Assoluce Milano, 21 ottobre La sorveglianza del mercato per le fonti luminose e gli apparecchi di illuminazione. S.Fumagalli

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1 Assoluce Milano, 21 ottobre 2014 La sorveglianza del mercato per le fonti luminose e gli apparecchi di illuminazione S.Fumagalli Grazie a M.Presutto (ENEA), A.Vecchi (MiSE)

2 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all energia mediante l etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti Atti delegati Regolamenti delegati Previsti dalla direttiva 2010/30/UE, per ciascuna tipologia di prodotto Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

3 DIRETTIVA 2010/30/UE Contiene disposizioni in materia di: - responsabilità degli Stati Membri; - obblighi generali di informazione - responsabilità dei fornitori e dei distributori, anche in caso di vendita a distanza. Regolamento delegato 518/2014/UE: integra gli obblighi del fornitore e del distributore nel caso di vendita, noleggio o vendita a rate su internet. Gli obblighi per le altre tipologie di vendita a distanza non sono stati modificati.

4 I prodotti coperti da etichettatura energetica comunitaria prodotti con la precedente (la vecchia ) etichetta: lavasciugatrici, forni elettrici (fino al ) prodotti con l attuale etichetta: frigoriferi e congelatori lavatrici asciugatrici (elettriche e a gas) lavastoviglie lampade & apparecchi per l illuminazione televisori forni (elettrici e a gas) e cappe aspiranti (dal ) condizionatori caldaie scaldaacqua aspirapolvere apparecchi per la ventilazione (non ancora pubblicata)

5 L etichettatura energetica: documentazione obbligatoria Etichetta (label) Direttiva 2010/30/UE Etichettatura energetica Scheda (fiche) Documentazione tecnica (technical file)

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE D. Lg.s 28 giugno 2012 n (GURI 20 luglio 2012 Serie Generale n.168) Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. D. Lg.s 04 luglio 2014 n (GURI 18 luglio 2014 Serie Generale n.165) Attuazione della direttiva 2012/27/UE, sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

7 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 2 Definizioni Distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali; Fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell Unione oppure l importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio i prodotti; Scheda: tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto; Prodotto connesso all energia: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l uso Atto delegato: regolamento delegato mediante il quale la Commissione UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto

8 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Atto delegato contenuti Campo di applicazione /non applicazione; Le definizioni specifiche inerenti il prodotto; Ulteriori responsabilità poste a carico dei fornitori/distributori; L entrata in vigore, l applicazione e le disposizioni transitorie; L etichetta, le informazioni che devono essere riportate e le modalità di apposizione; Il contenuto della scheda tecnica; Metodi di misurazione e di calcolo; I contenuti della documentazione tecnica; Le procedure di verifica ai fini della sorveglianza del mercato;

9 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 4 Vigilanza Funzioni di Vigilanza Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Si avvale, in particolare, della collaborazione di: - CCIAA; - Guardia di Finanza Si avvale: - supporto tecnico dell ENEA - Si avvale degli Organismi di valutazione conformità (reg. CE n.765/2008)

10 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 10 Vigilanza Ministero dello Sviluppo Economico Funzioni di Vigilanza di cui al precedente articolo 4 a) vigila affinché fornitori e distributori adempiano ai loro obblighi (articolo 5 e 6) e rispettino le prescrizioni del D.lgs.vo 2012/104 e dei pertinenti atti delegati b) organizza controlli della conformità dei prodotti oggetto del D.lgs.vo 2012/104 e dei pertinenti atti delegati

11 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 11 Supporto dell ENEA all attività di vigilanza ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile Fornisce supporto tecnico al MiSE a) Per l esame delle risultanze dei controlli (etichetta, scheda, documentazione tecnica, prove di laboratorio, ) b) Laboratori per prove relative all attività di vigilanza c) Etichetta volontaria

12 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Violazioni del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.104 e dei pertinenti atti delegati Devono essere: -effettive -proporzionate -dissuasive

13 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Etichetta: - assente; - incompleta; - inesatta. Fornitore. Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di far cessare l infrazione entro 30 giorni (conformazione). Divieto definitivo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.

14 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza scheda: - assente; - incompleta; - inesatta; - non redatta in italiano Fornitore. Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di far cessare l infrazione entro 30 giorni (conformazione). Divieto definitivo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.

15 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Contemporanea mancanza dell etichetta e della scheda Fornitore. Divieto di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.

