REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE. N. 7 DEL 27 gennaio 2015
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1 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 7 DEL 27 gennaio 2015 Oggetto: Nomina componenti Ufficio Stampa della Giunta della Regione Calabria. Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. Il Dirigente Generale Vicario del Dipartimento Presidenza F.to Dott. Giuseppe A. Bianco
2 IL PRESIDENTE Premesso: - che, l art. 9 della legge n. 150/2000 dispone che Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa (comma 1), e che: Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità (comma 2); - che, l art. 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, (modificato dall art. 5 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 36) ha previsto che comma 1: È istituito l'ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della Legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'articolo 10, comma 1, della Legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'ufficio Stampa del Consiglio regionale" (comma 1); Dato atto: - che, con deliberazione n. 336 del 26 aprile 2010, la Giunta regionale ha definito il contingente di personale dell Ufficio stampa nel numero massimo di n. 7 giornalisti professionisti o pubblicisti, tra cui un capo ed un vice capo dell ufficio stampa; - che, con successiva deliberazione n. 350 del 10 maggio 2010, integrativa della precedente, la Giunta ha implementato il personale sopra specificato, inserendo nel contingente di cui sopra la figura di fotoreporter;
3 Considerato: - che il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all art. 7 prevede che Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) (..); b) L amministrazione deve avere preliminarmente accertato l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ; - che, in data , al fine di garantire il principio dell autosufficienza della P.A. è stata pubblicata una manifestazione d interesse volta all individuazione delle figure professionali interne, per la costituzione dell Ufficio stampa, giusta nota prot. n del Presidente della giunta regionale; Rilevato che: - sulla base degli esiti della citata manifestazione d interessi è stato nominato e confermato il Capo dell Ufficio Stampa della Giunta regionale e si è accertata l impossibilità di poter coprire i restanti posti con la nomina di personale interno all Amministrazione regionale; - pertanto, si debba provvedere alla nomina di unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 ai sensi del testo vigente dell art. 9 della Legge regionale n. 7/1996, considerata anche l urgenza di sopperire alla carenza di figure professionali all interno addette all Ufficio stampa; Precisato che, secondo la giurisprudenza della Magistratura contabile: - i soggetti estranei alla pubblica amministrazione sono utilizzati con le modalità di cui all art. 7, comma 6, del d.l.vo 29/1993 (oggi: 165/2001) e successive modifiche ed integrazioni. Ciò vuol significare che, ai fini dell accesso agli uffici stampa, il personale esterno, vale a dire i giornalisti iscritti all albo professionale, non è reclutato mediante incarico conferito ai sensi del citato art.7 comma 6 del d.l.vo 29/1993, bensì soltanto utilizzato con le modalità indicate nella stessa norma ; - e che Il giornalista, in possesso del requisito dell iscrizione all ordine professionale, come richiesto dalla specifica legislazione nazionale e regionale disciplinante l organizzazione e la regolamentazione dell Ufficio Stampa, nominato dal Presidente della Regione a prestare servizio come giornalista nel predetto Ufficio, instaura con la Presidenza della Regione un rapporto di collaborazione professionale caratterizzato da assoluta precarietà nel senso che, in un qualsiasi momento, il rapporto può essere oggetto di risoluzione da parte della stessa Presidenza della Regione conferente senza che occorrano l allegazione e la dimostrazione di specifiche cause giustificative; ai giornalisti incardinati nell Ufficio Stampa, infatti, non sono estese le garanzie
