Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
|
|
- Muzio Buono
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Repubblica e Cantone 277 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 140 Bellinzona, 23 maggio 28/2014 concernente le basi di calcolo per l applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l anno 2014 visto l art. 40 della legge cantonale di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal); ritenuto il preavviso dell Istituto delle assicurazioni sociali; considerati i principi di Alleggerimento della legislazione cantonale; Art. 1 Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell assicurazione malattie per l anno 2014 sono definite come segue: a) periodo fiscale per l accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell imposta cantonale per l anno b) premio medio di riferimento: adulti: CHF giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF minorenni: CHF c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal. Art. 2 1Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Esso entra in vigore retroattivamente il 1 gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2014.
2 28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 278 concernente le convenzioni sottoscritte tra la Clinica Hildebrand, Brissago e gli assicuratori malattie (del 9 aprile 2014) visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr; esaminate le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Hildebrand, Brissago e gli assicuratori malattie; considerata la comunicazione 26 febbraio 2014 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico; consultata l Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI); Art. 1 1Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Hildebrand, Brissago e gli assicuratori malattie. 2Le parti si sono accordate sulle seguenti tariffe: tarifsuisse sa Helsana, Sanitas, CPT Neuropatologia leggera Neuropatologia media Neuropatologia grave Muscoloscheletrico Riabilitazione a sorveglianza elevata RSE (Frühreha) Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l Area di gestione sanitaria. Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale. Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. Art. 4 1Con l entrata in vigore del presente decreto, é abrogato il decreto esecutivo concernente la convenzione e i relativi allegati sottoscritti tra la Clinica Hildebrand, Centro di riabilitazione Brissago, Brissago e santésuisse del 5 luglio Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio Bellinzona, 9 aprile 2014
3 28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 279 concernente la convenzione tariffale tra la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT e l Ente ospedaliero cantonale per la remunerazione di prestazioni di riabilitazione agli arti inferiori (del 15 aprile 2014) visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr; esaminate le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT e l Ente ospedaliero cantonale per la remunerazione di prestazioni di riabilitazione agli arti inferiori; considerata la comunicazione 30 ottobre 2013 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico; consultata l Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI); Art. 1 1Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Cooperativa di acquisti Helsana, Sanitas, CPT e l Ente ospedaliero cantonale, per la remunerazione di prestazioni di riabilitazione agli arti inferiori. 2Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l Area di gestione sanitaria. Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale. Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio Bellinzona, 14 aprile 2014 concernente la pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco richiamati la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo regolamento di applicazione del 15 ottobre 1996; constatata nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco l eccessiva presenza di grossi pesci predatori che rendono difficoltosa la gestione del patrimonio ittico; allo scopo di tentare uno sfoltimento di questi pesci attraverso l attività di pesca dilettantistica, prima di un eventuale intervento con la posa di reti;
4 28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 280 sentiti i preavvisi favorevoli della Commissione laghi alpini della Federazione Ticinese per l Acquicoltura e la Pesca (FTAP); su proposta del Dipartimento del territorio; Art. 1 Dal 5 giugno al 31 settembre 2014, per l esercizio della pesca nei laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco (indicati rispettivamente con il numero 20, 51 e 63 sul libretto per la registrazione delle catture e sulla relativa cartina), ai detentori delle patenti D1 è consentito l uso contemporaneo di due canne, a condizione che le stesse siano ambedue innescate con pesce naturale vivo o morto, oppure artificiale, per la cattura di grossi pesci predatori. Art. 2 1Per l innesco è consentito unicamente l uso di pesci appartenenti a specie non protette, oppure pesci artificiali, la cui lunghezza totale non deve in tutti i casi essere inferiore a 8 cm. 2Per l innesco con pesce vivo è consentito unicamente l uso della sanguinerola (bameli), innescata per la bocca, in conformità con l art. 5b dell ordinanza concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre Art. 3 Le catture di grossi pesci predatori di lunghezza pari o superiore ai 50 cm, effettuate in questi laghi secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2, oltre che essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, dovranno essere segnalate telefonicamente entro 48 ore all Ufficio della caccia e della pesca ( ). Art. 4 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 comporterà il ritiro immediato della patente ai sensi dell art. 11 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e dell art. 11 del regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre Art. 5 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Proroga validità del Decreto bandite di caccia 2006/2011 richiamati: l art. 23 della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 dicembre 1990; gli art. 7, 8, 9 e 10 del regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell 11 luglio 2006; preso atto della proroga fino al 31 luglio 2014 del termine per la consultazione della proposta di nuovo Decreto bandite elaborata dallo specifico Gruppo di lavoro e del termine del 31 dicembre 2014 per la conclusione del progetto di revisione;
