Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Liguria

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1 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Liguria Città Metropolitana di Genova ACCORDO DI PROGRAMMA PER L UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INDIVIDUATI CON D.P.C.M. 15 SETTEMBRE 2015 (ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)

2 2 VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante Istituzione del Ministero dell Ambiente e norme in materia di danno ambientale ; VISTO il Regolamento del Ministero dell Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, e in particolare l art. 11 che disciplina il <Codice unico di progetto degli investimenti> e ai fini del monitoraggio di cui all art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico e ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003, deve essere dotato di un Codice unico di progetto ; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante Codice dell amministrazione digitale ; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, e in particolare la Parte III recante Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche ; VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ; VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ; VISTA la Delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, che disciplina il sistema per l attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) e in particolare all articolo 1, comma 1.1, stabilisce che ogni progetto d investimento pubblico è dotato di uno specifico codice unico di progetto (CUP); VISTO l articolo 7, commi 26 e 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n, 122, che attribuisce tra l altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione); VISTO l art.10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l Agenzia per la Coesione Territoriale; VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (di seguito Struttura di Missione );

3 3 VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea e, in particolare, l articolo 10, comma 11, che prevede l adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto Sblocca Italia, e in particolare, l articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede: a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE; d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati; e) che l attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014; VISTO che l art. 7, comma 8 del medesimo decreto legge n. 133 del 2014 prevede l assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione , da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione; VISTO che l art. 7, comma 9, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede che la Struttura di missione opera di concerto con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico; VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32 che, ai sensi del comma 703 dell art.1 della L: 23 dicembre 2014, n.190, (legge di Stabilità 2015), ha assegnato al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione afferenti alla programmazione , al fine di assicurare l avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nell ambito delle aree metropolitane nonché delle aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio idrogeologico, intendendo per queste ultime le aree urbane con un numero di abitanti esposti a rischio di alluvione o esondazione almeno P2 pari o superiore a , secondo quanto indicato nel rapporto dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (RT/SUO-IST 052/2014)

4 4 Mappe di pericolosità idraulica e popolazione esposta al rischio alluvioni in Italia e successivi aggiornamenti; CONSIDERATO che ai predetti fini la delibera CIPE ha inoltre individuato risorse disponibili a legislazione vigente pari a 150 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro costituite da risorse del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sulle disponibilità recate dall articolo 1, comma 111, della citata legge n. 147/2013, e la restante quota di 110 milioni di euro a carico delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui al citato articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 133/2014; CONSIDERATO altresì che, per assicurare un efficace utilizzo delle risorse e accelerare la realizzazione degli interventi la delibera CIPE n. 32/2015 ha previsto che una quota non superiore allo 0,5 per cento della sopra menzionata assegnazione di 450 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione , possa essere destinata, in relazione alle effettive esigenze rappresentate dalle Regioni, a integrare la dotazione finanziaria dell Azione di Sistema di cui alla delibera CIPE n. 62/2011; VISTO il Protocollo di intesa Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche stipulato il 21 maggio 2015 tra l Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di Missione contro il Dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, che ha modificato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, concernente i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, adottato ai sensi dell articolo 10, comma 11, del decreto-legge n. 91/2014; VISTO il parere favorevole espresso sullo schema del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 25 marzo 2015; PRESO ATTO dei criteri contenuti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, che tengono conto, tra l altro, delle classi di priorità indicate dalle Regioni con il supporto delle loro strutture di Protezione civile, dei pareri delle Autorità di bacino, del numero di persone e beni a rischio idrogeologico e della frequenza degli eventi in relazione ai tempi di ritorno; VISTA la nota congiunta della Struttura di Missione e del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 aprile 2015, con la quale è stato comunicato ai Presidenti delle Regioni l avvio della procedura per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento nell ambito del Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio; VISTE le istanze di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico proposte dalla Regione Liguria mediante la validazione delle schede istruttorie inserite nella piattaforma telematica ReNDIS-web; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane; VISTO che ai sensi dell articolo 7, comma 2, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto Sblocca Italia, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite lo strumento dell Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