16 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Documentazione tecnica: - incompleta; - insufficiente; Fornitore. Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di far cessare l infrazione entro 30 giorni (conformazione). Divieto definitivo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro, e se del caso, di richiamo.

17 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Documentazione tecnica assente o non messa a disposizione entro i termini stabiliti (10gg) Fornitore. Divieto di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.

18 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza -Etichetta non autorizzata; -Simboli, marchi, iscrizioni o altre etichettature che possono ingenerare confusione Fornitore. Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di far cessare l infrazione entro 30 giorni (conformazione). Divieto definitivo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.

19 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Le misure restrittive: - sono adottate con provvedimento motivato; - notificate all interessato con l indicazione dei mezzi di impugnativa e dei termini entro cui è possibile ricorrere; - i costi sono a carico dei fornitori e, ove non possibile in tutto o in parte, a carico dei distributori.

20 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 13 Sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzioni amministrative Fornitore distributore A seconda delle violazioni della normativa e del soggetto sanzionato, vanno da un minimo di 500,00 ad un massimo di ,00

21 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 13 Sanzioni Fornitore Infrazioni o condotte gravi Da 2.000,00 a ,00 Distributore Infrazioni o condotte lievi (facilmente sanabili) Da 500,00 a ,00

22 Illuminazione. Concetto di "lampada" e "apparecchio" figura rielaborato da lampada: unità che consiste di una o più sorgenti luminose le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente. Può includere componenti aggiuntivi necessari per l accensione, l alimentazione elettrica o il funzionamento dell unità in condizioni stabili o per distribuire, filtrare o trasformare la radiazione ottica nei casi in cui tali componenti non possano essere rimossi senza danneggiare l unità in modo permanente.

23 Illuminazione. Concetto di "lampada" e "apparecchio" apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarli all alimentazione elettrica.

24 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 874/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l etichettatura indicante il consumo d energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d illuminazione

25 Reg. 874/2012 Definizioni: utilizzatore finale: una persona fisica che acquista o che ci si aspetta che acquisti una lampada elettrica o un apparecchio di illuminazione per scopi che non rientrano tra quelli di una sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale detentore finale: la persona o entità che detiene il prodotto durante la fase d uso del suo ciclo di vita, o qualsiasi persona o entità che opera per conto di tale persona o entità

26 Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) Si applica a lampade elettriche quali: a) lampade a filamento; b) lampade fluorescenti; c) lampade a scarica ad alta intensità; d) lampade e moduli LED.

27 Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) Non si applica a: lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lm lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l illuminazione (esempi nel regolamento 874/2012) Questi moduli e lampade LED non sono esclusi quando sono commercializzati a fini di illuminazione lampade e moduli LED commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere asportati dall utilizzatore finale Etichetta si applica se venduti., esposti... all utilizzatore finale, ad es. come pezzi di ricambio lampade e moduli LED commercializzati come parte di unmprodotto il cui scopo primario non è l illuminazione ETichetta si applica se venduti,... esposti separatamente, ad es. come pezzi di ricambi lampade e moduli LED non conformi ai requisiti di Ecodesgin 2013 e 2014

28 Obblighi: etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) Responsabilità dei fornitori I fornitori di lampade elettriche immesse sul mercato come prodotti singoli si assicurano che: sia disponibile una scheda di prodotto il fascicolo tecnico sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all energia o al prezzo per una lampada specifica, indichi la classe di efficienza energetica qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una lampada specifica, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale lampada se la lampada è destinata ad essere commercializzata attraverso un punto di vendita, sull esterno dell imballaggio individuale deve essere apposta o stampata un etichetta ("giusta") e sull imballaggio, al di fuori dell etichetta, sia riportata la potenza nominale della lampada.

29 Obblighi: etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) Responsabilità dei rivenditori I rivenditori di lampade elettriche si assicurano che: ciascun modello messo in vendita, noleggio o vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che il detentore finale veda il prodotto esposto, sia commercializzato corredato delle informazioni che i fornitori devono presentare: classe di efficienza energetica se previsto, consumo annuo ponderato di energia in kwh per 1000 ore qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda di prodotto qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all energia o al prezzo per un modello specifico, indichi la classe di efficienza energetica; qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale modello.