5 28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 281 considerata l esigenza di prorogare per un ulteriore anno la validità del Decreto bandite di caccia 2006/2011 del 20 giugno 2006; sentito il parere del Gruppo di lavoro bandite e della Federazione cacciatori ticinesi (FCTI); su proposta del Dipartimento del territorio; risolve: 1. La validità del decreto bandite di caccia 2006/2011 è prorogata fino al 31 luglio La presente risoluzione è pubblicata sul Foglio Ufficiale ed entra immediatamente in vigore. Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 5 aprile 2011; modifica (dell 11 marzo 2014) vista la legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; I. Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) del 5 aprile 2011 è così modificato: Art. 8 1L istanza di rinnovo è recapitata ai potenziali beneficiari dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. 2L istanza di riduzione dei premi può essere richiesta alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell unità di riferimento. 3Le istanze di riduzione dei premi o di rinnovo devono essere presentate alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell unità di riferimento mediante l apposito modulo ufficiale. 4Il modulo deve essere debitamente compilato e corredato dei giustificativi richiesti. Per ogni unità di riferimento deve essere presentata un unica istanza di riduzione dei premi o di rinnovo. II. La modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Essa entra in vigore il 1 aprile Bellinzona, 11 marzo 2014 Il Presidente: P. Beltraminelli
6 28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 282 Regolamenti di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE) e della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst); modifica I. Il regolamento della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE) è modificato come segue: Art. 3 cpv. 1 lett. m) e n) (nuove) m) gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti situati nelle zone edificabili e nelle zone agricole (art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979); n) gli impianti solari posati su tetti piani nelle zone di produzione intensiva di beni o servizi (art. 27 cifra II del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 e art. 18a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979). Impianti solari Art. 3a (nuovo) 1Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l annuncio ai sensi dell art. 32a dell ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell inizio dei lavori. 2Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l intervento e a dimostrare che l impianto è sufficientemente adattato al tetto, e segnatamente: a) il nome e l indirizzo del proprietario del fondo; b) il numero e il subalterno di mappa; c) un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell edificio; d) un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva; e) una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell impianto; f) una o più sezioni. 3Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell aria, dell acqua e del suolo. Art. 4 lett. h) (nuova) h) gli impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997). Art. 36 cpv. 3, 4 e 5 (nuovi) 3Le trasformazioni o i rinnovamenti che incidono considerevolmente sulla sicurezza degli ascensori o dei componenti di sicurezza devono essere attuati in modo che sia garantita l eliminazione di, almeno, i seguenti pericoli significativi elencati nella norma SIA :
7 28/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 23 maggio 283 a) sistema di azionamento con una cattiva precisione di livellamento o fermata (n. 3 della lista dei pericoli significativi); b) vetro inadeguato nelle porte (n. 27); c) superficie di cabina troppo ampia rispetto alla portata (n. 38); d) cabina senza porte (n. 40); e) nessuna o inadeguata illuminazione di emergenza nella cabina (n. 46); f) nessuno o inadeguati ammortizzatori (n. 56); g) nessuno o inadeguato dispositivo di allarme (n. 71). 4Il rispetto di tali requisiti dev essere certificato da un installatore che soddisfi gli obblighi di cui al punto 2 degli allegati 8, 9 o 10 dell ordinanza oppure da un ente accreditato presso il Servizio di accreditamento svizzero SAS o presso un altro servizio di accreditamento riconosciuto. 5In ogni caso l esercizio degli ascensori è subordinato ad un collaudo ed a controlli periodici eseguiti da un installatore o da un ente ai sensi del precedente capoverso. Le spese sono a carico del proprietario. II. Il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst) è modificato come segue: Art. 30 cpv. 2 cifra 1 lett. e) (nuova) e) prescrizioni edilizie inerenti il criterio di sufficiente adattamento degli impianti solari al tetto (art. 32a cpv. 2 OPT). III. Le presenti modifiche sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.