5 5 CONSIDERATO che l articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; VISTA la Delibera della Giunta Regionale VISTA la Delibera della Giunta Comunale.. TENUTO CONTO che i finanziamenti a carico dello Stato e della Regione Liguria, come indicati in dettaglio nel successivo articolato, concorrono alla realizzazione degli interventi individuati nel presente Accordo; VISTA la mail del 28 ottobre 2015, acquisita in data 28 ottobre 2015 al n /STA di protocollo del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale la Regione ha comunicato la copertura del cofinanziamento a suo carico da indicare nell Accordo; TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Liguria, il Commissario di Governo e la Città Metropolitana di Genova (di seguito denominate Parti) si conviene e si stipula il presente ACCORDO DI PROGRAMMA Articolo 1 (Premesse) 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma e costituiscono presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti. Articolo 2 (Oggetto e finalità) 1. Il presente Accordo di Programma (di seguito Accordo ) disciplina l utilizzo delle risorse economiche destinate alla realizzazione nel territorio della Regione Liguria degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con il D.P.C.M. 15 settembre 2015, ed elencati nell allegato Gli interventi di cui al comma 1 sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico. 3. La Regione dà atto che gli interventi di cui al comma 1 sono coerenti con gli atti di pianificazione territoriale e sono stati prioritariamente individuati attraverso gli strumenti di analisi del rischio.

6 6 Articolo 3 (Copertura finanziaria) 1. Il valore complessivo del finanziamento dell Accordo è pari a , La copertura finanziaria degli interventi, analiticamente descritta nella tabella riportata nell allegato 2, è garantita come segue: a) per il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare complessivi ,00 di cui ,64 a valere sulle risorse FSC , ,25 a valere sulle risorse FSC e ,11 a valere sulle proprie risorse di bilancio; b) per la Regione Liguria complessivi ,00, di cui ,00 a valere sulle Risorse Piano Nazionale per le città e ,00 a valere sulle risorse del bilancio del Comune di Genova. Articolo 4 (Trasferimento della quota di finanziamento) 1. Il trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo, della quota di finanziamento assegnata al programma di interventi, è autorizzato dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con le modalità di cui ai successivi commi. 2. La prima quota pari al 15% del valore complessivo del finanziamento assegnato, è trasferita sulla contabilità speciale se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a. completo inserimento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio unitario di cui al successivo art. 10, incluso il cronoprogramma di ogni intervento ; b. inserimento nella piattaforma ReNDiS, per ogni intervento, del cronoprogramma e del provvedimento di approvazione del livello progettuale; c. inserimento nella piattaforma ReNDiS del cronoprogramma di ogni intervento validato dal RUP, comprensivo della spesa da sostenere per ciascuna fase del ciclo dell intervento. 3. Le ulteriori cinque quote di importo pari ciascuna al 15% del valore complessivo del finanziamento e l ultima pari al 10% sono trasferite a seguito dell adempimento degli obblighi informativi di cui all art. 10, previa certificazione della spesa sostenuta, alle seguenti condizioni e modalità: - a) è raggiunto il 75% del valore della prima quota ai fini dell erogazione della seconda quota; - b) sono raggiunti il 100% del valore della prima quota e il 75% del valore della seconda quota, ai fini dell erogazione della terza quota; - c) sono raggiunti il 100% delle prime due quote e il 75% del valore della terza quota, ai fini dell erogazione della quarta quota; - d) sono raggiunti il 100% delle prime tre quote e il 75% del valore della quarta quota, ai fini dell erogazione della quinta quota; - e) sono raggiunti il 100% delle prime quattro quote e il 75% del valore della quinta quota, ai fini dell erogazione della sesta quota; - f) sono raggiunti il 100% delle prime cinque quote e il 75% del valore della sesta quota, ai fini dell erogazione della settima quota. 4. Le ultime due quote verranno decurtate delle eventuali somme spese per opere accessorie che risulteranno non finanziabili sulla base di apposita istruttoria tecnica svolta dall ISPRA sul progetto da porre a base di gara corredato dal computo metrico con l indicazione delle opere accessorie come prescritto dal DPCM 28 febbraio 2015; l ultima quota del 10% sarà inoltre decurtata delle eventuali economie finali.

