BANCA CENTRALE EUROPEA
|
|
- Antonio Alfano
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L 274/38 Gazzetta ufficiale dell Unione europea BANCA CENTRALE EUROPEA DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 6 ottobre 2009 che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB (BCE/2009/22) (2009/768/CE) IL COMATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, (3) È opportuno apportare alcune modifiche alla decisione BCE/2007/7: a) in vista della nuova versione della SSP; b) per chiarire i principi specifici di ubicazione della sorveglianza che i soggetti che offrono servizi in euro sono tenuti a rispettare; c) per riflettere taluni altri miglioramenti e chiarificazioni di natura tecnica e redazionale; e d) per eliminare le disposizioni che riguardano la migrazione a TARGET2 non più applicabili, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino, DECIDE: visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23, considerando quanto segue: (1) La Banca centrale europea (BCE) partecipa in TARGET2 per elaborare i pagamenti propri e della propria clientela in TARGET2 e per fornire, attraverso TARGET2, i servizi di regolamento a organismi di compensazione e regolamento, compresi i soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un autorità competente e che il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal consiglio direttivo. (2) Il comitato esecutivo della BCE ha adottato la decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB ( 1 ). ( 1 ) GU L 237 dell , pag. 71. Articolo 1 L articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della decisione BCE/2007/7 è sostituito da quanto segue «c) fornire servizi di regolamento a soggetti che gestiscono sistemi ancillari, ivi inclusi soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un autorità competente, che osservino gli obblighi di sorveglianza per l ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tanto in tanto e pubblicati sul sito Internet della BCE (*), e che il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal consiglio direttivo. (*) L attuale politica dell Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell area dell euro del 3 novembre 1998; b) l orientamento di politica dell Eurosistema relativamente al consolidamento dell attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) principi fondamentali dell Eurosistema sull ubicazione e l operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; e d) principi fondamentali dell Eurosistema sull ubicazione e l operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di legalmente e operativamente situati nell area dell euro del 20 novembre 2008.» Articolo 2 L allegato alla decisione BCE/2007/7 è modificato conformemente all allegato alla presente decisione.
2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 274/39 Articolo 3 Entrata in vigore 1. L articolo 1 della presente decisione e i paragrafi 1, lettera a), e 2 dell allegato alla presente decisione entrano in vigore il 23 ottobre Le restanti disposizioni della presente decisione entrano in vigore il 23 novembre Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 ottobre Il presidente della BCE Jean-Claude TRICHET
3 L 274/40 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO L allegato alla decisione BCE/2007/7 è modificato come segue: 1) l articolo 1 è modificato come segue: a) la definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente: «per sistema ancillare (SA) si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un autorità competente che osserva gli obblighi di sorveglianza per l ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tanto in tanto e pubblicati sul sito Internet della BCE (*), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dall Indirizzo BCE/2007/2 e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC interessata, (*) L attuale politica dell Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell area dell euro del 3 novembre 1998; b) l orientamento di politica dell Eurosistema relativamente al consolidamento dell attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) principi fondamentali dell Eurosistema sull ubicazione e l operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; e d) principi fondamentali dell Eurosistema sull ubicazione e l operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di legalmente e operativamente situati nell area dell euro del 20 novembre 2008.»; b) la definizione di «direttiva