Swissolar Svizzera italiana. Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari. Tiziana Brignoni
Swissolar Svizzera italiana Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari Tiziana Brignoni Bellinzona, giovedì 03 luglio 2014 1 Tema trattato Modifiche legislative
DettagliBollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
Repubblica e Cantone 149 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 5 aprile 20/2013 Decreto del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2013 che conferisce l obbligatorietà
DettagliBollettino ufficiale delle leggi
Repubblica e Cantone 135 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 142 Bellinzona, 11 marzo 12/2016 Decreto legislativo concernente l elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell assicurazione
DettagliIL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
Decreto legislativo concernente l elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 15 dicembre 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E
DettagliIL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
Comune di Cugnasco-Gerra Via Locarno 7 6516 Cugnasco Telefono 091 850.50.30 www.cugnasco-gerra.ch comune@cugnasco-gerra.ch Municipio ORDINANZA CONCERNENTE L UTILIZZAZIONE DEL PROVENTO DEL FONDO PER LE
DettagliRegolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) (del 29 maggio 2012)
6.4.6.1.1 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) (del 29 maggio 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge di
DettagliConferenza stampa DSS
Conferenza stampa DSS 22 dicembre 2011 Intervento di Riccardo Crivelli Capo area gestione sanitaria, AGS Bellinzona, 22 dicembre 2011 Tariffe ospedaliere LAMal 2012 1. Il nuovo regime di finanziamento
DettagliORDINANZA MUNICIPALE
1 ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L UTILIZZO DI ENERGIA Premessa Per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si
DettagliDecreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali
8/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 febbraio 54 Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali
DettagliOrdinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale
Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale del Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliOrdinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) 910.12 del 28 maggio 1997 (Stato
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 1 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 è modificata come segue:
DettagliLegge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il
DettagliBollettino ufficiale delle leggi
Repubblica e Cantone 49 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 2 febbraio 6/2018 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911; modifica (dell
DettagliBollettino ufficiale delle leggi
Repubblica e Cantone 59 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 9 febbraio 7/2018 Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera
DettagliDEL 3 MAGGIO nella domanda del 20 luglio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, concernente
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliCOMUNE DI LODRINO REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI LODRINO
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL Art. 1 Art. 2 Art.
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
DettagliCancelleria comunale Via Municipio Mendrisio
Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 cancelleria@mendrisio.ch mendrisio.ch 6.8.01.01 (ris. mun. 7591 del 28.08.2018) 3 settembre 2018 Ordinanza municipale concernente l erogazione
DettagliLegge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)
Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:
DettagliInquinamento luminoso. Linee guida e loro applicazione. Pomeriggio informativo Illuminazione pubblica: più efficienza meno emissioni.