7 7 5. Non si darà corso al trasferimento delle risorse in mancanza dell inserimento e/o aggiornamento dei dati relativi allo stato di attuazione degli interventi e dei relativi quadri economici nei sistemi di monitoraggio di cui all art. 10 dell Accordo. 6. Restano a carico della Regione gli incrementi del costo degli interventi, ivi compresi quelli dovuti all aggiornamento dei prezzari, fermo restando il rispetto del cronoprogramma di cui all art. 4, comma 2, lett.c, e salvo quanto disposto all articolo 7, comma 2. Articolo 5 (Soggetto responsabile dell attuazione degli interventi) 1. Il soggetto responsabile dell attuazione degli interventi è il Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo. Articolo 6 (Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell Accordo) 1. E istituito il Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell Accordo (di seguito Comitato) con funzioni di indirizzo, controllo e gestione dell Accordo, senza oneri a carico dell Accordo medesimo. 2. Il Comitato è composto dal Direttore Generale della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, dal Responsabile della Struttura di Missione, dal Direttore dell Agenzia per la coesione territoriale, o loro delegati, e svolge le seguenti funzioni: a) controlla il rispetto del cronoprogramma ed attiva, ai sensi del successivo art.8, le necessarie verifiche; b) si esprime sulla modifica delle coperture finanziarie degli interventi; c) si esprime sull adozione di atti integrativi; d) effettua le comunicazioni di cui all art.7, comma Il Comitato è convocato dal Direttore della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di sua iniziativa o su richiesta di uno dei componenti del Comitato o del Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo. 4. Alle sedute del Comitato di indirizzo e controllo possono essere chiamati a partecipare i Sindaci, le Autorità di bacino, il Dipartimento della Protezione civile nazionale, il Presidente della Regione nella qualità di Commissario straordinario. 5. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione e all attuazione dell Accordo, il Comitato convoca i soggetti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, per il quale viene redatto apposito processo verbale. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea comporre il conflitto, nel processo verbale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo in conformità all intesa raggiunta. Articolo 7 (Risorse riprogrammabili)

8 8 1. Le somme derivanti dallo scostamento tra l importo finanziato e l importo di progetto indicato nel quadro economico nonché le economie risultanti dal quadro economico finale riportato nel certificato di collaudo o nel certificato di regolare esecuzione, sono accertate Commissario di Governo su base annuale, a far data da dicembre 2016, e, salvo quanto previsto al comma 2, prioritariamente destinate alla copertura degli interventi inseriti nella sezione programmatica del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015, previo aggiornamento istruttorio ai sensi del D.P.C.M. 28 maggio 2015, ovvero alla copertura del Piano nazionale di contrasto al rischio idrogeologico. 2. Eventuali maggiori costi del progetto troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nell Accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi restano a carico della Regione. 3. Il Comitato comunica al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Struttura di missione, l entità delle risorse riprogrammabili, come definite nel comma Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato. Articolo 8 (Attivazione delle verifiche) 1. Il Comitato può attivare verifiche documentali o in loco se ricorre una delle seguenti condizioni: a) in caso di scostamento temporale superiore a 120 giorni rispetto alle previsioni del cronoprogramma di cui all art. 4, comma 2, lett.c; b) in caso di contestazioni sulla natura o sulla quantificazione delle opere accessorie; c) in ogni altro caso in cui sia necessario per la realizzazione del programma. 2. Alle verifiche di cui al comma 1 provvedono le competenti strutture dell Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura di Missione, che assumono come riferimento anche le informazioni presenti nel sistema di monitoraggio di cui al successivo art L'esito delle verifiche è sottoposto al Comitato che può assegnare un congruo termine per l attuazione delle necessarie azioni correttive. 4. In caso di accertata impossibilità di rimuovere le cause ostative alla corretta realizzazione degli interventi nei tempi previsti o decorso inutilmente il termine assegnato, il Comitato, previo parere positivo della competente Autorità di bacino, si esprime sul definanziamento dell'intervento, fatte salve le spese sostenute per l'eventuale attività di progettazione già svolta e procede alla comunicazione di cui all art. 7 comma 2, ai fini della riprogrammazione delle relative risorse ai sensi dell art. 7, comma 1. Articolo 9 (Attività di collaborazione)