bancaria» è eliminata; c) la definizione di «malfunzionamento tecnico di TARGET2» è sostituita dalla seguente: «per malfunzionamento tecnico di TARGET2 si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico utilizzato da TARGET2-ECB, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata in TARGET2- ECB.»; 2) l articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 Requisiti di accesso I soggetti gestori di sistemi ancillari [compresi i soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE)] e che agiscono in tale veste, il cui accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal consiglio direttivo, sono i soli soggetti idonei a partecipare a TARGET2-ECB.»; 3) l articolo 7 è modificato come segue: il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Salva diversa richiesta del partecipante, il/i rispettivo/i BIC è/sono pubblicato/i nella directory di TARGET2.»; è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. I partecipanti prendono atto che la BCE e altre BC possono rendere pubblici i nomi e i BIC dei partecipanti.»; 4) l articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. La BCE apre e gestisce almeno un conto PM per ciascun partecipante. Su richiesta di un partecipante che agisce come banca di regolamento, la BCE apre uno o più sottoconti in TARGET2-ECB da utilizzare per dedicare liquidità.»; 5) è inserito il seguente articolo 12, paragrafo 3: «3. La SSP determina la marca temporale per l elaborazione di ordini di pagamento sulla base del momento in cui riceve e accetta l ordine di pagamento.»;
4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 274/41 6) l articolo 13 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 13 Regole sulla priorità 1. I partecipanti disponenti designano quale ordine di pagamento uno dei seguenti: a) ordine di pagamento normale (priorità di classe 2); b) ordine di pagamento urgente (priorità di classe 1); o c) ordine di pagamento molto urgente (priorità di classe 0). Se l ordine di pagamento non indica alcuna priorità, esso è trattato come ordine di pagamento normale. 2. Gli ordini di pagamento molto urgenti possono essere designati esclusivamente da parte di: a) BC; e b) partecipanti, nei casi di pagamenti a favore di e disposti dalla CLS International Bank e trasferimenti di liquidità in relazione al regolamento dei sistemi ancillari che utilizzano l Interfaccia dei sistemi ancillari. Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l Interfaccia dei sistemi ancillari per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti sono considerate essere ordini di pagamento molto urgenti. 3. Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti attraverso l ICM costituiscono ordini di pagamento urgenti. 4. Nel caso di ordini di pagamento urgenti e normali, l ordinante può modificare la priorità attraverso l ICM con effetto immediato. Non è possibile modificare la priorità di un pagamento molto urgente.»; 7) l articolo 15, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. Dopo aver ricevuto la richiesta di riserva, la BCE controlla se l ammontare della liquidità sul conto PM del partecipante è sufficiente per tale riserva. In caso negativo, viene riservata solo la liquidità disponibile sul conto PM. La parte residuale della riserva di liquidità richiesta è riservata qualora si renda disponibile ulteriore liquidità.»; 8) è aggiunto il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Istruzioni permanenti per la riserva di liquidità e per la costituzione di liquidità dedicata 1. I partecipanti possono predefinire l ammontare di liquidità riservata automaticamente per gli ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l ICM. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva. 2. I partecipanti possono predefinire attraverso l ICM l ammontare di liquidità automaticamente messa da parte per il regolamento dei sistemi ancillari. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva. La BCE deve intendersi autorizzata dai partecipanti a dedicare liquidità per loro conto qualora il sistema ancillare pertinente ne faccia richiesta.»; 9) l articolo 19 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 19 Regolamento e restituzione degli ordini di pagamento in lista d attesa 1. Gli ordini di pagamento che non sono regolati immediatamente nella entry disposition sono posti in lista d attesa, conformemente alla priorità a loro attribuita dal partecipante pertinente, come stabilito nell articolo 13.
