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1 lugano tiu In nome della Repubblica Ticino e Cantone composto dei giudici: Matteo Cassina, vicepresidente Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi, Comune di Torricella-Taverne, rappr. dal municipio, 6808 Torricella- Taverne, la decisione 2 settembre 2009 (n. 4307) del Consiglio di Stato che accoglie il gravame inoltrato da Lorenzo Montini avverso la risoluzione 16 giugno 2009 con cui il municipio di Torricella-Taverne ha respinto il suo reclamo contro l'imposizione della tassa raccolta rifiuti per l'anno 2008, relativa alla sua economia domestica; viste le risposte: - 29 settembre 2009 di Lorenzo Montini - 29 settembre 2009 del Consiglio di Stato;

2 A. Il 20 aprile 2009 il municipio di Torricella-Taverne ha notificato a Lorenzo Montini la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 2008, relativa alla sua economia domestica, per un ammontare di fr , oltre all'iva. L'importo era stato calcolato sulla base della tariffa adottata con risoluzione municipale n. 856 del 23 dicembre 2008, in vigore dal 1 0 gennaio B. L'11 maggio 2009 Lorenzo Montini ha inoltrato un reclamo avverso la suddetta bolletta, sostenendo che la medesima non rispettava le tariffe valide per il 2008, decise dal municipio tramite ordinanza n. 533 del 17 dicembre Con risoluzione del 16 giugno 2009 quest'ultima autorità ha respinto l'impugnativa, affermando che la querelata tassazione era stata correttamente calcolata in applicazione del tariffario adottato il 23 dicembre 2008 ed era rispettosa del principio di legalità, come pure del divieto di retroattività delle leggi. C. Con sentenza del 2 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato avverso quest'ultima decisione da Lorenzo Montini, annullando la tassa litigiosa e stabilendo la medesima in fr , oltre all'iva, secondo quanto previsto dal tariffario adottato il17 dicembre Il Governo ha in sostanza ritenuto che ai fini del calcolo del tributo in questione per l'anno 2008, l'applicazione delle tariffe decise con risoluzione n. 856 del 23 dicembre 2008, in vigore dal 1 0 gennaio 2009, era contraria ai principi della prevedibilità e della sicurezza del diritto, della buona fede, nonché di irretroattività delle leggi. Esso ha aggiunto che per l'anno 2008 il ricorrente doveva e poteva fare affidamento unicamente sulla tariffa entrata in vigore il 1 0 gennaio 2008 e mai formalmente abrogata. D. Avverso quest'ultimo giudizio il comune di Torricella-Taverne insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la conferma della tassa Iti [;l

3 notificata a Lorenzo Montini. Sostiene di avere adottato il tariffario sulla base del quale è stato calcolato quest'ultimo tributo nel rispetto dei termini previsti dal diritto comunale. Lo stesso sarebbe inoltre validamente entrato in vigore non essendo stata sollevata alcuna contestazione al suo indirizzo. Aggiunge poi che il principio di irretroattività delle leggi non risulta in concreto disatteso visto che la querelata tassazione è stata emanata successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza municipale con cui e- rano stati fissati gli importi per i tributi relativi al E. AlI'accoglimento del gravame si oppone Lorenzo Montini, adducendo una serie di argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Analoga domanda di giudizio è stata posta anche dal Consiglio di Stato, che però non ha formulato osservazioni. 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL ). La legittimazione attiva del comune è data (art. 209 lett. b LOC e art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL ). /I gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 LPamm) A Torricella-Taverne il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti é retto dal relativo regolamento (RSRER), adottato dal consiglio comunale il 30 novembre 1998 ed in vigore dal 1 0 gennaio 1999, dopo approvazione da parte della Sezione degli enti locali. /I servizio é organizzato dal comune (art. 1 RSRER) e la consegna dei rifiuti é di principio obbligatoria (art. 3 RSRER). Per finanziare il medesimo l'art. 28 RSRER istituisce il prelievo annuale di tasse che, per quanto attiene in particolare alla categoria "fuochi con più persone, residenze secondarie o appartamenti di vacanza con più di un locale" in cui è stato inserito il resistente Iti [;l

4 Iti~ Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Montini, sono comprese tra fr e fr Gli importi delle diverse tasse annue, soggiunge la norma, sono fissati dal municipio sulla base dei costi risultanti dall'anno precedente, ma sempre nei limiti minimi/massimi previsti dal regolamento. L'esecutivo comunale procede ad informare gli interessati e la popolazione dei cambiamenti tariffari intervenuti, mediante un'ordinanza ed awiso agli albi comunali, entro il 31 dicembre In ossequio a quest'ultima disposizione, con ordinanza del 20 dicembre 2005, il municipio di Torricella-Taverne ha fissato le tasse per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti relative al periodo dal 1 0 gennaio al 31 dicembre Per quanto attiene in particolare alla categoria delle economie domestiche con più persone, delle residenze secondarie o degli appartamenti con più di un locale, che qui più interessa, esso ha stabilito un tributo di fr , oltre all'iv A. AI termine del 2006 l'esecutivo comunale non ha adottato nessuna nuova risoluzione in materia, prolungando così la validità del tariffario 2006 anche per il 2007, visto che il RSRER prescrive l'adozione di una nuova ordinanza solo in caso di modifica delle tariffe. Con risoluzione n. 533 del 17 dicembre 2007 esso ha fissato le tasse in vigore dal 1 0 gennaio 2008, riducendo di fr quella per gli esercizi pubblici con alloggi oltre 10 posti e lasciando invariate quelle per le altre categorie d'utenti. Infine con risoluzione n. 856 del 23 dicembre 2008 il municipio ha adottato le tariffe per il 2008, in vigore dal 1 0 gennaio 2009, prevedendo, tra l'altro, un aumento da fr a fr per la categoria delle economie domestiche con più persone, delle residenze secondarie o degli appartamenti con più di un locale Come illustrato in narrativa, il Consiglio di Stato ha annullato la tassa di utilizzazione relativa all'anno 2008 emessa a carico di Lorenzo Montini, per il motivo che la stessa era stata determinata con ordinanza 23 dicembre 2008: decreto che prevedeva la sua entrata in vigore il 1 gennaio 2009 e dunque non esplicava - né, del resto, avrebbe potuto esplicare - effetto retroattivo al Esso, ritenendo applicabile alla fattispecie concreta il tariffario adottato dal municipio il 17 dicembre 2007, ha quindi provveduto ad una riduzione di fr del tributo litigioso. La conclusione merita di essere confermata, con conseguente