9 9 1. Al fine di rendere efficace lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali con particolare riferimento alle attività volte ad assicurare il rispetto dei criteri di legalità, economicità, efficienza e trasparenza nell attuazione degli interventi finanziati con l Accordo, le Parti possono promuovere la verifica sugli atti connessi alle procedure di gara richiedendo l intervento diretto, anche ispettivo, dell Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità). Il Soggetto attuatore, qualora l Autorità individui irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce della stessa Autorità, è tenuto a modificare l atto in conformità ai rilievi stessi ovvero presenta le proprie controdeduzioni all Autorità e assume gli atti di propria competenza. 2. Al fine di consentire all Autorità il controllo a campione di cui all art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, fermo restando quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell Autorità del 5 febbraio 2015 relativamente agli obblighi informativi della stazione appaltante, il Soggetto attuatore è tenuto ad inviare all Autorità report periodici dei contratti contestati per violazioni delle clausole e/o condizioni previste nei bandi di gara per prevenire tentativi di infiltrazione criminale. Inoltre, è fatto obbligo al Soggetto attuatore di rendere nota all Autorità la motivazione per la quale si esercitano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti pubblici. 3. Per ciascun affidamento il Soggetto attuatore è tenuto ad inserire la seguente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale relativamente a ciascun affidamento posto in essere: <<Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all art del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell impresa con funzioni specifiche relative all affidamento alla stipula e all esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis,353, 353 bis del codice penale>>. Articolo 10 (Monitoraggio degli interventi) 1. La tempestività dell'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico è assicurata dal monitoraggio degli interventi. 2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede attraverso il sistema di monitoraggio unitario, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla BDAP e al sistema ReNDiS. 3. Il Commissario di governo - Presidente della Regione è comunque obbligato ad inserire nel sistema ReNDiS i dati di carattere tecnico, ambientale e geografico. 4. Il Commissario di Governo - Presidente della Regione - è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio. 5. In attesa dell'avvio di apposito protocollo di colloquio telematico tra i sistemi di cui al comma 2 gli interventi sono monitorati attraverso il Sistema di monitoraggio unitario

10 10 nonché tramite l inserimento, a cura delle Regioni o dei soggetti dalle medesime incaricati, di tutti i dati nella piattaforma telematica ReNDiS. 6. Il Commissario di Governo - Presidente della Regione è tenuto garantire l aggiornamento tempestivo dei dati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione di interventi e allo stato di attuazione degli stessi. A tal fine, in attesa dell avvio di apposito protocollo di colloquio telematico tra i sistemi di cui al comma 2, il Commissario straordinario-presidente della Regione - provvede entro 30 giorni dall adozione dei corrispondenti atti attraverso le modalità di comunicazione telematica integrate nel sistema ReNDiS, e in particolare trasmette: a) la nomina del RUP e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi; b) l'atto di approvazione del livello progettuale da porre a base di gara; c) il progetto esecutivo approvato; d) il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori recante il quadro economico; e) la comunicazione di consegna e di inizio lavori; f) gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga e le eventuali perizie di variante; g) l avvenuta conclusione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione; h) il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con l indicazione delle eventuali economie residue. 7. L aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi finanziati è effettuato con cadenza almeno bimestrale. 8. Il mancato inserimento e/o aggiornamento dei dati di monitoraggio attraverso i sistemi informativi di cui al precedente comma 2 comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse. 7. I dati, le informazioni e i documenti acquisiti nei sistemi informativi sopra richiamati sono accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli interventi, anche ai fini delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di cui al precedente articolo Il Commissario straordinario - Presidente della Regione garantisce assistenza ai sopralluoghi tecnici effettuati per la verifica del rispetto delle disposizioni dell Accordo. Articolo 11 (Obblighi delle parti) 1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica del cronoprogramma di cui all art. 4, comma 2, lett. c, costituisce elemento prioritario ed essenziale per l attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto. In particolare, le Parti si impegnano a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, a rendere disponibili le informazioni per l attuazione dell Accordo e a condividere, ognuno per le proprie competenze, il monitoraggio delle attività.