5 L 274/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Al fine di ottimizzare il regolamento degli ordini di pagamento in lista d attesa, la BCE può utilizzare le procedure di ottimizzazione descritte nell appendice I. 3. Ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti, l ordinante può modificare la posizione nella lista d attesa degli ordini di pagamento attraverso l ICM (vale a dire riordinarli). Gli ordini di pagamento possono essere spostati all inizio o alla fine della rispettiva lista d attesa, con effetto immediato in qualunque momento durante l elaborazione diurna, come stabilito nell appendice V. 4. Su richiesta dell ordinante, la BCE può decidere di modificare la posizione nella lista d attesa di un ordine di pagamento molto urgente (ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti nel quadro delle procedure di regolamento 5 e 6), a condizione che tale modifica non incida sul regolare svolgimento del regolamento dei sistemi ancillari in TARGET2 o non dia altrimenti luogo a rischio sistemico. 5. Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti nell ICM sono restituiti immediatamente come non regolati se non vi è liquidità sufficiente. Gli altri ordini di pagamento sono rinviati come non regolati se essi non possono essere regolati entro i tempi di cut-off previsti per la relativa tipologia di messaggio, così come specificati nell appendice V.»; 10) nell articolo 31 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue: «2. La BCE congela i saldi nel sotto-conto del partecipante su comunicazione del sistema ancillare (attraverso un messaggio di start-of-cycle ). Laddove applicabile, la BCE in seguito aumenta o riduce l ammontare congelato accreditando o addebitando i pagamenti relativi al regolamento tra sistemi al sul sotto-conto o accreditando i trasferimenti di liquidità sul sotto-conto. Tale blocco decade su specifica comunicazione del sistema ancillare (attraverso il messaggio di end-of-cycle ). 3. Con la conferma del blocco del saldo del sotto-conto del partecipante, la BCE garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. Con la conferma, se del caso, dell aumento o della riduzione dei saldi vincolati a seguito di accreditamento o addebitamento di pagamenti di regolamento tra sistemi sul sotto-conto ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sotto-conto, la garanzia è automaticamente aumentata o ridotta in misura pari all ammontare del pagamento. Fatti salvi l aumento o la riduzione di cui sopra, la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. Qualora la BCE non sia la BC del sistema ancillare, la suddetta garanzia della BCE è considerata come costituita in favore della BC del sistema ancillare.» L appendice I è modificata come segue: 1) il paragrafo 2 è modificato come segue: a) la tavola contenuta nel sottoparagrafo 1 è sostituita dalla seguente: «Tipo di messaggio Tipo di uso Descrizione MT 103 Obbligatorio Pagamento del cliente MT 103+ Obbligatorio Pagamento della clientela (Straight Through Processing) MT 202 Obbligatorio Pagamento interbancario MT 202COV Obbligatorio Pagamenti a copertura MT 204 Facoltativa Pagamento in addebito diretto MT 011 Facoltativa Notifica di avvenuta consegna MT 012 Facoltativa Notifica al mittente MT 019 Obbligatorio Notifica d interruzione MT 900 Facoltativa Conferma dell addebito MT 910 Facoltativa Conferma di accredito MT 940/950 Facoltativa Estratto conto (al cliente)»
6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 274/43 b) è aggiunto il seguente sottoparagrafo 5: «5) I messaggi 202COV sono utilizzati per effettuare i pagamenti a copertura, vale a dire pagamenti effettuati da banche corrispondenti per regolare (coprire) messaggi di bonifico presentati alla banca di un cliente mediante altri mezzi più diretti. I dettagli relativi alla clientela contenuti nel MT 202COV non compaiono nell ICM.»; 2) il paragrafo 8 è modificato come segue: nel sottoparagrafo 4, la lettera b), è sostituita dal testo seguente: «b) Modalità utente-applicazione (U2A) La U2A permette una comunicazione diretta tra un partecipante e l ICM. Le informazioni appaiono in un browser operante su un sistema PC (SWIFT Alliance WebStation o su un altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT). Per l accesso alla modalità U2A l infrastruttura informatica deve essere in grado di sopportare cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale gli utenti dell ICM.»; il sottoparagrafo 5 è sostituito dal seguente: «5) Ciascun partecipante ha almeno una WebStation SWIFT Alliance o un altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT, per accedere all ICM mediante la modalità U2A.» L appendice II è modificata come segue: Il paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente: «a) Un ordinante può presentare una domanda di commissione amministrativa e di interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2 un ordine di pagamento non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.» L appendice III è modificata come segue: Nel fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE, il paragrafo 3.6.a. è sostituito da quanto segue: «3.6.a Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed esecutive secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l efficacia di un pegno o di un operazione pronti contro termine ai sensi delle norme saranno valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].» L appendice IV è modificata come segue: Nel paragrafo 1, la lettera b), è sostituita dal testo seguente: «b) Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all ora locale presso la sede della BCE, vale a dire all ora dell Europa centrale (CET) (*). (*) L ora CET tiene conto del cambio d orario estivo dell Europa centrale.»