4 riconosciute dalla legge ai titolari di rapporti di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con riferimento alle cause e alle modalità di risoluzione del rapporto (Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d appello per la Regione siciliana, n. 48/A/2012); RITENUTO, quindi: - che, per quanto sopra, risulta inapplicabile l art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs n. 165/2001 per la particolarità dell incarico e del rapporto di lavoro di giornalista; - di dovere conferire incarichi di collaborazione professionale di tipo coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, per attività che debbano essere svolte da giornalisti iscritti in ordini o albi a norma dell art. 7, comma 6, D.Lgs n. 165/2001; - che i presenti incarichi vengono conferiti in forza della valutazione discrezionale operata dalla Amministrazione, giustificati dalla qualificazione professionale dei destinatari, escludendo che possa configurarsi assunzione nell organico del personale regionale; - che le nomine sono funzionali agli obiettivi di comunicazione e di informazione esterna dell attività istituzionale della Regione e l ufficio che cura la comunicazione e l informazione istituzionale è da considerarsi ufficio di supporto agli organi di direzione politica in quanto rende accessibile l operato e i programmi degli organi di direzione politica con ampia diffusione; - che con il conferimento di detti incarichi l amministrazione regionale intende perseguire i seguenti obiettivi: redazione di comunicati stampa sia dell attività dell amministrazione regionale e del suo vertice istituzionale; informazione, promozione, lancio dei servizi; organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa; - che gli incarichi, di carattere fiduciario, comportano per gli incaricati compiti di diretta collaborazione con il Presidente della Giunta ai fini dei rapporti di carattere istituzionale con gli organi di informazione, con riferimento alle notizie riguardanti l attività amministrativa e politica nel suo complesso; - VISTI i curricula pervenuti alla Presidenza della Giunta regionale; DECRETA 1) DI NOMINARE quali componenti dell Ufficio Stampa della Giunta regionale, i Sigg.ri: - Dinapoli Francesco giornalista professionista, residente a Pianette di Rovito (CS), via P.P. Pasolini, n.21, con la qualifica di Vice Capo redattore e con le funzioni di Vice Capo ufficio stampa della Giunta regionale; - De Vincenti Maria giornalista pubblicista, residente a Rende (CS), via A. Volta, n.14, con la qualifica di Capo servizio;
5 2) DI DARE ATTO che: - con detti incarichi esterni si istaura un rapporto di collaborazione professionale di tipo coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, per la durata di anni 1, prorogabile, risolvibile su richiesta del Presidente della G.R., con preavviso di giorni 30; - il luogo di effettuazione della prestazione professionale sarà la sede dell Ufficio stampa della Giunta regionale; - il compenso sarà stabilito, nell ambito delle risorse finanziarie disponibili, prendendo a base la contrattazione collettiva FIEG/FNSI nella parte relativa al lavoro autonomo, con un eventuale parte fissa correlata al carattere coordinato e continuativo dell incarico, e in ossequio al principio dell equo compenso; - l oggetto delle prestazione sarà l espletamento di tutte le attività di informazione e comunicazione istituzionale in favore del Presidente della G.R. e degli Assessori regionali, volte alla realizzazione degli obiettivi previsti dall art. 1 comma della L. 150/2000 e, in particolare, redazione di comunicati-stampa, servizi giornalistici grafico-editoriali, opere audiovisive e/o telematico-multimediali, destinati ai mezzi di comunicazione di massa, ai cittadini, agli Enti e ai soggetti interni all Amministrazione regionale; attività di informazione e di comunicazione istituzionale mediante organizzazione di manifestazioni o eventi informativi e/o di divulgazione, e partecipazione a rassegne specialistiche, culturali, nonchè fiere e congressi di interesse dell Amministrazione regionale e/o del sistema delle Autonomie locali; organizzazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni correlati all attività politico-amministrativa e legislativa della Regione; organizzazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni correlati all attività politico-amministrativa e legislativa dello Stato e delle istituzioni della UE, di interesse della Regione. 3) DI DEMANDARE al Dipartimento Organizzazione e Personale gli adempimenti consequenziali di competenza alla luce della normativa vigente in materia di personale, compresa l adozione del relativo provvedimento di spesa e la stipula dei contratti individuali di collaborazione; 4) DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai destinatari, al Dipartimento Organizzazione e Personale ed al Capo ufficio stampa della Giunta regionale; 5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. F.to On. Gerardo Mario Oliverio
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