 3 dell'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005, le parole " Il bilancio è trasmesso alla Giunta regionale che effettua l istruttoria e lo propone al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento" sono soppresse. 4. Dopo il comma 3 dell'articolo 82 septies-decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "3 bis. La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 5. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "3 ter. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.". Sezione IX Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") Art. 19 Modifiche all articolo 27 della l.r. 30/ Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") le parole "1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)" sono sostituite dalle seguenti: "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)". 2. Al comma 4 dell articolo 27 della l.r. 30/2009 le parole "al 3 per cento ed al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento e al 5 per cento". Art. 20 Modifiche all'articolo 28 della l.r. 30/ Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: "3. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "3 bis. Il collegio esprime altresì in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2011).". 3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "3 ter. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 4. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "3 quater. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 13

14 Art. 21 Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/ Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "2 bis. L approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell ente, conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole " che, acquisito il parere della conferenza permanente di cui all articolo 14, comma 5, lettera d), lo inoltra al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento" sono soppresse. 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "4 bis. La Giunta regionale, acquisito il parere della conferenza permanente di cui all articolo 14, comma 5, lettera d), propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: "4 ter. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.". Sezione X Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) Art. 22 Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/ Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) le parole "1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)" sono sostituite dalle seguenti: "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 2. Il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente: "8. Il collegio dei revisori esprime un parere sul bilancio preventivo dell ente attraverso un apposita contabile delle previsioni di bilancio nonché sugli equilibri complessivi della gestione.". 3. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente: "8 bis. Il collegio dei revisori svolge nei confronti dell ente le funzioni di vigilanza di cui all articolo 2403 del Codice civile ed esercita le funzioni di controllo contabile di cui all articolo 2409 ter del Codice civile esprimendo, attraverso un apposita relazione, un giudizio sul bilancio d esercizio.". 4. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente: "8 ter. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull andamento delle operazioni svolte.". 14

15 Art. 23 Modifiche all'articolo 14 della l.r. 39/ Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente: "1 bis. L approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo dell ente, conclude il relativo procedimento sulla base del giudizio dei revisori nonché della verifica della coerenza della documentazione contabile trasmessa con gli indirizzi, le politiche e gli atti regionali settoriali e di bilancio e di ogni altro eventuale aspetto definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole " La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento." sono soppresse. 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente: "2 bis. La Giunta regionale propone all approvazione del Consiglio regionale il bilancio d esercizio dell ente al fine di concludere il relativo procedimento sulla base del giudizio del collegio dei revisori nonché sulla base della verifica della conciliazione dei saldi contabili con quelli risultanti dal proprio bilancio, della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari assegnati e di ogni altro eventuale indirizzo gestionale definito dalla Giunta con propria deliberazione.". 4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente: "2 ter. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.". Sezione XI Norma transitoria e decorrenza Art. 24 Norma transitoria 1. Fino all adozione da parte degli enti parco regionali del sistema di contabilità economicopatrimoniale il collegio unico dei revisori degli enti medesimi esprime un parere sul bilancio consuntivo dell ente, in cui attesta la corrispondenza di quest ultimo alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. Art. 25 Decorrenza dell'efficacia 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24 le disposizioni della presente legge, ivi comprese quelle relative alla ridefinizione delle indennità, sono efficaci a far data dal 1 luglio

Il Presidente Angelo Pollina. I Segretari Bruna Giovannini Gianluca Parrini

Il Presidente Angelo Pollina. I Segretari Bruna Giovannini Gianluca Parrini 46 Ritenuto di procedere all approvazione del bilancio di esercizio 2006 dell Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena; DELIBERA 1. di approvare il bilancio di esercizio 2006

Dettagli

Art Natura giuridica. 1. L A.P.E.T. ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

Art Natura giuridica. 1. L A.P.E.T. ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 6 Costituzione dell Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET). Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 07.02.2000 Art. 01 - Costituzione e finalità 1.

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 39/2016 (Atti del Consiglio) Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.