7 L 274/44 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L appendice V è sostituita dal testo seguente: «Appendice V GIORNATA OPERATIVA 1. TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1 o maggio, giorno di Natale e 26 dicembre. 2. L orario di riferimento per il sistema è l ora locale presso la sede la BCE, ossia l ora CET. 3. La giornata lavorativa corrente si apre la sera della giornata lavorativa precedente e opera secondo il programma seguente: Ora Descrizione Attività propedeutiche all operatività diurna (*) Elaborazione diurna Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela (vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l utilizzo di un messaggio MT 103 o MT 103+) Cut-off time per i pagamenti interbancari (vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti ai clienti) (**) Elaborazione di fine giornata (**) Cut-off time generale per l utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti (subito dopo le) (***) Momento a partire dal quale i dati per l aggiornamento dei sistemi di contabilità sono a disposizione delle BC (***) Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa) (***) (**) Fornitura di liquidità sui conti PM (***) Messaggio di avvio della procedura e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM al/i sotto-conto/i/conto mirror (regolamento correlato ai sistemi ancillari) (***) Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di inizio ciclo ; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari) Periodo di manutenzione tecnica Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari) (*) Per operatività diurna si intende l elaborazione diurna e quella di fine giornata. (**) Si conclude 15 minuti dopo, nell ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell Eurosistema. (***) Ha inizio 15 minuti dopo, nell ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell Eurosistema. 4. L ICM è disponibile per trasferimenti di liquidità dalle ( 1 ) fino alle del giorno successivo, eccetto durante il periodo di mantenimento compreso tra le e l Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità di quanto stabilito nel paragrafo 5 dell appendice IV. ( 1 ) Ha inizio 15 minuti dopo, nell ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell Eurosistema.»
BANCA CENTRALE EUROPEA
3.10.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 260/31 INDIRIZZI BANCA CENTRALE EUROPEA INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 17 settembre 2009 che modifica l'indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un
BANCA CENTRALE EUROPEA
L 123/94 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.5.2009 INDIRIZZI BANCA CENTRALE EUROPEA INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 maggio 2009 che modifica l indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
REGOLAMENTO N. 469/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 aprile 2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (BCE/2014/18)
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2004O0013 IT 22.12.2004 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B M1 INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 1 o luglio
CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO PM IN TARGET2-BANCA D ITALIA TRAMITE INTERNET PREMESSO CHE:
Il sistema di regolamento lordo TARGET2 - Banca d'italia e il conto HAM - Guida per gli aderenti - Allegato 4 CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO PM IN TARGET2-BANCA D
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
ALL. 26 REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2008 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 22 ottobre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2008/10)
(2006/294/CE) (GU L 107 del , pag. 54)
2006O0004 IT 01.07.2009 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 aprile 2006
CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L APERTURA E L UTILIZZO DI UN CONTO PM IN TARGET2-BANCA D ITALIA PREMESSO CHE:
Il sistema di regolamento lordo TARGET2 - Banca d'italia e il conto HAM - Guida per gli aderenti - Allegato 2 CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L APERTURA E L UTILIZZO DI UN CONTO PM IN TARGET2-BANCA D ITALIA
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
L 261/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.10.2010 ORIENTAMENTI INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 15 settembre 2010 che modifica l indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento
Parte I. Sezione III. Allegati. Roma luglio Banca d Italia Servizio Sistema dei Pagamenti
Parte I Sezione III Allegati Roma luglio 2014 Banca d Italia Servizio Sistema dei Pagamenti ALLEGATO 1... 3 RICHIESTA PARTECIPAZIONE DIRETTA A TARGET2-BANCA D ITALIA... 3 ALLEGATO 1BIS... 80 RICHIESTA
LIQUIDITÀ AGGREGATA ALLEGATO 9
LIQUIDITÀ AGGREGATA ALLEGATO 9 Spett.le BANCA D'ITALIA Filiale di... Oggetto: Liquidità Aggregata (LA). Il/la.......... (di seguito il richiedente), con sede legale in...... (Stato) (Città)..., (indirizzo)
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
30. 12. 98 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 356/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2818/98 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 1 o
