Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni"

Transcript

1 DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BLANDINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 897/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 giugno 2016; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante Regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS; VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS; VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ; VISTA l istanza del sig. Blandino, del 17 giugno 2015; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. La posizione dell istante L istante, intestatario dell utenza telefonica fissa business n xxx, ha contestato la ritardata attivazione del profilo tariffario prescelto, la mancata portabilità verso Telecom Italia S.p.A., la sospensione dei servizi voce e dati nonché la mancata risposta ai reclami. In particolare nell istanza introduttiva del procedimento, negli scritti difensivi e nel corso dell audizione, l istante ha dichiarato quanto segue: 1

2 2

3 a. l istante, titolare del piano tariffario Tutto Incluso Affari comprendente i seguenti servizi: ADSL fino a 8 Mega. Telefonate senza limiti verso i fissi nazionali, super internet key e l avviso di chiamata; b. nel mese di marzo 2014, aveva aderito telefonicamente ad una modifica del piano tariffario, scegliendo il piano All Inclusive Unlimited Affari che prevedeva: ADSL 20 mega, chiamate illimitate verso fissi nazionali e di Europa Occidentale, USA e Canada, chiamate illimitate verso mobili nazionali, super internet key e l avviso di chiamata. c. trascorsi più di 30 giorni dalla data della richiesta, i servizi richiesti non venivano attivati, nonostante i reiterati reclami al 155, per sollecitarne una pronta attivazione; d. in data 30 settembre 2014, l istante ha inoltrato reclamo scritto al gestore telefonico tramite posta certificata, gestito da Wind mediante lo storno della fattura, ma senza fare alcun riferimento alla pronta attivazione dei servizi richiesti nel mese di marzo 2014; e. in data 27 dicembre 2014, decorsi ben 9 mesi dalla data di stipula del nuovo contratto senza che i nuovi servizi venissero attivati, la parte istante effettuava ulteriore formale reclamo scritto tramite posta certificata contestando nuovamente la mancata attivazione dei servizi richiesti e la fatturazione; f. stanco del reiterato inadempimento l istante stipulava nuovo contratto con la società Telecom Italia S.p.A. in data 3 gennaio 2015, richiedendo contestualmente la portabilità del numero xxx; migrazione, ancora mai concretizzata, senza aver ricevuto alcuna informazione; g. come comprovato dalla fattura n del 11 marzo 2015, solo a decorrere dal 9 gennaio 2015, con ben 315 giorni di ritardo rispetto alla richiesta d attivazione, Wind Telecomunicazioni S.p.A. dava seguito al contratto stipulato nel mese di marzo 2014, attivando l abbonamento All inclusive unlimited affari ed iniziando ad erogare i relativi servizi ad esso connessi; h. a decorrere dal 12 marzo 2015 l istante subiva senza preavviso né comunicazione alcuna e senza che ve ne fossero i presupposti, una illegittima sospensione del servizio voce; i. l istante effettuava immediato reclamo telefonico al n. 155 ed in data 20 marzo 2015, effettuava formale reclamo scritto tramite posta certificata, segnalando la completa interruzione dei servizi ed intimandone un immediato ripristino; j. Wind Telecomunicazioni S.p.A. non solo non effettuava l immediato ripristino dei servizi ma, a maggior aggravio, con comunicazione a mezzo mail del 31 marzo 2015, non accoglieva la segnalazione prodotta dalla parte istante; k. a decorrere dal 1 maggio 2015, l istante subiva l illegittima sospensione del servizio ADSL e della Super internet Key ; 3