Dettagli

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione; Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell articolo 5, comma 1, lettera

Dettagli

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio) DISEGNO DI LEGGE Art.1 (Contratto nazionale di servizio) 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1. dopo la parola: "Ministero

Dettagli

1. Il Comune di Colfelice ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e risorse trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica

1. Il Comune di Colfelice ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e risorse trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE Capo I Finanza comunale Articolo 50 (Autonomia finanziaria) 1. Il Comune di Colfelice ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e risorse trasferite,

Dettagli

REGIONE LIGURIA. L.R. 20 dicembre 2012, n. 49. (Artt. 5-11)

REGIONE LIGURIA. L.R. 20 dicembre 2012, n. 49. (Artt. 5-11) Normativa comparata REGIONE LIGURIA Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi Pubblicata nel B.U. Liguria 21 dicembre 2012, n. 24, parte prima. ( ) Articolo

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3 REGIONE PIEMONTE Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione

Dettagli

COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Città Metropolitana di Milano

COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Città Metropolitana di Milano COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Città Metropolitana di Milano REVISORE UNICO DEI CONTI VERBALE N. 05/2017 Il giorno ventiquattro del mese di maggio dell anno duemiladiciassette, presso gli uffici del Comune

Dettagli

Bur n. 115 del 20/11/2018

Bur n. 115 del 20/11/2018 Bur n. 115 del 20/11/2018 (Codice interno: 382202) LEGGE REGIONALE 14 novembre 2018, n. 42 Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo

Dettagli

Capo VI Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Capo VI Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell articolo 51 comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli

Dettagli

l.r. 24/ b Protezione della natura e dell ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

l.r. 24/ b Protezione della natura e dell ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti l.r. 24/1994 1 Legge Regionale 16 marzo 1994, n. 24 Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi

Dettagli

Il regolamento dei controlli interni

Il regolamento dei controlli interni Il regolamento dei controlli interni Allegato A deliberazione di Consiglio Comunale nr. 1 del 31-01-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Servizio dei

Dettagli

82 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del DELIBERAZIONE 28 luglio 2014, n. 625

82 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del DELIBERAZIONE 28 luglio 2014, n. 625 82 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 6.8.2014 DELIBERAZIONE 28 luglio 2014, n. 625 Consorzio LaMMa - L.R. n. 39/2009 art. 14: approvazione Bilancio preventivo economico

Dettagli

COMUNE DI RONCELLO (Provincia di Monza e Brianza) REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI RONCELLO (Provincia di Monza e Brianza) REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI COMUNE DI RONCELLO (Provincia di Monza e Brianza) REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Servizio dei controlli interni Unità di controllo

Dettagli

INDICE. Preambolo. Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 79/2012. Art. 2 - Modifiche all articolo 1 della l.r. 79/2012

INDICE. Preambolo. Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 79/2012. Art. 2 - Modifiche all articolo 1 della l.r. 79/2012 Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998) in attuazione della l.r.22/2015. INDICE

Dettagli

relativi consorzi. (Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del )

relativi consorzi. (Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del ) LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, N. 24 Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei (1) (2) (3) relativi consorzi.

Dettagli

ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE

ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2012, N. 98 ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dettagli

Art. 1. Relazione sulla gestione

Art. 1. Relazione sulla gestione DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 32: Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni

Dettagli

Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, che ha istituito l Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA FVG), quale ente pubblico

Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, che ha istituito l Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA FVG), quale ente pubblico Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, che ha istituito l Agenzia regionale per la protezione dell ambiente (ARPA FVG), quale ente pubblico preposto all esercizio delle funzioni e delle attività

Dettagli

Regolamento dei controlli interni

Regolamento dei controlli interni Regolamento dei controlli interni Titolo I Principi generali Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione di un sistema di controlli interni sull attività del Comune di Modena, secondo

Dettagli

Statuto dell Agenzia regionale per il lavoro

Statuto dell Agenzia regionale per il lavoro Allegato alla Delib.G.R. n. 23/13 del 25.6.2014 Statuto dell Agenzia regionale per il lavoro Il presente Statuto definisce il sistema organizzativo dell Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi del comma