30 Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) attenzione: sull'imballaggio deve essere presente la potenza della lampada [W] figura rielaborato da

31 Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) Riduzione possibile se: nessun lato dell imballaggio è grande abbastanza a contenere etichetta e margine l'etichetta occuperebbe più del 50 % della superficie del lato più grande Etichetta e margine possono essere ridotti non più di quanto sia necessario per soddisfare le due condizioni. Max riduzione: 40 % (in lunghezza) rispetto alla dimensione normale Se l imballaggio e` troppo piccolo anche per l etichetta ridotta, va attaccata all'imballaggio o alla lampada una etichetta 36 x 75 mm

32 Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) Scheda La scheda contiene le informazioni specificate per l etichetta. Qualora non siano fornite schede informative per il prodotto, l etichetta associata allo stesso può essere considerata come scheda.

33 Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) Documentazione tecnica. Deve contenere: il nome e l indirizzo del fornitore; una descrizione generale dell apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate; l indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore; i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l efficienza energetica; i risultati dei calcoli eseguiti in conformità all allegato VII; Le informazioni possono essere incorporate nella doc.tecnica per Ecodesign.

34 Sorveglianza di mercato per le lampade: i criteri Le autorità degli Stati membri sottopongono a verifica un lotto scelto a campione di almeno venti lampade dello stesso modello dello stesso produttore... Il modello è considerato conforme... se: il suo indice di efficienza energetica corrisponde alla sua classe dichiarata di efficienza energetiica e se i risultati medi del lotto non si discostano di più del 10 % dai valori limite, di soglia o dichiarati (compreso l indice di efficienza energetica)

35 Sorveglianza di mercato per gli apparecchi commercializzati per gli utilizzatore finale: i criteri Un apparecchio di illuminazione è considerato conforme... se: è corredato delle prescritte informazioni di prodotto se risulta compatibile con le lampade per le quali è dichiarato compatibile, applicando i metodi e i criteri più avanzati per verificare la compatibilità e

36 Azione pilota sorveglianza di mercato lampade Bando (2013): selezione laboratori per la stipula di una convenzione per l'esecuzione di analisi su campioni di sorgenti luminose soggette a etichettatura energetica Tipi di lampade: CFL-I e alogene attacco E27 o E14 a tensione di rete non direzionali e direzionali Verifiche di conformità formale etichetta, scheda, documentazione tecnica Azione in corso

37 Lampade. Etichetta "giusta" o no?

38 Lampade. Etichetta "giusta" o no? elementi cancellati

39 Lampade. Etichetta "giusta" o no?

40 Lampade. Etichetta "giusta" o no?

41 Esempi di prodotti non correttamente etichettati Le foto sono state scattate nel febbraio 2012 dai partner del progetto comunitario Come On Labels ( in diversi negozi in Italia e all estero Assenza totale o parziale dell etichetta

42 Esempi di prodotti non correttamente etichettati Assenza dell etichetta: apparecchio imballato, ma esposto alla vendita Secondo l interpretazione attuale della legislazione comunitaria tutti I prodotti esposti al punto vendita devono essere etichettati anche se imballati. Tuttavia la discussione fra le Autorità di sorveglianza del mercato è ancora aperta..

43 Esempi di prodotti non correttamente etichettati Etichetta non correttamente esposta

44 Esempi di prodotti non correttamente etichettati Etichetta nuova all esterno e copia dell etichetta precedente all interno

45 Esempi di prodotti non correttamente etichettati Etichetta nascosta da altre informazioni

46 Esempi di prodotti non correttamente etichettati Etichetta nascosta da altre informazioni

47 Illuminazione. Esempi di etichetta energetica degli apparecchi(dal regolamento 874/2012) A. Apparecchio compatibile con lampade di tutte le classi energetiche disponibili, sostituibili direttamente dall utilizzatore finale ( ). No lampade fornite nell'imballaggio. B. Apparecchio dotato esclusivamente di moduli LED non sostituibili. C. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di classi energetiche da C a E, direttamente sostituibili dall utilizzatore finale ( ). Venduto con una lampada di classe energetica C. D. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di classi energetiche da A++ a E, direttamente sostituibili dall utilizzatore finale ( ). Venduto senza lampade.

48 Illuminazione. Note su etichetta energetica degli apparecchi Questo siimbolo significa moduli LED NON sostituibili dall'utilizzatore finale" e si riferisce sempre alle classi A, A+, A++. Attenzione: la scritta "le lampade a LED di questo dispositivo non sono sostituibili" significa "in questo apparecchio di illuminazione ci sono moduli LED non sostituibili dall'utiizzatore finale" "Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche... significa in pratica "Questo apparecchio di illuminazione è compatibile con lampade di classi energetiche..." Questo siimbolo significa "lampade sostituibili dall'utilizzatore finale" indipendentemente dalla forma o attacco o... delle lampade con cui l'apparecchio è compatibile. Quindi va usato anche se si tratta di lampade "diverse": a tubo, con attacco non Edison e così via Attenzione: questo esempio (dal reg.874/2012) va interpretato così: 1) n questo apparecchio ci sono moduli LED non sostituibili" 2) inoltre l'apparecchio è compatibile con lampade di classi da E ad A++: tra queste, (quindi sostituibili), ci possono essere lampade a LED.

49 Le etichette nella legislazione comunitaria per l efficienza energetica ENERGY STAR Eco-label Strumento volontario: identifica beni e servizi di eccellenza per il ridotto impatto ambientale nel ciclo di vita Strumento volontario: requisiti minimi di concessione del marchio al singolo modello di prodotto Ecodesign Strumento obbligatorio: definisce requisiti minimi di immissione sul mercato comunitario di un prodotto Categorie di Prodotto A+++ A++ A+ A B C D E F G Incentivi EU GPP/ACQUISTI PUBBLICI Strumento volontario: promuove l acquisto di prodottii eco-efficienti assicurando comunque un buon livello di competizione (Direttive 2004/18/UE, Art 6 Dir. 2012/27/UE e nuova Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici) Etichettatura energetica Strumento obbligatorio: confronta tutti i modelli di un prodotto sulla base dell efficienza energetica e delle prestazioni funzionali

50 Mercato e consumo dei principali elettrodomestici in Italia, Mercato (vendite) Crescita media +10 % Consumo di energia Crescita media +1 % 1. Frigoriferi -10 % 2. Congelatori -25 % 3. Lavatrici +7 % : impatto del maggiore volume del cestello 4. Lavastoviglie +25 %: maggiore penetrazione dell apparecchio

51 Etichettatura: strumento per influenzare lo sviluppo tecnologico di prodotti e mercati?

52 Il progetto ProcA ProcA Green Public Procurement in Action Proseguimento logico del precedente progetto Buy Smart+ 12 partner da 7 Stati Membri: Germania: Berliner Energieagentur (co-ordinator) Germania Climate Alliance Bulgaria SEC Italia CONSIP e ENEA Polonia BAPE Romania REC Slovacchia ECB e Tatra Ungheria HAB e Energiaklub Durata: 30 mesi (01/03/ /08/2016)

53 Obiettivi del progetto ProcA Diffondere gli Acquisti Verdi/GPP fra i firmatari del Patto dei Sindaci e implementarne gli obiettivi descritti nei PAES ove presenti Diffondere le procedure di Green Public Procurement, inclusa la cosiddetta analisi del costo del ciclo di vita o LCC, fra i responsabili degli acquisti della PA e di altri soggetti pubblici Contribuire alla armonizzazione degli strumenti e delle procedure per il GPP Fornire suggerimenti per criteri di green procurement ed esempi di buone pratiche ai responsabili degli acquisti e al legislatore per diffondere ulteriormente l efficienza energetica e gli acquisti verdi in Europa Migliorare la conoscenza del potenziale degli acquisti verdi, per la riduzione del consumo di energia, dei costi operativi e delle emissioni di CO 2 di beni e servizi Contribuire a migliorare l efficienza della PA europea e nazionale e in generale del settore pubblico

54 Il Green Public Procurement (GPP) Secondo la Commissione Europea, il Green Public Procurement (GPP) è: l approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull ambiente lungo l intero ciclo di vita. Il GPP è uno strumento di tipo volontario, ma richiamato nella legislazione comunitaria

55 Patto dei sindaci (1) u/actions/sustainableenergy-action-plans_it.html

56 Patto dei sindaci (2) Informazioni: firmatari, di cui in Italia (15 aprile 2014): 1. Step 1 (firma): Step 2 (PAES inviato): PAES accettato dalla CE: 928 PAES in fase di valutazione: 935 PAES con azioni di green procurement:???? 3. Step 3 (resultati monitorati): quasi nessuno 4. In fase di firma (ma deadline scaduta): Benchmarks of excellence : 86 dei quali con azioni di public procurement: 3

57 Grazie per la vostra attenzione Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile per informazioni: informazioni_enea.ispra@enea.it

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