PROTOCOLLO D INTESA FRA AZIENDA U.S.L.12 (U.F. SANITA PUBBLICA VETERINARIA)

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1 PROTOCOLLO D INTESA FRA AZIENDA U.S.L.12 (U.F. SANITA PUBBLICA VETERINARIA) E COMUNI DI VIAREGGIO, CAMAIORE, PIETRASANTA, SERAVEZZA, STAZZEMA, FORTE DEI MARMI E MASSAROSA - Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; - Visto il D.P.R. 320/54 - Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; - Vista la legge regionale 8 aprile 1995, n. 43; - Vista la legge regionale 4 dicembre 1998, n. 90; - Vista la legge regionale 22 novembre 2002, n. 41; - Visto l art. 727 C.P. e successive modifiche; - Visto l articolo 8 dell atto di convenzione in materia di animali d affezione, sottoscritto da Azienda U.S.L. 12 e Comuni della Versilia in data, che prevede la stipula di protocollo di intesa che disciplina le modalità di affidamento dei cani randagi; Art.1 : Canile sanitario SI CONVIENE QUANTO SEGUE I cani randagi accalappiati non reclamati entrati nel canile sanitario comprensoriale saranno ricoverati e trattenuti per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni, durante i quali saranno sottoposti, a cura dell U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell Azienda U.S.L. 12 a: a) osservazione, controllo sanitario ed ai trattamenti profilattici e terapeutici ritenuti necessari dal personale Medico Veterinario; b) identificazione (con tatuaggio o microchip) e registrazione, da effettuarsi al momento della prima visita effettuata dal veterinario sul cane e comunque sempre prima dell affidamento e/o adozione. Sarà realizzato un archivio informatizzato degli animali ricoverati. Il cane potrà essere ulteriormente identificato anche mediante fotografia, qualora sia necessario. Il veterinario, al momento della visita, valuta le condizioni psico-fisiche dell animale e ne determina lo stato di affidabilità. Per quanto attiene il tempo minimo di permanenza del cane nel canile sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall art. 4. Art. 2: Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alla struttura pubblica Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo del cane, che per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l autorizzazione a consegnare il cane al canile rifugio.

2 La domanda di autorizzazione, in cui devono essere chiaramente indicate le cause che impediscono la detenzione del cane, dovrà essere corredata dei necessari documenti probatori. Il Sindaco inoltrerà la domanda all U.F. Sanità Pubblica Veterinaria per gli eventuali accertamenti del caso. L U.F. Sanità Pubblica Veterinaria esprimerà il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento dell istanza; in caso di mancata risposta la stessa si intende accolta. In assenza di canile rifugio il Comune competente per territorio provvederà al ricovero del cane presso una struttura privata, con oneri a carico dell Amministrazione comunale. Il canile sanitario potrà sopperire alla mancanza di canile rifugio, solo in casi di particolare urgenza e gravità e previa valutazione della capacità ricettiva della struttura, da effettuarsi a cura dell U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, nell ottica di una collaborazione reciproca fra Enti. Art. 3: Cessione degli animali a canili rifugio Trascorso il periodo di permanenza presso il canile sanitario, gli animali devono essere collocati presso canili rifugio accreditati ai sensi della Delibera G.R.T. n del 10 novembre 2003 e gestiti da Associazioni iscritte all Albo regionale del volontariato, previsto dall art. 4 della legge regionale 26 aprile n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non siano disponibili strutture gestite dalle Associazioni di cui al comma precedente, i Comuni possono attivare convenzioni con canili rifugio gestiti da privati, sentita la Commissione Regionale Affari animali. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il parere della commissione regionale si intende comunque acquisito. Dovranno in via preliminare essere ricercate collocazioni nell ambito della zona della Versilia e, solo in caso di impossibilità, nell ambito di territori limitrofi. La cessione deve avvenire mediante trasferimento di proprietà intestato al rappresentante legale (persona fisica) del canile rifugio. I canili rifugio possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva capacità della struttura. Il legale rappresentante del canile rifugio dovrà comunicare, mensilmente, all U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell Azienda U.S.L. ed al Sindaco del Comune competente per territorio le movimentazioni in entrata ed in uscita degli animali. Dovranno inoltre essere comunicati all U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell Azienda U.S.L. competente sul canile rifugio ed ai Comuni di provenienza degli animali, gli affidi effettuati, mediante invio dell originale della scheda affido cani (Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente protocollo d intesa. I canili rifugio potranno procedere ad affidi esclusivamente a favore di soggetti privati. Art. 4: Cessione a soggetti privati Trascorso il periodo di permanenza di cui all art. 1, gli animali possono essere ceduti a soggetti privati, sotto la responsabilità del Veterinario e secondo le procedure di cui al successivo art. 5. L affidamento del cane al privato cittadino avviene se quest ultimo è maggiorenne e munito di un documento di identità valido. L affidamento del cane può essere: a) definitivo, qualora l animale non sia stato reclamato entro i 60 giorni dall ingresso al canile sanitario; b) temporaneo, prima che sia trascorso il termine di cui alla lettera a) del presente articolo; in quest ultimo caso l affidatario si impegna a restituire l animale al proprietario che ne facesse richiesta, sempre entro il termine di cui alla precedente lettera a). Gli animali non potranno comunque essere dati in affidamento temporaneo prima che sia trascorsa almeno una settimana dal loro ricovero nel canile sanitario e siano stati fatti tutti gli accertamenti sanitari.