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 RAi/dm \\Abarchivisrv\archivi\drg\ufficio legale\collegio SINDACALE\2016\del-nomina

Dettagli

Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 02-03-2010 REGIONE SICILIA Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 11 del 5 marzo

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite Vidor (TV) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 07.11.2014, esecutiva)

Dettagli

COMUNE DI TREVISO REGOLAMENTI

COMUNE DI TREVISO REGOLAMENTI COMUNE DI TREVISO REGOLAMENTI CONTROLLI INTERNI Regolamento dei controlli interni Art. 1 - Controlli interni... 1 Art. 2 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile. 1 Art. 3 - Controllo

Dettagli

COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Città Metropolitana di Milano

COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Città Metropolitana di Milano COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Città Metropolitana di Milano REVISORE UNICO DEI CONTI VERBALE N. 13/2017 Il giorno 15 del mese di settembre dell anno duemiladiciassette, presso gli uffici del Comune di Trezzo

Dettagli

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI. (versione minima per enti con meno di 15.

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI. (versione minima per enti con meno di 15. COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (versione minima per enti con meno di 15.000 abitanti) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 20.12.2012

Dettagli

La revisione contabile nelle Aziende Sanitarie Locali

La revisione contabile nelle Aziende Sanitarie Locali La revisione contabile nelle Aziende Sanitarie Locali di marcello mazza Pubblicato il 14 luglio 2005 Le Aziende Sanitarie Locali sono Enti dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,

Dettagli

REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE

REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE REGIONE MARCHE LEGGE REGIONALE 04 giugno 2012, n. 18 "Istituzione dell'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche).soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)

Dettagli

Regolamento del sistema di controlli interni

Regolamento del sistema di controlli interni Regolamento del sistema di controlli interni I N D I C E TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Sistema dei controlli interni. Art. 2 controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti TITOLO II CONTROLLI

Dettagli

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI BOMPORTO PROVINCIA DI MODENA REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 18.2.2013 Entrato in vigore il 20.2.2013 1 INDICE art. 1 - art. 2 - art. 3 - art.

Dettagli

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); ALLEGATO A Proposta di legge Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AMMINISTRAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA DI CAPITALE A TOTALE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ARGENTA

REGOLAMENTO PER L AMMINISTRAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA DI CAPITALE A TOTALE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ARGENTA Allegato A) alla Deliberazione C.C. n. 64 del 09/07/2012 REGOLAMENTO PER L AMMINISTRAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA DI CAPITALE A TOTALE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ARGENTA Art.1 Oggetto Il presente

Dettagli

PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014

PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014 COMUNE DI PARZANICA -Provincia di Bergamo- PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014 ZENDRA DOTT. DANILO 1 RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO 2014

Dettagli

1d Personale e amministrazione l.r. 60/1999 1

1d Personale e amministrazione l.r. 60/1999 1 1d Personale e amministrazione l.r. 60/1999 1 Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60 Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA). (Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 29.11.1999)

Dettagli

COMUNE DI PORTOBUFFOLE (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI PORTOBUFFOLE (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI PORTOBUFFOLE (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Articolo 1 Servizio dei controlli interni 1. Il Comune di Portobuffolè, nell ambito della propria autonomia normativa ed

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 1/2017 (Atti del Consiglio) Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del

Dettagli

CITTA DIORBASSANO (Provincia di Torino) REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

CITTA DIORBASSANO (Provincia di Torino) REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI CITTA DIORBASSANO (Provincia di Torino) REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 15.02.2013 Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 Soggetti

Dettagli

(GU n. 57 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(GU n. 57 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 18 Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo

Dettagli

Integrazione del regolamento di amministrazione e di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Integrazione del regolamento di amministrazione e di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Trento Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 13/06/2017 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 13/06/2017 0135 181516 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2017 Consiglio della Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

Articolato ALLEGATO 1

Articolato ALLEGATO 1 Articolato ALLEGATO 1 REGIONE TOSCANA Proposta di Legge Bilancio di previsione finanziario 2019 2021. Prima variazione SOMMARIO PREAMBOLO CAPO I - Variazioni al bilancio Art. 1 - Variazioni alle previsioni