5 reiezione delle critiche formulate - a tratti con toni invero poco appropriati - dal comune ricorrente La base legale formale dell'awersato tributo - requisito indispensabile per il suo prelievo (DTF 118 la 320 consid. 3a) - é costituita dall'art. 28 RSRER che, secondo quanto indicato al precedente considerando, è in vigore dal 1 gennaio La norma stabilisce i minimi e i massimi entro i quali può essere fissata la tassa in parola per ogni singola categoria di utenti. Questa disposizione non è tuttavia, in principio, direttamente applicabile. Essa rimanda infatti la determinazione dell'importo esatto delle tasse che può essere percepito dagli utenti all'adozione di un tariffario sottoforma di ordinanza municipale. Quest'ultima costituisce pertanto un'irrinunciabile premessa legale affinché il comune possa percepire il tributo in rassegna. Poiché legge materiale, essa deve inoltre ossequiare in quanto tale il principio dell'irretroattività delle leggi. Quando la definizione di una tassa di utilizzazione, quale è quella in esame (cfr. DTF 111 la 326 = RDAT 1986 N. 38 pago 67, consid. 7), ha luogo secondo il sistema appena descritto, il diritto di imposizione del comune può pertanto essere pregiudicato dal ritardo con cui il municipio, nell'esercizio delle competenze esecutive che gli spettano, adotta l'ordinanza con cui fissa l'importo esatto delle tasse che intende emettere ed incassare presso gli utenti: atto normativo che, al pari degli altri, non può di principio spiegare effetto retroattivo (sul principio dell'irretroattività delle leggi RDAT N. 51 consid. 8d ed e con rinvii; N. 23 consid con rinvii). La giurisprudenza di questo Tribunale ha tuttavia avuto modo di mitigare le conseguenze negative che questa situazione può generare per il comune, salvaguardando per esso la possibilità di comunque sempre poter incassare l'importo minimo della tassa previsto a livello di regolamento a partire dall'entrata in vigore dello stesso: importo sotto il quale non é lecito spingersi mediante ordinanza e che pertanto, in difetto di fissazione ad un importo superiore a livello di quest'ultima, risulta essere direttamente applicabile nei confronti degli utenti (cfr. STA n del3 febbraio 1998, consid. 3.3.). Iti~1

6 3.3. Nel caso concreto, come rilevato dal Consiglio di Stato, l'importo annuo di fr , oltre all'iv A, per la tassa sui rifiuti determinata mediante ordinanza 23 dicembre 2008 poteva essere applicato solo dopo la sua entrata in vigore, ovvero a partire dal 1 0 gennaio Il medesimo non poteva dunque riguardare la tassa sui rifiuti 2008, per la quale era chiaramente applicabile il tariffario adottato il 17 dicembre 2007, che a suo volta aveva sostituito, modificandolo parzialmente, quello del 20 dicembre 2005, valido sia per il 2006 che per il È dunque a giusto titolo che la precedente autorità di giudizio ha ritenuto la tassa sui rifiuti 2008 posta a carico del resistente contraria al divieto di retroattività delle leggi, desumibile dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Non permette di giungere ad altra conclusione fatto che la relativa fattura sia stata emessa posteriormente all'adozione e alla pubblicazione del tariffario applicato per il suo calcolo: decisivo è infatti unicamente il fatto che essa si riferisce ad un periodo di imposizione antecedente all'entrata in vigore di quest'ultimo atto normativo, ciò che ne determina l'effetto retroattivo. Irrilevante appare poi l'argomento addotto da comune, secondo cui contro l'ordinanza n. 856 del 23 dicembre 2008 non è stato inoltrato alcun ricorso da parte dei cittadini interessati. A questo proposito giova infatti rammentare che in linea di massima la conformità di una norma di diritto comunale o cantonale con il diritto di rango superiore può sempre essere esaminata a titolo pregiudiziale in sede di sua applicazione concreta (AOELIO SCOLARI,Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e riferimenti). Il fatto dunque che la citata ordinanza non sia stata oggetto di alcuna impugnativa dinnanzi al Consiglio di Stato, non pregiudica assolutamente il suo controllo in questa sede. il 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso del comune di Torricella-Taverne deve essere respinto e la risoluzione impugnata confermata. La tassa di giudizio è posta a carico del comune ricorrente, intervenuto a tutela di interessi economici propri (art. 28 LPamm). Iti lul

7 Iti~ Tribunale canlonale amminislralivo Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost; 208 e 209 LOC; 28 RSRER di Torricella-Taverne; 3,18,28,46,60 e 61 LPamm; 2. La tassa di giustizia e le spese di fr sono poste a carico del comune ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17~giugno 2005; LTF; RS ). Comune di Torricella-Taverne, rappr. dal municipio, 6808 Torricella-Taverne; Lg'GP2g Mpptjpj Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona. BRO? Taverne' Per il Tribunale cantonale amministrativo Il. epresidente_ II~

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