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2007O0002 IT 21.11.2011 005.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 aprile 2007
(Atti non legislativi) ORIENTAMENTI
30.1.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 30/1 II (Atti non legislativi) ORIENTAMENTI INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso
CONTRATTO PER LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE INFRAGIORNALIERA SU PEGNO
Il sistema di regolamento lordo TARGET2 - Banca d'italia e il conto HAM - Guida per gli aderenti - Allegato 12 CONTRATTO PER LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE INFRAGIORNALIERA SU PEGNO Art. 1 - Definizioni
CONDIZIONI GENERALI PER LA TITOLARITA DI CONTO HAM TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Il sistema di regolamento lordo TARGET2 - Banca d'italia e il conto HAM - Guida per gli aderenti - Allegato 16 CONDIZIONI GENERALI PER LA TITOLARITA DI CONTO HAM TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo
REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
L 330/20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 15.12.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 29 novembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo
BANCA CENTRALE EUROPEA
31.10.2003 L 283/81 BANCA CENTRALE EUROPEA INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 23 ottobre 2003 relativo alle operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva
Oggetto: lettera contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno. ...,... (firma del legale rappresentante)
Oggetto: lettera contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno. Spett.le BANCA D'ITALIA Filiale di Il/La.......... (di seguito la controparte), con sede legale in............(stato)
BANCA CENTRALE EUROPEA
L 148/56 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 2.6.2006 BANCA CENTRALE EUROPEA DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 maggio 2006 che modifica la Decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione
C 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
C 73/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 12.3.2014 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2014 che aggiorna l allegato della Convenzione monetaria tra l Unione europea e la Repubblica di San Marino
Spett.le BANCA D'ITALIA Filiale di. Oggetto: lettera contratto per le operazioni di auto-collateralizzazione.
Spett.le BANCA D'ITALIA Filiale di Oggetto: lettera contratto per le operazioni di auto-collateralizzazione. Il/La............ (di seguito la controparte), con sede legale in............(stato) (Città).........
BANCA CENTRALE EUROPEA
1.4.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 87/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) PARERI BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 marzo 2010 relativamente ad una
BANCA CENTRALE EUROPEA
C 374/2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 4.12.2012 III (Atti preparatori) BANCA CENTRALE EUROPEA BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 6 novembre 2012 in merito alla proposta
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA E
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA E RELATIVE ISTRUZIONI Con delibera n. 19606 del 11 maggio 2016 la CONSOB d intesa con Banca d Italia ha approvato le modifiche al Regolamento
Il/la... (di seguito il richiedente), con sede legale in...
Spett.le BANCA D'ITALIA Filiale di... Oggetto: partecipazione a TARGET2-Banca d Italia tramite Dedicated Cash Account (DCA). Il/la............. (di seguito il richiedente), con sede legale in.........
ALLEGATO 14 CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI AUTOCOLLATERALIZZAZIONE
ALLEGATO 14 CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI AUTOCOLLATERALIZZAZIONE CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI AUTO-COLLATERALIZZAZIONE Articolo 1- Definizioni Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti
BANCA CENTRALE EUROPEA
8.9.2007 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 237/1 II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI BANCA CENTRALE EUROPEA INDIRIZZO DELLA BANCA
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
5.7.2014 L 198/7 DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 31 gennaio 2014 sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro (BCE/2014/5)
ALLEGATO 6 CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DEL CONTO DCA
ALLEGATO 6 CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DEL CONTO DCA 1 CONDIZIONI ARMONIZZATE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DI UN CONTO IN CONTANTI DEDICATO (CONTO DCA) IN TARGET2-BANCA
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
19.9.2017 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 240/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2017/1538 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 agosto 2017 che modifica il regolamento (UE)
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
9.2.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 35/17 DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 novembre 2010 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli
Il/la... (di seguito il richiedente), con sede legale in...