Dettagli

Art. 2 Statuto (37) Art. 3 Organi (37) Art. 4 Incompatibilità (37) Art. 4 bis Rinvio (37) Art. 5 Presidente (37) Art. 6 Consiglio direttivo (37)

Art. 2 Statuto (37) Art. 3 Organi (37) Art. 4 Incompatibilità (37) Art. 4 bis Rinvio (37) Art. 5 Presidente (37) Art. 6 Consiglio direttivo (37) l.r. 65/1997 1 Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 Istituzione dell Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio. (Bollettino Ufficiale n. 33, parte

Dettagli

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa

Dettagli

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2014, N. 166 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALL INTESA

Dettagli

Elementi di dettaglio

Elementi di dettaglio REGOLAMENTO DI ATENEO PER L AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ: Elementi di dettaglio Genova 5 luglio, 2012 Simonetta Ranalli ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE Principi: 1. L università adotta

Dettagli

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 531 DEL 18/04/2011, COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N DEL 28/10/2013

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 531 DEL 18/04/2011, COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N DEL 28/10/2013 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 531 DEL 18/04/2011, COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1499 DEL 28/10/2013 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ Capo I Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 7/2017 (Atti del Consiglio) Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. 87/2009 e alla l.r. 85/2016.

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONTABILITA

REGOLAMENTO DI CONTABILITA REGOLAMENTO DI CONTABILITA INDICE ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO pag 3 ART. 2 CONTABILITÀ GENERALE pag 3 ART. 3 DOCUMENTI E LIBRI OBBLIGATORI... pag 3 ART. 4 IL PIANO PROGRAMMA. pag 3 ART. 5 BILANCIO

Dettagli

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - estratto

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - estratto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - estratto 234. Organo di revisione economico-finanziario. 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI. ART. 3 D.L n.174 convertito nella L n.213

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI. ART. 3 D.L n.174 convertito nella L n.213 REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI ART. 3 D.L.10.10.2012 n.174 convertito nella L. 07.12.2012 n.213 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 09.01.2013 INDICE Art. 1 Art. 2 TITOLO

Dettagli

COMUNE DI BENE LARIO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI BENE LARIO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI BENE LARIO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 01.02.2013 INDICE Art. 1 - Finalità e Ambito di applicazione.

Dettagli

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1997, N.85

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1997, N.85 LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1997, N.85 Norme in materia di Programmazione. TITOLO I Disposizioni di ordine generale Art.1 Finalità La Regione Abruzzo, in armonia con quanto stabilito agli artt.8 e 9 del proprio

Dettagli

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI C O M U N E D I M A G N A G O Città Metropolitana di MILANO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2013 Modificato con deliberazione Consiglio Comunale

Dettagli

INDICE. Deliberazione legislativa n. 52/ Art. 1 - Oggetto e finalità. Art. 2 - Composizione e nomina del collegio. Art. 3 - Pareri obbligatori

INDICE. Deliberazione legislativa n. 52/ Art. 1 - Oggetto e finalità. Art. 2 - Composizione e nomina del collegio. Art. 3 - Pareri obbligatori Deliberazione legislativa n. 52/2012 2 INDICE Art. 1 - Oggetto e finalità Art. 2 - Composizione e nomina del collegio Art. 3 - Pareri obbligatori Art. 4 - Altri compiti del collegio Art. 5 - Modalità di

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 13/2016 (Atti del Consiglio) Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009,

Dettagli

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali); Raccolta Normativa della Regione Toscana Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2 Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008. Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017 PREAMBOLO

Dettagli

REGOLAMENTO IVASS N. 42 DEL 2 AGOSTO 2018

REGOLAMENTO IVASS N. 42 DEL 2 AGOSTO 2018 REGOLAMENTO IVASS N. 42 DEL 2 AGOSTO 2018 REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE ESTERNA DELL INFORMATIVA AL PUBBLICO DI CUI AGLI ARTICOLI 47-SEPTIES, COMMA 7, E 191, COMMA 1, LETTERA