Inquinamento luminoso Linee guida e loro applicazione Pomeriggio informativo Illuminazione pubblica: più efficienza meno emissioni Locarno, 17.1.2018 Repubblica e Cantone Ticino Sezione Protezione Aria
DettagliOrdinanza municipale concernente gli incentivi per l efficienza energetica e l impiego delle energie rinnovabili nell edilizia
COMUNE DI MELANO Ordinanza municipale concernente gli incentivi per l efficienza energetica e l impiego delle energie rinnovabili nell edilizia Motivazione I Comuni possono contribuire in modo decisivo
DettagliORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
COMUNE DI SERRAVALLE ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE del 31 agosto 2015 Il Municipio di Serravalle, richiamati: - la Legge federale sulla protezione dell ambiente
DettagliBollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
Repubblica e Cantone 231 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 130 Bellinzona, 28 maggio 26/2004 Legge cantonale sull esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
DettagliRegolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) (del 5 aprile 2011)
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal) (del 5 aprile 2011) 6.4.6.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge di
DettagliLegge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)
Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978) 9.1.3.2 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 2 giugno 1970 n. 1649 del Consiglio di Stato; richiamato l art. 99 della
DettagliPREMI LAMal Conferenza stampa 26 settembre 2016 Bellinzona. Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità
PREMI LAMal 2017 Conferenza stampa 26 settembre 2016 Bellinzona Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli Direttore Dipartimento della sanità e della socialità
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
Dettagliper professionisti dell edilizia
Workshop per professionisti dell edilizia Legge edilizia del 13 marzo 1991 André Engelhardt Direttore UTC Locarno Bellinzona, 23.10.2013 Premesse Legge edilizia RUEn norme SIA/CECE/Minergie PEC ESTI CF
DettagliORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO
ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO Il Municipio di Locarno, richiamati: gli art.li 192 LOC, 26 e 28 RALOC; la legge cantonale sugli impianti
DettagliIC/cm 091 / dicembre Direttiva
IC/cm 091 / 814 2991 15 dicembre 2003 Direttiva concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti di cura per anziani (Direttiva sulla qualità) del 15 dicembre 2003 - In ossequio agli articoli
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura
DettagliRegolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno (del 23 giugno 2009)
Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell 8 giugno 1998 1 (del 23 giugno 2009) 1.2.2.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
DettagliOrdinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 25 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
DettagliOrdinanza sui nomi geografici (ONG)
Ordinanza sui nomi geografici (ONG) del [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoversi
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
DettagliOrdinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP) Modifica del... Avamprogetto del 28 marzo 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie
Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie (ORPM) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliDecreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)
Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) 7.4.6.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate le
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
DettagliORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO
ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO Il Municipio di Locarno, richiamati: gli art.li 192 LOC, 26 e 28 RALOC; la legge cantonale sugli impianti
DettagliModifiche LAMal 2012 Ospedalizzazioni Fuori Cantone
Modifiche LAMal 2012 Ospedalizzazioni Fuori Cantone Giorgio Merlani Medico cantonale Bellinzona, 22 dicembre 2011 Modifiche LAMal dal 1.1.2012 Cambiamento del finanziamento SwissDRG Avvio pianificazioni
DettagliOrdinanza Municipale CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE
Ordinanza Municipale CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE a partire dal 17 ciclo concernente il controllo degli impianti a combustione degli impianti alimentati con elio EL (extra leggero) o gas e potenza termica
DettagliOrdinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) 510.626 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 1 sulle pubblicazioni
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 27 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliOrdinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 42a
DettagliOrdinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia
Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia del 7 dicembre 2012 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina: I Le ordinanze qui appresso
DettagliIncentivi e deduzioni fiscali. Arch. Andrea Giovio , Minusio
Incentivi e deduzioni fiscali Arch. Andrea Giovio 13.05.2017, Minusio Indice 1. Incentivi per interventi in ambito energetico 2. Altre agevolazioni 3. Esempi 1. Incentivi per interventi in ambio energetico
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del [DATUM] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 28
DettagliLegge federale sulla pianificazione del territorio
Termine di referendum: 4 ottobre 2012 Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) Modifica del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliConcernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967
Messaggio 2122 Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,
Dettaglidel 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione
Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999
DettagliPREMI LAMal Direttore Divisione della salute pubblica Collaboratore scientifico Area di gestione sanitaria
PREMI LAMal 2019 Paolo Beltraminelli Paolo Bianchi Matteo Veri Direttore Direttore Divisione della salute pubblica Collaboratore scientifico Area di gestione sanitaria Conferenza stampa Bellinzona, 24
Dettagli(Ris.mun. no. 682 del )
ORDINANZA MUNICIPALE A PARTIRE DAL 17 CICLO CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE, DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI CON OLIO EL O GAS E POTENZA TERMICA PARI OD INFERIORE AD 1 MW (Ris.mun. no.
Dettagli1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA Premessa Considerazioni giuridiche Tempistica...
6186 17 marzo 2009 SANITÀ E SOCIALITÀ Modifica della legge sugli assegni di famiglia INDICE 1. CONTENUTO E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA... 1 1.1. Premessa... 1 1.2. Considerazioni giuridiche...
DettagliOrdinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) del 3 luglio 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare
DettagliProtezione antincendio: brevi cenni informativi
Protezione antincendio: brevi cenni informativi Territorio e montagne pulite 06 marzo 2018, Aula Magna Stabile Amministrativo 3, Bellinzona Repubblica e Cantone Ticino Silvia Montalbano, Ufficio delle
DettagliPREMI LAMal Paolo Beltraminelli Direttore Dipartimento della sanità e della socialità. Bellinzona, 24 settembre 2015
PREMI LAMal 2016 Paolo Beltraminelli Direttore Dipartimento della sanità e della socialità Bellinzona, 24 settembre 2015 Indice 1. Costi delle cure 2. Premi LAMal 2016 3. L analisi e l operato del Cantone
DettagliIL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
6.4.5.3 Legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LaLPC) (del 23 ottobre
DettagliOrdinanza sulla garanzia dell approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza
Ordinanza sulla garanzia dell approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE) 531.32 del 20 novembre 1991 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20, 52 capoversi 1 e
DettagliOrdinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso
DettagliOrdinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico 951.931 del 10 giugno 1996 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale
DettagliORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE
ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE del 25 agosto 2015 Il Municipio di Locarno, richiamati: la Legge federale sulla protezione dell ambiente (LPAmb) del 7 ottobre
Dettagliconcernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del
REGOLAMENTO concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino richiamati: la Legge federale sulla circolazione stradale del 19
DettagliBollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
Repubblica e Cantone 489 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 138 Bellinzona, 23 ottobre 48/2012 Decreto del Consiglio di Stato del 26 settembre 2012 che rimette in vigore
DettagliBollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
Repubblica e Cantone 385 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 13 settembre 48/2013 Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro
DettagliBollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
Repubblica e Cantone 505 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 13 dicembre 63/2013 Legge sull esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica
DettagliOrdinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali
Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle) del 23 novembre 2016 (Stato 1 gennaio
DettagliProgetto di revisione della legge edilizia e del suo regolamento
Progetto di revisione della legge edilizia e del suo regolamento Procedura di consultazione Incontro informativo 23 gennaio 2018, Aula magna Scuola arti e mestieri, Bellinzona 30 gennaio 2018, Aula magna
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per
DettagliPREMI LAMal Conferenza stampa 28 settembre 2017 Bellinzona. Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità
PREMI LAMal 2018 Conferenza stampa 28 settembre 2017 Bellinzona Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli Direttore Dipartimento della sanità e della socialità
DettagliLegge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)
1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto
DettagliRisoluzione no. 276 del 7 novembre Il Municipio di Stabio. Premessa:
6855 Stabio, 8 novembre 2016 Ordinanza municipale Concerne le condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia,
DettagliOrdinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) 830.11 dell 11 settembre 2002 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale
DettagliPiano di utilizzazione Cantonale
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE DIONEA SA Comuni di Losone, Brissago, Centovalli, Onsernone, Terre di Pedemonte e
DettagliArt. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.
1.6.1.2 Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il
DettagliOrdinanza sullo stato civile
[Signature] [QR Code] Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Cancellazione di
DettagliCAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ORDINANZA MUNICIPALE PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (VERSIONE 17.5.2017 NON ANCORA PUBBLICATA) Richiamati: richiamati
DettagliLegge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure
Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono
DettagliI. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)
Ordinanza d esecuzione 531.541 del decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali del 12 aprile 1957 Il Consiglio
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla misurazione nazionale (OMN)
Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) del... [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici ] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliLegge sulla perequazione finanziaria intercomunale (del 25 giugno 2002)
Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (del 25 giugno 2002) 2.1.2.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato;
DettagliRegolamento per l ottenimento del certificato d abilitazione alla caccia (del 13 gennaio 1993)
Regolamento per l ottenimento del certificato d abilitazione alla caccia (del 13 gennaio 1993) 8.5.1.3 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - la Legge federale sulla caccia
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
Dettaglipartecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
Allegato 1 Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Modifica del 19 marzo 2010 (FF 2009 5757) art. 64a LAMal 1 Se l assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista,
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
[Unterschrift] [QR-Code] Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
Dettagli