3 Eventuali eccezioni saranno disposte dal Veterinario esclusivamente per situazioni legate al benessere degli animali ricoverati. Art. 5: Procedure di affidamento a soggetti privati I cani non reclamati entro il termine di cui all articolo 4, comma a) possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento e che si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di animali d affezione, compresi i Regolamenti comunali. All atto dell affido a privati saranno compilate, a cura del personale dell U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell Azienda U.S.L. 12, apposita schede (Allegati 2 e 3), che costituiscono parte integrante del presente protocollo d intesa e che consentono al personale dell U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell Az.U.S.L. 12 di acquisire elementi per valutare eventuali situazioni a rischio di nuovi abbandoni o di utilizzo improprio dell animale. Tali schede saranno conservata agli atti del canile sanitario, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell affidatario. Le schede di affidamento sono soggette alla procedura di accesso di cui alla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti privati saranno sottoposte, da parte dell U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, alle verifiche previste dalla normativa in materia di autocertificazione. L affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive le dichiarazioni contenute nella scheda Allegato 2. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati, l U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell Az. U.S.L. 12 accerterà l effettivo stato degli animali in precedenza affidati agli stessi soggetti. All atto dell affidamento il personale dell U.F. Sanità Pubblica Veterinaria informa il potenziale affidatario circa la possibilità di poter ricorrere gratuitamente alla sterilizzazione delle femmine, con l obiettivo di ridurre le cucciolate indesiderate. Art. 6: Commissione paritetica La verifica dell attuazione del presente protocollo è demandata ad una Commissione paritetica composta da rappresentanti dei Comuni e dell U.F. Sanità Pubblica Veterinaria dell Azienda U.S.L. 12. Art. 7: Durata dell atto Il presente protocollo ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e può essere, d intesa fra le parti, modificato in ogni momento o tacitamente rinnovato alla scadenza.

4 ALLEGATO 1 Elementi identificativi dell animale SCHEDA DI AFFIDO CANI RANDAGI (da compilare a cura del rappresentante legale della struttura) Razza.taglia Sesso...mantello.. Colore..età.. Tatuaggio..microchip. Servizio Veterinario Az. U.S.L. dove il cane è stato identificato Az. U.S.L. 12 di Viareggio (LU), Via Fratti n. 530 Viareggio. DICHIARAZIONE Il/La sottoscritto/a nato a.il. residente in Provincia...Via..n telefono./., identificato/a con documento di riconoscimento.n..., in qualità di affidatario/a dell animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio:... e a non cederlo se non previa segnalazione al Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio. Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell animale ed a mostrare l animale affidato al personale all uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria competente. Firma del responsabile della struttura. Firma dell affidatario del cane...

5 Allegato 2 CANILE SANITARIO AZIENDA U.S.L. 12 VIAREGGIO VERBALE DI CONSEGNA PROPRIETARIO DELEGATO AFFIDATARIO COGNOME. NATO A... NOME IL RESIDENTE A.. VIA. N TEL. DOCUMENTO C.I. Patente Passaporto Num.. Ritiro il cane di mia proprietà custodito presso questo canile Dichiaro di aver presentato denuncia di smarrimento in data../ / presso. Dichiaro di farmi carico delle spese sostenute per la custodia del cane che ammontano a 50,00 Dichiaro di essere stato informato delle infrazioni contestami per.. Il cane da me adottato in data odierna mi viene ceduto a titolo di affidamento per 60gg. Trascorso tale periodo, senza revoca da parte della Sanità Pubblica Veterinaria, sarà formalizzato il passaggio di proprietà e il sottoscritto si impegna altresì a non cederlo a terzi durante questo periodo. Mi impegno a informare lo stesso servizio circa lo smarrimento, il decesso o la cessione a terzi dell animale nonché eventuali cambi di residenza, impegnandomi a mostrare l animale affidato al personale incaricato, nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario della U.S.L. competente per territorio. (Da compilarsi solo in caso di adozione di cani soggetti alle misure restrittive di cui all O.M. 27 agosto 2004) Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell art. 46 D.P.R n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, cosi come stabilito dall art. 26 della legge 15/1968, richiamato dall art. 6, comma 2, del D.P.R. 403/1998: Di non essere sottoposto a procedimenti penali Di non essere stato dichiarato delinquente abituale Di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale Di non aver riportato condanne, anche non definitive, per un delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni Di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all articolo 727, 544-bis, 544-ter,544-quater, 544-quinquies del codice penale e per quelli previsti dall art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 Di non essere stato interdetto o dichiarato inabilitato per infermità Con la firma della presente dichiarazione mi assumo tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla detenzione o possesso del cane. FIRMA DEL PROPRIETARIO.. FIRMA DELL OPERATORE.. DATA. Il sottoscritto, ai sensi dell articolo 11 della Legge 675/96, autorizza il trattamento dei dati esclusivamente per fini istituzionali FIRMA DEL PROPRIETARIO..

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