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA (approvato dal Consiglio

Dettagli

ALLEGATO A. Sommario. Preambolo

ALLEGATO A. Sommario. Preambolo ALLEGATO A Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della

Dettagli

La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale e territoriale

La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale e territoriale La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale e territoriale Bologna, 21 ottobre 2008 La contabilità economico-patrimoniale nelle Asp dell Emilia-Romagna: approfondimenti tecnico-contabili Moderatore:

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 61/2016 (Atti del Consiglio) Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. Seconda variazione *************** Approvata

Dettagli

STATUTO. di cui all articolo 13, comma 3 ter della Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 s.m.i.

STATUTO. di cui all articolo 13, comma 3 ter della Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 s.m.i. STATUTO di cui all articolo 13, comma 3 ter della Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 s.m.i. (testo adottato con Decreto direttoriale 19 aprile 2019, n. 130 approvato con D.G.R. 19 giugno 2019, n. 857)

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA ESTRATTO del Processo verbale dell adunanza del 31 marzo 2007 Seduta pubblica Sessione I ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 27 Presidente

Dettagli

Allegato D TESTO COORDINATO

Allegato D TESTO COORDINATO Allegato D TESTO COORDINATO Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ( Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Dettagli

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I I N T E R N I Approvato con delibera del Consiglio n. 48 del 16.10.2015 CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE SOCIETA PARTECIPATE E GLI ALTRI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE SOCIETA PARTECIPATE E GLI ALTRI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI Comune di Selargius (Provincia di Cagliari) REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE SOCIETA PARTECIPATE E GLI ALTRI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n.. del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21.02.2013 CAPO I PRINCIPI ORGANIZZATIVI GENERALI Articolo 1 OGGETTO

Dettagli

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 20. Bilancio di previsione finanziario Prima variazione.

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 20. Bilancio di previsione finanziario Prima variazione. 24 19.4.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 massimo di euro 8.820:000,00 annui a decorrere dal 2022 al 2037, si provvede con legge di bilancio.. Art. 19 Procedimenti regionali di

Dettagli

Allegato A SOMMARIO. Preambolo. CAPO I Oggetto Art. 1 Oggetto

Allegato A SOMMARIO. Preambolo. CAPO I Oggetto Art. 1 Oggetto Allegato A Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'agenzia di promozione economica della Toscana (APET) già istituita con legge regionale 28 gennaio 2000,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA EN.FOR. Srl

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA EN.FOR. Srl COMUNE DI FORNOVO DI TARO (Provincia di Parma) Piazza Libertà, 11 Tel. 0525/400611 Fax 0525/30310 e-mail: protocollo@postacert.comune.fornovo-di-taro.pr.it Codice Fiscale 00322400342 REGOLAMENTO PER LA

Dettagli

COMUNE DI DECIMOMANNU

COMUNE DI DECIMOMANNU COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : Settore II Responsabile: Porceddu Sabrina DETERMINAZIONE N. 978 in data 13/10/2014 OGGETTO: ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE CON CONTRATTO A TEMPO

Dettagli

comma 1. 74) Parole così sostituite con l.r. 34/2007, art. 57, com ma 2.

comma 1. 74) Parole così sostituite con l.r. 34/2007, art. 57, com ma 2. 55) Comma così sostituito con l.r. 34/2007, art. 41. 56) Comma così sostituito con l.r. 34/2007, art. 42. 57) Comma inserito con l.r. 34/2007, art. 43. 58) Articolo così sostituito con l.r. 34/2007, art.

Dettagli

Art. 2 - Procedure per il reclutamento e scorrimento della graduatoria

Art. 2 - Procedure per il reclutamento e scorrimento della graduatoria Allegato A Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti

Dettagli

Autorità Idrica Toscana

Autorità Idrica Toscana DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 del 29/05/2018 OGGETTO: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI PER L ANNO 2018 AI SENSI DELL ART. 26 DEL CCNL REGIONI

Dettagli

SOMMARIO. CAPO II - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario )

SOMMARIO. CAPO II - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario ) SOMMARIO CAPO I - Assestamento del bilancio Art. 1 - Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per l anno 2017-2019

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 13/2018 (Atti del Consiglio) Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r.