Spett.le BANCA D'ITALIA Filiale di... Oggetto: conto HAM (Home Accounting Module) tramite Internet. Il/la.......... (di seguito il richiedente), con sede legale in...... (Stato) (Città)..., (indirizzo)
BANCA CENTRALE EUROPEA
8.5.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 106/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) PARERI BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 20 aprile 2009 su una proposta di
DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
29.4.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 127/129 DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai
Orientamenti Regole e procedure dei CSD da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti
Orientamenti Regole e procedure dei CSD da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti 08/06/2017 ESMA70-151-294 IT Indice 1 Campo d applicazione... 3 2 Definizioni... 4 3 Scopo... 5 4 Obblighi di
BANCA CENTRALE EUROPEA
22.4.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 103/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) PARERI BANCA CENTRALE EUROPEA PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 31 marzo 2010 relativo a una proposta
CAPO INTRODUTTIVO. Articolo 1. Natura suppletiva
L 179/72 REGOLAMENTO (UE) N. 673/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 giugno 2014 relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno (BCE/2014/26) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spett.le BANCA D ITALIA... Il/La... (di seguito il comovimentatore), con sede legale in , (indirizzo) legalmente rappresentat... da......
Spett.le BANCA D ITALIA... Oggetto: comovimentazione. Il/La............ (di seguito il comovimentatore), con sede legale in...... (Stato) (Città)......, (indirizzo) legalmente rappresentat... da.........
BANCA CENTRALE EUROPEA
L 276/32 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.10.2008 II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) INDIRIZZI BANCA CENTRALE EUROPEA INDIRIZZO DELLA BANCA
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 8.4.2009 COM(2009) 169 definitivo 2009/0053 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.10.2018 C(2018) 6929 final DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE del 25.10.2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo
DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA
20 aprile 2011 DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE) Aprile 2011 Situazione economica, monetaria e finanziaria Reazione agli annunci
ORIENTAMENTI. visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
L 280/40 9.11.2018 ORIENTAMENTI INDIRIZZO (UE) 2018/1626 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 agosto 2018 che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo
CONTRATTO CONTO HAM TRAMITE INTERNET ALLEGATO 18
CONTRATTO CONTO HAM TRAMITE INTERNET ALLEGATO 18 DI CONTO HAM TRAMITE INTERNET CONDIZIONI GENERALI PER LA TITOLARITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai fini delle presenti Condizioni
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2010D0023 IT 31.12.2011 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 novembre 2010
BANCA CENTRALE EUROPEA
L 284/34 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.10.2007 INDIRIZZI BANCA CENTRALE EUROPEA INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 20 settembre 2007 che modifica gli allegati I e II dell indirizzo
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Provvedimento della Banca d Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
28.3.2015 IT L 84/67 DECISIONE (UE) 2015/530 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA dell'11 febbraio 2015 sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il
Titolo I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Page 1 of 5 Leggi d'italia D.Lgs. 27-1-2010 n. 11 Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE,
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni
2005O0016 IT 01.01.2007 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni B INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 30 dicembre 2005
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA. del 25 agosto su richiesta della Banca d Italia sulle modifiche allo statuto della Banca d Italia
IT PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d Italia sulle modifiche allo statuto della Banca d Italia (CON/2006/44) Introduzione e base giuridica Il 7 agosto 2006
CONDIZIONI GENERALI PER LA TITOLARITA DI CONTO HAM TRAMITE INTERNET TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Il sistema di regolamento lordo TARGET2 - Banca d'italia e il conto HAM - Guida per gli aderenti - Allegato 18 CONDIZIONI GENERALI PER LA TITOLARITA DI CONTO HAM TRAMITE INTERNET TITOLO I DISPOSIZIONI
D Disposizioni per il traffico dei pagamenti.