4 l. l istante esperiva, in data 12 maggio 2015, istanza GU5 presso il Co.Re.Com. Sicilia e finalmente, a decorrere dal 19 giugno 2015, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ripristinava i servizi. In base a tali premesse, l utente ha richiesto: i. la liquidazione dell indennizzo per la mancata attivazione del servizio principale ADSL 20 mega e del servizio gratuito business Chiamate illimitate verso mobili nazionali ; ii. la liquidazione dell indennizzo per la sospensione dei servizi principali voce ed ADSL 20 mega di un utenza business; iii. la liquidazione dell indennizzo per sospensione del servizio accessorio Superinternet Key e dei servizi gratuiti Chiamate illimitate verso fissi nazionali e di Europa Occidentale, USA e Canada, Chiamate illimitate verso mobili nazionali e Avviso di chiamata ; iv. la liquidazione dell indennizzo per mancata portabilità del numero xxx; v. la liquidazione dell indennizzo per mancata risposta ai reclami; vi. l annullamento delle morosità pendenti; vii. la mancata trasparenza contrattuale e mancato rispetto degli obblighi informativi; viii. il rimborso per spese di procedura. 2. La posizione dell operatore La società Wind, nella memoria, ha precisato che la variazione commerciale dal listino Tutto Incluso Affari a quello All Inclusive Unlimited Affari inserita in data 6 giugno 2014, per un anomalia dei sistemi è andata a buon fine solo il 19 gennaio Pertanto, ha proceduto al ricalcolo delle fatture ed all emissione delle relative note di credito. Con riferimento al mancato perfezionamento della migrazione dell utenza n xxx, verso Telecom Italia S.p.A.. Wind ha dichiarato che la migrazione non è andata a buon fine, a seguito di KO da parte di Telecom. Con riferimento all interruzione/sospensione del servizio voce, a partire dal 13 marzo Wind rileva di aver avuto conoscenza del suddetto guasto unicamente il successivo 14 maggio 2015, data in cui l istante ha promosso, contestualmente alla proposizione dell istanza per l esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com Sicilia, anche un istanza ex articolo 5, finalizzata all adozione di un provvedimento temporaneo d urgenza. Con documento datato 20 maggio 2015, Wind ha informato il Corecom di aver preso in carico la segnalazione e di monitorare la risoluzione del guasto, provvedendo a darne tempestiva comunicazione. Per completezza, le verifiche sono state svolte anche sulla componente dati che risultava funzionare regolarmente. Come si evince dal dettaglio del traffico, estratto a seguito dell istanza ex articolo 5, la componente voce riprendeva a funzionare regolarmente il 28 maggio 2015 e l istante, contattato dal servizio clienti il successivo 3 giugno 2015, ne confermava il corretto utilizzo. L istante, attualmente, presenta una situazione amministrativa irregolare, con un insoluto pari ad euro 446,67. 4

5 3. Motivazione della decisione Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato. Con riferimento alla richiesta dell istante di cui al punto i), la stessa deve essere valutata complessivamente come ritardata attivazione del profilo tariffario richiesto dall istante e, quindi, dovrà essere riconosciuto l indennizzo di cui agli articoli 8, comma 2 e 12 dell allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS, in quanto si tratta di un utenza business. Alla luce della documentazione depositata da entrambe le parti, ed in particolare dalla comunicazione inviata tramite all operatore dallo stesso sig. Blandino, la data di richiesta della variazione contrattuale risulta essere il 6 giugno 2014, pertanto, aggiungendo trenta giorni per la variazione, il dies a quo risulta il 6 luglio 2014 fino al 9 gennaio 2015 (data in cui la variazione è andata a buon fine), secondo il parametro pari ad euro 2,00 pro die per il numero complessivo di giorni pari a 187. Con riferimento alla richiesta dell istante di cui al punto ii), la stessa deve essere accolta con riferimento alla sospensione del servizio voce dal 20 marzo 2015 (data in cui l istante ha inviato un reclamo scritto all operatore) al 28 maggio 2015, così come risulta dal traffico depositato dall operatore. L istante avrà diritto all indennizzo di cui agli articoli 5 e 12, dell allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS, in quanto si tratta di un utenza business, secondo il parametro pari ad euro 10,00 pro die per il numero complessivo di giorni pari a 69. Con riferimento alla richiesta di indennizzo per la sospensione del servizio ADSL, la stessa non può essere accolta, in quanto il disservizio risulta gestito entro i tempi tecnici previsti dalla Carta servizi. Con riferimento alla richiesta dell istante di cui al punto iii), la stessa non può essere accolta in quanto la sospensione dei servizi accessori, ai sensi dell articolo 5, comma 4 trova una sua autonoma tutela solo nel caso in cui non comporti anche la sospensione dei servizi principali. Nel caso di specie, avendo già l istante ricevuto l indennizzo per la sospensione del servizio voce non potrà invocare il riconoscimento di alcun altro indennizzo. Con riferimento alla richiesta dell istante di cui al punto iv), la stessa non può essere accolta, in quanto, come documentato dall operatore mediante l esibizione delle schermate aziendali, la richiesta di NP pura non è andata a buon fine nei termini previsti per notifiche di KO inviate da parte dell operatore recipient Telecom Italia S.p.A. Inoltre, occorre rilevare, in questa sede, che con riferimento al suddetto disservizio, l istante ha depositato istanza GU14 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. raggiungendo un accordo in udienza. Con riferimento alla richiesta dell istante di indennizzo per la mancata risposta ai reclami, deve essere accolta l eccezione di inammissibilità/improcedibilità ex articolo 14, comma 1, del Regolamento, sollevata dall operatore nella propria memoria di replica, in quanto non vi è corrispondenza tra le richieste presentate nel formulario GU14 con quelle sottoposte al preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione presentate nel formulario UG. La ratio del predetto riferimento normativo sottende all uniformità tra l oggetto della richiesta di definizione e quello già sottoposto al tentativo di conciliazione, poiché 5

6 altrimenti, se si ammettesse l ampliamento dell esame a questioni ulteriori, si consentirebbe di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni. Con riferimento alla richiesta dell istante di cui al punto vi), la stessa non può essere accolta, in quanto, alla luce dei fatti così come descritti e documentati dalle parti, è emerso che la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. abbia già emesso le note di credito in seguito al ricalcolo delle fatture per il periodo in cui il nuovo profilo tariffario non era ancora stato attivato, pertanto, non si ravvisano gli estremi per disporre lo storno dell insoluto che ammonta ad euro 446, 67. Con riferimento alla richiesta dell istante di indennizzo per la mancata trasparenza contrattuale ed il mancato rispetto degli obblighi informativi, la stessa non può essere accolta, in quanto ai sensi dell articolo 19, comma 4 del Regolamento esula dalle competenze di questa Autorità che [P]uò condannare l operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi Infine, si ritiene equo riconoscere, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento, la somma di euro 100,00 (cento/00), a titolo di spese di procedura. UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell articolo 31 del Regolamento per l organizzazione ed il funzionamento dell Autorità; DELIBERA Articolo 1 1. L Autorità accoglie parzialmente l istanza del sig. Blandino nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa. 2. La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. è tenuta in favore dell istante a corrispondere, mediante bonifico o assegno bancario, oltre la somma pari ad euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, le seguenti somme maggiorate degli interessi legali dalla data di proposizione dell istanza: i. euro 374,00 (trecentosettantaquattro/00) a titolo di indennizzo per la ritardata variazione del profilo tariffario di un utenza business; ii. euro 690,00 (seicentonovanta/00) a titolo di indennizzo per la sospensione del servizio voce di un utenza business; 3. La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. 4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n

7 5. È fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell Autorità. Roma, 21 giugno 2016 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Preto Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Capecchi 7

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PERNA / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 1301/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 settembre 2016; VISTA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RIGHETTI /WIND TRE S.P.A. (GU14/926/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 22 gennaio 2019; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CHIELLO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 1997/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 10 novembre 2016; VISTA la legge 14 novembre 1995, n.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TONDA / ITALIACOM.NET S.R.L. (GU14 n. 729/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 settembre 2015; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA JAAFAR / WIND TRE S.P.A. (GU14/1180/2017) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 15 febbraio 2018; VISTA la legge 14

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CHIARAMONTE/WIND TRE S.P.A. (GU14/258/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 settembre 2018; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CALTABIANO / H3G S.P.A. (GU14 n. 302/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 gennaio 2016; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CLASSE C / TELECOM ITALIA S.P.A./WIND TRE S.P.A. (GIA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.) (GU14 n. 62/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 27 febbraio 2017;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D INNOCENZO / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 885/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 maggio 2016; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BERNA / WIND TRE S.P.A. (GU14/808/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 dicembre 2018; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CO.ME.PA. DI P. / WIND TRE S.P.A. (GU14/37/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 dicembre 2018; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ESTETICA GRAZIA DI C. / ULTRACOMM INC. (GU14/1081/18) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 ottobre 2018; VISTA la

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SEAGLOABAL / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 1687/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 settembre 2016;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RUSSO/TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/79/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 luglio 2017; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE CARLI / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 2019/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 febbraio 2015; VISTA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DELLE DONNE/TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/1819/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 6 novembre 2017; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D AMBROSIO/WIND TRE S.P.A. (GIA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.) (GU14/1911/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Commissione per le infrastrutture e le reti del 12

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FARMACIE RIUNITE DOTT. IOSSA / FASTWEB S.P.A. (GU14/1257/2018/AM) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 29 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA REATO /OPEN TEL S.R.L. (GU14/94/2018/AM) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 10 gennaio 2019; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. 506/16/CONS DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA OTTATO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 1998/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 10 novembre 2016; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ARREDAMENTI ART DESIGN S.N.C./TIM S.P.A. (GU14/506/18) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 settembre 2018; VISTA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SORRENTINO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1693/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 marzo 2016; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. 19/16/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PARROCCHIA SANTISSIMO ROSARIO IN SANTA MARIA DELLE GRAZIE AL FELACO/FASTWEB S.P.A./TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 396/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BARBALINARDO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/1015/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 dicembre 2017; VISTA la

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GESEA / TIM S.P.A. (GU14/513/18) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 luglio 2018; VISTA la legge 14 novembre 1995,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D AMICO / FASTWEB S.P.A. / SKY ITALIA S.R.L. (GU14 n. 227/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell 8 ottobre 2015;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO AMOROSO & RISPOLI / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 2442/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell 11 marzo 2015;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ANIELLO / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 2532/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 marzo 2015; VISTA la legge 14

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI MATTEO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2498/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 aprile 2015; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ASTARITA / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 779/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 ottobre 2014; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIUGLIANO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 320/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 luglio 2015; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BARBARO / WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.) (GU14 n. 156/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 27 febbraio 2017; VISTA la legge 14 novembre 1995, n.

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BRUNO / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 384/2016) L AUTORITÀ NELLA riunione della Consiglio del 1 dicembre 2016; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SINTEL VAN DER HOORN / WIND TRE S.P.A. (GIA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.) (GU14 n. 317/16) L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 27 febbraio 2017; VISTA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DWN / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1785/2016) L AUTORITÀ NELLA riunione della Consiglio del 17 novembre 2016; VISTA la legge 14 novembre 1995,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEL PIANO /WIND TRE S.P.A. (GU14/553/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 settembre 2018; VISTA la legge 14

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GUIDARELLI CINZIA/TIM S.P.A. (GU14/1203/18) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 marzo 2019; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ZORZI/TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/1335/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 dicembre 2017; VISTA la legge 14

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO LEGALE FAEDDA / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2090/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 14 dicembre 2016; VISTA la legge 14 novembre 1995,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE SIO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1416/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 settembre 2016; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA S.S. & T. SOLE SECURITY & TECNOLOGIES / WIND TRE S.P.A. (GU14/297/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 luglio

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BONAGURA / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/1051/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 dicembre 2017; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA POLETTI / TIM S.P.A. (GU14/741/18) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 ottobre 2018; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LOVECCHIO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 814/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell 8 ottobre 2015; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TOLOTTI/ WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.) (GU14/2600/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti e del 14 novembre 2017; VISTA

Dettagli

OGGETTO: Definizione controversia XXX / Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X. La Responsabile del Servizio

OGGETTO: Definizione controversia XXX / Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X. La Responsabile del Servizio Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2015.1.10.21.210 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DYNAMIC CENTER / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2265/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio dell 8 febbraio 2017; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA REVI SISTEMI DI E. D. P./VODAFONE ITALIA S.P.A. (GU14/417/2016) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 giugno 2017;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CODACONS LIGURIA / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A (GU14 n. 189/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITELLARO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1790/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA OTTICA EREDI DI M. / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 770/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 ottobre 2014; VISTA la

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPRIO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/945/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 settembre 2017; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FINIZIO/FASTWEB S.P.A. (GU14/302/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 22 febbraio 2019; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CND/VODAFONE ITALIA S.P.A. (GU14/1577/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 giugno 2018; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MICROTEK SERVICE DI G. / VODAFONE OMNITEL B.V. (GU14 n. 85/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 settembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n.. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GOLINO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2487/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 27 febbraio 2017; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 13/17/DTC/Gu14/2586/16 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPOCASALE/TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA USCIDDA/ VODAFONE ITALIA S.P.A. (GU14/339/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti e del 26 settembre 2017; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MA.T.OIL. S.A.S./TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2032/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 gennaio 2015; VISTA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BARONE ASSICURAZIONI/WIND TRE S.P.A. (GIÀ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.)/TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/2657/2016) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 151/17/DTC/Gu14/999/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ZITO / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DETERMINA DIRETTORIALE n. 90/18/DTC DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE VIVO / TIM S.P.A. (Gu14/516/18) IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1497 LEGISLATURA X Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.263 LEGISLATURA X Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GESEA / TIM S.P.A. (GU14/514/18) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 ottobre 2018; VISTA la legge 14 novembre 1995,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA POLETTO S.R.L./WIND TRE S.P.A. (GU14/2242/2017) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 settembre 2018; VISTA la legge

Dettagli

Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1270 LEGISLATURA X Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

Oggetto: Definizione controversia XXX / Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X

Oggetto: Definizione controversia XXX / Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4.1 2016.1.10.21.399 LEGISLATURA X Il giorno 28 giugno 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

OGGETTO: Definizione controversia XXX /Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X. La Responsabile del Servizio

OGGETTO: Definizione controversia XXX /Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X. La Responsabile del Servizio Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2016.1.10.21.82 OGGETTO: Definizione controversia XXX /Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CIROFLEX di B. / VODAFONE ITALIA S.P.A. / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14/1427/2017) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BRACCIA IMMOBILIARE DI B. / VODAFONE ITALIA S.P.A. (GU14 n. 805/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 gennaio

Dettagli

DELIBERA n. 12/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PANNUNZIO/ H3G S.P.A. (GU14 n. 1279/13) L AUTORITÀ

DELIBERA n. 12/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PANNUNZIO/ H3G S.P.A. (GU14 n. 1279/13) L AUTORITÀ DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PANNUNZIO/ H3G S.P.A. (GU14 n. 1279/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 13 febbraio 2014; VISTA la legge 31 luglio

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit del 11/12/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL X TELETU

DETERMINAZIONE. Tit del 11/12/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL X TELETU DETERMINAZIONE Determinazione n. 7/2014 DEFC.2014.7 Tit. 2013.1.10.21.1047 del 11/12/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL X TELETU LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM

Dettagli

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2015 DEFC. 2015.10 Tit. 2015.1.10.21.84 Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TECNING / OPTIMA ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1611/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 23 aprile 2014; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI SEMIS / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 362/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 gennaio 2016; VISTA la legge 14

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DETERMINA DIRETTORIALE N. 37/17/DTC DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PARTENOTUR DI M./OPTIMA ITALIA S.P.A. (GU14/170/16) IL DIRETTORE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ARCH. STUDIO / WIND TRE S.P.A. (GIA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.) (GU14 n. 1404/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio dell 8 febbraio 2017; VISTA la legge

Dettagli

Tit Del 22/06/2016. La Responsabile del Servizio

Tit Del 22/06/2016. La Responsabile del Servizio Determinazione n. 14/2016 DEFC.2016.14 Tit. 2013.1.10.21.1757 Del 22/06/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / OKCOM X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FIORETTI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 495/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 luglio 2016; VISTA la legge

Dettagli

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1744 LEGISLATURA X Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

DELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA NELLA riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione

Dettagli

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1750 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Tit del 29/04/2016

Tit del 29/04/2016 Determinazione n. 6/2016 DEFC.2016.6 Tit. 2014.1.10.21.120 del 29/04/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Fastweb X, società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di

Dettagli

Il giorno 19 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 19 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.125 LEGISLATURA X Il giorno 19 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni Protocollo: vedi segnatura.xml ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1643 LEGISLATURA X Il giorno 7 settembre 2016

Dettagli

Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1676 LEGISLATURA X Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2016.1.10.4.1 2016.1.10.21.553 LEGISLATURA X Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PUTTI/ WIND TRE S.P.A. (GU14/341/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 6 novembre 2017; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ORTU/VODAFONE ITALIA S.P.A. (GU14/2133/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti e del 13 settembre 2017; VISTA la legge

Dettagli

Il giorno 9 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 9 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2014.1.10.21.38 LEGISLATURA X Il giorno 9 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CHESSA / TIM S.P.A. (GU14/248/18) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 luglio 2018; VISTA la legge 14 novembre 1995,

Dettagli

Il giorno 13 aprile 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 13 aprile 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.280 LEGISLATURA X Il giorno 13 aprile 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1848 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Il giorno 10 settembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 settembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: DELIBERA N. 62/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2014.1.10.21.290 LEGISLATURA X Il giorno 10 settembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

DELIBERA n. 731/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D ORAZIO / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 665/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 731/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D ORAZIO / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 665/13) L AUTORITA DELIBERA n. 731/13/CONS DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D ORAZIO / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 665/13) L AUTORITA NELLA sua riunione del Consiglio del 19 dicembre 2013; VISTA la legge 31 luglio 1997,

Dettagli

DELIBERA n. 65/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA

DELIBERA n. 65/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA DELIBERA n. 65/12/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 7 maggio 2012; VISTA la legge

Dettagli

DELIBERA n. 2/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 2/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 gennaio 2014; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE MOSCA / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 26/16 - GU14 n. 146/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 maggio 2016;

Dettagli