Dettagli

Ufficio d Ambito di Como

Ufficio d Ambito di Como Via Borgo Vico n. 148 22100 COMO Tel. 031-230.487 / 246 / 461 / 495 Fax. 031-230.345 E-mail ato@provincia.como.it Pec aato@pec.provincia.como.it Regolamento di contabilità Approvato con delibera del Commissario

Dettagli

Bozza REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE. Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale

Bozza REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE. Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale SULL ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. OGGETTO E SCOPO DEL 1.1 Il presente Regolamento, previsto dall articolo 42.2 dello Statuto

Dettagli

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. REGIONE PIEMONTE BU4329/10/2015 Legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22. Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).

Dettagli

COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 24 gennaio 2013 I N D I C E Art. 1 Servizio dei controlli

Dettagli

78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE

78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. 173 Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali

Dettagli

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI C O M U N E D I O R N A G O P R O V I N C I A D I M O N Z A E B R I A N Z A REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2013 1 I n d i c e Art. 1 Oggetto

Dettagli

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1 LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1 TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI Art. 1 (Modifiche alla legge regionale

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO

REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale SULL ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DELL ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. OGGETTO E SCOPO DEL 1.1 Il presente Regolamento,

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 72/2014 (Atti del Consiglio) Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione

Dettagli

X LEGISLATURA 35/\ Seduta Giovedì 4 maggio 2017

X LEGISLATURA 35/\ Seduta Giovedì 4 maggio 2017 X LEGISLATURA 35/\ Seduta Giovedì 4 maggio 2017 Deliberazione n. 205 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Disposizioni in materia di revisore dei conti dei consorzi di bonifica. Modifiche alla I.r.

Dettagli

I RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI (CONTROLLO COLABORATIVO)

I RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI (CONTROLLO COLABORATIVO) I RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI (CONTROLLO COLABORATIVO) Corte dei Conti e controlli collaborativi Comma 166 art. 1 Finanziaria 2006 Ai fini della tutela dell unità economica e del coordinamento della

Dettagli

Regolamento dei Controlli interni

Regolamento dei Controlli interni COMUNE SOLOFRA (Provincia di Avellino) Regolamento dei Controlli interni Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15 febbraio 2013. TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il

Dettagli

2. Nella fase transitoria di cui al comma 1, l'ars svolge compiti di studio e ricerca limitatamente alle seguenti materie:

2. Nella fase transitoria di cui al comma 1, l'ars svolge compiti di studio e ricerca limitatamente alle seguenti materie: L.R. 24-2-2005 n. 40 Disciplina del Servizio sanitario regionale. Pubblicata nel B.U. Toscana 7 marzo 2005, n. 19, parte prima, suppl. n. 40. TITOLO VII Organismi di consulenza, di studio e di supporto

Dettagli

Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto

Università della Terza Età - Luigi Imperati Statuto Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l

Dettagli

Studio Associato Legale e Tributario

Studio Associato Legale e Tributario Tel: +39 02 58.20.10 Fax:+39 02 58.20.14.03 www.bdo.it Viale Abruzzi n. 94 20131 Milano Studio Associato Legale e Tributario Agenzia Provinciale per l Orientamento il Lavoro e la Formazione - APOLF Azienda

Dettagli

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PIERO PICCATTI PRINCIPI CONTABILI. Torino, 18 dicembre Dott. Giuseppe Chiappero

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PIERO PICCATTI PRINCIPI CONTABILI. Torino, 18 dicembre Dott. Giuseppe Chiappero SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PIERO PICCATTI PRINCIPI CONTABILI Torino, 18 dicembre 2015 Dott. Giuseppe Chiappero Riforma della finanza pubblica e federalismo fiscale armonizzazione GOVERNO UNITARIO

Dettagli