D Disposizioni per il traffico dei pagamenti. 1. Scopo e ambito di applicazione. Le condizioni esposte di seguito si applicano all esecuzione e ricezione di versamenti nazionali e internazionali (chiamati
Orientamenti sulla segnalazione di regolamenti internalizzati ai sensi dell articolo 9 del CSDR
Orientamenti sulla segnalazione di regolamenti internalizzati ai sensi dell articolo 9 del CSDR 30/04/2019 ESMA70-151-367 IT Orientamenti sulla segnalazione di regolamenti internalizzati ai sensi dell
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2012O0027 IT 22.06.2015 003.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 5 dicembre 2012
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
29.12.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 346/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2005 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2005 recante
COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
C 39/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 8.2.2011 COMATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO DECISIONE DEL COMATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 20 gennaio 2011 concernente le procedure e i requisiti
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 13 dicembre 2010 relativa all emissione delle banconote in euro (BCE/2010/29) (2011/67/UE)
L 35/26 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 9.2.2011 DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 13 dicembre 2010 relativa all emissione delle banconote in euro (rifusione) (BCE/2010/29) (2011/67/UE)
REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA MODI- FICATO IL 22 APRILE 1999
L 125/34 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19. 5. 1999 REGOLAMENTO INTERNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA MODI- FICATO IL 22 APRILE 1999 IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto
BCE - PUBBLICO. All attenzione della dirigenza delle banche significative. Francoforte sul Meno, 28 luglio 2017
DANIÈLE NOUY Presidente del Consiglio di vigilanza BCE - PUBBLICO All attenzione della dirigenza delle banche significative Francoforte sul Meno, 28 luglio 2017 Oggetto: Indicazioni al sistema concernenti
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 marzo 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 marzo 2017 (OR. en) 7431/17 EF 52 ECOFIN 216 DELACT 53 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 16 marzo 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2017) 1658 final Oggetto:
DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE)
22 novembre 2013 DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE) Operazioni di mercato Novembre 2013 Istituzione di una rete di accordi di swap
MODIFICHE ALLE ISTRUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA
MODIFICHE ALLE ISTRUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA Si modificano le Istruzioni del Servizio di Gestione Accentrata per chiarire alcuni aspetti operativi del servizio. In particolare si specificano:
DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE)
20 settembre 2013 DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE (IN AGGIUNTA A QUELLE CHE FISSANO I TASSI DI INTERESSE) SETTEMBRE 2013 Operazioni di mercato Modifica dei requisiti informativi sui
visto l accordo monetario del 27 marzo 2012 tra l Unione europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l articolo 8, paragrafo 5,
17.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 219/11 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2016 che modifica l allegato dell accordo monetario tra l Unione europea e la Repubblica di San Marino
L 176/52 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 176/52 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.7.2011 DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 21 giugno 2011 sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
L 247/38 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 18.9.2013 ORIENTAMENTI INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 30 luglio 2013 che modifica l Indirizzo BCE/2011/23 relativo agli obblighi di segnalazione
IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,
Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Gazzetta
CONDIZIONI GENERALI. 1. Definizioni Diritto d accesso, amministrazione dell accesso e gestione... 2
CONDIZIONI GENERALI Indice 1. Definizioni... 2 2. Diritto d accesso, amministrazione dell accesso e gestione... 2 3. Protezione da accessi non autorizzati... 3 4. Consultazione dei dati... 3 5. Controllo
Politica di classificazione della clientela adottata da Banca Mediolanum
Politica di classificazione della clientela adottata da Banca Mediolanum Edizione ottobre 2008 Versione 2.0 Indice INDICE... 2 1 PREMESSA... 3 2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO... 3 3 REGOLE DI CLASSIFICAZIONE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.2.2019 C(2019) 873 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.2.2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati "CE" per i sottosistemi
SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI INFORMAZIONI DA FORNIRE AL DEPOSITANTE
SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI INFORMAZIONI DA FORNIRE AL DEPOSITANTE (ai sensi dell art. 3, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 30 del 15 febbraio 2016) In data 9 marzo 2016 è entrato in vigore il decreto n.