11 11 2. Le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione: a) il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, garantisce l esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche finalizzate alla gestione del presente Accordo, d'intesa con la Struttura di missione; b) l'agenzia per la coesione territoriale cura le attività di vigilanza sull attuazione dell accordo e sulla realizzazione dei progetti, anche attraverso i dati di monitoraggio di cui al precedente art.10, e le attività di comunicazione al CIPE; c) la Regione Liguria garantisce: il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo; l'avvio delle procedure necessarie alla classificazione o riclassificazione dell'area interessata dall'intervento in termini di pericolosità e/o rischio, presso la competente Autorità di bacino. d) il Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo garantisce: l esecuzione del Programma di interventi dell Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate nello stesso; l aggiornamento dei dati di monitoraggio; la rimozione di tutti gli ostacoli che potranno sorgere in fase di esecuzione, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall Accordo o dalla normativa vigente; l attivazione e l utilizzazione e nei tempi dichiarati nei cronoprogrammi di cui all art.4, comma 2, lett.c), di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo; 3. Il Sindaco della Città Metropolitana di Genova sottoscrive l Accordo per gli interventi che insistono nella propria circoscrizione territoriale o dai quali il territorio della città tragga beneficio. A tal fine le funzioni e le responsabilità del sindaco sono di favorire la spedita e corretta realizzazione dei lavori e confrontarsi con cadenza almeno semestrale con il Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo per superare eventuali ostacoli alla piena e completa attuazione degli interventi stessi Articolo 12 (Valutazione dei risultati conseguiti) 1. Nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento, la Regione presenta al Comitato di indirizzo e controllo dell'accordo un rapporto sull'efficacia dell'intervento realizzato, in particolare evidenziando: a) Stima del numero delle persone messe in sicurezza e l'eventuale scostamento tra quanto dichiarato nella scheda di rilevazione inserita sul sistema ReNDiS al momento della presentazione dell'istanza ed il risultato effettivamente conseguito; b) l'attuale classe di pericolosità e/o rischio dell'area sulla quale l'intervento ha esplicato i suoi effetti.

12 12 Articolo 13 (Informazione e pubblicità) 1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base di un piano di comunicazione predisposto dall Agenzia per la Coesione Territoriale, d intesa con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la Struttura di missione e la Regione. 2. Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori, il Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo si impegna a: individuare e comunicare al Comitato un referente per gli aspetti collegati all attività di comunicazione; fornire tutti i dati richiesti dal Comitato al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi open-data. Articolo 14 (Disposizioni generali e finali) 1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori e rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti. L Accordo potrà essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori. 2. Con successivo Accordo di Programma è disciplinato l utilizzo delle risorse economiche che si renderanno disponibili per l attuazione della sezione programmatica prevista dal D.P.C.M. 15 settembre Letto, approvato e sottoscritto Roma, Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Il Presidente della Regione Liguria anche nella qualità di Commissario di Governo Il Sindaco della Città Metropolitana di Genova

13 13 Allegato 1 Elenco progetti Regione cod_istr Titolo intervento liv_prog in Rendis Città Categoria imp_totale imp_richiesto Liguria Liguria Liguria Liguria 07IR004/G4 Scolmatore del torrente Bisagno in Comune di Genova Adeguamento idraulicostrutturale del tratto terminale 07IR002/G4 del t. Bisagno - completamento Scolmatore del torrente BISAGNO - 1 LOTTO: T. 07IR001/G4 FEREGGIANO - 2 STRACIO RII NOCE E ROVARE Scolmatore del torrente 07IR014/G4 BISAGNO - 1 LOTTO: T. FEREGGIANO - 1 STRACIO D Genova A , ,00 D Genova A , ,00 D Genova A , ,00 D Genova A , ,00 TOTALE , ,00 Allegato 2 Tabella 1 Fonti di copertura finanziaria MATTM REGIONE LIGURIA FONTE FINANZIAMENTO IMPORTO FSC ,25 FSC ,64 Risorse di bilancio ,11 Totale risorse MATTM ,00 Risorse Piano Nazionale per le città ,00 Risorse bilancio del Comune di Genov ,00 Totale risorse Regione ,00 Totale ,00

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