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' introduzione dell'euro /* COM/96/0499 DEF - CNS 96/0250 */
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' introduzione dell'euro /* COM/96/0499 DEF - CNS 96/0250 */ Gazzetta ufficiale n. C 369 del 07/12/1996 pag. 0010 Proposta di regolamento (CE) del
CARTELLO RELATIVO A OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI IN UN CONTRATTO QUADRO AI SENSI DEL D.LGS. N. 11/2010 (PSD)
CARTELLO RELATIVO A OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI IN UN CONTRATTO QUADRO AI SENSI DEL D.LGS. N. 11/2010 (PSD) INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA EMILVENETA S.P.A. Viale Reiter, 34 41121 - Modena Tel.:
COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
21.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 338/1 I (Risoluzioni, raccomandazioni e pareri) RACCOMANDAZIONI COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER
Mandato del Comitato di audit
BCE - PUBBLICO Novembre 201 7 Mandato del Comitato di audit Il Comitato di audit è stato istituito ad alto livello dal Consiglio direttivo ai sensi dell articolo 9 bis del Regolamento interno della Banca
REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE
L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare
Gazzetta ufficiale dell'unione europea ORIENTAMENTI
15.4.2016 L 99/21 ORIENTAMENTI INDIRIZZO (UE) 2016/579 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 marzo 2016 che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato
BANCA CENTRALE EUROPEA
28.7.2006 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 207/39 BANCA CENTRALE EUROPEA INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 14 luglio 2006 in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante
Monte Titoli Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (Express II) e delle attività accessorie
Monte Titoli Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (Express II) e delle attività accessorie 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 INDICE PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI... 5 TITOLO I - FONTI NORMATIVE
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE I FONTI NORMATIVE
6 CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE I FONTI NORMATIVE Gli istituti di pagamento sono regolati: - dalla direttiva comunitaria 2007/64/CE, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (Express II) e delle attività accessorie I N D I C E
Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (Express II) e delle attività accessorie I n v i g o r e d a l 9 m a r z o 2 0 1 5 I N D I C E PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI... 4 TITOLO I - FONTI NORMATIVE
TERMS AND CONDITIONS
Devoted to International Business TERMS AND CONDITIONS PER BANCHE ITALIANE NOVEMBRE 2018 Effettive 60 giorni dopo la pubblicazione su www.bancaubae.it Italy Rome Head Office Via Quintino Sella, 2-00187
L 95/56 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 95/56 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 29.3.2014 DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 22 gennaio 2014 che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della Banca centrale
Il ruolo della SECB nell impresa comune svizzera
Il ruolo della SECB nell impresa comune svizzera Profilo SECB La SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH, di Francoforte possiede una licenza bancaria completa ai sensi della legge bancaria tedesca Infrastrutture
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2006R1505 IT 05.12.2010 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2006 DELLA COMMISSIONE dell 11
Orientamenti. che specificano le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all articolo 23 della direttiva 2014/59/UE ABE/GL/2015/17
ORIENTAMENTI CHE SPECIFICANO LE CONDIZIONI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO ABE/GL/2015/17 08.12.2015 Orientamenti che specificano le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all articolo
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1
L 365/70 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1353/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
L 14/36 IT INDIRIZZO (UE) 2016/66 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 novembre 2015 che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel
FOGLIO INFORMATIVO ESTERO CONTI CORRENTI DEPOSITI VINCOLATI ALLA SCADENZA RESIDENTI E NON RESIDENTI
FOGLIO INFORMATIVO ESTERO AGGIORNATO AL 13/06/2016 Sede legale: C.so Italia 86 Saluzzo Tel 01752441 Fax 017547150 - E-mail: cr.saluzzo@crsaluzzo.it - Codice ABI: 6295 N. iscrizione Albo Banca d Italia:
Piano delle Prove X-TRM
Piano delle Prove X-TRM 28 Maggio 2012 Piano delle Prove X-TRM 1 1 PREMESSA 3 2 PREREQUISITI ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLAUDO 3 3 ORGANIZZAZIONE DEL COLLAUDO 3 4 LINEE GUIDA DI COLLAUDO 4 5 MODALITA TECNICO
Gazzetta ufficiale dell'unione europea ORIENTAMENTI
1.6.2018 L 136/81 ORIENTAMENTI INDIRIZZO (UE) 2018/797 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 maggio 2018 sull'erogazione da parte dell'eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali
PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287
PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
L 139/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1998 relativo all introduzione dell euro IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA,